N. 102 ORDINANZA 8 - 9 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giudizio  costituzionale  -  Contraddittorio   -   Intervento   della
  Confederazione degli italiani nel  mondo,  che  non  e'  parte  nel
  giudizio in via  incidentale  avente  a  oggetto  la  disposizione,
  introdotta  tramite  decreto-legge,  che   detta   una   disciplina
  transitoria limitativa dell'acquisto automatico della  cittadinanza
  italiana per nascita - Richiesta  di  intervento  depositata  nella
  vigenza delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale antecedente all'entrata in vigore della riforma  del
  12 marzo 2026 - Titolarita' del  solo  interesse  connesso  in  via
  generale agli scopi statutari di tutela degli iscritti - Carenza di
  un interesse qualificato, inerente in modo diretto e  immediato  al
  rapporto dedotto in giudizio - Inammissibilita' degli interventi. 
Giudizio costituzionale - Contraddittorio -  Intervento  di  soggetti
  terzi, che non sono parte nel giudizio in via incidentale avente  a
  oggetto la  disposizione,  introdotta  tramite  decreto-legge,  che
  detta   una   disciplina   transitoria   limitativa   dell'acquisto
  automatico della cittadinanza italiana per nascita, ma  in  giudizi
  analoghi - Richiesta di intervento depositata nella  vigenza  delle
  Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale
  antecedente all'entrata in vigore della riforma del 12 marzo 2026 -
  Inammissibilita' dell'intervento. 
Giudizio costituzionale - Contraddittorio -  Intervento  di  soggetto
  terzo, che non e' parte nel giudizio in via  incidentale  avente  a
  oggetto la  disposizione,  introdotta  tramite  decreto-legge,  che
  detta   una   disciplina   transitoria   limitativa   dell'acquisto
  automatico della cittadinanza italiana per nascita, ma  in  giudizi
  analoghi -  Richiesta  di  intervento  tardiva  -  Inammissibilita'
  dell'intervento. 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 90, art. 3-bis, introdotto  dall'art.  1,
  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n.  36,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma,  77  e  117,  primo
  comma;  Trattato  sull'Unione  europea,  art.   9;   Trattato   sul
  funzionamento dell'Unione europea, art. 20. 
(GU n.23 del 10-6-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,  Roberto  Nicola
  CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis  della
legge 5 febbraio  1992,  n.  91  (Nuove  norme  sulla  cittadinanza),
introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025,  n.
36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con
modificazioni, nella legge  23  maggio  2025,  n.  74,  promossi  dal
Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata  in  materia
di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione  dei
cittadini  dell'Unione  Europea,  in  composizione  monocratica,  con
ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri
40 e 41 del registro  ordinanze  2026  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2026. 
    Visti gli atti di costituzione di A. L.A. e altro e  di  C.D.S.C.
F.,  nonche'  gli  atti  di  intervento  della  Confederazione  degli
italiani nel mondo, di L.G. S.D.S., di C.T. S.D.S., di  W.  F.  fuori
termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella  nella  camera  di
consiglio dell'8 giugno 2026, fissata ai sensi dell'art. 5 delle N.I.
per   la   decisione   sull'ammissibilita'   dell'intervento    della
Confederazione degli italiani nel mondo, di L.G.  S.D.S.  e  di  C.T.
S.D.S.; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario  di  Campobasso,  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera   circolazione   dei   cittadini   dell'Unione   Europea,   in
composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e  del  6  febbraio
2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 reg. ord. del  2026,
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis
- limitatamente alle parole «anche prima della  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere
a), a-bis) e b) - della legge 5 febbraio 1992,  n.  91  (Nuove  norme
sulla  cittadinanza),  introdotto   dall'art.   1,   comma   1,   del
decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti  in  materia
di cittadinanza),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  23
maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 2, 3, 22,  72,  quarto
comma, 77 e 117, primo comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e  all'art.  20
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    che e' intervenuta in entrambi i giudizi la Confederazione  degli
Italiani nel mondo, con atti depositati il 3 aprile 2026; 
    che la stessa riferisce di essere una  confederazione  costituita
da associazioni  di  emigrati,  da  singoli  emigrati  e  dalle  loro
famiglie, avente lo scopo di difendere i diritti degli  italiani  nel
mondo, e afferma  di  essere  legittimata  all'intervento  in  quanto
titolare di un «interesse qualificato, diretto, attuale  e  concreto,
immediatamente inciso» dalla norma censurata, che avrebbe «un effetto
sistemico e generalizzato», colpendo lo status civitatis di  un'ampia
platea di soggetti; 
    che la Confederazione evidenzia  di  aver  impugnato  davanti  al
Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio  la  circolare  del
Ministero dell'interno del 28 maggio 2025, n.  26185,  attuativa  del
d.l. n.  36  del  2025,  come  convertito,  sollevando  eccezione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge n.  91  del
1992; 
    che, con atto depositato il 2 aprile 2026, sono  intervenuti  nel
giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del  2026  L.G.  S.D.S.  e  C.T.
S.D.S.; 
    che essi affermano di essere discendenti di un cittadino italiano
e di essere, pertanto, titolari di un interesse qualificato,  diretto
e immediato rispetto al rapporto dedotto nel giudizio a quo, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale; 
    che la disciplina censurata determinerebbe una capitis  deminutio
immediata, senza possibilita' di far valere  le  proprie  ragioni,  e
dunque l'odierno giudizio costituzionale sarebbe l'unica  sede  utile
per la tutela delle prerogative degli intervenienti; 
    che il 22 maggio 2026 in entrambi  i  giudizi  la  Confederazione
degli Italiani nel mondo ha depositato una  memoria  integrativa,  ai
sensi dell'art. 5, comma 3, delle Norme integrative; 
    che, con atto depositato l'8  giugno  2026,  e'  intervenuto  nel
giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 W. F., invocando l'art.
4, comma 4, delle Norme integrative e rilevando che, per l'intervento
previsto da tale disposizione, non sarebbe previsto alcun termine. 
    Considerato che, con deliberazione di questa Corte del  12  marzo
2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative, entrate
in vigore l'8 maggio 2026; 
    che,  per   quanto   concerne   il   rito,   per   la   decisione
sull'ammissibilita'  dell'intervento  occorre  fare  riferimento,  in
quanto immediatamente applicabile dalla data  della  sua  entrata  in
vigore, all'art. 5 delle Norme integrative, come  sostituito  con  la
citata deliberazione del 12 marzo 2026 (ordinanza n. 81 del 2026); 
    che, dunque, la memoria  depositata  dalla  Confederazione  degli
Italiani nel mondo il 22 maggio 2026, ai sensi del previgente art. 5,
comma 3, delle Norme integrative,  e'  inammissibile,  in  quanto  il
vigente testo dell'art. 5, comma 2, delle predette  Norme  stabilisce
che «[i]l cancelliere dà  immediata  comunicazione  del  decreto  di
fissazione  della  camera  di   consiglio   di   cui   al   comma   1
all'interveniente, alle parti costituite, nonche' agli  intervenienti
di cui all'art. 4, commi 1 e 2», e che solo  «[q]uesti  ultimi  e  le
parti costituite, entro  dieci  giorni  dall'avvenuta  comunicazione,
hanno facolta' di  depositare  con  modalita'  telematica  sintetiche
memorie concernenti esclusivamente la  questione  dell'ammissibilita'
dell'intervento»; 
    che, per converso, ai fini dell'accertamento dei  presupposti  di
ammissibilita'  dell'intervento,  trova  applicazione  la   normativa
precedente in quanto gli atti di intervento sono stati depositati  il
2  aprile  e  il  3  aprile  2026  e,  quindi,  in  data  antecedente
all'entrata in vigore delle richiamate modifiche  (ancora,  ordinanza
n. 81 del 2026); 
    che le medesime norme oggetto del presente  giudizio  sono  state
censurate  anche  dal  Tribunale   ordinario   di   Torino,   sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza  iscritta  al  n.
167 reg. ord. del 2025, e dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione
civile, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026; 
    che in entrambi quei giudizi  e'  intervenuta  la  Confederazione
degli Italiani nel mondo; 
    che questa Corte ha dichiarato l'inammissibilita' dell'intervento
della Confederazione,  ritenendo  che  essa  fosse  titolare  di  «un
interesse  solo  indiretto,  connesso  in  via  generale  agli  scopi
statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello  richiesto
dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, secondo il  quale  nel
giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale "[p]ossono
intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in  modo
diretto e immediato  al  rapporto  dedotto  in  giudizio",  dovendosi
intendere per "rapporto  dedotto  in  giudizio"  quello  oggetto  del
giudizio a quo» (ordinanza n. 69 e sentenza n. 63 del 2026); 
    che, pertanto, gli interventi spiegati dalla Confederazione degli
Italiani nel mondo negli odierni  giudizi  devono  essere  dichiarati
inammissibili per le medesime ragioni; 
    che, quanto all'intervento di L.G. S.D.S. e C.T.  S.D.S.,  questa
Corte ha gia' dichiarato inammissibili  gli  interventi  di  soggetti
individuali  che  erano  parti  di  giudizi  di  accertamento   della
cittadinanza o comunque destinatari della norma censurata, osservando
che «non e' sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento,
la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi  analoghi  a
quelli dedotti nel  giudizio  principale,  o  che  sia  parte  in  un
giudizio analogo, ma  diverso  dal  giudizio  a  quo,  sul  quale  la
decisione di questa Corte possa influire, in quanto l'accesso  di  un
simile terzo al giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
avverrebbe senza la previa  verifica  sulla  rilevanza  e  sulla  non
manifesta infondatezza delle questioni da parte del  giudice  a  quo»
(sentenza n. 63 del 2026 e ordinanza n. 85 del 2025); 
    che, dunque, anche l'intervento di L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. deve
essere dichiarato inammissibile; 
    che l'intervento di W. F. e'  inammissibile  per  tardivita',  in
quanto l'art. 4, comma 4, delle Norme integrative disciplina, come il
comma 3 della stessa disposizione, l'intervento del terzo e anche per
esso, dunque, vale la norma - contenuta nel comma 3, primo periodo  -
relativa al termine da rispettare per l'atto di intervento. 
    Visti gli artt. 4 e 5  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  inammissibili   gli   interventi   spiegati   dalla
Confederazione degli Italiani  nel  mondo  nei  giudizi  iscritti  ai
numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026; 
    2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.G. S.D.S.  e
C.T. S.D.S. nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026; 
    3) dichiara inammissibile l'intervento  spiegato  da  W.  F.  nel
giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                   Giovanni PITRUZZELLA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA