N. 133 SENTENZA 8 giugno - 21 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impresa e imprenditore - Scuole nautiche - Esercizio dell'attivita' -
  Condizioni  -  Introduzione,  mediante   delega   legislativa,   di
  requisiti minimi di  capacita'  patrimoniale  e  di  un  tariffario
  minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza -  Violazione
  dei  principi  e   criteri   direttivi   della   legge   delega   -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160,  art.  23,  comma  1;
  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 49-septies,  comma
  21, lettere c) e i). 
- Costituzione,  artt.  76,  77  e  117,   primo   comma;   direttiva
  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre
  2006, art. 15; legge 7 ottobre 2015, n. 167, art. 1, commi 1, 2,  e
  5. 
(GU n.29 del 22-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma
1, del decreto legislativo 12 novembre  2020,  n.  160  (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre  2017,  n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante  codice  della  nautica  da  diporto  ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6  della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma  5,
della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e 49-septies, comma  21,  lettere
c) e i), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio  2003,  n.  172),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione  terza,  nel
procedimento vertente tra Altura  societa'  sportiva  dilettantistica
srl ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri, con
ordinanza del 23 ottobre  2025,  iscritta  al  n.  225  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  giugno  2026  il  Giudice
relatore Francesco Saverio Marini; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
terza, con ordinanza del 23 ottobre 2025 (reg. ord. n. 225 del 2025),
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 23,
comma  1,  del  decreto  legislativo  12  novembre   2020,   n.   160
(Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
novembre 2017, n. 229,  concernente  revisione  ed  integrazione  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio  2003,  n.  172,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 5, della legge  7  ottobre  2015,  n.  167)  e
49-septies, comma 21, lettere c) e i),  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da  diporto  ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della  legge  8
luglio 2003, n. 172) [recte: dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160
del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art.  49-septies,  comma
21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005], in riferimento agli
artt.  76  e  77,   primo   comma,   della   Costituzione,   nonche',
limitatamente alla sola lettera i), concernente il tariffario minimo,
all'art. 117, primo comma, Cost.,  in  relazione  all'art.  15  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel  mercato  interno  (cosiddetta
direttiva servizi, o anche: direttiva Bolkestein). 
    1.1.-  Il  giudizio   principale   trae   origine   dal   ricorso
giurisdizionale promosso da una societa' operante nel  settore  dello
sport velico e della nautica, esercente  anche  attivita'  di  scuola
nautica,  ovverosia  attivita'  formativa  per   gli   aspiranti   al
conseguimento  delle  patenti   nautiche,   al   fine   di   ottenere
l'annullamento, previa disapplicazione per contrasto con  il  diritto
eurounitario, ovvero previa rimessione a questa Corte della questione
di  legittimita'  costituzionale  delle  suddette  disposizioni,  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
dell'istruzione e del merito e il Ministro delle imprese e  del  made
in Italy, 30 agosto 2023, n. 142 (Regolamento recante  la  disciplina
delle scuole nautiche). 
    La ricorrente  ha  censurato  l'art.  4  del  menzionato  decreto
ministeriale,  laddove  impone  alle  scuole  nautiche  l'obbligo  di
dimostrare una capacita' patrimoniale o finanziaria non  inferiore  a
euro 50.000 e  l'art.  20  dello  stesso  d.m.,  il  quale  introduce
l'obbligo di adozione di un tariffario che  rispetti  importi  minimi
prefissati, soggetti a preventiva validazione e visto da parte  delle
autorita' amministrative di controllo. 
    La societa' ricorrente,  lamentando  una  diretta  lesione  delle
proprie  prerogative  d'impresa  e  la  compressione   dell'autonomia
tariffaria nei corsi  di  preparazione  agli  esami  per  le  patenti
nautiche,  ha  dedotto  l'illegittimita'  derivata  del   regolamento
ministeriale per l'illegittimita' costituzionale delle norme primarie
poste a fondamento del potere regolamentare. Queste avrebbero violato
i limiti temporali e l'oggetto della delega: in  particolare,  l'art.
1, comma 1, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (Delega al Governo per
la riforma del  codice  della  nautica  da  diporto),  che  definisce
l'ambito delle materie delegate, non  avrebbe  conferito  al  Governo
alcun mandato legislativo a disciplinare i  profili  organizzativi  e
patrimoniali delle scuole nautiche. 
    2.- Il TAR Lazio, ritenuta manifestamente infondata la violazione
dei  limiti  temporali  della  delega,  ha  sollevato  questioni   di
legittimita'  costituzionale  delle   disposizioni   suindicate   per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.  e,  in  relazione
alla sola previsione del tariffario minimo  (art.  49-septies,  comma
21, lettera i, del  d.lgs.  n.  171  del  2005),  anche  per  lesione
dell'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.  15  della
direttiva servizi. Cio' in quanto la previsione da ultimo  censurata,
oltre a situarsi al di fuori  del  perimetro  disegnato  dalla  legge
delega, non e' stata preceduta dal test di proporzionalita'  previsto
dall'art.  15  della  direttiva  2006/123/CE,  evocato  a   parametro
interposto. 
    3.- In punto di rilevanza, il rimettente ha evidenziato  come  lo
scrutinio di legittimita'  sull'atto  regolamentare  gravato  dipenda
indissolubilmente dalla validita' delle norme di  rango  primario  di
cui il d.m. n. 142 del 2023 costituisce attuazione:  le  disposizioni
sospettate  di  illegittimita'  costituzionale  impongono,   infatti,
obblighi che la  societa'  ricorrente  ha  ritenuto  illegittimi  per
l'incidenza negativa che la loro osservanza  potrebbe  arrecare  allo
svolgimento  dell'attivita'   di   impresa.   Inoltre,   il   giudice
rimettente, a fronte di un preteso difetto di  notifica  del  ricorso
introduttivo  del  giudizio  a  quo  nei  confronti  di   almeno   un
controinteressato, ha affermato  che  la  natura  ancipite  dell'atto
impugnato rende difficile individuare ex ante i soggetti suscettibili
di   vantare   rispetto   alla   ricorrente    una    posizione    di
controinteressato. 
    3.1.-  Sempre  in  punto  di  rilevanza,  il  TAR  rimettente  ha
confutato una ulteriore eccezione relativa ad un preteso  difetto  di
legittimazione attiva della societa' ricorrente, perche' priva  della
titolarita'  della  posizione  giuridica  soggettiva   di   interesse
legittimo oppositivo dedotta in  giudizio,  in  ragione  del  mancato
possesso dei requisiti di capacita' finanziaria previsti dal codice e
di una valida autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di  scuola
nautica. Il TAR Lazio ha  disatteso  detta  eccezione  ritenendo  non
risultare agli atti ne' che la ricorrente sia  stata  sanzionata  per
mancato possesso del requisito di capacita' finanziaria, ne' che  sia
priva di autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  scuola
nautica. 
    4.-  Il  giudice  rimettente  ha  altresi'  delimitato  il  thema
decidendum   alle   sole   previsioni   normative   suscettibili   di
riverberarsi in via diretta sugli artt. 4 e 20 del d.m.  n.  142  del
2023, escludendo pertanto sia il sindacato  sull'intero  testo  degli
artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020 e 49-septies del d.lgs.
n.  171  del  2005,  sia  la  percorribilita'  di  un'interpretazione
conforme alla Costituzione, atteso che  il  chiaro  tenore  letterale
delle   disposizioni   delegate   impedisce   qualsiasi    operazione
ermeneutica adeguatrice. 
    5.- Infine, considerate  le  censure  articolate  dalla  societa'
ricorrente e il fatto che  la  stessa  ha  chiesto  anche  il  rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in ragione
dell'asserito contrasto tra le  previsioni  del  gravato  regolamento
ministeriale e l'art. 15  della  direttiva  servizi,  ad  avviso  del
rimettente la situazione di "doppia pregiudizialita'"  costituzionale
e eurounitaria va risolta accordando priorita' alla  prima,  perche',
ove fosse accertato il vizio dell'eccesso  di  delega,  cio'  farebbe
venir radicalmente meno la rilevanza della  questione  relativa  alla
violazione del richiamato art. 15 della direttiva servizi. 
    6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilita' delle
questioni,  per  insufficiente  motivazione   sulla   non   manifesta
infondatezza e per aver omesso di valutare l'intero quadro normativo. 
    6.1.- L'Avvocatura dello Stato ha, inoltre, argomentato  comunque
la  non  fondatezza  delle  censure.  Dalla  legge   di   delega   si
evincerebbe, infatti, un chiaro mandato legislativo a ridisegnare  in
maniera integrata la disciplina dell'attivita' delle scuole  nautiche
cosi'  da  includere  anche  i  profili   relativi   alla   capacita'
organizzativa, professionale e patrimoniale degli operatori, al  fine
di   garantire   sicurezza,   qualita'   del   servizio,   efficienza
amministrativa e livello minimo uniforme di prestazioni.  L'ordinanza
di rimessione avrebbe, invece, interpretato l'oggetto della delega  e
i principi e criteri direttivi in modo «letterale  e  puntiforme»,  e
non  nel  quadro  complessivo  della  delega,  valutando   la   ratio
dell'intervento e il suo ambito materiale. Il giudice a quo  avrebbe,
cioe', dovuto considerare  che,  nel  contesto  di  una  sistemazione
organica della disciplina degli utenti della navigazione da  diporto,
e' implicita la possibilita' per  il  legislatore  di  richiedere  un
livello minimo di solidita'  dell'operatore  economico  riconducibile
alla finalita' di tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della
navigazione,  alla  salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e  al
principio di riordino e  razionalizzazione  dell'intero  settore,  al
fine di tutelare l'utenza dal rischio di inadempimenti o interruzioni
del servizio. 
    6.2.- Anche la questione di legittimita' costituzionale avente ad
oggetto il tariffario minimo prospettata in riferimento all'art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi,
ad avviso della difesa statale, non  e'  fondata:  la  previsione  di
tariffe minime, come esplicitato nella relazione illustrativa al d.m.
n. 142 del 2023, avrebbe lo scopo di evitare eccessivi ribassi  delle
tariffe  e  uno  scadente  livello  delle  prestazioni  erogate.  Ne'
potrebbe ritenersi che la previsione dia luogo a  una  lesione  della
liberta' di iniziativa economica privata allorche', come nel caso  di
specie, la previsione dei limiti, conseguenti  all'apposizione  delle
tariffe, non sia da considerare arbitraria o  perseguita  con  misure
incongrue (viene citata la sentenza di questa Corte n. 47 del 2018). 
    Nel caso di specie, inoltre, il test di proporzionalita'  sarebbe
stato effettuato, dal momento che, prima della redazione del  decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione  ed  integrazione  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio  2003,  n.  172,  in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e del  menzionato
d.lgs. n. 160 del 2020, nonche' del d.m. n. 142 del 2023, sono  state
svolte numerose consultazioni sia con gli  enti  pubblici  (ai  quali
sono attribuite la vigilanza amministrativa e  tecnica  sulle  scuole
nautiche),  sia  con  le  associazioni  di   categoria   maggiormente
rappresentative del settore,  cosi'  da  escludere  che  sia  mancata
quella ponderazione degli interessi che  prelude  l'adozione  di  una
misura  tariffaria.  Peraltro,  ricorda  la  difesa  statale  che  la
giurisprudenza eurounitaria ha gia' affermato che  l'introduzione  di
tariffe minime o massime da parte di uno Stato membro e'  compatibile
con le norme unionali in materia di liberta'  di  stabilimento  e  di
liberta' di prestazioni dei servizi, di concorrenza  e  di  trasporti
(vengono citate  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  seconda
sezione, sentenza  1°  ottobre  1998,  causa  C-38/97,  Autotrasporti
Librandi Snc di Librandi F. & C., e sesta sezione, sentenza 5 ottobre
1995, causa C-96/94, Centro Servizi Spediporto, srl). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    7.- Il TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.
225 del 2025), dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 23,
comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto
l'art. 49-septies, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n.  171  del
2005, ove si prevedono requisiti  minimi  di  capacita'  patrimoniale
delle scuole nautiche e l'adozione  di  un  tariffario  minimo  delle
prestazioni  formative  erogate  all'utenza,  quali  condizioni   per
l'esercizio della loro attivita'. 
    7.1.-  Il  giudizio   principale   trae   origine   dal   ricorso
giurisdizionale promosso da una societa' operante nel  settore  dello
sport velico e della nautica, esercente  anche  attivita'  di  scuola
nautica, con cio' intendendosi attivita' formativa per gli  aspiranti
al  conseguimento  delle  patenti  nautiche,  al  fine  di   ottenere
l'annullamento del regolamento di cui al d.m. n. 142  del  2023.  Con
tale regolamento il Ministro ha attuato quanto previsto  dai  decreti
legislativi delegati n. 229 del 2017 e n. 160 del 2020, con  i  quali
e' stata esercitata la  delega  legislativa  conferita  dall'art.  1,
comma 5, della legge n. 167 del 2015. 
    7.2.- Il giudice rimettente evoca, quali parametri  di  raffronto
delle disposizioni sospettate  d'illegittimita'  costituzionale,  gli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per eccesso  di  delega,  nonche',
limitatamente  alla  sola  previsione  del  tariffario  minimo  (art.
49-septies, comma 21, lettera i, del d.lgs. n. 171 del  2005),  anche
l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  15  della
direttiva servizi. La restrizione della liberta'  tariffaria  sarebbe
disposta, oltre che al di fuori dei confini della  delega,  anche  in
carenza  del  necessario  test  di  proporzionalita'   e   necessita'
prescritto dalla disciplina europea sui servizi nel mercato interno. 
    7.3.- La legge di delega n. 167 del 2015  non  conterrebbe  alcun
riferimento ai requisiti di capacita' patrimoniale  e  al  tariffario
minimo delle scuole nautiche, ne' nell'art. 1, comma 1, relativo alle
materie delegate, ne' nell'art. 1, comma 2, contenente  l'elenco  dei
principi  e  criteri  direttivi  cui  il  legislatore  delegato  deve
uniformarsi. Le uniche materie oggetto di delega  che  possono  avere
una qualche  attinenza  alle  norme  oggetto  delle  odierne  censure
sarebbero, sempre ad  avviso  del  rimettente,  l'«aggiornamento  dei
requisiti psicofisici [necessari] per il conseguimento della  patente
nautica» (art. 1, comma 1, lettera d) e, tra  i  principi  e  criteri
direttivi,  la  «rivalutazione  e   semplificazione   dei   requisiti
psicofisici [...] per il conseguimento e  il  rinnovo  delle  patenti
nautiche» (art. 1,  comma  2,  lettera  l).  Intervenendo  i  decreti
legislativi delegati, oltre che sui requisiti  psicofisici  necessari
per il conseguimento della patente nautica, anche  sui  requisiti  di
capacita' finanziaria delle scuole nautiche e sul tariffario  minimo,
il vizio di eccesso di delega risulterebbe evidente. 
    8.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, eccependo, quanto ai profili  processuali,  l'inammissibilita'
delle  censure  per   carente   motivazione   sulla   non   manifesta
infondatezza. 
    Ad  avviso  della  difesa  erariale  l'ordinanza  avrebbe  dovuto
considerare che,  nel  quadro  di  una  sistemazione  organica  della
disciplina degli utenti della navigazione da diporto, e' implicita la
possibilita' per il legislatore di richiedere un  livello  minimo  di
solidita' dell'operatore economico, riconducibile alla  finalita'  di
tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione e  al
principio di riordino e  razionalizzazione  dell'intero  settore,  al
fine di tutelare l'utenza dal rischio di inadempimenti o interruzioni
del servizio. 
    8.1.- Del pari, la prospettata violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost., derivante dalla violazione dell'art. 15 della direttiva
servizi, sarebbe - ad avviso della difesa  statale  -  priva  di  una
adeguata  motivazione  in  punto  di  non   manifesta   infondatezza:
l'ordinanza si sarebbe limitata a rilevare la mancanza  del  test  di
proporzionalita'  con  una  argomentazione  generica   e   perplessa,
contrastante peraltro con il  costante  indirizzo  di  questa  Corte,
secondo cui si escluderebbe l'esistenza di un obbligo  costituzionale
di motivare la legge  o  di  incorporare  nella  legge  dichiarazioni
formali circa la congruita' e proporzionalita' della disciplina. 
    9.-  Le  eccezioni  della  difesa  statale  sono  destituite   di
fondamento,   perche'   l'ordinanza   soddisfa   il   requisito    di
ammissibilita', in conformita'  alla  giurisprudenza  costituzionale,
per la quale la carente motivazione sulla non manifesta  infondatezza
va ravvisata nella mancanza «di qualsiasi illustrazione delle ragioni
per le quali la normativa censurata integrerebbe una  violazione  del
parametro costituzionale evocato» (sul punto, ex multis, sentenza  n.
88 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 29 del 2026 e n. 110 del
2024, ordinanze n. 127 del 2024, n. 159 del 2021 e n. 261 del  2012):
mancanza che non e' dato ravvisare nel caso di specie. 
    Ogni ulteriore profilo di contestazione  della  fondatezza  delle
argomentazioni   spese   dal   rimettente   non   attiene   al   tema
dell'ammissibilita' delle questioni, ma a quello della fondatezza. 
    10.- Nel merito,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.  sono
fondate. 
    Va rilevato che  quando  l'oggetto  fissato  dalla  legge  delega
assume, come  nel  caso  in  esame,  contorni  oltremodo  definiti  e
puntuali, il Governo ha un margine di azione assai stretto: sussiste,
infatti,  un  rapporto  inversamente  proporzionale  tra   l'elemento
letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco  e'
il primo, piu' rilevante risulta il secondo (sul punto, tra le altre,
sentenze n. 213 del 2025, n. 98, n. 96 e n. 22 del 2024, n.  150  del
2022). La citata legge delega n. 167 del 2015  contiene  un'analitica
elencazione delle materie delegate  e  l'indicazione  di  principi  e
criteri  direttivi  molto  specifici,  i  quali  vincolano  in   modo
stringente la discrezionalita' del legislatore delegato. 
    Viene in rilievo, in particolare,  la  mancanza  di  ogni,  anche
indiretto, accenno ai requisiti patrimoniali  e  ai  tariffari  delle
scuole nautiche nell'oggetto della delega: la legge n. 167  del  2015
fa riferimento, infatti, solo alle modifiche del codice della nautica
da diporto in relazione al regime amministrativo e  alla  navigazione
delle unita' da diporto, all'attivita' di  controllo  in  materia  di
sicurezza  della  navigazione  da  diporto  e  di  prevenzione  degli
incidenti,   alla   revisione   della    disciplina    sanzionatoria,
all'aggiornamento dei  requisiti  psicofisici  per  il  conseguimento
della patente nautica e alle procedure di approvazione relative  alle
barche alimentate a GPL, a metano o  elettriche.  Nessuno  di  questi
oggetti include l'ambito materiale disciplinato dalle  norme  oggetto
delle odierne censure. 
    Ne'  si  puo'  arrivare  a  diverse  conclusioni  considerando  i
principi e criteri direttivi. Essi, coerentemente con l'oggetto della
delega, fanno riferimento all'obiettivo della  semplificazione  delle
procedure,  ma  solo  in  relazione  alle  unita'  da  diporto,  alla
disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli  istruttori  di
vela, non alle scuole nautiche. Ne' si puo' ritenere che  vi  sia  un
indiretto fondamento nella lettera l) del comma 2 dell'art.  1  della
legge n. 167 del 2015, in quanto il principio e criterio direttivo e'
circoscritto solo alla «rivalutazione e semplificazione dei requisiti
psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi  e  uditivi,
per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e  revisione
delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi». Esso,
dunque, non legittima un'estensione dell'oggetto della delega tale da
includere  i  requisiti  patrimoniali  e  i  tariffari  delle  scuole
nautiche. 
    Anche l'argomento speso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
teso a radicare la legittimita' costituzionale della  norma  delegata
nella clausola generale della «sicurezza della navigazione»  e  della
«salvaguardia della vita umana in mare», non puo'  essere  condiviso.
Sebbene la sicurezza e l'armonizzazione del settore nautico informino
l'intero impianto della riforma, tali finalita' in  se'  non  possono
comunque allargare l'oggetto  della  delega  a  materie  ch'essa  non
contempla. 
    Sia, dunque, in forza di un'interpretazione letterale della legge
di  delega,  sia  in  forza  di  un'interpretazione   sistematica   o
teleologica, le norme oggetto delle odierne questioni di legittimita'
costituzionale risultano estranee all'oggetto della delega e  violano
gli artt. 76 e  77,  primo  comma,  Cost.  Va,  pertanto,  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.lgs.  n.
160 del 2020, nella parte in cui  ha  introdotto  l'art.  49-septies,
comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, per violazione
degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. 
    11.-  Il  predetto   accoglimento   delle   questioni   determina
l'assorbimento dell'ulteriore censura formulata,  limitatamente  alla
menzionata lettera i), in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione all'art. 15 della direttiva servizi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23,  comma  1,
del decreto  legislativo  12  novembre  2020,  n.  160  (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre  2017,  n.
229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante  codice  della  nautica  da  diporto  ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6  della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma  5,
della legge 7 ottobre 2015, n. 167), nella parte in cui ha introdotto
l'art. 49-septies, comma 21, lettere c) e i), del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della  legge  8
luglio 2003, n. 172). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                 Francesco Saverio MARINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA