N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2026

Ordinanza del 22 maggio 2026 della Corte di  cassazione  sul  ricorso
proposto da M. S.. 
 
Esecuzione  penale  -  Esecuzione  delle  pene  detentive  -   Omessa
  esclusione  dal  novero  dei  reati   ostativi   alla   sospensione
  dell'esecuzione della pena del delitto di rapina aggravata  di  cui
  all'art. 628, terzo comma, cod. pen.  qualora,  in  relazione  allo
  stesso, sia stata riconosciuta  l'attenuante  del  fatto  di  lieve
  entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86
  del 2024. 
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26
  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e  sulla
  esecuzione delle misure privative  e  limitative  della  liberta'),
  art. 4-bis, comma 1-ter. 
(GU n.26 del 1-7-2026 )
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Prima Sezione penale 
 
    Composta da: 
        Giacomo Rocchi, Presidente; 
        Raffaello Magi; 
        Vincenzo Galati; 
        Carmine Russo; 
        Aldo Natalini - relatore; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 
        S. M. nato a ... il ... 
    avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2026 della Corte d'appello  di
Brescia; 
    udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Natalini; 
    lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale  Raffaele
Piccirillo, che con requisitoria  scritta  del  27  aprite  2026,  ha
chiesto il rigetto del ricorso; 
    letta la memoria del  difensore  del  ricorrente,  Avv.  Giovanni
Maria Flora, depositata in data 30 aprile 2026, che  ha  chiesto  per
l'annullamento  del  provvedimento   impugnato   o,   in   subordine,
sollevarsi questione di legittimita'  costituzionale  degli  articoli
656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e  4-bis,  comma
1-ter, ord. pen., nella parte in cui non  escludono  dal  novero  dei
reati ivi compresi quello di cui all'art. 628,  comma  terzo,  codice
penale, quando sia stata riconosciuta al condannato l'attenuante  del
fatto lieve introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86 del 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con ordinanza in data 8 gennaio 2026  la  Corte  d'appello  di
Brescia,  in  funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  ha   rigettato
l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse del condannato M.  S.
per la sospensione e/o la  dichiarazione  di  temporanea  inefficacia
dell'ordine di esecuzione della pena n. 273/2025 SIEP, emesso in data
7 novembre 2025 dalla Procura generale di Brescia in  relazione  alla
sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 989 del 26 giugno  2025,
che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia
di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro  2.000  di
multa per i delitti di cui agli articoli  110,  628,  commi  primo  e
terzo, n. 1, codice penale e  4  e  7  legge  n.  895  del  1967,  in
accoglimento del proposto concordato, riconosciuta l'attenuante della
lieve  entita'  del  fatto  di  cui   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 86 del 2024, con giudizio  di  prevalenza  rispetto
alla contestata aggravante di cui all'art. 628, comma  terzo,  n.  1,
codice penale, ha ridotto la pena inflitta ad anni due e  mesi  dieci
di reclusione ed euro 600 di multa. 
    1.1.  La  difesa  del  condannato  aveva  presentato  istanza  di
sospensione  dell'ordine  di  esecuzione   alla   Procura   generale,
rilevando il carattere di novum da riconoscersi all'attenuante  della
lieve entita' del  fatto,  che  avrebbe  l'effetto  di  escludere  il
delitto di rapina aggravata dall'elenco di cui all'art. 4-bis,  comma
1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora  in  poi,  breviter:
ord. pen.), richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), codice  di
procedura penale per  impedire  la  sospensione  dell'esecuzione;  il
difensore evidenziava che, essendo quest'ultima norma eccezionale, in
base al principio  di  tassativita',  la  preclusione  relativa  alla
fattispecie attenuata avrebbe dovuto essere espressamente prevista. 
    1.2. Avendo la Procura generale  presso  la  Corte  d'appello  di
Brescia emesso ordine di esecuzione della  pena  non  sospeso,  sulla
considerazione che la condanna era stata pronunciata per  il  delitto
di cui all'art. 628, comma terzo, codice penale, compreso nell'elenco
di cui all'art. 4-bis ord. pen., il condannato proponeva incidente di
esecuzione alla Corte d'appello di Brescia, in  cui  evidenziava  una
condotta immune da rimproveri nei tredici anni successivi  al  reato,
sottolineando  il  pericolo  che   l'immediato   impatto   carcerario
compromettesse   l'avvenuto   recupero   e   l'ottimo   livello    di
socializzazione raggiunto. Il ricorso sosteneva  che  la  fattispecie
circostanziale della rapina di lieve entita', introdotta dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, e' dotata  di  un  suo
autonomo significato di disvalore rispetto alla rapina  aggravata  e,
come  tale,  non  puo'   ritenersi   ricompresa   nell'elenco   delle
ostativita' di cui all'art. 4-bis ord. pen.;  che  l'attuale  assetto
normativo, per non entrare in conflitto con i principi costituzionali
di uguaglianza, individualizzazione  e  finalita'  rieducativa  della
pena di cui all'art. 27 Cost., dovrebbe  portare  a  ritenere  venuta
meno,  nel  caso  di  specie,  l'ostativita'  del  reato  di   rapina
aggravata, siccome elisa dalla ritenuta  sussistenza  dell'attenuante
speciale; che, diversamente opinando, si riconoscerebbe una modalita'
esecutiva della pena assolutamente  iniqua  perche',  pur  avendo  il
giudice della cognizione riconosciuto la sussistenza di un  fatto  di
lieve entita' sulla scorta di una valutazione concreta del fatto,  si
preclude al condannato  la  sospensione  dell'esecuzione  della  pena
sulla base di una  presunzione  astratta  e  pressoche'  assoluta  di
pericolosita' del reato; che tale assetto contrasterebbe anche con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., posto che lo stesso
legislatore stabilisce l'inoperativita' del  divieto  di  sospensione
dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma  9,  codice  di  procedura
penale in relazione a fattispecie di reato assai piu'  gravi  e  piu'
gravemente punite con riguardo ai casi di minori gravita'  (come  nel
caso della violenza sessuale attenuata ex  art.  609,  ultimo  comma,
codice penale). 
    1.4. La Corte d'appello rigettava l'istanza  osservando  che,  in
relazione alla questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa,
richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.  52  del  2000,
relativa al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione per
il quale sia riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita'  ai
sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68  del  2012:  la
sentenza n. 52 aveva precisato che la previsione di attenuanti, anche
diverse da quelle della lieve entita' del fatto, consente di adeguare
la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l'oggettiva
pericolosita' del comportamento descritto dalla fattispecie astratta;
secondo la Corte di appello di Brescia, anche nel caso  in  esame  la
concessione  dell'attenuante  di  lieve  entita'  della  rapina   non
risultava idonea ad incidere, di per se' sola, sulla  coerenza  della
scelta  legislativa  di  ricollegare   alla   rapina   aggravata   un
trattamento piu' rigoroso in fase di esecuzione,  quale  che  sia  la
misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. 
    Secondo la Corte territoriale,  non  e'  pertinente  il  richiamo
all'art.  609-bis,  ult.  comma,  codice   penale,   trattandosi   di
attenuante  ad   effetto   speciale   espressamente   tipizzata   dal
legislatore, laddove nella specie  si  verte  invece  in  ipotesi  di
attenuante comune, ne' e' irragionevole l'inserimento del delitto  di
rapina aggravata tra quelli ostativi alla sospensione dell'esecuzione
di cui all'art. 4-bis ord. pen., in quanto per tutte  le  fattispecie
sussiste la necessita' di specifici accertamenti, compiuti di  regola
durante  l'esecuzione  della   pena,   riguardanti   la   persistente
pericolosita' del condannato; inoltre, secondo la Corte  di  appello,
la  rieducazione   non   puo'   essere   considerata,   per   vincolo
costituzionale, l'unica finalita' legittima della pena,  ben  potendo
il legislatore assegnare anche altre finalita' alla  pena,  quali  il
contenimento  della  pericolosita'  sociale  del  condannato   e   la
deterrenza nei confronti  della  generalita'  dei  consociati  (Corte
cost. sentenza n. 139 del 2015). 
    La  Corte  territoriale  riteneva  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla  difesa  del
condannato, ricordando che la sentenza della Corte costituzionale  n.
86 del 2024 che aveva  introdotto  la  circostanza  attenuante  della
lieve  entita'  del  fatto   trovava   fondamento   nel   progressivo
inasprimento della pena  per  il  delitto  di  rapina  da  parte  del
legislatore nel 2018 e nel 2019,  realizzato  «senza  introdurre  una
"valvola di sicurezza"  che  permetta  al  giudice  di  temperare  la
sanzione quando l'offensivita' concreta del fatto  di  reato  non  ne
giustifichi una punizione cosi' severa. Nel caso di  specie,  essendo
il reato contestato allo S. commesso nell'anno ..., la pena era stata
irrogata  secondo  la  legge   piu'   favorevole   in   vigore,   con
l'applicazione dell'attenuante in questione. 
    2. Avverso l'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione
M. S., mediante il proprio difensore di  fiducia,  articolando  unico
motivo di ricorso (principale) con cui deduce violazione di legge  in
relazione agli articoli 656 codice di procedura penale e 4-bis, comma
1-ter, ord. pen., con riferimento all'art. 628  codice  penale,  come
modificato da Corte costituzionale sentenza n. 86 del 2024, per avere
il Giudice dell'esecuzione escluso che la sussistenza dell'attenuante
della lieve entita' del  fatto  di  rapina  consenta  la  sospensione
dell'ordine di esecuzione. 
    2.1.  Si  critica  l'argomento  speso  dalla  Corte  territoriale
secondo il quale il  legislatore,  all'interno  dell'elenco  previsto
dall'art. 4-bis ord. pen., non avrebbe  distinto  le  fattispecie  di
reato a seconda della presenza o meno delle attenuanti: tale  assetto
legislativo - si obietta - non esclude la possibilita'  di  pervenire
ugualmente all'invocata soluzione attraverso una lettura  sistematica
e costituzionalmente orientata del  sistema  che,  peraltro,  prevede
gia', in almeno due casi, il venir meno della presunzione assoluta in
presenza di due attenuanti: nell'ipotesi prevista dall'art.  609-bis,
ultimo comma, codice penale e in quella  prevista  dall'art.  323-bis
codice penale; il ricorrente reputa «oscuro» l'argomento secondo  cui
non  si  potrebbe  valorizzare  nei  termini  auspicati  l'attenuante
dell'art. 609-bis, ultimo comma,  codice  penale  essendo  quella  ad
effetto speciale e prevista per legge, al contrario di  quella  della
lieve entita' del fatto della rapina: la natura dell'attenuante,  con
i relativi effetti sul quantum di diminuzione di pena, cosi' come  la
circostanza che sia stata introdotta con  una  sentenza  del  giudice
delle leggi in nulla spostano il problema in quanto,  in  entrambi  i
casi, vi sono due fatti ritenuti gravi (ostativi ex art.  4-bis  ord.
pen.) che, in presenza della  medesima  attenuante  (lieve  entita'),
verrebbero trattati - a voler seguire la tesi della Corte d'appello -
in modo totalmente diverso. 
    2.2.  Si  critica,  altresi',  l'argomento  della  ritenuta   non
irragionevolezza dell'inserimento della rapina aggravata  nell'elenco
dei reati ostativi ex art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. legato  alla
necessita' di specifici  accertamenti,  compiuti  di  regola  durante
l'esecuzione della pena, riguardanti la persistente pericolosita' del
condannato: il ricorrente  replica  che  l'ordinamento  ammette  gia'
ipotesi dove l'attenuante della lieve entita' consente di superare la
presunzione di pericolosita', come appunto nel caso del  fatto  lieve
di violenza sessuale; d'altra parte, in questi casi, una  valutazione
sulla  pericolosita'  viene  sempre   compiuta   dal   Tribunale   di
sorveglianza adito  con  la  richiesta  di  misure  alternative  alla
detenzione, sicche' il sistema consente  di  evitare  l'ingresso  del
condannato in  carcere  nel  periodo  intercorrente  tra  l'emissione
dell'ordine  di  esecuzione  e  la   decisione   del   Tribunale   di
sorveglianza; in ogni caso, nel caso di  specie,  la  verifica  della
inesistenza  della  pericolosita'  del  ricorrente  era  stata   gia'
compiuta  dal  Giudice  d'appello  in  sede  di  cognizione,  che  ha
riconosciuto il pieno inserimento sociale del prevenuto, cosicche' la
Procura generale avrebbe potuto e dovuto limitarsi a prenderne  atto,
sospendendo  l'ordine  di  esecuzione  in  attesa  della   successiva
decisione del Tribunale di sorveglianza. 
    2.3. Parimenti scorretta  -  ad  avviso  della  difesa  -  e'  la
conclusione della Corte secondo la quale la  ratio  dell'introduzione
dell'attenuante de qua sarebbe solo quella  di  neutralizzare,  quale
«valvola di sicurezza», gli aumenti  di  pena  oggetto  degli  ultimi
interventi legislativi in materia,  cio'  che  non  riguarderebbe  il
prevenuto avendo egli commesso il fatto nella vigenza ( ...  )  della
piu'  mite  cornice  edittale.   Semmai   e'   vero   il   contrario:
l'automatismo del divieto generalizzato si pone in contrasto  con  la
ratio chiaramente espressa dalla  giurisprudenza  costituzionale  che
indica l'obiettivo della «individualizzazione» della pena, in modo da
tenere conto dell'effettiva gravita' e delle specifiche esigenze  dei
singoli  casi,  preservando  il  soggetto  dall'accesso  in  ambiente
carcerario  ove  sproporzionato  rispetto  al  fatto  e  in  completa
disarmonia rispetto ad una lettura  costituzionalmente  orientata  al
principio di rieducazione  (art.  27  Cost.)  insieme  a  quello  del
«minimo sacrificio necessario» che deve contenere i piu' possibile il
ricorso alla pena detentiva. Si obietta  che  -  nella  specie  -  il
riconoscimento del fatto  di  lieve  entita'  da  parte  della  Corte
d'appello non ha determinato  solo  la  sensibile  diminuzione  della
forbice edittale ma, basandosi su una valutazione  di  esclusione  di
pericolosita' del condannato («l'imputato non ha compiuto alcun  atto
di violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi in una con  la  sua
giovane  eta'  all'epoca  dei  fatti   e   la   sua   condizione   di
incensuratezza»: cfr. pag. 2 nt. 1 ordinanza imp.), si  e'  posto  in
termini incompatibili con la presunzione contemplata dall'art. 4-bis,
comma 1-ter, ord. pen. 
    2.4.     Secondo     il     ricorrente,     l'attuale     assetto
esecutivo-penitenziario, per non entrare in conflitto con i  principi
costituzionali, deve essere interpretato nel senso che, in casi  come
quello di specie, l'ostativita' del reato di rapina aggravata ex art.
628, comma terzo, codice penale viene  meno  quando  e'  riconosciuta
l'attenuante  del  fatto  lieve;   un'interpretazione   difforme   si
tradurrebbe  in  un'ingiustificata   afflittivita'   dell'(immediata)
esecuzione in contrasto con i principi di cui agli articoli  3  e  27
Cost.  e  imporrebbe   di   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 656, comma 9,  lettera  a),  codice  di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in  cui
non escludono dal novero dei  reati  ivi  ricompresi  quello  di  cui
all'art.  628,  comma  terzo,  codice  penale,  allorche'  sia  stata
riconosciuta l'attenuante introdotta da Corte cost.  sentenza  n.  84
del 2024. 
    2.5. Si conclude per l'annullamento dell'impugnata  ordinanza  o,
in subordine,  perche'  venga  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale degli articoli 656, comma 9,  lettera  a),  codice  di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in  cui
non escludono dal novero dei  reati  ivi  ricompresi  quello  di  cui
all'art.  628,  comma  terzo,  codice  penale,  allorche'  sia  stata
riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve  entita',  ai  sensi  di
Corte cost. sentenza n. 84 del 2024;  nelle  more  dell'incidente  di
costituzionalita',  si  chiede  di  voler  sospendere   l'ordine   di
esecuzione  nei  confronti  del  ricorrente  per  non   compromettere
irrimediabilmente  gli  effetti  di  una   eventuale   decisione   di
accoglimento. 
    3. Il procedimento si e' svolto con trattazione cartolare;  hanno
rassegnato conclusioni scritte il sostituto Procuratore generale, che
ha chiesto il rigetto  del  ricorso  richiamandosi  alle  motivazioni
della sentenza della Corte costituzionale  n.  52  del  2020,  ed  il
difensore del ricorrente che, nella memoria depositata, ha  insistito
per l'annullamento  dell'impugnata  ordinanza  e,  in  subordine,  ha
chiesto di sollevare questione di  legittimita'  costituzionale,  per
violazione degli articoli 3 e 27 Cost., degli articoli 656, comma  9,
lettera a), codice di procedura penale e  4-bis,  comma  1-ter,  ord.
pen. nella parte in cui non escludono dal novero dei  reati  ostativi
ivi ricompresi quello  di  cui  all'art.  628,  comma  terzo,  codice
penale, quando l'aggravante in parola,  a  seguito  del  giudizio  di
bilanciamento,  sia  stata  ritenuta  subvalente  rispetto   ad   una
circostanza attenuante e/o quando sia stata riconosciuta l'attenuante
del fatto di lieve entita' introdotta dalla  sentenza  costituzionale
n. 86 del 2024. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Preliminarmente, si  deve  sottolineare  che  il  ricorso  per
cassazione sarebbe ammissibile ove anche prospettasse  esclusivamente
l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  applicata  dal
giudice di merito, in quanto comporterebbe pur sempre una censura  di
violazione  di  legge  riferita  alla  decisione  impugnata,  purche'
sussista la rilevanza  della  questione,  determinando,  in  caso  di
accoglimento  della  questione,  un   effetto   favorevole   per   il
ricorrente,  in  termini  di  annullamento,   anche   parziale,   del
provvedimento impugnato (cfr. Sez.  6,  ordinanza  n.  38208  dell'11
novembre 2025, Scarpino, non mass., in motiv. § 1; Sez. 6,  n.  25005
del 7 maggio 2024, ... , non mass. sul punto, in motiv. § 2; Sez.  6,
n. 37796 dell'8 aprile 2020, ..., Rv. 280961-01). 
    Nel caso di specie, il ricorso prospetta, in via  principale,  la
violazione degli  articoli  656,  comma  9,  lettera  a),  codice  di
procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, ord.  pen.  e,  in  subordine,
eccepisce  l'illegittimita'  delle  citate  disposizioni:   trattasi,
pertanto, di ricorso sicuramente ammissibile. 
    2. Cio' premesso, ritiene la Corte rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e  4-bis,  comma
1-ter, ord. pen., in riferimento agli articoli 3 e 27,  terzo  comma,
Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi
alla  sospensione  dell'esecuzione  della  pena  il  delitto  di  cui
all'art. 628, comma terzo, codice penale qualora, in  relazione  allo
stesso, sia  stata  riconosciuta  l'attenuante  del  fatto  di  lieve
entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  86
del 2024. 
    3. Quanto alla rilevanza, avendo la Corte d'appello di'  Brescia,
in  funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  rigettato  l'istanza  di
sospensione e/o di temporanea inefficacia dell'ordine  di  esecuzione
della pena emesso nei confronti del ricorrente dalla Procura generale
sul presupposto dell'ostativita' alla sospensione dell'esecuzione  in
caso di  condanna  per  il  delitto  di  rapina  aggravata  ai  sensi
dell'art. 628, comma terzo, n. 1, codice penale,  anche  in  caso  di
riconoscimento dell'attenuante della lieve entita' del fatto  di  cui
alla  sentenza  costituzionale  n.  86  del  2024,  con  giudizio  di
prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui  all'art.  628,
comma terzo, n. 1,  codice  penale,  l'accoglimento  della  questione
impedirebbe l'ingresso immediato in  carcere  del  condannato,  prima
della  decisione  del  Tribunale  di  Sorveglianza  sull'istanza   di
concessione della misura alternativa  dell'affidamento  in  prova  al
servizio sociale (che potrebbe essere eseguita in Germania,  dove  da
tempo egli risiede e lavora). 
    3.1. La questione e', poi, rilevante non potendo  essere  accolto
il motivo di ricorso per cassazione proposto in via principale. 
    In effetti, questa Corte ritiene che, in via  interpretativa,  il
delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma  terzo,  n.
1, codice penale non possa essere escluso dall'elenco di cui all'art.
4-bis,  comma  1-ter,  ord.   pen.   nel   caso   di   riconoscimento
dell'attenuante  della  lieve  entita'  del  fatto  con  giudizio  di
prevalenza sull'aggravante. 
    3.1.1. Il ricorrente chiede di superare il divieto di sospensione
dell'ordine di esecuzione proponendo - in principalita' - una lettura
delle norme tale per cui  l'aggravante  de  qua  dovrebbe  ritenersi,
nella specie, non «applicata» (nel proposto senso  di  «utilizzazione
funzionale» che andrebbe  riconosciuto  al  verbo  «applicare»,  alla
stregua di quanto  affermato,  in  tema  di  recidiva,  agli  effetti
dell'art. 81, comma quarto, codice penale, da Sez. U, n. 31669 del 23
giugno 2016, P.G. in proc. ..., in motiv. § 6, che, a  sua  volta,  a
richiama, in tema di applicabilita' dell'indulto Sez. U, n. 17 del 18
giugno 1991, ..., Rv. 187856-01), perche', in concreto, la stessa non
ha prodotto l'effetto di un sostanziale aggravamento,  essendo  stata
ritenuta subvalente rispetto alla riconosciuta attenuante della lieve
entita'. 
    La tesi non e' accoglibile, ostandovi la natura  giuridica  della
norma da applicare e il diritto vivente sulla stessa formatosi. 
    Poiche' la sospensione dell'ordine di carcerazione  e'  evenienza
eccezionale  rispetto  al  principio  di  immediata  esecuzione   dei
giudicati, la norma che la prevede e' di stretta interpretazione;  ne
deriva che la mera condizione di condannato  per  un  reato  ostativo
impedisce l'operare dell'art.  656,  comma  5,  codice  di  procedura
penale,  sicche'  l'organo  dell'esecuzione   deve   limitarsi   alla
constatazione della presenza del titolo ostativo  (cfr.  Sez.  1,  n.
14331 del 20 dicembre  2012,  dep.  2013,  P.M.  in  proc.  ...,  Rv.
255925-01; conf. Sez. 1, n.  27762  del  30  maggio  2003,  ...,  Rv.
225017-01; Sez. 5, n. 32558 del 2 maggio 2001,  ...,  Rv.  219333-01;
Sez. 2,  n.  1443  del  15  aprile  2000,  P.M.  in  proc.  ...,  Rv.
215904-01). 
    Ne' puo' valere, nel senso auspicato  dal  ricorrente,  l'operato
richiamo a Sez. U, n. 31669 del 23 giugno  2016,  cit.  e  neppure  -
aggiunge il Collegio - alla  successiva  Sez.  U,  n.  28808  del  25
ottobre 2018, dep. 2019, ..., Rv. 275319-01: si tratta  di  decisioni
inconferenti ratione materiae, posto che dette statuizioni  rese  dal
piu' autorevole Consesso  di  questa  Corte  si  riferiscono  ad  una
peculiare circostanza aggravante di natura soggettiva - quale  e'  la
recidiva - che, peraltro, per effetto dell'eliminazione della lettera
c) del comma 9 dell'art. 656 codice  di  procedura  penale  ad  opera
dell'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, decreto-legge 1° luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, neppure quando e'  reiterata  rientra  [piu']  nel  novero  delle
circostanze che fanno rientrare il  reato  [in  quanto  commesso  dai
recidivi reiterati] in  quelli  ostativi  ai  sensi  della  norma  in
disamina. 
    3.2. La costante interpretazione di questa Corte e' nel senso che
la condanna per delitto aggravato  costituente  reato  ostativo  alla
sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma  degli  articoli  656,
comma 9, codice di procedura penale e 4-bis ord. pen.,  impedisce  la
concessione di tale beneficio anche quando la  sentenza  di  condanna
abbia ritenuto l'equivalenza o - come nella specie  -  la  prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate,
atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non
incide sugli  elementi  circostanziali  tipizzanti  la  condotta  (da
ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23 gennaio 2026,  ...  ,  Rv.  289429-01;
conf. Sez. 1, n. 41352 del 5 aprile 2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796
del 12 aprile 2019, ...  ,  Rv.  276312-01:  fattispecie  relativa  a
condanna per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80,
comma 2, t.u. stup.; Sez. 1, n. 36318 del 19 settembre  2012,  ...  ,
Rv. 253784-01; cfr. gia' Sez. 2, n. 3731 del 28 giugno  2000,  ...  ,
Rv. 217096-01: nella specie, la S.C. ha confermato l'operativita' del
divieto di cui all'art. 656 codice di procedura penale in ipotesi  di
sentenza di patteggiamento per il reato  di  rapina  aggravata  nella
quale le attenuanti generiche erano state ritenute  prevalenti  sulle
contestate aggravanti). 
    Nella stessa direzione, si e' ritenuto operativo  il  divieto  di
sospensione dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 656, comma
9, lettera a), codice di procedura penale, nelle ipotesi di  sentenze
di condanna pronunciate per i  delitti  in  relazione  ai  quali  sia
intervenuto  l'accertamento  giudiziale   della   sussistenza   della
circostanza aggravante prevista dall'art. 7, decreto-legge 13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n.  203,  anche  quando  sia  stata  riconosciuta  l'attenuante
speciale della collaborazione con la  giustizia  di  cui  all'art.  8
dello stesso decreto-legge, che opera - analogamente al caso in esame
- solo quoad poenam (Sez. 1, n. 2690 del 9 dicembre 2010, dep.  2011,
... , Rv. 249556-01). 
    3.3.  Analogamente,  nella  materia   «contigua»   dei   benefici
penitenziari, la giurisprudenza di  legittimita'  e'  nel  senso  che
l'esclusione prevista dall'art. 4-bis ord. pen.  con  riferimento  ai
reati ostativi operi  in  relazione  all'astratto  titolo  del  reato
giudicato, a nulla rilevando,  in  assenza  di  diversa  ed  espressa
previsione di legge (cfr. ad es. l'art. 609-bis codice penale ), che,
concretamente,  la  sentenza   di   condanna   riconosca   un'ipotesi
attenuata, incidente solo  sul  trattamento  sanzionatorio  (Sez.  7,
ordinanza n. 39918 del 17 febbraio 2017, ... , Rv.  270977-01;  conf.
Sez. 1, n. 27557 del 27 maggio 2010, ... , Rv. 247723-01). 
    Si ritiene, infatti, che la formulazione testuale dell'art. 4-bis
ord. pen. ed il richiamo ai delitti ivi indicati manifesti  l'intento
del legislatore di assegnare esclusivo rilievo al profilo  oggettivo,
sulla scorta del mero titolo del reato giudicato,  in  ragione  della
presunzione di specifica  pericolosita'  di  quanti  ne  siano  stati
ritenuti  responsabili,  a  prescindere   dalla   modulazione   delle
decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di  bilanciamento
tra circostanze eterogenee (ad es. Sez. 1, n.  6830  del  28  gennaio
2016, ... , Rv. 266240-01, in cui si e'  affermato  che  l'esclusione
dai benefici penitenziari  operata  dall'art.  4-bis  ord.  pen.  non
riguarda  l'ipotesi  di  condanna  per  il  delitto  di  associazione
finalizzata  al  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope costituita per  commettere  fatti  di  lieve  entita',  in
quanto  il  richiamo  medesimo  non  e'  limitato  al   solo   regime
sanzionatorio; conf. Sez. 5, n. 1483 del 16 marzo 2000, P.M. in proc.
..., Rv. 216045-01). 
    3.4. Dunque, poiche' per il diritto  vivente  l'esclusione  dalla
sospensione dell'ordine di  esecuzione  della  pena  e  dai  benefici
penitenziari operata dagli articoli 656, comma 9, lettera a),  codice
di  procedura  penale  e,  rispettivamente,  4-bis  ord.  pen.,   con
riferimento ai reati ostativi, opera in relazione all'astratto titolo
del reato giudicato, a nulla rilevando,  in  assenza  di  diversa  ed
espressa previsione di legge,  che,  concretamente,  la  sentenza  di
condanna riconosca un'ipotesi attenuata, destinata ad  incidere  solo
sul trattamento sanzionatorio, nel presente procedimento la  condanna
inflitta  al  ricorrente  per  rapina  aggravata  costituente   reato
ostativo alla  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione  preclude  la
possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione della  pena  emesso
dalla competente Procura. 
    In definitiva, non essendo possibile  operare  un'interpretazione
costituzionalmente conforme delle norme indubbiate,  stante  la  loro
natura, il chiaro tenore testuale e il diritto  vivente  su  di  esse
formatosi, la questione di costituzionalita' risulta rilevante. 
    4. Quanto alla non manifesta  infondatezza  della  questione,  si
osserva quanto segue. 
    4.1. Introdotto nel tessuto codicistico  dalla  legge  27  maggio
1998, n. 168  (nota  come  «legge  Saraceni-Simeone»)  per  agevolare
l'accesso  di  tutti  i  condannati  alle  misure  alternative   alla
detenzione, il meccanismo  di  sospensione  dell'esecuzione  regolato
dall'art. 656, comma 5, codice di  procedura  penale  ha  segnato  un
punto di svolta nelle dinamiche esecutive, attraverso  l'allestimento
di una disciplina  omogenea  volta  ad  eliminare  le  disparita'  di
trattamento e le  disuguaglianze  che  scaturivamo  dalle  precedenti
esperienze normative. 
    4.1.1. Il comma  9  dell'art.  656  codice  di  procedura  penale
stabilisce una serie di eccezioni alla regola generale,  fissata  dal
precedente comma 5, in base al quale  l'ordine  di  esecuzione  della
pena detentiva deve essere automaticamente sospeso allorche' la  pena
inflitta, anche se costituente  residuo  di  maggior  pena,  non  sia
superiore a quattro anni  (in  ragione  di  quanto  deciso  da  Corte
costituzionale sentenza n. 41 del 2018), ovvero a sei anni  nei  casi
previsti dagli  articoli  90  e  94,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
    In particolare, l'art. 656, comma 9, codice di procedura  penale,
alla lettera a) - oggetto delle censure del ricorrente, in  relazione
all'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - stabilisce che  la  predetta
sospensione non possa avere luogo,  per  quel  che  qui  direttamente
rileva, nei confronti dei condannati per i delitti  di  cui  all'art.
4-bis ord. pen. nonche' dei condannati per  una  serie  di  ulteriori
delitti. 
    4.1.2. Il divieto di sospensione in esame e'  condizionato  dalla
presunzione  di  pericolosita'  correlata   all'inserimento   di   un
determinato reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen. (Corte
cost. sentenza n. 32 del 2020, § 3.3 cons. dir.) e,  per  effetto  di
quest'ultimo rinvio - avente natura meramente  formale  (Corte  cost.
sentenza n. 39 del 1994, § 3 cons. dir.) non ricettizio (Sez.  U,  n.
24561 del 30 giugno 2006, P.M. in proc. ..., in motiv.;  Sez.  1,  n.
45839 del 4 luglio 2023, ... , in motiv. § 2) - la norma  processuale
recepisce   automaticamente    le    variazioni    (e    l'evoluzione
interpretativa) del catalogo dei delitti indicati nello  stesso  art.
4-bis (Sez. U, n. 24561 del 30 maggio 2006, P.M.  in  proc.  A.,  Rv.
233975-01; Corte costituzionale sentenza n. 32 del 2020, § 3.3  cons.
dir.). 
    4.1.3. La ratio del divieto di sospensione di cui  all'art.  656,
comma 9, lettera a) cod. proc. pen. si  individua  -  visibilmente  -
nell'esclusione dei condannati per i delitti di  cui  all'art.  4-bis
ord. pen. dalla fruizione di misure alternative alla  detenzione,  in
considerazione della presunzione  di  elevata  pericolosita'  che  li
riguarda, ritenuti ex lege  «tendenzialmente  insensibili»  all'opera
di' rieducazione o comunque bisognosi di una particolare verifica  di
attendibilita'  soggettiva  definibile  in  termini   di   necessaria
emersione  di  una  condotta  specifica  (la  collaborazione  con  la
giustizia  o  le  condizioni  legali  di  sua  equivalenza)  tesa   a
determinare la  riespansione  della  ordinaria  discrezionalita'  del
giudice in tema di accesso agli  strumenti  risocializzanti  previsti
dall'ordinamento penitenziario (cosi' Sez. 1, ord. n.  31853  del  18
giugno 2019, P.M. in proc. ..., in motiv. § 2.1). 
    4.1.4. In effetti, nell'ambito  della  disposizione  della  legge
penitenziaria, sono diversamente disciplinate  plurime  categorie  di
reati ostativi: solo per i reati cd. «di prima fascia», elencati  nel
comma 1 dell'art. 4-bis  ord.  pen.  (tra  cui  il  delitto  previsto
dall'art.  630  codice  penale),  e'  prevista  effettiva  mente  una
particolare rigidita' di verifica dei presupposti per l'accesso  alle
misure  alternative;  diversamente,  per  i  reati  cd.  «di  seconda
fascia», elencati nel successivo comma 1-ter (tra cui rientra  l'art.
628, terzo comma, codice penale),  sebbene  si  richiedano  requisiti
specifici (assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva) e un'istruttoria piu' approfondita (necessita' di acquisire
dettagliate  informazioni  dal  Questore),  l'accesso   alle   misure
alternative non e' precluso ne' in assoluto ne'  in  misura  tale  da
configurarlo come residuale; ed ancora, per i cd. sex  offenders,  la
previsione di una necessaria, prolungata e  qualificata  osservazione
scientifica della personalita', come stabilita  nel  comma  1-quater,
esperibile solo nel  contesto  carcerario,  preclude  l'accesso  alle
misure alternative dallo stato di liberta'  (salvo  quanto  si  dira'
postea proprio a proposito  dell'attenuazione  correlata  alla  lieve
entita' del fatto). 
    Tuttavia, l'art. 656, comma 9, lettera a),  codice  di  procedura
penale esclude  in  modo  assoluto  la  possibilita'  di  sospensione
dell'esecuzione: infatti, facendo  riferimento  all'art.  4-bis  ord.
pen. nella sua totalita' per l'individuazione dei reati ostativi,  la
norma processuale «servente» prescinde del tutto dalle condizioni cui
la  norma  penitenziaria  «servita»  subordina  la  concessione   dei
benefici normalmente  esclusi  per  i  soggetti  ivi  indicati,  come
l'assenza  di   collegamenti   con   il   crimine   organizzato,   la
collaborazione o gli altri indici di «diminuita pericolosita'». 
    Non e' mancato, peraltro, chi -  in  dottrina  -  ha  prospettato
un'esegesi intermedia, secondo cui i reati di prima fascia  sarebbero
comunque ostativi alla sospensione, mentre quelli di  seconda  fascia
lo diverrebbero solo qualora si  realizzi  la  fattispecie  complessa
comprendente  la  prova  dei   collegamenti   con   la   criminalita'
organizzata; la tesi, comunque,  non  e'  mai  stata  recepita  dalla
giurisprudenza. 
    Guardando unicamente al venir meno della sua funzione «servente»,
il divieto di sospensione risulterebbe giustificato per i  reati  «di
prima fascia» e per i sex offenders, ma non invece per  i  reati  «di
seconda fascia» (tra i quali quello di cui all'art. 628, comma terzo,
codice penale). Per  questi  ultimi,  infatti,  e  per  le  ulteriori
ipotesi di reato specificamente contemplate dall'art. 656,  comma  9,
lettera a), codice di procedura penale, viene  in  rilievo  un  altro
parametro: la loro attitudine  a  costituire  indice  di  particolare
pericolosita' sociale del condannato (v. postea  §  4.2.);  parametro
che,  tuttavia,  ad  avviso   del   Collegio   pare   ontologicamente
incompatibile con l'ipotesi della rapina aggravata per il  quale  sia
stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entita'. 
    4.2. La disciplina della sospensione  dell'ordine  di  esecuzione
della pena di cui all'art. 656, commi 5  e  9,  codice  di  procedura
penale e' gia' stata oggetto di una numerosa serie  di  pronunce  del
Giudice delle leggi (cfr., per tutte, Corte  costituzionale  sentenza
n. 238 del 2021 ed ivi per  richiami);  del  pari  le  operazioni  di
«ortopedia» costituzionale  sul  testo  dell'art.  4-bis  ord.  pen.,
trasformatosi, nel tempo, in «un complesso, eterogeneo e stratificato
elenco di reati» (sentenze n. 188 del 2019, § 3 cons. dir., n. 32 del
2016, § 2.2. cons. dir. e n. 239 del 2014), sono state molteplici (v.
postea § 4.2.8.). 
    4.2.1.  Per  quel  che  qui   direttamente   rileva,   la   Corte
costituzionale riconosce all'art. 656, comma 9, lettera a), codice di
procedura penale, irrilevante essendo la sua collocazione nel  codice
di rito, la natura di previsione a effetti sostanziali  con  riflessi
sul piano dello statuto costituzionale delle garanzie applicabili  ai
sensi degli articoli  13  e  25,  comma  secondo,  Cost.,  alla  luce
dell'incidenza  (non  «fuori»  dal  ma  «dentro»  al  carcere:  Corte
costituzionale, sentenza n. 32 del 2020, § 4.3.3. cons.  dir.)  sulle
modalita' esecutive della pena (Corte cost. sentenza n. 32 del  2020,
§ 4.4.4. cons. dir.; cfr. altresi' sentt. n. 183 del 2020  e  n.  183
del 2021), mentre alla regola del precedente comma 5 riconosce natura
di istituto «servente» rispetto alla richiesta di misure  alternative
alla detenzione (sent. n. 41 del 2018, § 4. cons. dir.). 
    4.2.2. La Corte costituzionale ha da tempo rilevato - e da ultimo
ribadito (cfr. Corte cost. sentenza n. 68  del  2026,  §  6.1.  cons.
dir.) - che «[l]a sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto
di favore per i condannati nei cui confronti devono  essere  eseguite
pene detentive brevi, perche' ne impedisce  l'immediato  ingresso  in
carcere e da'  loro  modo  di  richiedere  e,  se  ne  sussistono  le
condizioni, ottenere una misura alternativa alla  detenzione»  (sent.
n.  90  del  2017).  In  quest'ottica,  ha   individuato   la   ratio
dell'istituto nell'esigenza di evitare la limitazione della  liberta'
personale nella forma piu' severa - la detenzione in  carcere  -  nei
casi  in  cui  al  condannato  potrebbe  essere   riconosciuta,   sin
dall'inizio, la possibilita' di scontare la  pena  secondo  modalita'
meno  incisive  su  quella  liberta'  e  maggiormente  funzionali  al
percorso di rieducazione. 
    Nella giurisprudenza costituzionale emerge l'idea,  coerente  con
questa funzione dell'istituto, secondo  cui  vi  e'  un  «tendenziale
collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con  i  casi
di accesso alle misure alternative» (Corte cost. sentenza n.  41  del
2018,  §  5.  cons.  dir.)  dal  punto  di  vista  del  principio  di
uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Detto  altrimenti,
sussiste un «parallelismo» (sent. n. 41 del 2018, §  4.  cons.  dir.)
tra la possibilita', in astratto, di immediato  accesso  alle  misure
alternative - nel senso che,  in  ragione  del  quantum  di  pena  da
scontare, il condannato puo' presentare istanza di  accesso  a  dette
misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza il dovere
di vagliare l'istanza in concreto - e obbligo del pubblico  ministero
di disporre  la  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione,  cosi'  da
consentire al condannato di presentare detta  istanza  senza  essere,
nelle  more  della  relativa  decisione,   privato   della   liberta'
personale. 
    Questo meccanismo, costituente la regola «aurea» in linea  con  i
principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.  e  di
rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo  comma,  Cost.,
evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio  contesto
familiare, sociale e - soprattutto  -  lavorativo,  ostacolandone  un
percorso di  risocializzazione  che  potrebbe  essere  gia'  iniziato
durante il processo» (Corte cost. sentt. n. 3 del 2023 e, da  ultimo,
n. 68 del 2026). 
    Inoltre, quando la pena da scontare e' breve, l'istituto evita il
rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di
sorveglianza sull'accesso alle misure  alternative  «intervenga  dopo
che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato  la  propria
pena» (ancora sentenza n. 3 del 2023). 
    4.2.3. In effetti, l'ingresso in carcere per  condannati  che  si
trovano nelle condizioni di poter  chiedere  una  misura  alternativa
risulta problematico tanto  dal  punto  di  vista  del  principio  di
eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., quanto dal  punto
di vista della necessaria finalita' rieducativa  della  pena  di  cui
all'art. 27, terzo comma, Cost. 
    In primo luogo, perche' l'ingresso in  carcere  determina  sempre
una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto
familiare, sociale e - soprattutto  -  lavorativo,  ostacolandone  un
percorso di  risocializzazione  che  potrebbe  essere  gia'  iniziato
durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in  stato
di  liberta'  o  era  comunque  sottoposto  a  misura  cautelare  non
carceraria (sent. n. 3 del 2023 e, mutatis mutandis, sentenza  n.  28
del 2022). 
    In secondo luogo, perche' quando la pena da scontare e' breve, e'
assai probabile «che  la  decisione  del  tribunale  di  sorveglianza
intervenga dopo che il  soggetto  abbia  ormai  interamente  o  quasi
scontato la propria pena»; eventualita' quest'ultima  «purtroppo  non
infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la
magistratura di sorveglianza, nonche'  il  tempo  necessario  per  la
predisposizione  della  relazione  del  servizio  sociale  in  merito
all'osservazione del condannato in carcere» (Corte cost. sentenza  n.
216 del 2019). 
    Infine, perche' ogni disallineamento tra i limiti temporali della
pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per
l'accesso  alle  misure  alternative  concedibili   sin   dall'inizio
dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la  concessione
di misure alternative prima dell'ingresso in  carcere,  ogniqualvolta
la  condanna  sia  ancora  contenuta  nel  limite  che  consentirebbe
l'accesso alla misura ma  sia  superiore  a  quello  fissato  per  la
sospensione dell'ordine di esecuzione; il che finisce  per  frustrare
lo  stesso  intento  perseguito  dal  legislatore  nel   dettare   la
disciplina della misura alternativa (Corte cost. sentenza n.  41  del
2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il  limite  di
tre anni di pena detentiva, originariamente previsto  dall'art.  656,
comma 5, codice di procedura penale per la sospensione dell'ordine di
esecuzione: limite che la sentenza in parola ha evidenziato risultare
irragionevolmente disallineato  rispetto  a  quello,  attualmente  di
quattro anni, fissato dall'art. 47, comma 3-bis, ord.  pen.  ai  fini
dell'accesso alla misura alternativa  dell'affidamento  in  prova  al
servizio sociale). 
    4.2.4.  Proprio  perche'  il  collegamento  tra  le  soglie   per
l'accesso  alle  misure  alternative  e  quelle   previste   per   la
sospensione  dell'ordine  di  esecuzione  costituisce  «un  punto  di
equilibrio ottimale» (sent.  n.  41  del  2018,  §  5.  cons.  dir.),
rappresentato  dalla  regola  generale  della  corrispondenza  tra  i
rispettivi limiti di pena (sent. n. 3 del 2023) e risponde a principi
costituzionali, la Consulta ha sollecitato piu' volte il  legislatore
a intervenire per «arginare l'allarmante fenomeno  della  dilatazione
della platea dei liberi sospesi» (sent. n. 176 del 2024). 
    4.2.5. Inoltre - per quel che qui direttamente rileva - la  Corte
costituzionale  ha  osservato  che   detto   parallelismo   e'   solo
tendenziale, perche' «appartiene  pur  sempre  alla  discrezionalita'
legislativa selezionare ipotesi di cesura,  quando  ragioni  ostative
appaiano prevalenti» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons. dir.). 
    Il  legislatore  puo'   ritenere,   pertanto,   che,   ferma   la
possibilita' di fare immediatamente istanza di  accesso  alle  misure
alternative, la pena carceraria debba  essere  la  risposta  iniziale
alla commissione del reato accertato in via definitiva o  in  ragione
della particolare pericolosita' di cui sono indice specifici  delitti
(ex multis Corte cost. sentt. n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n.  216
del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del  2017  e  n.  125  del  2016),  o
perche' l'accesso alle misure alternative «e' soggetto  a  condizioni
cosi' stringenti da rendere questa eventualita' meramente  residuale,
sicche' appare tollerabile che venga incarcerato  chi  all'esito  del
giudizio  relativo  alla  misura  alternativa  potra'   con   estrema
difficolta' sottrarsi alla detenzione» (sent. n. 41 del  2018,  §  5.
cons. dir.). 
    4.2.6. Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato
che, proprio perche' si tratta di «eccezioni al "punto di  equilibrio
ottimale"   rappresentato   dalla   regola   aurea   generale   della
corrispondenza tra il limite di pena  stabilito  per  l'accesso  alla
misura alternativa e  quello  stabilito  ai  fini  della  sospensione
dell'ordine di esecuzione» (sent. n.  3  del  2023),  le  scelte  del
legislatore (sempre piu' incline ad ampliare l'area del  cd.  «doppio
binario») che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a  uno
scrutinio «particolarmente stretto» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons.
dir.). 
    4.2.7. Dalle decisioni del Giudice delle  leggi  susseguitesi  in
subiecta materia emerge, dunque, un'affermazione costante: le deroghe
all'obbligo di  sospendere  l'ordine  di  esecuzione  richiedono  una
verifica a «rime serrate» e ad imporlo e'  il  ruolo  dell'art.  656,
comma 5, codice  di  procedura  penale  di  canale  privilegiato  per
accedere alle misure alternative, perche' impone di favorire - ove la
soglia di pena lo consenta - l'accesso dalla  liberta'  a  forme  non
detentive di espiazione: l'idoneita'  del  criterio  «qualitativo»  -
costruito sul reato ostativo per cui  e'  intervenuta  condanna  -  a
fungere   da   «bussola»   di    percorsi    differenziati    dipende
«dall'adeguatezza degli indicatori che nella visione del  legislatore
dovrebbero opporsi all'esigenza della coerenza  sistematica,  fino  a
poter prevalere su di essa» (sent. n. 41 del 2018, § 5. cons. dir.). 
    4.2.8.  Nella  giurisprudenza  costituzionale  si  annoverano  le
seguenti decisioni di rilievo in subiecta materia: 
        sentenza n.  125  del  2016  ha  giudicato  «incongru[o]»  il
divieto  di  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione   rispetto   ai
condannati per il delitto  di  furto  con  strappo  di  cui  all'art.
624-bis, secondo comma,  codice  penale,  essenzialmente  sulla  base
della considerazione che tale divieto non opera rispetto alla  rapina
(non aggravata), nella quale il furto  con  strappo  puo'  facilmente
sfociare, a fronte della  prevedibile  reazione  della  vittima,  con
conseguente illogicita' di una disciplina piu'  sfavorevole  per  chi
sia condannato per un reato meno grave, pur se contiguo dal punto  di
vista criminologico; 
        sentenza n. 216 del 2019 ha ritenuto immune da censure  sotto
il profilo costituzionale la  puntuale  eccezione  rappresentata  dal
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione  nei  confronti  dei
condannati per il delitto di furto  in  abitazione  di  cui  all'art.
624-bis, primo comma, codice penale; il fondamento giustificativo  di
tale eccezione e' stato qui ravvisato  nella  «discrezionale,  e  non
irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla  particolare
gravita' del  fatto  di  chi,  per  commettere  il  furto,  entri  in
un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle
sue pertinenze, e della speciale pericolosita' soggettiva manifestata
dall'autore di un simile  reato»  (§  3.1.1.  cons.  dir.);  speciale
pericolosita'  che  il  legislatore  ha  ritenuto,  con   valutazione
ritenuta non censurabile, costituire «ragione sufficiente per  negare
in via generale ai condannati per il delitto in  esame  il  beneficio
della  sospensione  dell'ordine  di  carcerazione,  in  attesa  della
valutazione caso per caso, da parte del  tribunale  di  sorveglianza,
della possibilita' di concedere  al  singolo  condannato  i  benefici
compatibili con il  suo  titolo  di  reato  e  la  durata  della  sua
condanna» (§ 3.1.2. cons. dir.); 
        sentenza n. 238 del 2021 ha  ritenuto  non  irragionevole  il
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della  condanna  per
il delitto di  contrabbando  di  tabacchi  lavorati  esteri  commesso
adoperando mezzi di trasporto  appartenenti  a  persone  estranee  al
reato previsto dall'art. 291-ter, comma  1,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che  rientra  per  l'appunto
tra  i  delitti  sottoposti  allo  speciale  regime  di   preclusioni
all'ordinario accesso alle misure alternative dettato dall'art. 4-bis
ord. pen.; 
        sentenza  n.  3  del  2023  ha  ritenuto   costituzionalmente
illegittimo l'art. 656, comma 9,  lettera  a),  codice  di  procedura
penale nella parte in cui stabilisce che non puo' essere disposta  la
sospensione dell'esecuzione  nei  confronti  dei  condannati  per  il
delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo
comma, codice penale; 
        sentenza  n.  68  del  2026  ha  ritenuto  costituzionalmente
illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., nella  parte  in
cui  si  applica  ai  condannati  per  il  delitto  di  cui  all'art.
609-quater codice penale cui sia stata  riconosciuta  la  circostanza
attenuante ad effetto speciale di cui al  sesto  comma  del  medesimo
art. 609-quater codice penale. 
    4.3. Alla luce dei richiamati principi posti dalla giurisprudenza
costituzionale in materia - che sono peraltro  espressione  del  piu'
generale orientamento a escludere rigidi automatismi  in  materia  di
benefici penitenziari (da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 24
del  2025  ed  ivi  per  richiami)  -   il   Collegio   ritiene   non
manifestamente infondato il dubbio  relativo  al  contrasto  con  gli
articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. della scelta del  legislatore  di
sottrarre il condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628,
comma terzo, codice penale), pur quando  sia  stata  riconosciuta  la
circostanza attenuante  del  fatto  di  lieve  entita'  di  cui  alla
sentenza costituzionale n. 86 del 2024, alla  regola  generale  della
sospensione dell'ordine di esecuzione espressa dall'art.  656,  comma
5, codice di procedura penale. 
    Le norme indubbiate sono quelle di cui agli articoli  656,  comma
9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter,  ord.
pen. 
    4.3.1. Le norme censurate appaiono, innanzitutto, intrinsecamente
irragionevoli (art. 3 Cost.), determinando una risposta trattamentale
sproporzionata per eccesso. 
    4.3.1. Invero, il  riconoscimento  della  circostanza  attenuante
introdotta, in seno all'art. 628 codice penale, dalla sentenza  della
Corte costituzionale n. 86 del 2024 - nei casi in cui, per la natura,
la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero
per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto sia di
lieve entita' - consente di diminuire la pena (fino ad un terzo)  per
la  commessa  rapina   cosi'   da   temperare   gli   effetti   della
concentrazione  in  un  unico  titolo  di  reato   di   comportamenti
(altrimenti) tra loro assai differenziati e anche molto diversi sotto
il profilo della gravita' oggettiva e dell'offensivita'  rispetto  al
bene giuridico  patrimoniale  tutelato:  «non  solo  con  riferimento
all'entita' del danno patrimoniale cagionato alla vittima,  che  puo'
ammontare [...]  a  pochi  euro»,  «ma  anche  con  riferimento  alle
modalita' della condotta, che puo' esaurirsi  in  forme  minimali  di
violenza», ovvero «nella  mera  prospettazione  verbale  di  un  male
ingiusto, senza uso di  armi  o  di  altro  mezzo  di  coazione,  che
tuttavia gia' integra la modalita' alternativa di condotta costituita
dalla minaccia» (in termini, Corte costituzionale sentenza n. 86  del
2024, § 5.6. cons. dir., che  a  sua  volta  richiama  la  precedente
sentenza n. 141 del 2023, § 3.2. cons. dir.). 
    A fronte di una circostanza attenuante di tal genere -  speciale,
indefinita e ad effetto comune, coincidente nella  sostanza  con  gli
indici dell'art. 133 codice penale - che si fonda sulla presa  d'atto
dell'ampiezza  della  latitudine  applicativa  dell'art.  628  codice
penale e sulla connessa idoneita' a includere  condotte  marcatamente
dissimili sul piano criminologico e  del  tasso  di  disvalore,  pare
irragionevole presumere che il condannato per detto titolo  di  reato
sia sempre e comunque pericoloso a tal punto da dover essere  avviato
immediatamente  a  pena  detentiva  in  carcere,  con   una   portata
limitativa    della    liberta'    personale    particolarmente     e
irragionevolmente  afflittiva,  anche  quando  abbia  beneficiato,  a
cagione della particolare tenuita' del danno o del pericolo, o  delle
altre circostanze sopra indicate, dell'attenuante del fatto di  lieve
entita'. 
    L'applicazione di tale circostanza in favore  del  condannato  si
pone,  infatti,  in  rotta  di  collisione  con  la  ragione   stessa
dell'ostativita' della sospensione per il titolo di  reato  (solo  se
aggravato) originariamente contestato (art. 628, comma terzo,  codice
penale)  perche'  smentisce,   in   concreto,   la   presunzione   di
pericolosita' del suo autore che costituisce la base  giustificatrice
razionale dell'art. 4-bis ord. pen. 
    Difatti,  se  sul  piano  della  ragionevolezza   intrinseca   il
perimetro  alla  cui  stregua  sondare  la  ratio  della   disciplina
eccezionale dell'art. 656, comma 9, codice  di  procedura  penale,  -
derogatoria rispetto alla regola del  precedente  comma  5  -  e'  la
pericolosita'  del  condannato,  desunta  in  via  presuntiva   dalle
caratteristiche  del  fatto-reato,  puo'  ritenersi   intrinsecamente
irragionevole e  al  contempo  sproporzionato  considerare  parimenti
pericolosi, ai fini ostativi che occupano, un condannato  per  rapina
aggravata ex art. 628, comma terzo, codice penale col condannato  per
lo stesso reato ma che si sia  vista  riconosciuta  l'attenuante  del
fatto di lieve entita',  per  la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le
modalita' o le circostanze dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
tenuita' del danno o del pericolo (nel caso di specie riconosciuta al
ricorrente  perche'  «l'imputato  non  ha  compiuto  alcun  atto   di
violenza, minaccia o sottrazione, da valutarsi  in  una  con  la  sua
giovane  eta'  all'epoca  dei  fatti   e   la   sua   condizione   di
incensuratezza»: cfr. pag. 2 nt. 1 ord. imp.). 
    Non  pare  irrilevante,  in  particolare,  che   il   legislatore
penitenziario abbia agganciato la presunzione di  pericolosita'  alla
sola manifestazione del fatto nella sua forma aggravata dalle ipotesi
del terzo comma dell'art. 628 codice penale (rientrante  «in  seconda
fascia»: comma 1-ter) e non gia' ad ogni condanna per il  delitto  di
rapina, a differenza di altre fattispecie ostative  (tra  cui  quella
dell'art. 630 codice penale,  rientrante  in  «prima  fascia»:  comma
1-bis). 
    Queste considerazioni fondano i dubbi sulla ragionevolezza  della
permanenza  di  siffatta  presunzione   legislativa   nel   caso   di
riconoscimento della ipotesi attenuata della lieve entita'  ai  sensi
della sentenza costituzionale n. 86 del 2024. 
    4.3.1.2. Ad avviso del Collegio,  dunque,  pare  lecito  dubitare
della ragionevolezza del fondamento  logico  e  criminologico  di  un
simile approdo nel  caso  della  rapina  circostanziata  dalla  lieve
entita' del fatto, e cio' in rapporto alla avvertita  necessita'  per
cui  le  presunzioni  assolute,  li'   dove   limitano   un   diritto
fondamentale della persona, finiscono con il violare il principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  se  non  rispondono  a  dati  di
esperienza  generalizzati,  riassunti  nella  formula  dell'id   quod
plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnatamente  allorche'
sia  «agevole»  formulare  ipotesi  di  accadimenti   contrari   alla
generalizzazione   posta   dalla   presunzione   stessa   (v.   Corte
costituzionale sentenza n. 130 del 2010 e  successive  decisioni  sul
tema di adeguatezza  della  custodia  cautelare  in  carcere  di  cui
all'art. 275, comma 3, codice di procedura penale). 
    In  particolare,  la  fattispecie  circostanziale  della   rapina
attenuata dalla lieve entita' del fatto - per come delineata da Corte
costituzionale sentenza n. 86 del 2024 - non  pare  contenere  alcuno
dei  connotati  idonei  a  sostenere  un'accentuata  e  generalizzata
considerazione di elevata pericolosita' del suo  autore,  trattandosi
di condotta che ben potrebbe  risolversi  in  un'unica  occasione  di
consumazione, isolata e marcatamente episodica, realizzata senza  uso
di  violenza,  ben  lungi  dal   disvelare   «collegamenti   con   la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva» di  cui  al  comma
1-ter dell'art. 4-bis ord. pen. 
    4.3.1.3. Un ulteriore parametro costituzionale  che  pare  essere
disatteso e' quello  della  proporzionalita':  premettendosi  che  la
proporzionalita'   «e'   requisito   di   sistema    nell'ordinamento
costituzionale italiano, in  relazione  a  ogni  atto  dell'autorita'
suscettibile di incidere  sui  diritti  fondamentali  dell'individuo»
(Corte costituzionale sentenze n. 203 del 2024, § 4.3. cons. dir., n.
24  del  2019,  §  9.7.3.   cons.   dir.),   equiparare   a   livello
esecutivo-trattamentale condotte criminose anche molto diverse  sotto
il  profilo  della  gravita'  oggettiva  e  della  diversa  capacita'
delinquenziale del suo autore, sottoponendole, tutte, ad un  identico
regime ostativo, sulla base di una presunzione  legislativa  astratta
che prescinde del tutto dalla concreta pericolosita'  espressa  dalla
vicenda  per  cui  e'   intervenuta   condanna   definitiva,   sembra
configurare una risposta  sperequata  per  eccesso,  determinando  un
immediato passaggio carcerario che appare  sproporzionato,  oltreche'
desocializzante e irragionevolmente afflittivo. 
    4.3.2. Le  norme  indubbiate  sembrano,  inoltre,  costituire  un
ostacolo  al  principio  della  finalita'  rieducativa   della   pena
proclamato dall'art. 27, comma terzo, Cost., secondo il quale la pena
deve essere sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato
(Corte cost. sentenze n. 139 del 2025, § 9.1. cons. dir.), «qualunque
sia la gravita' del reato commesso» (in termini, sentenze n. 139  del
2025, § 9.1. cons. dir. e sentenza n. 149 del 2018, § 7. cons. dir.). 
    In effetti,  la  rottura  del  surrichiamato  «parallelismo»  tra
possibilita' di accedere, da libero, alle  misure  alternative  e  la
sospensione dell'esecuzione  della  pena,  nel  caso  che  occupa  il
Collegio  non  appare  manifestamente  legittima:  senza  dubbio,  il
legislatore - come da ultimo  ha  ribadito  la  Corte  costituzionale
(sentenza n. 68 del 2025, §§ 6.1.1.  e  6.2.3.  cons.  dir.)  -  puo'
ritenere che la finalita' di  rieducazione  della  pena  -  che  puo'
trovare fuori del carcere, specie quando le  condanne  sono  brevi  o
molto brevi, un ambiente piu'  consono  -  debba  essere  oggetto  di
bilanciamento;   tuttavia,   se   la   scelta   legislativa    appare
manifestamente irragionevole, come puo' ritenersi  per  le  norme  in
esame, essa determina  «un  sacrificio  del  tutto  inutile  -  anche
nell'ottica di un'efficace  tutela  della  collettivita'  -  rispetto
all'orientamento rieducativo della pena, imposto dall'art. 27,  terzo
comma, Cost.» (Corte cost. sentenza n. 3 del  2023,  §  3.4.4.  cons.
dir., ripresa, da ultimo, da sentenza n. 68 del 2026, § 6.2.3.  cons.
dir.) e coessenziale al volto costituzionale della pena (tanto da non
poter essere sacrificata «sull'altare di ogni altra,  pur  legittima,
funzione della pena: ex multis, sentenze n. 78 del 2007, n.  257  del
2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990). 
    4.3.2.2. Secondo autorevole dottrina, quando vengono  in  rilievo
disposizioni che disciplinano la fase di  esecuzione  della  pena  in
funzione  della  fruizione  delle  misure   alternative,   che   sono
finalizzate  al  prevalente  obiettivo   della   rieducazione,   ogni
preclusione fondata sul titolo (astratto) di reato  e'  disfunzionale
al finalismo rieducativo che viene sacrificato proprio  laddove  esso
deve   trovare   la   sua   massima   espressione,    quale    valore
costituzionalmente privilegiato. 
    A risentire dell'anomalia qui denunciata e' il  principio-cardine
che, sotteso all'art. 656,  comma  5,  codice  di  procedura  penale,
impone di favorire tendenzialmente l'accesso dalla liberta'  a  forme
non  detentive  di  espiazione,  salve  le  eccezioni  di  legge  che
richiedono, pero' un «controllo stretto»  che  non  puo'  prescindere
dalla  concreta  offensivita'   del   fatto   commesso,   in   ottica
rieducativa.  Di  contro,  l'immediata  forza  esecutiva  dell'ordine
d'esecuzione ritarda uno sbocco che, nei casi in cui il fatto risulti
di lieve entita', dovrebbe essere fruibile ab origine, senza  bisogno
del previo ingresso in ambiente  carcerario:  a  pagarne  il  prezzo,
oltre alla razionalita' del sistema (art. 3 Cost.), e'  il  finalismo
rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). 
    4.4. Questa Corte e' consapevole che,  nel  recente  passato,  il
Giudice delle leggi si e' espresso in senso contrario con le sentenze
n. 188 del 2019  e  n.  52  del  2020  (le  cui  argomentazioni  sono
sintetizzate e fatte proprie dall'ordinanza impugnata e dal sostituto
Procuratore generale in sede nelle proprie conclusioni  scritte):  in
entrambe le decisioni  la  Consulta  ha  dichiarato  non  fondate  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis,  comma  1,
ord. pen., nella parte in  cui  non  esclude  dal  novero  dei  reati
ostativi «di prima  fascia»  il  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione ex art. 630  codice  penale  qualora,  in  relazione  allo
stesso, sia  stata  riconosciuta  l'attenuante  del  fatto  di  lieve
entita' ai sensi di Corte costituzionale sentenza  n.  68  del  2012;
circostanza che - si e' affermato in motivazione - «non risulta [...]
idonea ad incidere, di per se'  sola,  sulla  coerenza  della  scelta
legislativa di ricollegare al sequestro con  finalita'  estorsive  un
trattamento piu' rigoroso in fase di esecuzione,  quale  che  sia  la
misura della pena inflitta nella sentenza di condanna»,  dal  momento
che «natura, specie,  mezzi,  modalita'  o  circostanze  dell'azione,
oppure particolare tenuita' del fanno o del pericolo [...]  non  sono
necessariamente in contraddizione,  anche  sul  piano  empirico,  con
l'adesione  o  la  partecipazione   del   condannato   a   pericolose
organizzazioni  criminali,  stabili  e  strutturate»   (Corte   cost.
sentenze n. 52 del 2020, § 3.2. cons. dir., n.  188  del  2019  §  3.
cons. dir.). 
    4.4.1. Ad avviso del Collegio si tratta di  considerazioni  e  di
esiti decisori non generalizzabili  rispetto  all'ipotesi  delittuosa
qui al vaglio perche' traggono origine dal diverso petitum avente  ad
oggetto, in ambedue le decisioni, il sequestro di persona a scopo  di
estorsione (art. 630 codice penale): reato ostativo «di prima fascia»
da considerarsi, in  effetti,  di  particolare  gravita'  ed  allarme
sociale  rispetto  al  quale  appare  comprensibile   e   del   tutto
ragionevole  la  scelta   del   legislatore   -   in   ottica   anche
general-preventiva - di  stabilire  regole  di  accesso  ai  benefici
penitenziari piu' severe di quelle valevoli per la generalita'  degli
altri condannati ed imporre che il  condannato  debba  in  ogni  caso
iniziare a scontare  la  propria  pena  in  carcere,  senza  che  sia
richiesto al giudice di accertarne, caso  per  caso,  la  persistente
pericolosita' sociale. 
    Tuttavia - nella  specie  -  viene  in  considerazione  un  reato
ostativo (solo se aggravato) di «seconda fascia» quale quello di  cui
all'art.  628,  comma  terzo,  codice  penale,  la  cui  ampiezza  di
descrizione  tipica  e  la  cui  intrinseca  varieta'   di   condotte
materiali, «atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi
("violenza o minaccia", "cosa sottratta",  "possesso",  "impunita'")»
(Corte cost. n. 86 del 2024, § 5.8. cons. dir.) ha imposto al Giudice
delle leggi di «dotarlo»  dell'attenuante  della  lieve  entita',  da
applicare  -  quale   «valvola   di   sicurezza»   costituzionalmente
necessaria - proprio nei casi in cui  l'offensivita'  astratta  (come
espressa dal titolo di reato ex se  considerato)  diviene  del  tutto
sproporzionata (per eccesso) rispetto  all'offensivita'  in  concreto
(come espressa dalle condotte di modesto disvalore). 
    Invero, dal momento che la collaborazione  con  la  giustizia  si
concretizza sempre in condotte finalizzate alla recisione dei  legami
con l'organizzazione criminale di provenienza,  ne  consegue  che  la
presunzione di non rieducabilita' del condannato che  sta  alla  base
del catalogo di reati ostativi postula la condanna per  condotte  che
costituiscono, di norma, espressione di una organizzata (e quindi con
caratteristiche di stabilita'  e  particolare  resistenza)  struttura
criminale. Ma in quei casi vagliati  dalla  Consulta  la  fattispecie
ostativa considerata (art. 630 codice penale) rientra nei delitti «di
prima fascia» ed e' inserita in detto contesto nella sua forma tipica
di fattispecie-base autonoma: da qui le  considerazioni  del  Giudice
delle leggi sulla sua rilevanza «in  quanto  tale»,  in  un  contesto
normativo che prevedeva, in allora, per i reati «di prima fascia» una
forma di presunzione semi-assoluta; presunzione  che,  frattanto,  e'
stata trasformata dal legislatore del 2022  in  presunzione  relativa
(articoli 1 e 2 decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). 
    Ora,  a  differenza  dei  contesti  tendenzialmente   associativi
contemplati dalla norma penitenziaria de qua (ad es. articoli 416-bis
codice penale, 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del
1990), l'ipotesi ostativa qui al vaglio di cui  all'art.  628,  comma
terzo, codice penale - rientrante nei reati «di seconda fascia» e, si
badi, solo in quanto fattispecie aggravata - li' dove e' riconosciuta
l'attenuante della lieve entita' del fatto si  colloca  evidentemente
al di fuori di tali circuiti «di  collegamenti  con  la  criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva»  (comma  1-ter  cit.),  il  che
rende  dubbia  la  ragionevolezza   della   presunzione   legale   di
pericolosita' del suo «tipo d'autore» (come  individuato  sulla  base
del titolo astratto di reato) e, al  contempo,  della  valorizzazione
del criterio di accertamento dell'insussistenza di tali  collegamenti
criminali. 
    4.4.2. In prospettiva correlata, con riferimento al rapporto  tra
circostanze attenuanti e ruolo delle presunzioni, ritiene il Collegio
che il riconoscimento della diminuente della lieve entita' del  fatto
di cui alla sentenza costituzionale n. 86 del 2024 sia  incompatibile
con una valutazione della fattispecie di rapina aggravata in  termini
di grave allarme sociale, sicche' si pone in contrasto con  la  ratio
stessa che ispira  la  disciplina  del  divieto  di  concessione  dei
benefici penitenziari per certuni reati considerati ostativi ex  art.
4-bis, comma 1-ter, ord. pen. (e, quindi, di riflesso, che ispira  il
divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.  656,  comma
9, lettera a, codice di procedura penale ). 
    Ad avviso del Collegio, in questa particolare ipotesi  attenuante
viene meno la logica sottostante l'inserimento di una fattispecie  di
reato nel catalogo di cui all'art. 4-bis ord. pen., che risiede -  in
tesi - nella particolare connotazione di disvalore del fatto commesso
dal condannato, tale da  implicare,  nella  prospettiva  seguita  dal
legislatore  penitenziario  nell'ottica  del  contrasto  al   crimine
organizzato, la  totale  inaffidabilita'  del  medesimo  verso  forme
alternative di esecuzione della pena che lo pongano in una condizione
di possibile interazione con l'esterno, con  conseguente  sottrazione
di tale giudizio alla discrezionalita' del giudice  (e  del  pubblico
ministero dell'esecuzione: art. 656, comma  9,  codice  di  procedura
penale) in  forza  della  presunzione  legislativa,  fatte  salve  le
ipotesi di collaborazione con la giustizia (anche ai sensi  dell'art.
323-bis,  secondo  comma  cod.  pen.:  art.  4-bis,  comma   1),   di
collaborazione impossibile o inesigibile (art.  4-bis,  comma  1-bis)
ovvero,  a  prescindere  da  qualsivoglia   condotta   collaborativa,
l'accertata valutazione dell'insussistenza di collegamenti  criminali
(comma 1-ter). 
    Cio' che  rileva,  ai  fini  della  proposizione  della  presente
questione di costituzionalita' e' la considerazione dell'esistenza  o
meno di una  congrua  base  logico-empirica-criminologica  capace  di
sostenere  ragionevolmente  l'avvenuta  qualificazione  della  rapina
aggravata  -  anche  quando  sia  stata  applicata   la   fattispecie
attenuante  della  lieve  entita'  -  come  fondante   la   descritta
presunzione legale di accentuata  pericolosita'  agli  effetti  della
norma penitenziaria «servita» di cui  all'art.  4-bis,  comma  1-ter,
ord. pen. e,  quindi,  della  norma  processuale  «servente»  di  cui
all'art. 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale.  E  ad
avviso del Collegio tale fondamento nella precipua ipotesi  attenuata
di condanna per rapina aggravata con riconoscimento della  diminuente
della lieve entita' del fatto, difetta in  radice,  venendo  meno  la
connotazione  di  elevata  pericolosita'  dell'autore   di   siffatta
condotta. 
    4.4.3. Piu' in generale, in prospettiva concettuale e funzionale,
osserva il Collegio come la previsione di  una  circostanza  concorra
alla configurazione di una fattispecie incriminatrice  normativamente
autonoma (una sorta di sotto-fattispecie), anche  se  strutturalmente
dipendente  dal  reato-base,  perche'  ridefinisce  in  astratto   il
disvalore del fatto e dipinge diversamente la pericolosita'  del  suo
autore. 
    Detto  altrimenti,  le  circostanze  ben  possono  modificare  le
coordinate dell'astratta risposta  sanzionatoria  al  fatto,  il  che
suppone che esse incidano, ancor prima,  sull'astratta  gravita'  del
reato  rispetto  all'immagine  che  di   questa   gravita'   fornisce
l'incriminazione del reato-base. 
    Ne  consegue  l'emersione,  in  caso  di  applicazione   di   una
circostanza (aggravante o attenuante), di una nuova  entita',  dotata
di un proprio significato giuridico concreto e portatrice, a  seconda
della natura dell'elemento accessorio, di una gravita'  astratta  (se
aggravante) ovvero di una levita' astratta (se attenuante) diversa da
quella propria del reato-base, che trova riconoscimento in  una  pena
gia' astrattamente diversa da quella prevista per il reato-base. 
    D'altra parte, non si puo' negare che le circostanze,  sin  dalla
loro origine storica, esprimano una  relazione  strettissima  con  il
disvalore del  fatto  di  reato,  sia  riguardo  al  tipo,  che  vede
protagonista il legislatore, sia alla comminatoria edittale, che vede
invece come protagonista il giudice: gia' nella fase di passaggio  al
sistema penale moderno incentrato  sulla  legalita',  le  circostanze
hanno  permesso  di  forgiare  il   «tipo   tipico»   proprio   della
contemporaneita', nel senso che hanno consentito  di  distinguere  il
fatto «generale e astratto», espressivo  del  disvalore  «essenziale»
(essentialia delicti), da quello «circostanziato», espressivo  di  un
disvalore accessorio (accidentalia delicti), e quindi di  «asciugare»
e  «sfrondare»  la  tipicita'  del  fatto-base  da  fattori  comunque
significativi ma appartenenti al caso concreto. 
    Ed a causa  della  possibilita'  di  combinare  l'istituto  delle
circostanze del reato con particolari istituti (sostanziali ma  anche
processuali e - ai fini che qui rilevano - financo  penitenziari)  le
circostanze possono andare incontro a  una  disciplina  differenziata
che  consente  di  far  giocare  loro  un  ruolo  allo  stesso  tempo
afflittivo ed un ruolo indulgenziale. 
    Piu' specificamente,  le  circostanze  attenuanti  del  fatto  di
speciale o di particolare tenuita', rientranti nel novero  di  quelle
cd. indefinite o discrezionali, intessono un profondo legame  con  il
tipo criminoso perche' si fondano per  lo  piu'  su  una  valutazione
globale del fatto o sulla considerazione dei suoi profili  oggettivi,
quali  le  caratteristiche  dell'azione  criminosa  o  il  grado   di
colpevolezza, ovvero l'entita' del danno o del  pericolo  (cfr.  art.
133 cod. pen.),  sicche'  esse  ben  possono  riguardare  l'oggettiva
(diminuita)   pericolosita'   del   comportamento   descritto   dalla
fattispecie  astratta.  E  all'interno  delle  sempre  piu'  numerose
ipotesi  di  attenuanti   speciali   indefinite   consistenti   nella
particolare «tenuita'/lievita' del  fatto»,  quella  qui  di  diretto
interesse in tema di rapina ben  puo'  ritenersi  «pensata»,  proprio
sulla base di quanto esternato dal Giudice delle leggi  in  occasione
del suo «conio» giurisprudenziale (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 86 del 2024, § 5.6. cons. dir. e sentenza n. 141 del 2023, §  3.2.
cons. dir.),  non  solo  per  attenuare  in  termini  quantitativi  o
comunque equitativi un trattamento  sanzionatorio  altrimenti  troppo
rigoroso, ma anche per offrire una risposta, in senso  diminuente,  a
fatti che esprimono un disvalore quantitativamente (e  profondamente)
diverso e attenuato. 
    D'altra  parte,  il  rilievo  circostanziale  non  e'  del  tutto
estraneo alla logica dell'art. 4-bis ord. pen., il  cui  comma  1,  a
seguito dell'interpolazione operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,
annovera la concedibilita' delle misure  alternative  ai  detenuti  e
internati che collaborino  con  la  giustizia  tra  l'altro  a  norma
dell'art.  323-bis,  secondo  comma,   codice   penale,   costituente
giustappunto  una  circostanza  attenuante   (sebbene   a   contenuto
processuale). Inoltre, sin dalla novella attuata dal decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si
e' dato rilievo,  sia  pure  eccezionalmente,  a  talune  circostanze
attenuanti speciali proprio in seno all'art. 4-bis ord.  pen.  e,  in
particolare, nel comma 1-bis (nel testo  antecedente  alle  modifiche
operate dal decreto-legge n.  162  del  2022,  come  convertito)  con
riguardo  all'ipotesi  della   collaborazione   cd.   «oggettivamente
irrilevante»: il riconoscimento ad opera del giudice di merito di una
delle attenuanti di cui agli articoli 62, n. 6, 114  o  116,  secondo
comma, codice penale connotava il reato ostativo «di prima fascia» da
un  indice  di  gravita'  minore,  per  i  caratteri  del  contributo
criminoso del condannato o perche' questi ha dato segni tangibili  di
ravvedimento, sicche' la collaborazione offerta diveniva,  in  queste
particolari  ipotesi,  un  dato  sufficiente  anche  se  praticamente
inutile, purche' supportata da elementi che attestino l'insussistenza
di collegamenti attuali con  il  crimine  organizzato.  Sebbene  tali
previsioni siano ormai superate dalla (totale) riscrittura del  comma
1-bis cit. per effetto della novella del 2022, nondimeno  proprio  da
tale «tipizzazione» circostanziale si puo'  ricavare,  quantomeno  in
nuce, l'idea di una valorizzazione del ruolo di talune attenuanti  da
parte dello stesso legislatore penitenziario («storico»). 
    4.4.4. Infine, nel nuovo  contesto  sanzionatorio  che  ha  visto
l'avvento delle pene sostitutive delle  pene  detentive  brevi  (art.
20-bis codice penale), depone per la non manifesta infondatezza della
presente questione di costituzionalita' il necessario adeguamento del
catalogo dei reati ostativi in  rapporto  alla  possibilita'  -  oggi
denegata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), legge n. 689 del
1981 - di fruire della sostituzione della  pena  detentiva  da  parte
dell'imputato di uno dei  reati  di  cui  all'art.  4-bis  ord.  pen.
(«salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante  di  cui
all'art. 323-bis, secondo comma, codice penale»: v. postea), li' dove
la dimensione concreta del  fatto  risulti  attenuata  dall'accertata
lieve entita'. 
    Invero, con l'introduzione delle pene sostitutive, applicabili da
parte del giudice della cognizione in esito  all'articolato  giudizio
previsto dalla legge (articoli 545-bis codice di procedura  penale  e
53-58 legge n.  689  del  1981),  il  legislatore  delegato  (decreto
legislativo n. 150 del 2022, come corretto dal decreto legislativo n.
31 del 2024) ha  inteso  certamente  perseguire  un  obiettivo  molto
chiaro e per certi versi strategico in senso sistemico: contribuire a
declinare in termini  effettivi  l'idea  dell'esecuzione  della  pena
detentiva come extrema ratio, evitando anche  solo  l'inizio  di  una
detenzione non necessaria, perche' sostituibile con altra misura meno
afflittiva  e  tuttavia  adeguata  nel  caso  concreto   agli   scopi
preventivi della  sanzione  penale.  Si  tratta  di  una  prospettiva
teleologica del tutto  coincidente  con  quella  che  ha  guidato  il
legislatore nell'ormai lontano 1998 con la legge  «Saraceni-Simeone»,
quando e' stato introdotto  il  meccanismo  sospensivo  previsto  dal
comma 5 dell'art.  656  codice  di  procedura  penale,  in  posizione
«servente» rispetto alle misure alternative e, dunque, ai loro  scopi
rieducativi. 
    Orbene, in questo rinnovato contesto  ordinamentale,  sebbene  il
Giudice delle leggi - chiamato  a  decidere  in  ordine  all'eccepita
illegittimita', in riferimento all'art. 3  Cost.,  del  richiamo  «in
blocco» di tutti reati di  cui  all'art.  4-bis  ord.  pen.  -  abbia
ritenuto non irragionevole il generale divieto recato  dall'art.  59,
lettera d),  legge  n.  689  del  1981  di  applicazione  delle  pene
sostitutive di pene detentive brevi ai condannati per uno  dei  reati
ostativi elencati nell'art. 4-bis cit. (Corte cost. sentenza  n.  139
del 2025), nondimeno lo stesso ha evidenziato l'estrema eterogeneita'
delle fattispecie inserite nel suddetto catalogo ed ha  espressamente
sottolineato (al § 6.1.2. cons. dir.) che, nel caso dell'art. 609-bis
codice penale, l'avvenuta applicazione della  circostanza  attenuante
del terzo comma della  minore  gravita'  del  fatto  rende  possibile
l'applicazione di una delle pene sostitutive; cio' - da ultimo  -  e'
da ritenersi esteso, peraltro, in virtu'  della  posteriore  sentenza
costituzionale n. 68 del 2026, alle ipotesi attenuate di cui all'art.
609-quater, comma sesto, codice penale. 
    Orbene, anche sotto tale profilo evolutivo-comparativo, ne deriva
vieppiu'  la  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita'  delle  norme  processuali  e   penitenziarie   qui
censurate in rapporto all'attuale, perdurante esclusione dell'ipotesi
attenuata della lieve entita' del fatto di rapina di cui all'art. 628
codice penale dal catalogo dell'art. 4-bis ord. pen., tanto piu'  che
l'art. 59 della legge  n.  689  del  1981,  alla  lettera  d),  nello
stabilire la preclusione assoluta di accesso  alle  pene  sostitutive
per tutti gli imputati dei reati contenuti in  quel  catalogo,  fissa
un'eccezione in favore di coloro ai quali sia stata  riconosciuta  fa
circostanza  attenuante  speciale  di  cui  all'art.  323-bis,  comma
secondo, codice penale; attenuante che - osserva questa Corte  -  non
e' richiamata rispetto all'ipotesi  del  primo  comma  riguardante  i
fatti «di particolare tenuita'» (e quindi del tutto sovrapponibile  a
quella di specie), bensi' rispetto all'ipotesi  della  collaborazione
che (non impinge sull'offesa tipica  del  reato  ma)  da'  rilievo  a
comportamenti post delictum attuati per  evitare  che  il  reato  sia
portato a conseguenze ulteriori. 
    5.  Consegue  alle  argomentazioni  sin  qui  svolte   che   deve
dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
agli  articoli  3  e  27,  comma  terzo,  Cost.,  la   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera  a),
codice di procedura penale e 4-bis, comma  1-ter,  ord.  pen.,  nella
parte non escludono dal novero dei reati  ostativi  alla  sospensione
della pena il delitto di rapina aggravata ex art. 628,  comma  terzo,
codice  penale  qualora,  in  relazione  allo   stesso,   sia   stata
riconosciuta l'attenuante del fatto  di  lieve  entita'  per  effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. 
    5.1. Pertanto, a norma dall'art.  23,  comma  secondo,  legge  11
marzo 1953, n. 87, va dichiarata la sospensione del presente giudizio
e  disposta  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    La cancelleria provvedera' alla notifica di copia della  presente
ordinanza alle parti del  presente  giudizio  di  legittimita'  e  al
Presidente del Consiglio  dei  ministri  nonche'  alla  comunicazione
della stessa ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87 del
1953. 
    5.2. Nelle more del giudizio  incidentale  di  costituzionalita',
non  e'  consentito  a  questa  Corte   -   che   non   e'   l'organo
dell'esecuzione - sospendere, nei termini  richiesti  dal  ricorrente
(«onde  non  compromettere  irrimediabilmente  gli  effetti  di   una
eventuale decisione di accoglimento»: pag. 8  ricorso),  l'ordine  di
esecuzione emesso dalla Procura generale di Brescia nei confronti del
ricorrente. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, degli articoli 656, comma 9, lettera a),
codice  di  procedura  penale  e  4-bis,  comma  1-ter,   ordinamento
penitenziario, in riferimento agli articoli  3  e  27,  comma  terzo,
della Costituzione, nella parte non escludono dal  novero  dei  reati
ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena  il  delitto  di
cui all'art. 628, comma terzo, codice penale  qualora,  in  relazione
allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto  di  lieve
entita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  86
del 2024. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri  sia  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma il 13 maggio 2026 
 
                        Il Presidente: Rocchi 
 
                                   Il consigliere estensore: Natalini