MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 6 luglio 2026 

Rinnovo dell'ordinanza n. 1/2026: «Piano di azione nazionale  per  la
cattura, l'abbattimento e il  destino  delle  carcasse  di  cinghiale
nelle zone indenni da PSA». (Ordinanza n. 5/2026). (26A03466) 
(GU n.156 del 8-7-2026)

 
                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto  l'art.  2,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  9  del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, come
modificato  dall'art.   5,   comma   10-novies,   lettera   a),   del
decreto-legge   31   dicembre   2025,   n.   200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.  26,  il  quale,  in
relazione alla durata del Commissario straordinario alla peste  suina
africana dispone che  «Il  Commissario  straordinario  opera  per  un
periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per
un ulteriore periodo fino a quarantotto mesi. Del conferimento o  del
rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione alle  Camere  e
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Considerato  che  il  Commissario  straordinario   dott.   Giovanni
Filippini, scaduto alla data del 27  marzo  2026,  ha  continuato  ad
operare in regime di  proroga  fino  al  12  maggio  2026,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che stabilisce  che
gli organi  amministrativi  non  ricostituiti  entro  il  termine  di
scadenza previsto sono  prorogati  per  non  piu'  di  quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
giugno 2026,  recante  nomina  del  dott.  Giovanni  Filippini  quale
Commissario  straordinario  alla  peste  suina  africana   ai   sensi
dell'art. 2 del  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,  incarico
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
12 maggio 2025 e da ultimo  rinnovato  fino  al  28  marzo  2027  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
peste suina africana come una malattia di categoria  A  che,  quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  stabilisce  e  riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22  aprile  2021,  n.  53,  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022,  recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che  detengono  suini»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
luglio 2022; 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina  africana  in  Italia  per  il  2025-2027,  inviato  alla
Commissione europea per l'approvazione  ai  sensi  dell'art.  33  del
regolamento (UE)  n.  2016/429  e  successivi  regolamenti  derivati,
nonche' il  manuale  delle  emergenze  da  peste  suina  africana  in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  C/2023/1504  del   18
dicembre 2023, relativa  agli  orientamenti  sulla  prevenzione,  sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana  nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»); 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art.  5,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 136,  pubblicati  sul  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  «Legge  quadro  sulle  aree
protette»; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.  9/2022  che  prevede
che  il  Commissario  straordinario  alla   peste   suina   africana,
nell'ambito delle  funzioni  attribuite,  al  fine  di  prevenire  ed
eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,  puo'
adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e  del  principio  di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana n. 1/2026 del 4 febbraio 2026 «Piano di azione nazionale per
la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse  di  cinghiale
nelle zone indenni da PSA», che aggiorna  e  modifica  per  gli  anni
2026-2028  il  «Piano  straordinario  di  catture,   abbattimento   e
smaltimento dei cinghiali  (Sus  scrofa)  e  azioni  strategiche  per
l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da
peste suina africana anni 2023-2028» e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, adottato ai sensi della legge 10 agosto 2023,  n.  112,
art. 29, emanato dal Commissario pro-tempore il 7 settembre 2023; 
  Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica  della
peste   suina   africana   in   Italia   richiede   la   prosecuzione
dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione  della
malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche  coerentemente  con  le
azioni contenute nella «Road map» concordata  con  gli  uffici  della
DG-Sante della Commissione europea; 
  Ritenuto necessario garantire la piena efficacia e  la  continuita'
nell'applicazione delle misure contenute  all'interno  dell'ordinanza
n. 1/2026 «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e
il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA»; 
  Preso atto di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per
le   pesti   (CEREP),   dal   Centro   operativo   veterinario    per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi  del  rischio
(COVEPI) e dagli esperti del gruppo operativo degli esperti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                               Rinnovo 
 
  L'ordinanza n. 1/2026 e' rinnovata fino al 28 marzo 2027. 
  La presente ordinanza si applica a decorrere dalla  sua  emanazione
ed e' immediatamente comunicata  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma  6,
del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9  e  sara'  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2026 
 
                              Il Commissario straordinario: Filippini