N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2026
Ordinanza del 22 maggio 2026 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da M. S.. Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive - Omessa esclusione dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena del delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 4-bis, comma 1-ter.(GU n.26 del 1-7-2026 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione penale
Composta da:
Giacomo Rocchi, Presidente;
Raffaello Magi;
Vincenzo Galati;
Carmine Russo;
Aldo Natalini - relatore;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:
S. M. nato a ... il ...
avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2026 della Corte d'appello di
Brescia;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Natalini;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale Raffaele
Piccirillo, che con requisitoria scritta del 27 aprite 2026, ha
chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Giovanni
Maria Flora, depositata in data 30 aprile 2026, che ha chiesto per
l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine,
sollevarsi questione di legittimita' costituzionale degli articoli
656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma
1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei
reati ivi compresi quello di cui all'art. 628, comma terzo, codice
penale, quando sia stata riconosciuta al condannato l'attenuante del
fatto lieve introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86 del 2024.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2026 la Corte d'appello di
Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato
l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse del condannato M. S.
per la sospensione e/o la dichiarazione di temporanea inefficacia
dell'ordine di esecuzione della pena n. 273/2025 SIEP, emesso in data
7 novembre 2025 dalla Procura generale di Brescia in relazione alla
sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 989 del 26 giugno 2025,
che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia
di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000 di
multa per i delitti di cui agli articoli 110, 628, commi primo e
terzo, n. 1, codice penale e 4 e 7 legge n. 895 del 1967, in
accoglimento del proposto concordato, riconosciuta l'attenuante della
lieve entita' del fatto di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio di prevalenza rispetto
alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1,
codice penale, ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi dieci
di reclusione ed euro 600 di multa.
1.1. La difesa del condannato aveva presentato istanza di
sospensione dell'ordine di esecuzione alla Procura generale,
rilevando il carattere di novum da riconoscersi all'attenuante della
lieve entita' del fatto, che avrebbe l'effetto di escludere il
delitto di rapina aggravata dall'elenco di cui all'art. 4-bis, comma
1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, breviter:
ord. pen.), richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale per impedire la sospensione dell'esecuzione; il
difensore evidenziava che, essendo quest'ultima norma eccezionale, in
base al principio di tassativita', la preclusione relativa alla
fattispecie attenuata avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
1.2. Avendo la Procura generale presso la Corte d'appello di
Brescia emesso ordine di esecuzione della pena non sospeso, sulla
considerazione che la condanna era stata pronunciata per il delitto
di cui all'art. 628, comma terzo, codice penale, compreso nell'elenco
di cui all'art. 4-bis ord. pen., il condannato proponeva incidente di
esecuzione alla Corte d'appello di Brescia, in cui evidenziava una
condotta immune da rimproveri nei tredici anni successivi al reato,
sottolineando il pericolo che l'immediato impatto carcerario
compromettesse l'avvenuto recupero e l'ottimo livello di
socializzazione raggiunto. Il ricorso sosteneva che la fattispecie
circostanziale della rapina di lieve entita', introdotta dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, e' dotata di un suo
autonomo significato di disvalore rispetto alla rapina aggravata e,
come tale, non puo' ritenersi ricompresa nell'elenco delle
ostativita' di cui all'art. 4-bis ord. pen.; che l'attuale assetto
normativo, per non entrare in conflitto con i principi costituzionali
di uguaglianza, individualizzazione e finalita' rieducativa della
pena di cui all'art. 27 Cost., dovrebbe portare a ritenere venuta
meno, nel caso di specie, l'ostativita' del reato di rapina
aggravata, siccome elisa dalla ritenuta sussistenza dell'attenuante
speciale; che, diversamente opinando, si riconoscerebbe una modalita'
esecutiva della pena assolutamente iniqua perche', pur avendo il
giudice della cognizione riconosciuto la sussistenza di un fatto di
lieve entita' sulla scorta di una valutazione concreta del fatto, si
preclude al condannato la sospensione dell'esecuzione della pena
sulla base di una presunzione astratta e pressoche' assoluta di
pericolosita' del reato; che tale assetto contrasterebbe anche con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., posto che lo stesso
legislatore stabilisce l'inoperativita' del divieto di sospensione
dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 9, codice di procedura
penale in relazione a fattispecie di reato assai piu' gravi e piu'
gravemente punite con riguardo ai casi di minori gravita' (come nel
caso della violenza sessuale attenuata ex art. 609, ultimo comma,
codice penale).
1.4. La Corte d'appello rigettava l'istanza osservando che, in
relazione alla questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa,
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2000,
relativa al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione per
il quale sia riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita' ai
sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012: la
sentenza n. 52 aveva precisato che la previsione di attenuanti, anche
diverse da quelle della lieve entita' del fatto, consente di adeguare
la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva
pericolosita' del comportamento descritto dalla fattispecie astratta;
secondo la Corte di appello di Brescia, anche nel caso in esame la
concessione dell'attenuante di lieve entita' della rapina non
risultava idonea ad incidere, di per se' sola, sulla coerenza della
scelta legislativa di ricollegare alla rapina aggravata un
trattamento piu' rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la
misura della pena inflitta nella sentenza di condanna.
Secondo la Corte territoriale, non e' pertinente il richiamo
all'art. 609-bis, ult. comma, codice penale, trattandosi di
attenuante ad effetto speciale espressamente tipizzata dal
legislatore, laddove nella specie si verte invece in ipotesi di
attenuante comune, ne' e' irragionevole l'inserimento del delitto di
rapina aggravata tra quelli ostativi alla sospensione dell'esecuzione
di cui all'art. 4-bis ord. pen., in quanto per tutte le fattispecie
sussiste la necessita' di specifici accertamenti, compiuti di regola
durante l'esecuzione della pena, riguardanti la persistente
pericolosita' del condannato; inoltre, secondo la Corte di appello,
la rieducazione non puo' essere considerata, per vincolo
costituzionale, l'unica finalita' legittima della pena, ben potendo
il legislatore assegnare anche altre finalita' alla pena, quali il
contenimento della pericolosita' sociale del condannato e la
deterrenza nei confronti della generalita' dei consociati (Corte
cost. sentenza n. 139 del 2015).
La Corte territoriale riteneva manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa del
condannato, ricordando che la sentenza della Corte costituzionale n.
86 del 2024 che aveva introdotto la circostanza attenuante della
lieve entita' del fatto trovava fondamento nel progressivo
inasprimento della pena per il delitto di rapina da parte del
legislatore nel 2018 e nel 2019, realizzato «senza introdurre una
"valvola di sicurezza" che permetta al giudice di temperare la
sanzione quando l'offensivita' concreta del fatto di reato non ne
giustifichi una punizione cosi' severa. Nel caso di specie, essendo
il reato contestato allo S. commesso nell'anno ..., la pena era stata
irrogata secondo la legge piu' favorevole in vigore, con
l'applicazione dell'attenuante in questione.
2. Avverso l'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione
M. S., mediante il proprio difensore di fiducia, articolando unico
motivo di ricorso (principale) con cui deduce violazione di legge in
relazione agli articoli 656 codice di procedura penale e 4-bis, comma
1-ter, ord. pen., con riferimento all'art. 628 codice penale, come
modificato da Corte costituzionale sentenza n. 86 del 2024, per avere
il Giudice dell'esecuzione escluso che la sussistenza dell'attenuante
della lieve entita' del fatto di rapina consenta la sospensione
dell'ordine di esecuzione.
2.1. Si critica l'argomento speso dalla Corte territoriale
secondo il quale il legislatore, all'interno dell'elenco previsto
dall'art. 4-bis ord. pen., non avrebbe distinto le fattispecie di
reato a seconda della presenza o meno delle attenuanti: tale assetto
legislativo - si obietta - non esclude la possibilita' di pervenire
ugualmente all'invocata soluzione attraverso una lettura sistematica
e costituzionalmente orientata del sistema che, peraltro, prevede
gia', in almeno due casi, il venir meno della presunzione assoluta in
presenza di due attenuanti: nell'ipotesi prevista dall'art. 609-bis,
ultimo comma, codice penale e in quella prevista dall'art. 323-bis
codice penale; il ricorrente reputa «oscuro» l'argomento secondo cui
non si potrebbe valorizzare nei termini auspicati l'attenuante
dell'art. 609-bis, ultimo comma, codice penale essendo quella ad
effetto speciale e prevista per legge, al contrario di quella della
lieve entita' del fatto della rapina: la natura dell'attenuante, con
i relativi effetti sul quantum di diminuzione di pena, cosi' come la
circostanza che sia stata introdotta con una sentenza del giudice
delle leggi in nulla spostano il problema in quanto, in entrambi i
casi, vi sono due fatti ritenuti gravi (ostativi ex art. 4-bis ord.
pen.) che, in presenza della medesima attenuante (lieve entita'),
verrebbero trattati - a voler seguire la tesi della Corte d'appello -
in modo totalmente diverso.
2.2. Si critica, altresi', l'argomento della ritenuta non
irragionevolezza dell'inserimento della rapina aggravata nell'elenco
dei reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. legato alla
necessita' di specifici accertamenti, compiuti di regola durante
l'esecuzione della pena, riguardanti la persistente pericolosita' del
condannato: il ricorrente replica che l'ordinamento ammette gia'
ipotesi dove l'attenuante della lieve entita' consente di superare la
presunzione di pericolosita', come appunto nel caso del fatto lieve
di violenza sessuale; d'altra parte, in questi casi, una valutazione
sulla pericolosita' viene sempre compiuta dal Tribunale di
sorveglianza adito con la richiesta di misure alternative alla
detenzione, sicche' il sistema consente di evitare l'ingresso del
condannato in carcere nel periodo intercorrente tra l'emissione
dell'ordine di esecuzione e la decisione del Tribunale di
sorveglianza; in ogni caso, nel caso di specie, la verifica della
inesistenza della pericolosita' del ricorrente era stata gia'
compiuta dal Giudice d'appello in sede di cognizione, che ha
riconosciuto il pieno inserimento sociale del prevenuto, cosicche' la
Procura generale avrebbe potuto e dovuto limitarsi a prenderne atto,
sospendendo l'ordine di esecuzione in attesa della successiva
decisione del Tribunale di sorveglianza.
2.3. Parimenti scorretta - ad avviso della difesa - e' la
conclusione della Corte secondo la quale la ratio dell'introduzione
dell'attenuante de qua sarebbe solo quella di neutralizzare, quale
«valvola di sicurezza», gli aumenti di pena oggetto degli ultimi
interventi legislativi in materia, cio' che non riguarderebbe il
prevenuto avendo egli commesso il fatto nella vigenza ( ... ) della
piu' mite cornice edittale. Semmai e' vero il contrario:
l'automatismo del divieto generalizzato si pone in contrasto con la
ratio chiaramente espressa dalla giurisprudenza costituzionale che
indica l'obiettivo della «individualizzazione» della pena, in modo da
tenere conto dell'effettiva gravita' e delle specifiche esigenze dei
singoli casi, preservando il soggetto dall'accesso in ambiente
carcerario ove sproporzionato rispetto al fatto e in completa
disarmonia rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata al
principio di rieducazione (art. 27 Cost.) insieme a quello del
«minimo sacrificio necessario» che deve contenere i piu' possibile il
ricorso alla pena detentiva. Si obietta che - nella specie - il
riconoscimento del fatto di lieve entita' da parte della Corte
d'appello non ha determinato solo la sensibile diminuzione della
forbice edittale ma, basandosi su una valutazione di esclusione di
pericolosita' del condannato («l'imputato non ha compiuto alcun atto
di violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi in una con la sua
giovane eta' all'epoca dei fatti e la sua condizione di
incensuratezza»: cfr. pag. 2 nt. 1 ordinanza imp.), si e' posto in
termini incompatibili con la presunzione contemplata dall'art. 4-bis,
comma 1-ter, ord. pen.
2.4. Secondo il ricorrente, l'attuale assetto
esecutivo-penitenziario, per non entrare in conflitto con i principi
costituzionali, deve essere interpretato nel senso che, in casi come
quello di specie, l'ostativita' del reato di rapina aggravata ex art.
628, comma terzo, codice penale viene meno quando e' riconosciuta
l'attenuante del fatto lieve; un'interpretazione difforme si
tradurrebbe in un'ingiustificata afflittivita' dell'(immediata)
esecuzione in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 27
Cost. e imporrebbe di sollevare questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui
non escludono dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui
all'art. 628, comma terzo, codice penale, allorche' sia stata
riconosciuta l'attenuante introdotta da Corte cost. sentenza n. 84
del 2024.
2.5. Si conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza o,
in subordine, perche' venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui
non escludono dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui
all'art. 628, comma terzo, codice penale, allorche' sia stata
riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita', ai sensi di
Corte cost. sentenza n. 84 del 2024; nelle more dell'incidente di
costituzionalita', si chiede di voler sospendere l'ordine di
esecuzione nei confronti del ricorrente per non compromettere
irrimediabilmente gli effetti di una eventuale decisione di
accoglimento.
3. Il procedimento si e' svolto con trattazione cartolare; hanno
rassegnato conclusioni scritte il sostituto Procuratore generale, che
ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle motivazioni
della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2020, ed il
difensore del ricorrente che, nella memoria depositata, ha insistito
per l'annullamento dell'impugnata ordinanza e, in subordine, ha
chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale, per
violazione degli articoli 3 e 27 Cost., degli articoli 656, comma 9,
lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord.
pen. nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi
ivi ricompresi quello di cui all'art. 628, comma terzo, codice
penale, quando l'aggravante in parola, a seguito del giudizio di
bilanciamento, sia stata ritenuta subvalente rispetto ad una
circostanza attenuante e/o quando sia stata riconosciuta l'attenuante
del fatto di lieve entita' introdotta dalla sentenza costituzionale
n. 86 del 2024.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, si deve sottolineare che il ricorso per
cassazione sarebbe ammissibile ove anche prospettasse esclusivamente
l'illegittimita' costituzionale della disposizione applicata dal
giudice di merito, in quanto comporterebbe pur sempre una censura di
violazione di legge riferita alla decisione impugnata, purche'
sussista la rilevanza della questione, determinando, in caso di
accoglimento della questione, un effetto favorevole per il
ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, del
provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, ordinanza n. 38208 dell'11
novembre 2025, Scarpino, non mass., in motiv. § 1; Sez. 6, n. 25005
del 7 maggio 2024, ... , non mass. sul punto, in motiv. § 2; Sez. 6,
n. 37796 dell'8 aprile 2020, ..., Rv. 280961-01).
Nel caso di specie, il ricorso prospetta, in via principale, la
violazione degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. e, in subordine,
eccepisce l'illegittimita' delle citate disposizioni: trattasi,
pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile.
2. Cio' premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli
656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma
1-ter, ord. pen., in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma,
Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi
alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui
all'art. 628, comma terzo, codice penale qualora, in relazione allo
stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve
entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86
del 2024.
3. Quanto alla rilevanza, avendo la Corte d'appello di' Brescia,
in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettato l'istanza di
sospensione e/o di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione
della pena emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura generale
sul presupposto dell'ostativita' alla sospensione dell'esecuzione in
caso di condanna per il delitto di rapina aggravata ai sensi
dell'art. 628, comma terzo, n. 1, codice penale, anche in caso di
riconoscimento dell'attenuante della lieve entita' del fatto di cui
alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio di
prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 628,
comma terzo, n. 1, codice penale, l'accoglimento della questione
impedirebbe l'ingresso immediato in carcere del condannato, prima
della decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza di
concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al
servizio sociale (che potrebbe essere eseguita in Germania, dove da
tempo egli risiede e lavora).
3.1. La questione e', poi, rilevante non potendo essere accolto
il motivo di ricorso per cassazione proposto in via principale.
In effetti, questa Corte ritiene che, in via interpretativa, il
delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n.
1, codice penale non possa essere escluso dall'elenco di cui all'art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen. nel caso di riconoscimento
dell'attenuante della lieve entita' del fatto con giudizio di
prevalenza sull'aggravante.
3.1.1. Il ricorrente chiede di superare il divieto di sospensione
dell'ordine di esecuzione proponendo - in principalita' - una lettura
delle norme tale per cui l'aggravante de qua dovrebbe ritenersi,
nella specie, non «applicata» (nel proposto senso di «utilizzazione
funzionale» che andrebbe riconosciuto al verbo «applicare», alla
stregua di quanto affermato, in tema di recidiva, agli effetti
dell'art. 81, comma quarto, codice penale, da Sez. U, n. 31669 del 23
giugno 2016, P.G. in proc. ..., in motiv. § 6, che, a sua volta, a
richiama, in tema di applicabilita' dell'indulto Sez. U, n. 17 del 18
giugno 1991, ..., Rv. 187856-01), perche', in concreto, la stessa non
ha prodotto l'effetto di un sostanziale aggravamento, essendo stata
ritenuta subvalente rispetto alla riconosciuta attenuante della lieve
entita'.
La tesi non e' accoglibile, ostandovi la natura giuridica della
norma da applicare e il diritto vivente sulla stessa formatosi.
Poiche' la sospensione dell'ordine di carcerazione e' evenienza
eccezionale rispetto al principio di immediata esecuzione dei
giudicati, la norma che la prevede e' di stretta interpretazione; ne
deriva che la mera condizione di condannato per un reato ostativo
impedisce l'operare dell'art. 656, comma 5, codice di procedura
penale, sicche' l'organo dell'esecuzione deve limitarsi alla
constatazione della presenza del titolo ostativo (cfr. Sez. 1, n.
14331 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, P.M. in proc. ..., Rv.
255925-01; conf. Sez. 1, n. 27762 del 30 maggio 2003, ..., Rv.
225017-01; Sez. 5, n. 32558 del 2 maggio 2001, ..., Rv. 219333-01;
Sez. 2, n. 1443 del 15 aprile 2000, P.M. in proc. ..., Rv.
215904-01).
Ne' puo' valere, nel senso auspicato dal ricorrente, l'operato
richiamo a Sez. U, n. 31669 del 23 giugno 2016, cit. e neppure -
aggiunge il Collegio - alla successiva Sez. U, n. 28808 del 25
ottobre 2018, dep. 2019, ..., Rv. 275319-01: si tratta di decisioni
inconferenti ratione materiae, posto che dette statuizioni rese dal
piu' autorevole Consesso di questa Corte si riferiscono ad una
peculiare circostanza aggravante di natura soggettiva - quale e' la
recidiva - che, peraltro, per effetto dell'eliminazione della lettera
c) del comma 9 dell'art. 656 codice di procedura penale ad opera
dell'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, decreto-legge 1° luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
94, neppure quando e' reiterata rientra [piu'] nel novero delle
circostanze che fanno rientrare il reato [in quanto commesso dai
recidivi reiterati] in quelli ostativi ai sensi della norma in
disamina.
3.2. La costante interpretazione di questa Corte e' nel senso che
la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla
sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma degli articoli 656,
comma 9, codice di procedura penale e 4-bis ord. pen., impedisce la
concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna
abbia ritenuto l'equivalenza o - come nella specie - la prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate,
atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non
incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (da
ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23 gennaio 2026, ... , Rv. 289429-01;
conf. Sez. 1, n. 41352 del 5 aprile 2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796
del 12 aprile 2019, ... , Rv. 276312-01: fattispecie relativa a
condanna per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80,
comma 2, t.u. stup.; Sez. 1, n. 36318 del 19 settembre 2012, ... ,
Rv. 253784-01; cfr. gia' Sez. 2, n. 3731 del 28 giugno 2000, ... ,
Rv. 217096-01: nella specie, la S.C. ha confermato l'operativita' del
divieto di cui all'art. 656 codice di procedura penale in ipotesi di
sentenza di patteggiamento per il reato di rapina aggravata nella
quale le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti sulle
contestate aggravanti).
Nella stessa direzione, si e' ritenuto operativo il divieto di
sospensione dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 656, comma
9, lettera a), codice di procedura penale, nelle ipotesi di sentenze
di condanna pronunciate per i delitti in relazione ai quali sia
intervenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza della
circostanza aggravante prevista dall'art. 7, decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, anche quando sia stata riconosciuta l'attenuante
speciale della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 8
dello stesso decreto-legge, che opera - analogamente al caso in esame
- solo quoad poenam (Sez. 1, n. 2690 del 9 dicembre 2010, dep. 2011,
... , Rv. 249556-01).
3.3. Analogamente, nella materia «contigua» dei benefici
penitenziari, la giurisprudenza di legittimita' e' nel senso che
l'esclusione prevista dall'art. 4-bis ord. pen. con riferimento ai
reati ostativi operi in relazione all'astratto titolo del reato
giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa
previsione di legge (cfr. ad es. l'art. 609-bis codice penale ), che,
concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi
attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7,
ordinanza n. 39918 del 17 febbraio 2017, ... , Rv. 270977-01; conf.
Sez. 1, n. 27557 del 27 maggio 2010, ... , Rv. 247723-01).
Si ritiene, infatti, che la formulazione testuale dell'art. 4-bis
ord. pen. ed il richiamo ai delitti ivi indicati manifesti l'intento
del legislatore di assegnare esclusivo rilievo al profilo oggettivo,
sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della
presunzione di specifica pericolosita' di quanti ne siano stati
ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle
decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento
tra circostanze eterogenee (ad es. Sez. 1, n. 6830 del 28 gennaio
2016, ... , Rv. 266240-01, in cui si e' affermato che l'esclusione
dai benefici penitenziari operata dall'art. 4-bis ord. pen. non
riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entita', in
quanto il richiamo medesimo non e' limitato al solo regime
sanzionatorio; conf. Sez. 5, n. 1483 del 16 marzo 2000, P.M. in proc.
..., Rv. 216045-01).
3.4. Dunque, poiche' per il diritto vivente l'esclusione dalla
sospensione dell'ordine di esecuzione della pena e dai benefici
penitenziari operata dagli articoli 656, comma 9, lettera a), codice
di procedura penale e, rispettivamente, 4-bis ord. pen., con
riferimento ai reati ostativi, opera in relazione all'astratto titolo
del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed
espressa previsione di legge, che, concretamente, la sentenza di
condanna riconosca un'ipotesi attenuata, destinata ad incidere solo
sul trattamento sanzionatorio, nel presente procedimento la condanna
inflitta al ricorrente per rapina aggravata costituente reato
ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione preclude la
possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione della pena emesso
dalla competente Procura.
In definitiva, non essendo possibile operare un'interpretazione
costituzionalmente conforme delle norme indubbiate, stante la loro
natura, il chiaro tenore testuale e il diritto vivente su di esse
formatosi, la questione di costituzionalita' risulta rilevante.
4. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si
osserva quanto segue.
4.1. Introdotto nel tessuto codicistico dalla legge 27 maggio
1998, n. 168 (nota come «legge Saraceni-Simeone») per agevolare
l'accesso di tutti i condannati alle misure alternative alla
detenzione, il meccanismo di sospensione dell'esecuzione regolato
dall'art. 656, comma 5, codice di procedura penale ha segnato un
punto di svolta nelle dinamiche esecutive, attraverso l'allestimento
di una disciplina omogenea volta ad eliminare le disparita' di
trattamento e le disuguaglianze che scaturivamo dalle precedenti
esperienze normative.
4.1.1. Il comma 9 dell'art. 656 codice di procedura penale
stabilisce una serie di eccezioni alla regola generale, fissata dal
precedente comma 5, in base al quale l'ordine di esecuzione della
pena detentiva deve essere automaticamente sospeso allorche' la pena
inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia
superiore a quattro anni (in ragione di quanto deciso da Corte
costituzionale sentenza n. 41 del 2018), ovvero a sei anni nei casi
previsti dagli articoli 90 e 94, decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
In particolare, l'art. 656, comma 9, codice di procedura penale,
alla lettera a) - oggetto delle censure del ricorrente, in relazione
all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - stabilisce che la predetta
sospensione non possa avere luogo, per quel che qui direttamente
rileva, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis ord. pen. nonche' dei condannati per una serie di ulteriori
delitti.
4.1.2. Il divieto di sospensione in esame e' condizionato dalla
presunzione di pericolosita' correlata all'inserimento di un
determinato reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen. (Corte
cost. sentenza n. 32 del 2020, § 3.3 cons. dir.) e, per effetto di
quest'ultimo rinvio - avente natura meramente formale (Corte cost.
sentenza n. 39 del 1994, § 3 cons. dir.) non ricettizio (Sez. U, n.
24561 del 30 giugno 2006, P.M. in proc. ..., in motiv.; Sez. 1, n.
45839 del 4 luglio 2023, ... , in motiv. § 2) - la norma processuale
recepisce automaticamente le variazioni (e l'evoluzione
interpretativa) del catalogo dei delitti indicati nello stesso art.
4-bis (Sez. U, n. 24561 del 30 maggio 2006, P.M. in proc. A., Rv.
233975-01; Corte costituzionale sentenza n. 32 del 2020, § 3.3 cons.
dir.).
4.1.3. La ratio del divieto di sospensione di cui all'art. 656,
comma 9, lettera a) cod. proc. pen. si individua - visibilmente -
nell'esclusione dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis
ord. pen. dalla fruizione di misure alternative alla detenzione, in
considerazione della presunzione di elevata pericolosita' che li
riguarda, ritenuti ex lege «tendenzialmente insensibili» all'opera
di' rieducazione o comunque bisognosi di una particolare verifica di
attendibilita' soggettiva definibile in termini di necessaria
emersione di una condotta specifica (la collaborazione con la
giustizia o le condizioni legali di sua equivalenza) tesa a
determinare la riespansione della ordinaria discrezionalita' del
giudice in tema di accesso agli strumenti risocializzanti previsti
dall'ordinamento penitenziario (cosi' Sez. 1, ord. n. 31853 del 18
giugno 2019, P.M. in proc. ..., in motiv. § 2.1).
4.1.4. In effetti, nell'ambito della disposizione della legge
penitenziaria, sono diversamente disciplinate plurime categorie di
reati ostativi: solo per i reati cd. «di prima fascia», elencati nel
comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen. (tra cui il delitto previsto
dall'art. 630 codice penale), e' prevista effettiva mente una
particolare rigidita' di verifica dei presupposti per l'accesso alle
misure alternative; diversamente, per i reati cd. «di seconda
fascia», elencati nel successivo comma 1-ter (tra cui rientra l'art.
628, terzo comma, codice penale), sebbene si richiedano requisiti
specifici (assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o
eversiva) e un'istruttoria piu' approfondita (necessita' di acquisire
dettagliate informazioni dal Questore), l'accesso alle misure
alternative non e' precluso ne' in assoluto ne' in misura tale da
configurarlo come residuale; ed ancora, per i cd. sex offenders, la
previsione di una necessaria, prolungata e qualificata osservazione
scientifica della personalita', come stabilita nel comma 1-quater,
esperibile solo nel contesto carcerario, preclude l'accesso alle
misure alternative dallo stato di liberta' (salvo quanto si dira'
postea proprio a proposito dell'attenuazione correlata alla lieve
entita' del fatto).
Tuttavia, l'art. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura
penale esclude in modo assoluto la possibilita' di sospensione
dell'esecuzione: infatti, facendo riferimento all'art. 4-bis ord.
pen. nella sua totalita' per l'individuazione dei reati ostativi, la
norma processuale «servente» prescinde del tutto dalle condizioni cui
la norma penitenziaria «servita» subordina la concessione dei
benefici normalmente esclusi per i soggetti ivi indicati, come
l'assenza di collegamenti con il crimine organizzato, la
collaborazione o gli altri indici di «diminuita pericolosita'».
Non e' mancato, peraltro, chi - in dottrina - ha prospettato
un'esegesi intermedia, secondo cui i reati di prima fascia sarebbero
comunque ostativi alla sospensione, mentre quelli di seconda fascia
lo diverrebbero solo qualora si realizzi la fattispecie complessa
comprendente la prova dei collegamenti con la criminalita'
organizzata; la tesi, comunque, non e' mai stata recepita dalla
giurisprudenza.
Guardando unicamente al venir meno della sua funzione «servente»,
il divieto di sospensione risulterebbe giustificato per i reati «di
prima fascia» e per i sex offenders, ma non invece per i reati «di
seconda fascia» (tra i quali quello di cui all'art. 628, comma terzo,
codice penale). Per questi ultimi, infatti, e per le ulteriori
ipotesi di reato specificamente contemplate dall'art. 656, comma 9,
lettera a), codice di procedura penale, viene in rilievo un altro
parametro: la loro attitudine a costituire indice di particolare
pericolosita' sociale del condannato (v. postea § 4.2.); parametro
che, tuttavia, ad avviso del Collegio pare ontologicamente
incompatibile con l'ipotesi della rapina aggravata per il quale sia
stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita'.
4.2. La disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione
della pena di cui all'art. 656, commi 5 e 9, codice di procedura
penale e' gia' stata oggetto di una numerosa serie di pronunce del
Giudice delle leggi (cfr., per tutte, Corte costituzionale sentenza
n. 238 del 2021 ed ivi per richiami); del pari le operazioni di
«ortopedia» costituzionale sul testo dell'art. 4-bis ord. pen.,
trasformatosi, nel tempo, in «un complesso, eterogeneo e stratificato
elenco di reati» (sentenze n. 188 del 2019, § 3 cons. dir., n. 32 del
2016, § 2.2. cons. dir. e n. 239 del 2014), sono state molteplici (v.
postea § 4.2.8.).
4.2.1. Per quel che qui direttamente rileva, la Corte
costituzionale riconosce all'art. 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale, irrilevante essendo la sua collocazione nel codice
di rito, la natura di previsione a effetti sostanziali con riflessi
sul piano dello statuto costituzionale delle garanzie applicabili ai
sensi degli articoli 13 e 25, comma secondo, Cost., alla luce
dell'incidenza (non «fuori» dal ma «dentro» al carcere: Corte
costituzionale, sentenza n. 32 del 2020, § 4.3.3. cons. dir.) sulle
modalita' esecutive della pena (Corte cost. sentenza n. 32 del 2020,
§ 4.4.4. cons. dir.; cfr. altresi' sentt. n. 183 del 2020 e n. 183
del 2021), mentre alla regola del precedente comma 5 riconosce natura
di istituto «servente» rispetto alla richiesta di misure alternative
alla detenzione (sent. n. 41 del 2018, § 4. cons. dir.).
4.2.2. La Corte costituzionale ha da tempo rilevato - e da ultimo
ribadito (cfr. Corte cost. sentenza n. 68 del 2026, § 6.1. cons.
dir.) - che «[l]a sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto
di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite
pene detentive brevi, perche' ne impedisce l'immediato ingresso in
carcere e da' loro modo di richiedere e, se ne sussistono le
condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione» (sent.
n. 90 del 2017). In quest'ottica, ha individuato la ratio
dell'istituto nell'esigenza di evitare la limitazione della liberta'
personale nella forma piu' severa - la detenzione in carcere - nei
casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin
dall'inizio, la possibilita' di scontare la pena secondo modalita'
meno incisive su quella liberta' e maggiormente funzionali al
percorso di rieducazione.
Nella giurisprudenza costituzionale emerge l'idea, coerente con
questa funzione dell'istituto, secondo cui vi e' un «tendenziale
collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi
di accesso alle misure alternative» (Corte cost. sentenza n. 41 del
2018, § 5. cons. dir.) dal punto di vista del principio di
uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Detto altrimenti,
sussiste un «parallelismo» (sent. n. 41 del 2018, § 4. cons. dir.)
tra la possibilita', in astratto, di immediato accesso alle misure
alternative - nel senso che, in ragione del quantum di pena da
scontare, il condannato puo' presentare istanza di accesso a dette
misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere
di vagliare l'istanza in concreto - e obbligo del pubblico ministero
di disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione, cosi' da
consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere,
nelle more della relativa decisione, privato della liberta'
personale.
Questo meccanismo, costituente la regola «aurea» in linea con i
principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di
rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.,
evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto
familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un
percorso di risocializzazione che potrebbe essere gia' iniziato
durante il processo» (Corte cost. sentt. n. 3 del 2023 e, da ultimo,
n. 68 del 2026).
Inoltre, quando la pena da scontare e' breve, l'istituto evita il
rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di
sorveglianza sull'accesso alle misure alternative «intervenga dopo
che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria
pena» (ancora sentenza n. 3 del 2023).
4.2.3. In effetti, l'ingresso in carcere per condannati che si
trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa
risulta problematico tanto dal punto di vista del principio di
eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal punto
di vista della necessaria finalita' rieducativa della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost.
In primo luogo, perche' l'ingresso in carcere determina sempre
una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto
familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un
percorso di risocializzazione che potrebbe essere gia' iniziato
durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato
di liberta' o era comunque sottoposto a misura cautelare non
carceraria (sent. n. 3 del 2023 e, mutatis mutandis, sentenza n. 28
del 2022).
In secondo luogo, perche' quando la pena da scontare e' breve, e'
assai probabile «che la decisione del tribunale di sorveglianza
intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi
scontato la propria pena»; eventualita' quest'ultima «purtroppo non
infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la
magistratura di sorveglianza, nonche' il tempo necessario per la
predisposizione della relazione del servizio sociale in merito
all'osservazione del condannato in carcere» (Corte cost. sentenza n.
216 del 2019).
Infine, perche' ogni disallineamento tra i limiti temporali della
pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per
l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio
dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione
di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta
la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe
l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la
sospensione dell'ordine di esecuzione; il che finisce per frustrare
lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la
disciplina della misura alternativa (Corte cost. sentenza n. 41 del
2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite di
tre anni di pena detentiva, originariamente previsto dall'art. 656,
comma 5, codice di procedura penale per la sospensione dell'ordine di
esecuzione: limite che la sentenza in parola ha evidenziato risultare
irragionevolmente disallineato rispetto a quello, attualmente di
quattro anni, fissato dall'art. 47, comma 3-bis, ord. pen. ai fini
dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al
servizio sociale).
4.2.4. Proprio perche' il collegamento tra le soglie per
l'accesso alle misure alternative e quelle previste per la
sospensione dell'ordine di esecuzione costituisce «un punto di
equilibrio ottimale» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons. dir.),
rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra i
rispettivi limiti di pena (sent. n. 3 del 2023) e risponde a principi
costituzionali, la Consulta ha sollecitato piu' volte il legislatore
a intervenire per «arginare l'allarmante fenomeno della dilatazione
della platea dei liberi sospesi» (sent. n. 176 del 2024).
4.2.5. Inoltre - per quel che qui direttamente rileva - la Corte
costituzionale ha osservato che detto parallelismo e' solo
tendenziale, perche' «appartiene pur sempre alla discrezionalita'
legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative
appaiano prevalenti» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons. dir.).
Il legislatore puo' ritenere, pertanto, che, ferma la
possibilita' di fare immediatamente istanza di accesso alle misure
alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale
alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione
della particolare pericolosita' di cui sono indice specifici delitti
(ex multis Corte cost. sentt. n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216
del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o
perche' l'accesso alle misure alternative «e' soggetto a condizioni
cosi' stringenti da rendere questa eventualita' meramente residuale,
sicche' appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esito del
giudizio relativo alla misura alternativa potra' con estrema
difficolta' sottrarsi alla detenzione» (sent. n. 41 del 2018, § 5.
cons. dir.).
4.2.6. Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato
che, proprio perche' si tratta di «eccezioni al "punto di equilibrio
ottimale" rappresentato dalla regola aurea generale della
corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla
misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione
dell'ordine di esecuzione» (sent. n. 3 del 2023), le scelte del
legislatore (sempre piu' incline ad ampliare l'area del cd. «doppio
binario») che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno
scrutinio «particolarmente stretto» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons.
dir.).
4.2.7. Dalle decisioni del Giudice delle leggi susseguitesi in
subiecta materia emerge, dunque, un'affermazione costante: le deroghe
all'obbligo di sospendere l'ordine di esecuzione richiedono una
verifica a «rime serrate» e ad imporlo e' il ruolo dell'art. 656,
comma 5, codice di procedura penale di canale privilegiato per
accedere alle misure alternative, perche' impone di favorire - ove la
soglia di pena lo consenta - l'accesso dalla liberta' a forme non
detentive di espiazione: l'idoneita' del criterio «qualitativo» -
costruito sul reato ostativo per cui e' intervenuta condanna - a
fungere da «bussola» di percorsi differenziati dipende
«dall'adeguatezza degli indicatori che nella visione del legislatore
dovrebbero opporsi all'esigenza della coerenza sistematica, fino a
poter prevalere su di essa» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons. dir.).
4.2.8. Nella giurisprudenza costituzionale si annoverano le
seguenti decisioni di rilievo in subiecta materia:
sentenza n. 125 del 2016 ha giudicato «incongru[o]» il
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione rispetto ai
condannati per il delitto di furto con strappo di cui all'art.
624-bis, secondo comma, codice penale, essenzialmente sulla base
della considerazione che tale divieto non opera rispetto alla rapina
(non aggravata), nella quale il furto con strappo puo' facilmente
sfociare, a fronte della prevedibile reazione della vittima, con
conseguente illogicita' di una disciplina piu' sfavorevole per chi
sia condannato per un reato meno grave, pur se contiguo dal punto di
vista criminologico;
sentenza n. 216 del 2019 ha ritenuto immune da censure sotto
il profilo costituzionale la puntuale eccezione rappresentata dal
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei
condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art.
624-bis, primo comma, codice penale; il fondamento giustificativo di
tale eccezione e' stato qui ravvisato nella «discrezionale, e non
irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare
gravita' del fatto di chi, per commettere il furto, entri in
un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle
sue pertinenze, e della speciale pericolosita' soggettiva manifestata
dall'autore di un simile reato» (§ 3.1.1. cons. dir.); speciale
pericolosita' che il legislatore ha ritenuto, con valutazione
ritenuta non censurabile, costituire «ragione sufficiente per negare
in via generale ai condannati per il delitto in esame il beneficio
della sospensione dell'ordine di carcerazione, in attesa della
valutazione caso per caso, da parte del tribunale di sorveglianza,
della possibilita' di concedere al singolo condannato i benefici
compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua
condanna» (§ 3.1.2. cons. dir.);
sentenza n. 238 del 2021 ha ritenuto non irragionevole il
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della condanna per
il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso
adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al
reato previsto dall'art. 291-ter, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che rientra per l'appunto
tra i delitti sottoposti allo speciale regime di preclusioni
all'ordinario accesso alle misure alternative dettato dall'art. 4-bis
ord. pen.;
sentenza n. 3 del 2023 ha ritenuto costituzionalmente
illegittimo l'art. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura
penale nella parte in cui stabilisce che non puo' essere disposta la
sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il
delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo
comma, codice penale;
sentenza n. 68 del 2026 ha ritenuto costituzionalmente
illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., nella parte in
cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art.
609-quater codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza
attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo
art. 609-quater codice penale.
4.3. Alla luce dei richiamati principi posti dalla giurisprudenza
costituzionale in materia - che sono peraltro espressione del piu'
generale orientamento a escludere rigidi automatismi in materia di
benefici penitenziari (da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 24
del 2025 ed ivi per richiami) - il Collegio ritiene non
manifestamente infondato il dubbio relativo al contrasto con gli
articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. della scelta del legislatore di
sottrarre il condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628,
comma terzo, codice penale), pur quando sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di cui alla
sentenza costituzionale n. 86 del 2024, alla regola generale della
sospensione dell'ordine di esecuzione espressa dall'art. 656, comma
5, codice di procedura penale.
Le norme indubbiate sono quelle di cui agli articoli 656, comma
9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord.
pen.
4.3.1. Le norme censurate appaiono, innanzitutto, intrinsecamente
irragionevoli (art. 3 Cost.), determinando una risposta trattamentale
sproporzionata per eccesso.
4.3.1. Invero, il riconoscimento della circostanza attenuante
introdotta, in seno all'art. 628 codice penale, dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 86 del 2024 - nei casi in cui, per la natura,
la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero
per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto sia di
lieve entita' - consente di diminuire la pena (fino ad un terzo) per
la commessa rapina cosi' da temperare gli effetti della
concentrazione in un unico titolo di reato di comportamenti
(altrimenti) tra loro assai differenziati e anche molto diversi sotto
il profilo della gravita' oggettiva e dell'offensivita' rispetto al
bene giuridico patrimoniale tutelato: «non solo con riferimento
all'entita' del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che puo'
ammontare [...] a pochi euro», «ma anche con riferimento alle
modalita' della condotta, che puo' esaurirsi in forme minimali di
violenza», ovvero «nella mera prospettazione verbale di un male
ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che
tuttavia gia' integra la modalita' alternativa di condotta costituita
dalla minaccia» (in termini, Corte costituzionale sentenza n. 86 del
2024, § 5.6. cons. dir., che a sua volta richiama la precedente
sentenza n. 141 del 2023, § 3.2. cons. dir.).
A fronte di una circostanza attenuante di tal genere - speciale,
indefinita e ad effetto comune, coincidente nella sostanza con gli
indici dell'art. 133 codice penale - che si fonda sulla presa d'atto
dell'ampiezza della latitudine applicativa dell'art. 628 codice
penale e sulla connessa idoneita' a includere condotte marcatamente
dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, pare
irragionevole presumere che il condannato per detto titolo di reato
sia sempre e comunque pericoloso a tal punto da dover essere avviato
immediatamente a pena detentiva in carcere, con una portata
limitativa della liberta' personale particolarmente e
irragionevolmente afflittiva, anche quando abbia beneficiato, a
cagione della particolare tenuita' del danno o del pericolo, o delle
altre circostanze sopra indicate, dell'attenuante del fatto di lieve
entita'.
L'applicazione di tale circostanza in favore del condannato si
pone, infatti, in rotta di collisione con la ragione stessa
dell'ostativita' della sospensione per il titolo di reato (solo se
aggravato) originariamente contestato (art. 628, comma terzo, codice
penale) perche' smentisce, in concreto, la presunzione di
pericolosita' del suo autore che costituisce la base giustificatrice
razionale dell'art. 4-bis ord. pen.
Difatti, se sul piano della ragionevolezza intrinseca il
perimetro alla cui stregua sondare la ratio della disciplina
eccezionale dell'art. 656, comma 9, codice di procedura penale, -
derogatoria rispetto alla regola del precedente comma 5 - e' la
pericolosita' del condannato, desunta in via presuntiva dalle
caratteristiche del fatto-reato, puo' ritenersi intrinsecamente
irragionevole e al contempo sproporzionato considerare parimenti
pericolosi, ai fini ostativi che occupano, un condannato per rapina
aggravata ex art. 628, comma terzo, codice penale col condannato per
lo stesso reato ma che si sia vista riconosciuta l'attenuante del
fatto di lieve entita', per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo (nel caso di specie riconosciuta al
ricorrente perche' «l'imputato non ha compiuto alcun atto di
violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi in una con la sua
giovane eta' all'epoca dei fatti e la sua condizione di
incensuratezza»: cfr. pag. 2 nt. 1 ord. imp.).
Non pare irrilevante, in particolare, che il legislatore
penitenziario abbia agganciato la presunzione di pericolosita' alla
sola manifestazione del fatto nella sua forma aggravata dalle ipotesi
del terzo comma dell'art. 628 codice penale (rientrante «in seconda
fascia»: comma 1-ter) e non gia' ad ogni condanna per il delitto di
rapina, a differenza di altre fattispecie ostative (tra cui quella
dell'art. 630 codice penale, rientrante in «prima fascia»: comma
1-bis).
Queste considerazioni fondano i dubbi sulla ragionevolezza della
permanenza di siffatta presunzione legislativa nel caso di
riconoscimento della ipotesi attenuata della lieve entita' ai sensi
della sentenza costituzionale n. 86 del 2024.
4.3.1.2. Ad avviso del Collegio, dunque, pare lecito dubitare
della ragionevolezza del fondamento logico e criminologico di un
simile approdo nel caso della rapina circostanziata dalla lieve
entita' del fatto, e cio' in rapporto alla avvertita necessita' per
cui le presunzioni assolute, li' dove limitano un diritto
fondamentale della persona, finiscono con il violare il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. se non rispondono a dati di
esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod
plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnatamente allorche'
sia «agevole» formulare ipotesi di accadimenti contrari alla
generalizzazione posta dalla presunzione stessa (v. Corte
costituzionale sentenza n. 130 del 2010 e successive decisioni sul
tema di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui
all'art. 275, comma 3, codice di procedura penale).
In particolare, la fattispecie circostanziale della rapina
attenuata dalla lieve entita' del fatto - per come delineata da Corte
costituzionale sentenza n. 86 del 2024 - non pare contenere alcuno
dei connotati idonei a sostenere un'accentuata e generalizzata
considerazione di elevata pericolosita' del suo autore, trattandosi
di condotta che ben potrebbe risolversi in un'unica occasione di
consumazione, isolata e marcatamente episodica, realizzata senza uso
di violenza, ben lungi dal disvelare «collegamenti con la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva» di cui al comma
1-ter dell'art. 4-bis ord. pen.
4.3.1.3. Un ulteriore parametro costituzionale che pare essere
disatteso e' quello della proporzionalita': premettendosi che la
proporzionalita' «e' requisito di sistema nell'ordinamento
costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorita'
suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo»
(Corte costituzionale sentenze n. 203 del 2024, § 4.3. cons. dir., n.
24 del 2019, § 9.7.3. cons. dir.), equiparare a livello
esecutivo-trattamentale condotte criminose anche molto diverse sotto
il profilo della gravita' oggettiva e della diversa capacita'
delinquenziale del suo autore, sottoponendole, tutte, ad un identico
regime ostativo, sulla base di una presunzione legislativa astratta
che prescinde del tutto dalla concreta pericolosita' espressa dalla
vicenda per cui e' intervenuta condanna definitiva, sembra
configurare una risposta sperequata per eccesso, determinando un
immediato passaggio carcerario che appare sproporzionato, oltreche'
desocializzante e irragionevolmente afflittivo.
4.3.2. Le norme indubbiate sembrano, inoltre, costituire un
ostacolo al principio della finalita' rieducativa della pena
proclamato dall'art. 27, comma terzo, Cost., secondo il quale la pena
deve essere sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato
(Corte cost. sentenze n. 139 del 2025, § 9.1. cons. dir.), «qualunque
sia la gravita' del reato commesso» (in termini, sentenze n. 139 del
2025, § 9.1. cons. dir. e sentenza n. 149 del 2018, § 7. cons. dir.).
In effetti, la rottura del surrichiamato «parallelismo» tra
possibilita' di accedere, da libero, alle misure alternative e la
sospensione dell'esecuzione della pena, nel caso che occupa il
Collegio non appare manifestamente legittima: senza dubbio, il
legislatore - come da ultimo ha ribadito la Corte costituzionale
(sentenza n. 68 del 2025, §§ 6.1.1. e 6.2.3. cons. dir.) - puo'
ritenere che la finalita' di rieducazione della pena - che puo'
trovare fuori del carcere, specie quando le condanne sono brevi o
molto brevi, un ambiente piu' consono - debba essere oggetto di
bilanciamento; tuttavia, se la scelta legislativa appare
manifestamente irragionevole, come puo' ritenersi per le norme in
esame, essa determina «un sacrificio del tutto inutile - anche
nell'ottica di un'efficace tutela della collettivita' - rispetto
all'orientamento rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo
comma, Cost.» (Corte cost. sentenza n. 3 del 2023, § 3.4.4. cons.
dir., ripresa, da ultimo, da sentenza n. 68 del 2026, § 6.2.3. cons.
dir.) e coessenziale al volto costituzionale della pena (tanto da non
poter essere sacrificata «sull'altare di ogni altra, pur legittima,
funzione della pena: ex multis, sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del
2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990).
4.3.2.2. Secondo autorevole dottrina, quando vengono in rilievo
disposizioni che disciplinano la fase di esecuzione della pena in
funzione della fruizione delle misure alternative, che sono
finalizzate al prevalente obiettivo della rieducazione, ogni
preclusione fondata sul titolo (astratto) di reato e' disfunzionale
al finalismo rieducativo che viene sacrificato proprio laddove esso
deve trovare la sua massima espressione, quale valore
costituzionalmente privilegiato.
A risentire dell'anomalia qui denunciata e' il principio-cardine
che, sotteso all'art. 656, comma 5, codice di procedura penale,
impone di favorire tendenzialmente l'accesso dalla liberta' a forme
non detentive di espiazione, salve le eccezioni di legge che
richiedono, pero' un «controllo stretto» che non puo' prescindere
dalla concreta offensivita' del fatto commesso, in ottica
rieducativa. Di contro, l'immediata forza esecutiva dell'ordine
d'esecuzione ritarda uno sbocco che, nei casi in cui il fatto risulti
di lieve entita', dovrebbe essere fruibile ab origine, senza bisogno
del previo ingresso in ambiente carcerario: a pagarne il prezzo,
oltre alla razionalita' del sistema (art. 3 Cost.), e' il finalismo
rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).
4.4. Questa Corte e' consapevole che, nel recente passato, il
Giudice delle leggi si e' espresso in senso contrario con le sentenze
n. 188 del 2019 e n. 52 del 2020 (le cui argomentazioni sono
sintetizzate e fatte proprie dall'ordinanza impugnata e dal sostituto
Procuratore generale in sede nelle proprie conclusioni scritte): in
entrambe le decisioni la Consulta ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
ord. pen., nella parte in cui non esclude dal novero dei reati
ostativi «di prima fascia» il sequestro di persona a scopo di
estorsione ex art. 630 codice penale qualora, in relazione allo
stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve
entita' ai sensi di Corte costituzionale sentenza n. 68 del 2012;
circostanza che - si e' affermato in motivazione - «non risulta [...]
idonea ad incidere, di per se' sola, sulla coerenza della scelta
legislativa di ricollegare al sequestro con finalita' estorsive un
trattamento piu' rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la
misura della pena inflitta nella sentenza di condanna», dal momento
che «natura, specie, mezzi, modalita' o circostanze dell'azione,
oppure particolare tenuita' del fanno o del pericolo [...] non sono
necessariamente in contraddizione, anche sul piano empirico, con
l'adesione o la partecipazione del condannato a pericolose
organizzazioni criminali, stabili e strutturate» (Corte cost.
sentenze n. 52 del 2020, § 3.2. cons. dir., n. 188 del 2019 § 3.
cons. dir.).
4.4.1. Ad avviso del Collegio si tratta di considerazioni e di
esiti decisori non generalizzabili rispetto all'ipotesi delittuosa
qui al vaglio perche' traggono origine dal diverso petitum avente ad
oggetto, in ambedue le decisioni, il sequestro di persona a scopo di
estorsione (art. 630 codice penale): reato ostativo «di prima fascia»
da considerarsi, in effetti, di particolare gravita' ed allarme
sociale rispetto al quale appare comprensibile e del tutto
ragionevole la scelta del legislatore - in ottica anche
general-preventiva - di stabilire regole di accesso ai benefici
penitenziari piu' severe di quelle valevoli per la generalita' degli
altri condannati ed imporre che il condannato debba in ogni caso
iniziare a scontare la propria pena in carcere, senza che sia
richiesto al giudice di accertarne, caso per caso, la persistente
pericolosita' sociale.
Tuttavia - nella specie - viene in considerazione un reato
ostativo (solo se aggravato) di «seconda fascia» quale quello di cui
all'art. 628, comma terzo, codice penale, la cui ampiezza di
descrizione tipica e la cui intrinseca varieta' di condotte
materiali, «atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi
("violenza o minaccia", "cosa sottratta", "possesso", "impunita'")»
(Corte cost. n. 86 del 2024, § 5.8. cons. dir.) ha imposto al Giudice
delle leggi di «dotarlo» dell'attenuante della lieve entita', da
applicare - quale «valvola di sicurezza» costituzionalmente
necessaria - proprio nei casi in cui l'offensivita' astratta (come
espressa dal titolo di reato ex se considerato) diviene del tutto
sproporzionata (per eccesso) rispetto all'offensivita' in concreto
(come espressa dalle condotte di modesto disvalore).
Invero, dal momento che la collaborazione con la giustizia si
concretizza sempre in condotte finalizzate alla recisione dei legami
con l'organizzazione criminale di provenienza, ne consegue che la
presunzione di non rieducabilita' del condannato che sta alla base
del catalogo di reati ostativi postula la condanna per condotte che
costituiscono, di norma, espressione di una organizzata (e quindi con
caratteristiche di stabilita' e particolare resistenza) struttura
criminale. Ma in quei casi vagliati dalla Consulta la fattispecie
ostativa considerata (art. 630 codice penale) rientra nei delitti «di
prima fascia» ed e' inserita in detto contesto nella sua forma tipica
di fattispecie-base autonoma: da qui le considerazioni del Giudice
delle leggi sulla sua rilevanza «in quanto tale», in un contesto
normativo che prevedeva, in allora, per i reati «di prima fascia» una
forma di presunzione semi-assoluta; presunzione che, frattanto, e'
stata trasformata dal legislatore del 2022 in presunzione relativa
(articoli 1 e 2 decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).
Ora, a differenza dei contesti tendenzialmente associativi
contemplati dalla norma penitenziaria de qua (ad es. articoli 416-bis
codice penale, 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990), l'ipotesi ostativa qui al vaglio di cui all'art. 628, comma
terzo, codice penale - rientrante nei reati «di seconda fascia» e, si
badi, solo in quanto fattispecie aggravata - li' dove e' riconosciuta
l'attenuante della lieve entita' del fatto si colloca evidentemente
al di fuori di tali circuiti «di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva» (comma 1-ter cit.), il che
rende dubbia la ragionevolezza della presunzione legale di
pericolosita' del suo «tipo d'autore» (come individuato sulla base
del titolo astratto di reato) e, al contempo, della valorizzazione
del criterio di accertamento dell'insussistenza di tali collegamenti
criminali.
4.4.2. In prospettiva correlata, con riferimento al rapporto tra
circostanze attenuanti e ruolo delle presunzioni, ritiene il Collegio
che il riconoscimento della diminuente della lieve entita' del fatto
di cui alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024 sia incompatibile
con una valutazione della fattispecie di rapina aggravata in termini
di grave allarme sociale, sicche' si pone in contrasto con la ratio
stessa che ispira la disciplina del divieto di concessione dei
benefici penitenziari per certuni reati considerati ostativi ex art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen. (e, quindi, di riflesso, che ispira il
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma
9, lettera a, codice di procedura penale ).
Ad avviso del Collegio, in questa particolare ipotesi attenuante
viene meno la logica sottostante l'inserimento di una fattispecie di
reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen., che risiede - in
tesi - nella particolare connotazione di disvalore del fatto commesso
dal condannato, tale da implicare, nella prospettiva seguita dal
legislatore penitenziario nell'ottica del contrasto al crimine
organizzato, la totale inaffidabilita' del medesimo verso forme
alternative di esecuzione della pena che lo pongano in una condizione
di possibile interazione con l'esterno, con conseguente sottrazione
di tale giudizio alla discrezionalita' del giudice (e del pubblico
ministero dell'esecuzione: art. 656, comma 9, codice di procedura
penale) in forza della presunzione legislativa, fatte salve le
ipotesi di collaborazione con la giustizia (anche ai sensi dell'art.
323-bis, secondo comma cod. pen.: art. 4-bis, comma 1), di
collaborazione impossibile o inesigibile (art. 4-bis, comma 1-bis)
ovvero, a prescindere da qualsivoglia condotta collaborativa,
l'accertata valutazione dell'insussistenza di collegamenti criminali
(comma 1-ter).
Cio' che rileva, ai fini della proposizione della presente
questione di costituzionalita' e' la considerazione dell'esistenza o
meno di una congrua base logico-empirica-criminologica capace di
sostenere ragionevolmente l'avvenuta qualificazione della rapina
aggravata - anche quando sia stata applicata la fattispecie
attenuante della lieve entita' - come fondante la descritta
presunzione legale di accentuata pericolosita' agli effetti della
norma penitenziaria «servita» di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter,
ord. pen. e, quindi, della norma processuale «servente» di cui
all'art. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale. E ad
avviso del Collegio tale fondamento nella precipua ipotesi attenuata
di condanna per rapina aggravata con riconoscimento della diminuente
della lieve entita' del fatto, difetta in radice, venendo meno la
connotazione di elevata pericolosita' dell'autore di siffatta
condotta.
4.4.3. Piu' in generale, in prospettiva concettuale e funzionale,
osserva il Collegio come la previsione di una circostanza concorra
alla configurazione di una fattispecie incriminatrice normativamente
autonoma (una sorta di sotto-fattispecie), anche se strutturalmente
dipendente dal reato-base, perche' ridefinisce in astratto il
disvalore del fatto e dipinge diversamente la pericolosita' del suo
autore.
Detto altrimenti, le circostanze ben possono modificare le
coordinate dell'astratta risposta sanzionatoria al fatto, il che
suppone che esse incidano, ancor prima, sull'astratta gravita' del
reato rispetto all'immagine che di questa gravita' fornisce
l'incriminazione del reato-base.
Ne consegue l'emersione, in caso di applicazione di una
circostanza (aggravante o attenuante), di una nuova entita', dotata
di un proprio significato giuridico concreto e portatrice, a seconda
della natura dell'elemento accessorio, di una gravita' astratta (se
aggravante) ovvero di una levita' astratta (se attenuante) diversa da
quella propria del reato-base, che trova riconoscimento in una pena
gia' astrattamente diversa da quella prevista per il reato-base.
D'altra parte, non si puo' negare che le circostanze, sin dalla
loro origine storica, esprimano una relazione strettissima con il
disvalore del fatto di reato, sia riguardo al tipo, che vede
protagonista il legislatore, sia alla comminatoria edittale, che vede
invece come protagonista il giudice: gia' nella fase di passaggio al
sistema penale moderno incentrato sulla legalita', le circostanze
hanno permesso di forgiare il «tipo tipico» proprio della
contemporaneita', nel senso che hanno consentito di distinguere il
fatto «generale e astratto», espressivo del disvalore «essenziale»
(essentialia delicti), da quello «circostanziato», espressivo di un
disvalore accessorio (accidentalia delicti), e quindi di «asciugare»
e «sfrondare» la tipicita' del fatto-base da fattori comunque
significativi ma appartenenti al caso concreto.
Ed a causa della possibilita' di combinare l'istituto delle
circostanze del reato con particolari istituti (sostanziali ma anche
processuali e - ai fini che qui rilevano - financo penitenziari) le
circostanze possono andare incontro a una disciplina differenziata
che consente di far giocare loro un ruolo allo stesso tempo
afflittivo ed un ruolo indulgenziale.
Piu' specificamente, le circostanze attenuanti del fatto di
speciale o di particolare tenuita', rientranti nel novero di quelle
cd. indefinite o discrezionali, intessono un profondo legame con il
tipo criminoso perche' si fondano per lo piu' su una valutazione
globale del fatto o sulla considerazione dei suoi profili oggettivi,
quali le caratteristiche dell'azione criminosa o il grado di
colpevolezza, ovvero l'entita' del danno o del pericolo (cfr. art.
133 cod. pen.), sicche' esse ben possono riguardare l'oggettiva
(diminuita) pericolosita' del comportamento descritto dalla
fattispecie astratta. E all'interno delle sempre piu' numerose
ipotesi di attenuanti speciali indefinite consistenti nella
particolare «tenuita'/lievita' del fatto», quella qui di diretto
interesse in tema di rapina ben puo' ritenersi «pensata», proprio
sulla base di quanto esternato dal Giudice delle leggi in occasione
del suo «conio» giurisprudenziale (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 86 del 2024, § 5.6. cons. dir. e sentenza n. 141 del 2023, § 3.2.
cons. dir.), non solo per attenuare in termini quantitativi o
comunque equitativi un trattamento sanzionatorio altrimenti troppo
rigoroso, ma anche per offrire una risposta, in senso diminuente, a
fatti che esprimono un disvalore quantitativamente (e profondamente)
diverso e attenuato.
D'altra parte, il rilievo circostanziale non e' del tutto
estraneo alla logica dell'art. 4-bis ord. pen., il cui comma 1, a
seguito dell'interpolazione operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,
annovera la concedibilita' delle misure alternative ai detenuti e
internati che collaborino con la giustizia tra l'altro a norma
dell'art. 323-bis, secondo comma, codice penale, costituente
giustappunto una circostanza attenuante (sebbene a contenuto
processuale). Inoltre, sin dalla novella attuata dal decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si
e' dato rilievo, sia pure eccezionalmente, a talune circostanze
attenuanti speciali proprio in seno all'art. 4-bis ord. pen. e, in
particolare, nel comma 1-bis (nel testo antecedente alle modifiche
operate dal decreto-legge n. 162 del 2022, come convertito) con
riguardo all'ipotesi della collaborazione cd. «oggettivamente
irrilevante»: il riconoscimento ad opera del giudice di merito di una
delle attenuanti di cui agli articoli 62, n. 6, 114 o 116, secondo
comma, codice penale connotava il reato ostativo «di prima fascia» da
un indice di gravita' minore, per i caratteri del contributo
criminoso del condannato o perche' questi ha dato segni tangibili di
ravvedimento, sicche' la collaborazione offerta diveniva, in queste
particolari ipotesi, un dato sufficiente anche se praticamente
inutile, purche' supportata da elementi che attestino l'insussistenza
di collegamenti attuali con il crimine organizzato. Sebbene tali
previsioni siano ormai superate dalla (totale) riscrittura del comma
1-bis cit. per effetto della novella del 2022, nondimeno proprio da
tale «tipizzazione» circostanziale si puo' ricavare, quantomeno in
nuce, l'idea di una valorizzazione del ruolo di talune attenuanti da
parte dello stesso legislatore penitenziario («storico»).
4.4.4. Infine, nel nuovo contesto sanzionatorio che ha visto
l'avvento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art.
20-bis codice penale), depone per la non manifesta infondatezza della
presente questione di costituzionalita' il necessario adeguamento del
catalogo dei reati ostativi in rapporto alla possibilita' - oggi
denegata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), legge n. 689 del
1981 - di fruire della sostituzione della pena detentiva da parte
dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.
(«salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui
all'art. 323-bis, secondo comma, codice penale»: v. postea), li' dove
la dimensione concreta del fatto risulti attenuata dall'accertata
lieve entita'.
Invero, con l'introduzione delle pene sostitutive, applicabili da
parte del giudice della cognizione in esito all'articolato giudizio
previsto dalla legge (articoli 545-bis codice di procedura penale e
53-58 legge n. 689 del 1981), il legislatore delegato (decreto
legislativo n. 150 del 2022, come corretto dal decreto legislativo n.
31 del 2024) ha inteso certamente perseguire un obiettivo molto
chiaro e per certi versi strategico in senso sistemico: contribuire a
declinare in termini effettivi l'idea dell'esecuzione della pena
detentiva come extrema ratio, evitando anche solo l'inizio di una
detenzione non necessaria, perche' sostituibile con altra misura meno
afflittiva e tuttavia adeguata nel caso concreto agli scopi
preventivi della sanzione penale. Si tratta di una prospettiva
teleologica del tutto coincidente con quella che ha guidato il
legislatore nell'ormai lontano 1998 con la legge «Saraceni-Simeone»,
quando e' stato introdotto il meccanismo sospensivo previsto dal
comma 5 dell'art. 656 codice di procedura penale, in posizione
«servente» rispetto alle misure alternative e, dunque, ai loro scopi
rieducativi.
Orbene, in questo rinnovato contesto ordinamentale, sebbene il
Giudice delle leggi - chiamato a decidere in ordine all'eccepita
illegittimita', in riferimento all'art. 3 Cost., del richiamo «in
blocco» di tutti reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - abbia
ritenuto non irragionevole il generale divieto recato dall'art. 59,
lettera d), legge n. 689 del 1981 di applicazione delle pene
sostitutive di pene detentive brevi ai condannati per uno dei reati
ostativi elencati nell'art. 4-bis cit. (Corte cost. sentenza n. 139
del 2025), nondimeno lo stesso ha evidenziato l'estrema eterogeneita'
delle fattispecie inserite nel suddetto catalogo ed ha espressamente
sottolineato (al § 6.1.2. cons. dir.) che, nel caso dell'art. 609-bis
codice penale, l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante
del terzo comma della minore gravita' del fatto rende possibile
l'applicazione di una delle pene sostitutive; cio' - da ultimo - e'
da ritenersi esteso, peraltro, in virtu' della posteriore sentenza
costituzionale n. 68 del 2026, alle ipotesi attenuate di cui all'art.
609-quater, comma sesto, codice penale.
Orbene, anche sotto tale profilo evolutivo-comparativo, ne deriva
vieppiu' la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' delle norme processuali e penitenziarie qui
censurate in rapporto all'attuale, perdurante esclusione dell'ipotesi
attenuata della lieve entita' del fatto di rapina di cui all'art. 628
codice penale dal catalogo dell'art. 4-bis ord. pen., tanto piu' che
l'art. 59 della legge n. 689 del 1981, alla lettera d), nello
stabilire la preclusione assoluta di accesso alle pene sostitutive
per tutti gli imputati dei reati contenuti in quel catalogo, fissa
un'eccezione in favore di coloro ai quali sia stata riconosciuta fa
circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma
secondo, codice penale; attenuante che - osserva questa Corte - non
e' richiamata rispetto all'ipotesi del primo comma riguardante i
fatti «di particolare tenuita'» (e quindi del tutto sovrapponibile a
quella di specie), bensi' rispetto all'ipotesi della collaborazione
che (non impinge sull'offesa tipica del reato ma) da' rilievo a
comportamenti post delictum attuati per evitare che il reato sia
portato a conseguenze ulteriori.
5. Consegue alle argomentazioni sin qui svolte che deve
dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera a),
codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella
parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione
della pena il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma terzo,
codice penale qualora, in relazione allo stesso, sia stata
riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita' per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
5.1. Pertanto, a norma dall'art. 23, comma secondo, legge 11
marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente giudizio
e disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
La cancelleria provvedera' alla notifica di copia della presente
ordinanza alle parti del presente giudizio di legittimita' e al
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' alla comunicazione
della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87 del
1953.
5.2. Nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita',
non e' consentito a questa Corte - che non e' l'organo
dell'esecuzione - sospendere, nei termini richiesti dal ricorrente
(«onde non compromettere irrimediabilmente gli effetti di una
eventuale decisione di accoglimento»: pag. 8 ricorso), l'ordine di
esecuzione emesso dalla Procura generale di Brescia nei confronti del
ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, degli articoli 656, comma 9, lettera a),
codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ordinamento
penitenziario, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo,
della Costituzione, nella parte non escludono dal novero dei reati
ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di
cui all'art. 628, comma terzo, codice penale qualora, in relazione
allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve
entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86
del 2024.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma il 13 maggio 2026
Il Presidente: Rocchi
Il consigliere estensore: Natalini