N. 119 SENTENZA 15 aprile - 3 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero - Cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia -
  Svolgimento delle professioni pedagogiche ed educative - Condizioni
  per  l'iscrizione  all'albo  -  Sussistenza  della  condizione   di
  reciprocita' -  Irragionevolezza  e  violazione  del  principio  di
  eguaglianza, del diritto al lavoro - Illegittimita'  costituzionale
  in parte qua. 
- Legge 15 aprile 2024, n. 55, art. 7, comma 1, lettera a). 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 4,  primo  comma,  10,  secondo
  comma,  35,  primo  comma,  e   117,   primo   comma;   Convenzione
  dell'Organizzazione internazionale del lavoro 24  giugno  1975,  n.
  143,  art.  10;   direttiva   2003/109/CE,   art.   11;   direttiva
  2018/958/UE, art. 5 e considerando n. 2 e n. 3. 
(GU n.27 del 8-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
lettera a), della legge  15  aprile  2024,  n.  55  (Disposizioni  in
materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed  educative  e
istituzione dei relativi albi professionali), promosso dal  Tribunale
ordinario  di  Milano,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,   nel
procedimento vertente tra Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL) Lombardia e altri e Ministero della giustizia,  con  ordinanza
del 20 ottobre 2025, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto  di  costituzione  di  Associazione  per  gli  studi
giuridici sull'immigrazione (ASGI) APS,  Avvocati  per  niente  onlus
(APN),    Organizzazione    di    volontariato    per    l'assistenza
socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom  e  Sinti
(Associazione NAGA) e CGIL Lombardia; 
    visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  15  aprile  2026  la  Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; 
    uditi l'avvocato Alberto Guariso per ASGI APS e  le  altre  parti
costituite, nonche' 
    l'avvocato dello Stato Lorenzo  D'Ascia  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 20 ottobre 2025, iscritta  al  n.  234  del
registro  ordinanze  2025,  il  Tribunale  ordinario  di  Milano,  in
funzione  di  giudice  del  lavoro,   ha   sollevato   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera  a),  della
legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia  di  ordinamento
delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi
albi  professionali),  nella  parte  in  cui  richiede  al  cittadino
straniero   regolarmente   soggiornante   in    Italia,    ai    fini
dell'iscrizione all'albo professionale dei  pedagogisti  e  a  quello
degli   educatori   professionali    socio-pedagogici,    l'ulteriore
presupposto della sussistenza della condizione di reciprocita'. 
    Le questioni sono promosse in riferimento  agli  artt.  3,  primo
comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10,  secondo  comma,  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.
11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25  novembre  2003,
relativa  allo  status  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che   siano
soggiornanti  di  lungo  periodo;  all'art.  10   della   Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143,
sulle migrazioni in  condizioni  abusive  e  sulla  promozione  della
parita' di opportunita' e di  trattamento  dei  lavoratori  migranti,
ratificata e resa  esecutiva  con  legge  10  aprile  1981,  n.  158;
all'art. 5, unitamente ai considerando n. 2 e n. 3,  della  direttiva
(UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  28  giugno
2018, relativa a un test della proporzionalita'  prima  dell'adozione
di una nuova regolamentazione delle professioni. 
    1.1.-  Il  rimettente  premette  di  essere  stato  investito  di
un'azione civile contro la  discriminazione,  ai  sensi  degli  artt.
281-decies  del  codice  di  .procedura  civile  e  28  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al
codice di procedura civile in materia di riduzione e  semplificazione
dei procedimenti civili di  cognizione,  ai  sensi  dell'articolo  54
della legge 18  giugno  2009,  n.  69),  promossa  da  Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL) Lombardia,  Avvocati  per  niente
onlus (APN), Associazione per gli studi  giuridici  sull'immigrazione
(ASGI)  APS,  Organizzazione   di   volontariato   per   l'assistenza
socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom  e  Sinti
(Associazione NAGA), contro il Ministero della giustizia. 
    Le parti ricorrenti - espone il Tribunale -  hanno  rappresentato
che, prima della legge n. 55 del 2024, l'esercizio delle  professioni
di educatore professionale  socio-pedagogico  e  di  pedagogista  era
regolato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) che, all'art. 1, commi 595 e  596,  richiedeva  a
tal  fine  il  possesso  della  laurea  magistrale,  senza  prevedere
requisiti connessi allo status civitatis dei candidati. 
    La legge n. 55 del 2024, invece, nel  precisare  i  requisiti  di
accesso  a  dette  professioni,   ha   richiesto   l'iscrizione   del
professionista ai rispettivi albi, indicando altresi',  al  censurato
art. 7, comma 1, lettera a), quale condizione per  detta  iscrizione,
l'«essere cittadino  italiano  o  di  uno  stato  membro  dell'Unione
europea o  di  uno  Stato  rispetto  al  quale  vige  in  materia  la
condizione di reciprocita'». Presupposto, quest'ultimo, non richiesto
per gli educatori che operano  nel  settore  socio-sanitario,  figura
professionale disciplinata dal decreto del Ministero della salute  13
marzo 2018  (Costituzione  degli  Albi  delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). 
    Le parti hanno riferito, inoltre, che l'istituzione dei due  albi
si troverebbe ancora in una fase transitoria, essendo stati nominati,
presso ciascuna Corte d'appello,  i  commissari  provvisori  deputati
alla formazione di un primo elenco degli aventi titolo all'iscrizione
e all'indizione delle elezioni,  prodromiche  alla  costituzione  dei
rispettivi ordini professionali. Allo stato, i  commissari  avrebbero
predisposto i moduli di domanda di iscrizione, prevedendo l'onere per
il richiedente di attestare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa.  (Testo
A)», la sussistenza di tutti  i  requisiti  di  legge,  ivi  compreso
quello della condizione di reciprocita'. 
    Le ricorrenti, pertanto, ritenendo che la prescrizione  di  detta
condizione violi il principio di non discriminazione, hanno domandato
l'accertamento del carattere discriminatorio  del  comportamento  del
Ministero della giustizia e, per esso,  dei  commissari,  consistente
nell'aver richiesto a cittadini di  Stati  extra  UE  la  sussistenza
della reciprocita' e nell'aver omesso di  diramare  una  disposizione
volta a chiarire che tutti gli stranieri  regolarmente  soggiornanti,
titolari di un permesso che  consenta  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa, hanno diritto di accedere agli  albi  a  prescindere  dal
suddetto   requisito.   Hanno    chiesto,    quindi,    di    operare
un'interpretazione  estensiva  e  conforme  della  norma,  oppure  di
disapplicarla per contrasto col generale divieto  di  discriminazione
di cui all'art. 5  della  direttiva  2018/958/UE;  in  subordine,  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma
1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, per violazione degli artt.
3, 4 e 117, primo comma, Cost. 
    Il Ministero della giustizia, costituitosi innanzi  al  Tribunale
di  Milano,  ha  insistito  per  la  reiezione  delle  domande  delle
ricorrenti perche' inammissibili e non fondate. 
    1.2.- Tutto cio' premesso in fatto, il rimettente ricostruisce il
quadro normativo rilevante, precisando che non e' ancora  intervenuto
il decreto ministeriale cui e' demandata l'attuazione della legge  n.
55 del 2024 e che la scadenza del termine per la presentazione  delle
domande  di  iscrizione  nei  relativi  albi  e'  stato  piu'   volte
prorogato, fino al 31 marzo 2026. 
    Per il Tribunale, la distinzione dei requisiti  di  accesso  agli
albi tra cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea
e cittadini di Stati terzi, «dipendente dall'attuazione dell'art.  7,
comma  1  lett.  a)  l.n.  55/2024»,  realizzerebbe  una   situazione
discriminatoria sotto due profili. 
    In primo luogo, si determinerebbe una discriminazione diretta per
motivi di nazionalita', vietata dall'art. 2 del d.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti  professionali,
a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148), nonche' dall'art. 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2020,
n.  142,  recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/958  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a  un
test  della  proporzionalita'  prima  dell'adozione  di   una   nuova
regolamentazione delle professioni», atteso che la  norma  censurata,
al fine dello svolgimento  delle  professioni  di  pedagogista  e  di
educatore socio-pedagogico, introdurrebbe condizioni diverse  e  piu'
gravose per i cittadini extra UE, benche' regolarmente  soggiornanti,
introducendo un elemento di  discriminazione  collegato  allo  status
civitatis. 
    Inoltre, la  discriminazione  si  realizzerebbe  anche  sotto  il
profilo indiretto, con riguardo  alla  disciplina  prevista  per  gli
educatori che operano nel settore socio-sanitario, per i quali non e'
richiesta la condizione di reciprocita'. 
    1.3.- Al fine di rimuovere  la  discriminazione  censurata  dalle
parti, tuttavia,  il  Tribunale  esclude  sia  la  praticabilita'  di
un'interpretazione  costituzionalmente  conforme  della  disposizione
censurata sia la possibilita' di disapplicare la stessa. 
    1.3.1.- Con riguardo alla prima, il giudice a quo ritiene di  non
poter  interpretare  la  disposizione   censurata   alla   luce   del
consolidato orientamento giurisprudenziale (e'  richiamata  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 settembre 2023, n. 26741) in
base al quale la condizione di reciprocita', di cui all'art. 16 delle
preleggi,   non   troverebbe   applicazione   rispetto   ai   diritti
fondamentali, tra cui sarebbe pacificamente annoverabile  il  diritto
al lavoro. 
    Secondo il rimettente, infatti,  l'art.  16  delle  preleggi  non
potrebbe impedire che altra norma settoriale ed  equiordinata,  quale
e' l'art. 7 della legge n. 55 del 2024, condizioni  al  requisito  di
reciprocita' l'esercizio  di  specifici  diritti  in  capo  a  taluni
soggetti. 
    Neppure potrebbe giovare quanto previsto dall'art.  1,  comma  2,
del d.P.R. 31 agosto 1999,  n.  394  (Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286), che esclude l'accertamento della  condizione
di reciprocita' «per i cittadini stranieri titolari  della  carta  di
soggiorno di cui all'articolo  9  del  testo  unico,  nonche'  per  i
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno  per  motivi
di lavoro subordinato  o  di  lavoro  autonomo,  per  l'esercizio  di
un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi  umanitari
e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola  con  il
soggiorno», trattandosi - osserva  il  giudice  a  quo  -  «di  norma
regolamentare, di rango secondario, inserita in un  plesso  normativo
settoriale, che governa la specifica materia dell'immigrazione». 
    Alle ragioni sopra dette, il  rimettente  aggiunge,  infine,  che
pure il dato della «chiarezza e  univocita'  del  dettato  normativo»
conduce a negare ogni possibilita' ermeneutica adeguatrice. 
    1.3.2.- Parimenti non percorribile, per il giudice a quo,  e'  la
strada  della  disapplicazione,  in  ragione  della   «natura   della
direttiva, [della] qualita' dei ricorrenti e [della] tipologia  delle
domande azionate». 
    Per il Tribunale,  innanzitutto,  la  direttiva  2018/958/UE  non
sarebbe self-executing, necessitando di attivita' di  recepimento  da
parte degli  Stati  membri.  Inoltre,  il  meccanismo  disapplicativo
avrebbe per sua natura incidenza inter partes, impedendo  alla  norma
interna di assumere rilievo per la sola definizione  del  contenzioso
pendente innanzi al giudice nazionale che opera  la  disapplicazione;
nel caso di  specie,  invece,  i  ricorrenti,  in  qualita'  di  enti
rappresentativi, «agiscono in funzione dell'adozione di un  piano  di
rimozione pro futuro, destinato a un'intera  categoria  di  soggetti,
ovvero i cittadini extra UE, il cui diritto appare,  in  forza  delle
norme censurate, condizionato  alla  sussistenza  della  reciprocita'
nello Stato di provenienza». 
    Infine, sulla scorta di quanto affermato dalla sentenza n. 15 del
2024 di questa Corte,  il  rimettente  osserva  che  l'esercizio  del
potere ordinatorio da parte  dell'autorita'  giudiziaria,  funzionale
all'inibitoria e alla rimozione della discriminazione, «non puo'  che
transitare per la questione di  legittimita'  costituzionale»,  posto
che  l'azione  amministrativa  che  si  assume   discriminatoria   e'
meramente attuativa e, dunque, riproduttiva di una norma  legislativa
dal tenore inequivoco. 
    1.4.- Le considerazioni sopra fatte inducono, quindi, il  giudice
a  quo  a   ritenere   rilevante   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, essendo «evidente [...] come il giudizio pendente non
possa essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione»  della
stessa. 
    1.5.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
ravvisa, in primo luogo, un contrasto dell'art. 7, comma  1,  lettera
a), della legge n. 55 del 2024 con l'art. 3, primo comma,  Cost.,  in
quanto porrebbe un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  dello
straniero extra UE rispetto ai cittadini italiani o  di  altro  Stato
membro UE. 
    Il  giudice  a  quo  ricorda  che,  secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, l'introduzione di  criteri  selettivi  fondati  sullo
status civitatis sarebbe legittima solo alla luce di un  «ragionevole
collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio  al
cui accesso costituisce filtro», come pure si  evincerebbe  dall'art.
3, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione
della direttiva 2000/43/CE per  la  parita'  di  trattamento  tra  le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica). 
    In tale prospettiva,  pero',  la  subordinazione  dell'iscrizione
all'albo dei cittadini  extra  UE  alla  condizione  di  reciprocita'
«appare incoerente e illogica e del tutto  eccentrica  rispetto  alle
finalita'  della   norma»,   perche'   introduce   un   elemento   di
differenziazione  estraneo  ai  profili   della   formazione,   della
professionalita' e della deontologia del pedagogista o dell'educatore
socio-pedagogico,   rispetto    ai    quali    la    regolamentazione
dell'esercizio della professione mediante l'istituzione degli albi  e
la costituzione degli  ordini  risulta  funzionale,  rivestendo  «una
nevralgica funzione di interesse pubblico». 
    L'irragionevolezza della previsione sarebbe ancora piu'  evidente
- per il rimettente - considerando che l'onere di attestare, ai sensi
del d.P.R. n. 445  del  2000,  la  sussistenza  della  condizione  di
reciprocita', graverebbe sui  richiedenti  caricandoli  anche  di  un
dovere di «conoscenza delle complesse norme di regolamentazione degli
ordini professionali nei paesi di provenienza». 
    Sempre secondo il giudice a quo,  la  «estraneita'  della  regola
[della  reciprocita']  alle  finalita'  proprie   della   norma»   si
ricaverebbe  anche  dal  reale  intento   sotteso   alla   previsione
censurata, che,  in  base  a  quanto  dichiarato  nella  comparsa  di
costituzione del Ministero della giustizia, afferirebbe  ai  rapporti
tra ordinamenti statuali e consisterebbe nella «esigenza  di  evitare
una  "situazione  di  discriminazione  a   contrario,   con   effetti
certamente paradossali e antigiuridici"». 
    Il rimettente ravvisa, poi, un profilo di contrasto con l'art. 3,
primo comma,  Cost.  per  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
educatori  professionali  socio-sanitari,   la   cui   disciplina   -
individuata nel d.m. 13 marzo 2018 - richiede, per  i  cittadini  non
appartenenti all'UE, il solo  riconoscimento  del  titolo  di  studio
abilitante all'esercizio della  professione  sanitaria,  senza  nulla
prevedere in merito alla condizione di reciprocita'. 
    1.6.- La previsione censurata sarebbe  altresi'  violativa  degli
artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. 
    Il rimettente osserva, al riguardo, che le  garanzie  legislative
di parita' di trattamento  e  piena  uguaglianza  di  diritti  per  i
lavoratori extra UE rispetto a quelli italiani  risultano  introdotte
nel nostro ordinamento sin dalla  legge  30  dicembre  1986,  n.  943
(Norme in materia di collocamento e  di  trattamento  dei  lavoratori
extracomunitari immigrati e contro  le  immigrazioni  clandestine)  e
sono ora ribadite dall'art. 2, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero). Come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (si
cita al riguardo, la sentenza n. 454 del  1998),  una  volta  che  il
cittadino  straniero  e'  stato  autorizzato  al  lavoro  subordinato
stabile in Italia, fruendo di idoneo permesso  di  soggiorno,  questi
gode di tutti i  diritti  riconosciuti  ai  lavoratori  italiani.  In
quest'ottica, l'introduzione di limiti  o  condizioni  all'accesso  e
allo svolgimento delle professioni «che non trovino  una  ragionevole
giustificazione nelle caratteristiche della professione» medesima  si
porrebbe in contrasto col dovere del  legislatore  di  promuovere  le
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di  tutelarlo
in tutte le sue forme e applicazioni. 
    1.7.-  Da  ultimo,  il  giudice  a  quo  ravvisa  un  profilo  di
illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt.  10,  secondo
comma, e  117,  primo  comma,  Cost.,  e  alle  fonti  sovranazionali
rappresentate  dall'art.  10  (relativo  alla  promozione   di   pari
opportunita' e di trattamento) della Convenzione OIL n. 143 del 1975,
dall'art. 11 (inerente alla parita' di trattamento)  della  direttiva
2003/109/CE  sullo  status  di  soggiornante  di  lungo  periodo,   e
dall'art. 5 (attinente  alla  non  discriminazione)  della  direttiva
2018/958/UE sull'accesso alle professioni, unitamente ai considerando
n. 2 e n. 3 (concernenti  la  competenza  degli  Stati  membri  e  il
principio di proporzionalita'). 
    Per il rimettente, infatti, una previsione nazionale che richieda
ai cittadini  extra  UE,  quale  condizione  per  l'accesso  all'albo
professionale, la sussistenza della condizione di  reciprocita',  «in
assenza di qualsivoglia esigenza di ordine pubblico, sicurezza, o  di
corrispondenza  all'interesse  dello  Stato,  se  non  nella   logica
puramente protezionistica che la caratterizza»,  contrasterebbe  «con
la normativa sovranazionale di settore e, in via  indiretta»,  con  i
parametri costituzionali sopradetti. 
    2.- Con atto depositato il  30  dicembre  2025,  ASGI  APS,  APN,
Associazione NAGA e CGIL Lombardia, parti del giudizio a quo, si sono
costituite in giudizio. 
    Nell'aderire alle conclusioni dell'ordinanza  di  rimessione,  le
parti hanno  inteso  sottolineare  la  portata  pratica  della  norma
contestata, evidenziando  in  particolare  come,  per  effetto  della
stessa, lavoratori e  lavoratrici  stranieri,  gia'  esercitanti  una
delle  due  professioni,  si  troverebbero   nell'impossibilita'   di
continuare a svolgere la propria  attivita',  non  in  ragione  della
richiesta di requisiti piu' stringenti in punto di titoli di  studio,
bensi' «semplicemente perche' il paese di origine  non  applicherebbe
condizioni di reciprocita'»,  con  grave  difficolta'  non  solo  dei
cittadini stranieri,  ma  anche  dei  datori  di  lavoro  pubblici  o
privati. 
    Si   verificherebbe,   quindi,   un    «inutile    sconvolgimento
organizzativo»,  aggravato  dalla  previsione   di   una   disciplina
transitoria per effetto della quale i rapporti di  lavoro  in  essere
proseguiranno ancora «per  poi  interrompersi  ex  lege  in  caso  di
insussistenza della condizione di reciprocita'». 
    Le  parti  evidenziano,  inoltre,  l'assenza  di  una   specifica
previsione circa la procedura da  seguire  per  l'accertamento  della
condizione di reciprocita', atteso che l'art. 1 del d.P.R. n. 394 del
1999 sarebbe «piuttosto oscur[o]», rendendo cosi' la norma  censurata
«di  (quasi)  impossibile  applicazione  pratica».  In  aggiunta,  le
associazioni  rimarcano  l'irragionevolezza   della   previsione   in
questione, osservando come il legislatore «finisce  per  obbligare  i
cittadini stranieri ad attestare una condizione che, in base  ad  una
norma secondaria comunque vigente, non deve essere  accertata».  Cio'
comporterebbe  un  «effetto  di  "dissuasione"  nei  confronti  dello
straniero  privo  del  requisito»  e  una  generale   situazione   di
incertezza del diritto per l'«assoluta impossibilita' di  coordinare»
l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo il quale  tale
accertamento non puo' essere richiesto, con l'art. 7 della  legge  n.
55 del 2024, che detta condizione invece richiede. 
    Per le parti, inoltre, il contenuto sostanziale dell'art. 5 della
direttiva  2018/958/UE  e,  quindi,  l'effetto  utile  della  stessa,
sarebbe quello di  vietare  disposizioni  normative  discriminatorie,
risultando pertanto idoneo a fondare il diritto  del  singolo  a  non
subire differenziazioni in ragione della nazionalita'. 
    Le associazioni ritengono, infine, che il  parametro  decisivo  e
assorbente, tra quelli indicati dal giudice a quo,  sia  l'art.  117,
primo  comma,  Cost.,  in  relazione  alla  direttiva  2018/958/UE  e
«sicuramente all'art. 11 direttiva 2003/109», poiche' la disposizione
all'esame costituirebbe una discriminazione diretta in ragione  della
nazionalita', come tale vietata dal diritto  dell'Unione,  senza  che
sia rilevante la finalita' perseguita o  il  carattere  necessario  e
proporzionato dei mezzi utilizzati. 
    3.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio chiedendo di dichiararsi inammissibili o, in subordine,  non
fondate le questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  dal
Tribunale di Milano. 
    3.1.- Ad avviso della  difesa  statale,  le  questioni  sarebbero
«prematur[e]» per difetto di concretezza e attualita'  della  lesione
denunciata  in  relazione  allo  stato  di  fatto  della   disciplina
censurata. 
    Il sistema si troverebbe, infatti, ancora in una fase transitoria
in ragione della proroga  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande di  iscrizione  agli  albi,  ne'  risulterebbero,  sul  piano
fattuale, dinieghi di iscrizione di cittadini stranieri  per  difetto
del requisito di reciprocita'. 
    Per  l'interveniente,  inoltre,  l'azione  discriminatoria   «non
sembra idonea a costituire  il  veicolo  processuale  attraverso  cui
censurare norme di rango primario». 
    Sottolinea a tal riguardo l'Avvocatura che «una  volta  eliminata
dall'ordinamento  la  norma  denunziata  di   incostituzionalita'   e
riconosciuta come tale dalla Corte -  non  potrebbe  palesarsi  alcun
pregiudizio di natura discriminatoria a carico di alcuno,  posto  che
l'azione amministrativa non ha ancora  avuto  modo  di  palesarsi  in
concreto. In tal caso,  dunque,  l'esito  del  giudizio  non  sarebbe
l'accoglimento della domanda ma  probabilmente  una  declaratoria  di
cessazione della materia del contendere». 
    3.2.-  Sulla  fondatezza  della  questione  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri  ritiene  che  il  giudice  a  quo  non  abbia
considerato adeguatamente il margine di discrezionalita' riservato al
legislatore   nella   regolamentazione   dell'accesso   agli   ordini
professionali. 
    L'iscrizione in un albo professionale - per l'interveniente - non
coinciderebbe tout court con il diritto fondamentale al lavoro,  tale
da rendere  non  operativa  la  condizione  di  reciprocita'  di  cui
all'art.   16   delle   preleggi,   ma    configurerebbe    piuttosto
l'acquisizione di uno status qualificato che abilita all'esercizio di
funzioni di rilievo pubblicistico. 
    Inoltre, secondo  la  difesa  statale,  il  Tribunale  rimettente
avrebbe trascurato la reale finalita' della norma censurata «che  non
e' tecnica ma politico-diplomatica». In tale ottica, la condizione di
reciprocita' fungerebbe da «strumento di politica estera», con cui lo
Stato italiano, al fine di tutelare i  propri  professionisti,  vuole
spingere gli Stati terzi ad aprire i  propri  mercati  ai  lavoratori
italiani. 
    Parimenti  non  fondata  sarebbe  la  disparita'  di  trattamento
rispetto  agli  educatori  professionali   socio-sanitari,   la   cui
disciplina risponderebbe alle finalita' di  tutela  della  salute  ex
art. 32 Cost., all'esigenza di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA) e di sopperire alle carenze  di  organico;  esigenze
non condivise dalle professioni  pedagogiche  ed  educative,  pur  di
elevato rilievo sociale. 
    Quanto alla pretesa violazione dei parametri europei e  dell'art.
117, primo comma, Cost., il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
osserva  che  la  direttiva  2018/958/UE  e   i   principi   di   non
discriminazione operano a tutela della liberta' di  circolazione  dei
cittadini europei e dei loro familiari,  nonche'  «dei  cittadini  di
Paesi terzi che abbiano gia' acquisito lo status di  soggiornanti  di
lungo periodo». 
    Solo rispetto a questi ultimi e  ai  titolari  di  permesso  «per
motivi familiari», il t.u. immigrazione - afferma  l'interveniente  -
garantisce la parita' di trattamento, «operando come  norma  speciale
prevalente  o  integrativa  che  disinnesca  il  presunto   contrasto
costituzionale senza necessita' di caducare l'art. 7 della  legge  n.
55 del 2024, la quale mantiene la sua validita' e ragionevolezza  per
le casistiche residue», ossia i cittadini  extra  UE  privi  di  tale
status privilegiato. 
    Per quanto attiene a questi ultimi, quindi, lo Stato  manterrebbe
la competenza a regolare il loro accesso al mercato nazionale, «salvi
i vincoli derivanti da specifici accordi internazionali». 
    4.- In data 25 marzo 2026,  le  parti  hanno  depositato  memoria
difensiva in replica a quanto dedotto dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, insistendo per l'accoglimento delle questioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- Con l'ordinanza in epigrafe indicata (reg. ord.  n.  234  del
2025), il Tribunale di Milano, in funzione  di  giudice  del  lavoro,
dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  1,
lettera a), della legge n. 55 del 2024, per contrasto con  gli  artt.
3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e
117, primo comma, Cost.,  quest'ultimo  in  riferimento  all'art.  10
della Convenzione OIL n. 143 del 1975, all'art.  11  della  direttiva
2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo, e all'art.
5,  unitamente  ai  considerando  n.  2  e  n.  3,  della   direttiva
2018/958/UE  sull'accesso  alle  professioni,  nella  parte  in   cui
richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in  Italia,
ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei  pedagogisti  e  a
quello degli educatori  professionali  socio-pedagogici,  l'ulteriore
presupposto della sussistenza della condizione di reciprocita'. 
    Le  questioni   di   legittimita'   costituzionale   sono   sorte
nell'ambito di un'azione civile anti discriminatoria ex art.  28  del
d.lgs. n. 150 del 2011, promossa da CGIL Lombardia, ASGI APS,  APN  e
Associazione NAGA  contro  il  Ministero  della  giustizia,  ai  fini
dell'accertamento,   e    della    conseguente    rimozione,    della
discriminazione  operata  dall'amministrazione  con   la   richiesta,
rivolta ai candidati di  cittadinanza  extra  UE,  di  dichiarare  la
sussistenza della condizione di reciprocita' rispetto alla domanda di
iscrizione agli albi delle professioni educative. 
    6.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio,  ha  preliminarmente  eccepito   l'inammissibilita'   delle
questioni. 
    6.1.- Ad  avviso  dell'interveniente,  esse  sarebbero  prive  di
rilevanza in ragione del loro carattere prematuro,  alla  luce  della
fase transitoria in cui ancora si trova la  disciplina  censurata  e,
sul piano  fattuale,  dell'assenza  di  dinieghi  gia'  espressi  nei
confronti  di  cittadini  stranieri  di   Paesi   terzi   richiedenti
l'iscrizione agli albi. 
    6.1.1.- L'eccezione non coglie nel segno. 
    Per costante orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale,
una questione incidentale e' prematura e, dunque, inammissibile,  «se
l'applicazione della norma censurata e' solo eventuale o  successiva,
cio'  che  esclude  la  rilevanza  attuale  della  questione  stessa»
(sentenza n. 139 del 2020). 
    Nel caso all'esame,  invece,  benche'  l'istituzione  degli  albi
delle professioni socio-pedagogiche non sia ancora a regime, la norma
censurata ha gia' ricevuto attuazione, posto che,  proprio  in  forza
della medesima, viene richiesto, ai  cittadini  di  Paesi  terzi,  di
dichiarare  la  sussistenza  del  requisito   della   condizione   di
reciprocita'  nella  compilazione   dei   moduli   di   domanda   per
l'iscrizione ai detti albi. Il vulnus lamentato e' quindi attuale  e,
nella   prospettiva   del   rimettente,   consiste   nel    carattere
discriminatorio della condizione imposta dalla legge. Di conseguenza,
e' da escludersi «quel carattere solo teorico, astratto o  prematuro»
(sentenza n. 58 del 2020) che renderebbe la questione di legittimita'
costituzionale priva di rilevanza. 
    6.2.- Secondo l'interveniente, inoltre,  le  questioni  sarebbero
inammissibili  in  quanto  l'azione  discriminatoria   promossa   nel
giudizio  a  quo  non  sarebbe  «idonea  a  costituire   il   veicolo
processuale attraverso cui censurare norme di rango primario», atteso
che, qualora questa Corte accogliesse  le  prospettate  questioni  di
legittimita' costituzionale e  la  norma  censurata  venisse  espunta
dall'ordinamento, «l'esito del giudizio  non  sarebbe  l'accoglimento
della domanda ma probabilmente una declaratoria di  cessazione  della
materia del contendere». 
    6.2.1.- Anche questo assunto va disatteso. 
    Con la sentenza n. 15 del  2024,  questa  Corte  ha  delineato  i
tratti essenziali del giudizio antidiscriminatorio di cui all'art. 28
del d.lgs. n. 150 del 2011. 
    In particolare, e'  stato  affermato  che,  predisponendolo,  «il
legislatore  [...]  ha  inteso  fornire  protezione  al  fondamentale
diritto a non subire discriminazioni  per  tutte  le  volte  che,  in
ragione di condotte, comportamenti o atti posti in essere da  privati
o dalla pubblica amministrazione, tale diritto venga leso. [...]  Nel
caso  in  cui  [...]  la  discriminazione  compiuta  dalla   pubblica
amministrazione trovi origine nella legge, in quanto e'  quest'ultima
a imporre,  senza  alternative,  quella  specifica  condotta,  allora
l'attivita'   discriminatoria   e'    ascrivibile    alla    pubblica
amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice  delle
scelte amministrative che si e' accertato essere discriminatorie sta,
appunto,  la  legge  [...].  In  evenienze  del  genere,  il  giudice
ordinario non puo' allora ordinare la modifica di norme regolamentari
che siano riproduttive di norme legislative,  in  quanto  ordinerebbe
alla  pubblica  amministrazione  di   adottare   atti   regolamentari
confliggenti con la legge non rimossa.  L'esercizio  di  un  siffatto
potere e', dunque, subordinato all'accoglimento da  parte  di  questa
Corte della questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla  norma
legislativa  che  il  giudice  ritenga  essere  causa  della   natura
discriminatoria dell'atto regolamentare». 
    Proprio  alla  luce  della  appena  richiamata   pronuncia,   che
riguardava    una    condotta    discriminatoria    della    pubblica
amministrazione originata da un  atto  regolamentare  sostanzialmente
riproduttivo di una norma legislativa regionale, il giudice a quo  ha
ritenuto essergli preclusa la possibilita' di  ordinare  direttamente
all'amministrazione  la  rimozione,  ovvero  la  modifica,  di   atti
riproduttivi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55  del
2024, senza il previo accoglimento, da parte di questa  Corte,  della
questione di legittimita' costituzionale avente a oggetto  la  stessa
norma di  rango  primario  considerata  dal  rimettente  fonte  della
discriminazione. 
    La sentenza n. 15 del 2024, richiamata,  peraltro,  dalla  stessa
difesa statale, esprime il principio per cui, quando e'  la  legge  a
imporre, senza alternative, una specifica condotta amministrativa che
risulta  discriminatoria,  l'esercizio  del  potere  ordinatorio  del
giudice  e'   subordinato   all'accoglimento   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  sulla  norma  legislativa  da  cui   la
discriminazione origina. 
    E' cio' che avviene nel caso di specie, allorche', in  esecuzione
dell'art. 7, comma 1, lettera a), della  legge  n.  55  del  2024,  i
commissari preposti all'accoglimento delle domande  per  l'iscrizione
agli  albi  delle  professioni  educative  richiedono  a  tutti   gli
stranieri  extra  UE,  nei  moduli  predisposti  per  la  domanda  di
iscrizione a tali albi, di attestare la sussistenza della  condizione
di reciprocita' nel Paese di provenienza. 
    Neppure appaiono determinanti,  nel  senso  della  non  rilevanza
della questione di legittimita'  costituzionale  sorta  nel  giudizio
antidiscriminatorio,   le   considerazioni   svolte   dall'Avvocatura
generale dello Stato sulle possibili ricadute  di  una  pronuncia  di
accoglimento sul giudizio a quo. 
    Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «il giudizio
di rilevanza esige soltanto la  dimostrazione  della  necessita',  da
parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata  nel
processo  a  quo,  e  non  richiede  invece  la   dimostrazione   che
l'accoglimento della questione  sia  effettivamente  suscettibile  di
incidere sull'esito del processo medesimo. Cio' che e' essenziale e',
piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe
quanto meno  sull'iter  motivazionale  che  conduce  alla  decisione»
(sentenza n. 121 del 2025). 
    Tanto ha fatto il  giudice  rimettente,  adeguatamente  motivando
sulla rilevanza delle questioni e sulla necessita', nella specie,  di
un sindacato di legittimita' costituzionale da parte di questa Corte. 
    7.- Venendo ora al merito delle questioni, esse hanno  a  oggetto
la condizione di reciprocita', richiesta ai  cittadini  stranieri  di
Paesi extra UE, ai fini dell'iscrizione all'albo della professione di
pedagogista e a quello di educatore  professionale  socio-pedagogico,
necessaria per l'esercizio delle suddette attivita'. 
    7.1.- Trattandosi di  una  condizione  di  reciprocita'  speciale
rispetto a  quella  generale  di  cui  all'art.  16  delle  preleggi,
inserita ex novo nel contesto della trasformazione delle  professioni
educative in professioni ordinistiche avvenuta mediante la  legge  n.
55 del 2024, merita ricostruire brevemente la complessiva  evoluzione
della disciplina di settore. 
    7.2.- Il legislatore si e' occupato  per  la  prima  volta  delle
figure di pedagogista e di educatore  professionale  socio-pedagogico
con la legge n.  205  del  2017,  il  cui  art.  1,  comma  595,  per
l'attribuzione di tali qualifiche richiedeva  il  solo  conseguimento
dei diplomi di  laurea  ivi  indicati,  fatte  salve  le  diverse  (e
semplificate) modalita' di acquisizione della qualifica previste,  in
via transitoria, dal successivo comma 597 a favore di chi avesse gia'
maturato competenze specifiche alla data di entrata in  vigore  della
legge. 
    7.3.- Successivamente, la  legge  n.  55  del  2024  ha  previsto
l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed  educative
quale ente pubblico non economico avente  il  compito  di  dotare  le
categorie in questione di un unico codice deontologico, di curare  la
tenuta dei rispettivi albi, istituiti ai sensi dell'art. 5, commi 1 e
2, della stessa legge, e di assicurare la formazione  continua  degli
iscritti. 
    7.3.1.- In base all'art. 6, comma 2,  della  legge  in  discorso,
detto Ordine deve essere istituito con  decreto  del  Ministro  della
giustizia - che, allo stato, non risulta ancora  adottato  -  con  il
quale,  come  stabilito  dal  successivo  comma  4,  devono  altresi'
stabilirsi le relative modalita' di  funzionamento,  le  disposizioni
sul suo ordinamento interno e le norme  necessarie  per  la  fase  di
prima applicazione. 
    7.3.2.- L'art. 7, specificamente oggetto, quanto alla lettera  a)
del comma 1, delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  oggi
all'esame, detta le condizioni per l'iscrizione ai due albi, divenuta
necessaria per l'esercizio delle professioni  in  questione  (di  cui
agli artt. 2, comma 3, e 4, comma 1, lettera  c),  subordinandola  al
possesso dei seguenti requisiti: «a) essere cittadino italiano  o  di
uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale
vige in materia la condizione di reciprocita'; b) non avere riportato
condanne penali passate  in  giudicato  per  delitti  che  comportano
l'interdizione dall'esercizio della professione; c) avere  conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza
in  Italia  o,  per  i  cittadini  italiani   residenti   all'estero,
dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualita'
di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti  o
imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato». 
    7.3.3.- In sede di prima attuazione, l'art. 10 della legge n.  55
del 2024 ha previsto che i presidenti dei  tribunali  dei  capoluoghi
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge,  nominino
un commissario tra  i  magistrati  in  servizio,  che  provveda  alla
formazione degli albi (comma 1). Il commissario, entro novanta giorni
dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei
relativi titoli  di  studio  e  che  abbiano  presentato  domanda  di
iscrizione entro il  termine  del  31  marzo  2027  (come  da  ultimo
prorogato dall'art. 6, comma 1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
normativi», convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2026,
n. 26), indice le elezioni dei presidenti degli albi e provvede  agli
altri  adempimenti  necessari,  propedeutici  all'istituzione   degli
ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (v.
art. 10, comma 2, primo periodo, legge 55 del 2024). 
    7.3.4.- Fino  alla  prima  formazione  dell'elenco  degli  aventi
diritto al  voto  rimane  ferma  la  possibilita'  di  esercitare  le
professioni di pedagogista e  di  educatore  socio-pedagogico,  anche
qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione, in  virtu'
di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 8  agosto
2025, n. 117 (Misure urgenti in materia  di  giustizia),  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2025, n. 148. 
    7.4.- Una volta andato a regime il nuovo  assetto  normativo,  il
cittadino extra UE che intenda svolgere l'attivita' professionale  di
psicologo o di educatore socio-pedagogico deve iscriversi,  pertanto,
nei relativi albi e fornire, a tal fine, una dichiarazione  ai  sensi
del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti, oltre il possesso dei titoli
di  studio  e  delle  competenze  necessarie,  la  sussistenza  della
condizione di reciprocita' nello Stato di provenienza. 
    8.- Cosi'  riassunto  il  quadro  normativo  di  riferimento,  si
possono esaminare le censure formulate dal Tribunale  rimettente  nei
riguardi dell'art. 7, comma 1, lettera a),  della  legge  n.  55  del
2024, che richiede a tutti i cittadini extra UE la sussistenza  della
piu' volte menzionata condizione di reciprocita', muovendo da  quelle
relative agli artt. 3, primo comma,  4,  primo  comma,  e  35,  primo
comma, Cost, che possono essere unitariamente considerate. 
    9.- Il diritto  al  lavoro  e'  annoverato  dalla  giurisprudenza
costituzionale fra i diritti  fondamentali  (in  tal  senso,  tra  le
tante, sentenze n. 203 e n. 148 del  2024),  in  quanto  «diritto  di
liberta' della persona umana, che si estrinseca nella  scelta  e  nel
modo di esercizio dell'attivita'  lavorativa»  (sentenza  n.  45  del
1965), strettamente correlato  all'esercizio  della  professionalita'
del singolo e alla possibilita' di  svolgere  pienamente  l'attivita'
lavorativa corrispondente alle sue competenze. 
    9.1.- Dal riconoscimento del diritto al lavoro e della  «liberta'
di scegliere un'attivita' lavorativa»  (sentenza  n.  102  del  1968)
discende, quindi, per il legislatore, il  dovere  di  non  introdurre
norme che tale diritto escludano o che a tale liberta',  direttamente
o indirettamente, pongano «limiti discriminatori» (cosi' sentenza  n.
45 del 1965; in senso analogo,  sentenza  n.  61  del  1965,  che  si
esprime in termini di «diritto presidiato dal divieto di creare e  di
lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentano di
porre limiti a tale liberta'  o  che  tale  liberta'  direttamente  o
indirettamente rinneghino»). 
    9.2.- Da cio' pero' - come questa Corte ha  riconosciuto  fin  da
tempo risalente - «non consegue l'impossibilita', per il  legislatore
ordinario,  di  dettare  disposizioni  che  specifichino   limiti   e
condizioni inerenti all'esercizio del  diritto  o  che  attribuiscano
all'autorita' amministrativa poteri di controllo a  tutela  di  altri
interessi e di altre esigenze sociali  ugualmente  fatti  oggetto  di
protezione costituzionale» (ancora sentenza n. 102 del 1968). 
    In   tal   caso,   tuttavia,    per    costante    giurisprudenza
costituzionale, si impone un vaglio di  proporzionalita'  rispetto  a
ogni misura legislativa, amministrativa o  giudiziaria  che  comporti
una restrizione dei diritti costituzionali della persona  (ex  aliis,
sentenze n. 203 e n. 46 del 2024; n. 24  del  2019),  diritti  fra  i
quali rientra  il  diritto  al  lavoro,  nelle  declinazioni  innanzi
illustrate. 
    10.- Secondo questo schema di giudizio vanno valutate, quindi, le
censure mosse alla  condizione  di  reciprocita'  richiesta  ai  fini
dell'iscrizione agli albi delle professioni in discorso. 
    10.1.- Questa Corte si e' gia' occupata dell'operativita' di tali
garanzie   costituzionali    rispetto    all'iscrizione    in    albi
professionali. 
    Nel ribadire che l'art. 4 Cost. riconosce «un diritto alla scelta
dell'attivita' lavorativa e del modo di esercitarla,  come  un  mezzo
fondamentale di attuazione dell'interesse  allo  sviluppo  della  sua
personalita'» (sentenza n. 70 del 2025), essa  ne  ha  ravvisato  una
violazione nel divieto di cancellazione all'albo per  l'avvocato  nei
cui confronti sia avviato un procedimento disciplinare. 
    In particolare, in quella  occasione,  si  e'  affermato  che  un
simile divieto incideva in maniera sproporzionata sulla  liberta'  di
lavoro dell'avvocato che richiedesse di cancellarsi dall'albo, avendo
intenzione di cessare l'esercizio della professione per eventualmente
intraprendere una diversa attivita'  lavorativa  al  cui  svolgimento
fosse di ostacolo l'appartenenza  all'istituzione  ordinistica.  Tale
declaratoria si e' imposta in considerazione del fatto  che  «perche'
una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione
possa ritenersi legittima non e'  sufficiente  che  la  misura  dalla
stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse
meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare  il  canone
di proporzionalita' e di adeguatezza, in forza del quale le finalita'
pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza  possibile
sulle liberta' individuali (ex  aliis,  sentenza  n.  20  del  2019)»
(ancora sentenza n. 70 del 2025). 
    10.2.- Gli stessi principi non possono  non  essere  riconosciuti
anche  nei  confronti  degli   stranieri   extra   UE,   regolarmente
soggiornanti,  in  possesso  di  un  titolo  che  consente  loro   lo
svolgimento di attivita' lavorativa; essi si trovano, infatti,  sotto
il profilo degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma,  e  35,  primo
comma, Cost., in una posizione equiparabile a  quella  dei  cittadini
italiani e di quelli europei. 
    A tal proposito questa Corte ha da tempo riconosciuto  che  «[s]e
e' indubitabile che rientra nella  discrezionalita'  del  legislatore
stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono  avere
per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di  trattenersi  e
lavorare nel territorio della Repubblica, e' altresi' vero che il suo
esercizio deve essere rispettoso  dei  limiti  segnati  dai  precetti
costituzionali. A prescindere dal rispetto di  altri  parametri,  per
essere in armonia con l'art. 3  Cost.  la  normativa  deve  anzitutto
essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze
n. 62 e n. 283 del 1994)» (sentenza n. 78 del 2005), nonche', si deve
aggiungere,  coerente  con  il  principio  di  proporzionalita',   in
ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso. 
    10.3.- In questa cornice va scrutinata la specifica condizione di
reciprocita' introdotta ex novo dalla disposizione in esame per tutti
gli stranieri extra UE, ivi compresi i regolarmente soggiornanti  sul
territorio nazionale in possesso di un titolo  che  li  abiliti  allo
svolgimento di attivita' lavorativa. 
    10.4.-  Questa  Corte,  sebbene  in  epoca  risalente,  ha   gia'
riconosciuto che il presupposto del trattamento di  reciprocita'  per
l'accesso a una professione (all'epoca, quella giornalistica) non e',
in se' considerato, costituzionalmente illegittimo purche' risponda a
canoni di ragionevolezza (sentenza n. 11 del 1968). 
    Nel caso odierno, ne'  i  lavori  preparatori  ne'  il  dibattito
parlamentare consentono di evincere le specifiche finalita' pubbliche
- in tesi integranti un altro interesse meritevole  di  protezione  -
sottese alla scelta normativa di  introdurre,  fra  i  requisiti  per
l'iscrizione all'albo dei pedagogisti  e  a  quello  degli  educatori
professionali socio-pedagogici, la condizione di reciprocita'  per  i
cittadini extra UE. 
    In   proposito,   l'Avvocatura   indica,   invero,   la   «tutela
dell'interesse nazionale nei rapporti tra Stati», in specie ravvisato
nella tutela  dei  professionisti  italiani  all'estero.  Questa  pur
legittima finalita', che in quanto tale fuoriesce  dal  perimetro  di
definizione dei  requisiti  inerenti  alla  necessaria  competenza  e
professionalita', e' perseguita pero' con una misura,  la  condizione
di reciprocita', che  -  nell'imporre  l'accertamento  dell'esistenza
nello Stato extra UE di un'analoga disciplina del settore specifico -
si rivela non del tutto idonea a perseguire lo scopo. 
    A  questo   riguardo,   merita   considerare   che   il   settore
professionale in questione e' ancora "giovane" e presenta - come  nel
nostro Paese, cosi' anche a livello comparato - una frammentazione di
disciplina frutto di scelte non uniformi, incidenti anche  sul  piano
qualificatorio. 
    A conferma della parcellizzazione normativa  e  delle  incertezze
che tutt'ora avvolgono  questi  nuovi  profili  professionali,  valga
anche il confronto con  quanto  previsto,  in  tempo  non  risalente,
dall'art. 2,  comma  3,  del  richiamato  d.m.  13  marzo  2018,  per
l'analoga figura dell'educatore professionale sia pure  operante  nel
settore  sanitario,  per  il  quale,  ai  fini   dell'iscrizione   al
rispettivo albo, non e' richiesta la sussistenza della condizione  di
reciprocita' bensi' il solo «rispetto della normativa in  materia  di
ingresso  e  soggiorno  dei  cittadini  di  altre  nazionalita'   nel
territorio dello Stato italiano». 
    10.5.- Cio'  detto,  quanto  all'idoneita'  della  condizione  di
reciprocita'  a  perseguire  la  tutela  degli  interessi   nazionali
richiamata   dall'Avvocatura   come   ratio   giustificativa    della
disposizione censurata, occorre sottolineare che tale tutela potrebbe
non risultare garantita dalla medesima ogni qual volta, al  cittadino
italiano, non sia assicurata una  pari  possibilita'  lavorativa  nel
Paese  extra  UE  per  ragioni  che,  pero',  prescindono  dalla  sua
nazionalita' e che possono dipendere dal quadro normativo  eterogeneo
e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, cui piu'  sopra
si e' fatto riferimento. 
    Non e' implausibile, infatti, immaginare che - almeno finche' non
si diffondano a livello internazionale qualificazioni uniformi - a un
cittadino italiano, in possesso  dell'abilitazione  a  esercitare  le
professioni   di   pedagogista   o   di    educatore    professionale
socio-pedagogico, possa  essere  inibito  lo  svolgimento  all'estero
delle corrispondenti attivita', per il fatto che queste ultime  siano
semplicemente intitolate in modo differente in un altro Paese  e  ivi
richiedano il possesso di abilitazioni solo diversamente denominate. 
    10.5.1.-  Peraltro,   dall'introduzione   della   condizione   di
reciprocita' potrebbe anche derivare un pregiudizio  alla  tutela  di
altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale  quello
a  fruire  delle  competenze  disponibili  sul  territorio  italiano,
competenze non di  rado  persino  frutto  di  un  percorso  di  studi
compiuto nel nostro Paese. 
    10.6.- La previsione in discorso si rivela, allo stesso tempo, in
contrasto con il canone di  proporzionalita'  in  senso  stretto,  in
quanto ostacola e limita - senza operare  un  adeguato  bilanciamento
tra mezzo impiegato e  scopo  perseguito  -  la  libera  esplicazione
dell'attivita' professionale  del  cittadino  extra  UE  regolarmente
soggiornante e in forza di un titolo che lo abiliti a  lavorare.  Pur
avendo acquisito il titolo per  svolgere  una  delle  professioni  in
esame e, pertanto, essendo in possesso dei  requisiti  richiesti  per
esercitare l'attivita' in discorso, l'interessato potrebbe  trovarsi,
infatti, nell'impossibilita' di farlo per ragioni  che,  come  si  e'
gia' esposto, riposano su un piano del tutto diverso  da  quello  dei
requisiti professionali. 
    10.6.1.- Tale conclusione e' ancora piu'  evidente  ove  riferita
alla situazione dello straniero che  stia  gia'  esercitando,  magari
anche da tempo, le professioni in  questione,  in  virtu'  del  sopra
richiamato regime transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del d.l. n.
117 del 2025, come convertito. Chi si  trovasse  in  tale  condizione
dovrebbe, di fatto, interrompere ex  abrupto  l'attivita'  lavorativa
con l'entrata a regime della nuova disciplina. 
    10.6.2.- Infine, ancora rispetto al canone  di  proporzionalita',
non e' superfluo aggiungere che la misura all'esame comporta un onere
assai gravoso, anche in termini di  responsabilita'  penale,  per  lo
straniero regolare in possesso di un valido titolo di  soggiorno  che
gia' gli consente di lavorare alle condizioni  ivi  previste:  a  suo
carico  e'  imposto,   infatti,   l'onere   di   attestare   mediante
autocertificazione di essere cittadino  «di  uno  Stato  rispetto  al
quale vige in materia la condizione di reciprocita'». 
    Si tratta di  un  onere  probatorio  che,  all'evidenza,  risulta
sproporzionato  rispetto  alle  capacita'  conoscitive  del   singolo
lavoratore, in ragione delle prevedibili  difficolta'  di  accesso  a
informazioni relative alla regolamentazione del Paese di provenienza,
che, come si e' detto prima, puo'  essere  caratterizzata  da  grande
frammentarieta'. 
    11.- Alla luce di quanto sopra, l'art. 7, comma  1,  lettera  a),
della legge n. 55 del 2024 deve essere dichiarato  costituzionalmente
illegittimo per contrasto con gli artt.  3,  primo  comma,  4,  primo
comma, e 35, primo comma, Cost.,  nella  parte  in  cui  richiede  al
cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in  possesso
di un titolo che lo  abiliti  al  lavoro  nelle  forme  e  condizioni
previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto della sussistenza
della condizione di reciprocita'  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo
professionale  dei   pedagogisti   e   a   quello   degli   educatori
professionali socio-pedagogici. 
    12.- Sono assorbite le restanti questioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  1,
lettera a), della legge  15  aprile  2024,  n.  55  (Disposizioni  in
materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed  educative  e
istituzione dei relativi albi  professionali),  nella  parte  in  cui
richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in  Italia,
in possesso di un titolo che lo  abiliti  al  lavoro  nelle  forme  e
condizioni previste dal titolo stesso, l'ulteriore presupposto  della
sussistenza della condizione di reciprocita' ai fini  dell'iscrizione
all'albo professionale dei pedagogisti e  a  quello  degli  educatori
professionali socio-pedagogici. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
              Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI