IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 9 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, come
modificato dall'art. 5, comma 10-novies, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale, in
relazione alla durata del Commissario straordinario alla peste suina
africana dispone che «Il Commissario straordinario opera per un
periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per
un ulteriore periodo fino a quarantotto mesi. Del conferimento o del
rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione alle Camere e
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
Considerato che il Commissario straordinario dott. Giovanni
Filippini, scaduto alla data del 27 marzo 2026, ha continuato ad
operare in regime di proroga fino al 12 maggio 2026, ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che stabilisce che
gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di
scadenza previsto sono prorogati per non piu' di quarantacinque
giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
giugno 2026, recante nomina del dott. Giovanni Filippini quale
Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, incarico
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 maggio 2025 e da ultimo rinnovato fino al 28 marzo 2027 con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla
Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del
regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati,
nonche' il manuale delle emergenze da peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18
dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della
salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 9/2022 che prevede
che il Commissario straordinario alla peste suina africana,
nell'ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo'
adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di
proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina
africana n. 1/2026 del 4 febbraio 2026 «Piano di azione nazionale per
la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale
nelle zone indenni da PSA», che aggiorna e modifica per gli anni
2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e
smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per
l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da
peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed
integrazioni, adottato ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112,
art. 29, emanato dal Commissario pro-tempore il 7 settembre 2023;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della
peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione
dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della
malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le
azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della
DG-Sante della Commissione europea;
Ritenuto necessario garantire la piena efficacia e la continuita'
nell'applicazione delle misure contenute all'interno dell'ordinanza
n. 1/2026 «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e
il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA»;
Preso atto di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per
le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio
(COVEPI) e dagli esperti del gruppo operativo degli esperti;
Dispone:
Art. 1
Rinnovo
L'ordinanza n. 1/2026 e' rinnovata fino al 28 marzo 2027.
La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione
ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6,
del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Filippini