MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 aprile 2026 

Deroga alle  linee  guida  allegate  al  decreto  18  novembre  2019,
relativo alle modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti
del Fondo nazionale per le politiche ed i  servizi  dell'asilo  e  di
funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di  protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati  (Siproimi).
(26A03310) 
(GU n.153 del 4-7-2026)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  39/1990,  che  ha
istituito il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo
(FNPSA); 
  Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2019, che  disciplina  le
«Modalita' di accesso degli enti locali ai  finanziamenti  del  Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento
del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale
e per i minori stranieri  non  accompagnati  (Siproimi)»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  284  del  4
dicembre 2019; 
  Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  delle  linee  guida,
allegate al predetto decreto ministeriale, il  quale  stabilisce  che
«l'ente locale, in forma singola o  associata,  puo'  presentare  una
sola domanda di finanziamento per ciascuna  delle  tipologie  di  cui
all'art. 7, comma 3»; 
  Visto l'art. 7, comma 3 delle citate  linee  guida  che  recita  «I
progetti di accoglienza sono distinti nelle  seguenti  tipologie:  a)
accoglienza in  favore  di  minori  stranieri  non  accompagnati;  b)
accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio  mentale  o
psicologico e/o con necessita' di  assistenza  sanitaria,  sociale  e
domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata;   c)   accoglienza   di
carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie
di cui alle lettere a) e b)»; 
  Premesso che, dal 12 giugno 2026, occorre dare attuazione al  nuovo
Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ivi incluso il  regolamento
(UE) 2024/1349 (cosiddetto,  «Regolamento  procedure»),  in  base  al
quale l'Italia dovra' garantire il  raggiungimento  della  «capacita'
adeguata» in termini di accoglienza per la gestione  delle  procedure
accelerate di frontiera; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.
416/1989 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  39/1990,  i
titolari di protezione internazionale possono accedere al Sistema  di
accoglienza ed integrazione (SAI); 
  Considerata, pertanto, la necessita' di assicurare  un  ampliamento
della rete SAI per far fronte alle esigenze di accoglienza di  coloro
ai quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale anche  a
seguito dell'applicazione delle procedure accelerate di frontiera; 
  Tenuto conto che la revisione intermedia  del  Programma  nazionale
(PN) del FAMI 2021-2027  prevede  alcuni  interventi  progettuali  in
favore del Dipartimento per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione,
nell'ambito del Piano di attuazione nazionale (PAN) del Patto per  la
migrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio dell'Unione europea  in
data 14 aprile 2025; 
 
                              Decreta: 
 
  Per i motivi in premessa indicati,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  6,  comma  1,  delle  linee  guida  allegate  al   decreto
ministeriale 18 novembre 2019, gli enti  locali  gia'  aderenti  alla
rete SAI possono presentare un'ulteriore domanda di finanziamento per
ciascuna delle tipologie di cui all'art.  7,  comma  3  dello  stesso
decreto ministeriale. 
  Le domande di finanziamento presentate sulla base  di  tale  deroga
saranno valutate solo in caso di non  completa  copertura  dei  posti
indicati nella  comunicazione  di  cui  all'art.  7,  comma  1  delle
medesime linee guida. 
 
    Roma, 15 aprile 2026 
 
                                              Il Ministro: Piantedosi 

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