N. 114 SENTENZA 20 maggio - 25 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento penitenziario - Istanza  di  liberazione  anticipata  del
  condannato  alla  reclusione,  convertita  in  lavoro  di  pubblica
  utilita'  -  Competenza  decisoria  attribuita,  in  base   diritto
  vivente,  al  magistrato  di  sorveglianza,  anziche'  al   giudice
  dell'esecuzione - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza
  e  finalita'  rieducativa  della  pena  -  Non   fondatezza   delle
  questioni. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 69 e 69-bis. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma. 
(GU n.26 del 1-7-2026 )
  
s 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  69  e
69-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), promosso dal Magistrato di sorveglianza  di  Napoli,
nel procedimento di sorveglianza ad istanza di V. T.,  con  ordinanza
dell'11 settembre 2025, iscritta al n.  207  del  registro  ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,
prima serie speciale, dell'anno 2025, la  cui  trattazione  e'  stata
fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 2026. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20  maggio  2026  il  Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Napoli,  con  ordinanza
dell'11 settembre 2025, iscritta al n.  207  del  registro  ordinanze
2025, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27,  terzo  comma,
della Costituzione - questioni di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 69  e  69-bis  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'). 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a
pronunciarsi - a seguito di trasmissione  degli  atti  da  parte  del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di  Nola,
che  ha  ravvisato  la  competenza   del   predetto   Magistrato   di
sorveglianza - sulla richiesta di liberazione anticipata avanzata  da
V. T., condannato alla pena di due anni e dieci mesi  di  reclusione,
convertita in lavoro di pubblica utilita' sostitutivo,  con  sentenza
del GIP nolano, emessa il 31 maggio 2023 e divenuta  irrevocabile  il
successivo 17 giugno. 
    Il  giudice  a   quo   precisa   che   non   intende   contestare
l'attribuzione  di  competenza,  bensi'  censurare  la   legittimita'
costituzionale delle norme in base alle quali essa e' stata  ritenuta
di sua spettanza. A tale scopo, dunque, premette  che  il  lavoro  di
pubblica utilita' e' stato inserito tra le pene sostitutive di quelle
detentive  brevi  elencate  dall'art.  20-bis  del   codice   penale,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), soggiungendo  che  a
esso si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis,
51-bis, 51-quater e 53-bis ordin.  penit.,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 76 della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
sistema penale). 
    In particolare, rilevante in questa sede  risulta  essere  l'art.
47, comma 12-bis, ordin. penit., il quale stabilisce che all'affidato
in prova al servizio sociale, che abbia dimostrato,  nel  periodo  di
affidamento, un suo concreto recupero sociale, puo'  essere  concessa
la detrazione di pena di cui all'art. 54 ordin. penit., ovvero quella
utile ai fini della liberazione anticipata. Controversa, tuttavia, e'
proprio - secondo il rimettente  -  «la  competenza  a  concedere  la
liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro
di  pubblica  utilita'».  Se  e'  vero,  infatti,  che  la  Corte  di
cassazione «ha valorizzato il dato letterale», costituito dagli artt.
69  e  69-bis  della  legge  n.  354  del  1975,  «i  quali  affidano
univocamente  al  magistrato  di  sorveglianza  l'applicazione  della
liberazione anticipata», cosi' affermando che la sua  competenza  «si
estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al
lavoro di pubblica utilita' sostitutiva» (sono richiamate le sentenze
della prima sezione penale 7 marzo-17 giugno  2025,  n.  22662  e  20
marzo-21 maggio 2025, n. 18955), essa,  nondimeno,  ha  «riconosciuto
che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza  al
giudice dell'esecuzione», ossia allo  stesso  organo  giurisdizionale
che ha comminato la pena sostitutiva, secondo  quanto  prevedono  gli
artt. 63, 64 e 66 della legge n. 689 del  1981.  E  cio'  in  quanto,
sottolinea  il  rimettente,  «tale  organo   giurisdizionale   rimane
competente a decidere in ordine a tutte le  questioni  relative  allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', mantenendo a tale  scopo
i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna». 
    Difatti, la giurisprudenza di legittimita' - sottolinea sempre il
rimettente - ha  evidenziato  che  dall'applicazione  della  sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica  utilita'  deriva  la  «competenza
funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le
questioni relative alla sua esecuzione, fino alla  dichiarazione  che
ne attesta la  definitiva  espiazione  e  ne  dichiara  estinto  ogni
effetto penale». Questioni, dunque, che attengono tanto alla modifica
delle modalita' di esecuzione della sanzione (secondo quanto previsto
dall'art. 64, secondo comma,  della  legge  n.  689  del  1981,  come
modificato dall'art. 71, comma 1, lettera n, del gia'  citato  d.lgs.
n. 150 del 2022), in relazione alle quali  quel  giudice  provvede  a
norma dall'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale,  quanto
alla revoca in caso di inosservanza delle  prescrizioni  ex  art.  66
della legge n. 689 del 1981, riservatagli anche nell'eventualita'  in
cui concorrano pure pene sostitutive di specie diverse (art. 70 della
legge da ultimo citata). 
    1.2.- Cio' premesso, il  Magistrato  di  sorveglianza  partenopeo
dubita della legittimita' costituzionale  degli  artt.  69  e  69-bis
ordin. penit., «come interpretati dal diritto vivente», vale  a  dire
«nella parte in cui attribuiscono al magistrato  di  sorveglianza  la
competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei  confronti  di
soggetto condannato alla pena  sostitutiva  del  lavoro  di  pubblica
utilita'»; dubbio che esso  reputa  rilevante  nel  giudizio  a  quo,
dovendo fare applicazione delle norme  censurate  «nell'affermare  la
propria  competenza  e,  di  conseguenza,  nel  procedere   ad   ogni
necessario accertamento fattuale». 
    In  merito,  invece,  alla  non  manifesta   infondatezza   delle
questioni, essa e' ritenuta «plausibile» con riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, ultima parte, Cost., e cio' proprio  sulla  scorta
degli  «argomenti  giuridici  utilizzati  dalla  Suprema   Corte   di
cassazione  per   affermare   la   competenza   del   magistrato   di
sorveglianza». 
    Infatti, «una volta individuata la differenza tra  la  disciplina
della  semiliberta'  sostitutiva  e  della   detenzione   domiciliare
sostitutiva,  per  l'esecuzione  delle  quali   la   competenza   del
magistrato di sorveglianza e'  espressamente  prevista  dalla  legge,
rispetto al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, per l'esecuzione
del quale  e'  espressamente  stabilita  la  competenza  del  giudice
dell'esecuzione»  (al  riguardo,  il  giudice  a  quo   richiama   la
previsione dell'art. 661, comma  1-bis,  cod.  proc.  pen.,  inserito
dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 2, del  d.lgs.  n.  150  del
2022), «tale differenza produce i suoi effetti anche sul giudizio  in
ordine al grado di rieducazione conseguito dal  condannato».  Rileva,
in  merito,  il  giudice  rimettente  che  il  condannato  al  lavoro
sostitutivo di pubblica utilita', durante  tutta  l'esecuzione  della
pena, «e' sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza»,
sicche'  appare   «manifestamente   irragionevole»   -   e,   dunque,
espressione piu' di «una dimenticanza», che  non  di  una  «ponderata
scelta di sistema» - una disciplina che prevede «l'intervento di tale
magistrato solo nel momento premiale della  liberazione  anticipata»,
ponendosi come «elemento  eccentrico  rispetto  al  restante  sistema
normativo». Di cio' sarebbe, del resto, consapevole la  stessa  Corte
di cassazione,  che  ha  evidenziato,  non  a  caso,  come  «esigenze
sistematiche»  avrebbero  «consigliato   una   concentrazione   della
competenza anche in  relazione  alla  concessione  della  liberazione
anticipata in capo al giudice dell'esecuzione». 
    Su tali basi, pertanto, il giudice a quo dubita della  intrinseca
ragionevolezza degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit., nella parte  in
cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine
alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo. 
    Parimenti, le norme suddette sono sospettate  di  violare  l'art.
27, terzo comma,  ultima  parte,  Cost.,  perche'  la  decisione  del
magistrato di sorveglianza «rischia di  essere  meramente  formale  e
pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entita' di talune
violazioni, in tal modo pregiudicando  il  percorso  rieducativo  cui
anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato».  Ne',  d'altra
parte, conclude il rimettente, «gioverebbe sul punto  obiettare»  che
pure il magistrato di sorveglianza puo'  interloquire  con  l'ufficio
penale di esecuzione esterna o con  le  forze  dell'ordine,  «perche'
anche tale interlocuzione  avrebbe  il  difetto  genetico  di  essere
meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo  che  per  ogni
altro aspetto e' regolato da altro giudice». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per  la  declaratoria  di  manifesta  infondatezza
delle questioni sollevate. 
    2.1.- Riassunti,  innanzitutto,  i  termini  dell'iniziativa  del
giudice  rimettente,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
ricostruisce,  preliminarmente,  il  quadro  normativo  in   cui   si
inseriscono le norme censurate. 
    Osserva, pertanto, che il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
«e' stato introdotto nel nostro ordinamento  quale  pena  sostitutiva
della pena detentiva, irrogata per  qualsiasi  reato  in  misura  non
superiore  a  tre  anni»,  con  l'art.  20-bis  cod.  pen.,  inserito
dall'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  d.lgs.  n.  150  del  2022,
attuativo, sul punto, dei  principi  e  criteri  direttivi  enunciati
dall'art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134  (Delega
al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari). Si tratta di «una pena-programma», al  pari
della  semiliberta'  sostitutiva  e  della   detenzione   domiciliare
sostitutiva,  dalle  quali  si  differenzia,  tra  l'altro,   perche'
«presenta un minor grado di incidenza sulle liberta' del  condannato,
essendo del tutto privo di una componente detentiva»  (e'  citata  la
relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022). Con la sentenza  o
con il decreto penale di condanna, il  giudice  che  ha  disposto  il
lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo  incarica  l'ufficio   di
esecuzione  penale   esterna,   nonche'   gli   organi   di   polizia
territorialmente competenti, di  verificare  l'effettivo  svolgimento
del detto lavoro, spettando, inoltre, al primo di riferire al giudice
anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale»  (art.
63, terzo comma, della legge n. 689 del 1981). 
    Quanto, invece, alla liberazione anticipata, ai  sensi  dell'art.
54 ordin penit., essa e'  concessa  -  evidenzia  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  -  ai  condannati  che  abbiano  dimostrato
partecipazione all'opera rieducativa  ed  e'  pari  a  quarantacinque
giorni per ogni semestre di pena effettivamente  espiata  (comma  1).
Secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di  legittimita'  il  detto
beneficio premiale puo' essere applicato -  in  forza  del  combinato
disposto di cui agli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del  1981,  47,
comma 12-bis, e 54 ordin. penit. - in favore dei condannati alla pena
sostitutiva dei lavori di pubblica utilita', la  relativa  competenza
spettando  al  magistrato  di  sorveglianza  (e'  citata   Corte   di
cassazione, prima sezione penale, sentenza 10 gennaio-13 marzo  2025,
n. 10302). Diversamente dalle pene sostitutive maggiori, vale a  dire
la semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare  sostitutiva,
in relazione alle quali la competenza, durante  l'esecuzione,  spetta
al magistrato di sorveglianza, nel caso della piu' blanda misura  del
lavoro  di  pubblica  utilita'  essa  permane  in  capo  al   giudice
dell'esecuzione,  salvo  che  per  il  beneficio  della   liberazione
anticipata. 
    2.2.- Cosi' ricostruito il sistema in cui si inseriscono le norme
censurate,   l'interveniente   reputa    le    questioni    sollevate
manifestamente infondate. 
    Confuta, infatti, il duplice assunto  del  rimettente,  cosi'  da
esso  riassunto:  che  la   "doppia   competenza"   -   del   giudice
dell'esecuzione e del magistrato  di  sorveglianza  -  in  ordine  al
lavoro  di  pubblica  utilita'  «risulterebbe  distonica  (e   dunque
irragionevole)  perche'  non  in  linea  con  la  sistematica   degli
istituti», e, inoltre, che  «il  controllo  operato  dal  giudice  di
sorveglianza, al fine di concedere o meno la liberazione  anticipata,
risulterebbe di forma, in violazione del principio di controllo sulla
effettiva  rieducazione  della  pena,  atteso  che  egli  non  ha  il
precedente controllo sull'esecuzione della pena stessa». 
    Tali  doglianze,  tuttavia,   «piu'   attinenti   al   merito   e
all'opportunita'  della  scelta  legislativa»,   prescinderebbero   -
secondo il Presidente del Consiglio dei ministri  -  dalla  «completa
analisi ed interpretazione di tutti gli istituti coinvolti». 
    Difatti, poiche' il lavoro di pubblica utilita', tra le  sanzioni
sostitutive delle pene detentive  brevi,  «e'  quella  piu'  blanda»,
essendo «del tutto priva di componente detentiva»,  risulterebbe  del
tutto  «razionale  che  la  competenza  sull'esecuzione  della   pena
sostitutiva sia in capo al giudice dell'esecuzione  penale  che  l'ha
disposta», dovendo essa «eseguirsi, per l'appunto, fuori dal circuito
penitenziario  stesso».   Al   contrario,   «la   concessione   della
liberazione anticipata non puo'  che  essere  sempre  e  comunque  di
competenza esclusiva del giudice della sorveglianza che,  secondo  la
legge, e' il (solo) giudice funzionalmente competente  per  la  (sua)
specializzazione nella delicata  materia».  Di  conseguenza,  sarebbe
proprio «la soluzione patrocinata dal rimettente» quella che  conduce
a «risultati distonici ed eccentrici dal sistema», dovendo escludersi
«che il giudice della cognizione penale e poi  dell'esecuzione  della
misura possa assumere anche le funzioni di giudice  di  sorveglianza,
seppur nel solo limitato caso che viene in esame». 
    Manifestamente  infondata  sarebbe,  inoltre,  la  censura  -  di
violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. - basata sull'assunto che
il  magistrato  di  sorveglianza   «non   ha   avuto   il   controllo
sull'esecuzione della misura», sicche' «il suo scrutinio risulterebbe
di forma e non di sostanza». 
    Sarebbe, infatti, lo stesso giudice rimettente a  disvelare  tale
infondatezza,  la'  dove  afferma  -  con  motivazione  ritenuta  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   meramente   circolare   -
l'irrilevanza della circostanza che il magistrato di sorveglianza, al
pari del giudice dell'esecuzione penale, interloquisca con  l'ufficio
penale di esecuzione esterna o  con  le  forze  di  polizia,  perche'
«anche tale interlocuzione avrebbe  il  difetto  genetico  di  essere
meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo  che  per  ogni
altro aspetto e' regolato  da  altro  giudice».  Entrambi  i  giudici
hanno,  invero,  i  medesimi  strumenti  conoscitivi  -  osserva   il
Presidente del Consiglio dei ministri -  per  accertare  la  corretta
esecuzione del lavoro di pubblica utilita', ragion  per  cui  non  si
comprende come mai  l'interlocuzione  con  i  soggetti  istituzionali
esterni   competenti   a   controllare   l'esecuzione   della    pena
risulterebbe, per il magistrato di sorveglianza,  meramente  formale.
In questa prospettiva, dunque,  «oscura,  oltre  che  ipotetica»,  si
rivelerebbe l'affermazione del rimettente secondo cui  «la  decisione
del magistrato  di  sorveglianza»  rischia  di  essere  «incapace  di
cogliere, ad esempio la lieve entita' di talune  violazioni,  in  tal
modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato  a
pena sostitutiva viene avviato». 
    Da quanto precede, in conclusione, emergerebbe che  le  doglianze
del rimettente  atterrebbero  alla  sola  opportunita'  della  scelta
legislativa, risultando essa insindacabile la' dove - come  nel  caso
di   specie   -   «sia   priva   di   manifesta   arbitrarieta'   e/o
irragionevolezza», restando  irrilevanti,  poi,  «eventuali  problemi
applicativi che giammai potrebbero dar  luogo  ad  una  pronuncia  di
costituzionalita', atteso che spetta al giudice penale e alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione dirimere tali  problemi  applicativi,
con una corretta ermeneusi (costituzionalmente conforme) delle  norme
che vengono in esame». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.-  Il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Napoli,   chiamato   a
pronunciarsi su un'istanza di  liberazione  anticipata,  ex  art.  54
ordin. penit., avanzata da un condannato alla  pena  di  due  anni  e
dieci mesi di reclusione, sostituita, ai  sensi  degli  artt.  20-bis
cod. pen. e 56-bis della legge n. 689 del 1981,  con  la  misura  del
lavoro di pubblica utilita',  dubita,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., della
legittimita' costituzionale degli artt. 69 e  69-bis  ordin.  penit.,
nell'interpretazione che di tali norme ha dato la  giurisprudenza  di
legittimita', secondo cui la competenza a decidere su  detta  istanza
spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione
penale. 
    3.1.- Evidenzia, infatti, il rimettente che, secondo la Corte  di
cassazione, avrebbe costituito una scelta  legislativa  «maggiormente
lineare» attribuire la competenza al medesimo organo  giurisdizionale
che  ha  comminato  la  pena  sostitutiva,  giacche'  esso,  in  sede
esecutiva, «rimane  competente  a  decidere  in  ordine  a  tutte  le
questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita',
mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale
esterna». Sussiste, infatti, una «competenza funzionale  del  giudice
che ha emesso la sentenza in ordine a  tutte  le  questioni  relative
alla sua esecuzione,  fino  alla  dichiarazione  che  ne  attesta  la
definitiva espiazione e ne dichiara  estinto  ogni  effetto  penale».
Competenza che  include  -  nel  caso,  appunto,  in  cui  sia  stata
comminata la pena del lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo  -  la
decisione in ordine alla modifica, su istanza del  condannato,  delle
prescrizioni  imposte  con  la  sentenza   applicativa   della   pena
sostitutiva, secondo quanto ha previsto  l'art.  64,  secondo  comma,
della legge n. 689 del 1981. Allo stesso modo, e' sempre  il  giudice
dell'esecuzione a provvedere - con riferimento, nuovamente, alla pena
sostitutiva de qua - alla revoca  per  la  mancata  esecuzione  della
stessa, ovvero per violazione grave  o  reiterata  degli  obblighi  e
delle prescrizioni ad essa  inerenti,  in  base  a  quanto  stabilito
dall'art. 66 della stessa legge n. 689 del 1981. 
    Su tali basi, pertanto,  il  rimettente  ipotizza  la  violazione
dell'art.   3   Cost.,    giacche'    risulterebbe    «manifestamente
irragionevole» un assetto  normativo  -  come  quello  emergente  dal
diritto  vivente  -  che  prevede  l'intervento  del  magistrato   di
sorveglianza   «solo   nel   momento   premiale   della   liberazione
anticipata», risultando, per tutto il resto, il  lavoro  di  pubblica
utilita'  sostitutivo  «sottratto  alla  sua  vigilanza»,  ponendosi,
pertanto, la competenza a provvedere sull'istanza ex art.  54  ordin.
penit.  come  «elemento  eccentrico  rispetto  al  restante   sistema
normativo». 
    Viene, inoltre, denunciata  la  violazione  dell'art.  27,  terzo
comma, Cost., atteso che il finalismo rieducativo della pena  sarebbe
compromesso, poiche' la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza
«rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere,
ad esempio, la lieve  entita'  di  talune  violazioni,  in  tal  modo
pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a  pena
sostitutiva viene avviato». Sebbene, infatti, pure tale giudice possa
interloquire con l'ufficio penale di  esecuzione  esterna  o  con  le
forze  dell'ordine,  siffatta  interlocuzione  «avrebbe  il   difetto
genetico di essere  meramente  formale  e  riferita  ad  un  rapporto
esecutivo che per ogni altro aspetto e' regolato da altro giudice». 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  e'  intervenuto  in
giudizio   per   chiedere   che   le   questioni   siano   dichiarate
manifestamente infondata, rilevando,  in  via  preliminare,  come  le
censure  sollevate  risulterebbero  «piu'  attinenti  al   merito   e
all'opportunita' della  scelta  legislativa»  che  alla  legittimita'
costituzionale dell'interpretazione giurisprudenziale  che  individua
nel magistrato di sorveglianza  l'organo  competente  a  pronunciarsi
sulla  liberazione  anticipata  anche  nel  caso  in  cui   la   pena
sostitutiva comminata sia quella del lavoro di pubblica utilita'. 
    In particolare, si esclude essere in contrasto con l'art. 3 Cost.
la previsione di competenze differenziate (quanto alla revoca o  alla
modifica della pena sostitutiva,  da  un  lato,  e  alla  liberazione
anticipata, dall'altro), poiche' il lavoro di pubblica utilita',  tra
le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, «e'  quella  piu'
blanda», essendo «del tutto priva di componente  detentiva»,  sicche'
risulterebbe del tutto «razionale che la  competenza  sull'esecuzione
della pena sostitutiva sia in capo al giudice dell'esecuzione  penale
che l'ha disposta», dovendo essa «eseguirsi, per l'appunto, fuori dal
circuito penitenziario stesso». Per  contro,  «la  concessione  della
liberazione anticipata non puo'  che  essere  sempre  e  comunque  di
competenza esclusiva del giudice della sorveglianza che,  secondo  la
legge, e' il (solo) giudice funzionalmente competente  per  la  (sua)
specializzazione nella delicata materia». 
    Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 27,  terzo  comma,
Cost.,  la   censura   si   presenterebbe   argomentata   -   secondo
l'interveniente - in modo «circolare» (e oscuro).  Non  sarebbe  dato
comprendere, infatti, perche' il controllo demandato al magistrato di
sorveglianza - giudice, tra  l'altro,  funzionalmente  competente  in
merito a tutte le istanze di liberazione  anticipata  -  risulterebbe
«meramente formale», dal momento  che  costui  dispone  dei  medesimi
strumenti conoscitivi,  spettanti  al  giudice  dell'esecuzione,  per
accertare la corretta esecuzione del lavoro di pubblica utilita'. 
    5.-  Cosi'  riassunti  i  termini  delle   questioni   sottoposte
all'esame di questa Corte, appare utile - prima di procedere  al  suo
scrutinio - ricostruire il quadro normativo  e  giurisprudenziale  di
riferimento, anche in ragione del fatto che il presente incidente  di
legittimita' costituzionale investe, piu' che un'espressa  previsione
normativa, l'approdo interpretativo al quale e' pervenuta la Corte di
cassazione  nell'individuare  il  giudice  competente  a   provvedere
sull'istanza di liberazione anticipata, relativa alla pena del lavoro
di pubblica utilita' sostitutivo. 
    5.1.-  Al  riguardo,  pertanto,  va  evidenziato  che   la   pena
sostitutiva in esame  e'  contemplata  dall'art.  20-bis  cod.  pen.,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs.  n.  150  del
2022. Tale norma - nel  prevedere  il  lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutivo  unitamente  alla  pena  pecuniaria   sostitutiva,   alla
semiliberta' sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva  -
ha «inteso configurare le  pene  sostitutive  come  autentiche  pene,
destinate come  tali  ad  arricchire  gli  strumenti  sanzionatori  a
disposizione del giudice della cognizione per realizzare le  funzioni
proprie della sanzione penale» (sentenza di questa Corte n.  139  del
2025). Esse,  pertanto,  «irrogabili  dal  giudice  della  cognizione
contestualmente alla condanna al  posto  della  pena  carceraria,  in
funzione della rieducazione del condannato, oltre che di obiettivi di
prevenzione generale e speciale», si caratterizzano per la  «maggiore
idoneita' alla  realizzazione  del  fine  rieducativo  rispetto  alla
detenzione di ridotta durata  (di  cui  sono  ben  noti  gli  effetti
desocializzanti)»,  idoneita'  che,  in  una  con   «l'attitudine   a
prevenire il pericolo di commissione di altri reati», costituisce uno
dei due «criteri generali che orientano il potere  discrezionale  del
giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive (art.
58, primo comma, della legge n. 689 del 1981)» (sentenza n.  176  del
2024). La loro disciplina e' prevista nel Capo III della legge n. 689
del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. 
    5.2.- Cio' premesso in termini generali, in relazione  alla  pena
del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  (che  il  giudice  della
cognizione puo' disporre, nel pronunciare  sentenza  di  condanna,  o
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi  dell'art.  444  cod.  proc.  pen.,  quando  ritiene  di  dover
determinare la durata della pena detentiva entro  il  limite  di  tre
anni: si veda l'art. 53 della legge n. 689 del 1981), si e' posto  il
problema  di  stabilire  se  la  sua  natura   non   detentiva   osti
all'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, ex  art.
54 ordin. penit.  Difatti,  la  norma  teste'  citata,  al  comma  1,
stabilisce che al condannato «a pena detentiva», che abbia dato prova
di partecipazione all'opera  di  rieducazione,  sia  concessa,  quale
riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo piu' efficace
reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni
per ogni singolo semestre di pena scontata. Il  riferimento  testuale
alla «pena detentiva» ha ingenerato il dubbio relativo  all'effettiva
possibilita'  di  fruire  della  liberazione  anticipata   anche   in
relazione a tale specifica pena sostitutiva. 
    L'intentio legis parrebbe pero' essere chiara, avuto  riguardo  a
quanto emerge dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del  2022
(pubblicata  nel  supplemento  straordinario  n.  5  della   Gazzetta
Ufficiale del 19 ottobre 2022), citata anche dall'Avvocatura, ove  si
afferma espressamente essere tale la volonta' del  legislatore,  come
reso evidente dal "novellato" testo dell'art. 76 della legge  n.  689
del  1981,  quale  risultante  all'esito  delle  modifiche  apportate
dall'art. 71, comma 1, lettere bb), del d.lgs. n. 150 del  2022,  che
ha  sancito  l'applicabilita'  alle  pene  sostitutive,   in   quanto
compatibili, tra le altre norme, dell'art. 47, comma  12-bis,  ordin.
penit. Si legge, infatti, nella suddetta relazione illustrativa  che,
pur  «riferendosi  tale  disposizione  all'affidamento  in  prova  al
servizio sociale»  (vale  a  dire,  a  una  misura  alternativa  alla
detenzione), «essa, presupponendo  espressamente  l'osservazione  del
condannato  in  esecuzione  penale  esterna,  e   non   in   carcere,
rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre
misure alternative) alle pene  sostitutive».  A  ulteriore  «conferma
dell'opportunita'  della  scelta  di   ammettere   espressamente   la
liberazione anticipata per le pene sostitutive delle  pene  detentive
brevi», sempre secondo quanto  affermato  nella  suddetta  relazione,
deporrebbe la circostanza che  «la  scelta  opposta  avrebbe  effetti
negativi sulle potenzialita' deflative delle pene  stesse,  anche  in
relazione   ai   riti   alternativi   e   alla    previsione    della
inappellabilita' delle sentenze di condanna al LPU», giacche' per  il
condannato a pena detentiva «risulterebbe soluzione  piu'  favorevole
l'accesso a misure alternative  alla  detenzione,  per  le  quali  la
liberazione  anticipata  e'  ammessa».  La  finalita'  potenzialmente
deflattiva dei dibattimenti  penali,  connessa  all'introduzione  nel
nostro ordinamento delle  pene  sostitutive,  e'  sottolineata  anche
dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  cui  proprio  «la
prospettiva  di  ottenere  l'applicazione  di  pene  sostitutive  del
carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla  scelta
dei   riti   alternativi»,   potrebbe   rivelarsi   un   fattore   di
incentivazione di questi ultimi (sentenze n. 176 e n. 84 del 2024). 
    5.3.- L'esplicitazione della intentio  legis  non  ha,  tuttavia,
impedito l'insorgere di dubbi  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
circa il significato da attribuire alla "clausola di  compatibilita'"
presente nel citato art. 76 della legge n. 689 del 1981, che estende,
si', alle  pene  sostitutive  talune  norme  dettate  per  le  misure
alternative alla detenzione (e tra esse, come visto, il comma  12-bis
dell'art. 47 ordin. penit.), ma solo «in quanto compatibili». 
    Tale questione - nonche' quella  consequenziale  (ove  la  prima,
beninteso,   avesse    ricevuto    risposta    positiva),    relativa
all'individuazione del giudice eventualmente competente a  provvedere
sulla liberazione anticipata - ha, dunque, impegnato ripetutamente la
giurisprudenza di legittimita'. 
    La Corte di cassazione, in quella che  costituisce  la  pronuncia
capofila dell'indirizzo in materia (si tratta della  gia'  richiamata
Cass., n. 10302 del 2025), era stata chiamata -  su  impugnazione  da
parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  ordinario
di Torino, di un'ordinanza con cui  il  giudice  dell'esecuzione  del
locale Tribunale aveva  disposto  la  liberazione  anticipata  di  un
condannato gia' attinto in sede di cognizione dalla pena  del  lavoro
di pubblica utilita' sostitutivo - a pronunciarsi  su  entrambe  tali
questioni. 
    5.3.1.-  Nell'affrontare  in  via   preliminare   -   ritenendolo
«logicamente prioritario» - il tema della compatibilita', anche  alla
stregua della dizione letterale del novellato art. 76 della legge  n.
689  del  1981  (giacche'  qui  si  annidava,  secondo  la  Corte  di
cassazione, «la quaestio iuris,  potenzialmente  foriera  di  diverse
opzioni  ermeneutiche»),  tra  la  pena  sostitutiva  del  lavoro  di
pubblica utilita' e l'istituto  della  liberazione  condizionale,  la
citata  sentenza  ha  operato,  innanzitutto,  una  ricostruzione  di
carattere storico. 
    Essa ha, pertanto, rammentato  che  la  previsione  dell'art.  54
ordin. penit. e' stata a lungo interpretata nel senso che  la  misura
premiale della liberazione anticipata presupponeva,  come  condizione
necessaria per la sua applicabilita', «che fosse in corso uno  status
detentionis in espiazione di pena,  senza  del  quale  non  sarebbero
state possibili l'osservazione della personalita',  un  programma  di
trattamento, la partecipazione al  programma,  ne'  il  perseguimento
dell'obiettivo di  reinserimento  nella  societa';  si  riteneva,  in
definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione  penale  o  la
condizione di liberta' del condannato,  gia'  inserito  nel  contesto
sociale, impedissero di realizzare la finalita' premiale». 
    «Tale   restrittiva   interpretazione»    (che    l'arresto    di
legittimita', qui illustrato, rammenta essere stata  propugnata,  tra
l'altro, anche da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze
18 giugno-11 luglio 1991, n. 15 e n. 16), tuttavia,  nel  tempo,  «ha
subito  un'evoluzione  che  ha  consentito  di  ampliare  la  portata
applicativa dell'istituto». Si e' pertanto ritenuta  «ammissibile  la
richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi
in  stato  di  liberta'  quando  tale  stato   sia   conseguito   non
all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di  un
provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo
di detenzione con riguardo al quale  si  possa  valutare  l'eventuale
partecipazione  del  condannato  all'opera  di  rieducazione»  (viene
richiamata Corte di cassazione, prima  sezione  penale,  sentenza  1°
marzo-20  aprile  2000,  n.  1490),  ribadendosi,   poi,   che   «per
l'accoglibilita' dell'istanza  non  e'  necessario  che  l'esecuzione
della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi  in  cui
il condannato e' soggetto a  forme  alternative  di  esecuzione  deve
ritenersi soddisfatta  la  condizione  della  pendenza  del  rapporto
esecutivo contenuta nell'art. 54», come, ad esempio, nel caso in  cui
l'istanza sia «stata presentata da condannato che dopo un periodo  di
custodia cautelare doveva espiare un periodo  residuo  di  reclusione
sotto forma di affidamento al servizio sociale)» (e' citata Corte  di
cassazione, prima sezione penale, sentenza 6 luglio-1°  agosto  2001,
n. 30302). 
    Alla  descritta  evoluzione  giurisprudenziale  ha  fatto,   poi,
seguito  -  si  sottolinea  sempre  nella  sentenza  della  Corte  di
cassazione qui richiamata - l'intervento del legislatore,  il  quale,
mediante l'introduzione nel testo dell'art.  47  ordin.  penit.,  del
comma 12-bis, ad opera dell'art. 3 della legge 19 dicembre  2002,  n.
277 (Modifiche alla legge 26 luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di
liberazione anticipata), «ha esplicitamente previsto  la  concessione
della detrazione di pena di cui all'art. 54 all'affidato in prova  al
servizio sociale che abbia dato prova  nel  relativo  periodo  di  un
"concreto recupero sociale"». 
    Sulla base, dunque, di tale complessiva evoluzione, la  Corte  di
cassazione ha ritenuto di affermare, con la citata sentenza n.  10302
del 2025, che «la natura detentiva della misura in espiazione non  e'
piu' un discrimine per la concessione del beneficio, dal momento che,
per poter beneficiare della liberta' anticipata, non e' richiesto che
la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione  all'interno  di
istituto  penitenziario,  essendo  piuttosto   preteso   il   mancato
esaurimento del rapporto di esecuzione penale  in  corso,  sulla  cui
protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole
al  condannato,  anticipandone  la  cessazione».   Si   e',   quindi,
riconosciuta la compatibilita' tra la pena sostitutiva del lavoro  di
pubblica  utilita'  e  la  liberazione  anticipata,   conclusione   a
corroborare la quale la Corte di cassazione ha evidenziato,  inoltre,
«come il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  sia  imperniato  su
attivita' lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non  piu'
di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del  condannato
- che hanno una spiccata attitudine  rieducativa  e  risocializzante»
(art. 56-bis, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981),  comportando
«delle  prescrizioni,  comuni  anche  alla   semiliberta'   ed   alla
detenzione domiciliare» (ex art. 56-ter della  stessa  legge).  Nella
medesima prospettiva, si e' soprattutto sottolineato che il lavoro di
pubblica utilita' ha «finalita' di reinserimento sociale, dal momento
che  l'UEPE  deve  riferire  al  giudice  non   solo   sull'effettivo
svolgimento del lavoro da  parte  del  condannato,  ma  anche  "sulla
condotta  e  sul  percorso  di  reinserimento  sociale"»  (ai   sensi
dell'art. 63, terzo comma, della legge n. 689 del 1981).  Infine,  si
e' evidenziato che la piu' volte  citata  relazione  illustrativa  al
d.lgs. n. 150 del 2022, afferma che anche «il LPU  sostitutivo,  come
la semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare  sostitutiva,
e' concepito come pena-programma», sicche' il suo ruolo, «nel sistema
delle nuove pene  sostitutive,  e'  comparabile  a  quello  ricoperto
dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  tra   le   misure
alternative alla detenzione, in rapporto  alla  semiliberta'  e  alla
detenzione domiciliare». Di conseguenza, proprio il parallelismo  tra
i due istituti, «a fronte  di  indici  normativi»  (artt.  57,  primo
comma, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47, comma 12-bis, e 54
ordin. penit.) «che depongono per l'applicabilita' della  liberazione
anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica
utilita', conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilita'
sistematica tra i citati istituti». 
    5.3.2.- Quanto, poi, alla questione ulteriore -  cioe'  a  quella
che specificamente qui interessa - della individuazione  del  giudice
competente a provvedere sull'istanza di  liberazione  anticipata,  la
Corte di cassazione, con la citata pronuncia n. 10302  del  2025,  ha
affermato che il comma  4  dell'art.  69-bis  ordin.  penit.  -  come
risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma  3,
del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia
penitenziaria, di giustizia  civile  e  penale  e  di  personale  del
Ministero della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 8 agosto 2024, n. 112 - assegna al magistrato  di  sorveglianza
«la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della
liberazione anticipata», di talche', eventuali «esigenze sistematiche
che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza,  anche
in relazione alla concessione della liberazione anticipata,  in  capo
al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere  innanzi  ad  un
dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa». 
    Su tali basi, la  successiva  giurisprudenza  di  legittimita'  -
attraverso numerose pronunce  (Corte  di  cassazione,  prima  sezione
penale, sentenze n. 18995 e n. 22662 del 2025, gia'  citate,  nonche'
16 gennaio-16 febbraio 2026, n. 6218, 15-23 gennaio 2026, n. 2918,  2
dicembre 2025-13 gennaio 2026,  n.  1319,  10-29  dicembre  2025,  n.
41563, 7 ottobre-19 novembre 2025, n. 37693 e n. 37694, 17-23 ottobre
2025, n. 34652 e n. 34653, 4 giugno-12 settembre 2025, n. 30637) - ha
ribadito detta competenza funzionale del magistrato di  sorveglianza,
senza  pero'  sottacere,  nuovamente,  che  ragioni  di  opportunita'
avrebbero consigliato una scelta diversa, come rammenta il giudice  a
quo nell'ordinanza di rimessione che  ha  dato  origine  al  presente
giudizio. 
    6.- E', dunque, in tale contesto che si inseriscono le  questioni
di legittimita' costituzionale portate all'esame di questa Corte  dal
Magistrato di sorveglianza di Napoli. 
    6.1.- Nello scrutinarle deve, innanzitutto, osservarsi  che  esse
sono ammissibili, ricorrendo le condizioni perche' possa  ravvisarsi,
nella specie, un  vero  e  proprio  "diritto  vivente"  -  come  tale
censurabile innanzi a questa Corte - in relazione all'interpretazione
degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit. 
    Ancora di recente, infatti, questa Corte  ha  ribadito  che,  per
aversi  "diritto  vivente",  e'  sufficiente  «uno  stabile   approdo
ermeneutico della giurisprudenza  di  legittimita'»,  ravvisato  «non
solo in presenza di un'interpretazione fornita  dalle  sezioni  unite
della Corte di cassazione», bensi', piu' in generale,  «a  fronte  di
una interpretazione  fornita  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'
reiterata e conseguentemente stabile» (di recente,  sentenza  n.  162
del 2025), come, appunto, nel caso che qui occupa. 
    Sussistendo, dunque, tale evenienza, il giudice  a  quo  -  ferma
restando la liberta'  di  non  uniformarsi  a  tale  stabile  approdo
ermeneutico  -  «ha,  in  alternativa,  la   facolta'   di   assumere
l'interpretazione censurata  in  termini  di  diritto  vivente  e  di
richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilita'  con
i parametri costituzionali», e cio' «senza che gli si possa  imputare
di non aver seguito una diversa  interpretazione,  piu'  aderente  ai
parametri stessi», in quanto «la norma vive ormai nell'ordinamento in
modo cosi' radicato che e' difficilmente  ipotizzabile  una  modifica
del sistema senza l'intervento del legislatore  o  di  questa  Corte»
(cosi', da ultimo, sentenza n. 73 del 2024). 
    6.2.- Sebbene  ammissibili,  le  questioni  sollevate  non  sono,
pero', fondate. 
    6.2.1.-  Occorre,  infatti,  evidenziare  che  le   norme   sulla
competenza  degli  organi   giudiziari   (a   tale   novero   essendo
riconducibile, in particolare, l'art. 69-bis, comma 4, ordin. penit.,
nell'interpretazione costituente, come detto, "diritto vivente"),  al
pari di quelle che conformano istituti processuali,  nel  cui  ambito
esse  rientrano,   sono   espressione   di   ampia   discrezionalita'
legislativa (da ultimo, sentenza n. 205 del 2025; nello stesso senso,
tra le molte, sentenze n. 237 del 2007 e n. 206 del 2004), sicche' la
loro illegittimita' costituzionale puo' essere dichiarata soltanto in
presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli. 
    Cosi' inquadrati i termini  della  questione,  nonche'  ribadito,
appunto, il carattere discrezionale  delle  diverse  opzioni  che  il
legislatore, anche con riferimento al tema che  qui  rileva,  avrebbe
potuto  compiere,  deve  osservarsi  che  non   risulta   palesemente
irragionevole la previsione normativa - come ricostruita dal  diritto
vivente  -  che  attribuisce  la  competenza   a   provvedere   sulla
liberazione anticipata, pure in relazione alla  pena  del  lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo,  al  magistrato  di  sorveglianza,  se
raffrontata a quella di riservare, invece, al giudice dell'esecuzione
la decisione sulla modifica e revoca della stessa (artt. 64, comma 2,
e 66 della legge n. 689 del 1981). 
    Al riguardo, deve notarsi che tale distribuzione "frazionata"  di
competenze - come ha osservato, in modo condivisibile, il  Presidente
del Consiglio dei ministri - non appare irrazionale, ove si consideri
che  la  pena  sostitutiva  de  qua  possiede  (a  differenza   della
semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare  sostitutiva)
natura non detentiva, cio' che giustifica, per la modifica  o  revoca
della stessa, l'intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del
giudice dell'esecuzione, svolgendosi questa con modalita' interamente
extramurarie. Parimenti, non irragionevole  appare  l'intervento  del
magistrato di sorveglianza allorche' si debba provvedere, invece,  in
merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto  di
una competenza funzionale del medesimo, secondo quanto  emerge  dalla
giurisprudenza (anche) di questa Corte. 
    6.2.2.- Essa, infatti, nell'evidenziare come il legame che unisce
il finalismo  rieducativo  della  pena  alla  liberazione  anticipata
faccia di questa  un  «istituto  chiave  nel  perseguimento  di  tale
finalita', costituzionalmente necessaria» (cosi' la sentenza  n.  201
del 2025, ma si vedano pure la sentenza n. 17 del 2021,  che  rimarca
«la centralita' del beneficio in questione lungo tutto il percorso di
rieducazione dei condannati», nonche' la sentenza n. 149 del 2018, la
quale individua nella liberazione anticipata - come gia' la  sentenza
n. 186 del 1995 - «un tassello  essenziale  del  vigente  ordinamento
penitenziario»  e,  piu'  in   generale,   «della   filosofia   della
risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a  sua  volta,
costituisce diretta attuazione del  precetto  costituzionale  di  cui
all'art. 27, terzo comma, Cost.»),  sottolinea  che  «la  valutazione
circa la sussistenza dei  presupposti  della  liberazione  anticipata
spetta, in base alla legge, al solo magistrato  di  sorveglianza:  il
quale,  certo,  dovra'  considerare  con   attenzione   il   giudizio
comunicatogli dall'amministrazione penitenziaria,  nell'ambito  pero'
di una valutazione che egli dovra' compiere in autonomia, sulla  base
di parametri  anche  ulteriori  rispetto  alle  periodiche  relazioni
dell'amministrazione penitenziaria» (cosi', in particolare, il  punto
6.7.2. del Considerato in diritto della gia' citata sentenza  n.  201
del 2025). 
    6.2.3.- Orbene, queste considerazioni - oltre a confermare la non
irragionevolezza dell'individuazione nel magistrato  di  sorveglianza
del giudice competente a pronunciarsi, anche in relazione  alla  pena
del  lavoro  di  pubblica  utilita'  sostitutivo,  sulla  liberazione
anticipata (in quanto il «solo» abilitato a compiere la  «valutazione
circa  la  sussistenza  dei  presupposti»  per  la  concessione   del
beneficio) - escludono la fondatezza pure della censura di violazione
dell'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Invero, proprio la centralita', riconosciuta dalla giurisprudenza
di questa Corte (il riferimento e', nuovamente, alla sentenza n.  201
del 2025), alla "autonoma" valutazione  demandata  al  magistrato  di
sorveglianza, giacche' da compiersi «sulla base  di  parametri  anche
ulteriori rispetto  alle  periodiche  relazioni  dell'amministrazione
penitenziaria», consente di ridimensionare l'assunto  del  giudice  a
quo - peraltro, del tutto apodittico,  nel  suo  essere  espressione,
come ben osserva la difesa  statale,  di  un  ragionamento  puramente
"circolare" - secondo cui il finalismo rieducativo della pena, che la
liberazione anticipata tende ad assicurare, sarebbe  compromesso  dal
carattere «meramente formale» dell'interlocuzione del  magistrato  di
sorveglianza con l'ufficio di esecuzione  penale  esterna  e  con  le
forze  dell'ordine.  Se,  infatti,   l'apprezzamento   autonomo   sui
presupposti della liberazione anticipata da parte del  magistrato  di
sorveglianza - e, segnatamente, della circostanza che  il  condannato
abbia «dato prova di partecipazione all'opera  di  rieducazione»,  ai
sensi del comma  1  dell'art.  54  ordin.  penit.  -  costituisce  il
"fulcro"   dell'istituto,   e'   allora   evidente   che   il    tema
dell'interlocuzione con altri soggetti tende a  rimanere,  per  cosi'
dire, solo sullo sfondo,  non  potendo  il  suo  (preteso)  carattere
esclusivamente  formale  integrare  violazione  dell'art.  27,  terzo
comma, Cost. 
    Corroborano, infine, l'esito della non fondatezza  della  censura
in esame le seguenti ulteriori considerazioni, relative -  nuovamente
- alla ratio della liberazione anticipata. 
    Invero, questa Corte, gia' in passato, ha  sottolineato  che  «la
riduzione di pena» - conseguente  all'operativita'  dell'istituto  ex
art. 54 ordin. penit. -  «non  ha  gratuito  carattere  pietistico  o
paternalistico,  ma  rappresenta  un  premio  allo  sforzo   che   il
condannato va facendo per adeguarsi all'opera  dell'Istituzione  che,
mediante  la  rieducazione,  lo  avvia  al   reinserimento   sociale»
(sentenza n.  352  del  1991),  "sforzo"  sul  quale  e'  chiamato  a
vigilare,  istituzionalmente,  il  magistrato  di  sorveglianza.   Il
medesimo, inoltre, nel  concedere  il  suddetto  «abbuono»  per  ogni
semestre di pena espiata, non si limita a  fare  applicazione  di  un
mero «parametro di calcolo», ma, al contrario, vigila su  quello  che
«sostanzia il punto di forza  dello  strumento  rieducativo,  che  si
ricollega  alle  esperienze  ed  agli  insegnamenti   della   terapia
criminologica»,  in  base  alle  quali  «l'aspetto  sintomatico   del
comportamento delinquenziale e' dato dall'incapacita' del soggetto  a
risolvere i problemi della  sua  vita  attraverso  mezzi  e  per  vie
socialmente accettabili: e cio' soprattutto perche' non ha attitudine
a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro»
(sentenza n. 276 del 1990). 
    Orbene, se la riduzione di pena ex art. 54 ordin. penit.  non  e'
il risultato, puramente meccanicistico, di un'operazione  aritmetica,
ma integra, invece, l'esito di una valutazione che ha, al suo centro,
l'apprezzamento  delle  «energie   volitive   del   condannato   alla
prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purche'
in quel tempo egli riesca a  dare  adesione  all'azione  rieducativa»
(cosi', nuovamente, la teste'  citata  sentenza  n.  276  del  1990),
risulta confermata la  non  incompatibilita'  con  l'art.  27,  terzo
comma, Cost. - a dispetto dei dubbi avanzati dal giudice rimettente -
della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto, anche nel
caso in cui la pena comminata  sia  quella  del  lavoro  di  pubblica
utilita' sostitutivo, e' tale organo  giudiziario  a  porsi,  in  via
generale,   come   dominus   della   verifica   del    percorso    di
risocializzazione del condannato. 
    Per  le   indicate   ragioni   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli  artt.  69  e  69-bis  ordin.  penit.  non  sono
fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della  liberta'),  sollevata,  in  riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di
sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA