N. 143 SENTENZA 19 maggio - 23 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Trattati e convenzioni internazionali - Corte  penale  internazionale
  (CPI)  -  Ruolo  del  Ministro  della  giustizia  nei  rapporti  di
  cooperazione tra  lo  Stato  italiano  e  la  CPI  e  modalita'  di
  esecuzione della cooperazione giudiziaria -  Obbligo  di  immediata
  trasmissione al Procuratore generale presso la Corte  d'appello  di
  Roma delle richieste di  cooperazione  della  CPI,  salvo  che  non
  comunichi la dichiarazione motivata  di  non  darvi  corso  per  la
  tutela di interessi costituzionali preminenti, connessi a  principi
  inviolabili  -  Omessa  previsione  -  Violazione  dell'obbligo  di
  cooperazione  nonche'  dei   vincoli   derivanti   dagli   obblighi
  internazionali - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Trattati e convenzioni internazionali - Corte  penale  internazionale
  (CPI) - Procedura per la consegna  di  una  persona  nei  confronti
  della quale e' stato emesso un mandato di arresto  ai  sensi  dello
  statuto di Roma ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva  -
  Attivita' riservate al Procuratore generale e alla Corte  d'appello
  - Denunciata violazione dell'obbligo di cooperazione,  dei  vincoli
  derivanti dagli obblighi internazionali nonche'  del  principio  di
  soggezione del giudice alla legge - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 20 dicembre 2012, n. 237, artt. 2, 4, 11 e 13. 
- Costituzione, artt. 11, 101, secondo comma,  e  117,  primo  comma;
  statuto istitutivo della  Corte  penale  internazionale;  decisione
  2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011. 
(GU n.30 del 29-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4,  11
e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237  (Norme  per  l'adeguamento
alle  disposizioni  dello  statuto  istitutivo  della  Corte   penale
internazionale), promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Roma,  quarta
sezione penale, nel procedimento penale a carico di  O.A.H.  N.,  con
ordinanza del 30 ottobre  2025,  iscritta  al  n.  227  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2025, la  cui  trattazione  e'
stata fissata per l'adunanza in camera di  consiglio  del  18  maggio
2026. 
    Visti gli atti di intervento di L.M. B.R. e  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 19  maggio  2026  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 ottobre 2025, iscritta  al  n.  227  del
registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Roma,  quarta  sezione
penale, ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237  (Norme  per
l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della  Corte
penale internazionale), in riferimento agli artt.  11,  101,  secondo
comma, e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione allo statuto istitutivo della Corte penale  internazionale,
con atto finale ed allegati  (d'ora  in  avanti,  anche  «Statuto  di
Roma»), adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni  Unite  a
Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999,  n.  232
(Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della  Corte  penale
internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21
marzo 2011,  sulla  Corte  penale  internazionale  e  che  abroga  la
posizione comune 2003/444/PESC. 
    Le  disposizioni  in  esame  disciplinano,  rispettivamente,   le
attribuzioni  del  Ministro   della   giustizia   nei   rapporti   di
cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte  penale  internazionale
(art. 2), le modalita' di esecuzione della  cooperazione  giudiziaria
(art.  4),  l'applicazione  della  misura  cautelare  ai  fini  della
consegna (art. 11) e la procedura prevista per quest'ultima (art. 13)
e sono censurate in quanto «non prevedono che il Procuratore generale
debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma  debba
deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle
medesime   richieste   di    cooperazione    della    Corte    penale
internazionale», dandone quindi notizia al Ministro della giustizia. 
    1.1.- Il giudice a quo afferma di dover definire il  procedimento
pendente  sulle  richieste  di  cooperazione   della   Corte   penale
internazionale,  dopo  aver  disposto,  il  21   gennaio   2025,   la
liberazione e il rimpatrio in Libia di O.A.H.  N.,  arrestato  il  19
gennaio 2025, in considerazione della mancata trasmissione degli atti
da parte del Ministro della giustizia. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia  che  non  puo'
essere accolta l'istanza di non  luogo  a  provvedere  formulata  dal
Procuratore generale, in quanto l'assenza della persona ricercata non
impedisce alla  Corte  rimettente  di  decidere  sulla  richiesta  di
cooperazione. In base alle  disposizioni  censurate,  e'  la  mancata
trasmissione degli atti a presentare una valenza preclusiva. 
    1.2.- Tali disposizioni, nel condizionare «la trasmissione  delle
richieste di cooperazione della CPI ad  una  scelta  discrezionale  e
insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia, anche
quando  sussiste   un   obbligo   convenzionale   internazionale   di
cooperazione con la CPI», si porrebbero in contrasto, in primo luogo,
con l'art. 11 Cost., che  sancisce  l'obbligo  di  cooperare  con  le
istituzioni deputate ad assicurare la pace  e  la  giustizia  fra  le
Nazioni. 
    Sarebbe  violato  anche  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,   in
relazione allo Statuto di Roma e  alla  decisione  2011/168/PESC,  in
quanto sarebbe vanificato l'obbligo  di  cooperazione  con  la  Corte
penale internazionale e sarebbe cosi' compromessa la repressione  dei
crimini di guerra e contro l'umanita'. 
    La disciplina censurata, nel conferire rilievo a un'insindacabile
valutazione politica del Ministro della giustizia, lederebbe, infine,
il principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101,  secondo
comma, Cost.). 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto di  dichiarare  inammissibili  o,  comunque,  non
fondate le questioni di legittimita' costituzionale  sollevate  dalla
Corte d'appello di Roma. 
    2.1.- In linea preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito  il
difetto di rilevanza  delle  questioni,  in  quanto  le  disposizioni
censurate avrebbero gia' trovato applicazione nel giudizio a quo e il
giudice avrebbe esaurito il suo potere decisorio. 
    Sempre in linea preliminare, l'Avvocatura generale dello Stato ha
prospettato l'inammissibilita' delle questioni, sul  presupposto  che
esse  travalichino  i   confini   del   sindacato   di   legittimita'
costituzionale   e   pongano   l'accento   sul    distinto    profilo
dell'ottemperanza agli obblighi dello statuto istitutivo della  Corte
penale internazionale. 
    2.2.- Nel merito, le questioni non sarebbero comunque fondate. 
    Dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale non si
potrebbe   evincere   quell'obbligo   incondizionato   di   immediata
trasmissione di ogni richiesta  della  medesima  Corte,  obbligo  che
tramuterebbe il Ministro della giustizia in  un  «mero  addetto  alla
trasmissione e smistamento delle richieste tra gli uffici  giudiziari
domestici», privo di ogni margine di apprezzamento. 
    3.- Con atto depositato il 9 dicembre  2025,  e'  intervenuto  in
giudizio L.M. B.R. e ha chiesto la fissazione anticipata della camera
di  consiglio  sull'ammissibilita'  dell'intervento,   deducendo   la
titolarita' di un interesse  qualificato,  connesso  all'oggetto  del
giudizio a quo. 
    4.- Con ordinanza n. 79 del  2026,  questa  Corte  ha  dichiarato
inammissibile l'intervento spiegato da L.M. B.R. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  227  del
2025), la Corte d'appello di  Roma,  quarta  sezione  penale,  dubita
della legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4,  11  e  13  della
legge n. 237 del 2012, in riferimento agli  artt.  11,  101,  secondo
comma, e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo  in  relazione  allo
Statuto di Roma e alla decisione 2011/168/PESC. 
    Ad  avviso  della  rimettente,  le   previsioni   censurate   non
consentirebbero al Procuratore generale presso la Corte d'appello  di
Roma, quando il Ministro della  giustizia  non  abbia  trasmesso  gli
atti, di adempiere alla richiesta di cooperazione della Corte  penale
internazionale  e  di  richiedere  i  provvedimenti   necessari   nei
confronti della  persona  ricercata,  informando  successivamente  il
medesimo  Ministro.  Tale  preclusione  non  cesserebbe  di  operare,
quand'anche la richiesta di  cooperazione  fosse  comunque  pervenuta
all'autorita' giudiziaria  italiana,  com'e'  avvenuto  nel  caso  di
specie. 
    In tal modo, «una scelta discrezionale e  insindacabile  in  sede
processuale del Ministro della giustizia» inciderebbe sull'esecuzione
delle richieste di cooperazione, vanificando l'obbligo di collaborare
con la Corte penale internazionale. 
    5.1.- Le previsioni censurate violerebbero, anzitutto, l'art.  11
Cost., in quanto si porrebbero in antitesi «con il consenso  prestato
mediante la ratifica da parte dell'Italia dello Statuto che  contiene
le  limitazioni  di  sovranita'  necessarie  ad  un  ordinamento  che
assicuri la pace e la giustizia  fra  le  Nazioni».  Sarebbe  violato
«l'obbligo dello Stato di  promuovere  e  favorire  la  CPI,  che  e'
l'organizzazione internazionale rivolta a tale  scopo  in  quanto  e'
istituita proprio per punire i crimini di guerra e i  crimini  contro
l'umanita', al fine di assicurare la  pace  e  la  giustizia  fra  le
Nazioni». 
    5.2.- In secondo luogo, il meccanismo tratteggiato dalla legge n.
237 del 2012 contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost. e  con
«l'obbligo dello Stato di  esercitare  la  potesta'  legislativa  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
obblighi internazionali». 
    La  cooperazione  con  la  Corte  penale  internazionale  sarebbe
assoggettata  a  condizioni  piu'  onerose  rispetto  a  quelle   che
contraddistinguono il mandato d'arresto  europeo  e  non  vi  sarebbe
alcun «rimedio processuale alla situazione conseguente  alla  mancata
trasmissione  degli  atti,  con  successiva  impossibilita'  per   il
Procuratore generale di formulare le sue richieste di merito e per la
Corte di appello di deliberarle  in  adempimento  ai  detti  obblighi
internazionali richiamati dalla Costituzione». 
    Le  disposizioni  censurate,   pertanto,   confliggerebbero   con
l'obbligo degli Stati membri «di cooperare pienamente  con  la  Corte
nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per  reati
di sua competenza», secondo le prescrizioni dettate dallo Statuto  di
Roma e dalla  decisione  2011/168/PESC,  la  quale  istituirebbe  «un
"vincolo specifico" per lo Stato membro dell'Unione Europea». 
    La rimettente attribuisce a  tale  obbligo  un  fondamento  tanto
convenzionale quanto  «sistemico»,  qualificandolo  come  «condizione
necessaria   per   l'effettivita'    della    giurisdizione    penale
internazionale per reprimere i reati piu' gravi in assoluto, ossia  i
crimini di guerra e contro l'umanita'». 
    5.3.- La disciplina censurata lederebbe, infine, il «principio di
soggezione del giudice alla sola legge»  (art.  101,  secondo  comma,
Cost.), poiche' sottoporrebbe, appunto, il  giudice  «ad  una  scelta
discrezionale di  natura  politica»,  cosi'  «inibendone  l'attivita'
giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti
dallo Statuto di Roma». Ne  deriverebbe  una  «situazione  di  stallo
procedimentale»,  che  non  si  potrebbe  risolvere  con  appropriati
rimedi,  come  la  «possibilita'  di  procedere  anche  nei  casi  di
trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia». 
    6.-   L'Avvocatura   generale    dello    Stato    ha    eccepito
l'inammissibilita'  delle  questioni  «per  mancanza  del  nesso   di
pregiudizialita' tra giudizio principale e giudizio incidentale». 
    Le disposizioni che  la  rimettente  sospetta  di  illegittimita'
costituzionale  avrebbero  gia'  trovato  applicazione  nel  giudizio
principale e la Corte d'appello di Roma, pronunciandosi il 21 gennaio
2025  tanto  sulla  convalida  dell'arresto   quanto   sullo   status
detentionis  del  ricercato,  avrebbe  consumato  «[i]l   dovere   di
provvedere e il correlato potere decisorio». 
    7.- L'eccezione dev'essere disattesa. 
    7.1.- Il dubbio di contrasto con  la  Costituzione  e'  rilevante
quando investa  una  disposizione  che  il  giudice,  allo  scopo  di
definire il giudizio, sia tenuto ad applicare  (sentenza  n.  55  del
2026, punto 3.3.). 
    E' essenziale che la disposizione censurata incida  sul  percorso
argomentativo  della   decisione,   quand'anche   la   pronuncia   di
accoglimento non apporti un'utilita' concreta alle parti (sentenza n.
122 del 2024, punto 2.1. del Considerato in diritto). 
    Sulle argomentazioni enunciate dal giudice  a  quo  in  punto  di
rilevanza questa Corte esercita un sindacato esterno, che si  arresta
sulla  soglia  della  non  implausibilita'  per  quel  che   concerne
l'applicabilita'  della  disposizione  nel  giudizio   principale   e
l'impossibilita' di definirlo a  prescindere  dalla  soluzione  della
questione sollevata (fra le molte, sentenze n.  72  del  2026,  punto
8.1.2., e n. 40 del 2026). 
    7.2.- Nel caso di specie, la motivazione  illustrata  a  sostegno
della rilevanza supera il vaglio esterno  devoluto  a  questa  Corte,
come conferma l'esame degli snodi salienti del giudizio principale. 
    Il giudice a quo afferma di avere ricevuto il verbale di  arresto
provvisorio di O.A.H. N. con contestuale richiesta di perquisizione e
sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al  reato  e  il
mandato d'arresto  emesso  dalla  Corte  penale  internazionale,  con
comunicazione del 19 gennaio 2025 del Servizio  per  la  cooperazione
internazionale di polizia «che svolge le funzioni di Ufficio centrale
nazionale INTERPOL». 
    Gli atti sono contestualmente pervenuti al  Procuratore  generale
presso la Corte d'appello di  Roma  «per  il  tramite  della  Squadra
mobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla  quale  erano
stati inoltrati dal Servizio per la  cooperazione  internazionale  di
polizia» e sono stati trasmessi al Ministro della giustizia  per  via
diplomatica. 
    Con ordinanza del 21 gennaio 2025, la Corte  d'appello  di  Roma,
dopo aver escluso l'applicabilita' delle previsioni  sull'arresto  da
parte della polizia giudiziaria (art. 716  del  codice  di  procedura
penale), ha disposto la liberazione di O.A.H. N.  e  la  restituzione
dei beni sequestrati, accogliendo le richieste  del  difensore  della
parte e l'istanza dello stesso Procuratore generale,  motivata  dalla
mancanza di rituale trasmissione degli atti  ad  opera  del  Ministro
della giustizia. 
    Nel procedimento instaurato  con  la  richiesta  di  cooperazione
della  Corte  penale  internazionale  sono  stati  quindi   espletati
ulteriori incombenti. 
    In particolare, il 27 gennaio  2025  i  giudici  d'appello  hanno
disposto la traduzione del mandato d'arresto  e  hanno  acquisito  il
provvedimento della Corte penale internazionale del 24 gennaio  2025,
che ha  desecretato  il  mandato  e  ne  ha  emendato  alcuni  errori
materiali. 
    L'11 febbraio 2025, la Corte d'appello di Roma  ha  trasmesso  al
Procuratore generale le copie degli atti, corredate dalla traduzione,
per consentirgli di esprimere le valutazioni di sua competenza. 
    Con decreto del 25 luglio 2025, la Corte rimettente ha aggiornato
il giudizio all'udienza del 26 settembre 2025, allo scopo di definire
«il procedimento pendente in relazione alle richieste di cooperazione
della CPI». 
    All'udienza cosi' fissata, il  Procuratore  generale  ha  chiesto
dichiararsi il «non  luogo  a  provvedere»  sulle  richieste  stesse,
ribadendo la valenza ostativa della mancata trasmissione  degli  atti
da  parte  del  Ministro  della  giustizia  e  segnalando  anche   la
circostanza dell'allontanamento di O.A.H. N. dal territorio italiano. 
    A tali  richieste  si  e'  associata  la  difesa  di  O.A.H.  N.,
reiterandole  nella  memoria   scritta   autorizzata   dall'autorita'
procedente. 
    Il rappresentante della Corte penale  internazionale,  dal  canto
suo, ha confermato «la propria richiesta di arresto  e  consegna  del
prevenuto». 
    Il  giudice  a  quo,  dopo  aver  analizzato   tali   antecedenti
processuali, osserva che  «l'assenza  del  prevenuto  dal  territorio
dello Stato» non preclude una decisione sul merito della consegna. Ne
consegue che la richiesta di non luogo a provvedere, formulata  dalla
Procura generale sotto tale profilo, non puo' essere  accolta  e  che
occorre  applicare  le  disposizioni  censurate,  inequivocabili  nel
qualificare  come  imprescindibile  il  ruolo  del   Ministro   della
giustizia ai fini delle successive attivita' della Procura generale e
della stessa Corte procedente. 
    7.3.- Le analitiche considerazioni della rimettente consentono di
sgombrare  il  campo  dall'eccezione  preliminare  sul   difetto   di
rilevanza delle questioni. 
    Il giudice a quo e' chiamato a definire il procedimento  relativo
alla richiesta di cooperazione  della  Corte  penale  internazionale,
anche alla luce  degli  atti  sopravvenuti  e  dell'evoluzione  della
vicenda processuale. 
    Ne'  si  profila  quella  «regressione  del   procedimento»   che
l'Avvocatura generale dello Stato paventa.  In  questa  sede  non  si
controverte sulla fase gia' definita con l'ordinanza che ha  ritenuto
inapplicabili le disposizioni sull'arresto d'iniziativa della polizia
giudiziaria. 
    Nell'escludere   l'esaurimento   della   potestas   iudicandi   e
nell'avvalorare la necessita' di applicare le  previsioni  censurate,
la Corte d'appello di Roma ha offerto una motivazione  circostanziata
e non implausibile, che si raccorda agli  snodi  piu'  recenti  della
dialettica processuale. 
    Dopo l'ordinanza del 21 gennaio  2025,  che  non  ha  convalidato
l'arresto provvisorio del ricercato e non  gli  ha  applicato  misure
cautelari, la Corte d'appello di Roma ha disposto l'acquisizione e la
traduzione del mandato d'arresto, nel frattempo emendato dalla  Corte
penale internazionale, e ha invitato le parti  a  prendere  posizione
sui temi emersi dopo la fase cautelare. 
    In questa prospettiva, e' indicativo che il rappresentante  della
Corte penale internazionale, all'udienza del 26 settembre 2025, anche
dopo la  definizione  dell'incidente  cautelare,  abbia  ribadito  la
richiesta di accoglimento della domanda di cooperazione, manifestando
l'interesse a una statuizione sul punto. 
    La stessa Corte penale internazionale, nella procedura avviata ai
sensi dell'art. 87, paragrafo 7, dello Statuto, ha posto  in  risalto
la necessita' di valutare gli sviluppi  dei  giudizi  interni  ancora
pendenti. 
    In un  procedimento  che  non  conosce  in  questa  fase  cadenze
predefinite e un'applicazione consolidata, la necessita' di ponderare
le sopravvenienze e le richieste  formulate  a  tale  riguardo  dalle
parti e dallo stesso rappresentante della Corte penale internazionale
vale a escludere l'implausibilita' della  motivazione  sul  permanere
della potestas iudicandi, alla  stregua  del  sindacato  esterno  che
compete a questa Corte. 
    Acclarata la necessita' di dare esaustiva risposta sulla  domanda
di  cooperazione,  anche  dopo  l'epilogo   della   liberazione   del
ricercato, le disposizioni censurate  rivestono  importanza  cruciale
nel percorso argomentativo che la  Corte  rimettente  e'  chiamata  a
compiere. 
    Ne' la circostanza che la consegna del ricercato non  possa  allo
stato essere eseguita contraddice l'applicabilita' di tali previsioni
e la loro incidenza sull'iter logico  della  decisione  rimessa  alla
Corte d'appello di Roma. 
    8.- L'Avvocatura generale dello  Stato  reputa  inammissibili  le
questioni anche per un distinto profilo. 
    La rimettente, lungi dal denunciare un  contrasto  tra  la  legge
ordinaria e i precetti costituzionali, interpellerebbe  questa  Corte
sui  comportamenti  degli  attori  a  vario  titolo  coinvolti  nella
vicenda, sollecitandola a esorbitare dalla verifica della conformita'
dell'atto normativo alla Costituzione. 
    8.1.- Neppure tale eccezione puo' essere accolta. 
    8.2.- Il  fulcro  delle  censure  e'  nella  discrepanza  tra  la
normativa di attuazione e gli obblighi di cooperazione sanciti  dallo
Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. 
    A diverse conclusioni non induce il fatto che la  rimettente,  al
fine di inquadrare il contesto  in  cui  si  collocano  le  questioni
sollevate, delinei con dovizia di dettagli la vicenda concreta. 
    La disamina investe pur  sempre  la  legittimita'  costituzionale
della disciplina vigente, senza sovrapporsi  alle  peculiari  e  piu'
articolate valutazioni sulla responsabilita' dello Stato che la Corte
penale internazionale e' chiamata a svolgere. 
    Si  deve  escludere,  pertanto,  quella  commistione   di   piani
adombrata nell'atto di intervento. 
    Ne' giova  obiettare  che  il  giudizio,  sul  quale  si  innesta
l'incidente di legittimita' costituzionale, abbia dato origine  anche
alla procedura della Corte penale internazionale, con gli  esiti  che
tanto il giudice  a  quo  quanto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri non mancano di ripercorrere:  la  Camera  preliminare  della
Corte penale internazionale, con decisione del 17  ottobre  2025,  ha
accertato l'inosservanza degli obblighi dello Statuto di Roma. 
    Dopo   la   proposizione   delle   questioni   di    legittimita'
costituzionale, la medesima Camera  preliminare  della  Corte  penale
internazionale, con decisione del 26 gennaio  2026,  ha  deferito  lo
Stato italiano all'Assemblea degli Stati parti del Trattato di  Roma,
Assemblea destinata a tenersi tra il 7 e il 17 dicembre 2026. 
    La comune genesi del giudizio di  legittimita'  costituzionale  e
del procedimento riguardante l'inadempimento dello Stato italiano non
elide la diversita' e l'autonomia delle valutazioni  che  spettano  a
ciascuna Corte. 
    Ne' la connessione tra i due procedimenti puo' dispensare  questa
Corte dal compito di scrutinare  la  compatibilita'  della  normativa
interna con la  Costituzione,  contribuendo  cosi',  per  la  propria
parte, a salvaguardare l'adeguatezza delle  procedure  interne  e  il
rispetto dei principi fondativi dell'ordinamento costituzionale. 
    9.- Anche la motivazione sulla non manifesta  infondatezza  delle
questioni supera il vaglio di ammissibilita'. 
    Ampia e' l'argomentazione che  corrobora  le  censure  e  non  si
esaurisce in un generico e  indiscriminato  richiamo  all'obbligo  di
cooperazione. 
    L'ordinanza di rimessione si sofferma sulla fonte dell'obbligo  e
sui precetti che valgono a definirne la latitudine e non e' inficiata
dalle lacune che la difesa dello Stato segnala. 
    10.- Ne' all'esame del merito si frappongono  ostacoli  per  quel
che concerne l'onere di esplorare in modo adeguato un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina vigente. 
    10.1.- Il giudice a quo, in consonanza con il dato testuale e con
le stesse linee ispiratrici della legge n. 237 del 2012,  attribuisce
un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con
la Corte penale internazionale, quale fondamentale  organo  d'impulso
della procedura in esame. 
    La normativa nazionale, infatti, individua un referente unico, il
Ministro  della  giustizia,  in  quanto  provvisto  delle  molteplici
competenze che l'adempimento di tali compiti presuppone. 
    La normativa di attuazione si  prefigge  cosi'  di  rendere  piu'
agevole e spedita la cooperazione con la Corte penale internazionale,
che presenta peculiarita' irriducibili e spiccati tratti  di  novita'
rispetto alle forme di cooperazione internazionale gia'  sperimentate
(l'estradizione e il mandato d'arresto europeo). 
    E' dunque il Ministro della giustizia ad attuare la cooperazione,
che si estrinseca, in primo luogo, nella trasmissione degli  atti  al
Procuratore generale presso la Corte  d'appello  di  Roma,  caposaldo
della procedura. 
    Nel disegno della legge n. 237 del 2012, il Procuratore  generale
riceve gli atti dal Ministro della giustizia  e  cosi'  formula  alla
Corte d'appello di Roma le richieste pertinenti. 
    10.2.-  Secondo  l'opzione   ricostruttiva   privilegiata   dalla
rimettente non e' praticabile una diversa lettura,  che  esautori  il
Ministro  della  giustizia  e,  per  ovviare  alla  sua  inattivita',
configuri  un  intervento  surrogatorio  dell'autorita'   giudiziaria
sprovvisto degli indispensabili strumenti di raccordo con l'autorita'
governativa. 
    A tale riguardo soccorre anche il raffronto con altre  previsioni
della legge n. 237 del 2012, come l'art. 8, che concerne le richieste
dell'autorita' giudiziaria italiana alla Corte penale internazionale:
il Procuratore generale  presso  la  Corte  d'appello  di  Roma,  ove
perduri  l'inattivita'  del  Ministro  della   giustizia,   puo',   a
determinate condizioni, trasmettere direttamente tali richieste  alla
Corte penale internazionale,  informandone  il  Ministro.  In  questo
caso, il legislatore si premura  di  superare  la  possibile  battuta
d'arresto, indicando  ex  professo  la  soluzione  che  contempera  i
contrapposti interessi. 
    Soluzione che nella disciplina  censurata,  per  contro,  non  si
rinviene. 
    10.3.- Al paradigma operativo delineato  dalla  lettera  e  dalle
interrelazioni sistematiche della normativa vigente si e'  conformato
il contegno di chi, a  vario  titolo,  ha  esaminato  la  domanda  di
cooperazione della Corte penale internazionale. 
    10.4.- Il giudice a quo, dopo aver inequivocabilmente escluso  la
praticabilita' di un'appagante interpretazione adeguatrice, ha dunque
interpellato  questa  Corte  sulla  compatibilita'  della   normativa
interna con gli obblighi sanciti dallo Statuto di Roma. 
    Tale  fonte,  pur  vincolando  lo  Stato,   non   istituisce   un
ordinamento giuridico sopranazionale e  non  permette,  pertanto,  di
affermare la competenza dei giudici  nazionali  a  dare  applicazione
alle norme di tale ordinamento e a non applicare, nello stesso tempo,
le norme interne in eventuale contrasto (sentenza n.  348  del  2007,
punto 3.3. del Considerato in diritto, con riguardo alla  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo). 
    Pertanto, «al giudice comune spetta interpretare la norma interna
in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei
quali cio' sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio'  non  sia
possibile, ovvero dubiti della compatibilita' della norma interna con
la  disposizione  convenzionale  "interposta",  egli  deve  investire
questa Corte della relativa questione di legittimita'  costituzionale
rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma», Cost. (sentenza n.
349 del 2007, punto 6.2. del Considerato in diritto). 
    10.5.- A tale compito non si e' sottratto il giudice a quo. 
    Il  sindacato  di   legittimita'   costituzionale   consente   di
ripristinare un modus operandi univoco, in una  materia  che  reclama
regole uniformi e prevedibili e non puo' tollerare letture  e  prassi
difformi, generando un'incertezza applicativa che mina in  radice  le
esigenze della cooperazione. 
    11.- Le questioni, pertanto, possono essere vagliate nel merito e
hanno priorita' logica quelle concernenti gli artt. 2 e 4 della legge
n. 237 del 2012, in quanto attengono  al  ruolo  del  Ministro  della
giustizia  e  alle  modalita'  di   esecuzione   della   cooperazione
giudiziaria,  in  una  prospettiva   piu'   generale,   destinata   a
riverberarsi sulla disciplina di  dettaglio  dell'applicazione  della
misura cautelare ai fini della consegna (art. 11) e  della  procedura
per la consegna (art. 13). 
    12.- Esse sono fondate, nei termini e per  i  motivi  di  seguito
esposti, in riferimento all'art. 11  Cost.,  che  esprime  l'apertura
internazionale della Costituzione italiana,  e  all'art.  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione allo Statuto di Roma. 
    13.- La Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto  di
Roma, ha cognizione sui  «most  serious  crimes  of  concern  to  the
international community as a whole», motivo di allarme  per  l'intera
comunita'  internazionale:  genocidio,  crimini  contro   l'umanita',
crimini di guerra e ora anche  il  crimine  di  aggressione,  crimina
iuris  gentium  che,  anche  quando  siano  perpetrati  dagli  Stati,
conculcano «valori universali come il rispetto della dignita' umana e
dei diritti umani» (sentenza n. 159 del 2023, punto 9 del Considerato
in diritto). 
    La  stessa  Corte  ha  giurisdizione  sui  crimini  commessi  sul
territorio degli Stati parti o dai cittadini  di  tali  Stati  ed  e'
parte integrante dell'ordine internazionale presidiato  dall'art.  11
Cost., che non tende a preservare il mero equilibrio nei rapporti  di
forza, ma ha quale pietra angolare la promozione della pace  e  della
giustizia fra le Nazioni e cosi' concorre  alla  tutela  dei  diritti
inviolabili della persona in  una  dimensione  che  oramai  trascende
quella dei singoli Stati sovrani. 
    Le questioni  oggi  all'esame  di  questa  Corte  si  pongono  al
crocevia tra la rule of law internazionale, inscindibilmente connessa
alla tutela della democrazia e dei diritti umani, e  la  salvaguardia
del nucleo essenziale dei principi costituzionali, in una prospettiva
che richiede un approccio integrato e  un  convergere  delle  diverse
garanzie. 
    14.- Il modello plasmato  dallo  Statuto  di  Roma  poggia  sulla
cooperazione degli Stati, che costituiscono le "braccia" e le "gambe"
di questa peculiare giurisdizione. 
    Senza cooperazione non puo' operare un sistema che non  contempla
il processo in contumacia (art. 63, paragrafo  1,  dello  Statuto)  e
postula,  dunque,  quale  passaggio  ineludibile  la  consegna  della
persona ricercata. 
    L'obbligo di  cooperazione  rinviene  poi  le  sue  ragioni  piu'
profonde nello stesso processo che ha condotto all'istituzione  della
Corte penale internazionale, configurandola  come  una  giurisdizione
permanente, complementare rispetto a  quella  degli  Stati  parti,  e
svincolandola dalle contingenze che hanno  determinato  di  volta  in
volta la creazione di tribunali ad hoc,  giurisdizioni  limitate  nel
tempo e nello  spazio,  ancorche'  in  una  posizione  di  supremazia
rispetto alle giurisdizioni nazionali. 
    15.- In questo si rivela il «carattere particolare»  della  Corte
(art. 91, paragrafo 2, lettera c,  dello  Statuto),  il  quale  trova
plastica espressione anche nell'innovativo  modello  di  cooperazione
che il trattato introduce: non piu' la cooperazione  orizzontale  tra
Stati  sovrani,  che  contraddistingue  l'estradizione  e  le   altre
procedure di mutua assistenza, ma  una  cooperazione  tendenzialmente
verticale, seppur temperata, e non di tipo gerarchico. 
    Anche  il  linguaggio  dello  Statuto  di  Roma  rispecchia  tale
novita', come traspare dall'impiego del termine  «consegna»,  mutuato
dall'inglese «surrender», allo scopo di marcare  l'affrancarsi  della
cooperazione dalla logica orizzontale, coessenziale all'estradizione. 
    16.- L'art. 86 dello Statuto di Roma, con formulazione  incisiva,
impone agli Stati di  «coopera[re]  pienamente  con  la  Corte  nelle
inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua
competenza». 
    Tale enunciazione generale e' poi arricchita e rafforzata nel suo
contenuto precettivo da altre previsioni. 
    Il successivo art. 87 regola le modalita' di  trasmissione  delle
richieste di cooperazione (paragrafi 1 e 2) e, ove lo Stato parte non
aderisca alla richiesta di cooperazione e impedisca alla Corte penale
internazionale di  esercitare  le  sue  funzioni  e  i  suoi  poteri,
legittima la stessa Corte a  prenderne  atto,  investendo  «del  caso
l'Assemblea degli Stati parti, o il  Consiglio  di  Sicurezza  se  e'
stata adita da quest'ultimo» (paragrafo 7). 
    Gli Stati devono impegnarsi a «predisporre nel  loro  ordinamento
nazionale procedure appropriate per  realizzare  tutte  le  forme  di
cooperazione indicate nel presente capitolo» (art. 88). 
    L'obbligo  di  cooperazione  permea  tutta  la  disciplina  della
consegna  della  persona  ricercata  e  impone  di  profondere   ogni
ragionevole sforzo anche alla stregua del generale  canone  di  buona
fede e del divieto di invocare le disposizioni  del  diritto  interno
per giustificare la mancata esecuzione di un trattato (artt. 26 e  27
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ratificata  con
legge 12 febbraio 1974, n. 112, recante «Ratifica ed esecuzione della
convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a  Vienna
il 23 maggio 1969»). 
    L'art. 59  dello  Statuto  prescrive  allo  Stato  parte  che  ha
ricevuto una richiesta di  fermo  o  di  arresto  e  di  consegna  di
prendere «immediatamente provvedimenti per fare arrestare la  persona
di cui trattasi, secondo la sua legislazione e  le  disposizioni  del
capitolo IX» (paragrafo 1). In tale ipotesi, l'autorita'  giudiziaria
competente dello Stato di detenzione potra' verificare se il  mandato
riguardi effettivamente tale persona, se questa sia  stata  arrestata
secondo una procedura regolare  e  se  i  suoi  diritti  siano  stati
rispettati (paragrafo 2). 
    L'art. 89, paragrafo 1, dispone che «[g]li Stati Parti rispondono
ad ogni richiesta di arresto e di consegna  secondo  le  disposizioni
del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione
nazionale», procedure che  lo  Statuto  concepisce  come  strumentali
all'obiettivo della piu' ampia e fruttuosa collaborazione. 
    Quanto alle richieste  di  arresto  e  di  consegna,  l'art.  91,
paragrafo 2,  lettera  c),  dispone  che  «le  esigenze  dello  Stato
richiesto non devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle
richieste d'estradizione presentate in applicazione di trattati o  di
intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri  Stati  e  dovrebbero
anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del  carattere
particolare della Corte». 
    L'art. 97 dello  Statuto  vincola,  infine,  gli  Stati  parti  a
consultare senza indugio la Corte penale internazionale ove insorgano
difficolta' suscettibili di intralciare o  di  impedire  l'esecuzione
delle richieste di cooperazione. 
    17.- La  leale  collaborazione  e'  il  tratto  qualificante  del
sistema prefigurato dallo Statuto di Roma. 
    La leale collaborazione ispira in  apicibus  i  rapporti  tra  lo
Stato parte e la Corte penale internazionale e si esplica  anche  sul
versante interno dei rapporti tra l'autorita' governativa, deputata a
ricevere  le  richieste  della   Corte   penale   internazionale,   e
l'autorita' giudiziaria incaricata di valutarle. 
    18.-  Rispetto  a  tale  modello  si   rivelano   distoniche   le
disposizioni dettate dagli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012. 
    In base al citato art. 2, comma 1, al  Ministro  della  giustizia
spetta in via esclusiva il compito di curare i rapporti con la  Corte
penale internazionale, di riceverne le richieste e di darvi  seguito,
coordinando la  propria  azione,  ove  occorra,  con  altri  ministri
interessati, istituzioni oppure organi dello Stato. 
    Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione, provenienti
dalla Corte penale internazionale e da uno o piu'  Stati  esteri,  e'
compito del Ministro stabilire l'ordine di precedenza (art. 2,  comma
2). 
    Al Ministro della giustizia e' demandato, altresi', il compito di
presentare alla Corte atti e richieste, assicurando  la  riservatezza
delle richieste di cooperazione e la loro esecuzione in tempi  rapidi
(art. 2, comma 3). 
    L'art. 4, comma 1, della legge n. 237  del  2012  stabilisce  che
ogni richiesta di cooperazione debba essere  trasmessa  dal  Ministro
della giustizia al Procuratore generale presso la Corte d'appello  di
Roma,  che  provvedera'  personalmente  alle  attivita'  richieste  o
assistendo il  Procuratore  della  Corte  penale  internazionale  nel
compimento di attivita' sul territorio italiano. 
    Quando  la  richiesta  di  cooperazione   riguardi   un'attivita'
d'indagine o di acquisizione delle  prove,  il  Procuratore  generale
chiedera' alla Corte  d'appello  di  Roma  di  dare  esecuzione  alla
richiesta,  eventualmente   delegando   all'attuazione   un   proprio
componente o il giudice per le indagini preliminari del luogo in  cui
gli atti devono essere compiuti (art. 4, commi 2 e 3). 
    18.1.- Le  doglianze  della  rimettente  colgono  nel  segno  nel
denunciare l'attribuzione al Ministro della  giustizia  di  un  ruolo
privo  di  ogni  parametro  idoneo  a  indirizzarne   e   delimitarne
l'esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati  di
immediatezza. 
    E' su quest'aspetto dell'insindacabilita' del  potere  attribuito
al Ministro che si appuntano le censure del giudice a quo. 
    18.2.- La legge, pur obbligando  il  Ministro  a  eseguire  senza
ritardo  le  richieste,  non  scongiura  il  rischio  del   protrarsi
dell'inattivita', ingenerando incertezze che mettono a repentaglio la
stessa collaborazione con  la  Corte  penale  internazionale,  e  non
colloca il modus agendi  del  Ministro  nell'alveo  di  una  sequenza
procedimentale in cui i tempi sono predeterminati in modo  stringente
e le ragioni di  un  eventuale  diniego  devono  essere,  in  termini
altrettanto immediati, esternate. 
    L'eventuale stallo  della  procedura,  che  un  meccanismo  cosi'
congegnato puo' determinare, non e' riconducibile al novero dei  meri
inconvenienti  di  fatto,  ma   rappresenta   un   vizio   intrinseco
dell'assetto normativo e mina in radice l'adeguatezza delle procedure
interne, in un ambito, quello  della  repressione  dei  crimini  piu'
gravi, che non tollera ne' rallentamenti o ritardi, pur  motivati  da
esigenze istruttorie o di carattere politico, ne' prese di  posizione
tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo,  ne',  a  fortiori,
indugi arbitrari. 
    19.-  Occorre,  dunque,  assicurare  un  sistema   improntato   a
scansioni certe e rigorose e a regole di  trasparenza,  superando  la
carenza di criteri direttivi e la  conseguente  insindacabilita'  che
costituiscono il nerbo delle censure della rimettente. 
    19.1.- A tale vulnus si deve porre rimedio in termini  effettivi,
senza  avere  riguardo  all'ipotesi  particolare  in  cui  gli   atti
pervengano aliunde  all'autorita'  giudiziaria.  La  cooperazione  e'
frustrata in modo ancor  piu'  evidente  allorche'  il  Ministro  non
inoltri gli atti e  di  tali  atti  l'autorita'  giudiziaria  neppure
disponga per altri canali. 
    19.2.- Alle incongruenze censurate neppure si puo' porre  rimedio
nei termini prospettati dalla rimettente, che auspica l'attribuzione,
quale extrema ratio, di un potere d'intervento diretto dell'autorita'
giudiziaria,  volto  a   sopperire   all'inerzia   del   Ministro   e
controbilanciato da una successiva comunicazione della  richiesta  di
cooperazione. 
    Con le  stesse  esigenze  della  cooperazione  valorizzate  dalla
rimettente si porrebbe in conflitto, infatti, un sistema sfornito  di
ogni  strumento  di  coordinamento  e  di  raccordo  tra  l'autorita'
governativa e l'autorita' giudiziaria, legittimata a  intervenire  in
base al dato accidentale e imponderabile della ricezione  prioritaria
delle richieste della  Corte  penale  internazionale,  secondo  tempi
incontrollabili e incerti. 
    20.-  L'obbligo  di  cooperazione,  per  altro  verso,  si   deve
armonizzare con la tutela di principi costituzionali preminenti,  che
spetta alla Repubblica presidiare nel loro nucleo intangibile. 
    20.1.- E' lo stesso Statuto di Roma, con  la  norma  di  chiusura
sulle consultazioni con la Corte penale internazionale (art.  97),  a
prefigurare  situazioni  eccezionali  e   non   predeterminabili   in
astratto,  in  cui  la  richiesta  di  cooperazione  puo'   conoscere
difficolta' e intralci,  correlati,  fra  l'altro,  all'insufficienza
delle informazioni, all'irreperibilita' del ricercato, al rischio  di
violazione di obblighi convenzionali nei confronti di un altro Stato. 
    Tali  fattispecie,  pur  nell'ampiezza  del  dato  testuale,  non
possono che essere intese con rigore, al fine di non  svilire  quella
reciproca fiducia su cui si fonda la cooperazione con la Corte penale
internazionale. 
    Vengono  in  rilievo,  a  tale  riguardo,  anzitutto  i  principi
inviolabili,  legati  alla  tutela  dei  diritti  fondamentali  della
persona e all'identita'  costituzionale  della  Repubblica  (art.  11
Cost.). 
    Principi che non possono essere sacrificati e  che  la  variegata
gamma di  situazioni  determinate  dalla  complessita'  del  contesto
internazionale  puo'  in  concreto  compromettere,  imponendo  scelte
esplicite e ancorate a parametri verificabili, idonei a orientarle  e
a circoscriverle. 
    20.2.- In quest'orizzonte, l'operato del Ministro della giustizia
non puo'  essere  legibus  solutus,  ma  deve  raccordarsi  a  regole
procedurali e sostanziali vincolanti e tradursi in scelte esplicite e
controllabili, secondo la regola fondamentale dello Stato di diritto,
che impone anche alle scelte  politiche  latamente  discrezionali  di
uniformarsi ai canoni di  legalita'  predeterminati  dall'ordinamento
(sentenza n. 81 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto). 
    20.3.- All'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle
richieste  della  Corte  penale  internazionale  non  puo'  che  fare
riscontro  l'obbligo  di  esternare,  con  eguale  immediatezza,   le
eventuali  ragioni  di  diniego,  legate  al  ricorrere  di   ipotesi
eccezionali. 
    20.4.-  Tali  valutazioni,  inoltre,  sono  giustiziabili,  anche
mediante il conflitto di attribuzione tra  potere  giurisdizionale  e
potere  esecutivo,  con  possibilita'  di  attivazione   dei   poteri
cautelari spettanti, nel relativo giudizio, a questa Corte. 
    20.5.- In tal modo, le  garanzie  che  la  Costituzione  appresta
cooperano nel rendere effettivo  lo  stesso  diritto  internazionale,
secondo linee armoniche e complementari. 
    21.- Pertanto, si deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 2 e 4 della legge n. 237 del 2012, nella parte in cui non
prevedono  che  il  Ministro  della  giustizia  debba  immediatamente
trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma
le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo
che comunichi alla stessa Corte d'appello la  dichiarazione  motivata
di non dare corso a  tali  richieste  per  l'esigenza  di  tutela  di
principi costituzionali preminenti. 
    22.-  Restano  dunque  assorbite  le   questioni   sollevate   in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione alla decisione 2011/168/PESC. 
    23.- Non sono fondate, per contro, le questioni  concernenti  gli
artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, in riferimento a  tutti  i
parametri evocati dalla rimettente. 
    23.1.- La Corte d'appello di Roma  censura  anche  la  disciplina
dell'art. 11 della legge n. 237 del  2012,  che  si  riconnette  alla
«consegna di una persona nei confronti della quale e' stato emesso un
mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una
sentenza di condanna a pena detentiva» (comma 1). 
    In particolare, in virtu' del richiamato comma 1, il  Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede
alla medesima Corte  d'appello  «l'applicazione  della  misura  della
custodia  cautelare  nei  confronti  della  persona  della  quale  e'
richiesta la consegna». 
    Le censure investono anche il successivo art. 13 della  legge  n.
237 del 2012, che, in tema di procedura per la  consegna,  impone  al
Procuratore generale di presentare senza ritardo le  sue  conclusioni
in ordine alla consegna (comma 1) e alla Corte d'appello di  Roma  di
decidere «con le forme dell'articolo  127  del  codice  di  procedura
penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se  del  caso
previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di  cui
all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto» (comma 2). 
    23.2.- La procedura per la consegna, nell'assetto ora  richiamato
nei suoi punti  salienti,  si  limita  a  disciplinare  le  attivita'
riservate al Procuratore generale e alla Corte d'appello, senza  dare
adito di per se'  ad  alcuna  antinomia  con  l'obbligo  pattizio  di
cooperazione. 
    Il vulnus denunciato dalla rimettente risiede, invece, solo nelle
regole che il legislatore ha dettato in  termini  generali,  con  gli
artt. 2 e 4 della legge n.  237  del  2012,  allo  scopo  di  rendere
operativa la cooperazione e di tratteggiare un contesto comune in cui
tale cooperazione si colloca. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4
della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme  per  l'adeguamento  alle
disposizioni   dello   statuto   istitutivo   della   Corte    penale
internazionale), nella parte in cui non  prevedono  che  il  Ministro
della  giustizia  debba  immediatamente  trasmettere  al  Procuratore
generale  presso  la  Corte  d'appello  di  Roma  le   richieste   di
cooperazione della Corte penale internazionale, salvo  che  comunichi
alla stessa Corte d'appello la dichiarazione  motivata  di  non  dare
corso  a  tali  richieste  per  l'esigenza  di  tutela  di   principi
costituzionali preminenti; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 13  della  legge  n.  237  del  2012,
sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma,  e  117,
primo comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  allo
statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale
ed allegati, adottato  dalla  Conferenza  diplomatica  delle  Nazioni
Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio  1999,
n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo  della  Corte
penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio,
del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga  la
posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta
sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                   Giovanni PITRUZZELLA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA