N. 116 SENTENZA 15 aprile - 30 giugno 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Interventi, progetti e attivita', realizzati o in
  corso  di  realizzazione,  senza  la  previa  sottoposizione   alle
  procedure  di  valutazione  di  incidenza  (VINCA)  -   Sospensione
  eventuale, anziche' obbligatoria,  dei  lavori  o  delle  attivita'
  iniziati - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei  principi
  fondamentali in materia di tutela dell'ambiente  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50, art. 7, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.26 del 1-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3,
della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 50 (Disposizioni
concernenti le aree protette regionali e i  siti  della  Rete  Natura
2000  in  materia  di  sanzioni,  valutazione  di  incidenza,   oneri
istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla  l.r.
30/2015), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato in  cancelleria  il
successivo 27 ottobre, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2025  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  47,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2026  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Marcello Cecchetti per
la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  24  ottobre  2025,  depositato  il
successivo 27 ottobre e iscritto al n. 40 del registro ricorsi  2025,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   della   Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3,  della
legge della Regione Toscana  20  agosto  2025,  n.  50  (Disposizioni
concernenti le aree protette regionali e i  siti  della  Rete  Natura
2000  in  materia  di  sanzioni,  valutazione  di  incidenza,   oneri
istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla  l.r.
30/2015). 
    La disposizione impugnata ha sostituito il comma 2  dell'art.  93
della legge della Regione Toscana 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla
l.r. 65/1997,  alla  l.r.  24/2000  ed  alla  l.r.  10/2010)  con  il
seguente: 
    «2. Nel caso di interventi, progetti e attivita', realizzati o in
corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure
di valutazione di incidenza o in difformita' sostanziale  rispetto  a
quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza,
l'autorita' competente, previa eventuale  sospensione  dei  lavori  o
delle  attivita',  a  seguito   di   valutazione   dell'entita'   del
pregiudizio   ambientale   arrecato   e   di    quello    conseguente
all'applicazione della sanzione, puo' disporre la demolizione  ed  il
ripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a
cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'». 
    1.1.- Secondo il ricorrente,  la  disposizione  impugnata,  nella
parte in cui modifica il  comma  2  dell'art.  93  della  legge  reg.
Toscana n. 30 del 2015, prevedendo il carattere  meramente  eventuale
della sospensione dei lavori relativi a  progetti  avviati  senza  la
previa  valutazione  di  incidenza  ambientale  (VINCA),   nei   siti
appartenenti alla rete «Natura 2000», altererebbe l'assetto normativo
previgente, che configurava, invece, la sospensione come atto  dovuto
in caso di  violazione  dell'obbligo  di  preventiva  valutazione  di
incidenza. 
    Il previgente comma 2 dell'art. 93 della legge reg. Toscana n. 30
del 2015 disponeva, infatti, che: «2. Nel caso di opere ed interventi
realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   alle   procedure   di
valutazione di incidenza o in violazione delle medesime  disposizioni
e  nel  caso  di  difformita'  sostanziali  da  quanto  disposto  dai
provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della  presente
legge, l'autorita' competente,  valutata  l'entita'  del  pregiudizio
ambientale arrecato e di quello  conseguente  all'applicazione  della
sanzione, dispone la  sospensione  dei  lavori  e  puo'  disporre  la
demolizione  ed  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  e   della
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone  i
termini e le modalita'». 
    Prima della modifica introdotta con la norma  impugnata,  quindi,
non era riconosciuto all'Amministrazione alcun margine di valutazione
circa la sospensione dei lavori. 
    La disposizione impugnata determinerebbe,  pertanto,  secondo  il
ricorrente,  un  abbassamento  del  livello  di   tutela   ambientale
garantito dalla normativa statale e unionale, in violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La mancata sospensione dei lavori per progetti avviati  senza  la
preventiva valutazione di  incidenza,  infatti,  potrebbe  comportare
modifiche dello stato  dei  luoghi  con  conseguente  pregiudizio  ai
valori ambientali. 
    1.2.- Il ricorrente ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza
costituzionale  che  ha  affermato   che   in   materia   ambientale,
considerato il carattere trasversale e finalistico  della  competenza
legislativa statale, le regioni possono adottare misure migliorative,
ma non introdurre deroghe in peius rispetto agli standard statali. 
    La disposizione regionale oggetto di impugnazione, al  contrario,
attribuendo all'amministrazione un potere discrezionale in  luogo  di
un obbligo, ridurrebbe l'efficacia degli  strumenti  di  prevenzione,
compromettendo l'uniformita' della tutela sul territorio nazionale. 
    La previsione contrasterebbe  con  i  livelli  minimi  di  tutela
ambientale previsti dall'art. 10 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rubricato  «Coordinamento
delle procedure di VAS, VIA, Verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
Valutazione di incidenza e  Autorizzazione  integrata  ambientale»  e
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali  e  della
flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva  Habitat),  come
recepita dall'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche). 
    L'art. 6 della direttiva citata prevede, ai paragrafi 2 e 3:  «2.
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle  zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali  e  degli
habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie  per  cui  le
zone sono state designate, nella misura  in  cui  tale  perturbazione
potrebbe avere conseguenze  significative  per  quanto  riguarda  gli
obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla  gestione  del  sito  ma  che
possa avere incidenze significative su  tale  sito,  singolarmente  o
congiuntamente ad altri  piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto
degli obiettivi  di  conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e  fatto  salvo
il paragrafo 4, le  autorita'  nazionali  competenti  danno  il  loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se  del
caso, previo parere dell'opinione pubblica». 
    1.3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  richiamato
l'orientamento costante della giurisprudenza  amministrativa  secondo
il quale  la  valutazione  di  incidenza  ambientale  costituisce  un
requisito di validita' del titolo autorizzativo tanto che, in assenza
della stessa, la sospensione dei lavori deve  necessariamente  essere
disposta  e   non   puo'   essere   rimessa   alla   discrezionalita'
dell'autorita' amministrativa. 
    Il ricorrente ha citato  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,
sezione seconda, 28 maggio 2021, n. 4135, che  ha  affermato  che  la
valutazione d'incidenza costituisce adempimento procedurale che  deve
necessariamente precedere l'avvio di qualsiasi piano  o  progetto,  e
che  la  norma  sovranazionale  sopra   citata   non   contempla   la
possibilita'  che,   nonostante   la   mancata   anteriorita'   della
valutazione di incidenza, un atto di  assenso  edilizio  adottato  in
carenza di  tale  previo  adempimento  possa  comunque  ricevere  una
convalida postuma. 
    Secondo tale impostazione, la  mancanza  della  VINCA  preventiva
costituirebbe una ragione ostativa alla  realizzazione  di  qualunque
intervento,   che   dovrebbe   quindi   essere    immediatamente    e
obbligatoriamente interdetto o, se iniziato, sospeso. 
    Nel medesimo senso  e'  stata  richiamata  la  giurisprudenza  di
legittimita' che ha evidenziato come la VINCA costituisca presupposto
necessario per la validita' del permesso di costruire  rilasciato  in
aree soggette a tutela ambientale e come, di contro, la  sua  assenza
comporti l'invalidita' del titolo edilizio e legittimi  il  sequestro
preventivo delle opere realizzate in area  «Natura  2000»  (Corte  di
cassazione, terza sezione penale, sentenza 6 marzo-10 aprile 2025, n.
14127). 
    L'art.  7  della  legge  regionale  in  esame  sarebbe,   dunque,
incostituzionale poiche', nel modificare l'art. 93,  comma  2,  della
legge reg. Toscana n. 30 del 2015, avrebbe introdotto un regime  meno
rigoroso di quello previsto dalle norme statali interposte  (art.  10
del d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 5 del d.P.R. n. 357 del  1997),  in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., venendo a
ledere  i  principi  fondamentali  in  materia  di  tutela   uniforme
dell'ambiente. 
    2.- La Regione Toscana si e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato il 3 dicembre 2025,  concludendo  per  la  non  fondatezza
delle questioni. 
    2.1.- La difesa regionale  ha  dedotto  che  con  la  legge  reg.
Toscana n. 50 del 2025 la Regione Toscana ha inteso disciplinare  con
maggiore  dettaglio  il  procedimento  sanzionatorio   in   caso   di
interventi realizzati in aree della Rete Natura 2000, in assenza o in
difformita' dalla VINCA. 
    Il legislatore regionale, tuttavia, non  avrebbe  in  alcun  modo
derogato all'obbligo  della  previa  acquisizione  della  VINCA,  non
sanabile ex post, con la conseguenza che  la  disposizione  impugnata
non  comporterebbe  alcuna  lesione  delle   competenze   legislative
esclusive statali in merito alla materia della «tutela dell'ambiente»
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La direttiva 92/43/CEE, evocata nel ricorso, demanda infatti alle
disposizioni nazionali di recepimento la  previsione  di  sanzioni  e
altri presidi per il rispetto della normativa in  materia  di  VINCA,
quali l'individuazione di misure inibitorie e conservative. 
    Tale recepimento e' avvenuto con il d.P.R. n. 357 del  1997,  che
costituisce il quadro di riferimento  per  la  VINCA,  unitamente  al
d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede l'integrazione della  valutazione
di incidenza nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale  e
di valutazione ambientale strategica. 
    2.2.-  Nel  quadro  legislativo  nazionale  sopra  descritto,  le
regioni  sono  chiamate  a  concorrere  alla  salvaguardia  di   beni
ambientali particolarmente rilevanti e sensibili,  quali  i  siti  di
importanza comunitaria (SIC), al fine  di  assicurare  la  protezione
delle specie per cui tali zone sono state individuate  (viene  citato
Consiglio di Stato, sezione seconda,  sentenza  28  maggio  2021,  n.
4135). 
    La difesa  regionale  richiama  il  consolidato  orientamento  di
questa Corte, secondo il quale la materia della tutela  dell'ambiente
ha carattere trasversale e legittima  le  regioni  a  intervenire  in
relazione a temi che hanno riflessi sulla  materia  ambientale  (sono
richiamate le sentenze n. 246 e n. 32 del 2006, n. 336,  n.  232,  n.
214 e n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54  del  2000,  n.
382 del 1999, n. 273 del 1998). 
    La  disposizione  impugnata  avrebbe  proprio  la  finalita'   di
rafforzare il presidio e la tutela della biodiversita', prevedendo in
capo all'autorita' competente poteri  analoghi  a  quelli  attribuiti
agli organismi di gestione delle aree protette ai sensi dell'art.  29
della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette), consentendo la sospensione  e  la  riduzione  in  pristino
anche nei casi in cui non vi siano presupposti per  l'attivazione  di
misure in applicazione di specifiche normative di settore. 
    Nella medesima direzione si  porrebbero  le  modifiche  apportate
dalla disposizione impugnata al comma 2 dell'art. 93 della legge reg.
Toscana  n.  30  del  2015,  resesi  necessarie  per  allinearne   la
terminologia alle  «Linee  guida  nazionali  per  la  valutazione  di
incidenza  (VIncA)  -  Direttiva  92/43/CEE  "HABITAT"  articolo   6,
paragrafi 3 e 4», pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre
2019,  n.  303,  e  per  superare   alcune   criticita'   applicative
determinate  da  una  parziale  sovrapponibilita'  delle  fattispecie
disciplinate dalla norma originaria. 
    2.3.- La nuova formulazione del comma 2 del citato art.  93,  nel
confermare  le  misure   sanzionatorie   di   natura   inibitoria   o
conservativa (la sospensione dei lavori) e di carattere riparatorio o
demolitorio (demolizione, rispristino dello stato dei luoghi e  della
situazione ambientale) - gia' contemplate dalla  norma  originaria  e
ulteriori rispetto alle sanzioni pecuniarie di cui al successivo art.
94     -     ne     preciserebbe     l'ambito     di     applicazione
(interventi/progetti/attivita'   ultimati    e/o    in    corso    di
realizzazione) e la sequenza; di modo che la sospensione  dei  lavori
sarebbe ora anteposta alla valutazione del pregiudizio ambientale, in
funzione maggiormente precauzionale. 
    Con la disposizione impugnata, dunque, la Regione Toscana avrebbe
ribadito l'obbligo della previa acquisizione della  VINCA  anche  con
riferimento ai lavori realizzati in aree interferenti, anche solo  in
via indiretta, con le  aree  ricomprese  nella  rete  «Natura  2000»,
nonche'  l'obbligo  per  l'autorita'  competente  di   verificare   e
sanzionare  il  pregiudizio  all'ecosistema  in  caso  di  interventi
abusivi. 
    Il  temine  «eventuale»  pertanto,  lungi  dal  prefigurare   una
discrezionalita' nell'esercizio del  potere  inibitorio,  sarebbe  da
intendersi nel senso di  «ove  necessario»,  cosi'  come  chiaramente
esplicitato  anche  nella  relazione  illustrativa  alla  legge  reg.
Toscana n. 50 del 2025; la sospensione delle opere  sarebbe  prevista
per  il  caso  in  cui  gli  interventi  siano  ancora  in  corso  di
realizzazione,  mentre,  qualora  i  lavori  siano   gia'   ultimati,
opererebbe direttamente la riduzione in pristino, previa  valutazione
del pregiudizio ambientale. 
    La nuova norma  non  potrebbe  essere  interpretata,  secondo  la
Regione, in senso deteriore per la tutela ambientale, come  sostenuto
dalla  difesa  statale;  il  provvedimento   sanzionatorio   previsto
dall'art. 93 della legge  reg.  Toscana  n.  30  del  2015,  infatti,
sarebbe comunque sempre preordinato alla  demolizione  dei  manufatti
abusivi e/o al ripristino dello stato dei luoghi  e  tale  ripristino
sarebbe   incompatibile   con   l'eventualita'   di   consentire   la
prosecuzione di lavori abusivi in corso. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  depositato  una
memoria in data 23 marzo 2026. 
    Nel  replicare  alle  argomentazioni   della   difesa   regionale
l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che la disposizione impugnata
non potrebbe essere interpretata  nel  senso  limitativo  prospettato
dalla difesa regionale. 
    L'uso dell'aggettivo «eventuale» starebbe a indicare non una mera
condizione  fattuale,  ma  una  facolta'  rimessa  alla   valutazione
dell'autorita'  competente,  con  la   conseguenza   che   la   norma
consentirebbe astrattamente all'amministrazione di  non  disporre  la
sospensione dei lavori anche quando l'intervento abusivo  sia  ancora
in corso, connotando il potere inibitorio come potere  discrezionale.
Ne  risulterebbe  attenuato  «il   livello   di   tutela   preventiva
dell'ambiente,   che   nella   disciplina   statale    e',    invece,
caratterizzato da poteri vincolati e immediatamente interdittivi». 
    L'interpretazione prospettata dalla Regione Toscana,  sostituendo
al  contenuto  «precettivo»  un  contenuto  meramente   «descrittivo»
(limitato alla mera presa d'atto del fatto che, ove  i  lavori  siano
terminati,  la  sospensione  non  avrebbe  piu'  alcun  effetto),  si
porrebbe in  contrasto  con  il  canone  ermeneutico  che  impone  di
interpretare una disposizione in  modo  che  la  stessa  mantenga  un
effetto «utile» di innovazione dell'ordinamento. 
    In  tale  prospettiva  la  disposizione  pregiudicherebbe   anche
l'esigenza  di  certezza  del  diritto.  Infatti,  ove   interpretata
doverosamente nel suo significato normativo oggettivo, nel  senso  di
configurare la sospensione dei lavori come  eventuale,  essa  sarebbe
idonea ad incidere sul livello minimo di tutela ambientale  stabilito
dalla normativa statale. 
    D'altra parte, l'interpretazione adeguatrice  sarebbe  consentita
solo laddove compatibile con il dato  letterale  della  disposizione,
non potendo tradursi «in una  "manipolazione"  del  testo  normativo»
(sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 94 del 2023 e n.  240
del 2019). 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica la difesa  regionale  ha
depositato una memoria, in cui ha  ribadito  le  argomentazioni  gia'
illustrate  a  sostegno  del  carattere   non   discrezionale   della
sospensione dei lavori prevista dall'art. 93, comma  2,  della  legge
reg. Toscana n. 30 del 2015, cosi' come modificato dalla disposizione
impugnata. 
    La Regione Toscana ha ulteriormente precisato che l'art. 7, comma
3, della legge reg. Toscana n. 50 del 2025 ha  confermato  le  misure
sanzionatorie di natura «inibitoria/conservativa» (la sospensione dei
lavori)  e  di  carattere   «riparatorio/demolitorio»   (demolizione,
rispristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale),
gia' contemplate dalla  norma  originaria,  chiarendone  l'ambito  di
applicazione (interventi/progetti/attivita' ultimati e/o in corso  di
realizzazione) e ridefinendone la sequenza; in  particolare,  secondo
il nuovo comma 2 dell'art.  93  la  sospensione  dei  lavori  risulta
anteposta alla valutazione del pregiudizio ambientale e ne e'  quindi
valorizzata la funzione precauzionale. 
    Tale interpretazione  troverebbe  conferma  nel  preambolo  della
legge reg. Toscana n. 50 del 2025. 
    Non sussisterebbe, percio',  alcun  contrasto  con  la  direttiva
Habitat, ne' con la disciplina statale che la recepisce. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- Con il ricorso indicato in epigrafe, iscritto al n.  40  reg.
ric.  del  2025,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3,
della legge reg. Toscana n. 50 del 2025. 
    La disposizione impugnata ha sostituito il comma 2  dell'art.  93
della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 con il seguente: 
    «2. Nel caso di interventi, progetti e attivita', realizzati o in
corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure
di valutazione di incidenza o in difformita' sostanziale  rispetto  a
quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza,
l'autorita' competente, previa eventuale  sospensione  dei  lavori  o
delle  attivita',  a  seguito   di   valutazione   dell'entita'   del
pregiudizio   ambientale   arrecato   e   di    quello    conseguente
all'applicazione della sanzione, puo' disporre la demolizione  ed  il
ripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a
cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'». 
    Il previgente comma 2 dell'art. 93 della legge reg. Toscana n. 30
del  2015  disponeva  che:  «2.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi
realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   alle   procedure   di
valutazione di incidenza o in violazione delle medesime  disposizioni
e  nel  caso  di  difformita'  sostanziali  da  quanto  disposto  dai
provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della  presente
legge, l'autorita' competente,  valutata  l'entita'  del  pregiudizio
ambientale arrecato e di quello  conseguente  all'applicazione  della
sanzione, dispone la  sospensione  dei  lavori  e  puo'  disporre  la
demolizione  ed  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  e   della
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone  i
termini e le modalita'». 
    5.1.- Secondo il ricorrente,  la  disposizione  impugnata,  nella
parte in cui modifica il  comma  2  dell'art.  93  della  legge  reg.
Toscana n. 30 del 2015, prevedendo il carattere  meramente  eventuale
della sospensione dei lavori relativi a  progetti  avviati  senza  la
previa valutazione di incidenza, o in  difformita'  dai  suoi  esiti,
altererebbe l'assetto normativo previgente, che configurava,  invece,
la sospensione come atto dovuto. 
    La modifica determinerebbe, pertanto, un abbassamento del livello
di tutela ambientale garantito dalla normativa statale e unionale, in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    5.2.- La Regione Toscana si e' costituita in giudizio concludendo
per la non fondatezza delle questioni. 
    La difesa regionale ha dedotto che la legge reg.  Toscana  n.  50
del 2025 non avrebbe in alcun modo derogato all'obbligo della  previa
acquisizione della VINCA, previsto dalle menzionate norme interposte,
con la conseguenza che la disposizione  impugnata  non  comporterebbe
alcuna lesione delle  competenze  legislative  esclusive  statali  in
merito alla materia della tutela dell'ambiente ex art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
    6.- In sede di discussione  orale  la  difesa  della  Regione  ha
eccepito l'inammissibilita'  della  questione  per  inconferenza  dei
parametri interposti evocati, in quanto  le  disposizioni  richiamate
nel ricorso non farebbero alcun cenno  alla  sospensione  dei  lavori
avviati in assenza della VINCA, di tal che  non  potrebbe  ravvisarsi
alcun  contrasto  tra  la  disposizione  regionale  impugnata  e   la
disciplina richiamata come interposta (direttiva Habitat, art. 10 del
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997). 
    6.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Nel sostenere che la  disposizione  regionale  determinerebbe  un
abbassamento  del  livello  di  tutela  ambientale  garantito   dalla
normativa statale e unionale, in violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost.,  il  ricorrente  ha  dedotto  che,  secondo
l'orientamento  costante  della  giurisprudenza  amministrativa,   la
valutazione di  incidenza  ambientale  costituisce  un  requisito  di
validita' del titolo  autorizzativo,  tanto  che,  in  assenza  della
stessa,  la  sospensione  dei  lavori  deve  necessariamente   essere
disposta  e  non  potrebbe  essere  rimessa   alla   discrezionalita'
dell'autorita'  amministrativa.  Di  conseguenza,   la   disposizione
regionale oggetto di impugnazione, attribuendo all'amministrazione un
potere discrezionale in luogo di un  dovere,  ridurrebbe  l'efficacia
degli strumenti di prevenzione,  compromettendo  l'uniformita'  della
tutela ambientale sul territorio nazionale. 
    Cosi'  come   prospettata,   la   violazione   della   competenza
legislativa  statale  e'  stata  quindi  adeguatamente   argomentata,
dovendo essere esaminata nel merito la fondatezza di tale assunto. 
    7.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    7.1.- Con la direttiva Habitat e' stato delineato un  sistema  di
tutela  ambientale  volto  alla  conservazione  della  biodiversita',
denominato  «Natura  2000»,  che  individua  i  siti   di   interesse
comunitario oggetto di protezione. 
    Scopo della direttiva e' «salvaguardare la biodiversita' mediante
la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e  della
fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri  al  quale
si applica il trattato» (art. 2, paragrafo 1). Per il  raggiungimento
di  questo  obiettivo,  la  direttiva  stabilisce  misure  volte   ad
assicurare  il  mantenimento  o  il  ripristino,  in  uno  stato   di
conservazione  soddisfacente,  degli  habitat  e  delle   specie   di
interesse unionale elencati nei suoi allegati. 
    La direttiva e' costruita su  due  pilastri:  la  rete  ecologica
«Natura 2000»,  costituita  da  siti  mirati  alla  conservazione  di
habitat e specie elencati rispettivamente negli Allegati I e  II;  il
regime di tutela delle specie elencate negli Allegati IV e V. 
    Per raggiungere gli obiettivi di tutela  degli  habitat  e  delle
specie animali e  vegetali  la  direttiva  ha  istituito  delle  Zone
speciali di conservazione (ZSC), aree nelle  quali  applicare  misure
necessarie  al  mantenimento  e  ripristino  degli  habitat  e  delle
popolazioni delle specie presenti. Queste zone, insieme alle Zone  di
protezione speciale (ZPS), istituite dalla  direttiva  n.  79/409/CEE
del Consiglio, del 2 luglio 1979, concernente la conservazione  degli
uccelli selvatici (cosiddetta direttiva  Uccelli),  formano  la  rete
«Natura 2000». 
    La direttiva contiene altresi'  le  norme  che  regolamentano  la
gestione dei  siti  «Natura  2000»  e  la  valutazione  di  incidenza
ambientale, il monitoraggio dei siti  e  l'elaborazione  di  rapporti
nazionali sull'attuazione delle disposizioni sovranazionali. 
    7.2.- L'art. 6 della direttiva Habitat, per quanto qui interessa,
al paragrafo 3 prevede che, per le zone  speciali  di  conservazione,
gli Stati membri stabiliscono le misure  necessarie  per  evitare  il
degrado degli habitat naturali e che «[q]ualsiasi  piano  o  progetto
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma  che
possa avere incidenze significative su  tale  sito,  singolarmente  o
congiuntamente ad altri  piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto
degli obiettivi  di  conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle
conclusioni  della  valutazione  dell'incidenza  sul  sito  [...]  le
autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano  o
progetto  soltanto  dopo  aver  avuto  la  certezza  che   esso   non
pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se del caso,  previo
parere dell'opinione pubblica». 
    7.3.- Alle disposizioni della direttiva e' stata data  attuazione
con il d.P.R. n. 357 del 1997, ove, all'art. 5, comma 8,  si  dispone
che, in caso di interventi che possano  avere  impatti  significativi
sui siti di  importanza  comunitaria,  «[l]'autorita'  competente  al
rilascio dell'approvazione definitiva  del  piano  o  dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalita'  di  consultazione  del  pubblico  interessato
dalla realizzazione degli stessi». 
    Con riferimento ai presupposti per l'applicazione della VINCA, la
norma comunitaria e quella interna di recepimento subordinano  quindi
la necessita' della valutazione dell'incidenza  sull'ambiente  di  un
piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilita'  o
un rischio che questi ultimi pregiudichino significativamente il sito
interessato. 
    7.4.- La giurisprudenza amministrativa ha osservato, al riguardo,
che l'obiettivo del legislatore, europeo e nazionale,  e'  quello  di
massima  conservazione  dei  siti,  con  attenzione  sia  all'impatto
singolo del progetto specificamente  sottoposto  a  valutazione,  sia
all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro
e diverso piano  o  progetto  (Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,
sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092). 
    Restano, quindi,  esclusi  dalla  valutazione  di  incidenza  gli
interventi che non determinano un impatto  significativo  sulle  aree
protette. 
    7.5.- Le «Linee guida nazionali per la valutazione  di  incidenza
(V.Inc.A.)»  hanno  disciplinato  il  «percorso  di  Valutazione   di
Incidenza», che si  avvia  con  una  fase  di  acquisizione  di  dati
informativi di base relativi all'intervento  proposto  (eventualmente
mediante  redazione  da  parte  del  proponente  di  uno  studio   di
incidenza)   e   puo'   concludersi   con    un    parere    positivo
dell'amministrazione competente in materia  di  VINCA,  se  dai  dati
raccolti  si  evince  con  certezza  che  esso   non   pregiudichera'
l'integrita' del sito. 
    8.- Cosi' delineato il quadro normativo, deve osservarsi che  ne'
la direttiva Habitat ne' le disposizioni nazionali di recepimento  si
occupano della disciplina degli interventi avviati in  assenza  della
valutazione di incidenza o in difformita' dai suoi esiti. 
    E' vero che dall'esame  delle  norme  comunitarie  e  interne  si
evince chiaramente che  la  procedura  di  VINCA  e'  intrinsecamente
preventiva, perche'  ha  la  funzione  di  salvaguardare  le  matrici
ambientali, la fauna e la  flora  dell'area  protetta  dagli  effetti
negativi di un intervento antropico e non puo'  che  essere  condotta
prima  che  l'intervento  abbia  inizio,   dal   momento   che   solo
l'accertamento ex ante della condizione degli ecosistemi permette  di
stabilire se l'intervento programmato puo' avere su di  essi  effetti
pregiudizievoli (Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, 10
luglio 2025,  n.  350;  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Sicilia, Palermo, 19 luglio 2024, n. 2283; Cons. Stato, n.  4135  del
2021); tuttavia, le disposizioni in materia  non  regolano  in  alcun
modo i provvedimenti da adottare a fronte di opere  realizzate  o  in
corso di realizzazione in assenza di VINCA o in difformita' da essa. 
    Il  legislatore  statale  ha,  quindi,  esercitato   la   propria
competenza in materia limitandosi a  stabilire  la  necessita'  della
preventiva valutazione di  incidenza  che,  nel  solco  dei  principi
affermati da questa Corte, costituisce un vincolo inderogabile per le
regioni nell'esercizio della loro competenza nella  materia  «governo
del territorio». 
    8.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  «la
conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'articolo
117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  alla  cura  esclusiva  dello
Stato» (sentenze n. 82 del 2024, n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del
2018 e n. 103 del 2017). 
    La materia della tutela dell'ambiente  individua  una  competenza
legislativa trasversale, governata dall'elemento teleologico, il  cui
dispiegarsi  lascia  prefigurare  possibili   interferenze   rispetto
all'esercizio di competenze legislative spettanti alle regioni, quali
il governo del territorio e la tutela della salute  (sentenze  n.  16
del 2024, n. 160 del 2023, n. 191, n. 144 e n. 21 del 2022,  n.  189,
n. 158, n. 86 e n. 21 del 2021 e n. 88 del 2020). 
    La giurisprudenza costituzionale ha chiarito in quali termini  la
competenza  legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema opera come limite all'esercizio delle
competenze legislative  regionali  e  in  che  misura  queste  ultime
possono invece dispiegarsi. 
    8.2.-  In  particolare,  questa  Corte  ha   affermato   che   le
disposizioni legislative statali fungono da  limite  alla  disciplina
che le regioni, anche a statuto speciale, dettano  nelle  materie  di
loro competenza, se e quando la norma statale abbia fissato il  punto
di equilibrio tra esigenze contrapposte (sentenze n. 16 del 2024,  n.
88 del 2020, n. 197 del 2014, n. 300, n. 145 e n. 58 del 2013, n.  66
del 2012 e n. 225 del 2009). 
    Ove,  dunque,   nel   garantire   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, il legislatore statale abbia  delineato  un  disegno
unitario, eventualmente anche attraverso  soluzioni  modulate  fra  i
vari  ambiti  territoriali,  simile  scelta  non  ammette  interventi
legislativi regionali suscettibili di determinare interferenze, anche
se in melius, rispetto alla tutela dell'ambiente (sentenze n.  258  e
n. 88 del 2020); cio' si verifica, ad esempio, se  vi  e'  disciplina
statale sulla collocazione di linee elettriche (sentenza n.  331  del
2003), o individuazione delle soglie di emissione elettromagnetica da
parte della legge dello Stato (sentenza n. 307 del 2003). 
    Inoltre, le interferenze derivanti dalla normativa regionale sono
state escluse a fronte di  interventi  legislativi  statali  volti  a
disciplinare  in  modo  uniforme   il   procedimento   amministrativo
applicabile ai fini della tutela ambientale (sentenza n. 82 del 2024,
relativa a una disposizione regionale che escludeva  dalle  procedure
di valutazione ambientale e paesaggistica  alcune  aree  destinate  a
parcheggio;  sentenza  n.  93  del  2013,  relativa  alla  previsione
dell'unitaria disciplina della VIA, quale  procedura  che  valuta  in
concreto e preventivamente la sostenibilita' ambientale). 
    Ancora, questa Corte ha ritenuto riservata al legislatore statale
la  definizione  dell'assetto  organizzativo  e  l'allocazione  delle
funzioni amministrative in materia ambientale: e' solo il legislatore
statale   a   poter   definire    l'attribuzione    delle    funzioni
amministrative, «anche attraverso l'allocazione di competenze  presso
enti diversi dai Comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente
attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118,  primo  comma,
Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario  della
funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.  [...]  Tanto
conduce  logicamente  a  escludere  che  le  funzioni  amministrative
riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma,  Cost.
- che, sulla base  di  una  valutazione  orientata  dai  principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, siano state conferite
dallo Stato alla Regione - possano essere da quest'ultima  riallocate
presso altro ente infraregionale, comportando un'iniziativa  siffatta
una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di
competenze  inderogabilmente   stabilito   dalla   legge   nazionale»
(sentenza n. 189 del 2021). 
    8.3.- Al di fuori di tali ipotesi, ove la  ratio  dell'intervento
legislativo  statale  in  materia  di  protezione  dell'ambiente  sia
riconducibile alla previsione di uno standard di tutela minimo,  puo'
invece dispiegarsi l'esercizio di  competenze  legislative  regionali
che intervengano indirettamente a elevare quello standard. Il  limite
che  pone  allora  la   competenza   legislativa   dello   Stato   al
bilanciamento di interessi individuato dal legislatore  regionale  e'
che esso non violi  il  parametro  minimo  fissato  dalla  previsione
statale (sentenze n. 148 del 2023, n. 69 del 2022, n. 44 e n.  7  del
2019, n. 218, n. 174, n. 139 e n. 74 del 2017, n. 303 del 2013  e  n.
278 del 2012). 
    In tal caso, le regioni e le province autonome possono, pertanto,
«adottare norme  di  tutela  ambientale  piu'  elevata»,  pur  sempre
«nell'esercizio di [loro] competenze,  previste  dalla  Costituzione,
che concorrano con quella dell'ambiente» (sentenza n.  16  del  2024;
nello stesso senso, inoltre, sentenze n. 198 e n. 66 del 2018, n. 199
del 2014, n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e
n. 378 del 2007). 
    9.- Con  riferimento  alla  materia  in  esame,  le  disposizioni
europee e nazionali di riferimento non contengono  alcuna  disciplina
che regoli la sospensione degli interventi avviati in  assenza  della
valutazione di incidenza ambientale o in difformita' da essa. 
    L'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 dispone infatti, al comma  8,
che   «[l]'autorita'   competente   al   rilascio   dell'approvazione
definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente  la
valutazione di incidenza,  eventualmente  individuando  modalita'  di
consultazione del  pubblico  interessato  dalla  realizzazione  degli
stessi», senza pero' regolamentare le conseguenze  dell'omissione  di
tale fase. 
    Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, nell'analizzare  le
eventuali misure da adottare in caso di pregiudizio arrecato ai  siti
protetti, richiamando l'art. 6 della direttiva Habitat,  ha  rilevato
che «[l]a presenza, nella norma,  di  espressioni  come  "evitare  il
degrado  degli  habitat"  e  "tale   perturbazione   potrebbe   avere
conseguenze significative" sottolinea non solo la natura preventiva e
anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso  di  degrado
gia' in atto, la necessita' di misure  "attive",  "anticicliche",  in
grado di  invertire  il  processo  che,  in  assenza  di  iniziative,
proseguirebbe irreversibilmente», dal momento che, se il  degrado  e'
gia'  in  atto,  non  basta  piu'   solo   prevenirlo,   ma   occorre
contrastarlo, per ripristinare lo stato riscontrato al momento  della
individuazione   del   sito.   Di   conseguenza,    «[l]'eliminazione
dell'impatto  negativo  puo'  richiedere,  a  seconda  dei  casi,  la
sospensione dell'attivita' e/o l'adozione di misure di attenuazione o
ripristino, anche effettuando una valutazione ex post. Le misure,  in
ogni caso, «devono essere "effettive", "efficaci"  e  "adeguate"»,  e
pertanto non  solo  conservative,  ma  di  intervento  positivo,  con
effetti misurabili e, se  necessario,  "anticiclico"»  (Consiglio  di
Stato, sezione quarta, sentenza 30 aprile 2024, n. 3945). 
    Nella  disciplina,  europea  e  interna,  della  materia  non  si
rinviene una regolamentazione dei provvedimenti da assumere a  fronte
di  interventi  non  sottoposti  alla   preventiva   valutazione   di
incidenza,  regolamentazione  che  possa  essere   qualificata   come
standard minimo di tutela recepito dal legislatore statale, potendosi
unicamente individuare, quale principio statale cardine, quello della
natura necessariamente preventiva della valutazione. 
    Nella specie, il legislatore regionale non ha in alcun modo messo
in discussione il principio dell'acquisizione preventiva della VINCA,
che risulta, anzi, confermato dalla legge regionale toscana, la' dove
espressamente prevede la necessita' di  «previa  sottoposizione  alle
procedure di valutazione di incidenza». 
    Il legislatore regionale, dunque, non pone in  dubbio  la  scelta
procedimentale del legislatore statale, quanto alla necessita'  della
previa valutazione di incidenza, ma regola la sospensione dei lavori,
la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei  luoghi  e
della situazione ambientale nel  caso  di  interventi  realizzati  in
assenza o in difformita' da essa (art. 93 della legge reg. Toscana n.
30 del 2015). 
    In difetto di un'espressa regolamentazione statale del potere  di
sospendere gli interventi deve, quindi, ritenersi che il  legislatore
regionale possa legiferare sul punto, nel pieno rispetto del  riparto
costituzionale delle competenze in materia, come delineato da  questa
Corte. 
    Inoltre, nella fattispecie, la disposizione  impugnata  ben  puo'
essere interpretata nel senso  che  la  prevista  eventualita'  della
sospensione non sta a significare la sua discrezionalita', ma che  la
sospensione e' disposta nel caso in cui gli interventi  siano  ancora
in corso di realizzazione. Qualora i lavori  fossero  gia'  ultimati,
opererebbe direttamente la riduzione in pristino, previa  valutazione
del pregiudizio ambientale. 
    La questione deve quindi essere dichiarata non fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, comma 3, della legge della  Regione  Toscana  20  agosto
2025, n. 50 (Disposizioni concernenti le aree protette regionali e  i
siti della Rete Natura 2000 in materia di  sanzioni,  valutazione  di
incidenza, oneri istruttori e  regolamento  della  riserva  naturale.
Modifiche alla l.r. 30/2015), promossa, in riferimento all'art.  117,
secondo comma, lettera s), della  Costituzione,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA