AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a  base  di  paracetamolo/ibuprofene  sodio
diidrato, «Combogesic». (26A03110) 
(GU n.150 del 1-7-2026)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 336/2026 del 12 giugno 2026 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
COMBOGESIC, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione  di
seguito indicata. 
    Confezione: «10 mg/ml  +  3  mg/ml  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049758028 (base 10)  1HGHUD
(base 32). 
    Principio attivo: paracetamolo e ibuprofene sodio diidrato. 
    Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH, con sede legale e domicilio
fiscale in Oberburgau 3, 4866 Unteracht Am Attersee, Austria. 
    Procedura europea: SE/H/1947/001/IB/010. 
    Codice pratica: C1B/2026/127. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.