N. 113 ORDINANZA 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giudizio costituzionale - Contraddittorio -  Intervento  di  terzi  i
  quali non sono parte nel  giudizio  in  via  incidentale  avente  a
  oggetto la disciplina delle misure di prevenzione che  prevede,  in
  caso  di  sequestro  di  beni,  che  il  provvedimento  di  rigetto
  dell'istanza di revoca del sequestro prodromico  alla  confisca  di
  prevenzione non possa essere impugnato -  Richiesta  di  intervento
  depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse
  qualificato, inerente in  modo  diretto  e  immediato  ai  rapporti
  dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilita' dell'intervento. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt.  3,  24,  41,  42,  111  e  117,  primo  comma;
  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo   (CEDU),   art.   6;
  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  europea   dei   diritti
  dell'uomo (CEDU), art. 1. 
(GU n.25 del 24-6-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1
e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.  136),  promosso  dalla
Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale  a
carico di F. R., con ordinanza del 24 aprile 2026, iscritta al n.  84
del registro ordinanze 2026 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2026. 
    Visti l'atto di costituzione di F. R., nonche' l'intervento di T.
S., I. S. e G. S., e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito il Giudice  relatore  Francesco  Vigano'  nella  camera  di
consiglio del 22 giugno 2026 fissata, ai sensi dell'art. 5, comma  1,
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, per la decisione sull'ammissibilita' degli interventi
di T. S., I. S. e G. S.; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026. 
    Ritenuto che le sezioni unite penali della  Corte  di  cassazione
hanno sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24,  41,  42,
111 e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo
in  relazione  all'art.  6  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo  e  all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla   CEDU,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1  e  2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui non  prevede
l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca
del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione»; 
    che il giudizio a quo e' originato  dal  ricorso  per  cassazione
avverso un  provvedimento  della  Corte  d'appello  di  Roma  che  ha
dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da F.  R.,  di  revocare
parzialmente un sequestro di prevenzione in precedenza disposto dalla
stessa Corte d'appello di Roma su beni tutti riconducibili ad A.  M.,
anche per interposta persona; 
    che F. R. aveva chiesto la revoca del sequestro  limitatamente  a
una unita' immobiliare, rispetto alla quale egli assume di  avere  un
diritto personale di godimento, nonche' ai beni che si trovano  nella
stessa, dei quali assume di essere proprietario; 
    che,  a  parere  del  giudice  a  quo,   l'inoppugnabilita'   del
provvedimento di rigetto dell'istanza di  revoca  del  sequestro  nel
procedimento di prevenzione patrimoniale violerebbe il  principio  di
uguaglianza, perche' comporterebbe una disparita' di trattamento  tra
la posizione del terzo interessato e quella del  pubblico  ministero,
lasciando la parte privata priva di un rimedio idoneo a  ottenere  la
rimozione immediata del vincolo provvisorio; 
    che la  norma  censurata,  secondo  il  rimettente,  si  porrebbe
altresi'  in  contrasto  con   i   principi,   anche   convenzionali,
dell'effettivita' del diritto di difesa  e  del  giusto  processo,  e
violerebbe i diritti, costituzionali e convenzionali, di proprieta' e
di iniziativa economica; 
    che il 9 giugno 2026 T. S., I. S. e G. S., in qualita'  di  eredi
legittimi di V. S.,  hanno  depositato  «atto  di  costituzione»  nel
giudizio innanzi a questa Corte; 
    che gli stessi lamentano che  un  «compendio  patrimoniale»  gia'
appartenente al  loro  de  cuius  sia  stato  attinto  dal  sequestro
disposto a carico di A.  M.,  e  che  il  giudice  della  prevenzione
avrebbe omesso di chiamarli a intervenire nel procedimento  ai  sensi
dell'art. 23, comma 2, cod. antimafia, sicche' ad  essi  non  sarebbe
stata offerta «alcuna possibilita' di  prendere  parte  alle  udienze
camerali,  ne'  di  interloquire  sulla  genesi  e   sulla   presunta
illiceita' della provvista originaria utilizzata per  l'acquisto  dei
beni nel lontano 1996»; 
    che  essi  espongono,  inoltre,  di  avere  proposto  alla  Corte
d'appello di Roma istanza di revoca del  sequestro  limitatamente  ai
beni appartenenti al de cuius e di avere quindi proposto ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento con cui la stessa Corte d'appello
ha  dichiarato  inammissibile  l'istanza,  in  quanto  non   prevista
dall'art. 27 cod. antimafia: ricorso che sarebbe stato fissato per la
trattazione all'udienza del 14 ottobre 2025, poi rinviata dapprima al
5 aprile 2026 e, successivamente, al 25 giugno 2026; 
    che i predetti deducono dunque di trovarsi «nella stessa identica
posizione sostanziale e processuale del ricorrente  [F.  R.]  poiche'
nei loro confronti sussistono le medesime e  identiche  questioni  di
diritto relative alla violazione del  principio  del  contraddittorio
sollevate dalle Sezioni Unite nell'ordinanza di rimessione»; 
    che, per tali ragioni, essi chiedono a questa Corte di  accertare
e dichiarare la loro «piena legittimazione all'impugnazione immediata
e alla partecipazione al presente giudizio  incidentale  [...]  quali
terzi  interessati  ed  eredi   legittimi   rimasti   totalmente   ed
incolpevolmente   estromessi   dal   contraddittorio   genetico   nel
procedimento a quo», formulando altresi' «richiesta di autorizzazione
alla discussione orale del difensore  nominato»  e  di  «abilitazione
alla consultazione e all'accesso completo al fascicolo telematico  di
causa»; 
    che, nel merito, essi argomentano  estesamente  nel  senso  della
fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente. 
    Considerato che T. S., I. S. e G. S. non sono parti del  giudizio
a quo, costituito dal procedimento pendente  innanzi  alla  Corte  di
cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Roma che
ha  dichiarato  inammissibile  l'istanza  di  revoca  del   sequestro
presentata da F. R. limitatamente  ai  beni  dei  quali  quest'ultimo
assume di essere proprietario o rispetto  ai  quali  egli  invoca  un
diritto personale di godimento; 
    che,  pertanto,  il  loro  «atto  di  costituzione»  deve  essere
riqualificato come richiesta di intervento da parte di soggetti terzi
rispetto al giudizio a quo; 
    che tale richiesta e'  stata  depositata  il  9  giugno  2026,  e
pertanto nel vigore delle modifiche  alle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione
del 12 marzo 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23  aprile
2026, n. 94 ed entrate in vigore l'8 maggio 2026; 
    che questa Corte deve dunque procedere  in  camera  di  consiglio
alla decisione  sull'ammissibilita'  dell'intervento,  ai  sensi  del
vigente art. 5 delle Norme integrative; 
    che, quanto alla valutazione dei  presupposti  di  ammissibilita'
dell'intervento, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 4  delle
medesime Norme integrative; 
    che l'atto di intervento e' stato depositato entro il termine  di
venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di  rimessione  nella
Gazzetta  Ufficiale  di  cui  all'art.  4,  comma  1,   delle   Norme
integrative; 
    che non puo' trovare applicazione l'art. 4, comma 3, delle  Norme
integrative,  rimasto  sostanzialmente  invariato  in  seguito   alle
menzionate  modifiche,   non   potendo   gli   intervenienti   essere
qualificati come «titolari di un interesse qualificato,  inerente  in
modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»; 
    che, sul punto,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  anche
recentemente   ribadito   che,   nel   giudizio    di    legittimita'
costituzionale in via incidentale, per «rapporto dedotto in giudizio»
deve intendersi quello oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 63 del
2026, punto  7;  ordinanze  n.  102  e  n.  69  del  2026),  si'  che
l'interveniente puo' dirsi avere un interesse  qualificato,  inerente
in modo diretto e immediato a  tale  rapporto,  quando  «un'eventuale
pronuncia   di   accoglimento   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale produrrebbe  un'immediata  incidenza  sulla  posizione
soggettiva» dello stesso (ordinanza n. 8 del 2026; sentenza n. 98 del
2019, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ordinanza  n.  85  del
2025; nello stesso senso, sentenza n.  159  del  2019,  punto  2  del
Considerato in diritto, e ordinanza n. 111 del 2020); 
    che il rapporto dedotto nel giudizio a quo e' identificabile  nei
diritti reali e di godimento vantati da F. R. rispetto agli specifici
beni oggetto di tali diritti e attualmente sottoposti a sequestro  di
prevenzione, mentre gli odierni intervenienti vantano diritti su beni
distinti, sui quali il giudizio a quo non potrebbe  incidere,  e  che
costituiscono  in  effetti  oggetto  di  un   diverso   procedimento,
attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione; 
    che  non  e'  sufficiente,  ai  fini  dell'ammissibilita'  di  un
intervento ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la
circostanza che il soggetto sia  titolare  di  interessi  analoghi  a
quelli dedotti nel  giudizio  principale,  o  che  sia  parte  in  un
giudizio analogo, ma  diverso  dal  giudizio  a  quo,  sul  quale  la
decisione di questa Corte possa comunque influire (sentenza n. 63 del
2026, punto 7; ordinanze n. 102 del 2026 e n. 85 del 2025); 
    che deve altresi' escludersi l'applicabilita', nel caso in esame,
del nuovo comma 4 del medesimo art. 4, dal momento  che  gli  odierni
intervenienti non hanno dimostrato di avere formulato, entro la  data
di pubblicazione  dell'ordinanza  di  rimessione,  una  eccezione  di
illegittimita' costituzionale concernente  la  medesima  disposizione
censurata dal giudice a quo; 
    che,  conseguentemente,  l'intervento  deve   essere   dichiarato
inammissibile. 
    Visti gli artt. 4 e 5  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G.
S. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA