N. 125 SENTENZA 20 maggio - 14 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Pensioni - Personale del comparto scuola - Collocamento a riposo  per
  raggiunti limiti di eta' - Mancato  raggiungimento  del  numero  di
  anni  per  ottenere  il   minimo   delle   pensione   -   Possibile
  trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno  di  eta',
  anziche'  la  diversa  maggiore  eta'  individuata  tenendo   conto
  dell'adeguamento  agli  incrementi  della  speranza  di  vita   dei
  requisiti di accesso alla  pensione  di  vecchiaia  -  Lesione  del
  principio  di  ragionevolezza  e   del   diritto   all'accesso   al
  trattamento pensionistico - Illegittimita' costituzionale in  parte
  qua. 
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma. 
(GU n.28 del 15-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 509,  comma
3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),  promosso
dalla Corte di cassazione, quarta sezione  civile,  nel  procedimento
vertente tra R. P. e Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  con
ordinanza del 6 settembre 2025,  iscritta  al  n.  258  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2026,  la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera di  consiglio  del  18  maggio
2026. 
    Udito nella camera di consiglio del 20  maggio  2026  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 settembre 2025, iscritta al  n.  258  del
registro ordinanze 2025,  la  Corte  di  cassazione,  quarta  sezione
civile, ha sollevato d'ufficio,  in  riferimento  all'art.  38  della
Costituzione  e  al  principio  di   ragionevolezza,   questioni   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  509,  comma  3,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  (Approvazione  del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), «nella parte  ove,  nel
disporre che "Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta', non abbia raggiunto il numero  di  anni  richiesto  per
ottenere il minimo della pensione, puo' essere trattenuto in servizio
fino al conseguimento di tale anzianita' minima", stabilisce  che  il
rapporto di lavoro  possa  continuare  "e,  comunque,  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'" e non, invece, "e, comunque, non oltre  il
settantesimo anno di eta' o  la  diversa  maggiore  eta'  individuata
tenendo  conto  dell'adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010"». 
    1.1.- La Corte rimettente riferisce di essere chiamata a decidere
sul rinvio pregiudiziale disposto, ai  sensi  dell'art.  363-bis  del
codice di procedura civile, dal  Tribunale  ordinario  di  Lecce,  in
funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 febbraio 2025. 
    In punto di fatto, espone che R. P. aveva adito  detto  Tribunale
perche'   accertasse   e   dichiarasse:   a)   l'illegittimita'   del
provvedimento con cui il Ministero dell'istruzione e del merito aveva
disposto la sua cessazione dal servizio;  b)  il  proprio  diritto  a
essere trattenuta in servizio «fino  all'eta'  di  71  anni,  potendo
raggiungere  cosi'  la  contribuzione  minima  riscattando  gli  anni
universitari e l'anno di ruolo giuridico o,  comunque,  raggiungendo,
all'eta' di 70/71 anni,  la  pensione  minima  (Legge  Dini),  avendo
iniziato a versare i contributi dopo il 1996». 
    Precisa che R. P., avendo compiuto i  sessantasette  anni  e  non
disponendo di contributi sufficienti a conseguire la pensione,  aveva
presentato in data 13 ottobre 2023 istanza per  il  trattenimento  in
servizio «fino all'eta' di 70/71 anni» e che, a seguito  del  rigetto
dell'istanza e del collocamento a riposo senza pensione  in  data  31
agosto 2024, aveva contestato in giudizio  la  legittimita'  di  tale
ultimo provvedimento e chiesto l'accertamento del  diritto  a  essere
trattenuta in servizio (con ordine alle amministrazioni competenti di
provvedere in  tal  senso),  adducendo  a  fondamento  delle  proprie
censure  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994. Riferisce, altresi', che R.
P.  aveva   contestualmente   presentato   domanda   subordinata   di
risarcimento del danno. 
    Aggiunge che, ad avviso del giudice rimettente, non avendo R.  P.
presentato alcuna domanda di riscatto, l'unica questione rilevante in
giudizio concernerebbe  la  possibilita'  del  suo  trattenimento  in
servizio fino al limite del settantunesimo anno d'eta',  che  sarebbe
desumibile dalla previsione dell'art. 24, comma 7, del  decreto-legge
6 dicembre 2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, giusta la quale, ai
fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,  «[s]i  prescinde
dal predetto requisito di importo minimo se in  possesso  di  un'eta'
anagrafica  pari  a  settanta  anni,  ferma  restando   un'anzianita'
contributiva minima effettiva di cinque anni», in combinato  disposto
con l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, in legge 30  luglio  2010,
n. 122. 
    Tanto premesso, riferisce che il  rinvio  pregiudiziale  disposto
dal Tribunale di Lecce concerne la seguente questione di diritto: «se
l'art. 509 c. 3 d.lgs. 297/2024 (rectius, 1994) vada interpretato nel
senso che il relativo trattenimento in servizio possa essere disposto
solo ove consenta di raggiungere - entro il 71mo anno di  eta'  -  la
contribuzione minima di 20 anni per la fruizione  della  pensione  di
vecchiaia (e, per coloro cui si applica, se l'importo della  pensione
non risultera' inferiore all'importo soglia di  1,5  volte  l'assegno
sociale annualmente rivalutato) ovvero se esso possa essere disposto,
anche a prescindere dal requisito contributivo, al fine di consentire
al soggetto istante il raggiungimento  dell'eta'  anagrafica  massima
prevista dalla norma (comprensiva di  adeguamento  alla  speranza  di
vita) con conseguente acquisizione del diritto alla  fruizione  della
pensione di vecchiaia ex art 24 c. 7, ultimo periodo, del dl 201/2012
(rectius, 2011) cit. (requisiti attuali: 71 anni di eta' e 5 anni  di
contribuzione)». 
    1.2.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente  reputa  che  le
questioni di legittimita' costituzionale siano pregiudiziali rispetto
alla decisione del  quesito  postole  dal  Tribunale  di  Lecce,  che
concerne due possibili interpretazioni del gia' riportato  art.  509,
comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994. 
    Secondo  una  prima  opzione  interpretativa,   il   diritto   al
trattenimento  in   servizio   «sussisterebbe   anche   qualora,   al
raggiungimento del settantesimo anno d'eta', non  sia  conseguito  il
requisito contributivo». Rileverebbe in tal senso il tenore  testuale
della norma, «che non vincolerebbe espressamente il trattenimento  in
servizio  al  conseguimento  o  meno   dell'anzianita'   contributiva
richiesta dalla  legge,  ma,  invece,  prevederebbe  il  solo  limite
costituito dall'eta' anagrafica  di  70  anni»,  di  talche'  sarebbe
possibile il trattenimento in servizio «oltre il limite di  67  anni»
anche  per  consentire  «al  lavoratore  di   incrementare   comunque
l'anzianita' contributiva, con possibili ricadute sull'importo  della
pensione». 
    Secondo un opposto  orientamento  interpretativo,  viceversa,  il
trattenimento in servizio del personale scolastico sarebbe  possibile
«solo se  esso  consenta  di  raggiungere  l'anzianita'  contributiva
minima indispensabile per il conseguimento del diritto alla  pensione
di vecchiaia». Decisiva, in quest'ottica, sarebbe l'espressione «sino
al conseguimento di tale anzianita'  minima»,  che  indicherebbe  «la
funzionalizzazione  del  trattenimento  in  servizio  del   personale
scolastico  al  raggiungimento  del  requisito  contributivo  per  la
pensione di vecchiaia e non  al  mero  prolungamento  della  carriera
lavorativa». 
    Tanto premesso, la rilevanza deriverebbe dal fatto che, «se anche
questo  Collegio  accogliesse  l'interpretazione   piu'   ampia   del
menzionato art. 509, comma 3», il  trattenimento  in  servizio  della
parte ricorrente non potrebbe protrarsi oltre  il  settantesimo  anno
d'eta' e  «[i]n  questo  modo  [...]  la  domanda  subordinata  della
lavoratrice non potrebbe essere integralmente  accolta,  atteso  che,
nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70  anni
non   le   garantirebbe   il   conseguimento   di   un    trattamento
pensionistico», essendo «processualmente acquisito che [...] dovrebbe
attendere, nella migliore delle ipotesi, il [...] compimento  dei  71
anni». E «[m]entre la questione posta dal Tribunale  di  Lecce  [...]
attiene, effettivamente, all'interpretazione di una  disposizione  di
legge, questo ulteriore profilo concerne  una  diversa  problematica,
venendo in rilievo, piuttosto, l'esistenza di una lacuna  assiologica
non superabile per via ermeneutica». 
    Non soccorrerebbe, a tal fine, la previsione dell'art. 24,  comma
4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011,  nel  testo  convertito
cui qui e di seguito si fa riferimento,  come  anche  per  gli  altri
decreti-legge, che - nel testo vigente al 31  agosto  2024,  data  di
collocamento a riposo della lavoratrice  e  anteriore  alla  modifica
apportata dall'art. 1, comma 162, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) - disponeva che «[i]l
proseguimento  dell'attivita'  lavorativa   e'   incentivato,   fermi
restando  i  limiti   ordinamentali   dei   rispettivi   settori   di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni». Per espresso disposto normativo, infatti,  l'incentivo
al proseguimento dell'attivita' lavorativa derivante dall'operare dei
coefficienti  di  trasformazione  calcolati   tenendo   conto   degli
adeguamenti alla speranza di  vita  deve  pur  sempre  rispettare  «i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza»,  mentre
- giusta la previsione dell'art. 24, comma 4, primo periodo, del d.l.
n. 201 del 2011 -  la  pensione  di  vecchiaia  «si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi», compreso dunque il comma 7, a tenor del quale  «[i]l  diritto
alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'  conseguito  in
presenza di un'anzianita' contributiva  minima  pari  a  20  anni,  a
condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore,
per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335»,  salva  la  possibilita'  di  prescindere  «dal
predetto requisito di  importo  minimo  se  in  possesso  di  un'eta'
anagrafica  pari  a  settanta  anni,  ferma  restando   un'anzianita'
contributiva minima effettiva di cinque anni». 
    Immutato dovendo ritenersi, pertanto, il limite massimo d'eta' di
settant'anni, il giudice a quo soggiunge che  a  diverse  conclusioni
non potrebbe condurre nemmeno l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti  per  il  perseguimento  di
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni),
convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n.  125,  il
quale, nell'interpretare autenticamente l'art. 24, comma  4,  secondo
periodo, del d.l. n. 201 del 2011, ha stabilito che «per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il  limite  ordinamentale,
previsto dai singoli settori di appartenenza per  il  collocamento  a
riposo d'ufficio e  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti
anagrafici previsti per la pensione di  vecchiaia  e  costituisce  il
limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o  per
consentire all'interessato di conseguire la  prima  decorrenza  utile
della pensione ove essa non  sia  immediata,  al  raggiungimento  del
quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro  o  di
impiego se  il  lavoratore  ha  conseguito,  a  qualsiasi  titolo,  i
requisiti per il diritto a pensione». Si  tratterebbe,  infatti,  «di
disposizione che interpreta  l'art.  24,  comma  4,  citato,  con  la
conseguenza che rimane  soggetto  ai  suoi  stessi  limiti  (fra  cui
quello, dei settanta  anni,  del  successivo  comma  7»,  di  talche'
consentirebbe  «all'interessato  di  restare  in  servizio  fino   al
conseguimento  del  trattamento  pensionistico,  sempre,  pero',  nel
rispetto dei limiti [...] del comma 7». 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il  giudice  a  quo
evidenzia ch'essa sarebbe suffragata dai precedenti di  questa  Corte
in materia di trattenimento in  servizio.  Ne  emergerebbe,  infatti,
«l'esigenza  di  proteggere   sia   la   pensione   minima   sia   la
discrezionalita' del legislatore nel [...] variare i  trattamenti  in
relazione alle diverse figure professionali»,  salvo  il  vincolo  di
permettere ai lavoratori il conseguimento del «minimo della pensione,
attraverso lo strumento della  deroga  ai  limiti  di  eta'  ordinari
previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico» (sono  citate
le sentenze n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997 e le  ordinanze  n.  195
del 2000 e n. 57 del 1992) e  fermo  restando,  peraltro,  che  «[l]a
deroga alle soglie massime di eta', al  fine  del  conseguimento  del
bene primario del minimo pensionistico», incontra, a  sua  volta,  il
limite fisiologico della «energia compatibile con la prosecuzione del
rapporto»,  ovviamente  da  aggiornarsi  in  relazione  ai  «riflessi
positivi del generale miglioramento delle condizioni  di  vita  e  di
salute dei lavoratori sulla loro capacita' di lavoro» (sono citate le
sentenze n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990  e  n.  461
del 1989). 
    Cio' premesso, il giudice a quo reputa non conforme all'art.  38,
secondo comma, Cost., che un lavoratore, al momento della  cessazione
del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di eta',  possa  trovarsi
privato  contemporaneamente  della  retribuzione  e  della  pensione.
Evidenzia  che  tale  esigenza  e'  stata   avvertita   anche   dalla
giurisprudenza di legittimita', allorche' ha affermato che il  limite
anagrafico, che la normativa impone alla pubblica amministrazione per
il  trattenimento  in  servizio  dei  suoi  dipendenti,  puo'  essere
derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del  diritto
alla  pensione  (e'  citata  Corte  di  cassazione,  sezione  lavoro,
ordinanza 12 novembre 2024, n. 29183) e  che  lo  stesso  legislatore
«tende ad evitare il piu' possibile il verificarsi, per il  personale
scolastico, di  ipotesi  di  mancato  raggiungimento  del  diritto  a
pensione al momento della cessazione dal servizio per ragioni di eta'
e,  anzi,  estende  l'applicabilita'  di  istituti   aventi   analoga
finalita' anche  ad  altri  settori  dell'ordinamento»  (sono  citate
ancora le sentenze di questa Corte n. 444 del 1990, n. 461 del 1989 e
n. 238 del 1988, e sono richiamati l'art. 24, commi 4 e 7,  del  d.l.
n. 201 del 2011 e l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013). 
    Pertanto, ribadito che «non puo' [...] ritenersi  che  sia  stata
introdotta nel nostro  ordinamento,  quantomeno  con  riferimento  al
pubblico impiego, una regola che imponga  un  adattamento  automatico
dell'eta' massima di trattenimento in servizio prevista  nei  singoli
settori alla speranza di vita di cui all'art. 12 del d.l. n.  78  del
2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010», il  rimettente
chiede a questa Corte di chiarire «se l'art. 38  Cost.  debba  essere
interpretato nel senso che osta ad una previsione  che  precluda,  al
dipendente pubblico che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di
eta', di ottenere da subito (o in  tempi  accettabilmente  brevi)  un
trattamento pensionistico» e, segnatamente, se sia ad  esso  conforme
la previsione di «un tetto massimo di eta' per  il  trattenimento  in
servizio nel comparto scuola che  sia  fisso  e  svincolato  da  ogni
collegamento con l'adeguamento alla speranza di  vita»,  specialmente
considerando che la tendenziale liberalizzazione del limite  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici, introdotta  dall'art.  3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo), rende ora assai piu' probabile che chi  e'
stato assunto alle dipendenze di una pubblica amministrazione in eta'
avanzata raggiunga la soglia anagrafica prevista come limite  massimo
per il trattenimento in servizio senza aver conseguito il  diritto  a
pensione. 
    2.- In data 29 gennaio 2026  ha  depositato  un'opinione  scritta
l'Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF), in  qualita'
di amicus curiae. 
    Nel sollecitare l'accoglimento delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate dal giudice a  quo,  l'amicus  rimarca  che,
mentre l'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011  dispone  che  la
pensione di vecchiaia calcolata secondo  il  regime  contributivo  si
consegue al compimento dell'eta' anagrafica di settanta anni, via via
adeguati all'aumento della speranza di vita, e sempre che  sussistano
almeno cinque anni di contribuzione effettiva, l'art. 509,  comma  3,
del d.lgs. n. 297 del 1994 consente il trattenimento in servizio  del
dipendente «in modo  rigido  e  non  collegato  all'adeguamento  alla
speranza di vita [...] per cui il lavoratore, cessando dal servizio a
70 anni, rimane  per  un  anno  privo  sia  di  retribuzione  che  di
pensione». 
    L'ANIEF evidenzia, altresi',  che  «[l]a  categoria  maggiormente
colpita e' quella  dei  lavoratori  con  sistema  contributivo  puro,
assunti dopo il 1° gennaio 1996, per i quali il  conseguimento  della
pensione di vecchiaia ordinaria richiede 20 anni di  contribuzione  e
il raggiungimento di una soglia minima di importo pari  a  1,5  volte
l'assegno  sociale»,  dal  momento  che  «[c]hi  non  raggiunge  tali
requisiti puo' accedere alla pensione solo al compimento di  71  anni
con almeno 5 anni di contributi». 
    Nel  merito,  ricorda  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  sul
«diritto al conseguimento del minimo pensionistico costituzionalmente
tutelato dall'art. 38 della Cost.» (sono citate le sentenze n. 94 del
2025, n. 195 del 2024, n. 70 del 2015  e  n.  215  del  2014)  e  sul
trattenimento in servizio (sono citate le sentenze n. 131  del  2018,
n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997)  e  sottolinea  che  l'art.  4  del
decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198  (Disposizioni  urgenti  in
materia di termini legislativi), convertito,  con  modificazioni,  in
legge 24 febbraio 2023,  n.  14,  ha  derogato  per  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale il limite dei settant'anni  fissato  per
il trattenimento in servizio, stabilendo,  al  comma  9-octiesdecies,
che «[a]l fine di far fronte alle  esigenze  del  Servizio  sanitario
nazionale e di garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza,  in
assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile,  le
aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31  dicembre  2026,
possono trattenere in servizio, a  richiesta  degli  interessati,  il
personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario
nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  in
deroga  ai  limiti  previsti  dalle  disposizioni  vigenti   per   il
collocamento in quiescenza, fino al  compimento  del  settantaduesimo
anno di eta' e comunque entro la predetta data». 
    Richiamata, infine, la giurisprudenza di legittimita' in  cui  si
e' dato atto che «anche per le Corti europee centrali, le ragioni  di
bilancio e di contenimento della spesa,  pur  costituendo  uno  scopo
legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalita' nel momento
in  cui  la  loro  applicazione  determina  la  lesione  di   diritti
fondamentali delle persone» (sono citate Corte di cassazione, sezione
lavoro, ordinanze 29 ottobre 2024, n. 27872 e  n.  27874)  e  che  il
limite  d'eta'  ordinamentale  puo'  essere  derogato   se   la   sua
applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione (e' citata
Cass., n. 29183 del 2024), l'amicus evidenzia che l'art.  509,  comma
3, del d.lgs. n. 297 del 1994 violerebbe  «anche  l'art.  117,  primo
comma, della  Cost.,  in  relazione  all'art.  34  della  CDFUE,  che
garantisce "il diritto  di  accesso  alle  prestazioni  di  sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione"». 
    3.- La sopradescritta  opinione  e'  stata  ammessa  con  decreto
presidenziale del 13 aprile 2026. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    4.-  La  Corte  di  cassazione,  quarta   sezione   civile,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  258  del  2025)  ha
sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 38 Cost. e al  principio
di ragionevolezza, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella  parte  in  cui,  nel
disporre   che   «[i]l   personale,   che,    al    compimento    del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa  continuare  «non
oltre il settantesimo anno di eta'»  e  non,  invece,  non  oltre  il
settantesimo anno di eta' o  la  diversa  maggiore  eta'  individuata
tenendo  conto  dell'adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010,  cui,  come  gia'  indicato  in
narrativa, si fa riferimento, come per gli altri  decreti-legge,  nel
testo conseguente la conversione. 
    4.1.-  Le  questioni  sono  state  sollevate  nell'ambito  di  un
procedimento originatosi da un rinvio pregiudiziale ex  art.  363-bis
cod. proc. civ., disposto dal Tribunale di Lecce. La Corte rimettente
riferisce che detto giudice e' stato chiamato a decidere sul  ricorso
proposto da R. P. avverso il provvedimento con cui era stato disposto
il suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'eta', senza  che
avesse ancora conseguito il diritto alla pensione  di  vecchiaia.  Il
Tribunale di Lecce ha  ritenuto  di  interpellarla  per  dirimere  il
dubbio se l'art. 509, comma 3, del  d.lgs.  n.  297  del  1994  debba
essere interpretato nel senso che il trattenimento  in  servizio  del
dipendente pubblico possa essere disposto solo ove  gli  consenta  di
raggiungere la contribuzione minima di venti  anni  prevista  per  la
fruizione della pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, del d.l.
n. 201 del 2011, oppure se possa essere disposto  anche  al  fine  di
consentirgli il raggiungimento dell'eta' anagrafica massima  prevista
dalla  norma  (che,  nella  prospettazione  del  Tribunale,  dovrebbe
intendersi comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010) ai fini  della  fruizione  della
pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma  7,  ultimo  periodo,
del medesimo decreto-legge, che - per quanto  qui  rileva  -  accorda
senz'altro tale provvidenza ai  dipendenti  che  abbiano  compiuto  i
settant'anni,  purche'   con   «un'anzianita'   contributiva   minima
effettiva di cinque anni». 
    4.2.- I dati normativi evidenziano la possibilita' che, nel corso
del procedimento introdotto dall'art. 363-bis  cod.  proc.  civ.,  si
sollevino questioni  di  legittimita'  costituzionale.  La  Corte  di
cassazione, infatti, e'  ivi  chiamata  a  risolvere  «una  questione
esclusivamente  di  diritto»  propostale  dal   giudice   rimettente,
enunciando un «principio di diritto» che - ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 363-bis cod. proc. civ. e in modo affatto analogo a  quanto
previsto dagli artt. 384, secondo comma, e  393  cod.  proc.  civ.  -
sara' «vincolante nel procedimento nell'ambito  del  quale  e'  stata
rimessa la questione e,  se  questo  si  estingue,  anche  nel  nuovo
processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti». 
    Che l'enunciazione del principio di diritto da parte della  Corte
di cassazione inerisca strettamente  alla  funzione  giurisdizionale,
«quale massima espressione della funzione nomofilattica che la stessa
Corte di cassazione e' istituzionalmente  chiamata  a  svolgere»,  e'
stato affermato da questa  Corte  anche  con  riguardo  alla  diversa
fattispecie dell'art. 363, terzo comma, cod. proc.  civ.,  in  cui  -
come  e'  noto  -   tale   enunciazione   avviene   astraendo   dalla
«composizione  degli  interessi  sostanziali   fatti   valere   nelle
precedenti  fasi  del  giudizio  a  quo»,  rimanendo   la   pronuncia
nomofilattica «improduttiva di effetti sui provvedimenti dei  giudici
dei precedenti gradi del giudizio» (sentenza n. 119 del 2015). 
    Anche nel procedimento ex art. 363-bis cod. proc. civ. il giudice
di  legittimita',  ancorche'  -  stavolta  -  in   sede   di   rinvio
pregiudiziale, esercita la funzione giurisdizionale e pure in  questo
caso lo fa enunciando un principio di  diritto.  L'art.  23,  secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla  costituzione  e
sul funzionamento della Corte costituzionale), dispone  che  «qualora
il  giudizio  non  possa  essere  definito  indipendentemente   dalla
risoluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale»   il
giudice  puo'  promuovere  l'incidente  di  costituzionalita'.  Nella
grande maggioranza dei casi tale presupposto si  verifica  quando  la
norma  oggetto  del   dubbio   di   costituzionalita'   deve   essere
immediatamente applicata ai rapporti dedotti nel giudizio principale,
ma puo' ben accadere che tale applicazione immediata difetti. Occorre
invero considerare che il promovimento della questione incidentale di
legittimita' costituzionale e' lo strumento che assicura  il  primato
della Costituzione, consentendo al giudice di non fare impiego di una
norma  in  ipotesi  costituzionalmente  illegittima,  di  talche'  il
ricorso a detto strumento non puo' essere precluso a un giudice  che,
come quello (di legittimita') procedente ex art. 363, terzo comma,  o
ex  art.  363-bis  cod.  proc.  civ.,  e'  indubbiamente  chiamato  a
utilizzare le norme dalla cui interpretazione  dipende  il  contenuto
del principio  di  diritto  che  deve  enunciare.  La  logica  stessa
dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953  impone  tale
conclusione, ma si puo' anche aggiungere che, ove cosi' non fosse, si
determinerebbe un'intollerabile lacuna nel sistema, cagionando una di
quelle "zone d'ombra" del sindacato di costituzionalita'  che  questa
Corte ha piu' volte inteso eliminare (sentenze n. 120 del 2024, n. 89
del 2023 e  n.  13  del  2019),  proprio  perche'  la  loro  presenza
impedisce  la  piena  espansione  del  principio  del  primato  della
Costituzione. 
    4.3.- Deve, altresi', preliminarmente considerarsi che il caso di
specie origina dalla risoluzione del rapporto di impiego che e' stata
operata dal Ministero dell'istruzione in danno di una dipendente che,
pur avendo conseguito l'eta' anagrafica prevista per la  pensione  di
vecchiaia  (attualmente  fissata  in  67  anni),  non   ha   tuttavia
conseguito   tale   pensione   perche'   sprovvista   del   requisito
contributivo minimo utile per la maturazione del relativo diritto. 
    I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia
sono  infatti  autonomamente  stabiliti  dall'art.  24,  commi  4   e
seguenti, del d.l. n. 201 del 2011 e  sono  fissati  in  20  anni  di
contributi (comma 7). Inoltre, per le pensioni calcolate  interamente
secondo il regime contributivo, occorre che l'importo della  pensione
derivante dall'ammontare  dei  contributi  versati  sia  almeno  pari
all'assegno sociale, salvo che non si siano compiuti  70  anni  e  si
abbia un'anzianita' contributiva di almeno 5 anni (comma 7). 
    Tanto precisato, si osserva che, in punto di rilevanza, la  Corte
rimettente reputa erroneo il presupposto da cui ha preso le mosse  il
Tribunale   di   Lecce   nella   prospettazione    della    questione
pregiudiziale, vale a dire che il limite d'eta' per il  trattenimento
in servizio previsto dall'art. 509, comma 3, del d.lgs.  n.  297  del
1994 debba ritenersi comprensivo degli adeguamenti alla  speranza  di
vita introdotti dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e  possa  dunque
estendersi anche oltre il  settantesimo  anno  di  eta'.  L'art.  509
citato, infatti, nel disporre in tema di collocamento  a  riposo  del
personale  scolastico  per  raggiunti   limiti   d'eta',   stabilisce
testualmente  che   «[i]l   personale,   che,   al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima e, comunque, non oltre il  settantesimo  anno  di  eta'».  Dal
canto suo, l'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del  2011,  nel  testo
vigente all'epoca dei fatti per cui e' causa, individuava pur  sempre
nei «limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza»  la
soglia massima per  il  trattenimento  in  servizio  degli  impiegati
pubblici in dipendenza degli adeguamenti alla speranza  di  vita.  Di
conseguenza, secondo la Corte rimettente, anche accedendo all'opzione
ermeneutica volta a  consentire  al  dipendente  pubblico  di  essere
trattenuto in  servizio  al  fine  di  conseguire  l'eta'  anagrafica
massima utile alla pensione di  vecchiaia  a  requisito  contributivo
ridotto, ex  art.  24,  comma  7,  del  d.l.  n.  201  del  2011,  il
trattenimento in servizio dell'istante  non  potrebbe  mai  protrarsi
oltre il settantesimo anno d'eta', il che  influirebbe  negativamente
sull'accoglimento  della  sua  domanda,  risultando  «processualmente
acquisito che [R. P.] non potrebbe andare in pensione a 70  anni,  ma
dovrebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, [...] il compimento
dei 71 anni». Dei due trattamenti previsti -  rispettivamente  -  dai
commi 6 e 7 dell'art. 24 del d.l. n.  201  del  2011,  pertanto,  nel
giudizio principale rileva, allo stato, il secondo. 
    Correttamente  la  Corte  rimettente  osserva  che,  onde  negare
rilevanza alla quaestio, non gioverebbe richiamare l'art. 2, comma 5,
del d.l. n.  101  del  2013,  che  -  nel  dettare  l'interpretazione
autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del
2011, prima di essere abrogato dall'art. 1, comma 163, della legge n.
207 del 2024 - aveva precisato che il limite  ordinamentale  previsto
dai singoli settori di appartenenza  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio «costituisce il  limite  non  superabile,  se  non  per  il
trattenimento  in  servizio  o  per  consentire  all'interessato   di
conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non  sia
immediata». In disparte il - pur decisivo - rilievo della  rimettente
che, trattandosi di norma interpretativa del citato art. 24, comma 4,
secondo periodo, essa  resterebbe  soggetta  agli  stessi  limiti  di
quest'ultimo, compreso quello dei settant'anni di cui  al  successivo
comma 7, risulta dai lavori preparatori che  il  suindicato  art.  2,
comma 5, era volto a «chiarire in  maniera  inequivocabile  [...]  il
regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito  a
pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali  per  i
dipendenti pubblici», salvezza che era divenuta controversa a seguito
di una sentenza del giudice amministrativo (Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sezione prima  quater,  sentenza  10  gennaio
2013,  n.  2446)  che,  annullando  parzialmente  una  circolare  del
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  aveva   consentito   a   un
dipendente che aveva  conseguito  il  diritto  a  pensione  in  epoca
anteriore all'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011
di permanere in servizio fino al compimento del sessantaseiesimo anno
d'eta'. 
    4.4.-  Tenuto  conto  che,  ai  fini  dell'ammissibilita'   delle
questioni, e' sufficiente che la norma censurata sia applicabile  nel
giudizio a quo e che la  pronuncia  di  accoglimento  possa  influire
sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno pel profilo
del percorso argomentativo che sostiene  la  decisione  del  processo
principale (cosi', tra le piu' recenti, sentenza n. 129 del 2025), le
questioni sollevate  appaiono  senz'altro  rilevanti,  inficiando  il
dubbio  di  legittimita'  costituzionale  una  delle  due   possibili
interpretazioni della norma oggetto del rinvio pregiudiziale. 
    4.5.- Quanto, infine, ai profili di illegittimita' costituzionale
indicati dall'amicus curiae in aggiunta a  quelli  dell'ordinanza  di
rimessione, essi «non sono oggetto di valutazione da parte di  questa
Corte» (sentenza n. 180 del 2021), non essendo consentito alle  parti
(ne' - ovviamente - all'amicus curiae) ampliare il  thema  decidendum
(da ultimo, sentenza n. 4 del 2025). 
    5.- Nel merito, le questioni sono fondate. 
    La giurisprudenza  costituzionale  ha  da  tempo  consolidato  un
indirizzo volto a ravvisare nell'art. 38, secondo  comma,  Cost.,  un
ostacolo insormontabile rispetto alla possibilita' che il legislatore
disallinei l'eta' anagrafica fissata quale limite per  la  permanenza
nei ruoli del pubblico impiego rispetto all'eta'  anagrafica  fissata
per il conseguimento del minimo della  pensione.  Piu'  precisamente,
nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalita' nel determinare
l'eta'  pensionabile,  questa  Corte  ha  sottoposto  a  piu'  rigido
scrutinio le norme che fissavano il limite di eta' anagrafica per  la
permanenza nei ruoli della  pubblica  amministrazione,  dichiarandone
l'illegittimita'   costituzionale   ogniqualvolta   la    risoluzione
obbligatoria del rapporto che  esse  imponevano  intervenisse  in  un
momento in cui il pubblico dipendente non aveva  ancora  maturato  il
diritto a pensione o, quanto meno, una qualche altra utilita' che gli
permettesse di disporre di mezzi adeguati a vivere (sentenze  n.  131
del 2018, n. 33 del 2013, n. 227 del 1997, n. 90 del 1992, n. 282 del
1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989). Tanto, non senza  precisare
che «sul piano costituzionale il bene protetto e'  rappresentato  dal
conseguimento della pensione al  "minimo",  mentre  non  gode  eguale
protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo; e
che in particolare la disciplina del trattenimento in servizio, al di
la' del limite di eta' fissato per il collocamento a riposo,  rientra
nella sfera discrezionale del legislatore, sempre che non sia violato
il canone di ragionevolezza» (ordinanza n. 195 del 2000; nello stesso
senso, sentenza n. 227 del 1997 e ordinanza n. 57 del 1992). 
    E'  pur  vero  che  la  determinazione  di  una  soglia  di  eta'
anagrafica oltre la quale non e'  piu'  possibile  la  permanenza  in
servizio si giustifica con la progressiva  diminuzione,  al  crescere
dell'eta', delle energie necessarie  al  proficuo  svolgimento  della
prestazione  di  lavoro.  Non  e',  tuttavia,  meno  vero   che   «la
presunzione secondo cui al  compimento  dei  sessantacinque  anni  si
pervenga ad una diminuita disponibilita' di energia incompatibile con
la  prosecuzione  del  rapporto  "e'  destinata  ad  essere  vieppiu'
inficiata dai riflessi  positivi  del  generale  miglioramento  delle
condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacita' di
lavoro"» (sentenza n. 444 del 1990). E' in tale  prospettiva  che  va
letto il periodico adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, per come adesso
disciplinato dall'art. 12, comma 12-bis, del d.l. n. 78 del 2010. 
    5.1.- Cio' posto, l'ordinanza di rimessione ha  evidenziato  che,
nel  caso  di   specie,   «la   lavoratrice   [e']   rimasta   priva,
contemporaneamente, di retribuzione, perche'  ormai  divenuta  troppo
anziana per lavorare, e [di] pensione, non avendo raggiunto il  tetto
di eta' imposto dall'adeguamento  alla  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010», precisando che tale situazione
«si sarebbe verificata anche se [...] fosse rimasta in servizio  fino
ai 70 anni di eta' (tetto massimo stabilito dall'art. 509,  comma  3,
citato)». Di qui il dubbio «se possa il legislatore imporre un  tetto
massimo di eta' per il trattenimento in servizio nel comparto  scuola
che sia fisso e svincolato da  ogni  collegamento  con  l'adeguamento
alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 78  del  2010
[...] o se, piuttosto, questa non sia una scelta del legislatore  che
viola  il  disposto   dell'art.   38   Cost.,   essendo   palesemente
irragionevole  ammettere  la  possibilita'  di  un  trattenimento  in
servizio per maturare i  requisiti  minimi  pensionistici  e,  pero',
imporre un  tetto  massimo  a  detto  trattenimento  che,  di  certo,
impedira', a chi e' entrato in servizio  troppo  tardi  nel  pubblico
impiego, di ottenere una pensione». 
    5.2.-  Al  riguardo,  va   rammentato   che,   in   passato,   la
giurisprudenza di questa  Corte  ha  considerato  il  compimento  dei
settanta anni d'eta' come limite massimo  per  derogare  alla  soglia
d'eta' anagrafica prevista dai vari ordinamenti per il collocamento a
riposo (si vedano, in particolare, le sentenze n. 33 del 2013, n.  90
del 1992, n. 282 del 1991 e n. 444 del 1990). Tuttavia,  in  presenza
di un meccanismo come quello adesso disciplinato dall'art. 12,  comma
12-bis, del  d.l.  n.  78  del  2010,  che  periodicamente  adegua  i
requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della
speranza di vita, la fissazione di un tetto  massimo  d'eta'  per  il
trattenimento in servizio, che  non  sia  su  di  esso  modulato,  e'
destinata a entrare in tensione  non  solo  con  l'art.  38,  secondo
comma, Cost., ma altresi' con il principio di  ragionevolezza  (nella
specie,  intrinseca)  che  questa  Corte  ha  costantemente  ricavato
dall'art. 3, primo comma, Cost. (tra le piu' recenti, sentenze  n.  7
del 2026, n. 95 del 2024, n. 83 del 2021; ordinanza n. 3 del 2020). 
    Fermo  restando  che  -   giusta   la   costante   giurisprudenza
costituzionale rammentata supra, al punto 5 - non puo' ammettersi che
il pubblico dipendente debba obbligatoriamente subire la  risoluzione
automatica  del  rapporto  d'impiego  prima  di  aver  conseguito   i
requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o,  quanto
meno, a una qualche altra utilita' economica (derivandone  altrimenti
una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.), deve in  aggiunta
rilevarsi che la logica del  sistema  contributivo,  applicabile  nel
rapporto  dedotto  nel  giudizio  principale,  e'  governata  da  «un
giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei  confronti  della
fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto  che,  pur
ancora in  possesso  di  capacita'  lavorativa,  non  abbia  tuttavia
accumulato   una   provvista   finanziaria   [nozionale]   idonea   a
garantirgli, in vecchiaia, un importo del  trattamento  pensionistico
adeguato alla funzione previdenziale che quest'ultimo deve  svolgere»
(sentenza n. 94 del 2025). 
    Ne consegue che  il  legislatore  non  puo'  fissare  una  soglia
anagrafica massima per il trattenimento in  servizio  del  dipendente
che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi  maturera'
l'anzianita'  contributiva  e  anagrafica  minima  richiesta  per  il
diritto alla pensione di vecchiaia.  Trattandosi  di  una  «eccezione
rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento  del
limite  di  eta'  ordinamentale»,  che  ha  lo  scopo  di   «tutelare
"l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio  per  il
tempo necessario al conseguimento  della  pensione  normale",  "nella
prospettiva di  una  piu'  ampia  attuazione  del  diritto  garantito
dall'art. 38, secondo comma, Cost."» (sentenza n. 131 del  2018),  la
fissazione di una soglia anagrafica massima per il  trattenimento  in
servizio, che  non  sia  correlata  al  progressivo  adeguamento  dei
requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della
speranza di vita,  appresta  un  rimedio  potenzialmente  inidoneo  a
conseguire lo scopo e, tradendo  la  stessa  ratio  legis,  evidenzia
l'irragionevolezza intrinseca della norma. 
    Ne' v'e' da temere che il riferimento alla speranza di vita possa
comportare il trattenimento di personale che,  a  causa  dell'eta'  e
delle  correlate  condizioni  di  prestanza   psico-fisica,   risulti
inidoneo al servizio. In disparte, infatti, ogni  considerazione  sul
fatto che,  a  diritto  vigente,  un  trattenimento  ad  libitum  non
potrebbe  intervenire,   poiche'   la   misura   e'   funzionale   al
conseguimento  del  minimo  della  pensione,  l'ordinamento   conosce
strumenti giuridici, attuativi degli artt. 32 e  97  Cost.,  utili  a
tutelare l'interesse dell'amministrazione ad avere a disposizione  un
personale sempre efficiente e idoneo e il diritto dei dipendenti alla
salute. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
509, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella  parte  in  cui,  nel
prevedere   che   «[i]l   personale,   che,   al    compimento    del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa  continuare  «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e  non,  invece,  «non  oltre  il
settantesimo anno di eta' o  la  diversa  maggiore  eta'  individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 509, comma  3,
del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte
in cui, nel prevedere che «[i]l personale,  che,  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa  continuare  «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e  non,  invece,  «non  oltre  il
settantesimo anno di eta' o  la  diversa  maggiore  eta'  individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Massimo LUCIANI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA