N. 133 SENTENZA 8 giugno - 21 luglio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Scuole nautiche - Esercizio dell'attivita' - Condizioni - Introduzione, mediante delega legislativa, di requisiti minimi di capacita' patrimoniale e di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Illegittimita' costituzionale. - Decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, art. 23, comma 1; decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 49-septies, comma 21, lettere c) e i). - Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma; direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, art. 15; legge 7 ottobre 2015, n. 167, art. 1, commi 1, 2, e 5.(GU n.29 del 22-7-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma
1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5,
della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e 49-septies, comma 21, lettere
c) e i), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), promosso dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, nel
procedimento vertente tra Altura societa' sportiva dilettantistica
srl ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri, con
ordinanza del 23 ottobre 2025, iscritta al n. 225 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026 il Giudice
relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
terza, con ordinanza del 23 ottobre 2025 (reg. ord. n. 225 del 2025),
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 23,
comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160
(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e
49-septies, comma 21, lettere c) e i), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172) [recte: dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160
del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-septies, comma
21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005], in riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nonche',
limitatamente alla sola lettera i), concernente il tariffario minimo,
all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta
direttiva servizi, o anche: direttiva Bolkestein).
1.1.- Il giudizio principale trae origine dal ricorso
giurisdizionale promosso da una societa' operante nel settore dello
sport velico e della nautica, esercente anche attivita' di scuola
nautica, ovverosia attivita' formativa per gli aspiranti al
conseguimento delle patenti nautiche, al fine di ottenere
l'annullamento, previa disapplicazione per contrasto con il diritto
eurounitario, ovvero previa rimessione a questa Corte della questione
di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione e del merito e il Ministro delle imprese e del made
in Italy, 30 agosto 2023, n. 142 (Regolamento recante la disciplina
delle scuole nautiche).
La ricorrente ha censurato l'art. 4 del menzionato decreto
ministeriale, laddove impone alle scuole nautiche l'obbligo di
dimostrare una capacita' patrimoniale o finanziaria non inferiore a
euro 50.000 e l'art. 20 dello stesso d.m., il quale introduce
l'obbligo di adozione di un tariffario che rispetti importi minimi
prefissati, soggetti a preventiva validazione e visto da parte delle
autorita' amministrative di controllo.
La societa' ricorrente, lamentando una diretta lesione delle
proprie prerogative d'impresa e la compressione dell'autonomia
tariffaria nei corsi di preparazione agli esami per le patenti
nautiche, ha dedotto l'illegittimita' derivata del regolamento
ministeriale per l'illegittimita' costituzionale delle norme primarie
poste a fondamento del potere regolamentare. Queste avrebbero violato
i limiti temporali e l'oggetto della delega: in particolare, l'art.
1, comma 1, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per
la riforma del codice della nautica da diporto), che definisce
l'ambito delle materie delegate, non avrebbe conferito al Governo
alcun mandato legislativo a disciplinare i profili organizzativi e
patrimoniali delle scuole nautiche.
2.- Il TAR Lazio, ritenuta manifestamente infondata la violazione
dei limiti temporali della delega, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale delle disposizioni suindicate per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e, in relazione
alla sola previsione del tariffario minimo (art. 49-septies, comma
21, lettera i, del d.lgs. n. 171 del 2005), anche per lesione
dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della
direttiva servizi. Cio' in quanto la previsione da ultimo censurata,
oltre a situarsi al di fuori del perimetro disegnato dalla legge
delega, non e' stata preceduta dal test di proporzionalita' previsto
dall'art. 15 della direttiva 2006/123/CE, evocato a parametro
interposto.
3.- In punto di rilevanza, il rimettente ha evidenziato come lo
scrutinio di legittimita' sull'atto regolamentare gravato dipenda
indissolubilmente dalla validita' delle norme di rango primario di
cui il d.m. n. 142 del 2023 costituisce attuazione: le disposizioni
sospettate di illegittimita' costituzionale impongono, infatti,
obblighi che la societa' ricorrente ha ritenuto illegittimi per
l'incidenza negativa che la loro osservanza potrebbe arrecare allo
svolgimento dell'attivita' di impresa. Inoltre, il giudice
rimettente, a fronte di un preteso difetto di notifica del ricorso
introduttivo del giudizio a quo nei confronti di almeno un
controinteressato, ha affermato che la natura ancipite dell'atto
impugnato rende difficile individuare ex ante i soggetti suscettibili
di vantare rispetto alla ricorrente una posizione di
controinteressato.
3.1.- Sempre in punto di rilevanza, il TAR rimettente ha
confutato una ulteriore eccezione relativa ad un preteso difetto di
legittimazione attiva della societa' ricorrente, perche' priva della
titolarita' della posizione giuridica soggettiva di interesse
legittimo oppositivo dedotta in giudizio, in ragione del mancato
possesso dei requisiti di capacita' finanziaria previsti dal codice e
di una valida autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica. Il TAR Lazio ha disatteso detta eccezione ritenendo non
risultare agli atti ne' che la ricorrente sia stata sanzionata per
mancato possesso del requisito di capacita' finanziaria, ne' che sia
priva di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica.
4.- Il giudice rimettente ha altresi' delimitato il thema
decidendum alle sole previsioni normative suscettibili di
riverberarsi in via diretta sugli artt. 4 e 20 del d.m. n. 142 del
2023, escludendo pertanto sia il sindacato sull'intero testo degli
artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020 e 49-septies del d.lgs.
n. 171 del 2005, sia la percorribilita' di un'interpretazione
conforme alla Costituzione, atteso che il chiaro tenore letterale
delle disposizioni delegate impedisce qualsiasi operazione
ermeneutica adeguatrice.
5.- Infine, considerate le censure articolate dalla societa'
ricorrente e il fatto che la stessa ha chiesto anche il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in ragione
dell'asserito contrasto tra le previsioni del gravato regolamento
ministeriale e l'art. 15 della direttiva servizi, ad avviso del
rimettente la situazione di "doppia pregiudizialita'" costituzionale
e eurounitaria va risolta accordando priorita' alla prima, perche',
ove fosse accertato il vizio dell'eccesso di delega, cio' farebbe
venir radicalmente meno la rilevanza della questione relativa alla
violazione del richiamato art. 15 della direttiva servizi.
6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilita' delle
questioni, per insufficiente motivazione sulla non manifesta
infondatezza e per aver omesso di valutare l'intero quadro normativo.
6.1.- L'Avvocatura dello Stato ha, inoltre, argomentato comunque
la non fondatezza delle censure. Dalla legge di delega si
evincerebbe, infatti, un chiaro mandato legislativo a ridisegnare in
maniera integrata la disciplina dell'attivita' delle scuole nautiche
cosi' da includere anche i profili relativi alla capacita'
organizzativa, professionale e patrimoniale degli operatori, al fine
di garantire sicurezza, qualita' del servizio, efficienza
amministrativa e livello minimo uniforme di prestazioni. L'ordinanza
di rimessione avrebbe, invece, interpretato l'oggetto della delega e
i principi e criteri direttivi in modo «letterale e puntiforme», e
non nel quadro complessivo della delega, valutando la ratio
dell'intervento e il suo ambito materiale. Il giudice a quo avrebbe,
cioe', dovuto considerare che, nel contesto di una sistemazione
organica della disciplina degli utenti della navigazione da diporto,
e' implicita la possibilita' per il legislatore di richiedere un
livello minimo di solidita' dell'operatore economico riconducibile
alla finalita' di tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della
navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e al
principio di riordino e razionalizzazione dell'intero settore, al
fine di tutelare l'utenza dal rischio di inadempimenti o interruzioni
del servizio.
6.2.- Anche la questione di legittimita' costituzionale avente ad
oggetto il tariffario minimo prospettata in riferimento all'art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi,
ad avviso della difesa statale, non e' fondata: la previsione di
tariffe minime, come esplicitato nella relazione illustrativa al d.m.
n. 142 del 2023, avrebbe lo scopo di evitare eccessivi ribassi delle
tariffe e uno scadente livello delle prestazioni erogate. Ne'
potrebbe ritenersi che la previsione dia luogo a una lesione della
liberta' di iniziativa economica privata allorche', come nel caso di
specie, la previsione dei limiti, conseguenti all'apposizione delle
tariffe, non sia da considerare arbitraria o perseguita con misure
incongrue (viene citata la sentenza di questa Corte n. 47 del 2018).
Nel caso di specie, inoltre, il test di proporzionalita' sarebbe
stato effettuato, dal momento che, prima della redazione del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e del menzionato
d.lgs. n. 160 del 2020, nonche' del d.m. n. 142 del 2023, sono state
svolte numerose consultazioni sia con gli enti pubblici (ai quali
sono attribuite la vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole
nautiche), sia con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore, cosi' da escludere che sia mancata
quella ponderazione degli interessi che prelude l'adozione di una
misura tariffaria. Peraltro, ricorda la difesa statale che la
giurisprudenza eurounitaria ha gia' affermato che l'introduzione di
tariffe minime o massime da parte di uno Stato membro e' compatibile
con le norme unionali in materia di liberta' di stabilimento e di
liberta' di prestazioni dei servizi, di concorrenza e di trasporti
(vengono citate Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda
sezione, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-38/97, Autotrasporti
Librandi Snc di Librandi F. & C., e sesta sezione, sentenza 5 ottobre
1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, srl).
Considerato in diritto
7.- Il TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.
225 del 2025), dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 23,
comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto
l'art. 49-septies, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del
2005, ove si prevedono requisiti minimi di capacita' patrimoniale
delle scuole nautiche e l'adozione di un tariffario minimo delle
prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per
l'esercizio della loro attivita'.
7.1.- Il giudizio principale trae origine dal ricorso
giurisdizionale promosso da una societa' operante nel settore dello
sport velico e della nautica, esercente anche attivita' di scuola
nautica, con cio' intendendosi attivita' formativa per gli aspiranti
al conseguimento delle patenti nautiche, al fine di ottenere
l'annullamento del regolamento di cui al d.m. n. 142 del 2023. Con
tale regolamento il Ministro ha attuato quanto previsto dai decreti
legislativi delegati n. 229 del 2017 e n. 160 del 2020, con i quali
e' stata esercitata la delega legislativa conferita dall'art. 1,
comma 5, della legge n. 167 del 2015.
7.2.- Il giudice rimettente evoca, quali parametri di raffronto
delle disposizioni sospettate d'illegittimita' costituzionale, gli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per eccesso di delega, nonche',
limitatamente alla sola previsione del tariffario minimo (art.
49-septies, comma 21, lettera i, del d.lgs. n. 171 del 2005), anche
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della
direttiva servizi. La restrizione della liberta' tariffaria sarebbe
disposta, oltre che al di fuori dei confini della delega, anche in
carenza del necessario test di proporzionalita' e necessita'
prescritto dalla disciplina europea sui servizi nel mercato interno.
7.3.- La legge di delega n. 167 del 2015 non conterrebbe alcun
riferimento ai requisiti di capacita' patrimoniale e al tariffario
minimo delle scuole nautiche, ne' nell'art. 1, comma 1, relativo alle
materie delegate, ne' nell'art. 1, comma 2, contenente l'elenco dei
principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve
uniformarsi. Le uniche materie oggetto di delega che possono avere
una qualche attinenza alle norme oggetto delle odierne censure
sarebbero, sempre ad avviso del rimettente, l'«aggiornamento dei
requisiti psicofisici [necessari] per il conseguimento della patente
nautica» (art. 1, comma 1, lettera d) e, tra i principi e criteri
direttivi, la «rivalutazione e semplificazione dei requisiti
psicofisici [...] per il conseguimento e il rinnovo delle patenti
nautiche» (art. 1, comma 2, lettera l). Intervenendo i decreti
legislativi delegati, oltre che sui requisiti psicofisici necessari
per il conseguimento della patente nautica, anche sui requisiti di
capacita' finanziaria delle scuole nautiche e sul tariffario minimo,
il vizio di eccesso di delega risulterebbe evidente.
8.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo, quanto ai profili processuali, l'inammissibilita'
delle censure per carente motivazione sulla non manifesta
infondatezza.
Ad avviso della difesa erariale l'ordinanza avrebbe dovuto
considerare che, nel quadro di una sistemazione organica della
disciplina degli utenti della navigazione da diporto, e' implicita la
possibilita' per il legislatore di richiedere un livello minimo di
solidita' dell'operatore economico, riconducibile alla finalita' di
tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione e al
principio di riordino e razionalizzazione dell'intero settore, al
fine di tutelare l'utenza dal rischio di inadempimenti o interruzioni
del servizio.
8.1.- Del pari, la prospettata violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., derivante dalla violazione dell'art. 15 della direttiva
servizi, sarebbe - ad avviso della difesa statale - priva di una
adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza:
l'ordinanza si sarebbe limitata a rilevare la mancanza del test di
proporzionalita' con una argomentazione generica e perplessa,
contrastante peraltro con il costante indirizzo di questa Corte,
secondo cui si escluderebbe l'esistenza di un obbligo costituzionale
di motivare la legge o di incorporare nella legge dichiarazioni
formali circa la congruita' e proporzionalita' della disciplina.
9.- Le eccezioni della difesa statale sono destituite di
fondamento, perche' l'ordinanza soddisfa il requisito di
ammissibilita', in conformita' alla giurisprudenza costituzionale,
per la quale la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza
va ravvisata nella mancanza «di qualsiasi illustrazione delle ragioni
per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del
parametro costituzionale evocato» (sul punto, ex multis, sentenza n.
88 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 29 del 2026 e n. 110 del
2024, ordinanze n. 127 del 2024, n. 159 del 2021 e n. 261 del 2012):
mancanza che non e' dato ravvisare nel caso di specie.
Ogni ulteriore profilo di contestazione della fondatezza delle
argomentazioni spese dal rimettente non attiene al tema
dell'ammissibilita' delle questioni, ma a quello della fondatezza.
10.- Nel merito, le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sono
fondate.
Va rilevato che quando l'oggetto fissato dalla legge delega
assume, come nel caso in esame, contorni oltremodo definiti e
puntuali, il Governo ha un margine di azione assai stretto: sussiste,
infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l'elemento
letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco e'
il primo, piu' rilevante risulta il secondo (sul punto, tra le altre,
sentenze n. 213 del 2025, n. 98, n. 96 e n. 22 del 2024, n. 150 del
2022). La citata legge delega n. 167 del 2015 contiene un'analitica
elencazione delle materie delegate e l'indicazione di principi e
criteri direttivi molto specifici, i quali vincolano in modo
stringente la discrezionalita' del legislatore delegato.
Viene in rilievo, in particolare, la mancanza di ogni, anche
indiretto, accenno ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle
scuole nautiche nell'oggetto della delega: la legge n. 167 del 2015
fa riferimento, infatti, solo alle modifiche del codice della nautica
da diporto in relazione al regime amministrativo e alla navigazione
delle unita' da diporto, all'attivita' di controllo in materia di
sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli
incidenti, alla revisione della disciplina sanzionatoria,
all'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento
della patente nautica e alle procedure di approvazione relative alle
barche alimentate a GPL, a metano o elettriche. Nessuno di questi
oggetti include l'ambito materiale disciplinato dalle norme oggetto
delle odierne censure.
Ne' si puo' arrivare a diverse conclusioni considerando i
principi e criteri direttivi. Essi, coerentemente con l'oggetto della
delega, fanno riferimento all'obiettivo della semplificazione delle
procedure, ma solo in relazione alle unita' da diporto, alla
disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di
vela, non alle scuole nautiche. Ne' si puo' ritenere che vi sia un
indiretto fondamento nella lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della
legge n. 167 del 2015, in quanto il principio e criterio direttivo e'
circoscritto solo alla «rivalutazione e semplificazione dei requisiti
psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi,
per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione
delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi». Esso,
dunque, non legittima un'estensione dell'oggetto della delega tale da
includere i requisiti patrimoniali e i tariffari delle scuole
nautiche.
Anche l'argomento speso dall'Avvocatura generale dello Stato,
teso a radicare la legittimita' costituzionale della norma delegata
nella clausola generale della «sicurezza della navigazione» e della
«salvaguardia della vita umana in mare», non puo' essere condiviso.
Sebbene la sicurezza e l'armonizzazione del settore nautico informino
l'intero impianto della riforma, tali finalita' in se' non possono
comunque allargare l'oggetto della delega a materie ch'essa non
contempla.
Sia, dunque, in forza di un'interpretazione letterale della legge
di delega, sia in forza di un'interpretazione sistematica o
teleologica, le norme oggetto delle odierne questioni di legittimita'
costituzionale risultano estranee all'oggetto della delega e violano
gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. Va, pertanto, dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n.
160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-septies,
comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, per violazione
degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
11.- Il predetto accoglimento delle questioni determina
l'assorbimento dell'ulteriore censura formulata, limitatamente alla
menzionata lettera i), in riferimento all'art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5,
della legge 7 ottobre 2015, n. 167), nella parte in cui ha introdotto
l'art. 49-septies, comma 21, lettere c) e i), del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA