N. 114 SENTENZA 20 maggio - 25 giugno 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Istanza di liberazione anticipata del condannato alla reclusione, convertita in lavoro di pubblica utilita' - Competenza decisoria attribuita, in base diritto vivente, al magistrato di sorveglianza, anziche' al giudice dell'esecuzione - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e finalita' rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 69 e 69-bis. - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.(GU n.26 del 1-7-2026 )
s
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 69 e
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli,
nel procedimento di sorveglianza ad istanza di V. T., con ordinanza
dell'11 settembre 2025, iscritta al n. 207 del registro ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,
prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione e' stata
fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 2026.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
dell'11 settembre 2025, iscritta al n. 207 del registro ordinanze
2025, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta').
1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a
pronunciarsi - a seguito di trasmissione degli atti da parte del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola,
che ha ravvisato la competenza del predetto Magistrato di
sorveglianza - sulla richiesta di liberazione anticipata avanzata da
V. T., condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione,
convertita in lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, con sentenza
del GIP nolano, emessa il 31 maggio 2023 e divenuta irrevocabile il
successivo 17 giugno.
Il giudice a quo precisa che non intende contestare
l'attribuzione di competenza, bensi' censurare la legittimita'
costituzionale delle norme in base alle quali essa e' stata ritenuta
di sua spettanza. A tale scopo, dunque, premette che il lavoro di
pubblica utilita' e' stato inserito tra le pene sostitutive di quelle
detentive brevi elencate dall'art. 20-bis del codice penale,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), soggiungendo che a
esso si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis,
51-bis, 51-quater e 53-bis ordin. penit., secondo quanto previsto
dall'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
In particolare, rilevante in questa sede risulta essere l'art.
47, comma 12-bis, ordin. penit., il quale stabilisce che all'affidato
in prova al servizio sociale, che abbia dimostrato, nel periodo di
affidamento, un suo concreto recupero sociale, puo' essere concessa
la detrazione di pena di cui all'art. 54 ordin. penit., ovvero quella
utile ai fini della liberazione anticipata. Controversa, tuttavia, e'
proprio - secondo il rimettente - «la competenza a concedere la
liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro
di pubblica utilita'». Se e' vero, infatti, che la Corte di
cassazione «ha valorizzato il dato letterale», costituito dagli artt.
69 e 69-bis della legge n. 354 del 1975, «i quali affidano
univocamente al magistrato di sorveglianza l'applicazione della
liberazione anticipata», cosi' affermando che la sua competenza «si
estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al
lavoro di pubblica utilita' sostitutiva» (sono richiamate le sentenze
della prima sezione penale 7 marzo-17 giugno 2025, n. 22662 e 20
marzo-21 maggio 2025, n. 18955), essa, nondimeno, ha «riconosciuto
che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al
giudice dell'esecuzione», ossia allo stesso organo giurisdizionale
che ha comminato la pena sostitutiva, secondo quanto prevedono gli
artt. 63, 64 e 66 della legge n. 689 del 1981. E cio' in quanto,
sottolinea il rimettente, «tale organo giurisdizionale rimane
competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', mantenendo a tale scopo
i contatti con l'ufficio di esecuzione penale esterna».
Difatti, la giurisprudenza di legittimita' - sottolinea sempre il
rimettente - ha evidenziato che dall'applicazione della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' deriva la «competenza
funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le
questioni relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che
ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni
effetto penale». Questioni, dunque, che attengono tanto alla modifica
delle modalita' di esecuzione della sanzione (secondo quanto previsto
dall'art. 64, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, come
modificato dall'art. 71, comma 1, lettera n, del gia' citato d.lgs.
n. 150 del 2022), in relazione alle quali quel giudice provvede a
norma dall'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale, quanto
alla revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni ex art. 66
della legge n. 689 del 1981, riservatagli anche nell'eventualita' in
cui concorrano pure pene sostitutive di specie diverse (art. 70 della
legge da ultimo citata).
1.2.- Cio' premesso, il Magistrato di sorveglianza partenopeo
dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 69 e 69-bis
ordin. penit., «come interpretati dal diritto vivente», vale a dire
«nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la
competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di
soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilita'»; dubbio che esso reputa rilevante nel giudizio a quo,
dovendo fare applicazione delle norme censurate «nell'affermare la
propria competenza e, di conseguenza, nel procedere ad ogni
necessario accertamento fattuale».
In merito, invece, alla non manifesta infondatezza delle
questioni, essa e' ritenuta «plausibile» con riferimento agli artt. 3
e 27, terzo comma, ultima parte, Cost., e cio' proprio sulla scorta
degli «argomenti giuridici utilizzati dalla Suprema Corte di
cassazione per affermare la competenza del magistrato di
sorveglianza».
Infatti, «una volta individuata la differenza tra la disciplina
della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare
sostitutiva, per l'esecuzione delle quali la competenza del
magistrato di sorveglianza e' espressamente prevista dalla legge,
rispetto al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, per l'esecuzione
del quale e' espressamente stabilita la competenza del giudice
dell'esecuzione» (al riguardo, il giudice a quo richiama la
previsione dell'art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito
dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 2, del d.lgs. n. 150 del
2022), «tale differenza produce i suoi effetti anche sul giudizio in
ordine al grado di rieducazione conseguito dal condannato». Rileva,
in merito, il giudice rimettente che il condannato al lavoro
sostitutivo di pubblica utilita', durante tutta l'esecuzione della
pena, «e' sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza»,
sicche' appare «manifestamente irragionevole» - e, dunque,
espressione piu' di «una dimenticanza», che non di una «ponderata
scelta di sistema» - una disciplina che prevede «l'intervento di tale
magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata»,
ponendosi come «elemento eccentrico rispetto al restante sistema
normativo». Di cio' sarebbe, del resto, consapevole la stessa Corte
di cassazione, che ha evidenziato, non a caso, come «esigenze
sistematiche» avrebbero «consigliato una concentrazione della
competenza anche in relazione alla concessione della liberazione
anticipata in capo al giudice dell'esecuzione».
Su tali basi, pertanto, il giudice a quo dubita della intrinseca
ragionevolezza degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit., nella parte in
cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine
alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo.
Parimenti, le norme suddette sono sospettate di violare l'art.
27, terzo comma, ultima parte, Cost., perche' la decisione del
magistrato di sorveglianza «rischia di essere meramente formale e
pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entita' di talune
violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui
anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato». Ne', d'altra
parte, conclude il rimettente, «gioverebbe sul punto obiettare» che
pure il magistrato di sorveglianza puo' interloquire con l'ufficio
penale di esecuzione esterna o con le forze dell'ordine, «perche'
anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere
meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni
altro aspetto e' regolato da altro giudice».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
delle questioni sollevate.
2.1.- Riassunti, innanzitutto, i termini dell'iniziativa del
giudice rimettente, il Presidente del Consiglio dei ministri
ricostruisce, preliminarmente, il quadro normativo in cui si
inseriscono le norme censurate.
Osserva, pertanto, che il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo
«e' stato introdotto nel nostro ordinamento quale pena sostitutiva
della pena detentiva, irrogata per qualsiasi reato in misura non
superiore a tre anni», con l'art. 20-bis cod. pen., inserito
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2022,
attuativo, sul punto, dei principi e criteri direttivi enunciati
dall'art. 1, comma 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega
al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari). Si tratta di «una pena-programma», al pari
della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare
sostitutiva, dalle quali si differenzia, tra l'altro, perche'
«presenta un minor grado di incidenza sulle liberta' del condannato,
essendo del tutto privo di una componente detentiva» (e' citata la
relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022). Con la sentenza o
con il decreto penale di condanna, il giudice che ha disposto il
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo incarica l'ufficio di
esecuzione penale esterna, nonche' gli organi di polizia
territorialmente competenti, di verificare l'effettivo svolgimento
del detto lavoro, spettando, inoltre, al primo di riferire al giudice
anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art.
63, terzo comma, della legge n. 689 del 1981).
Quanto, invece, alla liberazione anticipata, ai sensi dell'art.
54 ordin penit., essa e' concessa - evidenzia il Presidente del
Consiglio dei ministri - ai condannati che abbiano dimostrato
partecipazione all'opera rieducativa ed e' pari a quarantacinque
giorni per ogni semestre di pena effettivamente espiata (comma 1).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita' il detto
beneficio premiale puo' essere applicato - in forza del combinato
disposto di cui agli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981, 47,
comma 12-bis, e 54 ordin. penit. - in favore dei condannati alla pena
sostitutiva dei lavori di pubblica utilita', la relativa competenza
spettando al magistrato di sorveglianza (e' citata Corte di
cassazione, prima sezione penale, sentenza 10 gennaio-13 marzo 2025,
n. 10302). Diversamente dalle pene sostitutive maggiori, vale a dire
la semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva,
in relazione alle quali la competenza, durante l'esecuzione, spetta
al magistrato di sorveglianza, nel caso della piu' blanda misura del
lavoro di pubblica utilita' essa permane in capo al giudice
dell'esecuzione, salvo che per il beneficio della liberazione
anticipata.
2.2.- Cosi' ricostruito il sistema in cui si inseriscono le norme
censurate, l'interveniente reputa le questioni sollevate
manifestamente infondate.
Confuta, infatti, il duplice assunto del rimettente, cosi' da
esso riassunto: che la "doppia competenza" - del giudice
dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza - in ordine al
lavoro di pubblica utilita' «risulterebbe distonica (e dunque
irragionevole) perche' non in linea con la sistematica degli
istituti», e, inoltre, che «il controllo operato dal giudice di
sorveglianza, al fine di concedere o meno la liberazione anticipata,
risulterebbe di forma, in violazione del principio di controllo sulla
effettiva rieducazione della pena, atteso che egli non ha il
precedente controllo sull'esecuzione della pena stessa».
Tali doglianze, tuttavia, «piu' attinenti al merito e
all'opportunita' della scelta legislativa», prescinderebbero -
secondo il Presidente del Consiglio dei ministri - dalla «completa
analisi ed interpretazione di tutti gli istituti coinvolti».
Difatti, poiche' il lavoro di pubblica utilita', tra le sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, «e' quella piu' blanda»,
essendo «del tutto priva di componente detentiva», risulterebbe del
tutto «razionale che la competenza sull'esecuzione della pena
sostitutiva sia in capo al giudice dell'esecuzione penale che l'ha
disposta», dovendo essa «eseguirsi, per l'appunto, fuori dal circuito
penitenziario stesso». Al contrario, «la concessione della
liberazione anticipata non puo' che essere sempre e comunque di
competenza esclusiva del giudice della sorveglianza che, secondo la
legge, e' il (solo) giudice funzionalmente competente per la (sua)
specializzazione nella delicata materia». Di conseguenza, sarebbe
proprio «la soluzione patrocinata dal rimettente» quella che conduce
a «risultati distonici ed eccentrici dal sistema», dovendo escludersi
«che il giudice della cognizione penale e poi dell'esecuzione della
misura possa assumere anche le funzioni di giudice di sorveglianza,
seppur nel solo limitato caso che viene in esame».
Manifestamente infondata sarebbe, inoltre, la censura - di
violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. - basata sull'assunto che
il magistrato di sorveglianza «non ha avuto il controllo
sull'esecuzione della misura», sicche' «il suo scrutinio risulterebbe
di forma e non di sostanza».
Sarebbe, infatti, lo stesso giudice rimettente a disvelare tale
infondatezza, la' dove afferma - con motivazione ritenuta dal
Presidente del Consiglio dei ministri meramente circolare -
l'irrilevanza della circostanza che il magistrato di sorveglianza, al
pari del giudice dell'esecuzione penale, interloquisca con l'ufficio
penale di esecuzione esterna o con le forze di polizia, perche'
«anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere
meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni
altro aspetto e' regolato da altro giudice». Entrambi i giudici
hanno, invero, i medesimi strumenti conoscitivi - osserva il
Presidente del Consiglio dei ministri - per accertare la corretta
esecuzione del lavoro di pubblica utilita', ragion per cui non si
comprende come mai l'interlocuzione con i soggetti istituzionali
esterni competenti a controllare l'esecuzione della pena
risulterebbe, per il magistrato di sorveglianza, meramente formale.
In questa prospettiva, dunque, «oscura, oltre che ipotetica», si
rivelerebbe l'affermazione del rimettente secondo cui «la decisione
del magistrato di sorveglianza» rischia di essere «incapace di
cogliere, ad esempio la lieve entita' di talune violazioni, in tal
modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a
pena sostitutiva viene avviato».
Da quanto precede, in conclusione, emergerebbe che le doglianze
del rimettente atterrebbero alla sola opportunita' della scelta
legislativa, risultando essa insindacabile la' dove - come nel caso
di specie - «sia priva di manifesta arbitrarieta' e/o
irragionevolezza», restando irrilevanti, poi, «eventuali problemi
applicativi che giammai potrebbero dar luogo ad una pronuncia di
costituzionalita', atteso che spetta al giudice penale e alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione dirimere tali problemi applicativi,
con una corretta ermeneusi (costituzionalmente conforme) delle norme
che vengono in esame».
Considerato in diritto
3.- Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, chiamato a
pronunciarsi su un'istanza di liberazione anticipata, ex art. 54
ordin. penit., avanzata da un condannato alla pena di due anni e
dieci mesi di reclusione, sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis
cod. pen. e 56-bis della legge n. 689 del 1981, con la misura del
lavoro di pubblica utilita', dubita, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., della
legittimita' costituzionale degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit.,
nell'interpretazione che di tali norme ha dato la giurisprudenza di
legittimita', secondo cui la competenza a decidere su detta istanza
spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione
penale.
3.1.- Evidenzia, infatti, il rimettente che, secondo la Corte di
cassazione, avrebbe costituito una scelta legislativa «maggiormente
lineare» attribuire la competenza al medesimo organo giurisdizionale
che ha comminato la pena sostitutiva, giacche' esso, in sede
esecutiva, «rimane competente a decidere in ordine a tutte le
questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita',
mantenendo a tale scopo i contatti con l'ufficio di esecuzione penale
esterna». Sussiste, infatti, una «competenza funzionale del giudice
che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni relative
alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta la
definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale».
Competenza che include - nel caso, appunto, in cui sia stata
comminata la pena del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo - la
decisione in ordine alla modifica, su istanza del condannato, delle
prescrizioni imposte con la sentenza applicativa della pena
sostitutiva, secondo quanto ha previsto l'art. 64, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981. Allo stesso modo, e' sempre il giudice
dell'esecuzione a provvedere - con riferimento, nuovamente, alla pena
sostitutiva de qua - alla revoca per la mancata esecuzione della
stessa, ovvero per violazione grave o reiterata degli obblighi e
delle prescrizioni ad essa inerenti, in base a quanto stabilito
dall'art. 66 della stessa legge n. 689 del 1981.
Su tali basi, pertanto, il rimettente ipotizza la violazione
dell'art. 3 Cost., giacche' risulterebbe «manifestamente
irragionevole» un assetto normativo - come quello emergente dal
diritto vivente - che prevede l'intervento del magistrato di
sorveglianza «solo nel momento premiale della liberazione
anticipata», risultando, per tutto il resto, il lavoro di pubblica
utilita' sostitutivo «sottratto alla sua vigilanza», ponendosi,
pertanto, la competenza a provvedere sull'istanza ex art. 54 ordin.
penit. come «elemento eccentrico rispetto al restante sistema
normativo».
Viene, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 27, terzo
comma, Cost., atteso che il finalismo rieducativo della pena sarebbe
compromesso, poiche' la decisione del magistrato di sorveglianza
«rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere,
ad esempio, la lieve entita' di talune violazioni, in tal modo
pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena
sostitutiva viene avviato». Sebbene, infatti, pure tale giudice possa
interloquire con l'ufficio penale di esecuzione esterna o con le
forze dell'ordine, siffatta interlocuzione «avrebbe il difetto
genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto
esecutivo che per ogni altro aspetto e' regolato da altro giudice».
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri e' intervenuto in
giudizio per chiedere che le questioni siano dichiarate
manifestamente infondata, rilevando, in via preliminare, come le
censure sollevate risulterebbero «piu' attinenti al merito e
all'opportunita' della scelta legislativa» che alla legittimita'
costituzionale dell'interpretazione giurisprudenziale che individua
nel magistrato di sorveglianza l'organo competente a pronunciarsi
sulla liberazione anticipata anche nel caso in cui la pena
sostitutiva comminata sia quella del lavoro di pubblica utilita'.
In particolare, si esclude essere in contrasto con l'art. 3 Cost.
la previsione di competenze differenziate (quanto alla revoca o alla
modifica della pena sostitutiva, da un lato, e alla liberazione
anticipata, dall'altro), poiche' il lavoro di pubblica utilita', tra
le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, «e' quella piu'
blanda», essendo «del tutto priva di componente detentiva», sicche'
risulterebbe del tutto «razionale che la competenza sull'esecuzione
della pena sostitutiva sia in capo al giudice dell'esecuzione penale
che l'ha disposta», dovendo essa «eseguirsi, per l'appunto, fuori dal
circuito penitenziario stesso». Per contro, «la concessione della
liberazione anticipata non puo' che essere sempre e comunque di
competenza esclusiva del giudice della sorveglianza che, secondo la
legge, e' il (solo) giudice funzionalmente competente per la (sua)
specializzazione nella delicata materia».
Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 27, terzo comma,
Cost., la censura si presenterebbe argomentata - secondo
l'interveniente - in modo «circolare» (e oscuro). Non sarebbe dato
comprendere, infatti, perche' il controllo demandato al magistrato di
sorveglianza - giudice, tra l'altro, funzionalmente competente in
merito a tutte le istanze di liberazione anticipata - risulterebbe
«meramente formale», dal momento che costui dispone dei medesimi
strumenti conoscitivi, spettanti al giudice dell'esecuzione, per
accertare la corretta esecuzione del lavoro di pubblica utilita'.
5.- Cosi' riassunti i termini delle questioni sottoposte
all'esame di questa Corte, appare utile - prima di procedere al suo
scrutinio - ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento, anche in ragione del fatto che il presente incidente di
legittimita' costituzionale investe, piu' che un'espressa previsione
normativa, l'approdo interpretativo al quale e' pervenuta la Corte di
cassazione nell'individuare il giudice competente a provvedere
sull'istanza di liberazione anticipata, relativa alla pena del lavoro
di pubblica utilita' sostitutivo.
5.1.- Al riguardo, pertanto, va evidenziato che la pena
sostitutiva in esame e' contemplata dall'art. 20-bis cod. pen.,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150 del
2022. Tale norma - nel prevedere il lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo unitamente alla pena pecuniaria sostitutiva, alla
semiliberta' sostitutiva e alla detenzione domiciliare sostitutiva -
ha «inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene,
destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a
disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni
proprie della sanzione penale» (sentenza di questa Corte n. 139 del
2025). Esse, pertanto, «irrogabili dal giudice della cognizione
contestualmente alla condanna al posto della pena carceraria, in
funzione della rieducazione del condannato, oltre che di obiettivi di
prevenzione generale e speciale», si caratterizzano per la «maggiore
idoneita' alla realizzazione del fine rieducativo rispetto alla
detenzione di ridotta durata (di cui sono ben noti gli effetti
desocializzanti)», idoneita' che, in una con «l'attitudine a
prevenire il pericolo di commissione di altri reati», costituisce uno
dei due «criteri generali che orientano il potere discrezionale del
giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive (art.
58, primo comma, della legge n. 689 del 1981)» (sentenza n. 176 del
2024). La loro disciplina e' prevista nel Capo III della legge n. 689
del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
5.2.- Cio' premesso in termini generali, in relazione alla pena
del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo (che il giudice della
cognizione puo' disporre, nel pronunciare sentenza di condanna, o
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quando ritiene di dover
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre
anni: si veda l'art. 53 della legge n. 689 del 1981), si e' posto il
problema di stabilire se la sua natura non detentiva osti
all'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, ex art.
54 ordin. penit. Difatti, la norma teste' citata, al comma 1,
stabilisce che al condannato «a pena detentiva», che abbia dato prova
di partecipazione all'opera di rieducazione, sia concessa, quale
riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo piu' efficace
reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni
per ogni singolo semestre di pena scontata. Il riferimento testuale
alla «pena detentiva» ha ingenerato il dubbio relativo all'effettiva
possibilita' di fruire della liberazione anticipata anche in
relazione a tale specifica pena sostitutiva.
L'intentio legis parrebbe pero' essere chiara, avuto riguardo a
quanto emerge dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022
(pubblicata nel supplemento straordinario n. 5 della Gazzetta
Ufficiale del 19 ottobre 2022), citata anche dall'Avvocatura, ove si
afferma espressamente essere tale la volonta' del legislatore, come
reso evidente dal "novellato" testo dell'art. 76 della legge n. 689
del 1981, quale risultante all'esito delle modifiche apportate
dall'art. 71, comma 1, lettere bb), del d.lgs. n. 150 del 2022, che
ha sancito l'applicabilita' alle pene sostitutive, in quanto
compatibili, tra le altre norme, dell'art. 47, comma 12-bis, ordin.
penit. Si legge, infatti, nella suddetta relazione illustrativa che,
pur «riferendosi tale disposizione all'affidamento in prova al
servizio sociale» (vale a dire, a una misura alternativa alla
detenzione), «essa, presupponendo espressamente l'osservazione del
condannato in esecuzione penale esterna, e non in carcere,
rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altre
misure alternative) alle pene sostitutive». A ulteriore «conferma
dell'opportunita' della scelta di ammettere espressamente la
liberazione anticipata per le pene sostitutive delle pene detentive
brevi», sempre secondo quanto affermato nella suddetta relazione,
deporrebbe la circostanza che «la scelta opposta avrebbe effetti
negativi sulle potenzialita' deflative delle pene stesse, anche in
relazione ai riti alternativi e alla previsione della
inappellabilita' delle sentenze di condanna al LPU», giacche' per il
condannato a pena detentiva «risulterebbe soluzione piu' favorevole
l'accesso a misure alternative alla detenzione, per le quali la
liberazione anticipata e' ammessa». La finalita' potenzialmente
deflattiva dei dibattimenti penali, connessa all'introduzione nel
nostro ordinamento delle pene sostitutive, e' sottolineata anche
dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui proprio «la
prospettiva di ottenere l'applicazione di pene sostitutive del
carcere, anche per effetto degli sconti di pena connessi alla scelta
dei riti alternativi», potrebbe rivelarsi un fattore di
incentivazione di questi ultimi (sentenze n. 176 e n. 84 del 2024).
5.3.- L'esplicitazione della intentio legis non ha, tuttavia,
impedito l'insorgere di dubbi da parte dell'autorita' giudiziaria
circa il significato da attribuire alla "clausola di compatibilita'"
presente nel citato art. 76 della legge n. 689 del 1981, che estende,
si', alle pene sostitutive talune norme dettate per le misure
alternative alla detenzione (e tra esse, come visto, il comma 12-bis
dell'art. 47 ordin. penit.), ma solo «in quanto compatibili».
Tale questione - nonche' quella consequenziale (ove la prima,
beninteso, avesse ricevuto risposta positiva), relativa
all'individuazione del giudice eventualmente competente a provvedere
sulla liberazione anticipata - ha, dunque, impegnato ripetutamente la
giurisprudenza di legittimita'.
La Corte di cassazione, in quella che costituisce la pronuncia
capofila dell'indirizzo in materia (si tratta della gia' richiamata
Cass., n. 10302 del 2025), era stata chiamata - su impugnazione da
parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Torino, di un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione del
locale Tribunale aveva disposto la liberazione anticipata di un
condannato gia' attinto in sede di cognizione dalla pena del lavoro
di pubblica utilita' sostitutivo - a pronunciarsi su entrambe tali
questioni.
5.3.1.- Nell'affrontare in via preliminare - ritenendolo
«logicamente prioritario» - il tema della compatibilita', anche alla
stregua della dizione letterale del novellato art. 76 della legge n.
689 del 1981 (giacche' qui si annidava, secondo la Corte di
cassazione, «la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse
opzioni ermeneutiche»), tra la pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilita' e l'istituto della liberazione condizionale, la
citata sentenza ha operato, innanzitutto, una ricostruzione di
carattere storico.
Essa ha, pertanto, rammentato che la previsione dell'art. 54
ordin. penit. e' stata a lungo interpretata nel senso che la misura
premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione
necessaria per la sua applicabilita', «che fosse in corso uno status
detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero
state possibili l'osservazione della personalita', un programma di
trattamento, la partecipazione al programma, ne' il perseguimento
dell'obiettivo di reinserimento nella societa'; si riteneva, in
definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la
condizione di liberta' del condannato, gia' inserito nel contesto
sociale, impedissero di realizzare la finalita' premiale».
«Tale restrittiva interpretazione» (che l'arresto di
legittimita', qui illustrato, rammenta essere stata propugnata, tra
l'altro, anche da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenze
18 giugno-11 luglio 1991, n. 15 e n. 16), tuttavia, nel tempo, «ha
subito un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata
applicativa dell'istituto». Si e' pertanto ritenuta «ammissibile la
richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi
in stato di liberta' quando tale stato sia conseguito non
all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un
provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo
di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (viene
richiamata Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 1°
marzo-20 aprile 2000, n. 1490), ribadendosi, poi, che «per
l'accoglibilita' dell'istanza non e' necessario che l'esecuzione
della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui
il condannato e' soggetto a forme alternative di esecuzione deve
ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto
esecutivo contenuta nell'art. 54», come, ad esempio, nel caso in cui
l'istanza sia «stata presentata da condannato che dopo un periodo di
custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione
sotto forma di affidamento al servizio sociale)» (e' citata Corte di
cassazione, prima sezione penale, sentenza 6 luglio-1° agosto 2001,
n. 30302).
Alla descritta evoluzione giurisprudenziale ha fatto, poi,
seguito - si sottolinea sempre nella sentenza della Corte di
cassazione qui richiamata - l'intervento del legislatore, il quale,
mediante l'introduzione nel testo dell'art. 47 ordin. penit., del
comma 12-bis, ad opera dell'art. 3 della legge 19 dicembre 2002, n.
277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
liberazione anticipata), «ha esplicitamente previsto la concessione
della detrazione di pena di cui all'art. 54 all'affidato in prova al
servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un
"concreto recupero sociale"».
Sulla base, dunque, di tale complessiva evoluzione, la Corte di
cassazione ha ritenuto di affermare, con la citata sentenza n. 10302
del 2025, che «la natura detentiva della misura in espiazione non e'
piu' un discrimine per la concessione del beneficio, dal momento che,
per poter beneficiare della liberta' anticipata, non e' richiesto che
la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di
istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato
esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui
protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole
al condannato, anticipandone la cessazione». Si e', quindi,
riconosciuta la compatibilita' tra la pena sostitutiva del lavoro di
pubblica utilita' e la liberazione anticipata, conclusione a
corroborare la quale la Corte di cassazione ha evidenziato, inoltre,
«come il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo sia imperniato su
attivita' lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non piu'
di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato
- che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante»
(art. 56-bis, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981), comportando
«delle prescrizioni, comuni anche alla semiliberta' ed alla
detenzione domiciliare» (ex art. 56-ter della stessa legge). Nella
medesima prospettiva, si e' soprattutto sottolineato che il lavoro di
pubblica utilita' ha «finalita' di reinserimento sociale, dal momento
che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo
svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche "sulla
condotta e sul percorso di reinserimento sociale"» (ai sensi
dell'art. 63, terzo comma, della legge n. 689 del 1981). Infine, si
e' evidenziato che la piu' volte citata relazione illustrativa al
d.lgs. n. 150 del 2022, afferma che anche «il LPU sostitutivo, come
la semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva,
e' concepito come pena-programma», sicche' il suo ruolo, «nel sistema
delle nuove pene sostitutive, e' comparabile a quello ricoperto
dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure
alternative alla detenzione, in rapporto alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare». Di conseguenza, proprio il parallelismo tra
i due istituti, «a fronte di indici normativi» (artt. 57, primo
comma, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47, comma 12-bis, e 54
ordin. penit.) «che depongono per l'applicabilita' della liberazione
anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica
utilita', conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilita'
sistematica tra i citati istituti».
5.3.2.- Quanto, poi, alla questione ulteriore - cioe' a quella
che specificamente qui interessa - della individuazione del giudice
competente a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata, la
Corte di cassazione, con la citata pronuncia n. 10302 del 2025, ha
affermato che il comma 4 dell'art. 69-bis ordin. penit. - come
risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del
Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 2024, n. 112 - assegna al magistrato di sorveglianza
«la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della
liberazione anticipata», di talche', eventuali «esigenze sistematiche
che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche
in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo
al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un
dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa».
Su tali basi, la successiva giurisprudenza di legittimita' -
attraverso numerose pronunce (Corte di cassazione, prima sezione
penale, sentenze n. 18995 e n. 22662 del 2025, gia' citate, nonche'
16 gennaio-16 febbraio 2026, n. 6218, 15-23 gennaio 2026, n. 2918, 2
dicembre 2025-13 gennaio 2026, n. 1319, 10-29 dicembre 2025, n.
41563, 7 ottobre-19 novembre 2025, n. 37693 e n. 37694, 17-23 ottobre
2025, n. 34652 e n. 34653, 4 giugno-12 settembre 2025, n. 30637) - ha
ribadito detta competenza funzionale del magistrato di sorveglianza,
senza pero' sottacere, nuovamente, che ragioni di opportunita'
avrebbero consigliato una scelta diversa, come rammenta il giudice a
quo nell'ordinanza di rimessione che ha dato origine al presente
giudizio.
6.- E', dunque, in tale contesto che si inseriscono le questioni
di legittimita' costituzionale portate all'esame di questa Corte dal
Magistrato di sorveglianza di Napoli.
6.1.- Nello scrutinarle deve, innanzitutto, osservarsi che esse
sono ammissibili, ricorrendo le condizioni perche' possa ravvisarsi,
nella specie, un vero e proprio "diritto vivente" - come tale
censurabile innanzi a questa Corte - in relazione all'interpretazione
degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit.
Ancora di recente, infatti, questa Corte ha ribadito che, per
aversi "diritto vivente", e' sufficiente «uno stabile approdo
ermeneutico della giurisprudenza di legittimita'», ravvisato «non
solo in presenza di un'interpretazione fornita dalle sezioni unite
della Corte di cassazione», bensi', piu' in generale, «a fronte di
una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita'
reiterata e conseguentemente stabile» (di recente, sentenza n. 162
del 2025), come, appunto, nel caso che qui occupa.
Sussistendo, dunque, tale evenienza, il giudice a quo - ferma
restando la liberta' di non uniformarsi a tale stabile approdo
ermeneutico - «ha, in alternativa, la facolta' di assumere
l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di
richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilita' con
i parametri costituzionali», e cio' «senza che gli si possa imputare
di non aver seguito una diversa interpretazione, piu' aderente ai
parametri stessi», in quanto «la norma vive ormai nell'ordinamento in
modo cosi' radicato che e' difficilmente ipotizzabile una modifica
del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte»
(cosi', da ultimo, sentenza n. 73 del 2024).
6.2.- Sebbene ammissibili, le questioni sollevate non sono,
pero', fondate.
6.2.1.- Occorre, infatti, evidenziare che le norme sulla
competenza degli organi giudiziari (a tale novero essendo
riconducibile, in particolare, l'art. 69-bis, comma 4, ordin. penit.,
nell'interpretazione costituente, come detto, "diritto vivente"), al
pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito
esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalita'
legislativa (da ultimo, sentenza n. 205 del 2025; nello stesso senso,
tra le molte, sentenze n. 237 del 2007 e n. 206 del 2004), sicche' la
loro illegittimita' costituzionale puo' essere dichiarata soltanto in
presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli.
Cosi' inquadrati i termini della questione, nonche' ribadito,
appunto, il carattere discrezionale delle diverse opzioni che il
legislatore, anche con riferimento al tema che qui rileva, avrebbe
potuto compiere, deve osservarsi che non risulta palesemente
irragionevole la previsione normativa - come ricostruita dal diritto
vivente - che attribuisce la competenza a provvedere sulla
liberazione anticipata, pure in relazione alla pena del lavoro di
pubblica utilita' sostitutivo, al magistrato di sorveglianza, se
raffrontata a quella di riservare, invece, al giudice dell'esecuzione
la decisione sulla modifica e revoca della stessa (artt. 64, comma 2,
e 66 della legge n. 689 del 1981).
Al riguardo, deve notarsi che tale distribuzione "frazionata" di
competenze - come ha osservato, in modo condivisibile, il Presidente
del Consiglio dei ministri - non appare irrazionale, ove si consideri
che la pena sostitutiva de qua possiede (a differenza della
semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva)
natura non detentiva, cio' che giustifica, per la modifica o revoca
della stessa, l'intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del
giudice dell'esecuzione, svolgendosi questa con modalita' interamente
extramurarie. Parimenti, non irragionevole appare l'intervento del
magistrato di sorveglianza allorche' si debba provvedere, invece, in
merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di
una competenza funzionale del medesimo, secondo quanto emerge dalla
giurisprudenza (anche) di questa Corte.
6.2.2.- Essa, infatti, nell'evidenziare come il legame che unisce
il finalismo rieducativo della pena alla liberazione anticipata
faccia di questa un «istituto chiave nel perseguimento di tale
finalita', costituzionalmente necessaria» (cosi' la sentenza n. 201
del 2025, ma si vedano pure la sentenza n. 17 del 2021, che rimarca
«la centralita' del beneficio in questione lungo tutto il percorso di
rieducazione dei condannati», nonche' la sentenza n. 149 del 2018, la
quale individua nella liberazione anticipata - come gia' la sentenza
n. 186 del 1995 - «un tassello essenziale del vigente ordinamento
penitenziario» e, piu' in generale, «della filosofia della
risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta,
costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost.»), sottolinea che «la valutazione
circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata
spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il
quale, certo, dovra' considerare con attenzione il giudizio
comunicatogli dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito pero'
di una valutazione che egli dovra' compiere in autonomia, sulla base
di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni
dell'amministrazione penitenziaria» (cosi', in particolare, il punto
6.7.2. del Considerato in diritto della gia' citata sentenza n. 201
del 2025).
6.2.3.- Orbene, queste considerazioni - oltre a confermare la non
irragionevolezza dell'individuazione nel magistrato di sorveglianza
del giudice competente a pronunciarsi, anche in relazione alla pena
del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, sulla liberazione
anticipata (in quanto il «solo» abilitato a compiere la «valutazione
circa la sussistenza dei presupposti» per la concessione del
beneficio) - escludono la fondatezza pure della censura di violazione
dell'art. 27, terzo comma, Cost.
Invero, proprio la centralita', riconosciuta dalla giurisprudenza
di questa Corte (il riferimento e', nuovamente, alla sentenza n. 201
del 2025), alla "autonoma" valutazione demandata al magistrato di
sorveglianza, giacche' da compiersi «sulla base di parametri anche
ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell'amministrazione
penitenziaria», consente di ridimensionare l'assunto del giudice a
quo - peraltro, del tutto apodittico, nel suo essere espressione,
come ben osserva la difesa statale, di un ragionamento puramente
"circolare" - secondo cui il finalismo rieducativo della pena, che la
liberazione anticipata tende ad assicurare, sarebbe compromesso dal
carattere «meramente formale» dell'interlocuzione del magistrato di
sorveglianza con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con le
forze dell'ordine. Se, infatti, l'apprezzamento autonomo sui
presupposti della liberazione anticipata da parte del magistrato di
sorveglianza - e, segnatamente, della circostanza che il condannato
abbia «dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione», ai
sensi del comma 1 dell'art. 54 ordin. penit. - costituisce il
"fulcro" dell'istituto, e' allora evidente che il tema
dell'interlocuzione con altri soggetti tende a rimanere, per cosi'
dire, solo sullo sfondo, non potendo il suo (preteso) carattere
esclusivamente formale integrare violazione dell'art. 27, terzo
comma, Cost.
Corroborano, infine, l'esito della non fondatezza della censura
in esame le seguenti ulteriori considerazioni, relative - nuovamente
- alla ratio della liberazione anticipata.
Invero, questa Corte, gia' in passato, ha sottolineato che «la
riduzione di pena» - conseguente all'operativita' dell'istituto ex
art. 54 ordin. penit. - «non ha gratuito carattere pietistico o
paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il
condannato va facendo per adeguarsi all'opera dell'Istituzione che,
mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale»
(sentenza n. 352 del 1991), "sforzo" sul quale e' chiamato a
vigilare, istituzionalmente, il magistrato di sorveglianza. Il
medesimo, inoltre, nel concedere il suddetto «abbuono» per ogni
semestre di pena espiata, non si limita a fare applicazione di un
mero «parametro di calcolo», ma, al contrario, vigila su quello che
«sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo, che si
ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia
criminologica», in base alle quali «l'aspetto sintomatico del
comportamento delinquenziale e' dato dall'incapacita' del soggetto a
risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie
socialmente accettabili: e cio' soprattutto perche' non ha attitudine
a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro»
(sentenza n. 276 del 1990).
Orbene, se la riduzione di pena ex art. 54 ordin. penit. non e'
il risultato, puramente meccanicistico, di un'operazione aritmetica,
ma integra, invece, l'esito di una valutazione che ha, al suo centro,
l'apprezzamento delle «energie volitive del condannato alla
prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purche'
in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa»
(cosi', nuovamente, la teste' citata sentenza n. 276 del 1990),
risulta confermata la non incompatibilita' con l'art. 27, terzo
comma, Cost. - a dispetto dei dubbi avanzati dal giudice rimettente -
della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto, anche nel
caso in cui la pena comminata sia quella del lavoro di pubblica
utilita' sostitutivo, e' tale organo giudiziario a porsi, in via
generale, come dominus della verifica del percorso di
risocializzazione del condannato.
Per le indicate ragioni le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit. non sono
fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di
sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA