N. 126 SENTENZA 8 giugno - 16 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione forzata - Sequestro preventivo finalizzato  alla  confisca
  per equivalente  e  alla  confisca  -  Rapporti  con  le  procedure
  esecutive individuali - Applicazione, a seguito di  novella,  della
  disciplina speciale del codice antimafia anziche' della  regola  di
  diritto   comune   basata   sull'anteriorita'   delle    formalita'
  pubblicitarie - Irragionevolezza, violazione del diritto di  difesa
  e  della  garanzia  del  diritto  di   proprieta'   nonche'   della
  protezione,  anche  convenzionale,  dei   beni   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  art.  104-bis,  comma
  1-bis, secondo periodo, come sostituito  dall'art.  373,  comma  1,
  lettera a), del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  e
  modificato dall'art. 41,  comma  1,  lettera  l),  numero  2),  del
  decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. 
- .Costituzione, artt. 3, 24,  42  e  117,  primo  comma;  Protocollo
  addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. 
(GU n.29 del 22-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco  D'ALBERTI,  Antonella  SCIARRONE  ALIBRANDI,
  Massimo  LUCIANI,  Maria  Alessandra   SANDULLI,   Roberto   Nicola
  CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  104-bis,
comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 373, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge  19
ottobre 2017, n. 155), e modificato dall'art. 41,  comma  1,  lettera
l), numero 2), del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari), promosso dalla Corte di  cassazione,  terza
sezione civile, nel  procedimento  vertente  tra  Penelope  SPV  srl,
rappresentata da Intrum Italy spa, Luzzati pop npls 2021 srl, Agenzia
delle entrate - Riscossione e G. V.,  con  ordinanza  del  9  ottobre
2025, iscritta al n. 253 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 2026. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  giugno  2026  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 ottobre 2025,  iscritta  al  n.  253  del
registro ordinanze  2025,  la  Corte  di  cassazione,  terza  sezione
civile,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art.  104-bis,  comma  1-bis,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale),  come
sostituito  dall'art.  373,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e
modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del  decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). 
    Ad avviso del giudice a quo, la norma  censurata  violerebbe  gli
artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione,  quest'ultimo
in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui  prevede  che,  nei
rapporti  con  le  procedure  esecutive  individuali,  al   sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi  degli
artt. 321, comma 2, del codice di  procedura  penale  e  322-ter  del
codice  penale,  nonche'  alla  confisca  stessa,  si   applichi   la
disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.  136),  «anziche'  la
regola dell'ordo temporalis delle formalita' pubblicitarie». 
    1.1.- La Corte rimettente espone di essere investita  del  rinvio
pregiudiziale, a norma dell'art.  363-bis  del  codice  di  procedura
civile, disposto dal Tribunale  ordinario  di  Pavia,  quale  giudice
dell'opposizione all'esecuzione, per la risoluzione  della  questione
di diritto concernente il «regime di opponibilita', in  relazione  al
medesimo bene immobile, del provvedimento di  confisca  ordinaria  (o
del sequestro preventivo  preordinato  alla  confisca  ordinaria)  al
creditore  con  iscrizione  ipotecaria  antecedente  all'emissione  o
trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del
sequestro preventivo ad essa  preordinato)  e  al  creditore  che  ha
trascritto  pignoramento  prima  dell'emissione  o  trascrizione  nei
registri  immobiliari  della  confisca  ordinaria  (o  del  sequestro
preventivo ad essa preordinato)». 
    Ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, e ritenuto di poter
in seno ad esso sollevare incidente di legittimita' costituzionale in
funzione dell'enunciazione del principio di diritto, la Corte  stessa
illustra i termini delle questioni come appresso. 
    2.- Per giurisprudenza nomofilattica, la  disciplina  di  cui  al
d.lgs. n. 159 del 2011 non si  applica  alle  tipologie  di  confisca
rispetto alle quali non vi e' un apposito rinvio normativo,  riguardo
a esse dovendosi osservare il principio  generale  della  successione
temporale delle formalita' pubblicitarie. 
    Tale orientamento deve ora confrontarsi con l'entrata in  vigore,
a far data dal 15 luglio 2022, dell'art. 317 del  d.lgs.  n.  14  del
2019 e con la novellazione che quest'ultimo decreto ha apportato alla
disposizione oggetto di censura. 
    2.1.- Contrariamente a quanto prospetta il Tribunale di Pavia nel
rinvio pregiudiziale, la Corte rimettente esclude che l'art. 317 cod.
crisi d'impresa, nel sancire la  prevalenza  delle  misure  cautelari
reali penali rispetto alle gestioni concorsuali,  si  applichi  anche
alle procedure esecutive individuali. 
    L'estensione sarebbe impedita  dall'eterogeneita'  tra  procedura
concorsuale ed esecuzione individuale, che non verrebbe meno  neppure
ove a quest'ultima partecipino piu' creditori tramite intervento. 
    La Corte rimettente assume, tuttavia, che un  effetto  analogo  a
quello  ipotizzato  dal  Tribunale  di  Pavia   discenda   dall'altra
menzionata innovazione normativa, ovvero dal testo dell'art. 104-bis,
comma 1-bis, secondo  periodo,  norme  att.  cod.  proc.  pen.,  come
sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa. 
    Infatti, rinviando alle disposizioni  del  codice  antimafia  «ai
fini della tutela dei terzi»  per  ogni  sequestro  finalizzato  alla
confisca, incluso quello funzionale alla confisca ordinaria, la norma
in questione assoggetterebbe alla disciplina di tale  codice,  quindi
alla regola di prevalenza della misura penale, anche fattispecie  non
rientranti nell'alveo oggettivo della disciplina  medesima,  pertanto
estranee alla corrispondente ratio pubblicistica;  e  -  aggiunge  il
rimettente - «la nozione di "tutela dei terzi" e' talmente  ampia  da
comprendere anche i  creditori,  pignorante  e  intervenuti,  di  una
procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti  dal
sequestro preventivo, nonche' l'aggiudicatario degli stessi». 
    2.2.- La Corte di cassazione evidenzia che gli artt. 52 e 53 cod.
antimafia  limitano  notevolmente  la  tutela  dei  terzi  creditori,
onerandoli   di   provare   numerose   condizioni   di   accesso   al
soddisfacimento del proprio diritto, in  particolare  la  loro  buona
fede, e comunque rendendo il  soddisfacimento  stesso  parziale,  per
effetto di una falcidia del 40 per cento del valore dei beni. 
    Applicate al sequestro finalizzato alla confisca ordinaria,  tali
limitazioni violerebbero  gli  artt.  3,  24  e  42  Cost.,  «poiche'
irragionevolmente  si  pregiudica  la  possibilita'   del   creditore
ipotecario, ancorche' estraneo a qualsivoglia attivita' criminale del
debitore [...], di soddisfarsi in via esecutiva sul bene  oggetto  di
un diritto reale di garanzia». 
    Richiamati  gli  argomenti  sulla  tutela  costituzionale   della
garanzia ipotecaria, come articolati da questa Corte  nella  sentenza
n.  160  del  2024,  il  giudice  a  quo  denuncia  che  le  predette
limitazioni risultino prive di adeguata  giustificazione,  una  volta
che la disciplina del codice antimafia sia divenuta di  generalizzata
applicazione, estesa «a situazioni avulse dalla ratio legis». 
    Sarebbe violato, altresi', l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto l'estensione  della
disciplina  del  codice  antimafia  sacrificherebbe,  ben  oltre   la
finalita' di  contrasto  della  criminalita'  organizzata,  tanto  il
diritto di credito del  terzo,  facente  parte  del  suo  patrimonio,
quanto  lo  ius  ad  rem  dell'eventuale  aggiudicatario   del   bene
sequestrato, entrambi travolti dall'acquisizione statale per  effetto
della sopravvenuta confisca. 
    2.3.- Secondo la Corte di cassazione  rimettente,  «la  questione
non puo' essere apoditticamente liquidata  in  base  a  una  presunta
prevalenza degli interessi "pubblicistici" di  contrasto  al  crimine
(sottesi agli strumenti penali) sugli interessi "privatistici"  della
tutela dell'aggiudicatario (e/o dei creditori)». 
    Invero, anche l'espropriazione forzata sottenderebbe interessi di
rilievo pubblicistico,  che  non  potrebbero  essere  pretermessi  in
applicazione della disciplina di contrasto  alle  mafie,  laddove  la
fattispecie concreta sia estranea a tale fenomeno. 
    2.4.- Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, per il suo
chiaro tenore letterale e le  connesse  ragioni  logico-sistematiche,
sarebbe  insuscettibile  di   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata. 
    Dovrebbe dichiararsene, quindi, l'illegittimita'  costituzionale,
sottraendo la fattispecie  ordinaria  alla  disciplina  speciale  del
codice antimafia e restituendola alla regola di diritto comune  della
successione temporale delle formalita' pubblicitarie,  onde  «evitare
un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai  diritti  dei
creditori e  dell'aggiudicatario  o  dell'acquirente  in  executivis,
neppure in  alcun  modo  giustificato  dalle  peculiari  esigenze  di
prevenzione proprie di quella normativa speciale». 
    3.- Nel giudizio non e' intervenuta la  difesa  statale,  ne'  si
sono costituite le parti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    4.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  253  del
2025), la Corte di cassazione, terza  sezione  civile,  ha  sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  104-bis,  comma
1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen.,  come  sostituito
dall'art.  373,  comma  1,  lettera  a),  cod.  crisi  d'impresa,   e
modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2),  del  d.lgs.
n. 150 del 2022. 
    La norma censurata violerebbe gli artt. 3, 24, 42  e  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
nella parte in  cui  prevede  che,  nei  rapporti  con  le  procedure
esecutive  individuali,  al  sequestro  preventivo  finalizzato  alla
confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2,  cod.  proc.  pen.  e
322-ter cod. pen., nonche'  alla  confisca  stessa,  si  applichi  la
disciplina speciale del codice antimafia, in luogo  della  regola  di
diritto   comune   basata    sull'anteriorita'    delle    formalita'
pubblicitarie. 
    5.- Le questioni sono state promosse dalla Corte di cassazione in
seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ. 
    Nella  sentenza  n.  119  del  2015,  questa  Corte  ha  ritenuto
ammissibile l'incidente di legittimita' costituzionale sollevato  dal
giudice  della  nomofilachia  in   funzione   dell'enunciazione   del
principio di diritto nell'interesse della legge,  a  norma  dell'art.
363, terzo comma, cod. proc. civ. 
    In quell'occasione, si e' rilevato che, sebbene nell'ipotesi  del
terzo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. il ricorso  per  cassazione
sia  dichiarato  inammissibile  e  quindi  il  processo  sia  chiuso,
l'incidentalita' della questione e'  assicurata  «dal  compito  della
Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto  sulla  base
della norma che potra' risultare dalla  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa». 
    Lo stesso argomento vale  per  l'enunciazione  del  principio  di
diritto in sede di rinvio pregiudiziale,  e  vale  anzi  a  fortiori,
perche', in tal caso, il giudizio a quo non e' chiuso. 
    Invero, ai sensi del medesimo art. 363-bis cod.  proc.  civ.,  la
Corte di cassazione, enunciato il principio di  diritto,  restituisce
gli atti al giudice che ha disposto  il  rinvio  (quinto  comma),  il
quale e' vincolato dal principio stesso (sesto comma). 
    Non sussiste, quindi, dubbio alcuno che questioni di legittimita'
costituzionale possano essere sollevate  dalla  Corte  di  cassazione
nella prospettiva dell'ulteriore corso del giudizio, come  d'altronde
questa Corte ha recentemente evidenziato (sentenza n. 125 del 2026). 
    6.- Nel merito, le questioni sono fondate. 
    7.- Occorre premettere una  sintetica  illustrazione  del  quadro
normativo e giurisprudenziale, muovendo dalla disciplina  del  codice
antimafia sulla tutela dei terzi, la  cui  generalizzazione,  operata
dal codice della crisi d'impresa, rappresenta il nucleo delle odierne
censure. 
    7.1.- Tale disciplina e' racchiusa nel Libro I del d.lgs. n.  159
del 2011, dedicato  alle  misure  di  prevenzione,  segnatamente  nel
titolo IV, intestato «La  tutela  dei  terzi  e  i  rapporti  con  le
procedure concorsuali» (artt. 52-65). 
    E' un corpus normativo di  ispirazione  pubblicistica,  connotato
dalla prevalenza della misura di prevenzione, alla cui ratio  storica
di contrasto del fenomeno mafioso  e'  stata  largamente  sacrificata
l'attuazione dei diritti dei creditori del prevenuto. 
    7.1.1.- Per  quanto  ora  interessa,  quindi  per  le  esecuzioni
individuali,   in   disparte   le   procedure   concorsuali,   rileva
innanzitutto l'art. 55 cod. antimafia, a tenore del quale, una  volta
disposto il sequestro di prevenzione, non possono essere  iniziate  o
proseguite azioni esecutive (comma  1),  e  quelle  pendenti  restano
sospese, estinguendosi in relazione ai beni per i quali intervenga la
successiva confisca (comma 2). 
    Invero, con la confisca di prevenzione, a  norma  del  precedente
art. 45, comma 1, i beni sono acquisiti  al  patrimonio  dello  Stato
liberi da oneri e pesi, quindi  anche  dalle  ipoteche  eventualmente
iscritte, giacche'  i  diritti  dei  terzi  sui  beni  medesimi  sono
soddisfatti entro i limiti e  nelle  forme  di  cui  alla  disciplina
speciale del medesimo codice. 
    A tal fine, il codice stesso,  negli  artt.  57-61,  appronta  un
subprocedimento, condotto  dal  giudice  delegato  del  tribunale  di
prevenzione,  all'esito  del  quale   i   crediti   ammessi   vengono
soddisfatti, nell'ordine delle  cause  di  prelazione,  applicata  la
falcidia di legge. 
    7.1.2.- Ai sensi dell'art. 52, comma 1, cod. antimafia, in  detto
subprocedimento possono essere considerati  soltanto  «i  diritti  di
credito dei terzi che risultano da atti aventi data  certa  anteriore
al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca
anteriore al sequestro». 
    Tuttavia,  quella  che,  per  diritto  comune,   rappresenta   la
condizione necessaria e sufficiente per affermare la prevalenza di un
credito sul titolo che confligge, ovvero la priorita' temporale (art.
2915 del codice civile), e' qui  una  condizione  necessaria  ma  non
sufficiente, poiche' lo stesso art. 52, comma 1, cod. antimafia esige
condizioni ulteriori,  tutte  in  deroga  alle  regole  generali  del
diritto civile. 
    7.1.3.- Queste condizioni aggiuntive sono  cosi'  elencate  dalla
disposizione medesima: «a) che il proposto non disponga di altri beni
sui   quali   esercitare   la   garanzia   patrimoniale   idonea   al
soddisfacimento del credito, salvo che per  i  crediti  assistiti  da
cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il  credito
non  sia  strumentale  all'attivita'  illecita  o  a  quella  che  ne
costituisce il  frutto  o  il  reimpiego,  sempre  che  il  creditore
dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso  di
promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il
rapporto fondamentale; d) nel caso  di  titoli  di  credito,  che  il
portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso». 
    Sono - occorre ripetere - condizioni derogatorie, giacche' quella
di cui alla lettera a)  deroga  al  principio  di  generalita'  della
responsabilita' patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.,  quella  di  cui
alla lettera c) deroga alla presunzione  di  esistenza  del  rapporto
fondamentale ex art. 1988 cod. civ., quella di cui  alla  lettera  d)
deroga alla legittimazione per presentazione ex art. 2003 cod. civ. 
    Derogatoria e', altresi', la condizione di cui alla  lettera  b),
la quale richiede che il creditore dimostri la propria buona fede, il
che equivale a istituire una presunzione iuris tantum di  mala  fede,
laddove  invece,  per  consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',
sussiste una generale presunzione  di  buona  fede,  come  si  evince
dall'art. 1147 cod. civ. (da ultimo,  Corte  di  cassazione,  seconda
sezione civile, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2645). 
    7.1.4.-  Un'ulteriore  compressione  del  diritto  del  terzo  e'
stabilita dall'art. 53 cod. antimafia, a norma del quale i crediti  -
pur formalmente anteriori al sequestro di prevenzione e pur assistiti
dalle rammentate condizioni  derogatorie  (giacche'  altrimenti  essi
soccombono in toto) - «sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60
per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati». 
    In origine pari al  30  per  cento,  la  falcidia  in  danno  dei
creditori di buona fede e'  stata  incrementata  all'attuale  40  per
cento dall'art. 1, comma 443, lettera b),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». 
    Inoltre, per effetto  dell'art.  20,  comma  2,  della  legge  17
ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di  attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al  Governo  per  la  tutela  del  lavoro  nelle
aziende sequestrate e confiscate), essa si applica «al netto»,  cioe'
previa detrazione  delle  spese  del  procedimento  di  confisca,  di
amministrazione dei beni sequestrati e di  accertamento  dei  diritti
dei terzi. 
    7.2.-  Fino  all'entrata  in  vigore  del  codice   della   crisi
d'impresa, la disciplina del codice antimafia relativa ai diritti dei
terzi,  appena  descritta,  e'  stata  considerata   una   disciplina
speciale, pertanto insuscettibile di  applicazione  analogica  al  di
fuori dell'ambito delle misure di  prevenzione,  in  particolare  nel
caso del sequestro e della  confisca  penale  (Corte  di  cassazione,
quarta sezione penale, sentenza 6-21 luglio 2017, n. 36092). 
    Al di la' dei casi tassativi  di  applicazione  diretta  di  tale
disciplina, si riteneva dunque che operasse la tutela  ordinaria  del
terzo, in base alla regola comune della priorita' temporale (Corte di
cassazione, terza sezione penale, sentenza 30 maggio-10 luglio  2019,
n. 30422), reputandosi che la disciplina stessa non fosse  espressiva
di una generale prevalenza delle esigenze pubblicistiche, ne'  capace
quindi di imporsi indistintamente per qualunque tipologia di confisca
(Corte di cassazione, terza  sezione  civile,  sentenza  10  dicembre
2020, n. 28242; nello stesso senso, sempre per fattispecie  anteriore
alla novella, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31612). 
    7.2.1.- Il quadro e' radicalmente mutato  per  effetto  dell'art.
373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, che ha modificato  il
comma 1-bis dell'art. 104-bis norme att.  cod.  proc.  pen.,  sicche'
quest'ultimo rinvia ora alle disposizioni del titolo IV del  Libro  I
del codice antimafia, «ai fini della tutela dei terzi e nei  rapporti
con la procedura di liquidazione giudiziaria», per l'ipotesi  in  cui
«il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321,  comma  2,  del
codice [di procedura penale]». 
    Il richiamo all'art. 321, comma 2, cod. proc.  pen.,  cioe'  alla
disposizione  generale  sul  sequestro  preventivo  funzionale   alla
confisca, implica che la disciplina del codice antimafia sui  diritti
dei  terzi  abbia  dismesso   l'originaria   connotazione   speciale,
assumendo,  all'opposto,  un  tratto  di  generalita';  invero,  tale
modifica normativa ha reso applicabile quella disciplina ben oltre il
perimetro del sequestro e della confisca  di  prevenzione,  anche  al
sequestro penale finalizzato  alla  confisca,  e  non  per  specifici
titoli di reato, ma per tutti quelli che ammettono, o prescrivono, la
confisca. 
    Peraltro, l'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2),  del  d.lgs.
n. 150 del 2022,  ulteriormente  intervenendo  sul  menzionato  comma
1-bis, ne ha riferito la previsione anche alla  confisca  penale  non
preceduta dalla  cautela  del  sequestro,  in  tal  modo  portando  a
compimento la  generalizzazione  di  una  disciplina  pur  nata  come
settoriale. 
    7.2.2.-  La  Corte  di  cassazione  ha  rimarcato  come  siffatta
attrazione  alla  disciplina  del  codice  antimafia   di   qualunque
confisca,  e  di  qualunque  sequestro  ad  essa  funzionale,   abbia
comportato  una  generale  prevalenza  della  misura   penale   sulle
aspettative civilistiche, le quali ultime non  possono  oggi  trovare
soddisfacimento se non nei limiti, e alle  condizioni,  di  cui  alla
predetta disciplina  (terza  sezione  penale,  sentenza  20  giugno-4
novembre 2024, n. 40323). 
    Peraltro, in ragione di un'interpretazione  costituzionalmente  e
convenzionalmente  orientata,  il  nuovo  regime  e'  stato  ritenuto
irretroattivo,  osservandosi  che  la  tutela  accordata  dal  codice
antimafia al terzo di buona fede non e'  pienamente  satisfattiva,  a
causa della falcidia del credito, sicche', per il passato, continua a
valere la regola di priorita'  ex  art.  2915  cod.  civ.  (Corte  di
cassazione,  prima  sezione  penale,  sentenza  3  novembre   2023-21
febbraio 2024, n. 7706). 
    8.- La premessa interpretativa delle odierne questioni e'  dunque
corretta, in quanto l'evoluzione  normativa  determinata  dal  codice
della crisi d'impresa, e ultimata dal d.lgs.  n.  150  del  2022,  ha
assoggettato alla restrittiva  disciplina  del  codice  antimafia  la
tutela dei terzi creditori rispetto a qualunque tipologia di confisca
penale, e al sequestro preventivo ad essa finalizzato. 
    I parametri evocati dal  giudice  rimettente  interrogano  questa
Corte  sulla  legittimita'  costituzionale  di  tale  nuovo   assetto
normativo al metro del principio di ragionevolezza  (art.  3  Cost.),
dell'inviolabilita' del diritto di  difesa  (art.  24  Cost.),  della
garanzia del diritto di proprieta' (art. 42 Cost.) e della protezione
convenzionale dei beni (art. 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU). 
    8.1.- Per costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  tutela
giurisdizionale dei diritti, assicurata dall'art. 24 Cost., comprende
anche la fase dell'esecuzione forzata, poiche' necessaria  a  rendere
effettiva  l'attuazione  del  provvedimento  giudiziale  (ex  multis,
sentenze n. 211 e n. 160 del 2024, n. 159  del  2023  e  n.  228  del
2022). 
    Piu' in particolare, come questa Corte ha rilevato nella sentenza
n. 160 del  2024,  riguardo  alla  tutela  del  creditore  ipotecario
avverso la confisca edilizia dell'immobile, «[i]l  credito  garantito
da  ipoteca  gode  nell'ordinamento  giuridico  di   una   protezione
peculiare, che discende dalla realita'  del  diritto  di  garanzia  e
dalla sua accessorieta' al credito», essendo l'ipoteca, nelle tipiche
connotazioni funzionali dello ius sequelae,  ius  distrahendi  e  ius
praelationis, una componente del patrimonio  del  creditore,  si'  da
poter fruire della tutela riconducibile all'art. 42 Cost., ed essere,
in pari tempo, «attratta nell'alveo protettivo  dell'art.  24  Cost.,
quale strumento volto ad  assicurare  una  tutela  preferenziale  del
credito in sede esecutiva». 
    In considerazione di tali rilievi, sempre la sentenza n. 160  del
2024  ha  evidenziato  «l'irragionevolezza  di  una  disciplina   che
determina l'automatica estinzione del diritto reale di ipoteca  e  il
conseguente pregiudizio alla tutela del  credito,  a  scapito  di  un
creditore ipotecario che non sia responsabile dell'abuso». 
    8.2.-  Nella  fattispecie  oggetto  del  presente  giudizio,   la
garanzia ipotecaria del credito, pur non essendo radicalmente estinta
dalla sopravvenienza del vincolo  penale,  patisce  una  compressione
irragionevole  e  sproporzionata,  che  d'altronde  attinge  pure  il
credito chirografario, sebbene con minore evidenza. 
    8.2.1.- Chi eroga il credito ripone  affidamento  sul  patrimonio
del debitore e per  questo  compie,  con  la  diligenza  delle  buone
pratiche,  le   normali   verifiche   di   solvibilita',   tra   cui,
innanzitutto, la consultazione dei  pubblici  registri,  mobiliari  e
immobiliari. 
    Non  puo'  esigersi  ordinariamente  che  gli  accertamenti   del
creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e  che  si
estendano a un profilo,  quello  della  capacita'  a  delinquere  del
debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche. 
    La presunzione di mala fede, stabilita  dall'art.  52,  comma  1,
lettera b), cod. antimafia, onera il creditore  allo  svolgimento  di
indagini attinenti  non  all'integrita'  patrimoniale  del  debitore,
bensi' alla sua integrita' penale,  il  che,  se  puo'  giustificarsi
nell'area del  contrasto  alla  criminalita'  organizzata  (anche  in
virtu' del  sistema  delle  certificazioni  antimafia),  si  appalesa
viepiu' inesigibile man mano che  ci  si  allontana  da  questa  area
specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione. 
    8.2.2.- Analoghe  considerazioni  vanno  riferite  alla  falcidia
creditoria. 
    Questa si rivela un sacrificio irragionevole del  patrimonio  del
creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede,  e
quindi l'estraneita' al reato del debitore. 
    Peraltro,  essendo  applicata  previa  detrazione  dei  costi  di
procedura - in seguito alla ricordata modifica di  cui  all'art.  20,
comma 2, della legge  n.  161  del  2017  -,  la  falcidia  non  puo'
giustificarsi  quale  concorso  del  creditore  alle  spese  statali,
risolvendosi piuttosto in  un  incameramento  netto  dell'erario,  ai
danni di creditori in buona fede. 
    8.2.3.- Per la Corte europea dei diritti  dell'uomo,  il  credito
rientra nel novero di biens  e  possessions,  garantiti  dall'art.  1
Prot. addiz. CEDU (ex multis, sezione prima, sentenze 1° luglio 2014,
Gerasimov e altri contro Russia; 29 luglio 2010,  Streltsov  e  altro
contro Russia; 3 luglio 2003,  Buffalo  srl  in  liquidazione  contro
Italia). 
    Del pari, la Corte EDU affida la materia dei  sequestri  e  delle
confische al criterio di proporzionalita', che esige un fair  balance
tra  l'interesse  pubblico  e  il  diritto  privato,  un  equilibrato
bilanciamento che e' compromesso se al  titolare  del  diritto  viene
imposto  un  onere  eccessivo   (excessive   burden),   da   valutare
nell'insieme dei condizionamenti  e  limiti  sanciti  a  suo  carico,
perche' «their cumulative effect could be such as to tilt the balance
in the proceedings in the State's favour» (sezione  quarta,  sentenza
13 luglio 2021, Todorov e altri contro Bulgaria, paragrafo 215). 
    Nell'occuparsi della confisca di  prevenzione  ex  art.  24  cod.
antimafia, la Corte di Strasburgo, pur evidenziando come  essa  possa
applicarsi  anche   in   pregiudizio   di   terzi,   considerata   la
pericolosita' sociale dei reati in discorso, e' tornata  a  esprimere
gravi preoccupazioni (serious concerns) riguardo alle norme nazionali
che prevedano misure del genere  oltre  il  perimetro  dei  reati  di
maggiore allarme sociale (sezione prima, sentenza 25 settembre  2025,
Isaia e altri contro Italia, paragrafo 72). 
    8.2.4.- Le odierne  questioni  riguardano  la  confisca  prevista
dall'art. 322-ter cod. pen., inserito dall'art.  3,  comma  1,  della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei  seguenti
Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del  Trattato
sull'Unione  europea:  Convenzione  sulla  tutela   degli   interessi
finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles  il  26  luglio
1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre  1996,
del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da
parte della Corte di Giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
Convenzione, con annessa  dichiarazione,  fatto  a  Bruxelles  il  29
novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla  lotta  contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari  delle  Comunita'
europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta  a  Bruxelles
il  26  maggio  1997  e  della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla
corruzione  di  pubblici   ufficiali   stranieri   nelle   operazioni
economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al  Governo  per  la  disciplina  della  responsabilita'
amministrativa  delle  persone  giuridiche  e  degli  enti  privi  di
personalita' giuridica). 
    Tale norma si riferisce a una serie di reati  omogenei  quanto  a
oggettivita' giuridica (delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro  la
pubblica amministrazione), ma molto  diversi  per  gravita',  incluse
anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d'uso  e  peculato
mediante profitto di errore altrui,  reati  che  possono  essere  del
tutto slegati da fenomeni di criminalita' organizzata, e provenire da
soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel  momento  in  cui
diventano titolari di un diritto di credito. 
    Questi terzi vedono sacrificato il proprio diritto  patrimoniale,
anche se di data certa anteriore al  vincolo  penale,  e  persino  se
assistito da un'anteriore iscrizione ipotecaria, tranne  che  provino
la loro buona fede (con onere di non facile adempimento) e, comunque,
con una falcidia del 40 per cento sul netto liquidato. 
    Il cumulo  di  aspetti  negativi  rende  eccessivo  il  peso  sul
creditore,  tanto  piu'  a  fronte  di   reati   del   debitore   non
necessariamente legati  al  crimine  organizzato,  sicche'  la  norma
censurata non supera il test convenzionale di proporzionalita'. 
    9.-  La   norma   censurata   deve   essere   quindi   dichiarata
costituzionalmente illegittima, per violazione di tutti  i  parametri
evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio a quo,
ovvero con  riguardo  alla  tutela  dei  creditori  i  quali  abbiano
instaurato  una  procedura  esecutiva   individuale,   o   vi   siano
intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del  combinato
disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc.  pen.  e  322-ter  cod.
pen. 
    Sebbene nell'ordinanza di rimessione il petitum sia limitato alla
confisca per equivalente, l'accoglimento delle questioni non puo' che
riferirsi  alla  confisca  in  genere,  poiche'  la  violazione   dei
parametri costituzionali, per quanto ancor piu' nitida  in  relazione
alla  confisca  del  tantundem,  cioe'  di  beni  diversi  da  quelli
specificamente correlati al reato, si riscontra anche per la confisca
diretta, avente a oggetto questi ultimi. 
    9.1.- All'accoglimento  delle  odierne  questioni  non  ostano  i
precedenti  di  questa  Corte  relativi   ai   terzi   coinvolti   da
procedimenti di prevenzione instaurati prima dell'entrata  in  vigore
del codice antimafia, ovvero le sentenze n. 94 del 2015 e n.  26  del
2019,  entrambe   dichiarative   dell'illegittimita'   costituzionale
parziale dell'art. 1, comma 198, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)». 
    Infatti, nel determinare l'estensione  soggettiva  -  per  alcune
classi di creditori - di  una  disciplina  intertemporale  analoga  a
quella introdotta dal codice antimafia, tali sentenze hanno avuto pur
sempre a oggetto il sequestro e la confisca di prevenzione, mentre le
questioni odierne concernono la posizione dei terzi rispetto al  piu'
ampio spettro del sequestro e della confisca ordinari. 
    Anzi, proprio qui cade  il  vulnus  costituzionale  che  oggi  si
riscontra, ovvero l'avvenuta estensione della disciplina dei  diritti
dei terzi, prevista nel codice antimafia, dal sequestro e confisca di
prevenzione al sequestro e alla confisca penali. 
    9.2.- Non sfugge a questa Corte  che  l'odierna  declaratoria  di
illegittimita'   costituzionale,   incidendo   su   una   particolare
fattispecie all'interno di una realta' normativa interconnessa,  reca
con se' problemi di coordinamento, se non  un'esigenza  di  revisione
organica. 
    Per un verso, poiche' la decisione che  ora  si  assume  riguarda
specificamente  le  esecuzioni  individuali,  si  pone  il  tema  dei
riflessi sulle  procedure  concorsuali:  invero,  pure  a  queste  si
riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione  «e  nei
rapporti con la procedura di  liquidazione  giudiziaria»,  oltre  che
l'art. 317 cod. crisi d'impresa, che, sotto la rubrica «Principio  di
prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei  terzi»,  a  sua
volta circolarmente rinvia al  titolo  IV  del  Libro  I  del  codice
antimafia, all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso  art.
104-bis norme att. cod. proc. pen. 
    Per altro verso, giacche' la presente sentenza, in ragione  della
fattispecie rilevante, e' limitata al sequestro e  alla  confisca  ex
art. 322-ter cod. pen., si  apre  uno  spazio  di  riflessione  sulle
misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonche' sulla
disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello  stesso  art.
104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico  la
disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in  casi
particolari e  agli  ulteriori  casi  di  sequestro  e  confisca  nei
procedimenti per delitti riguardo ai quali le  funzioni  di  pubblico
ministero sono attribuite alla procura distrettuale. 
    La pluralita'  delle  fattispecie,  caratterizzate  da  punti  di
contatto, ma anche da  profili  distintivi  -  basti  notare  che,  a
differenza  delle  procedure   concorsuali,   «il   procedimento   di
prevenzione  non  presuppone  alcuna  situazione  di  insolvenza  del
prevenuto, bensi' la sua pericolosita'» (sentenza n. 12 del 2024)  -,
suggerisce   l'opportunita'   di   un   articolato   intervento   del
legislatore. 
    10.-   In    conclusione,    va    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata, nella parte in  cui  stabilisce
che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321,  comma  2,
cod. proc. pen., in funzione della confisca di cui  all'art.  322-ter
cod. pen., e in caso di confisca ordinata ai  sensi  di  quest'ultima
disposizione, ai fini della  tutela  dei  terzi  creditori,  i  quali
abbiano instaurato sui beni sequestrati o  confiscati  una  procedura
esecutiva individuale, o in  tale  procedura  siano  intervenuti,  si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del  codice
antimafia. 
    La declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  segnatamente
rimuove   l'assoggettamento   della   suddetta    fattispecie    alle
disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il
che implica che la fattispecie medesima torni nell'alveo della regola
di diritto comune, la  quale  determina  la  prevalenza  del  credito
risultante da atto di data  certa  anteriore  al  sequestro  (o  alla
confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di  garanzia
iscritti in  epoca  anteriore  al  sequestro  (o  alla  confisca  non
preceduta da sequestro). 
    Potra' il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita',
e   nel   rispetto   della   Costituzione,   introdurre   un'apposita
regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti  patrimoniali
dei terzi di  buona  fede  con  l'esigenza  di  contrastare  pratiche
collusive con gli autori di reato. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 104-bis, comma
1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice
di procedura penale), come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della
crisi d'impresa  e  dell'insolvenza  in  attuazione  della  legge  19
ottobre 2017, n. 155), e modificato dall'art. 41,  comma  1,  lettera
l), numero 2), del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari), nella parte in cui stabilisce che, in  caso
di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice  di
procedura penale, in funzione della confisca di cui all'art.  322-ter
del codice penale, e  in  caso  di  confisca  ordinata  ai  sensi  di
quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi  creditori,
i quali abbiano instaurato sui  beni  sequestrati  o  confiscati  una
procedura  esecutiva  individuale,  o   in   tale   procedura   siano
intervenuti, si applicano le disposizioni di cui  al  titolo  IV  del
Libro I del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI