MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2026 

Aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine  di  ridefinire  le
modalita' di  trasmissione  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche delle  informazioni  riguardanti  i  residui  afferenti  al
rendiconto della gestione degli enti territoriali. (26A03075) 
(GU n.142 del 22-6-2026)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2025,  n.
199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono ridefinite le  modalita'  di  trasmissione  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte  degli  enti  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n.  118,  delle  informazioni  riguardanti  i  residui  afferenti  al
rendiconto della gestione, per prevederne  l'acquisizione  al  quinto
livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il
monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12
maggio 2016 concernente le modalita' di trasmissione  dei  bilanci  e
dei dati contabili degli enti territoriali e dei  loro  organismi  ed
enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuto   necessario   modificare   il   decreto   del    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio  2016   per   consentire
l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti  al
rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano
dei conti integrato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12  maggio
2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole  «Le  lettere  a4),
a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano  dei
conti» sono sostituite dalle seguenti «Le  lettere  a5)  e  a6)  sono
compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»; 
    b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le  parole  «Le  lettere  b6),
b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei
conti» sono sostituite dalle seguenti «Le  lettere  b7)  e  b8)  sono
compilate almeno al quarto livello del piano dei conti». 
  2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano  a
decorrere dal rendiconto 2026. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 giugno 2026 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti