N. 125 SENTENZA 20 maggio - 14 luglio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni - Personale del comparto scuola - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' - Mancato raggiungimento del numero di anni per ottenere il minimo delle pensione - Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di eta', anziche' la diversa maggiore eta' individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia - Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all'accesso al trattamento pensionistico - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma.(GU n.28 del 15-7-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 509, comma
3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso
dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, nel procedimento
vertente tra R. P. e Ministero dell'istruzione e del merito, con
ordinanza del 6 settembre 2025, iscritta al n. 258 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2026, la cui trattazione e'
stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 18 maggio
2026.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il Giudice
relatore Massimo Luciani;
deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 6 settembre 2025, iscritta al n. 258 del
registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, quarta sezione
civile, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 38 della
Costituzione e al principio di ragionevolezza, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), «nella parte ove, nel
disporre che "Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta', non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per
ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio
fino al conseguimento di tale anzianita' minima", stabilisce che il
rapporto di lavoro possa continuare "e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta'" e non, invece, "e, comunque, non oltre il
settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata
tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010"».
1.1.- La Corte rimettente riferisce di essere chiamata a decidere
sul rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'art. 363-bis del
codice di procedura civile, dal Tribunale ordinario di Lecce, in
funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 febbraio 2025.
In punto di fatto, espone che R. P. aveva adito detto Tribunale
perche' accertasse e dichiarasse: a) l'illegittimita' del
provvedimento con cui il Ministero dell'istruzione e del merito aveva
disposto la sua cessazione dal servizio; b) il proprio diritto a
essere trattenuta in servizio «fino all'eta' di 71 anni, potendo
raggiungere cosi' la contribuzione minima riscattando gli anni
universitari e l'anno di ruolo giuridico o, comunque, raggiungendo,
all'eta' di 70/71 anni, la pensione minima (Legge Dini), avendo
iniziato a versare i contributi dopo il 1996».
Precisa che R. P., avendo compiuto i sessantasette anni e non
disponendo di contributi sufficienti a conseguire la pensione, aveva
presentato in data 13 ottobre 2023 istanza per il trattenimento in
servizio «fino all'eta' di 70/71 anni» e che, a seguito del rigetto
dell'istanza e del collocamento a riposo senza pensione in data 31
agosto 2024, aveva contestato in giudizio la legittimita' di tale
ultimo provvedimento e chiesto l'accertamento del diritto a essere
trattenuta in servizio (con ordine alle amministrazioni competenti di
provvedere in tal senso), adducendo a fondamento delle proprie
censure un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994. Riferisce, altresi', che R.
P. aveva contestualmente presentato domanda subordinata di
risarcimento del danno.
Aggiunge che, ad avviso del giudice rimettente, non avendo R. P.
presentato alcuna domanda di riscatto, l'unica questione rilevante in
giudizio concernerebbe la possibilita' del suo trattenimento in
servizio fino al limite del settantunesimo anno d'eta', che sarebbe
desumibile dalla previsione dell'art. 24, comma 7, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, giusta la quale, ai
fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, «[s]i prescinde
dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta'
anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita'
contributiva minima effettiva di cinque anni», in combinato disposto
con l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Tanto premesso, riferisce che il rinvio pregiudiziale disposto
dal Tribunale di Lecce concerne la seguente questione di diritto: «se
l'art. 509 c. 3 d.lgs. 297/2024 (rectius, 1994) vada interpretato nel
senso che il relativo trattenimento in servizio possa essere disposto
solo ove consenta di raggiungere - entro il 71mo anno di eta' - la
contribuzione minima di 20 anni per la fruizione della pensione di
vecchiaia (e, per coloro cui si applica, se l'importo della pensione
non risultera' inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno
sociale annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto,
anche a prescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire
al soggetto istante il raggiungimento dell'eta' anagrafica massima
prevista dalla norma (comprensiva di adeguamento alla speranza di
vita) con conseguente acquisizione del diritto alla fruizione della
pensione di vecchiaia ex art 24 c. 7, ultimo periodo, del dl 201/2012
(rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71 anni di eta' e 5 anni di
contribuzione)».
1.2.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente reputa che le
questioni di legittimita' costituzionale siano pregiudiziali rispetto
alla decisione del quesito postole dal Tribunale di Lecce, che
concerne due possibili interpretazioni del gia' riportato art. 509,
comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994.
Secondo una prima opzione interpretativa, il diritto al
trattenimento in servizio «sussisterebbe anche qualora, al
raggiungimento del settantesimo anno d'eta', non sia conseguito il
requisito contributivo». Rileverebbe in tal senso il tenore testuale
della norma, «che non vincolerebbe espressamente il trattenimento in
servizio al conseguimento o meno dell'anzianita' contributiva
richiesta dalla legge, ma, invece, prevederebbe il solo limite
costituito dall'eta' anagrafica di 70 anni», di talche' sarebbe
possibile il trattenimento in servizio «oltre il limite di 67 anni»
anche per consentire «al lavoratore di incrementare comunque
l'anzianita' contributiva, con possibili ricadute sull'importo della
pensione».
Secondo un opposto orientamento interpretativo, viceversa, il
trattenimento in servizio del personale scolastico sarebbe possibile
«solo se esso consenta di raggiungere l'anzianita' contributiva
minima indispensabile per il conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia». Decisiva, in quest'ottica, sarebbe l'espressione «sino
al conseguimento di tale anzianita' minima», che indicherebbe «la
funzionalizzazione del trattenimento in servizio del personale
scolastico al raggiungimento del requisito contributivo per la
pensione di vecchiaia e non al mero prolungamento della carriera
lavorativa».
Tanto premesso, la rilevanza deriverebbe dal fatto che, «se anche
questo Collegio accogliesse l'interpretazione piu' ampia del
menzionato art. 509, comma 3», il trattenimento in servizio della
parte ricorrente non potrebbe protrarsi oltre il settantesimo anno
d'eta' e «[i]n questo modo [...] la domanda subordinata della
lavoratrice non potrebbe essere integralmente accolta, atteso che,
nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70 anni
non le garantirebbe il conseguimento di un trattamento
pensionistico», essendo «processualmente acquisito che [...] dovrebbe
attendere, nella migliore delle ipotesi, il [...] compimento dei 71
anni». E «[m]entre la questione posta dal Tribunale di Lecce [...]
attiene, effettivamente, all'interpretazione di una disposizione di
legge, questo ulteriore profilo concerne una diversa problematica,
venendo in rilievo, piuttosto, l'esistenza di una lacuna assiologica
non superabile per via ermeneutica».
Non soccorrerebbe, a tal fine, la previsione dell'art. 24, comma
4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo convertito
cui qui e di seguito si fa riferimento, come anche per gli altri
decreti-legge, che - nel testo vigente al 31 agosto 2024, data di
collocamento a riposo della lavoratrice e anteriore alla modifica
apportata dall'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n.
207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) - disponeva che «[i]l
proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni». Per espresso disposto normativo, infatti, l'incentivo
al proseguimento dell'attivita' lavorativa derivante dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati tenendo conto degli
adeguamenti alla speranza di vita deve pur sempre rispettare «i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza», mentre
- giusta la previsione dell'art. 24, comma 4, primo periodo, del d.l.
n. 201 del 2011 - la pensione di vecchiaia «si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi», compreso dunque il comma 7, a tenor del quale «[i]l diritto
alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in
presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a
condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore,
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335», salva la possibilita' di prescindere «dal
predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta'
anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita'
contributiva minima effettiva di cinque anni».
Immutato dovendo ritenersi, pertanto, il limite massimo d'eta' di
settant'anni, il giudice a quo soggiunge che a diverse conclusioni
non potrebbe condurre nemmeno l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il
quale, nell'interpretare autenticamente l'art. 24, comma 4, secondo
periodo, del d.l. n. 201 del 2011, ha stabilito che «per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale,
previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a
riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il
limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per
consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile
della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del
quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di
impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i
requisiti per il diritto a pensione». Si tratterebbe, infatti, «di
disposizione che interpreta l'art. 24, comma 4, citato, con la
conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi limiti (fra cui
quello, dei settanta anni, del successivo comma 7», di talche'
consentirebbe «all'interessato di restare in servizio fino al
conseguimento del trattamento pensionistico, sempre, pero', nel
rispetto dei limiti [...] del comma 7».
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
evidenzia ch'essa sarebbe suffragata dai precedenti di questa Corte
in materia di trattenimento in servizio. Ne emergerebbe, infatti,
«l'esigenza di proteggere sia la pensione minima sia la
discrezionalita' del legislatore nel [...] variare i trattamenti in
relazione alle diverse figure professionali», salvo il vincolo di
permettere ai lavoratori il conseguimento del «minimo della pensione,
attraverso lo strumento della deroga ai limiti di eta' ordinari
previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico» (sono citate
le sentenze n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997 e le ordinanze n. 195
del 2000 e n. 57 del 1992) e fermo restando, peraltro, che «[l]a
deroga alle soglie massime di eta', al fine del conseguimento del
bene primario del minimo pensionistico», incontra, a sua volta, il
limite fisiologico della «energia compatibile con la prosecuzione del
rapporto», ovviamente da aggiornarsi in relazione ai «riflessi
positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di
salute dei lavoratori sulla loro capacita' di lavoro» (sono citate le
sentenze n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990 e n. 461
del 1989).
Cio' premesso, il giudice a quo reputa non conforme all'art. 38,
secondo comma, Cost., che un lavoratore, al momento della cessazione
del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta', possa trovarsi
privato contemporaneamente della retribuzione e della pensione.
Evidenzia che tale esigenza e' stata avvertita anche dalla
giurisprudenza di legittimita', allorche' ha affermato che il limite
anagrafico, che la normativa impone alla pubblica amministrazione per
il trattenimento in servizio dei suoi dipendenti, puo' essere
derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del diritto
alla pensione (e' citata Corte di cassazione, sezione lavoro,
ordinanza 12 novembre 2024, n. 29183) e che lo stesso legislatore
«tende ad evitare il piu' possibile il verificarsi, per il personale
scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a
pensione al momento della cessazione dal servizio per ragioni di eta'
e, anzi, estende l'applicabilita' di istituti aventi analoga
finalita' anche ad altri settori dell'ordinamento» (sono citate
ancora le sentenze di questa Corte n. 444 del 1990, n. 461 del 1989 e
n. 238 del 1988, e sono richiamati l'art. 24, commi 4 e 7, del d.l.
n. 201 del 2011 e l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013).
Pertanto, ribadito che «non puo' [...] ritenersi che sia stata
introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno con riferimento al
pubblico impiego, una regola che imponga un adattamento automatico
dell'eta' massima di trattenimento in servizio prevista nei singoli
settori alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010», il rimettente
chiede a questa Corte di chiarire «se l'art. 38 Cost. debba essere
interpretato nel senso che osta ad una previsione che precluda, al
dipendente pubblico che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di
eta', di ottenere da subito (o in tempi accettabilmente brevi) un
trattamento pensionistico» e, segnatamente, se sia ad esso conforme
la previsione di «un tetto massimo di eta' per il trattenimento in
servizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni
collegamento con l'adeguamento alla speranza di vita», specialmente
considerando che la tendenziale liberalizzazione del limite di eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici, introdotta dall'art. 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), rende ora assai piu' probabile che chi e'
stato assunto alle dipendenze di una pubblica amministrazione in eta'
avanzata raggiunga la soglia anagrafica prevista come limite massimo
per il trattenimento in servizio senza aver conseguito il diritto a
pensione.
2.- In data 29 gennaio 2026 ha depositato un'opinione scritta
l'Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF), in qualita'
di amicus curiae.
Nel sollecitare l'accoglimento delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dal giudice a quo, l'amicus rimarca che,
mentre l'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che la
pensione di vecchiaia calcolata secondo il regime contributivo si
consegue al compimento dell'eta' anagrafica di settanta anni, via via
adeguati all'aumento della speranza di vita, e sempre che sussistano
almeno cinque anni di contribuzione effettiva, l'art. 509, comma 3,
del d.lgs. n. 297 del 1994 consente il trattenimento in servizio del
dipendente «in modo rigido e non collegato all'adeguamento alla
speranza di vita [...] per cui il lavoratore, cessando dal servizio a
70 anni, rimane per un anno privo sia di retribuzione che di
pensione».
L'ANIEF evidenzia, altresi', che «[l]a categoria maggiormente
colpita e' quella dei lavoratori con sistema contributivo puro,
assunti dopo il 1° gennaio 1996, per i quali il conseguimento della
pensione di vecchiaia ordinaria richiede 20 anni di contribuzione e
il raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 1,5 volte
l'assegno sociale», dal momento che «[c]hi non raggiunge tali
requisiti puo' accedere alla pensione solo al compimento di 71 anni
con almeno 5 anni di contributi».
Nel merito, ricorda la giurisprudenza di questa Corte sul
«diritto al conseguimento del minimo pensionistico costituzionalmente
tutelato dall'art. 38 della Cost.» (sono citate le sentenze n. 94 del
2025, n. 195 del 2024, n. 70 del 2015 e n. 215 del 2014) e sul
trattenimento in servizio (sono citate le sentenze n. 131 del 2018,
n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997) e sottolinea che l'art. 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, in
legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha derogato per le aziende del
Servizio sanitario nazionale il limite dei settant'anni fissato per
il trattenimento in servizio, stabilendo, al comma 9-octiesdecies,
che «[a]l fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario
nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in
assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le
aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026,
possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il
personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in
deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo
anno di eta' e comunque entro la predetta data».
Richiamata, infine, la giurisprudenza di legittimita' in cui si
e' dato atto che «anche per le Corti europee centrali, le ragioni di
bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo
legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalita' nel momento
in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti
fondamentali delle persone» (sono citate Corte di cassazione, sezione
lavoro, ordinanze 29 ottobre 2024, n. 27872 e n. 27874) e che il
limite d'eta' ordinamentale puo' essere derogato se la sua
applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione (e' citata
Cass., n. 29183 del 2024), l'amicus evidenzia che l'art. 509, comma
3, del d.lgs. n. 297 del 1994 violerebbe «anche l'art. 117, primo
comma, della Cost., in relazione all'art. 34 della CDFUE, che
garantisce "il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione"».
3.- La sopradescritta opinione e' stata ammessa con decreto
presidenziale del 13 aprile 2026.
Considerato in diritto
4.- La Corte di cassazione, quarta sezione civile, con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 258 del 2025) ha
sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 38 Cost. e al principio
di ragionevolezza, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, nel
disporre che «[i]l personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, non oltre il
settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata
tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, cui, come gia' indicato in
narrativa, si fa riferimento, come per gli altri decreti-legge, nel
testo conseguente la conversione.
4.1.- Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un
procedimento originatosi da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
cod. proc. civ., disposto dal Tribunale di Lecce. La Corte rimettente
riferisce che detto giudice e' stato chiamato a decidere sul ricorso
proposto da R. P. avverso il provvedimento con cui era stato disposto
il suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'eta', senza che
avesse ancora conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia. Il
Tribunale di Lecce ha ritenuto di interpellarla per dirimere il
dubbio se l'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 debba
essere interpretato nel senso che il trattenimento in servizio del
dipendente pubblico possa essere disposto solo ove gli consenta di
raggiungere la contribuzione minima di venti anni prevista per la
fruizione della pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, del d.l.
n. 201 del 2011, oppure se possa essere disposto anche al fine di
consentirgli il raggiungimento dell'eta' anagrafica massima prevista
dalla norma (che, nella prospettazione del Tribunale, dovrebbe
intendersi comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010) ai fini della fruizione della
pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 7, ultimo periodo,
del medesimo decreto-legge, che - per quanto qui rileva - accorda
senz'altro tale provvidenza ai dipendenti che abbiano compiuto i
settant'anni, purche' con «un'anzianita' contributiva minima
effettiva di cinque anni».
4.2.- I dati normativi evidenziano la possibilita' che, nel corso
del procedimento introdotto dall'art. 363-bis cod. proc. civ., si
sollevino questioni di legittimita' costituzionale. La Corte di
cassazione, infatti, e' ivi chiamata a risolvere «una questione
esclusivamente di diritto» propostale dal giudice rimettente,
enunciando un «principio di diritto» che - ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 363-bis cod. proc. civ. e in modo affatto analogo a quanto
previsto dagli artt. 384, secondo comma, e 393 cod. proc. civ. -
sara' «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata
rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo
processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti».
Che l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte
di cassazione inerisca strettamente alla funzione giurisdizionale,
«quale massima espressione della funzione nomofilattica che la stessa
Corte di cassazione e' istituzionalmente chiamata a svolgere», e'
stato affermato da questa Corte anche con riguardo alla diversa
fattispecie dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in cui -
come e' noto - tale enunciazione avviene astraendo dalla
«composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle
precedenti fasi del giudizio a quo», rimanendo la pronuncia
nomofilattica «improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici
dei precedenti gradi del giudizio» (sentenza n. 119 del 2015).
Anche nel procedimento ex art. 363-bis cod. proc. civ. il giudice
di legittimita', ancorche' - stavolta - in sede di rinvio
pregiudiziale, esercita la funzione giurisdizionale e pure in questo
caso lo fa enunciando un principio di diritto. L'art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), dispone che «qualora
il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale» il
giudice puo' promuovere l'incidente di costituzionalita'. Nella
grande maggioranza dei casi tale presupposto si verifica quando la
norma oggetto del dubbio di costituzionalita' deve essere
immediatamente applicata ai rapporti dedotti nel giudizio principale,
ma puo' ben accadere che tale applicazione immediata difetti. Occorre
invero considerare che il promovimento della questione incidentale di
legittimita' costituzionale e' lo strumento che assicura il primato
della Costituzione, consentendo al giudice di non fare impiego di una
norma in ipotesi costituzionalmente illegittima, di talche' il
ricorso a detto strumento non puo' essere precluso a un giudice che,
come quello (di legittimita') procedente ex art. 363, terzo comma, o
ex art. 363-bis cod. proc. civ., e' indubbiamente chiamato a
utilizzare le norme dalla cui interpretazione dipende il contenuto
del principio di diritto che deve enunciare. La logica stessa
dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 impone tale
conclusione, ma si puo' anche aggiungere che, ove cosi' non fosse, si
determinerebbe un'intollerabile lacuna nel sistema, cagionando una di
quelle "zone d'ombra" del sindacato di costituzionalita' che questa
Corte ha piu' volte inteso eliminare (sentenze n. 120 del 2024, n. 89
del 2023 e n. 13 del 2019), proprio perche' la loro presenza
impedisce la piena espansione del principio del primato della
Costituzione.
4.3.- Deve, altresi', preliminarmente considerarsi che il caso di
specie origina dalla risoluzione del rapporto di impiego che e' stata
operata dal Ministero dell'istruzione in danno di una dipendente che,
pur avendo conseguito l'eta' anagrafica prevista per la pensione di
vecchiaia (attualmente fissata in 67 anni), non ha tuttavia
conseguito tale pensione perche' sprovvista del requisito
contributivo minimo utile per la maturazione del relativo diritto.
I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia
sono infatti autonomamente stabiliti dall'art. 24, commi 4 e
seguenti, del d.l. n. 201 del 2011 e sono fissati in 20 anni di
contributi (comma 7). Inoltre, per le pensioni calcolate interamente
secondo il regime contributivo, occorre che l'importo della pensione
derivante dall'ammontare dei contributi versati sia almeno pari
all'assegno sociale, salvo che non si siano compiuti 70 anni e si
abbia un'anzianita' contributiva di almeno 5 anni (comma 7).
Tanto precisato, si osserva che, in punto di rilevanza, la Corte
rimettente reputa erroneo il presupposto da cui ha preso le mosse il
Tribunale di Lecce nella prospettazione della questione
pregiudiziale, vale a dire che il limite d'eta' per il trattenimento
in servizio previsto dall'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del
1994 debba ritenersi comprensivo degli adeguamenti alla speranza di
vita introdotti dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e possa dunque
estendersi anche oltre il settantesimo anno di eta'. L'art. 509
citato, infatti, nel disporre in tema di collocamento a riposo del
personale scolastico per raggiunti limiti d'eta', stabilisce
testualmente che «[i]l personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'». Dal
canto suo, l'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, nel testo
vigente all'epoca dei fatti per cui e' causa, individuava pur sempre
nei «limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza» la
soglia massima per il trattenimento in servizio degli impiegati
pubblici in dipendenza degli adeguamenti alla speranza di vita. Di
conseguenza, secondo la Corte rimettente, anche accedendo all'opzione
ermeneutica volta a consentire al dipendente pubblico di essere
trattenuto in servizio al fine di conseguire l'eta' anagrafica
massima utile alla pensione di vecchiaia a requisito contributivo
ridotto, ex art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, il
trattenimento in servizio dell'istante non potrebbe mai protrarsi
oltre il settantesimo anno d'eta', il che influirebbe negativamente
sull'accoglimento della sua domanda, risultando «processualmente
acquisito che [R. P.] non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma
dovrebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, [...] il compimento
dei 71 anni». Dei due trattamenti previsti - rispettivamente - dai
commi 6 e 7 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, pertanto, nel
giudizio principale rileva, allo stato, il secondo.
Correttamente la Corte rimettente osserva che, onde negare
rilevanza alla quaestio, non gioverebbe richiamare l'art. 2, comma 5,
del d.l. n. 101 del 2013, che - nel dettare l'interpretazione
autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del
2011, prima di essere abrogato dall'art. 1, comma 163, della legge n.
207 del 2024 - aveva precisato che il limite ordinamentale previsto
dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo
d'ufficio «costituisce il limite non superabile, se non per il
trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di
conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia
immediata». In disparte il - pur decisivo - rilievo della rimettente
che, trattandosi di norma interpretativa del citato art. 24, comma 4,
secondo periodo, essa resterebbe soggetta agli stessi limiti di
quest'ultimo, compreso quello dei settant'anni di cui al successivo
comma 7, risulta dai lavori preparatori che il suindicato art. 2,
comma 5, era volto a «chiarire in maniera inequivocabile [...] il
regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a
pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i
dipendenti pubblici», salvezza che era divenuta controversa a seguito
di una sentenza del giudice amministrativo (Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione prima quater, sentenza 10 gennaio
2013, n. 2446) che, annullando parzialmente una circolare del
Dipartimento della funzione pubblica, aveva consentito a un
dipendente che aveva conseguito il diritto a pensione in epoca
anteriore all'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011
di permanere in servizio fino al compimento del sessantaseiesimo anno
d'eta'.
4.4.- Tenuto conto che, ai fini dell'ammissibilita' delle
questioni, e' sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel
giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire
sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno pel profilo
del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo
principale (cosi', tra le piu' recenti, sentenza n. 129 del 2025), le
questioni sollevate appaiono senz'altro rilevanti, inficiando il
dubbio di legittimita' costituzionale una delle due possibili
interpretazioni della norma oggetto del rinvio pregiudiziale.
4.5.- Quanto, infine, ai profili di illegittimita' costituzionale
indicati dall'amicus curiae in aggiunta a quelli dell'ordinanza di
rimessione, essi «non sono oggetto di valutazione da parte di questa
Corte» (sentenza n. 180 del 2021), non essendo consentito alle parti
(ne' - ovviamente - all'amicus curiae) ampliare il thema decidendum
(da ultimo, sentenza n. 4 del 2025).
5.- Nel merito, le questioni sono fondate.
La giurisprudenza costituzionale ha da tempo consolidato un
indirizzo volto a ravvisare nell'art. 38, secondo comma, Cost., un
ostacolo insormontabile rispetto alla possibilita' che il legislatore
disallinei l'eta' anagrafica fissata quale limite per la permanenza
nei ruoli del pubblico impiego rispetto all'eta' anagrafica fissata
per il conseguimento del minimo della pensione. Piu' precisamente,
nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalita' nel determinare
l'eta' pensionabile, questa Corte ha sottoposto a piu' rigido
scrutinio le norme che fissavano il limite di eta' anagrafica per la
permanenza nei ruoli della pubblica amministrazione, dichiarandone
l'illegittimita' costituzionale ogniqualvolta la risoluzione
obbligatoria del rapporto che esse imponevano intervenisse in un
momento in cui il pubblico dipendente non aveva ancora maturato il
diritto a pensione o, quanto meno, una qualche altra utilita' che gli
permettesse di disporre di mezzi adeguati a vivere (sentenze n. 131
del 2018, n. 33 del 2013, n. 227 del 1997, n. 90 del 1992, n. 282 del
1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989). Tanto, non senza precisare
che «sul piano costituzionale il bene protetto e' rappresentato dal
conseguimento della pensione al "minimo", mentre non gode eguale
protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; e
che in particolare la disciplina del trattenimento in servizio, al di
la' del limite di eta' fissato per il collocamento a riposo, rientra
nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato
il canone di ragionevolezza» (ordinanza n. 195 del 2000; nello stesso
senso, sentenza n. 227 del 1997 e ordinanza n. 57 del 1992).
E' pur vero che la determinazione di una soglia di eta'
anagrafica oltre la quale non e' piu' possibile la permanenza in
servizio si giustifica con la progressiva diminuzione, al crescere
dell'eta', delle energie necessarie al proficuo svolgimento della
prestazione di lavoro. Non e', tuttavia, meno vero che «la
presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si
pervenga ad una diminuita disponibilita' di energia incompatibile con
la prosecuzione del rapporto "e' destinata ad essere vieppiu'
inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle
condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacita' di
lavoro"» (sentenza n. 444 del 1990). E' in tale prospettiva che va
letto il periodico adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per come adesso
disciplinato dall'art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78 del 2010.
5.1.- Cio' posto, l'ordinanza di rimessione ha evidenziato che,
nel caso di specie, «la lavoratrice [e'] rimasta priva,
contemporaneamente, di retribuzione, perche' ormai divenuta troppo
anziana per lavorare, e [di] pensione, non avendo raggiunto il tetto
di eta' imposto dall'adeguamento alla speranza di vita ai sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010», precisando che tale situazione
«si sarebbe verificata anche se [...] fosse rimasta in servizio fino
ai 70 anni di eta' (tetto massimo stabilito dall'art. 509, comma 3,
citato)». Di qui il dubbio «se possa il legislatore imporre un tetto
massimo di eta' per il trattenimento in servizio nel comparto scuola
che sia fisso e svincolato da ogni collegamento con l'adeguamento
alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
[...] o se, piuttosto, questa non sia una scelta del legislatore che
viola il disposto dell'art. 38 Cost., essendo palesemente
irragionevole ammettere la possibilita' di un trattenimento in
servizio per maturare i requisiti minimi pensionistici e, pero',
imporre un tetto massimo a detto trattenimento che, di certo,
impedira', a chi e' entrato in servizio troppo tardi nel pubblico
impiego, di ottenere una pensione».
5.2.- Al riguardo, va rammentato che, in passato, la
giurisprudenza di questa Corte ha considerato il compimento dei
settanta anni d'eta' come limite massimo per derogare alla soglia
d'eta' anagrafica prevista dai vari ordinamenti per il collocamento a
riposo (si vedano, in particolare, le sentenze n. 33 del 2013, n. 90
del 1992, n. 282 del 1991 e n. 444 del 1990). Tuttavia, in presenza
di un meccanismo come quello adesso disciplinato dall'art. 12, comma
12-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che periodicamente adegua i
requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della
speranza di vita, la fissazione di un tetto massimo d'eta' per il
trattenimento in servizio, che non sia su di esso modulato, e'
destinata a entrare in tensione non solo con l'art. 38, secondo
comma, Cost., ma altresi' con il principio di ragionevolezza (nella
specie, intrinseca) che questa Corte ha costantemente ricavato
dall'art. 3, primo comma, Cost. (tra le piu' recenti, sentenze n. 7
del 2026, n. 95 del 2024, n. 83 del 2021; ordinanza n. 3 del 2020).
Fermo restando che - giusta la costante giurisprudenza
costituzionale rammentata supra, al punto 5 - non puo' ammettersi che
il pubblico dipendente debba obbligatoriamente subire la risoluzione
automatica del rapporto d'impiego prima di aver conseguito i
requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o, quanto
meno, a una qualche altra utilita' economica (derivandone altrimenti
una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.), deve in aggiunta
rilevarsi che la logica del sistema contributivo, applicabile nel
rapporto dedotto nel giudizio principale, e' governata da «un
giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della
fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur
ancora in possesso di capacita' lavorativa, non abbia tuttavia
accumulato una provvista finanziaria [nozionale] idonea a
garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico
adeguato alla funzione previdenziale che quest'ultimo deve svolgere»
(sentenza n. 94 del 2025).
Ne consegue che il legislatore non puo' fissare una soglia
anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente
che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturera'
l'anzianita' contributiva e anagrafica minima richiesta per il
diritto alla pensione di vecchiaia. Trattandosi di una «eccezione
rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del
limite di eta' ordinamentale», che ha lo scopo di «tutelare
"l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il
tempo necessario al conseguimento della pensione normale", "nella
prospettiva di una piu' ampia attuazione del diritto garantito
dall'art. 38, secondo comma, Cost."» (sentenza n. 131 del 2018), la
fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in
servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei
requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della
speranza di vita, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a
conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia
l'irragionevolezza intrinseca della norma.
Ne' v'e' da temere che il riferimento alla speranza di vita possa
comportare il trattenimento di personale che, a causa dell'eta' e
delle correlate condizioni di prestanza psico-fisica, risulti
inidoneo al servizio. In disparte, infatti, ogni considerazione sul
fatto che, a diritto vigente, un trattenimento ad libitum non
potrebbe intervenire, poiche' la misura e' funzionale al
conseguimento del minimo della pensione, l'ordinamento conosce
strumenti giuridici, attuativi degli artt. 32 e 97 Cost., utili a
tutelare l'interesse dell'amministrazione ad avere a disposizione un
personale sempre efficiente e idoneo e il diritto dei dipendenti alla
salute.
Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, nel
prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «non oltre il
settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 3,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte
in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «non oltre il
settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA