N. 113 ORDINANZA 22 - 23 giugno 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi i quali non sono parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disciplina delle misure di prevenzione che prevede, in caso di sequestro di beni, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non possa essere impugnato - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilita' dell'intervento. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 1.(GU n.25 del 24-6-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1
e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla
Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a
carico di F. R., con ordinanza del 24 aprile 2026, iscritta al n. 84
del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2026.
Visti l'atto di costituzione di F. R., nonche' l'intervento di T.
S., I. S. e G. S., e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Francesco Vigano' nella camera di
consiglio del 22 giugno 2026 fissata, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, per la decisione sull'ammissibilita' degli interventi
di T. S., I. S. e G. S.;
deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.
Ritenuto che le sezioni unite penali della Corte di cassazione
hanno sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42,
111 e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo
in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui non prevede
l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione»;
che il giudizio a quo e' originato dal ricorso per cassazione
avverso un provvedimento della Corte d'appello di Roma che ha
dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da F. R., di revocare
parzialmente un sequestro di prevenzione in precedenza disposto dalla
stessa Corte d'appello di Roma su beni tutti riconducibili ad A. M.,
anche per interposta persona;
che F. R. aveva chiesto la revoca del sequestro limitatamente a
una unita' immobiliare, rispetto alla quale egli assume di avere un
diritto personale di godimento, nonche' ai beni che si trovano nella
stessa, dei quali assume di essere proprietario;
che, a parere del giudice a quo, l'inoppugnabilita' del
provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro nel
procedimento di prevenzione patrimoniale violerebbe il principio di
uguaglianza, perche' comporterebbe una disparita' di trattamento tra
la posizione del terzo interessato e quella del pubblico ministero,
lasciando la parte privata priva di un rimedio idoneo a ottenere la
rimozione immediata del vincolo provvisorio;
che la norma censurata, secondo il rimettente, si porrebbe
altresi' in contrasto con i principi, anche convenzionali,
dell'effettivita' del diritto di difesa e del giusto processo, e
violerebbe i diritti, costituzionali e convenzionali, di proprieta' e
di iniziativa economica;
che il 9 giugno 2026 T. S., I. S. e G. S., in qualita' di eredi
legittimi di V. S., hanno depositato «atto di costituzione» nel
giudizio innanzi a questa Corte;
che gli stessi lamentano che un «compendio patrimoniale» gia'
appartenente al loro de cuius sia stato attinto dal sequestro
disposto a carico di A. M., e che il giudice della prevenzione
avrebbe omesso di chiamarli a intervenire nel procedimento ai sensi
dell'art. 23, comma 2, cod. antimafia, sicche' ad essi non sarebbe
stata offerta «alcuna possibilita' di prendere parte alle udienze
camerali, ne' di interloquire sulla genesi e sulla presunta
illiceita' della provvista originaria utilizzata per l'acquisto dei
beni nel lontano 1996»;
che essi espongono, inoltre, di avere proposto alla Corte
d'appello di Roma istanza di revoca del sequestro limitatamente ai
beni appartenenti al de cuius e di avere quindi proposto ricorso per
cassazione avverso il provvedimento con cui la stessa Corte d'appello
ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto non prevista
dall'art. 27 cod. antimafia: ricorso che sarebbe stato fissato per la
trattazione all'udienza del 14 ottobre 2025, poi rinviata dapprima al
5 aprile 2026 e, successivamente, al 25 giugno 2026;
che i predetti deducono dunque di trovarsi «nella stessa identica
posizione sostanziale e processuale del ricorrente [F. R.] poiche'
nei loro confronti sussistono le medesime e identiche questioni di
diritto relative alla violazione del principio del contraddittorio
sollevate dalle Sezioni Unite nell'ordinanza di rimessione»;
che, per tali ragioni, essi chiedono a questa Corte di accertare
e dichiarare la loro «piena legittimazione all'impugnazione immediata
e alla partecipazione al presente giudizio incidentale [...] quali
terzi interessati ed eredi legittimi rimasti totalmente ed
incolpevolmente estromessi dal contraddittorio genetico nel
procedimento a quo», formulando altresi' «richiesta di autorizzazione
alla discussione orale del difensore nominato» e di «abilitazione
alla consultazione e all'accesso completo al fascicolo telematico di
causa»;
che, nel merito, essi argomentano estesamente nel senso della
fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente.
Considerato che T. S., I. S. e G. S. non sono parti del giudizio
a quo, costituito dal procedimento pendente innanzi alla Corte di
cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Roma che
ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del sequestro
presentata da F. R. limitatamente ai beni dei quali quest'ultimo
assume di essere proprietario o rispetto ai quali egli invoca un
diritto personale di godimento;
che, pertanto, il loro «atto di costituzione» deve essere
riqualificato come richiesta di intervento da parte di soggetti terzi
rispetto al giudizio a quo;
che tale richiesta e' stata depositata il 9 giugno 2026, e
pertanto nel vigore delle modifiche alle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione
del 12 marzo 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile
2026, n. 94 ed entrate in vigore l'8 maggio 2026;
che questa Corte deve dunque procedere in camera di consiglio
alla decisione sull'ammissibilita' dell'intervento, ai sensi del
vigente art. 5 delle Norme integrative;
che, quanto alla valutazione dei presupposti di ammissibilita'
dell'intervento, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 4 delle
medesime Norme integrative;
che l'atto di intervento e' stato depositato entro il termine di
venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella
Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 4, comma 1, delle Norme
integrative;
che non puo' trovare applicazione l'art. 4, comma 3, delle Norme
integrative, rimasto sostanzialmente invariato in seguito alle
menzionate modifiche, non potendo gli intervenienti essere
qualificati come «titolari di un interesse qualificato, inerente in
modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche
recentemente ribadito che, nel giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale, per «rapporto dedotto in giudizio»
deve intendersi quello oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 63 del
2026, punto 7; ordinanze n. 102 e n. 69 del 2026), si' che
l'interveniente puo' dirsi avere un interesse qualificato, inerente
in modo diretto e immediato a tale rapporto, quando «un'eventuale
pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimita'
costituzionale produrrebbe un'immediata incidenza sulla posizione
soggettiva» dello stesso (ordinanza n. 8 del 2026; sentenza n. 98 del
2019, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 85 del
2025; nello stesso senso, sentenza n. 159 del 2019, punto 2 del
Considerato in diritto, e ordinanza n. 111 del 2020);
che il rapporto dedotto nel giudizio a quo e' identificabile nei
diritti reali e di godimento vantati da F. R. rispetto agli specifici
beni oggetto di tali diritti e attualmente sottoposti a sequestro di
prevenzione, mentre gli odierni intervenienti vantano diritti su beni
distinti, sui quali il giudizio a quo non potrebbe incidere, e che
costituiscono in effetti oggetto di un diverso procedimento,
attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione;
che non e' sufficiente, ai fini dell'ammissibilita' di un
intervento ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la
circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a
quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un
giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la
decisione di questa Corte possa comunque influire (sentenza n. 63 del
2026, punto 7; ordinanze n. 102 del 2026 e n. 85 del 2025);
che deve altresi' escludersi l'applicabilita', nel caso in esame,
del nuovo comma 4 del medesimo art. 4, dal momento che gli odierni
intervenienti non hanno dimostrato di avere formulato, entro la data
di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, una eccezione di
illegittimita' costituzionale concernente la medesima disposizione
censurata dal giudice a quo;
che, conseguentemente, l'intervento deve essere dichiarato
inammissibile.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G.
S.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA