N. 121 SENTENZA 6 maggio - 6 luglio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Comunicazione e informazione - Comunicazioni elettroniche - Installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 del relativo codice (impianti radioelettrici, procedure semplificate per impianti a tecnologia 4G, variazioni non sostanziali degli impianti, impianti temporanei di telefonia mobile e realizzazione di opere civili funzionali all'installazione) nonche' realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e garantire l'operativita' e la continuita' dei servizi di telecomunicazione in zone gravate da usi civici -Applicabilita' del vincolo paesaggistico - Esclusione - Violazione del principio della tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Comunicazione e informazione - Comunicazioni elettroniche - Realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici - Necessita' dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso - Esclusione - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali della decretazione d'urgenza, della funzione di tutela ambientale degli usi civici, del diritto di difesa nonche' dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 54-bis. - Costituzione, artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma.(GU n.27 del 8-7-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo
LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), promosso dal Commissario per la
liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Toscana e Umbria
nel procedimento vertente tra Associazione regionale universita'
agrarie del Lazio e altri, con ordinanza del 15 settembre 2025,
iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di S. T. e F. M., di
Infrastrutture wireless italiane spa, nonche' l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2026 il Giudice relatore
Marco D'Alberti;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Cantella e Jacopo D'Auria
per Infrastrutture wireless italiane spa, Emilia Pulcini per S. T. e
F. M., nonche' l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 settembre 2025, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 2025, il Commissario per la liquidazione degli usi
civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), che per la realizzazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle
zone gravate da usi civici esclude la necessita' dell'autorizzazione
di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n.
1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.
decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge
22 maggio 1924, n. 751).
La disposizione censurata stabilisce inoltre che nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e
49 del medesimo d.lgs. n. 259 del 2003 «e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei
servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni
culturali e del paesaggio», di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2.- Il Commissario rimettente riferisce che l'Associazione
regionale universita' agrarie del Lazio (d'ora in avanti: ARUAL) ha
denunciato l'illegittima occupazione di proprieta' collettive, site
nel Comune di Valmontone, da parte della societa' Infrastrutture
wireless italiane spa (d'ora in avanti: Inwit spa). Nel giudizio
instaurato d'ufficio dallo stesso Commissario, si e' costituita
l'Universita' agraria di Valmontone che ha chiesto il rigetto del
ricorso, deducendo di avere concesso in locazione alla societa' Inwit
spa una porzione di terreno al fine di installarvi le proprie
apparecchiature di comunicazione elettronica. Sebbene si tratti di
opera insistente su una proprieta' collettiva, in base alla
disposizione censurata non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione.
2.1.- La questione sarebbe rilevante ai fini del giudizio.
L'univoco tenore letterale della disposizione censurata
imporrebbe al giudice di «prendere atto della realizzazione di una
rete di trasmissione», mentre, in caso di accoglimento delle
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis cod.
comunicazioni elettroniche, l'opera insistente su proprieta'
collettive dovrebbe ritenersi illegittima, poiche' realizzata in
difetto di autorizzazione.
2.2.- Con il primo ordine di censure, il rimettente lamenta la
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.
La disposizione censurata e' stata introdotta dall'art. 18, comma
7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge
21 aprile 2023, n. 41. Ad avviso del rimettente, tale art. 18, comma
7, difetterebbe dei presupposti della necessita' e dell'urgenza,
«riguardando la previsione [di] opere che non si sa se e quando
verranno realizzate nel futuro», mentre «le situazioni straordinarie
che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza dovrebbero
preesistere all'esercizio del potere legislativo». Inoltre,
l'intervento legislativo in esame, in quanto «frutto di una "mera
scelta politica" dell'esecutivo», non presenterebbe alcun connotato
d'urgenza.
2.3.- La disposizione censurata violerebbe, inoltre, l'art. 9
Cost., ponendosi in contrasto con la funzione di tutela ambientale
riconosciuta agli usi civici dall'art. 1, primo comma, lettera h),
della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); dall'art. 142,
comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004 e dall'art. 3, comma
6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini
collettivi).
Il rimettente sottolinea che la funzione di tutela ambientale
propria degli usi civici e' stata riconosciuta sia dalla
giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 367 del
2007, n. 46 del 1995 e n. 133 del 1993 e l'ordinanza n. 316 del
1998), sia da quella di legittimita' (e' citata Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 16 febbraio 2011, n. 3811): funzione
che sarebbe pregiudicata dalla disposizione censurata, la quale per
un verso esclude la necessita' dell'autorizzazione di cui all'art.
12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, per l'altro
l'applicazione del vincolo paesaggistico.
2.4.- L'art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche violerebbe
altresi' il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
La disposizione censurata determinerebbe la "privatizzazione" a
tempo indeterminato dei beni collettivi e le comunita', cui spettano
i relativi diritti, verrebbero private della possibilita' di opporsi
alla costruzione di tali infrastrutture, nonche' di ottenere la
restituzione dei beni in caso di abbandono delle opere, con
sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito
dall'art. 24 Cost., non essendo prevista una tutela successiva, ne'
compensi di natura risarcitoria.
2.5.- Ad avviso del rimettente, l'art. 54-bis del d.lgs. n. 259
del 2003 violerebbe altresi' l'art. 3 Cost. con riguardo al principio
di eguaglianza, poiche' solo le societa' che intendano installare
reti di telecomunicazione (d'ora in avanti: TLC) sarebbero esentate
dall'obbligo di rispettare le regole dell'evidenza pubblica, a
differenza di quanto accade per la realizzazione di altre opere,
anche di maggiore rilevanza, quali ospedali, autostrade, scuole, che
invece debbono sottostare a tali procedure.
2.6.- E' inoltre denunciata la violazione dell'art. 3 Cost. anche
in riferimento al principio di ragionevolezza, alla luce degli
argomenti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 310 del 2006 e
n. 345 del 1997, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale di discipline regionali che - in relazione ad alcune
categorie di opere pubbliche - prevedevano analoghe valutazioni
astratte di compatibilita' con gli usi civici.
In queste pronunce, l'irragionevolezza e' stata individuata
nell'assimilazione, operata dal legislatore regionale, tra godimento
collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e interesse alla
realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale al trasporto di
energia elettrica. Alcune categorie di opere verrebbero dunque
sottratte alla disciplina statale volta a garantire l'interesse della
collettivita' alla conservazione degli usi civici e alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio.
Analogamente, nel caso in esame, la possibilita' di installare
reti di comunicazione su terreni gravati da usi civici implicherebbe
una valutazione astratta di compatibilita' delle opere, ossia senza
considerare l'effettivo impatto che le stesse possono avere. Cio' si
porrebbe in contrasto anche con i principi di sussidiarieta'
orizzontale e di democraticita'.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
presente giudizio con atto depositato il 30 dicembre 2025, in cui ha
chiesto che le questioni di legittimita' costituzionale siano
dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
3.1.- La difesa statale premette che la disposizione censurata e'
stata introdotta nell'ambito delle misure urgenti per l'attuazione
del PNRR, con l'obiettivo di semplificare e accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad
alta velocita', considerate in ambito unionale e nazionale quali
strumenti di rilevanza strategica per un partecipato ed efficace
sviluppo sociale, economico, culturale e commerciale.
3.2.- In via preliminare, la difesa statale eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni per difetto di motivazione sulla
rilevanza, poiche' il giudice a quo non avrebbe illustrato le ragioni
per cui la disposizione censurata inciderebbe sull'uso civico
esistente sulle proprieta' collettive site nel Comune di Valmontone.
Al contrario, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la
disposizione censurata non escluda affatto il mantenimento dell'uso
civico, poiche' - nello stabilire la compatibilita'
dell'infrastruttura con esso - ne presupporrebbe la conservazione.
L'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 sarebbe volto a velocizzare
la copertura di zone ancora scarsamente servite da reti di
comunicazioni ad alta velocita', considerate quali strumenti di
rilevanza strategica in ambito unionale e nazionale.
D'altra parte, nell'ordinanza di rimessione sarebbe del tutto
omessa la descrizione della vicenda amministrativa da cui origina la
controversia. Il giudice a quo si sarebbe limitato a riferire che
alla societa' Inwit spa e' stata concessa in locazione una porzione
di terreno per installarvi le apparecchiature.
Sempre in via preliminare, il Presidente del Consiglio dei
ministri eccepisce l'inammissibilita' della questione sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al principio di
eguaglianza, per la carente motivazione in ordine alla denunciata
disparita' di trattamento e in particolare per la generica
indicazione delle fattispecie poste a raffronto.
3.3.- Nel merito, la difesa statale ritiene le questioni di
legittimita' costituzionale non fondate.
3.3.1.- Quanto alla denunciata violazione dell'art. 77, secondo
comma, Cost., la questione non sarebbe fondata, poiche' i presupposti
del ricorso alla decretazione d'urgenza deriverebbero dall'esigenza
di dare attuazione alle stringenti disposizioni adottate in sede
europea per il completamento delle reti di TLC.
3.3.2.- Con riferimento al contrasto con l'art. 9 Cost., il
Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disposizione
censurata non elimini la tutela ambientale in senso assoluto, ma la
bilanci con l'interesse pubblico alla realizzazione delle
infrastrutture digitali. Cio' non determinerebbe alcuna irragionevole
compressione del diritto al godimento delle risorse, ne' del rispetto
dei vincoli ambientali e paesaggistici, poiche' tali valutazioni
possono essere comunque effettuate nell'ambito dell'autorizzazione
alla realizzazione delle infrastrutture.
3.3.3.- Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., l'Avvocatura
generale dello Stato ritiene che l'art. 54-bis cod. comunicazioni
elettroniche non precluda l'accesso alla giustizia e il diritto di
difesa delle comunita' titolari delle proprieta' collettive, che
potrebbero comunque agire in giudizio per tutelare i propri diritti,
anche in relazione all'eventuale impatto ambientale o patrimoniale
delle opere in questione.
4.- Con atto depositato il 24 dicembre 2025, la societa' Inwit
spa si e' costituita nel presente giudizio chiedendo che le questioni
di legittimita' costituzionale sollevate dal rimettente siano
dichiarate inammissibili o non fondate.
4.1.- In via preliminare, la parte eccepisce l'inammissibilita'
delle questioni di legittimita' costituzionale per difetto di
rilevanza, in considerazione del difetto di giurisdizione del
Commissario per la liquidazione degli usi civici rimettente.
Si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del
1927, la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione
degli usi civici sussiste quando sia contestata la qualita' demaniale
del suolo o comunque quando la controversia presupponga la
necessita', anche in assenza di un'esplicita contestazione della
qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un
diritto civico sulle terre oggetto del giudizio.
Viceversa, nel caso in esame, la demanialita' dell'area sulla
quale dovrebbe essere realizzata l'infrastruttura di TLC non sarebbe
mai stata contestata, ne' dal Commissario rimettente, ne' dall'ARUAL.
Infatti, le questioni dibattute nel giudizio a quo prescinderebbero
dall'accertamento della qualitas soli. Le domande formulate in tale
giudizio avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice
ordinario (quanto ai profili attinenti alla validita' del contratto
di locazione e alla misura del canone) o al giudice amministrativo
(quanto all'accertamento della illegittimita' dell'autorizzazione e
della ratifica del contratto da parte dell'Universita' agraria di
Valmontone).
Tali controversie rimarrebbero estranee alla giurisdizione
commissariale, poiche' non richiederebbero l'accertamento della
qualitas soli, ne' riguarderebbero lo svolgimento di altre operazioni
rimesse al Commissario.
4.2.- Nel merito, la parte costituita ritiene non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal Commissario.
4.2.1.- Quanto alla denunciata violazione dell'art. 77, secondo
comma, Cost., la societa' Inwit spa deduce che l'art. 18, comma 7,
del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, che ha introdotto il
censurato art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, sarebbe coerente
con l'obiettivo, annunciato nel preambolo del medesimo decreto-legge
e perseguito da tutte le disposizioni che lo compongono, di attuare
tempestivamente gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR,
semplificando e accelerando i relativi procedimenti amministrativi.
La disposizione censurata sarebbe omogenea rispetto alle altre
riguardanti la medesima materia delle infrastrutture digitali, che
costituiscono obiettivi prioritari dei piani di sviluppo approvati a
livello nazionale ed eurounitario. La disciplina introdotta dall'art.
54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 risponderebbe all'esigenza di
semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione
all'installazione degli impianti di TLC, ai sensi degli artt. 43 e
seguenti del medesimo cod. comunicazioni elettroniche.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza non sarebbe dunque
irragionevole, considerata l'omogeneita' della disposizione censurata
rispetto alla funzione complessivamente perseguita dall'atto
normativo in cui essa e' inserita.
4.2.2.- Parimenti non fondata sarebbe la censura riferita alla
violazione dell'art. 9 Cost.
Osserva la parte che la valenza ambientale e paesaggistica del
bene civico non esclude la possibilita' che venga mutata la
destinazione dei relativi terreni. La stessa giurisprudenza
costituzionale ha ritenuto che il mutamento di destinazione ha lo
scopo di mantenere un impiego utile alla collettivita' che ne rimane
titolare (sono richiamate le sentenze n. 228 del 2021, n. 71 del
2020, n. 178 e n. 113 del 2018, n. 103 del 2017). Come affermato in
particolare dalla sentenza n. 103 del 2024 di questa Corte,
risulterebbe compatibile con la vocazione pubblica del bene
collettivo anche il mutamento di destinazione finalizzato
all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,
certamente assai piu' invasivi rispetto a una stazione radio base,
occupante una superficie pari a 50 metri quadri.
4.2.3.- La difesa della parte sottolinea inoltre che, in base
agli artt. 43, comma 4, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, le
infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle
opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilita' e possono
pertanto essere localizzate in qualsiasi parte del territorio, a
prescindere dalla destinazione urbanistica.
Le reti, mobili e fisse, di TLC a banda larga soddisfano,
infatti, un bisogno generale della collettivita', considerata la
necessita' delle stesse ai fini dello svolgimento a distanza di una
serie di attivita', anche strumentali all'utilizzo agricolo e
silvo-pastorale dei beni in questione. Per tali ragioni, lo Stato ne
promuove lo sviluppo, mediante incentivi economici e norme che ne
agevolano la piu' ampia diffusione (sono richiamati l'art. 4, comma
7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 2024, n. 95, e la
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2023,
recante «Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia
di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli
interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR»).
La disposizione censurata esprimerebbe, quindi, una ragionevole
valutazione ex ante circa la strumentalita' del mutamento della
destinazione d'uso del bene civico alla soddisfazione di interessi
della collettivita' di riferimento. Gli interventi disciplinati dalla
disposizione censurata sarebbero da ritenere compatibili con gli
aspetti inerenti alla tutela ambientale e paesaggistica in ragione
delle loro caratteristiche strutturali (tenuto conto dell'esigua
estensione delle aree occupate) e dell'inidoneita' a precludere
l'esercizio dei diritti sulla restante porzione del terreno
demaniale.
4.2.4.- Quanto alla censura relativa alla violazione del
principio di eguaglianza, la difesa della parte ne eccepisce in primo
luogo l'inammissibilita', poiche' nell'ordinanza non sarebbe indicata
la disciplina legislativa da porre a confronto con la disposizione
censurata.
Nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, perche' le
situazioni in comparazione sarebbero del tutto eterogenee. Infatti,
le infrastrutture di TLC a banda larga, sebbene assimilate a opere di
urbanizzazione primaria e di pubblica utilita', restano di proprieta'
del soggetto privato che le realizza. Inoltre, il censurato art.
54-bis troverebbe la propria giustificazione alla luce delle esigenze
di celerita' e snellezza procedimentale connesse alla realizzazione
della rete di TLC, sia delle caratteristiche, strutturali e
dimensionali, che tale categoria di opere presentano.
4.2.5.- Ad avviso della parte, non sarebbe configurabile neppure
la violazione dell'art. 24 Cost.
Una volta riconosciuta la destinazione dell'infrastruttura al
soddisfacimento di bisogni di interesse generale della popolazione,
non sarebbe configurabile alcun impedimento all'esercizio dei diritti
di uso civico, ne' sussisterebbe un'esigenza di tutela delle relative
posizioni giuridiche, poiche' non sussisterebbe alcuna lesione. La
comunita' titolare dei diritti di uso civico conserverebbe infatti la
possibilita' di rappresentare le proprie esigenze nell'ambito del
procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione, eventualmente
impugnandola dinanzi al giudice amministrativo.
5.- Con atto depositato il 29 dicembre 2025, si sono costituiti
nel presente giudizio S. T. e F. M., quali parti intervenienti nel
giudizio commissariale, chiedendo l'accoglimento delle questioni
sollevate dal rimettente.
5.1.- Le parti riferiscono di essere intervenute nel giudizio a
quo in qualita' di utenti e membri della comunita' di abitanti del
Comune di Valmontone, al fine di denunciare la violazione dei diritti
civici e della proprieta' collettiva, nonche' di chiedere al
Commissario liquidatore di valutare la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
54-bis cod. comunicazioni elettroniche, per violazione dell'art. 9
Cost.
5.2.- Al riguardo, le parti richiamano la giurisprudenza
costituzionale che ha affermato la valenza ambientale e paesaggistica
delle aree di proprieta' collettiva e la conseguente necessita' della
loro conservazione (sono richiamate le sentenze n. 236 del 2022, n.
228 del 2021, n. 71 del 2020, n. 210 del 2014, n. 310 del 2006, n. 46
del 1995 e n. 391 del 1989).
La valenza ambientale della proprieta' collettiva assumerebbe
specifico rilievo nella procedura prevista dall'art. 12, secondo
comma, della legge n. 1766 del 1927. La disciplina che caratterizza
il regime giuridico di circolazione delle aree gravate da uso civico
sarebbe stata irragionevolmente pretermessa dalla disposizione
censurata.
5.3.- Le parti ritengono fondata anche la questione sollevata in
riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per mancanza dei
presupposti che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza.
5.4.- Inoltre, le parti condividono le argomentazioni addotte dal
rimettente a sostegno della violazione dell'art. 3 Cost., nonche'
dell'art. 24 Cost., per il pregiudizio del diritto di difesa dei
titolari delle proprieta' collettive.
6.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la Federazione nazionale dei
domini collettivi - Paolo Grossi e Pietro Nervi, in qualita' di
amicus curiae, ha depositato un'opinione scritta, ammessa con decreto
presidenziale del 25 marzo 2026, in cui ha svolto considerazioni a
sostegno della fondatezza delle censure sollevate dal rimettente.
L'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 determinerebbe la
sottrazione della proprieta' collettiva alla sua naturale vocazione e
al suo speciale regime giuridico di tutela, trascurando la valenza
ambientale propria dei beni collettivi, in contrasto con l'art. 9
Cost.
L'amicus curiae ha sottolineato che gli usi civici concorrono
alla tutela dell'ambiente in quanto il loro esercizio e la
sostanziale indisponibilita' del bene permetterebbero la
conservazione del terreno nella sua destinazione agricola e
silvo-pastorale, che dovrebbe perdurare intatta sia per gli attuali
titolari, sia per le future generazioni.
La disposizione censurata violerebbe anche l'art. 24 Cost.,
perche' non consentirebbe alcun diritto di difesa alle collettivita'
che sono titolari dei diritti di uso civico.
Sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto
il profilo dell'eguaglianza, sia sotto quello della ragionevolezza,
poiche' verrebbe disciplinata in modo ingiustificatamente difforme la
realizzazione delle infrastrutture di TLC rispetto alla generalita'
delle altre opere su terre gravate da usi civici, opere che possono
essere realizzate solo nel rispetto del regime specifico della
proprieta' collettiva.
Quanto alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.,
l'amicus curiae deduce l'assenza dei presupposti di necessita' e
urgenza per l'adozione del d.l. n. 13 del 2023, come convertito.
Considerato in diritto
7.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 233 del
2025), il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana solleva, in riferimento agli artt. 3,
9, 24 e 77, secondo comma, Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003,
introdotto dall'art. 18, comma 7, del d.l. n. 13 del 2023, come
convertito.
Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici, la
disposizione censurata esclude, nella prima parte, la necessita'
dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di cui
all'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927.
La medesima norma stabilisce inoltre, nella seconda parte, che
nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44,
45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 «e di
realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le
infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e
l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si
applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
8.- E' denunciata in primo luogo la violazione dell'art. 77,
secondo comma, Cost., poiche' l'art. 18, comma 7, del d.l. n. 13 del
2023, come convertito, che ha introdotto l'art. 54-bis cod.
comunicazioni elettroniche, difetterebbe dei presupposti della
necessita' e dell'urgenza.
Sarebbe violato anche l'art. 9 Cost., poiche' la disposizione
censurata si porrebbe in contrasto con la funzione di tutela
ambientale riconosciuta agli usi civici dall'art. 1, primo comma,
lettera h), della legge n. 431 del 1985; dall'art. 142, comma 1,
lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, nonche' dall'art. 3, comma 6,
della legge n. 168 del 2017: funzione, questa, che sarebbe
pregiudicata dal piu' volte richiamato art. 54-bis, il quale, per un
verso, esclude la necessita' dell'autorizzazione di cui all'art. 12
citato, per l'altro, l'applicazione del vincolo paesaggistico.
Il rimettente ravvisa inoltre un contrasto con l'art. 24 Cost.,
in quanto la disposizione censurata finirebbe per privare le
collettivita', cui spettano i relativi diritti, della possibilita' di
opporsi alla costruzione di tali infrastrutture, nonche' di ottenere
la restituzione dei beni in caso di abbandono delle opere.
L'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 violerebbe altresi'
l'art. 3 Cost. con riguardo al principio di eguaglianza, poiche' solo
le societa' che intendano installare reti di TLC sarebbero esonerate
da vincoli procedimentali, a differenza di quanto accade per la
realizzazione di altre opere (quali ospedali, autostrade, scuole),
per le quali invece e' prevista l'osservanza dei predetti vincoli.
Sarebbe infine violato l'art. 3 Cost. in riferimento al principio
di ragionevolezza, in quanto la sottrazione delle reti di TLC alla
disciplina volta a garantire l'interesse della collettivita' alla
conservazione degli usi civici e alla salvaguardia dell'ambiente e
del paesaggio trascurerebbe l'effettivo impatto che in concreto le
stesse possono avere.
9.- In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilita' rispettivamente sollevate dall'Avvocatura generale
dello Stato e dalla Inwit spa.
9.1.- La difesa statale ha dedotto, in primo luogo, il difetto di
motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale, poiche' non sarebbero illustrate le ragioni per cui
la disposizione censurata inciderebbe sull'esercizio dell'uso civico
esistente sulle proprieta' collettive site nel Comune di Valmontone.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nello stabilire la
compatibilita' delle infrastrutture con l'uso civico, la disposizione
censurata ne presupporrebbe la conservazione e consentirebbe di
velocizzare la copertura di zone scarsamente servite da reti di TLC
ad alta velocita'.
L'eccezione non e' fondata.
Tale allegazione difensiva allude, infatti, al difetto di
lesivita' della disposizione censurata che, anziche' eliminare la
tutela offerta dagli usi civici, come ritenuto dal giudice a quo, ne
presupporrebbe il mantenimento. Si tratta di un'eccezione che fa
valere una diversa interpretazione e un diverso contenuto precettivo
della disposizione in esame, tale da escluderne il contrasto con i
parametri costituzionali: pertanto, essa non configura un motivo di
inammissibilita' delle questioni, ma attiene ai presupposti
ermeneutici delle stesse e dunque alla valutazione di merito
(sentenze n. 119 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto, e n.
73 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto).
9.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato ha
eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, per la mancata
descrizione della vicenda oggetto della controversia sottoposta
all'esame del Commissario rimettente.
9.2.1.- Neppure tale eccezione e' fondata.
Sia pure in termini sintetici, il giudice a quo ha riferito di
dovere decidere in ordine alla legittimita' dell'occupazione di
terreni di proprieta' collettiva, al fine di realizzare
infrastrutture di TLC, in applicazione della disposizione censurata.
Gli elementi fattuali offerti dal rimettente sono dunque tali da
consentire a questa Corte il controllo esterno della rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale. Tale verifica non si spinge
fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice
a quo a determinate conclusioni, potendo questa Corte sindacare tale
valutazione solo se essa appaia assolutamente priva di fondamento
(tra le piu' recenti, sentenze n. 171, n. 137 e n. 129 del 2025, n.
122 e n. 23 del 2024).
9.3.- Inoltre, la societa' Inwit spa ha eccepito
l'inammissibilita' delle questioni per difetto di giurisdizione del
Commissario liquidatore rimettente, poiche' nella controversia
sottoposta al suo esame non sarebbe richiesto un accertamento
preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto
del giudizio.
L'eccezione non e' fondata.
9.3.1.- La giurisprudenza costituzionale e' costante
nell'affermare che il vaglio del rimettente sull'esistenza delle
condizioni dell'azione puo' essere sindacato solo laddove sia
implausibile (tra le molte, sentenze n. 129 e n. 105 del 2025, n. 4
del 2024, n. 193 e n. 150 del 2022, n. 240 del 2021, n. 224 e n. 168
del 2020).
La sussistenza della giurisdizione e' un presupposto che concerne
la legittima instaurazione del giudizio a quo, la cui valutazione e'
riservata al giudice rimettente, in forza del principio di autonomia
del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo. Per
questa ragione, perche' si determini l'inammissibilita' della
questione incidentale di legittimita' costituzionale il difetto di
giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico e, quindi,
rilevabile ictu oculi (con specifico riferimento alla giurisdizione,
tra le molte, sentenze n. 135 del 2024, n. 156 e n. 101 del 2023, n.
68 del 2021, n. 267, n. 99 e n. 24 del 2020).
9.3.2.- Nel caso di specie, il rimettente ha riferito di essere
chiamato a decidere in ordine all'illegittima occupazione di terreni
di proprieta' collettiva a causa dell'installazione di infrastrutture
di TLC, evidenziando altresi' che «la sdemanializzazione deriva
direttamente dalla legge impugnata».
Con riferimento alla domanda di rilascio di un immobile occupato
sine titulo, di cui sia stata contestata, anche implicitamente, la
demanialita', la giurisprudenza di legittimita' ha riconosciuto che
l'accertamento preliminare dell'esistenza e dell'estensione del
diritto di uso civico costituisce antecedente logico-giuridico della
decisione. Tale accertamento attrae dunque la controversia nella
competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli
usi civici (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20
dicembre 2018, n. 33012; in senso analogo, sulla possibilita' di una
contestazione implicita della qualitas soli a radicare la
giurisdizione commissariale, Corte di cassazione, sezioni unite
civili, ordinanza 7 novembre 2023, n. 31024).
Alla luce di tali affermazioni, l'asserito difetto di
giurisdizione non puo' ritenersi ne' macroscopico, ne' manifesto, e
l'eccezione di inammissibilita' deve essere rigettata.
10.- Va viceversa accolta l'eccezione di inammissibilita' della
questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per disparita'
di trattamento.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «il principio
di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtu' del quale a
situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e,
all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni
differenti» (tra le molte, sentenze n. 164 del 2025, n. 7 del 2024,
n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014 e n. 89 del 1996;
nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2000).
Pertanto, ai fini dell'ammissibilita' della questione, e'
necessario che il giudice a quo, nel denunciare un trattamento
differenziato di situazioni asseritamente uguali, indichi con
sufficiente precisione quali sarebbero le «situazioni eguali» cui
corrisponderebbe una disciplina diversa.
Viceversa, l'ordinanza di rimessione non indica la disposizione
di legge rispetto alla quale la disposizione censurata configurerebbe
un ingiustificato privilegio. Il giudice a quo si limita a richiamare
come termine di raffronto la realizzazione di altre opere pubbliche
(genericamente individuate in ospedali, autostrade, scuole), senza
tuttavia ancorare tale vicenda a una specifica disciplina assunta a
tertium comparationis. Risulta omessa l'indicazione di un termine di
paragone adeguato e omogeneo, alla stregua del quale valutare la
denunciata violazione del principio di eguaglianza.
Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di
trattamento, va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione
sulla non manifesta infondatezza.
11.- Nel merito, tra le diverse questioni di legittimita'
costituzionale, ha di regola priorita' logico-giuridica quella
sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., per
l'asserita mancanza dei presupposti per l'adozione del decreto-legge.
Essa assume carattere preliminare, poiche' attiene al corretto
esercizio della funzione normativa primaria e si configura quindi
come potenzialmente assorbente in caso di eventuale accoglimento
(sentenze n. 147 del 2025, n. 139 e n. 133 del 2024, n. 115 del 2020,
n. 288 e n. 247 del 2019).
La questione non e' fondata.
11.1.- La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato
che, in ragione della elasticita' della clausola di cui all'art. 77,
secondo comma, Cost., «[n]on si possono predeterminare [...] i casi
straordinari di necessita' e di urgenza che legittimano il ricorso a
tale strumento» (sentenze n. 147 del 2025 e n. 146 del 2024). Il
sindacato di legittimita' costituzionale, che non deve sovrapporsi a
quello di Governo e Parlamento (sentenze n. 213 del 2021, n. 288, n.
97 e n. 33 del 2019, n. 137, n. 99 e n. 5 del 2018), e' limitato ai
casi di «evidente mancanza» dei presupposti (cosi' a partire dalla
sentenza n. 29 del 1995), da riscontrarsi alla luce di indici
intrinseci ed estrinseci alle disposizioni censurate (tra le molte,
sentenze n. 147 del 2025, n. 146 del 2024, n. 33 del 2019, n. 5 del
2018, n. 93 del 2011, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007), a
prescindere da ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della
disciplina introdotta (ancora sentenze n. 147 del 2025 e n. 171 del
2007).
E' stato inoltre riconosciuto che l'urgente necessita' del
provvedere puo' riguardare una pluralita' di norme accomunate
dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e
variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei,
afferenti a materie diverse (sentenze n. 213 del 2021, n. 149 del
2020, n. 137 del 2018, n. 170 e n. 16 del 2017 e n. 32 del 2014), ma
indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti per
situazioni straordinarie venutesi a determinare (sentenze n. 213 del
2021, n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012). In sostanza, per i
decreti-legge a contenuto plurimo, cio' che rileva e' il profilo
teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante che li ispira
(tra le molte, sentenze n. 213 e n. 30 del 2021, n. 115 del 2020, n.
154 del 2015 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 34 del 2013).
11.2.- Nel caso in esame, il d.l. n. 13 del 2023, intitolato
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», fin dal preambolo da'
atto della «straordinaria necessita' e urgenza di definire misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con
il relativo cronoprogramma, nonche' al Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC)». La finalita' di dare
attuazione agli interventi di straordinaria necessita' e urgenza
relativi al PNRR e' dunque richiamata sia nel titolo sia nel
preambolo del decreto-legge in esame.
Tale intervento legislativo contiene quindi norme per
l'attuazione del PNRR, approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio
Ecofin dell'Unione europea, tra i cui obiettivi figura anche quello
di cui alla Componente 2 della Missione 1 (Digitalizzazione,
innovazione e competitivita' nel sistema produttivo), che include
importanti investimenti - e tra questi, in particolare,
l'Investimento 3 - per garantire la copertura di tutto il territorio
con reti a banda ultra-larga (fibra FTTH, FWA e 5G), condizione
necessaria per consentire alle imprese di ottenere i benefici della
digitalizzazione e, piu' in generale, per realizzare pienamente
l'obiettivo della "gigabit society".
11.3.- Ebbene, l'art. 18, inserito nel Titolo secondo (dedicato
alle «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure»)
del Capo primo del d.l. n. 13 del 2023, e' funzionale alla
realizzazione degli stessi obiettivi del PNRR perseguiti dal medesimo
decreto-legge. Tale art. 18 detta, infatti, «[m]isure in materia di
infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche' di digitalizzazione
dei procedimenti».
In quanto relativa alla semplificazione e accelerazione delle
procedure per la realizzazione della rete di TLC ad alta velocita',
la disposizione introdotta dal comma 7 del menzionato art. 18 del
d.l. n. 13 del 2023, come convertito, e' dunque materialmente
omogenea rispetto alla funzione complessivamente perseguita dal
decreto-legge in cui e' inserita. La stessa, infatti, incide sulla
disciplina della realizzazione degli impianti di TLC, come fanno le
altre disposizioni dello stesso decreto, cosi' evidenziando
l'intrinseca coerenza con le norme ivi contenute, sia dal punto di
vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e
finalistico.
Pertanto, la questione sollevata in riferimento all'art. 77,
secondo comma, Cost. deve essere dichiarata non fondata.
12.- Con riguardo alle ulteriori censure formulate dal
rimettente, occorre preliminarmente rilevare che l'art. 54-bis del
d.lgs. n. 259 del 2003, unitariamente considerato dal rimettente,
comprende due distinti contenuti normativi, che devono essere
esaminati separatamente.
La disposizione censurata, nella prima parte, stabilisce che, per
la realizzazione di infrastrutture di TLC ad alta velocita' nelle
zone gravate da usi civici, non e' necessaria l'autorizzazione al
mutamento di destinazione d'uso, di cui all'art. 12, secondo comma,
della legge n. 1766 del 1927.
La seconda parte della medesima disposizione prevede che - nei
casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45,
46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e garantire
l'operativita' e continuita' dei servizi di TLC - non si applica il
vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del
d.lgs. n. 42 del 2004.
13.- Occorre a questo punto esaminare le censure formulate dal
rimettente con riguardo alla prima parte dell'art. 54-bis cod.
comunicazioni elettroniche, la' dove esclude la necessita'
dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n.
1766 del 1927.
14.- La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, non e' fondata.
A sostegno di tale censura, il giudice a quo deduce che la
disposizione in esame trascurerebbe l'effettivo impatto che in
concreto le reti di TLC possono avere sull'ambiente.
Tale disposizione realizza, invece, un bilanciamento non
irragionevole degli interessi contrapposti alla luce del beneficio -
in termini di innovazione, efficienza e coesione sociale - che il
mutamento di destinazione produce sia per le comunita' del territorio
interessato, sia per l'intera collettivita' statale, senza vanificare
la conservazione e il regime di indisponibilita' degli usi civici.
15.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art.
54-bis, prima parte, del d.lgs. n. 259 del 2003, dedotta in
riferimento all'art. 24 Cost., non e' fondata per inconferenza del
parametro evocato.
15.1.- Il rimettente ritiene violato l'art. 24 Cost., poiche'
l'esenzione dall'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n.
1766 del 1927 finirebbe per privare le collettivita', cui spettano i
relativi diritti, della possibilita' di opporsi alla realizzazione di
tali infrastrutture nonche' di ottenere la restituzione dei beni in
caso di abbandono delle opere.
15.2.- Al riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte ha
affermato che non appartiene alla garanzia di cui all'art. 24 Cost. -
garanzia di natura processuale, in quanto attinente alla tutela
giurisdizionale - il contenuto sostanziale del diritto azionato in
giudizio (sentenza n. 98 del 2019). La violazione di tale principio
e' stata riconosciuta qualora le norme processuali pongano condizioni
di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione»
(sentenze n. 158 del 2019, n. 117 del 2012, n. 30 del 2011, n. 237
del 2007 e n. 266 del 2006). Infatti, «cio' che conta e' che non
vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da
rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto
di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale» (sentenze n.
98 del 2019 e n. 199 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 121 e
n. 44 del 2016).
15.3.- Nel caso in esame, la disposizione censurata non
disciplina l'esercizio del diritto di azione, limitandosi a esonerare
talune categorie di opere dall'autorizzazione regionale. Si tratta,
pertanto, di una previsione che non riguarda la tutela
giurisdizionale, bensi' la disciplina del procedimento autorizzatorio
relativo alla realizzazione di infrastrutture di TLC.
I titolari di usi civici interessati dalla realizzazione della
rete non trovano nella disposizione censurata un ostacolo a far
valere in un ipotetico giudizio il proprio interesse contrario alla
realizzazione di tali impianti. Infatti, essi conservano comunque la
possibilita' di agire in giudizio per tutelare i propri diritti,
anche in relazione all'eventuale impatto ambientale o patrimoniale
delle opere in questione, eventualmente impugnando l'autorizzazione
all'installazione delle infrastrutture. A questo riguardo, si
evidenzia che l'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003 impone
agli enti locali la pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione
all'installazione dell'impianto di TLC, proprio al fine di consentire
alle collettivita' interessate di far valere in quella sede i propri
interessi, indicando eventuali ragioni ostative alla realizzazione
dell'intervento.
In definitiva, il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio
del quale la norma costituzionale evocata e' posta, non risulta
violato dalla disposizione censurata e la questione sollevata in
riferimento all'art. 24 Cost. deve essere dichiarata non fondata
(sentenze n. 230 del 2021 e n. 98 del 2019).
16.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art.
54-bis, prima parte, cod. comunicazioni elettroniche, sollevata in
riferimento all'art. 9 Cost., non e' fondata.
16.1.- Occorre premettere che le trasformazioni del territorio
interessato dalla presenza di usi civici sono ancor oggi in gran
parte disciplinate dalla legge n. 1766 del 1927. Nata come legge di
riordino e di massiccia liquidazione degli usi civici, nella
successiva applicazione questa legge e' divenuta un efficace
strumento di conservazione degli stessi. Il relativo regime giuridico
di imprescrittibilita', inalienabilita' e immutabilita' impedisce la
sottrazione di tale patrimonio alla sua naturale vocazione.
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 introduce
un'eccezione alla regola generale dell'immutabilita' della
destinazione dei terreni gravati da usi civici, prevedendo a tal fine
uno specifico provvedimento autorizzatorio dell'autorita' statale,
ora delle regioni, alle quali dapprima il d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia
e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e
poi il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) hanno trasferito le
funzioni amministrative.
La legge n. 168 del 2017, all'art. 3, comma 3, ha poi confermato
che «[i]l regime giuridico dei beni di cui al comma 1 [beni
collettivi] resta quello dell'inalienabilita', dell'indivisibilita',
dell'inusucapibilita' e della perpetua destinazione
agro-silvo-pastorale».
L'art. 41 del regio decreto 16 febbraio 1928, n. 332
(Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno
1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) consente
ai comuni e alle associazioni agrarie di richiedere che a tutte o a
parte delle terre sia data una diversa destinazione, a condizione che
la stessa rappresenti «un reale beneficio per la generalita' degli
abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e
simili».
Questo presupposto e' stato interpretato in senso ampio dalla
giurisprudenza ordinaria di legittimita' e da quella amministrativa.
E' stato infatti riconosciuto che le regioni, nel decidere sulle
richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico
avanzate dai comuni e dalle associazioni agrarie e nel valutare se la
nuova diversa destinazione rappresenti un beneficio per la
generalita' degli abitanti, sono libere di prendere in considerazione
qualunque tipo di interesse ritenuto piu' congruo, sia esso di natura
agricola, industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica o
ambientale (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30
gennaio 2001, n. 1307; Tribunale amministrativo regionale per il
Molise, sezione prima, sentenza 6 dicembre 2024, n. 370, TAR Toscana,
sezione prima, 9 maggio 2005, n. 2082).
16.2.- Con specifico riferimento al mutamento di destinazione dei
terreni gravati da usi civici, questa Corte ha gia' affermato che
esso non contrasta con il regime di indisponibilita' del bene. Mentre
una misura come l'alienazione comporta la trasformazione dei beni
demaniali in allodiali (e dunque la sottoposizione del bene alla
disciplina civilistica della proprieta' privata), il mutamento di
destinazione e' strumento di gestione di beni che restano collettivi
ed e' compatibile con il regime di indisponibilita' (sentenza n. 71
del 2020). Tale mutamento non impedisce la conservazione del rilievo
pubblicistico del bene e ha lo scopo di mantenere, pur nel
cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettivita' che ne rimane
titolare (sentenze n. 113 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 391 del
1989), cui deve arrecare un «reale beneficio», ai sensi dell'art. 41
del r.d. n. 332 del 1928. La nuova destinazione puo' dunque
comportare la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico,
ma non determina il venir meno del vincolo paesaggistico.
La disposizione in esame introduce dunque una misura di
semplificazione procedimentale volta ad agevolare la realizzazione di
alcuni interventi di trasformazione dei terreni gravati da usi
civici, senza compromettere la conservazione di tali beni come
appartenenti alle collettivita' di riferimento. Viene preservato il
loro rilievo pubblicistico, sebbene in un diverso assetto funzionale,
compatibile con il regime di indisponibilita' che li caratterizza.
16.3.- In definitiva, con l'art. 54-bis, prima parte, cod.
comunicazioni elettroniche, il legislatore statale ha compiuto, in
via generale, una valutazione di compatibilita' della realizzazione
di infrastrutture di TLC con la destinazione dei terreni gravati da
usi civici, la cui tutela non puo' «consistere in una conservazione
statica, bensi' in un regime di gestione che ne preservi il carattere
ecologico e la disciplina giuridica in coerenza con l'evoluzione
dell'economia agricola e di quella ambientale» (sentenza n. 71 del
2020).
Deve pertanto essere dichiarata non fondata la questione di
legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 9
Cost., dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in
cui - per la realizzazione di infrastrutture di TLC ad alta velocita'
nelle zone gravate da usi civici - esclude la necessita'
dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso prevista
dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927.
17.- Si puo' passare ora a esaminare la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 9 Cost., dell'art.
54-bis, seconda parte, del d.lgs. n. 259 del 2003, ove si dispone che
- per la realizzazione di infrastrutture di TLC ad alta velocita'
nelle zone gravate da usi civici - non si applica il vincolo
paesaggistico.
La questione e' fondata.
17.1.- In via preliminare, va rilevato che l'importanza
strategica degli usi civici in funzione di tutela ambientale ha
trovato il suo riconoscimento, dapprima, con il decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, che, all'art. 1, comma 1, lettera
h), ha sottoposto a vincolo paesaggistico «le aree assegnate alle
universita' agrarie e le zone gravate da usi civici» e, in seguito,
con l'art. 142 cod. beni culturali che, al comma 1, lettera h), ha
qualificato le zone gravate da usi civici come beni paesaggistici ex
lege. La legge n. 168 del 2017, all'art. 1, comma 1, lettera c), ha
poi riconosciuto l'ordinamento giuridico primario dei domini
collettivi come «dotato di capacita' di gestione del patrimonio
naturale, economico e culturale».
17.2.- La giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto
una sovrapposizione funzionale e strutturale tra la tutela del
paesaggio e quella dell'ambiente, che si riflette in «uno specifico
interesse unitario della comunita' nazionale alla conservazione degli
usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare
la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto
di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"» (sentenze n. 113
del 2018, n. 210 del 2014 e n. 46 del 1995; nello stesso senso,
sentenze n. 125 del 2025 e n. 133 del 1993).
La persistente vitalita' dell'ordinamento degli usi civici
poggia, dunque, su un'evoluzione della loro funzione, connessa alla
caratterizzazione della natura di bene collettivo, in quanto utile
anche alla conservazione dei valori ambientali e cio' non soltanto a
favore dei singoli appartenenti alla collettivita' dei fruitori nello
specifico contesto territoriale, ma alla generalita' dei consociati e
delle future generazioni.
17.3.- Per quanto riguarda il caso in esame, va sottolineato che,
prima della introduzione della disposizione censurata,
l'installazione di impianti di TLC in una zona gravata da uso civico
era in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui agli artt. 43 e
seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003, ove si prevede un procedimento
idoneo a sostituire ogni altro atto autorizzatorio, concessorio o di
assenso, comunque denominato.
Tuttavia, tale autorizzazione non poteva essere rilasciata a
prescindere da ogni valutazione di compatibilita' con il vincolo
paesaggistico insistente sulle aree interessate dall'intervento.
Infatti, l'art. 43, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche, come
sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», ha
fatto espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali. Questa disposizione, dedicata alle
«Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio»,
stabilisce, infatti, che «[r]estano ferme le disposizioni a tutela
dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42».
In particolare, l'importanza delle garanzie a difesa del
paesaggio emerge anche dall'art. 44, comma 10, ove si prevede
espressamente che il parere contrario dell'amministrazione preposta
alla tutela ambientale impedisce il perfezionamento del procedimento
autorizzatorio.
17.4.- Del resto, con riferimento alla disciplina precedente
l'entrata in vigore della disposizione censurata, la giurisprudenza
amministrativa aveva chiarito che, nelle zone sottoposte a vincolo,
l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile
richiede una valutazione caso per caso della compatibilita'
ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 259
del 2003 (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 30 settembre
2025, n. 7601 e 9 gennaio 2023, n. 222; TAR Lazio, sezione quinta
quater, sentenza 5 settembre 2025, n. 16056).
Piu' in generale, e' stato riconosciuto che il favor assicurato
alla diffusione delle reti di TLC, espresso dal d.lgs. 259 del 2003,
non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli
interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in
quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, ne'
tantomeno permette la compressione di interessi paesaggistici
presidiati da idonei vincoli (Cons. Stato n. 7601 del 2025 e, ancora
sezione sesta, sentenza 10 giugno 2021, n. 4462).
Proprio con riguardo alla procedura semplificata per le
autorizzazioni di nuovi impianti di TLC di cui all'art. 87 (ora art.
44) del d.lgs. 259 del 2003, il Consiglio di Stato ne ha escluso
l'operativita' la' dove l'immobile ricada in zona assoggettata a
vincolo paesaggistico (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 3
novembre 2021, n. 7362, 14 ottobre 2015, n. 4749, 8 agosto 2014, n.
4226, e, sezione quinta, sentenza 2 maggio 2013, n. 2395).
17.5.- Ebbene, nel caso in esame, con l'esclusione
dell'applicabilita' del vincolo paesaggistico - cui sono sottoposte,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), del d.l. n. 312 del 1985,
come convertito, le zone gravate da usi civici - l'art. 54-bis,
seconda parte, ha stabilito, in via generale e astratta, la
prevalenza dell'interesse alla diffusione delle infrastrutture di TLC
rispetto a quello della tutela ambientale, che si esprime attraverso
l'imposizione dello stesso vincolo.
Pertanto, sino alla entrata in vigore nel 2023 dell'art. 54-bis
cod. comunicazioni elettroniche, le disposizioni di semplificazione
volte a favorire lo sviluppo della rete di TLC si erano basate sul
presupposto che la tutela dell'interesse alla conservazione
dell'ambiente e del paesaggio fosse assicurata dalla previsione del
necessario rispetto del vincolo paesaggistico (art. 43, comma 5, cod.
comunicazioni elettroniche). La disposizione censurata segna invece
un radicale "cambio di passo" nella disciplina di liberalizzazione
delle reti di TLC introdotta dal d.lgs. n. 259 del 2003, poiche'
elimina il sistema delle garanzie connesse all'imposizione del
vincolo paesaggistico, cui le aree gravate da uso civico sono
sottoposte, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera h), del d.l.
n. 312 del 1985, come convertito, e dell'art. 142, comma 1, lettera
h), del d.lgs. n. 42 del 2004.
Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al
carattere prioritario della realizzazione della rete di TLC, possono
giustificare, per quanto detto, la mancata previsione
dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni
gravati da usi civici. Esse pero' non possono eliminare del tutto la
tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata
esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. I vincoli
culturali e paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate
al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorita' preposte
alla loro osservanza.
In altri termini, semplificare non puo' condurre alla negazione
in radice di ogni garanzia di tutela ambientale. La ricerca di un
adeguato equilibrio e la composizione del potenziale conflitto fra la
tutela del paesaggio e dell'ambiente e altri interessi di carattere
generale deve realizzarsi in sede procedimentale e secondo il
principio di proporzionalita'.
L'indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza
dell'interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle
esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi
civici si pone in contrasto con l'art. 9 Cost.
17.6.- Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui
prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui
agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e
di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le
infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e
l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione - «non
si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
17.7.- Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 54-bis, seconda parte, del d.lgs. n. 259 del
2003.
18.- Questa Corte non puo' esimersi dal rinnovare l'invito a un
aggiornamento legislativo della disciplina degli usi civici,
necessario affinche' sia garantita la certezza del diritto nella
circolazione dei beni e «sia adempiuto il dovere del legislatore di
intervenire organicamente in materia, ponendo ordine in un settore
normativo nel quale si sovrappongono e confliggono [...] l'interesse
delle comunita' locali, il fondamentale interesse nazionale alla
tutela del bene-ambiente, l'interesse privato e pubblico alla
protezione della proprieta', l'interesse privato e pubblico
all'esercizio dell'attivita' economica e alla realizzazione delle
opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunita'
politica puo' fare a meno» (sentenza n. 125 del 2025).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei
casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45,
46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire
il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei
servizi di telecomunicazione - «non si applica il vincolo
paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella
parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici,
esclude la necessita' dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del
R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che
modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R.
decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati
dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del
principio di eguaglianza, dal Commissario per la liquidazione degli
usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 sollevata,
in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Commissario per
la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e
Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella
parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici,
esclude la necessita' dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo
comma, della legge n. 1766 del 1927, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 9 e 24
Cost., dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA