IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2025, n.
199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al
rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto
livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il
monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12
maggio 2016 concernente le modalita' di trasmissione dei bilanci e
dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed
enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire
l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al
rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano
dei conti integrato;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4),
a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei
conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono
compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»;
b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6),
b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei
conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono
compilate almeno al quarto livello del piano dei conti».
2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a
decorrere dal rendiconto 2026.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2026
Il Ministro: Giorgetti