N. 126 SENTENZA 8 giugno - 16 luglio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e alla confisca - Rapporti con le procedure esecutive individuali - Applicazione, a seguito di novella, della disciplina speciale del codice antimafia anziche' della regola di diritto comune basata sull'anteriorita' delle formalita' pubblicitarie - Irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e della garanzia del diritto di proprieta' nonche' della protezione, anche convenzionale, dei beni - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. - .Costituzione, artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.(GU n.29 del 22-7-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola
CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 104-bis,
comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), come sostituito dall'art. 373, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera
l), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), promosso dalla Corte di cassazione, terza
sezione civile, nel procedimento vertente tra Penelope SPV srl,
rappresentata da Intrum Italy spa, Luzzati pop npls 2021 srl, Agenzia
delle entrate - Riscossione e G. V., con ordinanza del 9 ottobre
2025, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2025 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 2026.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 9 ottobre 2025, iscritta al n. 253 del
registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, terza sezione
civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come
sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e
modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27
settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe gli
artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede che, nei
rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli
artt. 321, comma 2, del codice di procedura penale e 322-ter del
codice penale, nonche' alla confisca stessa, si applichi la
disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «anziche' la
regola dell'ordo temporalis delle formalita' pubblicitarie».
1.1.- La Corte rimettente espone di essere investita del rinvio
pregiudiziale, a norma dell'art. 363-bis del codice di procedura
civile, disposto dal Tribunale ordinario di Pavia, quale giudice
dell'opposizione all'esecuzione, per la risoluzione della questione
di diritto concernente il «regime di opponibilita', in relazione al
medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o
del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al
creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all'emissione o
trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del
sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha
trascritto pignoramento prima dell'emissione o trascrizione nei
registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro
preventivo ad essa preordinato)».
Ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, e ritenuto di poter
in seno ad esso sollevare incidente di legittimita' costituzionale in
funzione dell'enunciazione del principio di diritto, la Corte stessa
illustra i termini delle questioni come appresso.
2.- Per giurisprudenza nomofilattica, la disciplina di cui al
d.lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle tipologie di confisca
rispetto alle quali non vi e' un apposito rinvio normativo, riguardo
a esse dovendosi osservare il principio generale della successione
temporale delle formalita' pubblicitarie.
Tale orientamento deve ora confrontarsi con l'entrata in vigore,
a far data dal 15 luglio 2022, dell'art. 317 del d.lgs. n. 14 del
2019 e con la novellazione che quest'ultimo decreto ha apportato alla
disposizione oggetto di censura.
2.1.- Contrariamente a quanto prospetta il Tribunale di Pavia nel
rinvio pregiudiziale, la Corte rimettente esclude che l'art. 317 cod.
crisi d'impresa, nel sancire la prevalenza delle misure cautelari
reali penali rispetto alle gestioni concorsuali, si applichi anche
alle procedure esecutive individuali.
L'estensione sarebbe impedita dall'eterogeneita' tra procedura
concorsuale ed esecuzione individuale, che non verrebbe meno neppure
ove a quest'ultima partecipino piu' creditori tramite intervento.
La Corte rimettente assume, tuttavia, che un effetto analogo a
quello ipotizzato dal Tribunale di Pavia discenda dall'altra
menzionata innovazione normativa, ovvero dal testo dell'art. 104-bis,
comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come
sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa.
Infatti, rinviando alle disposizioni del codice antimafia «ai
fini della tutela dei terzi» per ogni sequestro finalizzato alla
confisca, incluso quello funzionale alla confisca ordinaria, la norma
in questione assoggetterebbe alla disciplina di tale codice, quindi
alla regola di prevalenza della misura penale, anche fattispecie non
rientranti nell'alveo oggettivo della disciplina medesima, pertanto
estranee alla corrispondente ratio pubblicistica; e - aggiunge il
rimettente - «la nozione di "tutela dei terzi" e' talmente ampia da
comprendere anche i creditori, pignorante e intervenuti, di una
procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal
sequestro preventivo, nonche' l'aggiudicatario degli stessi».
2.2.- La Corte di cassazione evidenzia che gli artt. 52 e 53 cod.
antimafia limitano notevolmente la tutela dei terzi creditori,
onerandoli di provare numerose condizioni di accesso al
soddisfacimento del proprio diritto, in particolare la loro buona
fede, e comunque rendendo il soddisfacimento stesso parziale, per
effetto di una falcidia del 40 per cento del valore dei beni.
Applicate al sequestro finalizzato alla confisca ordinaria, tali
limitazioni violerebbero gli artt. 3, 24 e 42 Cost., «poiche'
irragionevolmente si pregiudica la possibilita' del creditore
ipotecario, ancorche' estraneo a qualsivoglia attivita' criminale del
debitore [...], di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di
un diritto reale di garanzia».
Richiamati gli argomenti sulla tutela costituzionale della
garanzia ipotecaria, come articolati da questa Corte nella sentenza
n. 160 del 2024, il giudice a quo denuncia che le predette
limitazioni risultino prive di adeguata giustificazione, una volta
che la disciplina del codice antimafia sia divenuta di generalizzata
applicazione, estesa «a situazioni avulse dalla ratio legis».
Sarebbe violato, altresi', l'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto l'estensione della
disciplina del codice antimafia sacrificherebbe, ben oltre la
finalita' di contrasto della criminalita' organizzata, tanto il
diritto di credito del terzo, facente parte del suo patrimonio,
quanto lo ius ad rem dell'eventuale aggiudicatario del bene
sequestrato, entrambi travolti dall'acquisizione statale per effetto
della sopravvenuta confisca.
2.3.- Secondo la Corte di cassazione rimettente, «la questione
non puo' essere apoditticamente liquidata in base a una presunta
prevalenza degli interessi "pubblicistici" di contrasto al crimine
(sottesi agli strumenti penali) sugli interessi "privatistici" della
tutela dell'aggiudicatario (e/o dei creditori)».
Invero, anche l'espropriazione forzata sottenderebbe interessi di
rilievo pubblicistico, che non potrebbero essere pretermessi in
applicazione della disciplina di contrasto alle mafie, laddove la
fattispecie concreta sia estranea a tale fenomeno.
2.4.- Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, per il suo
chiaro tenore letterale e le connesse ragioni logico-sistematiche,
sarebbe insuscettibile di un'interpretazione costituzionalmente
orientata.
Dovrebbe dichiararsene, quindi, l'illegittimita' costituzionale,
sottraendo la fattispecie ordinaria alla disciplina speciale del
codice antimafia e restituendola alla regola di diritto comune della
successione temporale delle formalita' pubblicitarie, onde «evitare
un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei
creditori e dell'aggiudicatario o dell'acquirente in executivis,
neppure in alcun modo giustificato dalle peculiari esigenze di
prevenzione proprie di quella normativa speciale».
3.- Nel giudizio non e' intervenuta la difesa statale, ne' si
sono costituite le parti.
Considerato in diritto
4.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 253 del
2025), la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 104-bis, comma
1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito
dall'art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, e
modificato dall'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs.
n. 150 del 2022.
La norma censurata violerebbe gli artt. 3, 24, 42 e 117, primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU,
nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure
esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e
322-ter cod. pen., nonche' alla confisca stessa, si applichi la
disciplina speciale del codice antimafia, in luogo della regola di
diritto comune basata sull'anteriorita' delle formalita'
pubblicitarie.
5.- Le questioni sono state promosse dalla Corte di cassazione in
seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ.
Nella sentenza n. 119 del 2015, questa Corte ha ritenuto
ammissibile l'incidente di legittimita' costituzionale sollevato dal
giudice della nomofilachia in funzione dell'enunciazione del
principio di diritto nell'interesse della legge, a norma dell'art.
363, terzo comma, cod. proc. civ.
In quell'occasione, si e' rilevato che, sebbene nell'ipotesi del
terzo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione
sia dichiarato inammissibile e quindi il processo sia chiuso,
l'incidentalita' della questione e' assicurata «dal compito della
Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base
della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita'
costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa».
Lo stesso argomento vale per l'enunciazione del principio di
diritto in sede di rinvio pregiudiziale, e vale anzi a fortiori,
perche', in tal caso, il giudizio a quo non e' chiuso.
Invero, ai sensi del medesimo art. 363-bis cod. proc. civ., la
Corte di cassazione, enunciato il principio di diritto, restituisce
gli atti al giudice che ha disposto il rinvio (quinto comma), il
quale e' vincolato dal principio stesso (sesto comma).
Non sussiste, quindi, dubbio alcuno che questioni di legittimita'
costituzionale possano essere sollevate dalla Corte di cassazione
nella prospettiva dell'ulteriore corso del giudizio, come d'altronde
questa Corte ha recentemente evidenziato (sentenza n. 125 del 2026).
6.- Nel merito, le questioni sono fondate.
7.- Occorre premettere una sintetica illustrazione del quadro
normativo e giurisprudenziale, muovendo dalla disciplina del codice
antimafia sulla tutela dei terzi, la cui generalizzazione, operata
dal codice della crisi d'impresa, rappresenta il nucleo delle odierne
censure.
7.1.- Tale disciplina e' racchiusa nel Libro I del d.lgs. n. 159
del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, segnatamente nel
titolo IV, intestato «La tutela dei terzi e i rapporti con le
procedure concorsuali» (artt. 52-65).
E' un corpus normativo di ispirazione pubblicistica, connotato
dalla prevalenza della misura di prevenzione, alla cui ratio storica
di contrasto del fenomeno mafioso e' stata largamente sacrificata
l'attuazione dei diritti dei creditori del prevenuto.
7.1.1.- Per quanto ora interessa, quindi per le esecuzioni
individuali, in disparte le procedure concorsuali, rileva
innanzitutto l'art. 55 cod. antimafia, a tenore del quale, una volta
disposto il sequestro di prevenzione, non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive (comma 1), e quelle pendenti restano
sospese, estinguendosi in relazione ai beni per i quali intervenga la
successiva confisca (comma 2).
Invero, con la confisca di prevenzione, a norma del precedente
art. 45, comma 1, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato
liberi da oneri e pesi, quindi anche dalle ipoteche eventualmente
iscritte, giacche' i diritti dei terzi sui beni medesimi sono
soddisfatti entro i limiti e nelle forme di cui alla disciplina
speciale del medesimo codice.
A tal fine, il codice stesso, negli artt. 57-61, appronta un
subprocedimento, condotto dal giudice delegato del tribunale di
prevenzione, all'esito del quale i crediti ammessi vengono
soddisfatti, nell'ordine delle cause di prelazione, applicata la
falcidia di legge.
7.1.2.- Ai sensi dell'art. 52, comma 1, cod. antimafia, in detto
subprocedimento possono essere considerati soltanto «i diritti di
credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore
al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca
anteriore al sequestro».
Tuttavia, quella che, per diritto comune, rappresenta la
condizione necessaria e sufficiente per affermare la prevalenza di un
credito sul titolo che confligge, ovvero la priorita' temporale (art.
2915 del codice civile), e' qui una condizione necessaria ma non
sufficiente, poiche' lo stesso art. 52, comma 1, cod. antimafia esige
condizioni ulteriori, tutte in deroga alle regole generali del
diritto civile.
7.1.3.- Queste condizioni aggiuntive sono cosi' elencate dalla
disposizione medesima: «a) che il proposto non disponga di altri beni
sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al
soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da
cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito
non sia strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore
dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di
promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il
rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il
portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso».
Sono - occorre ripetere - condizioni derogatorie, giacche' quella
di cui alla lettera a) deroga al principio di generalita' della
responsabilita' patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., quella di cui
alla lettera c) deroga alla presunzione di esistenza del rapporto
fondamentale ex art. 1988 cod. civ., quella di cui alla lettera d)
deroga alla legittimazione per presentazione ex art. 2003 cod. civ.
Derogatoria e', altresi', la condizione di cui alla lettera b),
la quale richiede che il creditore dimostri la propria buona fede, il
che equivale a istituire una presunzione iuris tantum di mala fede,
laddove invece, per consolidata giurisprudenza di legittimita',
sussiste una generale presunzione di buona fede, come si evince
dall'art. 1147 cod. civ. (da ultimo, Corte di cassazione, seconda
sezione civile, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2645).
7.1.4.- Un'ulteriore compressione del diritto del terzo e'
stabilita dall'art. 53 cod. antimafia, a norma del quale i crediti -
pur formalmente anteriori al sequestro di prevenzione e pur assistiti
dalle rammentate condizioni derogatorie (giacche' altrimenti essi
soccombono in toto) - «sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60
per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati».
In origine pari al 30 per cento, la falcidia in danno dei
creditori di buona fede e' stata incrementata all'attuale 40 per
cento dall'art. 1, comma 443, lettera b), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)».
Inoltre, per effetto dell'art. 20, comma 2, della legge 17
ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle
aziende sequestrate e confiscate), essa si applica «al netto», cioe'
previa detrazione delle spese del procedimento di confisca, di
amministrazione dei beni sequestrati e di accertamento dei diritti
dei terzi.
7.2.- Fino all'entrata in vigore del codice della crisi
d'impresa, la disciplina del codice antimafia relativa ai diritti dei
terzi, appena descritta, e' stata considerata una disciplina
speciale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica al di
fuori dell'ambito delle misure di prevenzione, in particolare nel
caso del sequestro e della confisca penale (Corte di cassazione,
quarta sezione penale, sentenza 6-21 luglio 2017, n. 36092).
Al di la' dei casi tassativi di applicazione diretta di tale
disciplina, si riteneva dunque che operasse la tutela ordinaria del
terzo, in base alla regola comune della priorita' temporale (Corte di
cassazione, terza sezione penale, sentenza 30 maggio-10 luglio 2019,
n. 30422), reputandosi che la disciplina stessa non fosse espressiva
di una generale prevalenza delle esigenze pubblicistiche, ne' capace
quindi di imporsi indistintamente per qualunque tipologia di confisca
(Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 10 dicembre
2020, n. 28242; nello stesso senso, sempre per fattispecie anteriore
alla novella, sentenza 4 dicembre 2025, n. 31612).
7.2.1.- Il quadro e' radicalmente mutato per effetto dell'art.
373, comma 1, lettera a), cod. crisi d'impresa, che ha modificato il
comma 1-bis dell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., sicche'
quest'ultimo rinvia ora alle disposizioni del titolo IV del Libro I
del codice antimafia, «ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti
con la procedura di liquidazione giudiziaria», per l'ipotesi in cui
«il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del
codice [di procedura penale]».
Il richiamo all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., cioe' alla
disposizione generale sul sequestro preventivo funzionale alla
confisca, implica che la disciplina del codice antimafia sui diritti
dei terzi abbia dismesso l'originaria connotazione speciale,
assumendo, all'opposto, un tratto di generalita'; invero, tale
modifica normativa ha reso applicabile quella disciplina ben oltre il
perimetro del sequestro e della confisca di prevenzione, anche al
sequestro penale finalizzato alla confisca, e non per specifici
titoli di reato, ma per tutti quelli che ammettono, o prescrivono, la
confisca.
Peraltro, l'art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs.
n. 150 del 2022, ulteriormente intervenendo sul menzionato comma
1-bis, ne ha riferito la previsione anche alla confisca penale non
preceduta dalla cautela del sequestro, in tal modo portando a
compimento la generalizzazione di una disciplina pur nata come
settoriale.
7.2.2.- La Corte di cassazione ha rimarcato come siffatta
attrazione alla disciplina del codice antimafia di qualunque
confisca, e di qualunque sequestro ad essa funzionale, abbia
comportato una generale prevalenza della misura penale sulle
aspettative civilistiche, le quali ultime non possono oggi trovare
soddisfacimento se non nei limiti, e alle condizioni, di cui alla
predetta disciplina (terza sezione penale, sentenza 20 giugno-4
novembre 2024, n. 40323).
Peraltro, in ragione di un'interpretazione costituzionalmente e
convenzionalmente orientata, il nuovo regime e' stato ritenuto
irretroattivo, osservandosi che la tutela accordata dal codice
antimafia al terzo di buona fede non e' pienamente satisfattiva, a
causa della falcidia del credito, sicche', per il passato, continua a
valere la regola di priorita' ex art. 2915 cod. civ. (Corte di
cassazione, prima sezione penale, sentenza 3 novembre 2023-21
febbraio 2024, n. 7706).
8.- La premessa interpretativa delle odierne questioni e' dunque
corretta, in quanto l'evoluzione normativa determinata dal codice
della crisi d'impresa, e ultimata dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha
assoggettato alla restrittiva disciplina del codice antimafia la
tutela dei terzi creditori rispetto a qualunque tipologia di confisca
penale, e al sequestro preventivo ad essa finalizzato.
I parametri evocati dal giudice rimettente interrogano questa
Corte sulla legittimita' costituzionale di tale nuovo assetto
normativo al metro del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.),
dell'inviolabilita' del diritto di difesa (art. 24 Cost.), della
garanzia del diritto di proprieta' (art. 42 Cost.) e della protezione
convenzionale dei beni (art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU).
8.1.- Per costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela
giurisdizionale dei diritti, assicurata dall'art. 24 Cost., comprende
anche la fase dell'esecuzione forzata, poiche' necessaria a rendere
effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (ex multis,
sentenze n. 211 e n. 160 del 2024, n. 159 del 2023 e n. 228 del
2022).
Piu' in particolare, come questa Corte ha rilevato nella sentenza
n. 160 del 2024, riguardo alla tutela del creditore ipotecario
avverso la confisca edilizia dell'immobile, «[i]l credito garantito
da ipoteca gode nell'ordinamento giuridico di una protezione
peculiare, che discende dalla realita' del diritto di garanzia e
dalla sua accessorieta' al credito», essendo l'ipoteca, nelle tipiche
connotazioni funzionali dello ius sequelae, ius distrahendi e ius
praelationis, una componente del patrimonio del creditore, si' da
poter fruire della tutela riconducibile all'art. 42 Cost., ed essere,
in pari tempo, «attratta nell'alveo protettivo dell'art. 24 Cost.,
quale strumento volto ad assicurare una tutela preferenziale del
credito in sede esecutiva».
In considerazione di tali rilievi, sempre la sentenza n. 160 del
2024 ha evidenziato «l'irragionevolezza di una disciplina che
determina l'automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il
conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un
creditore ipotecario che non sia responsabile dell'abuso».
8.2.- Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la
garanzia ipotecaria del credito, pur non essendo radicalmente estinta
dalla sopravvenienza del vincolo penale, patisce una compressione
irragionevole e sproporzionata, che d'altronde attinge pure il
credito chirografario, sebbene con minore evidenza.
8.2.1.- Chi eroga il credito ripone affidamento sul patrimonio
del debitore e per questo compie, con la diligenza delle buone
pratiche, le normali verifiche di solvibilita', tra cui,
innanzitutto, la consultazione dei pubblici registri, mobiliari e
immobiliari.
Non puo' esigersi ordinariamente che gli accertamenti del
creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si
estendano a un profilo, quello della capacita' a delinquere del
debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche.
La presunzione di mala fede, stabilita dall'art. 52, comma 1,
lettera b), cod. antimafia, onera il creditore allo svolgimento di
indagini attinenti non all'integrita' patrimoniale del debitore,
bensi' alla sua integrita' penale, il che, se puo' giustificarsi
nell'area del contrasto alla criminalita' organizzata (anche in
virtu' del sistema delle certificazioni antimafia), si appalesa
viepiu' inesigibile man mano che ci si allontana da questa area
specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione.
8.2.2.- Analoghe considerazioni vanno riferite alla falcidia
creditoria.
Questa si rivela un sacrificio irragionevole del patrimonio del
creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede, e
quindi l'estraneita' al reato del debitore.
Peraltro, essendo applicata previa detrazione dei costi di
procedura - in seguito alla ricordata modifica di cui all'art. 20,
comma 2, della legge n. 161 del 2017 -, la falcidia non puo'
giustificarsi quale concorso del creditore alle spese statali,
risolvendosi piuttosto in un incameramento netto dell'erario, ai
danni di creditori in buona fede.
8.2.3.- Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, il credito
rientra nel novero di biens e possessions, garantiti dall'art. 1
Prot. addiz. CEDU (ex multis, sezione prima, sentenze 1° luglio 2014,
Gerasimov e altri contro Russia; 29 luglio 2010, Streltsov e altro
contro Russia; 3 luglio 2003, Buffalo srl in liquidazione contro
Italia).
Del pari, la Corte EDU affida la materia dei sequestri e delle
confische al criterio di proporzionalita', che esige un fair balance
tra l'interesse pubblico e il diritto privato, un equilibrato
bilanciamento che e' compromesso se al titolare del diritto viene
imposto un onere eccessivo (excessive burden), da valutare
nell'insieme dei condizionamenti e limiti sanciti a suo carico,
perche' «their cumulative effect could be such as to tilt the balance
in the proceedings in the State's favour» (sezione quarta, sentenza
13 luglio 2021, Todorov e altri contro Bulgaria, paragrafo 215).
Nell'occuparsi della confisca di prevenzione ex art. 24 cod.
antimafia, la Corte di Strasburgo, pur evidenziando come essa possa
applicarsi anche in pregiudizio di terzi, considerata la
pericolosita' sociale dei reati in discorso, e' tornata a esprimere
gravi preoccupazioni (serious concerns) riguardo alle norme nazionali
che prevedano misure del genere oltre il perimetro dei reati di
maggiore allarme sociale (sezione prima, sentenza 25 settembre 2025,
Isaia e altri contro Italia, paragrafo 72).
8.2.4.- Le odierne questioni riguardano la confisca prevista
dall'art. 322-ter cod. pen., inserito dall'art. 3, comma 1, della
legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti
Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato
sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio
1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996,
del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da
parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29
novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita'
europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles
il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di
personalita' giuridica).
Tale norma si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a
oggettivita' giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravita', incluse
anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d'uso e peculato
mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del
tutto slegati da fenomeni di criminalita' organizzata, e provenire da
soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui
diventano titolari di un diritto di credito.
Questi terzi vedono sacrificato il proprio diritto patrimoniale,
anche se di data certa anteriore al vincolo penale, e persino se
assistito da un'anteriore iscrizione ipotecaria, tranne che provino
la loro buona fede (con onere di non facile adempimento) e, comunque,
con una falcidia del 40 per cento sul netto liquidato.
Il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul
creditore, tanto piu' a fronte di reati del debitore non
necessariamente legati al crimine organizzato, sicche' la norma
censurata non supera il test convenzionale di proporzionalita'.
9.- La norma censurata deve essere quindi dichiarata
costituzionalmente illegittima, per violazione di tutti i parametri
evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio a quo,
ovvero con riguardo alla tutela dei creditori i quali abbiano
instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano
intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del combinato
disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod.
pen.
Sebbene nell'ordinanza di rimessione il petitum sia limitato alla
confisca per equivalente, l'accoglimento delle questioni non puo' che
riferirsi alla confisca in genere, poiche' la violazione dei
parametri costituzionali, per quanto ancor piu' nitida in relazione
alla confisca del tantundem, cioe' di beni diversi da quelli
specificamente correlati al reato, si riscontra anche per la confisca
diretta, avente a oggetto questi ultimi.
9.1.- All'accoglimento delle odierne questioni non ostano i
precedenti di questa Corte relativi ai terzi coinvolti da
procedimenti di prevenzione instaurati prima dell'entrata in vigore
del codice antimafia, ovvero le sentenze n. 94 del 2015 e n. 26 del
2019, entrambe dichiarative dell'illegittimita' costituzionale
parziale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)».
Infatti, nel determinare l'estensione soggettiva - per alcune
classi di creditori - di una disciplina intertemporale analoga a
quella introdotta dal codice antimafia, tali sentenze hanno avuto pur
sempre a oggetto il sequestro e la confisca di prevenzione, mentre le
questioni odierne concernono la posizione dei terzi rispetto al piu'
ampio spettro del sequestro e della confisca ordinari.
Anzi, proprio qui cade il vulnus costituzionale che oggi si
riscontra, ovvero l'avvenuta estensione della disciplina dei diritti
dei terzi, prevista nel codice antimafia, dal sequestro e confisca di
prevenzione al sequestro e alla confisca penali.
9.2.- Non sfugge a questa Corte che l'odierna declaratoria di
illegittimita' costituzionale, incidendo su una particolare
fattispecie all'interno di una realta' normativa interconnessa, reca
con se' problemi di coordinamento, se non un'esigenza di revisione
organica.
Per un verso, poiche' la decisione che ora si assume riguarda
specificamente le esecuzioni individuali, si pone il tema dei
riflessi sulle procedure concorsuali: invero, pure a queste si
riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione «e nei
rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», oltre che
l'art. 317 cod. crisi d'impresa, che, sotto la rubrica «Principio di
prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi», a sua
volta circolarmente rinvia al titolo IV del Libro I del codice
antimafia, all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso art.
104-bis norme att. cod. proc. pen.
Per altro verso, giacche' la presente sentenza, in ragione della
fattispecie rilevante, e' limitata al sequestro e alla confisca ex
art. 322-ter cod. pen., si apre uno spazio di riflessione sulle
misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonche' sulla
disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello stesso art.
104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico la
disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi
particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei
procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico
ministero sono attribuite alla procura distrettuale.
La pluralita' delle fattispecie, caratterizzate da punti di
contatto, ma anche da profili distintivi - basti notare che, a
differenza delle procedure concorsuali, «il procedimento di
prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del
prevenuto, bensi' la sua pericolosita'» (sentenza n. 12 del 2024) -,
suggerisce l'opportunita' di un articolato intervento del
legislatore.
10.- In conclusione, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata, nella parte in cui stabilisce
che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2,
cod. proc. pen., in funzione della confisca di cui all'art. 322-ter
cod. pen., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest'ultima
disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali
abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura
esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice
antimafia.
La declaratoria di illegittimita' costituzionale segnatamente
rimuove l'assoggettamento della suddetta fattispecie alle
disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il
che implica che la fattispecie medesima torni nell'alveo della regola
di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito
risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla
confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia
iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non
preceduta da sequestro).
Potra' il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita',
e nel rispetto della Costituzione, introdurre un'apposita
regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali
dei terzi di buona fede con l'esigenza di contrastare pratiche
collusive con gli autori di reato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 104-bis, comma
1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale), come sostituito dall'art. 373, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), e modificato dall'art. 41, comma 1, lettera
l), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), nella parte in cui stabilisce che, in caso
di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice di
procedura penale, in funzione della confisca di cui all'art. 322-ter
del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di
quest'ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori,
i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una
procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano
intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del
Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI