IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, che ha
istituito il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo
(FNPSA);
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2019, che disciplina le
«Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento
del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale
e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 4
dicembre 2019;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, delle linee guida,
allegate al predetto decreto ministeriale, il quale stabilisce che
«l'ente locale, in forma singola o associata, puo' presentare una
sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui
all'art. 7, comma 3»;
Visto l'art. 7, comma 3 delle citate linee guida che recita «I
progetti di accoglienza sono distinti nelle seguenti tipologie: a)
accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati; b)
accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o
psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata; c) accoglienza di
carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie
di cui alle lettere a) e b)»;
Premesso che, dal 12 giugno 2026, occorre dare attuazione al nuovo
Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ivi incluso il regolamento
(UE) 2024/1349 (cosiddetto, «Regolamento procedure»), in base al
quale l'Italia dovra' garantire il raggiungimento della «capacita'
adeguata» in termini di accoglienza per la gestione delle procedure
accelerate di frontiera;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n.
416/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, i
titolari di protezione internazionale possono accedere al Sistema di
accoglienza ed integrazione (SAI);
Considerata, pertanto, la necessita' di assicurare un ampliamento
della rete SAI per far fronte alle esigenze di accoglienza di coloro
ai quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale anche a
seguito dell'applicazione delle procedure accelerate di frontiera;
Tenuto conto che la revisione intermedia del Programma nazionale
(PN) del FAMI 2021-2027 prevede alcuni interventi progettuali in
favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione,
nell'ambito del Piano di attuazione nazionale (PAN) del Patto per la
migrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio dell'Unione europea in
data 14 aprile 2025;
Decreta:
Per i motivi in premessa indicati, in deroga a quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, delle linee guida allegate al decreto
ministeriale 18 novembre 2019, gli enti locali gia' aderenti alla
rete SAI possono presentare un'ulteriore domanda di finanziamento per
ciascuna delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3 dello stesso
decreto ministeriale.
Le domande di finanziamento presentate sulla base di tale deroga
saranno valutate solo in caso di non completa copertura dei posti
indicati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 1 delle
medesime linee guida.
Roma, 15 aprile 2026
Il Ministro: Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg. n. 2527