N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2026

Ordinanza del 27 maggio 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Riccardo Rocconi  contro  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e Comando generale della Guardia di finanza. 
 
Forze di polizia  -  Guardia  di  finanza  -  Ufficiali  in  servizio
  permanente in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto  di
  pilota  militare  e  del  requisito  di  almeno  diciotto  anni  di
  servizio, che, pur non avendo superato il  quarantacinquesimo  anno
  di eta', non abbiano potuto contrarre  tutti  i  periodi  di  ferma
  volontaria di cui all'art. 966 del d.lgs. n. 66  del  2010  (Codice
  dell'ordinamento militare) - Abrogazione dell'art. 2161,  comma  1,
  cod. ordinamento militare, il quale disponeva la corresponsione  in
  unica soluzione, al  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  per  la
  cessazione dal servizio, di un  premio  pari  alla  differenza  tra
  l'importo  complessivo  dei  premi  previsti  dall'art.  1803   del
  medesimo codice e quello dei relativi premi biennali percepiti. 
- Legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
  stabilita' 2015)», art. 1, comma 261. 
(GU n.26 del 1-7-2026 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
              In sede giurisdizionale (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero di registro generale  8462  del  2023,  proposto  da  Riccardo
Rocconi, rappresentato e difeso dall'avvocato  Eraldo  Liberati,  con
domicilio  digitale  come  da  p.e.c.  da  registri  di  giustizia  e
domicilio eletto in Roma, via Lunigiana, n. 15; 
    Contro Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale
della  Guardia  di  finanza,  in  persona  del  Ministro  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  e  con
domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, Sezione seconda, 8 marzo 2023, n. 3831,  resa
tra le parti. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze-Comando  generale  della  Guardia  di
finanza; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  14  aprile  2026  il
consigliere Alessandro  Enrico  Basilico  e  udito  per  l'appellante
l'avvocato Eraldo Liberati; 
    Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1. L'appellante, gia'  ufficiale  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza in  possesso  del  brevetto  di  pilota  militare,
impugna  la  sentenza  che  ha   respinto   la   domanda   volta   al
riconoscimento del c.d. «premio antiesodo». 
    2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle  affermazioni
delle parti non specificamente contestate e  comunque  dagli  atti  e
documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei
termini seguenti. 
    2.1. Durante il servizio permanente presso la Guardia di finanza,
l'appellante, essendo in possesso del brevetto di pilota militare, ha
contratto per cinque volte (dal  2001  al  2011)  le  ferme  biennali
volontarie in conseguenza delle quali la legge 28 febbraio  2000,  n.
42, prevedeva il riconoscimento di un premio in denaro (c.d.  «premio
antiesodo», per la finalita' perseguita, consistente nell'incentivare
conduttori di volo esperti formati  a  spese  dell'amministrazione  a
restare in servizio presso di essa, invece di passare all'aeronautica
privata). 
    2.2. In  particolare,  l'art.  1  della  legge  n.  42  del  2000
ammetteva gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate  in
possesso del brevetto di pilota militare, che  avessero  ultimato  la
ferma obbligatoria e maturato  almeno  sedici  anni  di  servizio,  a
contrarre una ferma volontaria di durata  biennale,  rinnovabile  per
non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno  di  eta'.
Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, veniva corrisposto
un premio d'importo differente a seconda dei vari bienni. Inoltre, si
prevedeva che l'emolumento per il primo biennio  venisse  corrisposto
per meta' all'atto dell'assunzione  della  ferma  e  per  meta'  dopo
dodici  mesi;  per  i  bienni  successivi,  invece,   sarebbe   stato
corrisposto in unica soluzione. Infine, ai sensi del  comma  3,  agli
ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno  di
eta',  non  avessero  potuto  contrarre  tutti  i  periodi  di  ferma
volontaria, si disponeva il versamento  di  un  premio,  in  un'unica
soluzione e al raggiungimento dei limiti di eta'  per  la  cessazione
dal servizio, pari alla  differenza  tra  l'importo  complessivo  dei
premi previsti e quanto effettivamente percepito. 
    2.3. L'art. 3 estendeva la possibilita'  di  contrarre  le  ferme
volontarie e i relativi premi agli ufficiali in  servizio  permanente
della Guardia di finanza che, alla data di entrata  in  vigore  della
legge, fossero in possesso del brevetto di pilota militare e avessero
maturato almeno diciotto anni di servizio. Anche in questo caso,  per
gli ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno
di eta', non avessero potuto  contrarre  tutti  i  periodi  di  ferma
volontaria, si disponeva il versamento  di  un  premio,  in  un'unica
soluzione e al raggiungimento dei limiti di eta'  per  la  cessazione
dal servizio, pari alla  differenza  tra  l'importo  complessivo  dei
premi previsti e quanto effettivamente percepito. 
    2.4. La legge n. 42 del 2000 e' stata pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6  marzo  2000  e,  non
essendo previsto  un  diverso  termine,  e'  entrata  in  vigore  nel
quindicesimo giorno successivo (come stabilito  dall'art.  73,  terzo
comma, della Costituzione), dunque in data 21 marzo 2000. 
    2.5. Nel caso di specie, per il primo biennio (dal 2001 al 2003),
svolto quando l'appellante non  superava  i  quarantacinque  anni  di
eta',  il  premio  e'  stato  corrisposto  per   meta'   al   momento
dell'assunzione della ferma e per la residua meta' dopo  dodici  mesi
(ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  a),  cui  rinvia  l'art.  3,
comma 1). Per gli altri bienni (dal 2003 al 2011),  svolti  dopo  che
l'appellante  aveva  superato  i  quarantacinque  anni  di  eta',  il
pagamento, da erogare in un'unica soluzione, e'  stato  differito  al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione del servizio. 
    2.6. Prima che il militare venisse posto in congedo, l'art. 2268,
comma 1, numero 975), del codice dell'ordinamento militare  approvato
con decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  ha  abrogato  -  con
decorrenza dalla sua entrata in vigore, avvenuta l'8 ottobre  2010  -
gli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 42 del 2000. Il medesimo  codice
ha tuttavia confermato la facolta' di accedere a una ferma volontaria
di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro  volte  entro
il quarantacinquesimo anno di eta', per  gli  ufficiali  in  servizio
permanente delle Forze armate in  possesso  del  brevetto  di  pilota
militare che hanno ultimato la ferma obbligatoria e  maturato  almeno
sedici  anni  di  servizio  (art.  966),   prevedendo   altresi'   la
corresponsione di un premio (art. 1803), il cui importo e' stato  poi
ridotto alla meta' dall'art. 1, comma 260, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. Inoltre, l'art. 2261 ha  previsto  un  premio  per  gli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare  che  non   avessero   potuto
contrarre tutti i periodi di ferma volontaria  di  cui  all'art.  966
c.m., con importi e a condizioni diverse a seconda dell'eta'. Infine,
l'art. 2262 ha dettato un'analoga disciplina per gli  ufficiali  e  i
sottufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare addetti al controllo  del  traffico  aereo.
L'abrogazione disposta dall'art. 2268 c.m.  -  cosi'  come  la  nuova
regolamentazione delle ferme e dei premi per i piloti militari -  non
ha comunque riguardato l'art. 3 della legge n. 42 del  2000,  con  la
conseguenza che per gli ufficiali della Guardia di finanza e' rimasta
la possibilita' di  contrarre  la  ferma  volontaria  e  percepire  i
relativi emolumenti secondo questo regime. 
    2.7. Anche per questo, l'art. 9, comma 1, lettera s), numero  8),
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 348,  ha  modificato  il
citato numero 975)  dell'art.  2268  c.m.,  estendendo  l'abrogazione
all'intera legge n. 42 del 2000. La medesima disposizione ha  inoltre
sostituito  i  primi  due  commi  dell'art.  2161   c.m.   (rubricato
«Incentivi agli ufficiali piloti in  servizio  permanente  del  Corpo
della Guardia di finanza»). Nel presente giudizio  (che  riguarda  un
militare che alla data del 21 marzo 2000 aveva meno di quarantacinque
anni), rileva il primo comma, secondo cui agli ufficiali in  servizio
permanente della Guardia di finanza, in possesso  alla  data  del  21
marzo 2000 (giorno in cui e' entrata in vigore la  legge  n.  42  del
2000) del brevetto di pilota  militare  e  del  requisito  di  almeno
diciotto anni di servizio,  i  quali,  pur  non  avendo  superato  il
quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i
periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966,  e'  corrisposto  in
unica  soluzione  al  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  per   la
cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra  l'importo
complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello  dei  relativi
premi biennali percepiti. 
    2.8. Con istanza del 23 ottobre 2014, l'appellante ha chiesto  la
liquidazione dei premi biennali maturati e non ancora corrisposti. 
    2.9. Con  nota  prot.  168607  del  24  novembre  2014  l'ufficio
amministrazione del Centro di aviazione della Guardia di  finanza  ha
restituito  gli   atti,   dichiarando   di   non   avere   competenza
nell'ammissione alle ferme volontarie, ma unicamente  nel  provvedere
al pagamento del premio, a condizione che sia stata emessa a tal fine
un'apposita determinazione del capo del reparto. 
    2.10. In seguito, l'art. 1, comma 261, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita'  2015),  ha  abrogato  l'art.  2261
c.m., i commi 2 e 3 dell'art. 2262 c.m. e i commi  1  e  2  dell'art.
2161 c.m. 
    2.11. L'appellante e' cessato dal servizio per  raggiunti  limiti
di eta' il 4 aprile 2016. 
    2.12. Con istanza del 1° giugno 2016,  il  militare  in  congedo,
premesso di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, comma  2,
della legge n. 42 del 2000 e dagli articoli 966, 1803 e  2161,  comma
1,  c.m.,  ha  chiesto  che  gli  venisse  corrisposto,  in  un'unica
soluzione, un premio pari alla differenza tra  l'importo  complessivo
dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dell'unico premio biennale
percepito. A tal  fine,  ha  esposto  i  propri  calcoli,  dai  quali
risulterebbe che  l'importo  complessivo  dei  premi  ammonterebbe  a
65.073,54 euro e, avendo percepito solo il primo premio biennale  per
un totale di euro 15.493,70 euro, dovrebbe essergli versata una somma
di 49.579,84 euro. 
    2.13. Con nota prot. 2416 del 3 agosto 2016 il Centro informatico
amministrativo nazionale  della  Guardia  di  finanza  ha  negato  il
premio,  osservando  che   la   normativa   che   ne   prevedeva   il
riconoscimento non era piu'  vigente  quando  l'appellante  e'  stato
posto in congedo per raggiungimento dei limiti di eta'. 
    2.14. Contro il provvedimento, l'interessato ha proposto  ricorso
gerarchico, sostenendo  che  l'intervenuta  abrogazione  dell'art.  3
della legge n. 42 del 2000  e  dell'art.  2161,  comma  1,  c.m.  non
potrebbero incidere sul suo diritto al compenso, che sarebbe maturato
nel vigore della disciplina previgente. 
    2.15. Con determinazione n. 378323 del 15 dicembre 2016, il  Capo
di stato maggiore del Comando generale della Guardia  di  finanza  ha
respinto il gravame proposto in via  amministrativa,  affermando  che
l'abrogazione ha riguardato anche  la  posizione  del  ricorrente  in
quanto, quando questa e'  intervenuta,  egli  era  ancora  privo  del
presupposto  della  cessazione  dal  servizio  per  limiti  di  eta',
necessario per l'erogazione. 
    2.16.   L'interessato   ha   proposto   ricorso   al    Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, insistendo nella propria  tesi
-   argomentata   anche   mediante   richiami   alla   giurisprudenza
costituzionale - secondo cui la fattispecie si sarebbe  perfezionata,
e il diritto sarebbe maturato, prima  dell'entrata  in  vigore  delle
norme abrogatrici. 
    2.17. Il Ministero dell'economia si e' costituito nel giudizio di
primo grado, resistendo al ricorso. 
    3.  Con  sentenza  8  marzo   2023,   n.   3831,   il   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha  respinto  il  ricorso,
compensando le spese di lite. 
    In particolare, secondo il Tribunale, il diritto alla  percezione
del premio sorgerebbe solo con il collocamento a riposo del militare,
pertanto non poteva  ritenersi  «quesito»  al  momento  in  cui  sono
entrate in vigore le norme abrogatrici. Per  la  stessa  ragione,  la
disciplina sopravvenuta non potrebbe ritenersi  incostituzionale  per
lesione del legittimo affidamento dei dipendenti. 
    4. Il militare ha proposto appello contro la decisione, deducendo
i seguenti motivi: 
        I) carenza, illogicita' e contraddittorieta'  di  motivazione
in ordine al vizio di eccesso di potere; 
        II) illogicita' della motivazione in ordine  alla  violazione
dell'art. 2186, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66,
(che a sua volta aveva abrogato dapprima gli art. 1, 2 e 4  e  quindi
anche  l'art.  3  della  legge  n.  42/2000)  e  dell'art.  11  delle
diposizioni sulla legge in generale. 
    4.1. Nel giudizio di secondo grado si e' costituito il  Ministero
dell'economia, chiedendo il rigetto dell'appello, anche  con  memoria
depositata il 4 marzo 2026. 
    4.2. All'udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa e'  passata
in decisione. 
    5. In via preliminare, si osserva che  la  giurisprudenza,  tanto
amministrativa, quanto costituzionale,  si  e'  pronunciata  in  piu'
occasioni sul «premio antiesodo» e sulla  relativa  abrogazione:  sia
con riferimento ai  controllori  di  volo  (Corte  costituzionale,  5
luglio 2022, n. 169), sia soprattutto rispetto ai piloti delle  Forze
armate, il cui caso risulta pressoche' analogo a quello di specie  (e
per i quali e' stata  sollevata  questione  di  costituzionalita'  da
Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2881, che e' stata  giudicata
fondata da Corte costituzionale, 11 dicembre 2023, n. 216). 
    6.  Prima  di  esaminare  i  motivi  di  appello,  e'   opportuno
ripercorrere sinteticamente l'evoluzione della disciplina relativa al
«premio antiesodo» per gli ufficiali della Guardia di finanza. 
    In particolare, ai fini della decisione sul  gravame,  si  rileva
che: 
        a) in forza degli articoli 1 e  3  della  legge  28  febbraio
2000, n. 42, e' stato istituito un premio in denaro per gli ufficiali
in servizio permanente della  Guardia  di  finanza  in  possesso  del
brevetto di  pilota  militare  che  avessero  contratto  delle  ferme
volontarie di durata biennale (c.d. «premio antiesodo»); 
        b) per gli ufficiali che avessero compiuto  i  quarantacinque
anni di eta', il versamento  del  premio  era  previsto  in  un'unica
soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio; 
        c) questa disciplina e' stata  abrogata,  con  riguardo  agli
appartenenti alla Guardia di finanza, per  effetto  dell'art.  9  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, che  ha  modificato  in
questi termini l'art. 2268, comma 1, n. 975), c.m.; 
        d) lo stesso decreto legislativo n. 248  del  2012  ha  pero'
previsto, mediante modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 2161  c.m.,  un
premio analogo per gli ufficiali in  servizio  permanente  del  Corpo
della Guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del
brevetto di pilota militare e del requisito di almeno  diciotto  anni
di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo  anno
di eta', non abbiano  potuto  contrarre  tutti  i  periodi  di  ferma
volontaria; 
        e) i commi 1 e 2 dell'art.  2161  c.m.  sono  stati  abrogati
dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (insieme
all'art. 2261 e ai commi 1 e 2 dell'art. 2262 c.m.). 
    Alla luce della descritta evoluzione  del  quadro  normativo,  e'
possibile esaminare i motivi di appello. 
    7. Con la prima censura, si sostiene che, diversamente da  quanto
affermato  dall'amministrazione  e  ritenuto   dal   T.a.r.,   avendo
l'appellante eseguito le ferme prima dell'abrogazione della norma che
prevedeva il premio, avrebbe maturato il diritto  al  compenso,  dato
che il raggiungimento dei  limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal
servizio rappresenterebbe unicamente un termine di pagamento,  e  non
un elemento costitutivo della fattispecie. 
    8. Il motivo e' infondato. 
    Come gia' osservato dalla sezione, per comprendere  la  normativa
sulle condizioni per l'erogazione del premio «occorre muovere  -  non
opponendosi a cio' la  piu'  immediata  interpretazione  letterale  -
dallo scopo perseguito dalla  norma,  che  consiste  nell'incentivare
piloti ancora relativamente giovani  a  rimanere  in  servizio  nelle
Forze armate, invece di cercare migliori  condizioni  d'impiego  alle
dipendenze  dell'aeronautica   privata»,   come   si   evince   anche
dall'intitolazione della legge n. 42 del 2000, che detta disposizioni
«per disincentivare l'esodo dei piloti militari» (Cons.  Stato,  sez.
II, 21 marzo 2023, n. 2881). 
    A tal fine, «il legislatore da un lato ha previsto in generale la
possibilita' per gli ufficiali in possesso del brevetto di pilota  di
accedere a diversi periodi di ferma biennale, con relativo  incentivo
(come tuttora contemplato dall'art. 1803 c.m.), cosi'  offrendo  loro
un'occasione di guadagno che rendesse piu' appetibile  la  permanenza
in servizio; dall'altro ha disposto la corresponsione di un premio  a
coloro che, anche in ragione dell'eta' che avevano  quando  e'  stato
introdotto il beneficio, non hanno avuto questa  opportunita'  o  non
l'hanno potuta sfruttare appieno; in entrambi i  casi,  la  finalita'
evidente  era  quella  di  evitare  che  ufficiali  formati  a  spese
dell'amministrazione  abbandonassero  il  servizio  in  eta'   ancora
relativamente giovane per ricercare migliori condizioni d'impiego nel
settore privato, che si sarebbe quindi  trovato  ad  avvalersi  delle
prestazioni lavorative di piloti esperti  senza  farsi  carico  degli
oneri della loro preparazione. 
    Tale essendo il fine perseguito dalla  norma,  non  si  puo'  che
condividere la tesi del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio
secondo cui la cessazione del servizio per raggiunti limiti  di  eta'
non rappresenta un termine di pagamento, ma e' piuttosto un  elemento
costitutivo della fattispecie, dato  che  il  «premio  antiesodo»  e'
volto a  ricompensare  la  «fedelta'»  di  coloro  che,  pur  potendo
lasciare l'impiego pubblico, sono rimasti  in  servizio  nelle  Forze
armate: solo la cessazione per limiti di eta', infatti, e'  idonea  a
dimostrare che in concreto e' stato  raggiunto  lo  scopo  perseguito
dalla norma (ovvero contrastare l'esodo all'aeronautica privata). 
    Diversamente opinando - ossia riconoscendo l'incentivo  anche  in
caso di cessazione dal servizio per  altre  cause,  per  esempio  per
dimissioni volontarie, la norma verrebbe inibita nella  sua  funzione
incentivante e si tradurrebbe nell'attribuzione di un beneficio privo
di una ragione giustificatrice» (ancora, Cons.  Stato,  sez.  II,  n.
2881 del 2023 e, negli stessi termini, 21 maggio 2024, n. 4522). 
    Questa  lettura  e'  stata  peraltro  posta   alla   base   della
valutazione positiva del requisito della  rilevanza  della  questione
d'incostituzionalita' della norma abrogatrice  del  premio  antiesodo
per i piloti militari giudicata  fondata  con  sentenza  della  Corte
costituzionale 11 dicembre 2023, n. 216. 
    Alla luce dell'esposta interpretazione  letterale  e  sistematica
dell'art. 2161 c.m. -  il  quale,  come  in  precedenza  esposto,  ha
dettato una disciplina del premio  per  i  piloti  della  Guardia  di
finanza in sostituzione di quella contenuta nell'art. 3  della  legge
n. 42 del 2000 - si deve concludere che,  quando  e'  stato  abrogato
dall'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, l'appellante non
aveva ancora maturato il diritto al premio, dato che  era  ancora  in
servizio e non si era quindi verificato un  presupposto  per  il  suo
conseguimento, come correttamente affermato nella sentenza  di  primo
grado. 
    Per queste ragioni,  il  primo  motivo  di  appello  deve  essere
respinto. 
    9. Con la seconda censura si sostiene che, diversamente da quanto
affermato   dall'amministrazione    e    ritenuto    dal    Tribunale
amministrativo regionale, la posizione dei militari che avessero gia'
svolto le ferme non potrebbe  essere  incisa  dall'abrogazione  delle
norme che hanno previsto il premio antiesodo, in ragione del generale
principio d'irretroattivita' delle leggi. 
    10.  Al  fine  di  decidere  sul  motivo,  risulta  pregiudiziale
risolvere la questione di legittimita' costituzionale della legge  n.
190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato  il  comma  1  dell'art.
2161 c.m., per  violazione  dei  principi  di  tutela  del  legittimo
affidamento e di certezza del diritto discendenti dall'art.  3  della
Costituzione. 
    11. La questione e' rilevante, perche',  una  volta  respinto  il
primo motivo di appello (con  cui  si  sosteneva  l'appellante  abbia
maturato  un  «diritto  quesito»  al  premio),  la  decisione   sulla
fondatezza   della   pretesa   avanzata    dal    militare    dipende
dall'applicazione dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014
(della  cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita).  Infatti,  e'
proprio l'abrogazione dell'art. 2161 c.m. (contestata perche'  lesiva
della certezza del diritto),  a  precludergli  il  conseguimento  del
«premio  antiesodo»,  essendo  intervenuta  prima  che   si   fossero
concretizzate tutte le condizioni richieste per  ottenerlo  (ma  dopo
che  erano  state  operate  delle  scelte   che   avrebbero   dovuto,
prospetticamente, apportare i vantaggi che prevedevano la legge n. 42
del 2000, prima, e l'art. 2161 c.m., poi). 
    L'eventuale     dichiarazione     d'incostituzionalita'     della
disposizione  abrogatrice  determinerebbe  dunque  la  «reviviscenza»
della norma abrogata e comporterebbe l'accoglimento dell'appello, con
annullamento degli atti impugnati in primo grado e  fondatezza  della
domanda, presentata con l'istanza del 1° giugno 2016,  di  pagamento,
in un'unica soluzione, di un  emolumento  pari  alla  differenza  tra
l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 c.m. e quello
dell'unico premio biennale percepito. 
    12. La questione e' altresi' non  manifestamente  infondata  alla
luce della giurisprudenza della Corte  costituzionale,  che  ha  gia'
giudicato  contrastante  con  l'art.  3   della   Costituzione,   con
particolare riferimento al principio di ragionevolezza e alla  tutela
del legittimo affidamento, l'art. 1, comma 261, della  legge  n.  190
del 2014, tanto nella parte in cui ha abrogato l'art. 2262, commi 2 e
3, c.m. relativo al premio  antiesodo  per  i  militari  in  possesso
dell'abilitazione di controllore del traffico aereo (con  sentenza  5
luglio 2022, n. 169), quanto nella parte in cui  ha  abrogato  l'art.
2261 c.m. relativo al premio antiesodo per gli ufficiali delle  Forze
armate in possesso del brevetto di pilota militare (con  sentenza  11
dicembre 2023, n. 216). 
    In particolare, nella sentenza  n.  169  del  2022  la  Corte  ha
affermato  che  la  «norma  censurata,  a   fronte   di   una   ratio
incentivante, quale quella che viene in rilievo nella  specie,  viola
il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della  Costituzione,
producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su
situazioni soggettive fondate  sulla  legge  e  sulla  permanenza  in
servizio dei controllori di volo, e cosi' contraddicendo ex  post  la
ratio della normativa premiale». 
    Inoltre, nella sentenza n. 216 del 2023 la Corte  ha  argomentato
che il «premio antiesodo» rappresenta «un emolumento  correlato  alla
volontaria permanenza in servizio dei piloti militari, sempre che  in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, da erogarsi una  tantum,
non  riconducibile  ad  un  rapporto  previdenziale  che,  in  quanto
rapporto  di  durata,  puo'  invece  subire  modificazioni»   e   che
«l'abrogazione  della  disposizione  contenuta  nell'art.  2261  cod.
ordinamento  militare,  avvenuta  dopo  quattordici  anni  dalla  sua
originaria entrata in vigore, concreta, quindi,  una  violazione  del
principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,
producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su
situazioni soggettive fondate  sulla  legge  e  sulla  permanenza  in
servizio dei piloti militari e cosi' contraddicendo ex post la  ratio
della normativa premiale». 
    13. Questi argomenti ben possono  essere  ora  invocati  rispetto
all'abrogazione del «premio antiesodo» per i piloti della Guardia  di
finanza, anch'essa disposta dall'art. 1, comma 261,  della  legge  n.
190 del 2014: anche in questo caso, infatti, il legislatore prima  ha
previsto un incentivo per i militari che, oltre a essere in  possesso
di determinate caratteristiche, fossero rimasti in servizio  fino  al
raggiungimento dei limiti  di  eta',  per  poi  abrogarlo  dopo  aver
conseguito lo scopo di scoraggiare il  transito  dei  lavoratori  nel
settore privato. 
    A tal proposito, e' opportuno porre  in  luce  come,  benche'  in
linea generale il fluire  del  tempo  possa  costituire  un  elemento
sufficiente a giustificare  un  mutamento  nella  disciplina  di  una
fattispecie, in questo caso non si puo' trascurare la circostanza che
la norma abrogata riguardava una situazione specifica  e  una  platea
relativamente circoscritta di destinatari (gli ufficiali che avessero
una determinata eta' alla data del 21 marzo 2000). 
    Di conseguenza, l'alterazione  del  rapporto  sinallagmatico  tra
questi e il datore pubblico,  nonche'  la  lesione  dell'affidamento,
sono  correlate  proprio  al  trascorrere  del   tempo,   il   quale,
comportando  l'avanzamento  dell'eta'  dei   militari,   ha   ridotto
progressivamente  le  loro   opportunita'   d'impiego   come   piloti
nell'aeronautica privata, rafforzando le ragioni che avevano  indotto
a   prevedere   il   «premio   antiesodo»   e    rendendo    evidente
l'irragionevolezza  della  sua  abrogazione,  che  si   risolve,   in
definitiva, nella penalizzazione di  quanti,  pur  potendo  all'epoca
abbandonare il servizio, sono rimasti «fedeli» al Corpo della Guardia
di finanza, anche confidando nel conseguimento del beneficio. 
    Per   riprendere   le   parole   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale n. 169 del 2022 e  n.  216  del  2023,  riferite  alle
fattispecie analoghe dei controllori di volo e dei piloti delle Forze
armate, ci si trova al cospetto «di  una  situazione  soggettiva  che
discende direttamente dalla norma e che radica nei  suoi  destinatari
un affidamento "rinforzato"; situazione che non puo'  essere  esposta
ad un semplice ripensamento del legislatore». 
    14. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte,  il
collegio ritiene di respingere in parte l'appello, con riferimento al
primo motivo d'impugnazione; di rimettere alla  Corte  costituzionale
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  261,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha  abrogato
l'art. 2161, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto  lesivo  del
legittimo affidamento dei militari e della certezza del  diritto;  di
sospendere  il  processo  nelle  more  del   giudizio   della   Corte
costituzionale, riservando la pronuncia sul secondo motivo d'appello,
nonche'  ogni  statuizione  sulle  spese  di  lite,  all'esito  della
decisione   del   giudice   delle   leggi    sulla    questione    di
costituzionalita', come innanzi sollevata; di disporre  che,  a  cura
della segreteria, gli atti siano trasmessi immediatamente alla  Corte
costituzionale e che la presente sentenza sia notificata  alle  parti
costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri,  e  comunicata
ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  Sezione  seconda,
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto, cosi' provvede: 
        a) respinge in parte  l'appello,  con  riferimento  al  primo
motivo d'impugnazione proposto; 
        b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  261,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha  abrogato
l'art. 2161, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con riferimento all'art.  3
della Costituzione; 
        c) sospende il presente giudizio nelle more  della  decisione
della  Corte  costituzionale,  riservando  all'esito  ogni  ulteriore
determinazione, anche in ordine alle spese di lite; 
        d) ordina che,  a  cura  della  segreteria,  gli  atti  siano
trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente  sentenza  sia
notificata alle parti costituite e al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  14
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Vito Poli, Presidente; 
        Carmelina Addesso, consigliere; 
        Alessandro Enrico Basilico, consigliere, estensore; 
        Stefano Filippini, consigliere; 
        Luca Emanuele Ricci, consigliere. 
 
                         Il Presidente: Poli 
 
                                                L'estensore: Basilico