N. 102 ORDINANZA 8 - 9 giugno 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento della Confederazione degli italiani nel mondo, che non e' parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione, introdotta tramite decreto-legge, che detta una disciplina transitoria limitativa dell'acquisto automatico della cittadinanza italiana per nascita - Richiesta di intervento depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedente all'entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026 - Titolarita' del solo interesse connesso in via generale agli scopi statutari di tutela degli iscritti - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio - Inammissibilita' degli interventi. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di soggetti terzi, che non sono parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione, introdotta tramite decreto-legge, che detta una disciplina transitoria limitativa dell'acquisto automatico della cittadinanza italiana per nascita, ma in giudizi analoghi - Richiesta di intervento depositata nella vigenza delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale antecedente all'entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026 - Inammissibilita' dell'intervento. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di soggetto terzo, che non e' parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione, introdotta tramite decreto-legge, che detta una disciplina transitoria limitativa dell'acquisto automatico della cittadinanza italiana per nascita, ma in giudizi analoghi - Richiesta di intervento tardiva - Inammissibilita' dell'intervento. - Legge 5 febbraio 1992, n. 90, art. 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. - Costituzione, artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma; Trattato sull'Unione europea, art. 9; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20.(GU n.23 del 10-6-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola
CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n.
36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promossi dal
Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, con
ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri
40 e 41 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
2026.
Visti gli atti di costituzione di A. L.A. e altro e di C.D.S.C.
F., nonche' gli atti di intervento della Confederazione degli
italiani nel mondo, di L.G. S.D.S., di C.T. S.D.S., di W. F. fuori
termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella nella camera di
consiglio dell'8 giugno 2026, fissata ai sensi dell'art. 5 delle N.I.
per la decisione sull'ammissibilita' dell'intervento della
Confederazione degli italiani nel mondo, di L.G. S.D.S. e di C.T.
S.D.S.;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Campobasso, sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in
composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e del 6 febbraio
2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis
- limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in
vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere
a), a-bis) e b) - della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme
sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia
di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23
maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 2, 3, 22, 72, quarto
comma, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
che e' intervenuta in entrambi i giudizi la Confederazione degli
Italiani nel mondo, con atti depositati il 3 aprile 2026;
che la stessa riferisce di essere una confederazione costituita
da associazioni di emigrati, da singoli emigrati e dalle loro
famiglie, avente lo scopo di difendere i diritti degli italiani nel
mondo, e afferma di essere legittimata all'intervento in quanto
titolare di un «interesse qualificato, diretto, attuale e concreto,
immediatamente inciso» dalla norma censurata, che avrebbe «un effetto
sistemico e generalizzato», colpendo lo status civitatis di un'ampia
platea di soggetti;
che la Confederazione evidenzia di aver impugnato davanti al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la circolare del
Ministero dell'interno del 28 maggio 2025, n. 26185, attuativa del
d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevando eccezione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del
1992;
che, con atto depositato il 2 aprile 2026, sono intervenuti nel
giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026 L.G. S.D.S. e C.T.
S.D.S.;
che essi affermano di essere discendenti di un cittadino italiano
e di essere, pertanto, titolari di un interesse qualificato, diretto
e immediato rispetto al rapporto dedotto nel giudizio a quo, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
che la disciplina censurata determinerebbe una capitis deminutio
immediata, senza possibilita' di far valere le proprie ragioni, e
dunque l'odierno giudizio costituzionale sarebbe l'unica sede utile
per la tutela delle prerogative degli intervenienti;
che il 22 maggio 2026 in entrambi i giudizi la Confederazione
degli Italiani nel mondo ha depositato una memoria integrativa, ai
sensi dell'art. 5, comma 3, delle Norme integrative;
che, con atto depositato l'8 giugno 2026, e' intervenuto nel
giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 W. F., invocando l'art.
4, comma 4, delle Norme integrative e rilevando che, per l'intervento
previsto da tale disposizione, non sarebbe previsto alcun termine.
Considerato che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo
2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative, entrate
in vigore l'8 maggio 2026;
che, per quanto concerne il rito, per la decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento occorre fare riferimento, in
quanto immediatamente applicabile dalla data della sua entrata in
vigore, all'art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la
citata deliberazione del 12 marzo 2026 (ordinanza n. 81 del 2026);
che, dunque, la memoria depositata dalla Confederazione degli
Italiani nel mondo il 22 maggio 2026, ai sensi del previgente art. 5,
comma 3, delle Norme integrative, e' inammissibile, in quanto il
vigente testo dell'art. 5, comma 2, delle predette Norme stabilisce
che «[i]l cancelliere dà immediata comunicazione del decreto di
fissazione della camera di consiglio di cui al comma 1
all'interveniente, alle parti costituite, nonche' agli intervenienti
di cui all'art. 4, commi 1 e 2», e che solo «[q]uesti ultimi e le
parti costituite, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione,
hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche
memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita'
dell'intervento»;
che, per converso, ai fini dell'accertamento dei presupposti di
ammissibilita' dell'intervento, trova applicazione la normativa
precedente in quanto gli atti di intervento sono stati depositati il
2 aprile e il 3 aprile 2026 e, quindi, in data antecedente
all'entrata in vigore delle richiamate modifiche (ancora, ordinanza
n. 81 del 2026);
che le medesime norme oggetto del presente giudizio sono state
censurate anche dal Tribunale ordinario di Torino, sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza iscritta al n.
167 reg. ord. del 2025, e dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione
civile, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026;
che in entrambi quei giudizi e' intervenuta la Confederazione
degli Italiani nel mondo;
che questa Corte ha dichiarato l'inammissibilita' dell'intervento
della Confederazione, ritenendo che essa fosse titolare di «un
interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi
statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto
dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, secondo il quale nel
giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale "[p]ossono
intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo
diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio", dovendosi
intendere per "rapporto dedotto in giudizio" quello oggetto del
giudizio a quo» (ordinanza n. 69 e sentenza n. 63 del 2026);
che, pertanto, gli interventi spiegati dalla Confederazione degli
Italiani nel mondo negli odierni giudizi devono essere dichiarati
inammissibili per le medesime ragioni;
che, quanto all'intervento di L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S., questa
Corte ha gia' dichiarato inammissibili gli interventi di soggetti
individuali che erano parti di giudizi di accertamento della
cittadinanza o comunque destinatari della norma censurata, osservando
che «non e' sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento,
la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a
quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un
giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la
decisione di questa Corte possa influire, in quanto l'accesso di un
simile terzo al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non
manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo»
(sentenza n. 63 del 2026 e ordinanza n. 85 del 2025);
che, dunque, anche l'intervento di L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. deve
essere dichiarato inammissibile;
che l'intervento di W. F. e' inammissibile per tardivita', in
quanto l'art. 4, comma 4, delle Norme integrative disciplina, come il
comma 3 della stessa disposizione, l'intervento del terzo e anche per
esso, dunque, vale la norma - contenuta nel comma 3, primo periodo -
relativa al termine da rispettare per l'atto di intervento.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla
Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi iscritti ai
numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.G. S.D.S. e
C.T. S.D.S. nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026;
3) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da W. F. nel
giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA