N. 149 SENTENZA 20 maggio - 24 luglio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari  -  Condannato  nei
  cui confronti  sia  stata  revocata  una  misura  alternativa  alla
  detenzione - Divieto  temporaneo  di  concessione  dei  benefici  -
  Durata  -  Tre  anni  dal  momento  in  cui  e'  stato  emesso   il
  provvedimento di revoca anziche' un periodo pari alla  meta'  della
  pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal
  medesimo momento -  Irragionevolezza  e  violazione  del  principio
  della  finalizzazione  rieducativa  della  pena  -   Illegittimita'
  costituzionale parziale. 
Ordinamento  penitenziario  -  Benefici  penitenziari  -   Condannato
  riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo
  di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal  momento  della
  ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziche' per un
  periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque,  non  oltre
  tre  anni,  a  decorrere  dal   medesimo   momento   -   Denunciata
  irragionevolezza e disparita' di trattamento nonche' violazione dei
  principi della finalizzazione rieducativa della pena e  del  minimo
  sacrificio necessario della liberta' personale  -  Inammissibilita'
  delle questioni. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 13 e 27, terzo comma. 
(GU n.30 del 29-7-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  58-quater,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta'), promossi dal Magistrato di sorveglianza di  Bologna,
nei procedimenti di sorveglianza ad istanza di S. B.,  con  ordinanze
del 15 luglio 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 180 e 181  del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno  2025,  la  cui
trattazione e' stata fissata per l'adunanza in  camera  di  consiglio
del 4 maggio 2026. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 20  maggio  2026  la  Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 180 del 2025),
il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge
26 luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della  liberta'),
«nella parte in cui  prevede  che  "il  divieto  di  concessione  dei
benefici opera per un periodo di tre anni dal momento  della  ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca di cui al comma 2" invece  di  stabilire  che
"[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un  periodo  pari
alla meta' della pena residua e, comunque,  non  oltre  tre  anni,  e
decorre dal momento della ripresa dell'esecuzione  della  custodia  o
della pena o e' stato emesso il provvedimento di  revoca  di  cui  al
comma 2"». 
    2.- Nel giudizio a quo, S. B. - detenuto in espiazione di un anno
di reclusione, a decorrere dal 20 dicembre 2024 e fino al 19 dicembre
2025 - ha avanzato istanza di ammissione  all'esecuzione  della  pena
presso il domicilio di una terza persona, ai sensi dell'art. 1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative  all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive  non  superiori  a  diciotto
mesi). 
    In precedenza, S. B. era  stato  gia'  sottoposto  all'esecuzione
delle pene di un anno e sei mesi di reclusione e di quattro  mesi  di
arresto, oggetto di provvedimento  di  cumulo  emesso  dall'autorita'
giudiziaria competente, facendo ingresso  in  carcere  il  25  luglio
2022. 
    Era poi stato ammesso, sussistendone i presupposti,  alla  misura
dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi  dell'art.  1
della legge n. 199 del 2010, a decorrere dal 9 gennaio 2023. 
    Tale beneficio era stato revocato in data 13  febbraio  2024  dal
Tribunale  di  sorveglianza  di  Brescia,  «per  condotte   incongrue
avvenute nel corso della misura». 
    Espiato  in  istituto  il  residuo  di  pena,  S.  B.  era  stato
scarcerato il 9 aprile 2024. 
    Successivamente, la Procura competente aveva posto in  esecuzione
l'attuale titolo di privazione della liberta',  sospendendo  l'ordine
di carcerazione ai sensi  dell'art.  656,  comma  5,  del  codice  di
procedura penale e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza
di Venezia. 
    Quest'ultimo, preso atto della  revoca  della  precedente  misura
alternativa, aveva  dichiarato  inammissibili,  in  applicazione  del
divieto previsto dalla disposizione censurata, domande di concessione
di  misure  alternative  analoghe  a  quelle  avanzate  nel  presente
giudizio   principale,    determinando    «l'avvio    dell'esecuzione
inframuraria». 
    Analogo  esito  d'inammissibilita'  hanno  avuto  altre   domande
riproposte  presso  l'Ufficio  e  il  Tribunale  di  sorveglianza  di
Bologna. 
    3.- Il rimettente  osserva  che,  sempre  in  applicazione  della
disposizione censurata, anche  il  giudizio  a  quo  dovrebbe  essere
definito con  una  declaratoria  di  inammissibilita'.  Ove,  invece,
venissero accolte le questioni nei termini prospettati,  gli  effetti
della revoca in cui e' incorso l'istante «sarebbero ad oggi esauriti»
e la relativa domanda potrebbe quindi  essere  vagliata  nel  merito;
cio'  che  integrerebbe  il  requisito  della   rilevanza,   ritenuto
sussistente anche quando l'auspicata pronuncia di accoglimento impone
al giudice un  diverso  percorso  argomentativo,  «pur  rimanendo  in
ipotesi identico l'esito del giudizio», fermo restando  che,  per  il
rimettente, gli elementi valutativi a  sua  disposizione  «potrebbero
gia' in questa sede adombrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni
per la concessione del beneficio» richiesto. 
    In ogni caso, si aggiunge, a  rendere  irrilevanti  le  questioni
sollevate   non   basterebbe   neppure   l'eventuale    scarcerazione
dell'istante prima della  conclusione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale, che resta  indifferente  alle  evenienze
successive all'ordinanza di rimessione. 
    4.- Cio' premesso, il Magistrato di sorveglianza di  Bologna,  in
primo  luogo,  ricostruisce  puntualmente  il  quadro   normativo   e
giurisprudenziale pertinente. 
    4.1.- Ricorda che il comma 1 dell'art.  58-quater  ordin.  penit.
prevede un generale divieto di concessione di  benefici  penitenziari
al condannato che sia stato riconosciuto  colpevole  di  condotte  di
evasione  ai  sensi  dell'art.  385  del  codice  penale,  mentre  il
successivo comma 2 estende l'applicazione di questo divieto anche  al
condannato nei cui confronti  sia  stata  disposta  la  revoca  delle
misure alternative dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale
(art. 47, comma 11,  ordin.  penit.),  della  detenzione  domiciliare
(art. 47-ter, comma 6, ordin. penit.) e della semiliberta' (art.  51,
primo comma, ordin. penit.), nei casi in cui «l'affidato, il detenuto
domiciliare o il semilibero», durante  la  fruizione  del  beneficio,
abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge o alle  prescrizioni
appositamente  dettate,  tali  da  risultare  incompatibili  con   la
prosecuzione della misura. 
    Il comma 3 del medesimo art. 58-quater ordin.  penit.  si  occupa
della durata di tale divieto, stabilendola nella misura fissa di  tre
anni,  decorrenti,   nell'ipotesi   di   evasione,   dal   ripristino
dell'esecuzione della pena, mentre, nel caso di revoca di  precedente
misura   alternativa,   dalla   data   di   adozione   del   relativo
provvedimento. 
    La richiamata complessiva  disciplina,  aggiunge  il  rimettente,
risulta applicabile anche «alla misura dell'esecuzione  [della]  pena
presso il domicilio», per effetto dell'espresso  richiamo,  contenuto
nel comma 8 dell'art. 1 della legge  n.  199  del  2010,  a  numerose
disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario,  sebbene  «in   quanto
compatibili»; tra tali disposizioni vi sono, infatti, quelle previste
da molti commi degli artt. 47-ter (inclusi i commi  4  e  6,  che  si
occupano  dell'applicazione   e   della   revoca   della   detenzione
domiciliare) e l'intero art. 58-quater (ad eccezione del  solo  comma
7-bis, che si riferisce ai casi di  condannati  ai  quali  sia  stata
applicata la recidiva reiterata). 
    Il giudice a quo illustra anche le scansioni del procedimento  di
revoca delle misure alternative alla detenzione, rammentando che,  ai
sensi dell'art. 51-ter ordin. penit., in  presenza  di  comportamenti
che appaiono incompatibili  con  la  prosecuzione  della  misura,  il
magistrato  di  sorveglianza  ne  da'  immediata   comunicazione   al
tribunale  di  sorveglianza,  affinche'   decida   in   ordine   alla
prosecuzione, sostituzione o revoca della misura stessa. 
    Per il rimettente, dunque, la  revoca  «e'  da  intendersi  quale
sanzione massima per quelle  condotte  colpevoli  della  persona  che
abbiano evidenziato il condannato come soggetto non  piu'  meritevole
di fruire della misura alternativa». 
    Proprio  a  questo  «giudizio  negativo  e   colpevole»   sarebbe
correlata  «l'ulteriore  sanzione  della  preclusione  triennale   di
accesso ai benefici», prevista dalla disposizione censurata. 
    4.2.- Il rimettente e' consapevole del fatto che questa Corte  ha
gia' ritenuto  la  previsione  normativa  in  esame  «particolarmente
severa, ma, quantomeno sinora, non assolutamente incompatibile con  i
principi costituzionali», in quanto collegata a una revoca di  misura
alternativa non certo automatica, bensi' adottata  in  forza  di  una
valutazione «in concreto e caso per caso» operata dalla  magistratura
di  sorveglianza,  la  quale,  sulle  condotte  tenute,  effettua  un
giudizio individualizzato che contempla anche opzioni  diverse  dalla
revoca (sono richiamate la sentenza n. 173 del 2021 e l'ordinanza  n.
87 del 2004). 
    Tuttavia, evidenzia che, nella sentenza n. 173 del  2021,  questa
Corte avrebbe «invitato il legislatore  a  ripensare  la  disciplina»
proprio sotto il profilo della durata  della  preclusione  censurata,
che, pur potendo essere temperata  dagli  effetti  della  liberazione
anticipata, «finisce per coprire, in un elevato numero  di  casi,  la
totalita' o quasi della pena residua». 
    5.- Per il  giudice  a  quo,  le  «ragioni  di  frizione»  con  i
parametri costituzionali evocati  sarebbero  radicate  nella  «durata
fissa della preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici  che
questa copre», potendo cosi' «esaurire in via definitiva  le  chances
di reinserimento sociale del condannato». 
    Il rimettente riconosce che, anche al lume  della  giurisprudenza
costituzionale, effetti ulteriori  alla  sola  revoca  della  misura,
«tesi  a  sanzionare  il  fallimento   colpevole   di   un'esperienza
extramuraria con un congruo periodo di  regressione  del  trattamento
insuscettibile di deroghe», presentano «una propria ragionevolezza». 
    Tuttavia,  rinviene  una  sproporzione  nella  misura  «fissa   e
generalizzata» di tale periodo,  che  elimina  «qualsiasi  spazio  di
valutazione» di eventuali  «mutamenti  significativi  che  potrebbero
riguardare  la  personalita'  del  condannato»  successivamente  alla
revoca, «ove la  pena  residua  sia  inferiore  ai  tre  anni  ovvero
riguardi esecuzioni successive». 
    Quello della durata immutabile, del  resto,  sarebbe  proprio  il
profilo che questa Corte avrebbe «gia' indicato al  legislatore  come
un  possibile  terreno  di  intervento  normativo»,  con  un   invito
«rimasto, sinora, del tutto inascoltato». 
    5.1.- In primo luogo, in violazione degli artt.  3  e  27,  terzo
comma, Cost., il meccanismo censurato, «pur se  non  sorretto  da  un
automatismo  applicativo,  in  una  gran  parte   di   casi   risulta
irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare  del  tutto
il principio di emenda»; nella  sua  dimensione  temporale  assoluta,
infatti, ove la pena residua sia di durata inferiore al triennio, non
farebbe seguire alla regressione del trattamento «alcuno spiraglio di
evoluzione in termini risocializzanti», disincentivando il condannato
«a qualsiasi impegno nel trattamento». 
    5.2.- In secondo luogo,  la  preclusione  in  esame  non  sarebbe
coerente «con il principio  di  minimo  sacrificio  necessario  della
liberta' personale», di cui all'art. 13 Cost. 
    In particolare, dopo la revoca della  misura  alternativa,  anche
qualora  venga  a  cessare  «il  rischio  di  recidiva»,  la  persona
continuerebbe a  essere  sottoposta  per  un  periodo  immutabile  o,
comunque, «sino al termine della pena, laddove questa  sia  inferiore
ai   tre   anni,   ad   esecuzione   inderogabilmente   inframuraria,
massimamente restrittiva della sua liberta' personale», senza  che  a
cio' corrisponda «una reale esigenza di difesa sociale». 
    5.3.-  Infine,  vi  sarebbe  una  ingiustificata  disparita'   di
trattamento  rispetto  alla  disciplina  -  assunta   quale   tertium
comparationis - dettata per la revoca delle  pene  sostitutive  della
pena detentiva. Queste  ultime  rappresenterebbero  un  significativo
«elemento di novita'» ai fini  della  riproposizione  di  censure  di
legittimita' costituzionale gia' ritenute non fondate da questa Corte
rispetto ai parametri indicati, anche perche' la  relativa  normativa
sarebbe  utile  per  individuare  «una  soluzione  costituzionalmente
adeguata a eliminare il vulnus creato dall'art. 58-quater O.P.  nella
sua  attuale  formulazione»,  alla  luce  della  «chiara  omogeneita'
sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate in forma di
misura alternativa». 
    A  tale  proposito,  il  rimettente  ricorda   che   il   decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti  giudiziari)
ha introdotto le  seguenti  pene  sostitutive  delle  pene  detentive
brevi: semiliberta' sostitutiva, detenzione domiciliare  sostitutiva,
lavoro  di  pubblica   utilita'   sostitutivo   e   pena   pecuniaria
sostitutiva, disciplinate in un apposito Capo, il terzo, della  legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).  Queste  pene
sarebbero «piu' orientate al favor  libertatis  ed  al  principio  di
emenda»,  potendo  essere  applicate  dallo  stesso   giudice   della
cognizione che pronuncia la sentenza di condanna. La loro disciplina,
inoltre, sarebbe stata «in gran parte mutuata e ricalcata» su  quella
delle misure alternative alla  detenzione  previste  dall'ordinamento
penitenziario, trattandosi di istituti caratterizzati, a  parere  del
giudice a quo, da «un'evidente comunanza assiologica,  teleologica  e
funzionale». 
    In particolare, comune sarebbe il canone di giudizio che  governa
la  scelta  discrezionale,   rispettivamente,   del   giudice   della
cognizione  e  di  quello  della   sorveglianza,   costituito   dalla
valutazione di maggiore idoneita' ad assicurare la  rieducazione  del
condannato e la prevenzione del  pericolo  di  commissione  di  altri
reati. 
    Il giudice a quo segnala, ancora, che l'art. 76  della  legge  n.
689 del 1981 estende alle pene sostitutive l'applicazione, nei limiti
della  compatibilita',  di  diverse   disposizioni   dell'ordinamento
penitenziario,  «a  riprova  della  comune  radice  dei  due  sistemi
normativi». 
    Nonostante cio', il rimettente, «proprio in punto di revoca delle
pene sostitutive e di meccanismi  preclusivi  ad  essa  susseguenti»,
rileva «una chiara deviazione del legislatore  delegato  dal  modello
rappresentato dall'art. 58-quater O.P.». 
    In particolare, per il caso di revoca delle pene sostitutive  per
inosservanza delle prescrizioni imposte, l'art. 66 della legge n. 689
del  1981  prevede  che  il  giudice  competente,   qualora   ritenga
sussistenti le  condizioni  per  l'aggravamento  o  la  revoca  della
misura, provvede nelle forme del procedimento di esecuzione, ai sensi
dell'art. 666 cod. proc. pen. 
    Il successivo art. 72, dal suo canto,  disciplina  una  serie  di
ipotesi in cui la revoca consegue alla condanna per  fatti  di  reato
commessi in costanza di esecuzione della pena sostitutiva, ma mai  in
via  automatica:  per  alcuni  di  essi  e',  infatti,  possibile  la
valutazione di lieve entita' e, per il resto dei delitti non colposi,
e' richiesto uno scrutinio di incompatibilita' della condotta  tenuta
con la prosecuzione della pena sostitutiva. 
    Dunque,  per  il  rimettente,  «anche  la   revoca   delle   pene
sostitutive pare postulare un giudizio che valuti  la  necessita'  di
una regressione del trattamento del condannato», in  presenza  di  un
rischio di recidiva «non arginabile» mediante la  prosecuzione  della
misura o con la sostituzione con altra «piu' contenitiva, in  termini
non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all'art.  51  ter
O.P.». 
    Cio' posto, si osserva ancora, il provvedimento di revoca produce
«effetti preclusivi per l'accesso ad ulteriori benefici, che guardano
tanto  al  sistema  delle  pene  sostitutive,  quanto   alle   misure
alternative alla detenzione». 
    Con particolare riferimento al profilo del rapporto tra la revoca
di una  pena  sostitutiva  e  l'accesso  a  misure  alternative  alla
detenzione, il rimettente scorge differenze significative che pone  a
sostegno delle censure avanzate. 
    Viene in rilievo, a tal  proposito,  l'art.  67,  secondo  comma,
della legge n. 689 del 1981. 
    Tale disposizione, per i maggiori di eta' che siano incorsi nella
revoca di una pena sostitutiva (e, di conseguenza, stiano espiando la
pena detentiva determinata a seguito di conversione operata ai  sensi
degli artt. 66 e 72 della medesima  legge),  prevede  che  le  misure
alternative  alla  detenzione  «non  si  applicano  altresi',   prima
dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua». 
    Dunque, salva la valutazione di  meritevolezza  in  concreto,  la
revoca della  pena  sostitutiva  non  impedisce,  nonostante  l'avvio
dell'espiazione della pena detentiva  risultante  dalla  conversione,
l'accesso ai permessi premio e al  lavoro  all'esterno  di  cui  agli
artt. 30-ter e  21  ordin.  penit.,  nonche'  alle  ulteriori  misure
alternative alla detenzione, pur richiedendo  l'espiazione  di  meta'
della pena residua. 
    Per il rimettente,  sebbene  «l'elemento  negativo  rappresentato
dalla revoca della pena sostitutiva sara' difficilmente superabile in
un breve spazio di tempo», la  disciplina  della  revoca  delle  pene
sostitutive non contrasta con i parametri evocati,  perche'  consente
al magistrato di sorveglianza di «vagliare nel  merito  la  posizione
del richiedente, individualizzando il giudizio e dando  rilievo  alle
vicende successive, senza frustrare in via definitiva le  chances  di
accesso a nuove forme esecutive  extramurarie  meno  incidenti  sulla
liberta' personale e piu' orientate al reinserimento sociale». 
    La  richiamata  differenza   di   disciplina   risulterebbe   non
giustificabile al lume del  principio  di  eguaglianza,  perche',  in
entrambi  i  casi,  i  condannati  avrebbero  «dato  prova   di   non
adeguatezza   nel   corso   dell'esecuzione   extramoenia»,   venendo
«parimenti  giudicati  meritevoli  di  regredire   nel   trattamento,
incorrendo nel ripristino della pena detentiva e nella carcerazione». 
    Il diverso trattamento tra le due fattispecie di  revoca  sarebbe
ancora piu' stridente al solo considerare che il  condannato  incorso
in  revoca  di  misura  alternativa  «per  gravi   violazioni   delle
prescrizioni non integranti condotte delittuose» si  trova  a  subire
una  preclusione  ingiustificatamente   piu'   rigida   rispetto   al
condannato che sia incorso nella piu'  grave  fattispecie  di  revoca
della pena sostitutiva «per la commissione di un fatto di  reato  non
colposo nel corso della stessa». 
    Per il rimettente, la  difformita'  di  disciplina  non  potrebbe
basarsi su «un elemento formalistico», qual e' «la tipologia di  pena
su  cui  il  giudizio  di  revoca  si  appunta»,  al  cospetto  della
necessita' di operare  il  medesimo  «bilanciamento  degli  interessi
costituzionali in gioco» per situazioni sostanzialmente omogenee. 
    6.- Il Magistrato di sorveglianza di  Bologna  individua  proprio
nell'opzione normativa consacrata nell'art. 67, secondo comma,  della
legge n. 689 del 1981  la  soluzione  costituzionalmente  adeguata  a
rimuovere i denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati. 
    Tale disposizione, introducendo una preclusione all'accesso «alle
altre forme  di  espiazione  extramuraria  previste  dall'ordinamento
penitenziario»  in  caso  di  revoca   di   una   pena   sostitutiva,
realizzerebbe «effetti omologhi a quanto previsto dall'art. 58 quater
O.P.». 
    Tuttavia, per  il  rimettente,  essa  detterebbe  una  disciplina
«certamente piu'  idonea»  di  quella  censurata,  dal  momento  che,
nell'imporre  una  regressione  temporanea   del   trattamento,   non
esaurirebbe la pena in  espiazione,  consentendo  al  condannato  «di
avere innanzi a se' un orizzonte  possibile  entro  cui  orientare  i
propri sforzi e le proprie energie» in un'ottica risocializzante. 
    Si tratterebbe, in  sostanza,  di  mutuare  -  adattandole  -  le
previsioni dell'art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 e
dunque di modificare  esclusivamente  la  durata  della  preclusione,
ancorandola  «ad  una  porzione  della  pena   residua,   mantenendo,
comunque, fermo il limite massimo di tre anni». 
    Tale ultima  precisazione  s'imporrebbe  in  quanto,  sebbene  la
maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino «un
limite di pena di accesso omologo a quanto  previsto  in  materia  di
pene sostitutive e contenuto entro gli  anni  quattro»,  ve  ne  sono
alcune, come la semiliberta', «che possono essere fruite anche ove la
pena residua sia di molto superiore». Se  non  si  mantenesse  questa
clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina  addirittura  piu'
aspra di quella attuale, con un effetto in malam partem nella materia
dell'accesso alle misure alternative  alla  detenzione,  che  per  il
rimettente sarebbe «ormai pacificamente rientrante nel diritto penale
sostanziale» (e' citata la sentenza di questa Corte n. 32 del 2020). 
    Tale soluzione individuerebbe «un  punto  di  equilibrio  tra  le
istanze de libertate e di rieducazione del  condannato  e  quelle  di
sicurezza  sociale  cristallizzate  nella   pronuncia   di   revoca»,
sacrificando le prime solo per il periodo strettamente  necessario  a
consentire,  attraverso  il  ripristino   dell'osservazione   e   del
trattamento intramurario, una ulteriore valutazione,  in  ordine  non
solo alla perdurante attualita'  del  concreto  rischio  di  recidiva
individuato in sede di revoca, ma anche alla  «possibile  costruzione
di una nuova prospettiva  trattamentale  e  rieducativa»;  obiettivo,
quest'ultimo, che la normativa attuale sacrificherebbe in toto,  «ove
la pena si esaurisca entro il triennio, senza consentire al Tribunale
di Sorveglianza di graduare gli effetti della propria pronuncia». 
    7.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
inammissibili o, comunque, non fondate. 
    7.1.- Per l'interveniente, l'addizione auspicata dal  rimettente,
in  assenza  di  una  soluzione  costituzionalmente   obbligata,   si
risolverebbe in una richiesta  di  sindacato  sulla  discrezionalita'
politica del legislatore, eccedente i poteri di intervento di  questa
Corte. 
    7.2.-  Nel  merito,  citando  la  sentenza  n.  173  del  2021  e
l'ordinanza n. 87 del 2004, l'Avvocatura ricorda che questa Corte  ha
gia' escluso il contrasto della disciplina oggi nuovamente  censurata
con gli artt. 3 e 27 Cost. 
    Quanto alla prospettata  lesione  del  principio  di  parita'  di
trattamento, aggiunge che non sarebbe possibile estendere alle misure
alternative alla  detenzione  la  disciplina  applicabile  alle  pene
sostitutive, «trattandosi di istituti che hanno  una  diversa  natura
giuridica», come sarebbe gia' stato riconosciuto nella sentenza n. 84
del 2024 di questa Corte. 
    8.- Con altra ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 181  del
2025),  il  Magistrato  di  sorveglianza  di  Bologna  ha   sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  58-quater,  comma
3, della legge n. 354 del 1975, identiche a  quelle  prospettate  con
l'ordinanza iscritta al n. 180 reg. ord. del 2025  ed  esaminate  nei
precedenti punti  da  3  a  7,  trattandosi  della  medesima  vicenda
sostanziale - illustrata al precedente punto  2  -  che  concerne  il
condannato S. B., il quale, nel procedimento a quo,  ha  avanzato  la
diversa domanda di detenzione  domiciliare  in  via  provvisoria,  ai
sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del  1975,
presso  il  domicilio  della  medesima  terza  persona  indicata  nel
procedimento da cui origina il giudizio iscritto al n. 180 reg.  ord.
del 2025. 
    9.-  La  motivazione  sulla  rilevanza   ricalca   quella   spesa
nell'ordinanza  iscritta  al  n.  180  reg.  ord.  del  2025,  e  qui
illustrata al precedente punto 3; il rimettente aggiunge, pero', che,
«anche in un procedimento cautelare» come quello di  cui  si  tratta,
l'ammissibilita'  della  domanda  proposta  involge   una   questione
preliminare «alla valutazione della  decidibilita'  nel  merito  che,
invero, preclude tale ulteriore vaglio», sicche' la  pregiudizialita'
della questione di legittimita' costituzionale «sussiste anche in  un
procedimento monitorio». 
    Inoltre, il rimettente evidenzia che la sospensione del  giudizio
in sede cautelare, per effetto della sollevazione delle questioni  di
legittimita' costituzionale,  determinera'  «una  stasi  dell'attuale
procedura, senza trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza
di  Bologna»,  sicche'   non   potrebbe   neppure   ipotizzarsi   una
sopravvenuta carenza di potestas iudicandi sull'istanza che  ha  dato
origine al giudizio a quo. 
    10.- La motivazione in punto di non manifesta infondatezza  delle
questioni sollevate  riproduce  alla  lettera  quella  illustrata  ai
precedenti punti da 4 a 6, ai quali e' quindi sufficiente operare  un
mero rinvio. 
    11.- Anche nel giudizio iscritto al n. 181 reg. ord. del 2025  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o,  comunque,  non
fondate, sulla base  dei  medesimi  argomenti  esposti  nell'atto  di
intervento relativo al giudizio iscritto al  n.  180  reg.  ord.  del
2025, che sono stati illustrati al precedente punto 7. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    12.- Con due ordinanze di analogo tenore, iscritte ai numeri  180
e 181 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza  di  Bologna,
prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 13 e  27,  terzo  comma,
Cost., solleva questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui prevede che, in
caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il  divieto
di concessione di nuovi benefici «opera per un periodo  di  tre  anni
dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena
o e' stato emesso il provvedimento di  revoca  di  cui  al  comma  2»
anziche' «per un periodo  pari  alla  meta'  della  pena  residua  e,
comunque, non oltre tre anni, e decorre  dal  momento  della  ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca di cui al comma 2». 
    13.- L'art. 58-quater ordin. penit.  dispone,  al  comma  1,  che
«[l]'assegnazione  al  lavoro   all'esterno,   i   permessi   premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare  e  la  semiliberta'  non
possono essere concessi al  condannato  che  sia  stato  riconosciuto
colpevole di una condotta punibile  a  norma  dell'articolo  385  del
codice penale». 
    Il comma 2 del  medesimo  articolo  estende  tale  disciplina  al
«condannato nei cui confronti e' stata  disposta  la  revoca  di  una
misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo
47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma». 
    Il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione
dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in  cui  e'
ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il
provvedimento di revoca indicato nel comma 2». 
    Ne deriva  -  come  evidenziato  dal  giudice  a  quo  -  che  il
condannato al quale siano stati revocati l'affidamento in  prova,  la
detenzione domiciliare o la semiliberta' ai sensi delle  disposizioni
richiamate nel comma 2 non puo' ottenere alcuno dei benefici o  delle
misure alternative indicati nel comma 1 prima che siano trascorsi tre
anni dalla revoca della misura alternativa precedentemente ottenuta. 
    Sulla durata di questa  preclusione  triennale  si  appuntano  le
odierne censure. 
    14.- I due giudizi a quibus originano  da  una  vicenda  unitaria
concernente un detenuto che, in espiazione della pena di un  anno  di
reclusione, ha avanzato due istanze: nel giudizio iscritto al n.  181
reg. ord. del 2025, la domanda  e'  volta  alla  concessione  in  via
provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.  47-ter,
comma 1-quater, ordin. penit.; nel giudizio iscritto al n.  180  reg.
ord. del 2025, la richiesta e', invece, quella di essere ammesso,  in
via definitiva, all'esecuzione della pena  presso  il  domicilio,  ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. 
    Il Magistrato di  sorveglianza  di  Bologna  dovrebbe  dichiarare
inammissibili entrambe le istanze, poiche', in  corso  di  esecuzione
presso il domicilio di un precedente titolo detentivo, il  condannato
ha  subito  la  revoca  di  tale  misura  alternativa  «per  condotte
incongrue», con conseguente reingresso in istituto. 
    In  forza  della  disposizione  censurata,  questa  revoca,   pur
intervenuta nell'ambito di un distinto  procedimento  di  esecuzione,
impedisce la  concessione  di  ulteriori  benefici  per  un  triennio
(decorrente dal momento della revoca stessa), che non risulta  ancora
trascorso alla data della presentazione delle istanze nei  giudizi  a
quibus. 
    15.- In punto di rilevanza,  il  rimettente  evidenzia  che,  ove
venissero accolte le questioni nei termini prospettati,  gli  effetti
della  revoca  in  cui  e'  incorso  l'istante  «sarebbero  ad   oggi
esauriti», essendo decorsi piu' di sei mesi (pari  alla  meta'  della
pena ancora da scontare) dalla data del provvedimento di revoca della
precedente misura alternativa, sicche' le relative domande potrebbero
essere vagliate nel merito. 
    16.- Quanto alla non manifesta infondatezza,  il  giudice  a  quo
ricostruisce  compiutamente  il  quadro  normativo  pertinente,   con
riguardo alle misure alternative  alla  detenzione  e  ai  meccanismi
ostativi alla concessione delle stesse. 
    In particolare, rammenta che, ai sensi  dell'art.  51-ter  ordin.
penit., in presenza di comportamenti che appaiono  incompatibili  con
la prosecuzione della misura, il magistrato di  sorveglianza  ne  da'
immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza, il  quale  puo'
discrezionalmente  decidere,  vagliando  le  circostanze   del   caso
concreto, se disporne la prosecuzione, la sostituzione  oppure,  come
ultima ratio, la revoca. 
    A tal proposito, il rimettente e' consapevole che questa Corte ha
gia'  dichiarato   non   fondate   questioni   analoghe,   escludendo
l'esistenza di automatismi  incompatibili  con  i  parametri  evocati
(sentenza n. 173 del 2021). 
    Ritiene,  tuttavia,  che  la  pronuncia  appena  citata   avrebbe
«invitato il legislatore a ripensare la disciplina» proprio sotto  il
profilo della durata della preclusione successiva alla revoca. 
    Per il rimettente, le  «ragioni  di  frizione»  con  i  parametri
costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata  fissa  della
preclusione» e nello  «spettro  amplissimo  di  benefici  che  questa
copre», potendo cosi' «esaurire  in  via  definitiva  le  chances  di
reinserimento sociale  del  condannato»,  soprattutto  «ove  la  pena
residua  sia  inferiore  ai  tre  anni  ovvero  riguardi   esecuzioni
successive». 
    In   primo   luogo,   il   meccanismo   censurato    risulterebbe
«irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del  tutto
il principio di emenda», in violazione degli  artt.  3  e  27,  terzo
comma, Cost. 
    Inoltre,  l'immutabilita'   della   durata   della   preclusione,
insensibile anche all'eventuale cessazione in concreto  del  «rischio
di recidiva», non  sarebbe  coerente  «con  il  principio  di  minimo
sacrificio necessario della liberta' personale» presidiato  dall'art.
13 Cost. 
    Infine, vi sarebbe una ingiustificata disparita' di  trattamento,
lesiva dell'art. 3 Cost.,  rispetto  alla  normativa  introdotta  dal
d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la  legge  n.  689  del  1981
anche quanto alla disciplina  della  revoca  delle  pene  sostitutive
delle pene detentive brevi: disciplina che, alla luce  della  «chiara
omogeneita' sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate
in forma di misura alternativa»,  rappresenterebbe  un  significativo
«elemento di novita'» ai fini  della  riproposizione  di  censure  di
legittimita' costituzionale  gia'  ritenute  non  fondate  da  questa
Corte. 
    Con  particolare  riferimento  agli   «effetti   preclusivi   per
l'accesso [...] alle misure alternative alla detenzione», il  giudice
a quo rileva che il novellato art. 67, secondo comma, della legge  n.
689 del 1981 prevede, per i maggiori di eta' incorsi nella revoca  di
una pena sostitutiva (e che, di conseguenza, stiano espiando la  pena
detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi degli
artt. 66 e 72 della medesima legge), che le misure  alternative  alla
detenzione «non  si  applicano  altresi'  [...]  prima  dell'avvenuta
espiazione di meta' della pena residua». 
    In tal  modo,  la  previsione  normativa  assunta  quale  tertium
comparationis consente al  magistrato  di  dare  rilievo  anche  alle
vicende successive alla revoca, «senza frustrare in via definitiva le
chances  di  accesso  a  nuove  forme  esecutive  extramurarie   meno
incidenti sulla liberta' personale e piu' orientate al  reinserimento
sociale». 
    Il  rimettente  individua  proprio  in  questo  meccanismo   piu'
flessibile la soluzione costituzionalmente  adeguata  a  rimuovere  i
denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati. 
    17.- In via preliminare, deve essere  disposta  la  riunione  dei
giudizi affinche' essi siano decisi con unica sentenza, in quanto  le
relative  questioni  di  legittimita'  costituzionale  riguardano  la
medesima disposizione e  prospettano  questioni  identiche,  evocando
parametri coincidenti. 
    18.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  intervenuto  nei
giudizi, ha eccepito l'inammissibilita' delle  questioni,  in  quanto
sarebbe stata richiesta una  pronuncia  manipolativa  in  assenza  di
un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. 
    L'eccezione  non  e'  fondata,  atteso   che   l'ormai   costante
giurisprudenza  costituzionale  ritiene  che   «"l'assenza   di   una
soluzione a  rime  obbligate  non  e'  preclusiva  di  per  se'  sola
dell'esame nel merito delle  censure"  (sentenza  n.  48  del  2021)»
(sentenza n. 138 del 2025). E' in  questa  sede  che,  in  osservanza
dell'art. 28  della  legge  n.  87  del  1953,  occorrera'  valutare,
piuttosto, se  la  soluzione  prospettata  dal  rimettente,  o  altre
comunque rinvenibili nel sistema, siano costituzionalmente adeguate. 
    19.- In ordine al thema decidendum, il  rimettente  sollecita  la
declaratoria d'illegittimita' costituzionale del divieto triennale di
concessione di nuovi benefici anche nella parte in cui esso opera dal
momento «della ripresa dell'esecuzione della custodia o della  pena»,
in  tal  modo  coinvolgendo  nel  petitum  pure  la  porzione   della
disposizione censurata che si riferisce al caso contemplato dal comma
1 del medesimo art. 58-quater ordin. penit., relativo al  «condannato
che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale». 
    Limitatamente a questo  profilo,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate devono essere dichiarate inammissibili,  per
l'assorbente ragione che non e' questa la situazione in cui versa  il
condannato nei giudizi a quibus, al  quale,  invece,  una  precedente
misura  alternativa  alla  detenzione  e'  stata  revocata  ai  sensi
dell'art. 47-ter, comma 6, ordin. penit. -  richiamato  dall'art.  1,
comma  8,  della  legge  n.  199  del  2010  -  ossia  con  uno   dei
provvedimenti indicati nel comma 2 dell'art. 58-quater ordin. penit.,
adottato per «condotte incongrue avvenute nel corso della misura». 
    Peraltro,  e'  appena  il  caso  di  evidenziare  che,  sull'art.
58-quater, comma 1, ordin. penit., questa Corte si e' pronunciata con
la sentenza n. 189 del 2010, cui si e' uniformata, come gia' rilevato
dalla sentenza n. 173 del 2021,  la  giurisprudenza  di  legittimita'
successiva (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima penale,
sentenza 4 novembre-3 dicembre 2025, n. 39128), determinando esiti in
sintonia  con  il  verso  della  pronuncia  sollecitata  dall'odierno
rimettente. 
    20.-  Cosi'  delimitato  il  thema  decidendum,  la   motivazione
dell'ordinanza  di  rimessione  in  punto  di  ammissibilita'  appare
nient'affatto  implausibile,   posto   che   la   giurisprudenza   di
legittimita' (tra le piu' recenti, Corte di cassazione, sezione prima
penale, sentenze 12 settembre 2024-9 gennaio 2025, n. 808; 9 marzo-23
giugno 2022, n. 24204; 19 febbraio-13 maggio 2020, n. 14860)  ritiene
la preclusione triennale in esame applicabile anche  nell'ipotesi  in
cui il detenuto si trovi a scontare una condanna  diversa  da  quella
che ha dato  luogo  al  procedimento  esecutivo  nel  cui  ambito  e'
intervenuta la revoca, cosi' come accade  nel  caso  all'origine  dei
giudizi a quibus. 
    Corretta risulta, inoltre, la conclusione che solo l'accoglimento
delle questioni consentirebbe di scrutinare nel  merito  le  istanze,
dovendo   altrimenti   il   rimettente   limitarsi   a    dichiararne
l'inammissibilita' per non essere ancora decorso  il  triennio  dalla
revoca della precedente misura alternativa. La  pronuncia  di  questa
Corte, quindi, influirebbe di certo sul percorso logico-argomentativo
da seguire per decidere sulle  richieste  del  detenuto,  quand'anche
l'esito dei giudizi principali non volgesse  in  favore  dell'istante
(sentenze n. 23 del 2026 e n. 135 del 2024). 
    Del resto, come esattamente osserva il  giudice  a  quo,  neppure
l'eventuale scadenza del fine pena prima della  decisione  di  questa
Corte potrebbe incidere in senso ostativo all'ammissibilita':  «[p]er
l'autonomia  che  lo  caratterizza,  il   giudizio   incidentale   di
legittimita'  costituzionale  non  risente  delle  vicende  di  fatto
successive all'ordinanza di rimessione, sicche'  la  rilevanza  delle
questioni deve essere vagliata ex  ante,  con  riferimento  al  tempo
della prospettazione (da ultimo, sentenze n. 22 e n. 7 del  2022,  n.
127 del 2021, n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020)» (sentenza n.  30  del
2022; nello stesso senso, sentenze n. 211 e n. 120 del 2024). 
    21.- Venendo al merito, il giudice a quo chiede, in sostanza,  di
rimeditare l'approdo cui  -  su  questioni  sovrapponibili  a  quelle
odierne - questa Corte e' pervenuta con la sentenza n. 173 del  2021,
la  quale,  a  sua  volta,  costituisce  conferma  e  sviluppo  della
precedente ordinanza n. 87 del 2004. 
    Dall'esame  di  tali  precedenti  pronunce  di   non   fondatezza
conviene, quindi, prendere le mosse, per  valutare  la  persuasivita'
degli argomenti offerti a sostegno delle odierne censure. 
    21.1.-  L'ordinanza  n.  87  del  2004  dichiaro'  la   manifesta
infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
in riferimento agli artt.  3  e  27,  primo  e  terzo  comma,  Cost.,
dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, ordin. penit.,  osservando  che  la
preclusione triennale in esame consegue a  una  revoca  delle  misure
alternative «che  non  e'  "automatica",  bensi'  basata  su  di  una
valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni  in  cui  il
comportamento  del  condannato,   contrario   alla   legge   o   alle
prescrizioni,   risulti    incompatibile    con    la    prosecuzione
dell'affidamento  in  prova  (art.  47,  comma  11,  dell'ordinamento
penitenziario) o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma  6,
dell'ordinamento penitenziario), ovvero delle situazioni  in  cui  il
soggetto non si palesi idoneo al trattamento  in  semiliberta'  (art.
51, comma 1, dell'ordinamento penitenziario)». 
    21.2.- A distanza di poco piu' di quindici anni da  quella  prima
pronuncia, questa Corte e' stata nuovamente  investita  di  questioni
analoghe, decise  ancora  nel  senso  della  non  fondatezza  con  la
sentenza n. 173 del 2021. 
    Anche in quella seconda occasione, in  cui  il  rimettente  aveva
censurato i primi tre commi dell'art. 58-quater ordin. penit., questa
Corte ha  dichiarato  non  fondate  le  questioni  allora  sollevate,
affermando che la preclusione censurata, «pur indubbiamente severa  e
opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria»,
costituisce espressione della discrezionalita' legislativa,  «non  in
contrasto  con  il   principio   costituzionale   di   finalizzazione
rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.),  e  non
irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost.». 
    In  primo  luogo,  ha  osservato  che  la  preclusione  triennale
esaminata «non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul  titolo
di reato, come invece altre preclusioni giudicate  costituzionalmente
illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo  comma,  Cost.,
tra le quali segnatamente quelle oggetto delle sentenze  n.  149  del
2018 e n. 253 del 2019». 
    Ha poi evidenziato che la medesima preclusione non dipende «da un
giudizio  di  maggiore  pericolosita'  espresso  dal  giudice   della
cognizione  attraverso  il   riconoscimento   dell'aggravante   della
recidiva, come invece accadeva rispetto  al  divieto  di  concessione
della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne  recidivo
stabilito dall'art. 47-ter, comma  01,  ordin.  penit.»,  per  questo
motivo ritenuto costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.  56
del 2021. 
    Inoltre,  ha  escluso  che   gli   argomenti   utilizzati   dalla
giurisprudenza  costituzionale  per  le  precedenti  declaratorie  di
illegittimita' costituzionale  del  meccanismo  censurato,  risalenti
alle sentenze n. 436 del 1999 e n. 187  del  2019,  potessero  essere
utilizzati  per  la  decisione  delle  questioni  sollevate,  essendo
calibrati sulla situazione dei  condannati  minorenni  o  sulla  sola
detenzione domiciliare (ordinaria o speciale) funzionale alla cura di
figli minori di dieci anni (in cui l'interesse primario  da  tutelare
e' quello del bambino a essere accudito da almeno uno dei genitori). 
    La sentenza n. 173 del 2021 ha ribadito che il divieto  in  esame
si fonda «sul puntuale riscontro da parte dello stesso  tribunale  di
sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante
il godimento della misura medesima» e ha evidenziato  che,  ai  sensi
dell'art.  51-ter,  comma  1,  ordin.   penit.,   il   tribunale   di
sorveglianza ha la  possibilita'  «di  reagire  alla  commissione  di
comportamenti suscettibili di  determinare  la  revoca  della  misura
alternativa attraverso una pluralita' di risposte», tra le  quali  la
revoca e' riservata ai soli casi piu' gravi. 
    Si e' quindi  rimarcato  che  la  magistratura  di  sorveglianza,
nell'esercitare la  sua  discrezionalita'  valutativa,  deve  «tenere
conto anche delle conseguenze particolarmente gravose associate  alla
revoca, e in particolare della preclusione - nell'arco di  un  intero
triennio - relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa
o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata». 
    Non si e' mancato di sottolineare, tuttavia, che restava affidata
«alla discrezionalita' del legislatore la valutazione  se  e  in  che
misura  il  rigore  della  disciplina  censurata   [potesse]   essere
attenuato, anche in relazione al rischio che la preclusione triennale
da essa stabilita conduc[esse], nella pratica, a rendere  improbabile
non solo un secondo accesso alle  misure  alternative,  ma  anche  il
godimento dei piu' limitati benefici del permesso premio e del lavoro
all'esterno del carcere durante la successiva esecuzione della pena»,
aggiungendo che,  «tenuto  conto  degli  stringenti  limiti  di  pena
inflitta o residua  che  condizionano  oggi  l'accesso  alle  singole
misure  (quattro  anni,  nelle  ipotesi   ordinarie   di   detenzione
domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale), oltre che
dei tempi tecnici necessari per l'esame delle istanze del  condannato
da parte  del  giudice  di  sorveglianza,  la  preclusione  triennale
successiva alla revoca, pur potenzialmente  temperata  dagli  effetti
della liberazione anticipata, finisce  per  coprire,  in  un  elevato
numero di casi, la totalita' o quasi della pena residua». 
    22.-   Le   odierne   ordinanze   di    rimessione    manifestano
insoddisfazione per l'assetto risultante dagli illustrati  precedenti
e, proprio  nell'ottica  della  valorizzazione  delle  considerazioni
espresse nella parte finale della sentenza n. 173 del 2021,  invitano
questa Corte a  compiere  un  passo  ulteriore  verso  la  necessaria
individualizzazione  del  trattamento   penitenziario   al   cospetto
dell'inerzia  dimostrata  dal  legislatore,  che  pure,  nel  settore
attiguo delle pene sostitutive, ha privilegiato, in  caso  di  revoca
delle  stesse,  una  maggiore  flessibilita'  in  tema   di   accesso
successivo alle misure esecutive extramurarie. 
    23.- Cio' premesso, per poter valutare se,  nel  caso  in  esame,
sussistono  le  condizioni  per  un   superamento   delle   soluzioni
precedentemente adottate da questa Corte, e' bene ribadire quanto  al
riguardo affermato nella sentenza n. 203 del 2024,  secondo  cui  «il
tendenziale rispetto dei propri precedenti - unitamente alla coerenza
dell'interpretazione con il testo delle  norme  interpretate  e  alla
persuasivita' delle motivazioni - e', per le giurisdizioni superiori,
condizione  essenziale  dell'autorevolezza  delle   loro   decisioni,
assicurando che i  criteri  di  giudizio  utilizzati  restino  almeno
relativamente stabili  nel  tempo,  e  non  mutino  costantemente  in
relazione alla variabile composizione della corte». 
    Sia nel precedente da ultimo citato sia in  pronunce  successive,
l'appena richiamato principio-guida  e'  stato,  pero',  accompagnato
dall'affermazione che «[e'] ovviamente ben possibile per questa Corte
rimeditare  i  propri  orientamenti  e,  se  del  caso,   modificarli
allorche' sussistano "ragioni di particolare cogenza che rendano  non
piu' sostenibili le soluzioni precedentemente adottate:  ad  esempio,
l'inconciliabilita' dei precedenti con il successivo  sviluppo  della
stessa giurisprudenza  di  questa  Corte  o  di  quella  delle  Corti
europee; il mutato contesto sociale  o  ordinamentale  nel  quale  si
colloca la  nuova  decisione  o  -  comunque  -  il  sopravvenire  di
circostanze, di natura  fattuale  o  normativa,  non  considerate  in
precedenza;   la   maturata    consapevolezza    sulle    conseguenze
indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa" (sentenza  n.
203 del 2024, punto 4.5. del Considerato  in  diritto;  nello  stesso
senso sentenza n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato  in  diritto)»
(sentenza n. 2 del 2026; nello stesso  senso,  sentenza  n.  202  del
2025). 
    24.- Nel caso di specie, questa Corte ritiene  che  il  pregresso
indirizzo debba essere riconsiderato, alla luce dell'evoluzione della
propria  giurisprudenza  e  del  mutamento  del   generale   contesto
normativo. Tali scenari nuovi conducono, infatti, a prendere atto che
le differenti conclusioni in precedenza raggiunte  sulla  preclusione
qui scrutinata, pur poggiate su solidi fondamenti normativi, non sono
oggi sufficienti a evitare l'irragionevole compressione del finalismo
rieducativo della pena nuovamente denunciato dall'odierno rimettente. 
    25.-  Preliminarmente,  vanno   senz'altro   riaffermate   alcune
considerazioni svolte nella sentenza n. 173 del  2021.  Innanzitutto,
che le disposizioni oggi censurate assicurano, almeno nella decisione
che  determina  il  successivo   effetto   preclusivo,   un   margine
significativo  di  discrezionalita'  in   capo   al   giudice   della
sorveglianza, al di  fuori  di  ogni  automatismo  incompatibile  con
l'art. 27, terzo comma, Cost. Inoltre, che il meccanismo  legislativo
in esame e' «evidentemente  pensato  dal  legislatore  in  chiave  di
deterrenza contro eventuali violazioni  delle  prescrizioni  inerenti
alla  misura»  gia'  concessa,   commesse   deliberatamente,   «nella
consapevolezza delle gravose conseguenze che l'ordinamento riconnette
a tale violazione», avvenuta durante il percorso rieducativo «che  il
condannato deve compiere per  reinserirsi  gradualmente  nel  tessuto
sociale: un percorso che passa anche per la responsabilizzazione  del
condannato in ordine alla necessita' di  rispettare  le  prescrizioni
inerenti alle misure alternative gia' concessegli». 
    26.-  Al  contempo,  va  registrato  il   consolidamento,   nella
giurisprudenza costituzionale, della particolare attenzione riservata
alla  naturale  evoluzione  della  personalita'  di  ogni  individuo,
declinata nell'affermazione  della  necessita'  di  non  inibire  per
periodi eccessivamente prolungati  la  valutazione  degli  esiti  del
percorso  intramurario,  ai  fini  della  concessione   di   benefici
penitenziari, nell'ottica del rispetto del  principio  cardine  della
progressivita' trattamentale. 
    26.1.- Espressione di tale crescente sensibilita' e' la  sentenza
n. 24 del 2025, non a caso richiamata dall'odierno rimettente, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5,
ordin. penit., secondo cui «[n]ei confronti dei soggetti che  durante
l'espiazione della pena o delle misure  restrittive  hanno  riportato
condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso   durante
l'espiazione della pena o  l'esecuzione  di  una  misura  restrittiva
della liberta' personale, la concessione  [dei  permessi  premio]  e'
ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione  del  fatto».  La
richiamata pronuncia - pur operando un distinguishing  rispetto  alla
normativa oggi scrutinata,  sul  rilievo  centrale  che  quest'ultima
comunque  assicura  un  rilevante  ambito  di  discrezionalita'  alla
magistratura di sorveglianza nella fase decisionale che conduce  alla
successiva preclusione -  ha,  infatti,  censurato  l'azzeramento  di
«ogni margine valutativo in capo al magistrato  di  sorveglianza  sul
percorso trattamentale intrapreso dal detenuto e  sulla  sua  residua
pericolosita' sociale» per due anni dalla commissione di un fatto  di
reato, ritenendo tale lasso di tempo - peraltro piu' ridotto rispetto
al triennio in questa sede esaminato - «tutt'altro che  trascurabile,
per chi trascorre la propria vita in un carcere». 
    26.2.- Ancora piu' di recente, la sentenza n. 68 del 2026,  nello
scrutinare gli artt. 656, comma 9, lettera  a),  cod.  proc.  pen.  e
4-bis,  comma  1-quater,  ordin.  penit.,   il   quale   prevede   la
concedibilita' di alcuni benefici penitenziari ai detenuti per taluni
delitti ostativi solo in caso di valutazione positiva «dei  risultati
dell'osservazione    scientifica    della    personalita'    condotta
collegialmente per  almeno  un  anno»,  ha  dichiarato  tale  seconda
disposizione costituzionalmente illegittima nella  parte  in  cui  si
applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater  cod.
pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad  effetto
speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
Per giungere a tale conclusione, e'  stato  osservato,  tra  l'altro,
che, nel caso in cui la  pena  concretamente  irrogata  sia  di  poco
superiore all'anno, «le norme censurate  possono  comportare  che  il
detenuto non abbia possibilita'  di  accedere  a  misure  alternative
sostanzialmente per l'intero tempo della condanna, con ovvie ricadute
sul processo di rieducazione». 
    26.3.- Le suddette pronunce sono  sintomatiche  di  uno  sviluppo
giurisprudenziale    che    legittima,    oggi,    una    valutazione
d'intollerabilita', alla stregua dei principi presidiati dagli  artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., del rischio - gia'  segnalato  in  chiave
critica dalla sentenza n. 173 del 2021 - che la preclusione triennale
in esame «conduca, nella pratica, a rendere improbabile non  solo  un
secondo accesso alle misure alternative, ma anche  il  godimento  dei
piu' limitati benefici del permesso premio e del  lavoro  all'esterno
del carcere» durante l'esecuzione della pena successiva  alla  revoca
di una precedente misura alternativa. 
    Neppure  l'odierno  rimettente  disconosce  che  alla  base   del
meccanismo  preclusivo  in  esame  vi  sia,  come   evidenziato   dai
precedenti specifici in materia (sentenza n. 173 del 2021 e ordinanza
n. 87 del 2004), una presunzione di inaffidabilita' giustificata  dal
fallimento, imputabile al condannato, del percorso  alternativo  alla
detenzione, che impone una temporanea regressione trattamentale. 
    Tuttavia, a  fronte  di  una  preclusione  che,  per  un  periodo
indefettibilmente triennale, coinvolge un numero elevato di  istituti
eterogenei (permessi premio, lavoro all'esterno e misure  alternative
alla  detenzione),  la  concentrazione   dello   spazio   prognostico
riservato al giudice di sorveglianza nel solo  momento  dell'adozione
del provvedimento  di  revoca  mal  si  concilia  con  i  fisiologici
cambiamenti   della   personalita'   umana:   personalita'   che   la
disposizione  in  esame  presume  invece  immutabile  per  un   lasso
temporale da ritenere eccessivo, alla luce delle recenti pronunce  di
questa Corte. 
    La rigidita' di una cosi' prolungata  preclusione  all'accesso  a
nuovi benefici  penitenziari  puo'  arrivare,  infatti,  a  escludere
qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli  stessi  per
tutta la durata della  residua  pena  da  espiare  (come  pure  della
diversa pena determinata da un nuovo ordine di esecuzione, secondo la
gia' richiamata giurisprudenza di legittimita' formatasi sull'attuale
formulazione  della  disposizione  censurata  e  applicata  nel  caso
oggetto dei giudizi a quibus). 
    Nella fase di esecuzione della pena, invece, «assume [...]  ruolo
centrale il trascorrere del tempo, che puo' comportare trasformazioni
rilevanti» nella personalita' di ogni individuo (sentenza n. 253  del
2019). 
    E' ben possibile, infatti,  immaginare  una  positiva  evoluzione
della persona, anticipata rispetto al decorso  dei  tre  anni,  fosse
anche solo con riguardo alla concedibilita' di alcuni tra  i  diversi
benefici  attualmente   coinvolti   nel   divieto,   che   richiedono
valutazioni diversificate da condurre, in  concreto,  sulla  base  di
tutte le circostanze risultanti  al  momento  della  decisione  sulle
relative istanze (in tal senso, sentenze n. 56 del 2021, n.  253  del
2019 e n. 291 del 2010; ordinanza n. 97 del 2021). 
    Escludere la possibilita' di una tale  trasformazione  significa,
quindi, irragionevolmente tradire «la logica gradualistica sottesa al
principio della "progressivita' trattamentale e  flessibilita'  della
pena", gia' enucleato da numerose pronunce di questa Corte  (sentenze
n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del  1995)
come corollario del mandato costituzionale secondo cui la  pena  deve
tendere alla rieducazione del condannato» (sentenza n. 229 del  2019,
pronunciata sul diverso meccanismo  preclusivo  di  cui  al  comma  4
dell'art. 58-quater ordin. penit.). 
    In altri termini, il meccanismo attuale frustra  il  fine  stesso
dell'osservazione  intramuraria  che  si  e'  ritenuta   (nuovamente)
necessaria: anch'essa  deve,  infatti,  favorire  la  costruzione  di
percorsi risocializzanti. Questa Corte, del resto, ha gia'  affermato
che la funzione rieducativa della pena deve  essere  declinata  nella
fase esecutiva «come necessita' di costante valorizzazione, da  parte
del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi  compiuti  dal
singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della  pena»
(sentenza n. 149 del 2018), ivi inclusa, dunque, la porzione scontata
successivamente alla revoca di una precedente misura alternativa. 
    27.- Anche l'evoluzione del  contesto  normativo  agevola  questa
Corte nella decisione di mutare l'indirizzo espresso con la  sentenza
n. 173 del 2021. 
    27.1.- Il rimettente evoca la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
150 del 2022 in tema di pene sostitutive, con particolare riferimento
alla novellata disposizione - l'art. 67, secondo comma,  della  legge
n. 689 del 1981 - che regola gli effetti della revoca  delle  stesse,
in  caso  di  violazione  delle  prescrizioni  imposte.  Segnala,  in
particolare, che tale normativa in astratto non preclude,  a  chi  si
trova in espiazione di pena detentiva, convertita a seguito di revoca
dell'originaria pena sostitutiva, l'accesso alle misure  alternative,
richiedendo la sola espiazione di meta' della pena residua. 
    Questo nuovo meccanismo, seppure  in  relazione  al  ben  diverso
istituto della revoca delle pene  sostitutive  (rispetto  alle  quali
questa Corte ha gia' escluso la possibilita' di operare confronti, al
metro del principio di eguaglianza: sentenze n. 139 del 2025, n.  176
e n. 84 del 2024), governa anch'esso una fase "patologica",  connessa
alla  violazione  di  prescrizioni   imposte   in   fase   esecutiva,
contemperando esigenze del tutto simili a quelle poste alla base  del
congegno preclusivo conseguente alla revoca delle misure alternative. 
    Si puo' convenire, infatti, con  il  rimettente,  quando  afferma
che, «in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di  cui
all'art. 51 ter O.P.» per  le  misure  alternative  alla  detenzione,
l'inosservanza delle prescrizioni inerenti a una pena sostitutiva  e'
soggetta allo scrutinio  discrezionale  del  giudice  competente,  il
quale, all'esito dei sommari accertamenti disposti, puo' graduare gli
effetti di tali condotte, non avendo l'obbligo di revocare la  misura
(«qualora ritenga  doversi  disporre  la  revoca»,  recita,  infatti,
l'art. 66, terzo comma, della legge n. 689 del 1981). 
    Una volta che la revoca sia stata disposta, e la pena sostitutiva
convertita, l'art. 67, secondo comma, della legge  n.  689  del  1981
prevede uno sbarramento temporale di durata pari  alla  «meta'  della
pena residua» per l'accesso alle misure alternative,  consentendo  al
giudice  di  valorizzare  sempre  anche   gli   eventuali   progressi
conseguiti  durante  il  temporaneo   ripristino   della   condizione
detentiva. 
    Tale meccanismo, quindi, a prescindere dall'attitudine a svolgere
il ruolo di valido termine di paragone ai  fini  di  un  accoglimento
"obbligato" al lume del principio  di  eguaglianza,  costituisce  una
soluzione gia' rintracciabile nell'ordinamento (e, allo stato,  anche
l'unica), adeguata in rapporto ai parametri di riferimento  e  capace
di  porre  rimedio  immediato  ai  vulnera  riscontrati  rispetto   a
differenti principi. 
    A tal proposito,  la  giurisprudenza  costituzionale,  sin  dalla
sentenza  n.  236  del  2016,  ritiene  possibile,  per   scongiurare
l'accertata violazione di un principio o di un  diritto  riconosciuti
dalla Costituzione, individuare «precisi punti  di  riferimento»,  da
utilizzare come soluzioni gia' esistenti nell'ordinamento,  anche  se
riferite a istituti diversi (sentenza n. 31  del  2025).  Tanto  piu'
quando viene in rilievo la tutela di diritti fondamentali, proprio in
mancanza di «un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado
di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella  prevista
per una norma avente identica struttura  e  ratio,  idonea  a  essere
assunta come tertium comparationis», diviene praticabile  la  ricerca
di "rime adeguate" (sentenza n. 222 del  2018;  nello  stesso  senso,
sentenza n. 40 del 2019). 
    In coerenza con questi principi, il bilanciamento  tra  finalita'
rieducativa  della   pena   e   salvaguardia   della   difesa   della
collettivita', per come concretizzato dall'art.  67,  secondo  comma,
della legge n. 689 del 1981 nel diverso campo delle pene sostitutive,
consente  di  introdurre,  almeno  in   attesa   di   un   intervento
legislativo,  un  rimedio  agli  accertati   vizi   di   legittimita'
costituzionale della disposizione censurata, assicurando al  contempo
la perdurante operativita' della preclusione,  sebbene  entro  limiti
costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice
della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del  2024,  n.  28  del
2022 e n. 63 del 2021). 
    Non erra, infine, il rimettente quando afferma che  l'inevitabile
depotenziamento  dell'effetto   di   deterrenza   della   preclusione
«all'avvicinarsi del fine pena» - conseguente  all'accoglimento,  nei
termini prospettati, delle questioni sollevate - non esclude  che  le
esigenze di sicurezza sociale possano essere  adeguatamente  tutelate
«nel giudizio di merito innanzi alla magistratura  di  sorveglianza».
In  tale  giudizio,  infatti,  la  precedente  revoca  della   misura
alternativa alla detenzione potra' comunque  costituire  un  elemento
fattuale «altamente negativo in chiave prognostica,  per  vincere  il
quale il condannato dovra' fornire adeguati indici  di  sviluppo  del
trattamento successivo». 
    Naturalmente, e' sempre fatto salvo un possibile  intervento  del
legislatore (tra le ultime, sentenza n. 116 del 2025), che,  comunque
nel rispetto dei principi costituzionali in  questa  sede  enunciati,
potra'  individuare  un  rimedio  diverso,  operando  le  distinzioni
eventualmente ritenute opportune in relazione alle differenti  misure
e ai diversi benefici coinvolti, anche alla luce  degli  orientamenti
di legittimita' maturati sulla  disposizione  censurata  nell'attuale
formulazione. 
    28.- In conclusione, l'art. 58-quater, comma  3,  ordin.  penit.,
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte  in
cui dispone che il divieto di concessione dei benefici  ivi  previsto
opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «e' stato  emesso
il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»,  anziche'  «per  un
periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore
a tre anni,  decorrente  dal  momento  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca indicato nel comma 2», per  contrasto  con  i
principi di ragionevolezza e di finalizzazione rieducativa della pena
di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 
    Il mantenimento del limite del  triennio  si  impone,  come  pure
evidenziato dal rimettente, in quanto, sebbene la maggior parte delle
misure alternative alla detenzione presentino,  ai  fini  della  loro
concessione, limiti  di  pena  inflitta  o  residua  contenuti  entro
quattro anni, ve ne sono alcune, come la semiliberta',  «che  possono
essere fruite anche ove la pena  residua  sia  di  molto  superiore»:
sicche', se  non  si  mantenesse  questa  clausola  finale,  potrebbe
derivarne una disciplina addirittura piu' aspra  di  quella  attuale,
con un inammissibile effetto in malam partem. 
    29.- Restano assorbite le questioni sollevate in  riferimento  ai
restanti parametri e profili evocati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  58-quater,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta'), nella  parte  in  cui  dispone  che  il  divieto  di
concessione dei benefici ivi previsto opera per  un  periodo  di  tre
anni dal momento in cui «e' stato emesso il provvedimento  di  revoca
indicato nel comma 2», anziche' «per un periodo pari alla meta' della
pena residua e, comunque, non superiore a tre  anni,  decorrente  dal
momento in cui e' stato emesso il provvedimento  di  revoca  indicato
nel comma 2»; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 58-quater, comma  3,  ordin.  penit.,  nella
parte in cui dispone che il divieto di concessione dei  benefici  ivi
previsto opera dal momento «in  cui  e'  ripresa  l'esecuzione  della
custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13  e
27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato  di  sorveglianza
di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
              Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA