N. 149 SENTENZA 20 maggio - 24 luglio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato nei cui confronti sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento in cui e' stato emesso il provvedimento di revoca anziche' un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Irragionevolezza e violazione del principio della finalizzazione rieducativa della pena - Illegittimita' costituzionale parziale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato riconosciuto colpevole di condotte di evasione - Divieto temporaneo di concessione dei benefici - Durata - Tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena anziche' per un periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, a decorrere dal medesimo momento - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento nonche' violazione dei principi della finalizzazione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della liberta' personale - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 13 e 27, terzo comma.(GU n.30 del 29-7-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Bologna,
nei procedimenti di sorveglianza ad istanza di S. B., con ordinanze
del 15 luglio 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 180 e 181 del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui
trattazione e' stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio
del 4 maggio 2026.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 la Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 180 del 2025),
il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
«nella parte in cui prevede che "il divieto di concessione dei
benefici opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il
provvedimento di revoca di cui al comma 2" invece di stabilire che
"[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo pari
alla meta' della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e
decorre dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o
della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca di cui al
comma 2"».
2.- Nel giudizio a quo, S. B. - detenuto in espiazione di un anno
di reclusione, a decorrere dal 20 dicembre 2024 e fino al 19 dicembre
2025 - ha avanzato istanza di ammissione all'esecuzione della pena
presso il domicilio di una terza persona, ai sensi dell'art. 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto
mesi).
In precedenza, S. B. era stato gia' sottoposto all'esecuzione
delle pene di un anno e sei mesi di reclusione e di quattro mesi di
arresto, oggetto di provvedimento di cumulo emesso dall'autorita'
giudiziaria competente, facendo ingresso in carcere il 25 luglio
2022.
Era poi stato ammesso, sussistendone i presupposti, alla misura
dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1
della legge n. 199 del 2010, a decorrere dal 9 gennaio 2023.
Tale beneficio era stato revocato in data 13 febbraio 2024 dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia, «per condotte incongrue
avvenute nel corso della misura».
Espiato in istituto il residuo di pena, S. B. era stato
scarcerato il 9 aprile 2024.
Successivamente, la Procura competente aveva posto in esecuzione
l'attuale titolo di privazione della liberta', sospendendo l'ordine
di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di
procedura penale e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza
di Venezia.
Quest'ultimo, preso atto della revoca della precedente misura
alternativa, aveva dichiarato inammissibili, in applicazione del
divieto previsto dalla disposizione censurata, domande di concessione
di misure alternative analoghe a quelle avanzate nel presente
giudizio principale, determinando «l'avvio dell'esecuzione
inframuraria».
Analogo esito d'inammissibilita' hanno avuto altre domande
riproposte presso l'Ufficio e il Tribunale di sorveglianza di
Bologna.
3.- Il rimettente osserva che, sempre in applicazione della
disposizione censurata, anche il giudizio a quo dovrebbe essere
definito con una declaratoria di inammissibilita'. Ove, invece,
venissero accolte le questioni nei termini prospettati, gli effetti
della revoca in cui e' incorso l'istante «sarebbero ad oggi esauriti»
e la relativa domanda potrebbe quindi essere vagliata nel merito;
cio' che integrerebbe il requisito della rilevanza, ritenuto
sussistente anche quando l'auspicata pronuncia di accoglimento impone
al giudice un diverso percorso argomentativo, «pur rimanendo in
ipotesi identico l'esito del giudizio», fermo restando che, per il
rimettente, gli elementi valutativi a sua disposizione «potrebbero
gia' in questa sede adombrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni
per la concessione del beneficio» richiesto.
In ogni caso, si aggiunge, a rendere irrilevanti le questioni
sollevate non basterebbe neppure l'eventuale scarcerazione
dell'istante prima della conclusione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale, che resta indifferente alle evenienze
successive all'ordinanza di rimessione.
4.- Cio' premesso, il Magistrato di sorveglianza di Bologna, in
primo luogo, ricostruisce puntualmente il quadro normativo e
giurisprudenziale pertinente.
4.1.- Ricorda che il comma 1 dell'art. 58-quater ordin. penit.
prevede un generale divieto di concessione di benefici penitenziari
al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di condotte di
evasione ai sensi dell'art. 385 del codice penale, mentre il
successivo comma 2 estende l'applicazione di questo divieto anche al
condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca delle
misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale
(art. 47, comma 11, ordin. penit.), della detenzione domiciliare
(art. 47-ter, comma 6, ordin. penit.) e della semiliberta' (art. 51,
primo comma, ordin. penit.), nei casi in cui «l'affidato, il detenuto
domiciliare o il semilibero», durante la fruizione del beneficio,
abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni
appositamente dettate, tali da risultare incompatibili con la
prosecuzione della misura.
Il comma 3 del medesimo art. 58-quater ordin. penit. si occupa
della durata di tale divieto, stabilendola nella misura fissa di tre
anni, decorrenti, nell'ipotesi di evasione, dal ripristino
dell'esecuzione della pena, mentre, nel caso di revoca di precedente
misura alternativa, dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
La richiamata complessiva disciplina, aggiunge il rimettente,
risulta applicabile anche «alla misura dell'esecuzione [della] pena
presso il domicilio», per effetto dell'espresso richiamo, contenuto
nel comma 8 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, a numerose
disposizioni dell'ordinamento penitenziario, sebbene «in quanto
compatibili»; tra tali disposizioni vi sono, infatti, quelle previste
da molti commi degli artt. 47-ter (inclusi i commi 4 e 6, che si
occupano dell'applicazione e della revoca della detenzione
domiciliare) e l'intero art. 58-quater (ad eccezione del solo comma
7-bis, che si riferisce ai casi di condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva reiterata).
Il giudice a quo illustra anche le scansioni del procedimento di
revoca delle misure alternative alla detenzione, rammentando che, ai
sensi dell'art. 51-ter ordin. penit., in presenza di comportamenti
che appaiono incompatibili con la prosecuzione della misura, il
magistrato di sorveglianza ne da' immediata comunicazione al
tribunale di sorveglianza, affinche' decida in ordine alla
prosecuzione, sostituzione o revoca della misura stessa.
Per il rimettente, dunque, la revoca «e' da intendersi quale
sanzione massima per quelle condotte colpevoli della persona che
abbiano evidenziato il condannato come soggetto non piu' meritevole
di fruire della misura alternativa».
Proprio a questo «giudizio negativo e colpevole» sarebbe
correlata «l'ulteriore sanzione della preclusione triennale di
accesso ai benefici», prevista dalla disposizione censurata.
4.2.- Il rimettente e' consapevole del fatto che questa Corte ha
gia' ritenuto la previsione normativa in esame «particolarmente
severa, ma, quantomeno sinora, non assolutamente incompatibile con i
principi costituzionali», in quanto collegata a una revoca di misura
alternativa non certo automatica, bensi' adottata in forza di una
valutazione «in concreto e caso per caso» operata dalla magistratura
di sorveglianza, la quale, sulle condotte tenute, effettua un
giudizio individualizzato che contempla anche opzioni diverse dalla
revoca (sono richiamate la sentenza n. 173 del 2021 e l'ordinanza n.
87 del 2004).
Tuttavia, evidenzia che, nella sentenza n. 173 del 2021, questa
Corte avrebbe «invitato il legislatore a ripensare la disciplina»
proprio sotto il profilo della durata della preclusione censurata,
che, pur potendo essere temperata dagli effetti della liberazione
anticipata, «finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la
totalita' o quasi della pena residua».
5.- Per il giudice a quo, le «ragioni di frizione» con i
parametri costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata
fissa della preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici che
questa copre», potendo cosi' «esaurire in via definitiva le chances
di reinserimento sociale del condannato».
Il rimettente riconosce che, anche al lume della giurisprudenza
costituzionale, effetti ulteriori alla sola revoca della misura,
«tesi a sanzionare il fallimento colpevole di un'esperienza
extramuraria con un congruo periodo di regressione del trattamento
insuscettibile di deroghe», presentano «una propria ragionevolezza».
Tuttavia, rinviene una sproporzione nella misura «fissa e
generalizzata» di tale periodo, che elimina «qualsiasi spazio di
valutazione» di eventuali «mutamenti significativi che potrebbero
riguardare la personalita' del condannato» successivamente alla
revoca, «ove la pena residua sia inferiore ai tre anni ovvero
riguardi esecuzioni successive».
Quello della durata immutabile, del resto, sarebbe proprio il
profilo che questa Corte avrebbe «gia' indicato al legislatore come
un possibile terreno di intervento normativo», con un invito
«rimasto, sinora, del tutto inascoltato».
5.1.- In primo luogo, in violazione degli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost., il meccanismo censurato, «pur se non sorretto da un
automatismo applicativo, in una gran parte di casi risulta
irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del tutto
il principio di emenda»; nella sua dimensione temporale assoluta,
infatti, ove la pena residua sia di durata inferiore al triennio, non
farebbe seguire alla regressione del trattamento «alcuno spiraglio di
evoluzione in termini risocializzanti», disincentivando il condannato
«a qualsiasi impegno nel trattamento».
5.2.- In secondo luogo, la preclusione in esame non sarebbe
coerente «con il principio di minimo sacrificio necessario della
liberta' personale», di cui all'art. 13 Cost.
In particolare, dopo la revoca della misura alternativa, anche
qualora venga a cessare «il rischio di recidiva», la persona
continuerebbe a essere sottoposta per un periodo immutabile o,
comunque, «sino al termine della pena, laddove questa sia inferiore
ai tre anni, ad esecuzione inderogabilmente inframuraria,
massimamente restrittiva della sua liberta' personale», senza che a
cio' corrisponda «una reale esigenza di difesa sociale».
5.3.- Infine, vi sarebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento rispetto alla disciplina - assunta quale tertium
comparationis - dettata per la revoca delle pene sostitutive della
pena detentiva. Queste ultime rappresenterebbero un significativo
«elemento di novita'» ai fini della riproposizione di censure di
legittimita' costituzionale gia' ritenute non fondate da questa Corte
rispetto ai parametri indicati, anche perche' la relativa normativa
sarebbe utile per individuare «una soluzione costituzionalmente
adeguata a eliminare il vulnus creato dall'art. 58-quater O.P. nella
sua attuale formulazione», alla luce della «chiara omogeneita'
sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate in forma di
misura alternativa».
A tale proposito, il rimettente ricorda che il decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27
settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)
ha introdotto le seguenti pene sostitutive delle pene detentive
brevi: semiliberta' sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva,
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e pena pecuniaria
sostitutiva, disciplinate in un apposito Capo, il terzo, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Queste pene
sarebbero «piu' orientate al favor libertatis ed al principio di
emenda», potendo essere applicate dallo stesso giudice della
cognizione che pronuncia la sentenza di condanna. La loro disciplina,
inoltre, sarebbe stata «in gran parte mutuata e ricalcata» su quella
delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento
penitenziario, trattandosi di istituti caratterizzati, a parere del
giudice a quo, da «un'evidente comunanza assiologica, teleologica e
funzionale».
In particolare, comune sarebbe il canone di giudizio che governa
la scelta discrezionale, rispettivamente, del giudice della
cognizione e di quello della sorveglianza, costituito dalla
valutazione di maggiore idoneita' ad assicurare la rieducazione del
condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri
reati.
Il giudice a quo segnala, ancora, che l'art. 76 della legge n.
689 del 1981 estende alle pene sostitutive l'applicazione, nei limiti
della compatibilita', di diverse disposizioni dell'ordinamento
penitenziario, «a riprova della comune radice dei due sistemi
normativi».
Nonostante cio', il rimettente, «proprio in punto di revoca delle
pene sostitutive e di meccanismi preclusivi ad essa susseguenti»,
rileva «una chiara deviazione del legislatore delegato dal modello
rappresentato dall'art. 58-quater O.P.».
In particolare, per il caso di revoca delle pene sostitutive per
inosservanza delle prescrizioni imposte, l'art. 66 della legge n. 689
del 1981 prevede che il giudice competente, qualora ritenga
sussistenti le condizioni per l'aggravamento o la revoca della
misura, provvede nelle forme del procedimento di esecuzione, ai sensi
dell'art. 666 cod. proc. pen.
Il successivo art. 72, dal suo canto, disciplina una serie di
ipotesi in cui la revoca consegue alla condanna per fatti di reato
commessi in costanza di esecuzione della pena sostitutiva, ma mai in
via automatica: per alcuni di essi e', infatti, possibile la
valutazione di lieve entita' e, per il resto dei delitti non colposi,
e' richiesto uno scrutinio di incompatibilita' della condotta tenuta
con la prosecuzione della pena sostitutiva.
Dunque, per il rimettente, «anche la revoca delle pene
sostitutive pare postulare un giudizio che valuti la necessita' di
una regressione del trattamento del condannato», in presenza di un
rischio di recidiva «non arginabile» mediante la prosecuzione della
misura o con la sostituzione con altra «piu' contenitiva, in termini
non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all'art. 51 ter
O.P.».
Cio' posto, si osserva ancora, il provvedimento di revoca produce
«effetti preclusivi per l'accesso ad ulteriori benefici, che guardano
tanto al sistema delle pene sostitutive, quanto alle misure
alternative alla detenzione».
Con particolare riferimento al profilo del rapporto tra la revoca
di una pena sostitutiva e l'accesso a misure alternative alla
detenzione, il rimettente scorge differenze significative che pone a
sostegno delle censure avanzate.
Viene in rilievo, a tal proposito, l'art. 67, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981.
Tale disposizione, per i maggiori di eta' che siano incorsi nella
revoca di una pena sostitutiva (e, di conseguenza, stiano espiando la
pena detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi
degli artt. 66 e 72 della medesima legge), prevede che le misure
alternative alla detenzione «non si applicano altresi', prima
dell'avvenuta espiazione di meta' della pena residua».
Dunque, salva la valutazione di meritevolezza in concreto, la
revoca della pena sostitutiva non impedisce, nonostante l'avvio
dell'espiazione della pena detentiva risultante dalla conversione,
l'accesso ai permessi premio e al lavoro all'esterno di cui agli
artt. 30-ter e 21 ordin. penit., nonche' alle ulteriori misure
alternative alla detenzione, pur richiedendo l'espiazione di meta'
della pena residua.
Per il rimettente, sebbene «l'elemento negativo rappresentato
dalla revoca della pena sostitutiva sara' difficilmente superabile in
un breve spazio di tempo», la disciplina della revoca delle pene
sostitutive non contrasta con i parametri evocati, perche' consente
al magistrato di sorveglianza di «vagliare nel merito la posizione
del richiedente, individualizzando il giudizio e dando rilievo alle
vicende successive, senza frustrare in via definitiva le chances di
accesso a nuove forme esecutive extramurarie meno incidenti sulla
liberta' personale e piu' orientate al reinserimento sociale».
La richiamata differenza di disciplina risulterebbe non
giustificabile al lume del principio di eguaglianza, perche', in
entrambi i casi, i condannati avrebbero «dato prova di non
adeguatezza nel corso dell'esecuzione extramoenia», venendo
«parimenti giudicati meritevoli di regredire nel trattamento,
incorrendo nel ripristino della pena detentiva e nella carcerazione».
Il diverso trattamento tra le due fattispecie di revoca sarebbe
ancora piu' stridente al solo considerare che il condannato incorso
in revoca di misura alternativa «per gravi violazioni delle
prescrizioni non integranti condotte delittuose» si trova a subire
una preclusione ingiustificatamente piu' rigida rispetto al
condannato che sia incorso nella piu' grave fattispecie di revoca
della pena sostitutiva «per la commissione di un fatto di reato non
colposo nel corso della stessa».
Per il rimettente, la difformita' di disciplina non potrebbe
basarsi su «un elemento formalistico», qual e' «la tipologia di pena
su cui il giudizio di revoca si appunta», al cospetto della
necessita' di operare il medesimo «bilanciamento degli interessi
costituzionali in gioco» per situazioni sostanzialmente omogenee.
6.- Il Magistrato di sorveglianza di Bologna individua proprio
nell'opzione normativa consacrata nell'art. 67, secondo comma, della
legge n. 689 del 1981 la soluzione costituzionalmente adeguata a
rimuovere i denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati.
Tale disposizione, introducendo una preclusione all'accesso «alle
altre forme di espiazione extramuraria previste dall'ordinamento
penitenziario» in caso di revoca di una pena sostitutiva,
realizzerebbe «effetti omologhi a quanto previsto dall'art. 58 quater
O.P.».
Tuttavia, per il rimettente, essa detterebbe una disciplina
«certamente piu' idonea» di quella censurata, dal momento che,
nell'imporre una regressione temporanea del trattamento, non
esaurirebbe la pena in espiazione, consentendo al condannato «di
avere innanzi a se' un orizzonte possibile entro cui orientare i
propri sforzi e le proprie energie» in un'ottica risocializzante.
Si tratterebbe, in sostanza, di mutuare - adattandole - le
previsioni dell'art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 e
dunque di modificare esclusivamente la durata della preclusione,
ancorandola «ad una porzione della pena residua, mantenendo,
comunque, fermo il limite massimo di tre anni».
Tale ultima precisazione s'imporrebbe in quanto, sebbene la
maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino «un
limite di pena di accesso omologo a quanto previsto in materia di
pene sostitutive e contenuto entro gli anni quattro», ve ne sono
alcune, come la semiliberta', «che possono essere fruite anche ove la
pena residua sia di molto superiore». Se non si mantenesse questa
clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura piu'
aspra di quella attuale, con un effetto in malam partem nella materia
dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, che per il
rimettente sarebbe «ormai pacificamente rientrante nel diritto penale
sostanziale» (e' citata la sentenza di questa Corte n. 32 del 2020).
Tale soluzione individuerebbe «un punto di equilibrio tra le
istanze de libertate e di rieducazione del condannato e quelle di
sicurezza sociale cristallizzate nella pronuncia di revoca»,
sacrificando le prime solo per il periodo strettamente necessario a
consentire, attraverso il ripristino dell'osservazione e del
trattamento intramurario, una ulteriore valutazione, in ordine non
solo alla perdurante attualita' del concreto rischio di recidiva
individuato in sede di revoca, ma anche alla «possibile costruzione
di una nuova prospettiva trattamentale e rieducativa»; obiettivo,
quest'ultimo, che la normativa attuale sacrificherebbe in toto, «ove
la pena si esaurisca entro il triennio, senza consentire al Tribunale
di Sorveglianza di graduare gli effetti della propria pronuncia».
7.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate
inammissibili o, comunque, non fondate.
7.1.- Per l'interveniente, l'addizione auspicata dal rimettente,
in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si
risolverebbe in una richiesta di sindacato sulla discrezionalita'
politica del legislatore, eccedente i poteri di intervento di questa
Corte.
7.2.- Nel merito, citando la sentenza n. 173 del 2021 e
l'ordinanza n. 87 del 2004, l'Avvocatura ricorda che questa Corte ha
gia' escluso il contrasto della disciplina oggi nuovamente censurata
con gli artt. 3 e 27 Cost.
Quanto alla prospettata lesione del principio di parita' di
trattamento, aggiunge che non sarebbe possibile estendere alle misure
alternative alla detenzione la disciplina applicabile alle pene
sostitutive, «trattandosi di istituti che hanno una diversa natura
giuridica», come sarebbe gia' stato riconosciuto nella sentenza n. 84
del 2024 di questa Corte.
8.- Con altra ordinanza del 15 luglio 2025 (reg. ord. n. 181 del
2025), il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma
3, della legge n. 354 del 1975, identiche a quelle prospettate con
l'ordinanza iscritta al n. 180 reg. ord. del 2025 ed esaminate nei
precedenti punti da 3 a 7, trattandosi della medesima vicenda
sostanziale - illustrata al precedente punto 2 - che concerne il
condannato S. B., il quale, nel procedimento a quo, ha avanzato la
diversa domanda di detenzione domiciliare in via provvisoria, ai
sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975,
presso il domicilio della medesima terza persona indicata nel
procedimento da cui origina il giudizio iscritto al n. 180 reg. ord.
del 2025.
9.- La motivazione sulla rilevanza ricalca quella spesa
nell'ordinanza iscritta al n. 180 reg. ord. del 2025, e qui
illustrata al precedente punto 3; il rimettente aggiunge, pero', che,
«anche in un procedimento cautelare» come quello di cui si tratta,
l'ammissibilita' della domanda proposta involge una questione
preliminare «alla valutazione della decidibilita' nel merito che,
invero, preclude tale ulteriore vaglio», sicche' la pregiudizialita'
della questione di legittimita' costituzionale «sussiste anche in un
procedimento monitorio».
Inoltre, il rimettente evidenzia che la sospensione del giudizio
in sede cautelare, per effetto della sollevazione delle questioni di
legittimita' costituzionale, determinera' «una stasi dell'attuale
procedura, senza trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza
di Bologna», sicche' non potrebbe neppure ipotizzarsi una
sopravvenuta carenza di potestas iudicandi sull'istanza che ha dato
origine al giudizio a quo.
10.- La motivazione in punto di non manifesta infondatezza delle
questioni sollevate riproduce alla lettera quella illustrata ai
precedenti punti da 4 a 6, ai quali e' quindi sufficiente operare un
mero rinvio.
11.- Anche nel giudizio iscritto al n. 181 reg. ord. del 2025 e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, non
fondate, sulla base dei medesimi argomenti esposti nell'atto di
intervento relativo al giudizio iscritto al n. 180 reg. ord. del
2025, che sono stati illustrati al precedente punto 7.
Considerato in diritto
12.- Con due ordinanze di analogo tenore, iscritte ai numeri 180
e 181 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Bologna,
prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma,
Cost., solleva questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui prevede che, in
caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto
di concessione di nuovi benefici «opera per un periodo di tre anni
dal momento della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena
o e' stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2»
anziche' «per un periodo pari alla meta' della pena residua e,
comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il
provvedimento di revoca di cui al comma 2».
13.- L'art. 58-quater ordin. penit. dispone, al comma 1, che
«[l]'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non
possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del
codice penale».
Il comma 2 del medesimo articolo estende tale disciplina al
«condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una
misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo
47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma».
Il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione
dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e'
ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il
provvedimento di revoca indicato nel comma 2».
Ne deriva - come evidenziato dal giudice a quo - che il
condannato al quale siano stati revocati l'affidamento in prova, la
detenzione domiciliare o la semiliberta' ai sensi delle disposizioni
richiamate nel comma 2 non puo' ottenere alcuno dei benefici o delle
misure alternative indicati nel comma 1 prima che siano trascorsi tre
anni dalla revoca della misura alternativa precedentemente ottenuta.
Sulla durata di questa preclusione triennale si appuntano le
odierne censure.
14.- I due giudizi a quibus originano da una vicenda unitaria
concernente un detenuto che, in espiazione della pena di un anno di
reclusione, ha avanzato due istanze: nel giudizio iscritto al n. 181
reg. ord. del 2025, la domanda e' volta alla concessione in via
provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter,
comma 1-quater, ordin. penit.; nel giudizio iscritto al n. 180 reg.
ord. del 2025, la richiesta e', invece, quella di essere ammesso, in
via definitiva, all'esecuzione della pena presso il domicilio, ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010.
Il Magistrato di sorveglianza di Bologna dovrebbe dichiarare
inammissibili entrambe le istanze, poiche', in corso di esecuzione
presso il domicilio di un precedente titolo detentivo, il condannato
ha subito la revoca di tale misura alternativa «per condotte
incongrue», con conseguente reingresso in istituto.
In forza della disposizione censurata, questa revoca, pur
intervenuta nell'ambito di un distinto procedimento di esecuzione,
impedisce la concessione di ulteriori benefici per un triennio
(decorrente dal momento della revoca stessa), che non risulta ancora
trascorso alla data della presentazione delle istanze nei giudizi a
quibus.
15.- In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, ove
venissero accolte le questioni nei termini prospettati, gli effetti
della revoca in cui e' incorso l'istante «sarebbero ad oggi
esauriti», essendo decorsi piu' di sei mesi (pari alla meta' della
pena ancora da scontare) dalla data del provvedimento di revoca della
precedente misura alternativa, sicche' le relative domande potrebbero
essere vagliate nel merito.
16.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ricostruisce compiutamente il quadro normativo pertinente, con
riguardo alle misure alternative alla detenzione e ai meccanismi
ostativi alla concessione delle stesse.
In particolare, rammenta che, ai sensi dell'art. 51-ter ordin.
penit., in presenza di comportamenti che appaiono incompatibili con
la prosecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza ne da'
immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza, il quale puo'
discrezionalmente decidere, vagliando le circostanze del caso
concreto, se disporne la prosecuzione, la sostituzione oppure, come
ultima ratio, la revoca.
A tal proposito, il rimettente e' consapevole che questa Corte ha
gia' dichiarato non fondate questioni analoghe, escludendo
l'esistenza di automatismi incompatibili con i parametri evocati
(sentenza n. 173 del 2021).
Ritiene, tuttavia, che la pronuncia appena citata avrebbe
«invitato il legislatore a ripensare la disciplina» proprio sotto il
profilo della durata della preclusione successiva alla revoca.
Per il rimettente, le «ragioni di frizione» con i parametri
costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata fissa della
preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici che questa
copre», potendo cosi' «esaurire in via definitiva le chances di
reinserimento sociale del condannato», soprattutto «ove la pena
residua sia inferiore ai tre anni ovvero riguardi esecuzioni
successive».
In primo luogo, il meccanismo censurato risulterebbe
«irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del tutto
il principio di emenda», in violazione degli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.
Inoltre, l'immutabilita' della durata della preclusione,
insensibile anche all'eventuale cessazione in concreto del «rischio
di recidiva», non sarebbe coerente «con il principio di minimo
sacrificio necessario della liberta' personale» presidiato dall'art.
13 Cost.
Infine, vi sarebbe una ingiustificata disparita' di trattamento,
lesiva dell'art. 3 Cost., rispetto alla normativa introdotta dal
d.lgs. n. 150 del 2022, che ha innovato la legge n. 689 del 1981
anche quanto alla disciplina della revoca delle pene sostitutive
delle pene detentive brevi: disciplina che, alla luce della «chiara
omogeneita' sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate
in forma di misura alternativa», rappresenterebbe un significativo
«elemento di novita'» ai fini della riproposizione di censure di
legittimita' costituzionale gia' ritenute non fondate da questa
Corte.
Con particolare riferimento agli «effetti preclusivi per
l'accesso [...] alle misure alternative alla detenzione», il giudice
a quo rileva che il novellato art. 67, secondo comma, della legge n.
689 del 1981 prevede, per i maggiori di eta' incorsi nella revoca di
una pena sostitutiva (e che, di conseguenza, stiano espiando la pena
detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi degli
artt. 66 e 72 della medesima legge), che le misure alternative alla
detenzione «non si applicano altresi' [...] prima dell'avvenuta
espiazione di meta' della pena residua».
In tal modo, la previsione normativa assunta quale tertium
comparationis consente al magistrato di dare rilievo anche alle
vicende successive alla revoca, «senza frustrare in via definitiva le
chances di accesso a nuove forme esecutive extramurarie meno
incidenti sulla liberta' personale e piu' orientate al reinserimento
sociale».
Il rimettente individua proprio in questo meccanismo piu'
flessibile la soluzione costituzionalmente adeguata a rimuovere i
denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati.
17.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei
giudizi affinche' essi siano decisi con unica sentenza, in quanto le
relative questioni di legittimita' costituzionale riguardano la
medesima disposizione e prospettano questioni identiche, evocando
parametri coincidenti.
18.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
giudizi, ha eccepito l'inammissibilita' delle questioni, in quanto
sarebbe stata richiesta una pronuncia manipolativa in assenza di
un'unica soluzione costituzionalmente obbligata.
L'eccezione non e' fondata, atteso che l'ormai costante
giurisprudenza costituzionale ritiene che «"l'assenza di una
soluzione a rime obbligate non e' preclusiva di per se' sola
dell'esame nel merito delle censure" (sentenza n. 48 del 2021)»
(sentenza n. 138 del 2025). E' in questa sede che, in osservanza
dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953, occorrera' valutare,
piuttosto, se la soluzione prospettata dal rimettente, o altre
comunque rinvenibili nel sistema, siano costituzionalmente adeguate.
19.- In ordine al thema decidendum, il rimettente sollecita la
declaratoria d'illegittimita' costituzionale del divieto triennale di
concessione di nuovi benefici anche nella parte in cui esso opera dal
momento «della ripresa dell'esecuzione della custodia o della pena»,
in tal modo coinvolgendo nel petitum pure la porzione della
disposizione censurata che si riferisce al caso contemplato dal comma
1 del medesimo art. 58-quater ordin. penit., relativo al «condannato
che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale».
Limitatamente a questo profilo, le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate devono essere dichiarate inammissibili, per
l'assorbente ragione che non e' questa la situazione in cui versa il
condannato nei giudizi a quibus, al quale, invece, una precedente
misura alternativa alla detenzione e' stata revocata ai sensi
dell'art. 47-ter, comma 6, ordin. penit. - richiamato dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 199 del 2010 - ossia con uno dei
provvedimenti indicati nel comma 2 dell'art. 58-quater ordin. penit.,
adottato per «condotte incongrue avvenute nel corso della misura».
Peraltro, e' appena il caso di evidenziare che, sull'art.
58-quater, comma 1, ordin. penit., questa Corte si e' pronunciata con
la sentenza n. 189 del 2010, cui si e' uniformata, come gia' rilevato
dalla sentenza n. 173 del 2021, la giurisprudenza di legittimita'
successiva (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima penale,
sentenza 4 novembre-3 dicembre 2025, n. 39128), determinando esiti in
sintonia con il verso della pronuncia sollecitata dall'odierno
rimettente.
20.- Cosi' delimitato il thema decidendum, la motivazione
dell'ordinanza di rimessione in punto di ammissibilita' appare
nient'affatto implausibile, posto che la giurisprudenza di
legittimita' (tra le piu' recenti, Corte di cassazione, sezione prima
penale, sentenze 12 settembre 2024-9 gennaio 2025, n. 808; 9 marzo-23
giugno 2022, n. 24204; 19 febbraio-13 maggio 2020, n. 14860) ritiene
la preclusione triennale in esame applicabile anche nell'ipotesi in
cui il detenuto si trovi a scontare una condanna diversa da quella
che ha dato luogo al procedimento esecutivo nel cui ambito e'
intervenuta la revoca, cosi' come accade nel caso all'origine dei
giudizi a quibus.
Corretta risulta, inoltre, la conclusione che solo l'accoglimento
delle questioni consentirebbe di scrutinare nel merito le istanze,
dovendo altrimenti il rimettente limitarsi a dichiararne
l'inammissibilita' per non essere ancora decorso il triennio dalla
revoca della precedente misura alternativa. La pronuncia di questa
Corte, quindi, influirebbe di certo sul percorso logico-argomentativo
da seguire per decidere sulle richieste del detenuto, quand'anche
l'esito dei giudizi principali non volgesse in favore dell'istante
(sentenze n. 23 del 2026 e n. 135 del 2024).
Del resto, come esattamente osserva il giudice a quo, neppure
l'eventuale scadenza del fine pena prima della decisione di questa
Corte potrebbe incidere in senso ostativo all'ammissibilita': «[p]er
l'autonomia che lo caratterizza, il giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale non risente delle vicende di fatto
successive all'ordinanza di rimessione, sicche' la rilevanza delle
questioni deve essere vagliata ex ante, con riferimento al tempo
della prospettazione (da ultimo, sentenze n. 22 e n. 7 del 2022, n.
127 del 2021, n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020)» (sentenza n. 30 del
2022; nello stesso senso, sentenze n. 211 e n. 120 del 2024).
21.- Venendo al merito, il giudice a quo chiede, in sostanza, di
rimeditare l'approdo cui - su questioni sovrapponibili a quelle
odierne - questa Corte e' pervenuta con la sentenza n. 173 del 2021,
la quale, a sua volta, costituisce conferma e sviluppo della
precedente ordinanza n. 87 del 2004.
Dall'esame di tali precedenti pronunce di non fondatezza
conviene, quindi, prendere le mosse, per valutare la persuasivita'
degli argomenti offerti a sostegno delle odierne censure.
21.1.- L'ordinanza n. 87 del 2004 dichiaro' la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.,
dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, ordin. penit., osservando che la
preclusione triennale in esame consegue a una revoca delle misure
alternative «che non e' "automatica", bensi' basata su di una
valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il
comportamento del condannato, contrario alla legge o alle
prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione
dell'affidamento in prova (art. 47, comma 11, dell'ordinamento
penitenziario) o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6,
dell'ordinamento penitenziario), ovvero delle situazioni in cui il
soggetto non si palesi idoneo al trattamento in semiliberta' (art.
51, comma 1, dell'ordinamento penitenziario)».
21.2.- A distanza di poco piu' di quindici anni da quella prima
pronuncia, questa Corte e' stata nuovamente investita di questioni
analoghe, decise ancora nel senso della non fondatezza con la
sentenza n. 173 del 2021.
Anche in quella seconda occasione, in cui il rimettente aveva
censurato i primi tre commi dell'art. 58-quater ordin. penit., questa
Corte ha dichiarato non fondate le questioni allora sollevate,
affermando che la preclusione censurata, «pur indubbiamente severa e
opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria»,
costituisce espressione della discrezionalita' legislativa, «non in
contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione
rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.), e non
irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost.».
In primo luogo, ha osservato che la preclusione triennale
esaminata «non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul titolo
di reato, come invece altre preclusioni giudicate costituzionalmente
illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,
tra le quali segnatamente quelle oggetto delle sentenze n. 149 del
2018 e n. 253 del 2019».
Ha poi evidenziato che la medesima preclusione non dipende «da un
giudizio di maggiore pericolosita' espresso dal giudice della
cognizione attraverso il riconoscimento dell'aggravante della
recidiva, come invece accadeva rispetto al divieto di concessione
della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne recidivo
stabilito dall'art. 47-ter, comma 01, ordin. penit.», per questo
motivo ritenuto costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 56
del 2021.
Inoltre, ha escluso che gli argomenti utilizzati dalla
giurisprudenza costituzionale per le precedenti declaratorie di
illegittimita' costituzionale del meccanismo censurato, risalenti
alle sentenze n. 436 del 1999 e n. 187 del 2019, potessero essere
utilizzati per la decisione delle questioni sollevate, essendo
calibrati sulla situazione dei condannati minorenni o sulla sola
detenzione domiciliare (ordinaria o speciale) funzionale alla cura di
figli minori di dieci anni (in cui l'interesse primario da tutelare
e' quello del bambino a essere accudito da almeno uno dei genitori).
La sentenza n. 173 del 2021 ha ribadito che il divieto in esame
si fonda «sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di
sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante
il godimento della misura medesima» e ha evidenziato che, ai sensi
dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit., il tribunale di
sorveglianza ha la possibilita' «di reagire alla commissione di
comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura
alternativa attraverso una pluralita' di risposte», tra le quali la
revoca e' riservata ai soli casi piu' gravi.
Si e' quindi rimarcato che la magistratura di sorveglianza,
nell'esercitare la sua discrezionalita' valutativa, deve «tenere
conto anche delle conseguenze particolarmente gravose associate alla
revoca, e in particolare della preclusione - nell'arco di un intero
triennio - relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa
o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata».
Non si e' mancato di sottolineare, tuttavia, che restava affidata
«alla discrezionalita' del legislatore la valutazione se e in che
misura il rigore della disciplina censurata [potesse] essere
attenuato, anche in relazione al rischio che la preclusione triennale
da essa stabilita conduc[esse], nella pratica, a rendere improbabile
non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il
godimento dei piu' limitati benefici del permesso premio e del lavoro
all'esterno del carcere durante la successiva esecuzione della pena»,
aggiungendo che, «tenuto conto degli stringenti limiti di pena
inflitta o residua che condizionano oggi l'accesso alle singole
misure (quattro anni, nelle ipotesi ordinarie di detenzione
domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale), oltre che
dei tempi tecnici necessari per l'esame delle istanze del condannato
da parte del giudice di sorveglianza, la preclusione triennale
successiva alla revoca, pur potenzialmente temperata dagli effetti
della liberazione anticipata, finisce per coprire, in un elevato
numero di casi, la totalita' o quasi della pena residua».
22.- Le odierne ordinanze di rimessione manifestano
insoddisfazione per l'assetto risultante dagli illustrati precedenti
e, proprio nell'ottica della valorizzazione delle considerazioni
espresse nella parte finale della sentenza n. 173 del 2021, invitano
questa Corte a compiere un passo ulteriore verso la necessaria
individualizzazione del trattamento penitenziario al cospetto
dell'inerzia dimostrata dal legislatore, che pure, nel settore
attiguo delle pene sostitutive, ha privilegiato, in caso di revoca
delle stesse, una maggiore flessibilita' in tema di accesso
successivo alle misure esecutive extramurarie.
23.- Cio' premesso, per poter valutare se, nel caso in esame,
sussistono le condizioni per un superamento delle soluzioni
precedentemente adottate da questa Corte, e' bene ribadire quanto al
riguardo affermato nella sentenza n. 203 del 2024, secondo cui «il
tendenziale rispetto dei propri precedenti - unitamente alla coerenza
dell'interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla
persuasivita' delle motivazioni - e', per le giurisdizioni superiori,
condizione essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni,
assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno
relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in
relazione alla variabile composizione della corte».
Sia nel precedente da ultimo citato sia in pronunce successive,
l'appena richiamato principio-guida e' stato, pero', accompagnato
dall'affermazione che «[e'] ovviamente ben possibile per questa Corte
rimeditare i propri orientamenti e, se del caso, modificarli
allorche' sussistano "ragioni di particolare cogenza che rendano non
piu' sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio,
l'inconciliabilita' dei precedenti con il successivo sviluppo della
stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti
europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si
colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di
circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in
precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze
indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa" (sentenza n.
203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso
senso sentenza n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto)»
(sentenza n. 2 del 2026; nello stesso senso, sentenza n. 202 del
2025).
24.- Nel caso di specie, questa Corte ritiene che il pregresso
indirizzo debba essere riconsiderato, alla luce dell'evoluzione della
propria giurisprudenza e del mutamento del generale contesto
normativo. Tali scenari nuovi conducono, infatti, a prendere atto che
le differenti conclusioni in precedenza raggiunte sulla preclusione
qui scrutinata, pur poggiate su solidi fondamenti normativi, non sono
oggi sufficienti a evitare l'irragionevole compressione del finalismo
rieducativo della pena nuovamente denunciato dall'odierno rimettente.
25.- Preliminarmente, vanno senz'altro riaffermate alcune
considerazioni svolte nella sentenza n. 173 del 2021. Innanzitutto,
che le disposizioni oggi censurate assicurano, almeno nella decisione
che determina il successivo effetto preclusivo, un margine
significativo di discrezionalita' in capo al giudice della
sorveglianza, al di fuori di ogni automatismo incompatibile con
l'art. 27, terzo comma, Cost. Inoltre, che il meccanismo legislativo
in esame e' «evidentemente pensato dal legislatore in chiave di
deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti
alla misura» gia' concessa, commesse deliberatamente, «nella
consapevolezza delle gravose conseguenze che l'ordinamento riconnette
a tale violazione», avvenuta durante il percorso rieducativo «che il
condannato deve compiere per reinserirsi gradualmente nel tessuto
sociale: un percorso che passa anche per la responsabilizzazione del
condannato in ordine alla necessita' di rispettare le prescrizioni
inerenti alle misure alternative gia' concessegli».
26.- Al contempo, va registrato il consolidamento, nella
giurisprudenza costituzionale, della particolare attenzione riservata
alla naturale evoluzione della personalita' di ogni individuo,
declinata nell'affermazione della necessita' di non inibire per
periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti del
percorso intramurario, ai fini della concessione di benefici
penitenziari, nell'ottica del rispetto del principio cardine della
progressivita' trattamentale.
26.1.- Espressione di tale crescente sensibilita' e' la sentenza
n. 24 del 2025, non a caso richiamata dall'odierno rimettente, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5,
ordin. penit., secondo cui «[n]ei confronti dei soggetti che durante
l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato
condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante
l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva
della liberta' personale, la concessione [dei permessi premio] e'
ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto». La
richiamata pronuncia - pur operando un distinguishing rispetto alla
normativa oggi scrutinata, sul rilievo centrale che quest'ultima
comunque assicura un rilevante ambito di discrezionalita' alla
magistratura di sorveglianza nella fase decisionale che conduce alla
successiva preclusione - ha, infatti, censurato l'azzeramento di
«ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul
percorso trattamentale intrapreso dal detenuto e sulla sua residua
pericolosita' sociale» per due anni dalla commissione di un fatto di
reato, ritenendo tale lasso di tempo - peraltro piu' ridotto rispetto
al triennio in questa sede esaminato - «tutt'altro che trascurabile,
per chi trascorre la propria vita in un carcere».
26.2.- Ancora piu' di recente, la sentenza n. 68 del 2026, nello
scrutinare gli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e
4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il quale prevede la
concedibilita' di alcuni benefici penitenziari ai detenuti per taluni
delitti ostativi solo in caso di valutazione positiva «dei risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' condotta
collegialmente per almeno un anno», ha dichiarato tale seconda
disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui si
applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod.
pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto
speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.
Per giungere a tale conclusione, e' stato osservato, tra l'altro,
che, nel caso in cui la pena concretamente irrogata sia di poco
superiore all'anno, «le norme censurate possono comportare che il
detenuto non abbia possibilita' di accedere a misure alternative
sostanzialmente per l'intero tempo della condanna, con ovvie ricadute
sul processo di rieducazione».
26.3.- Le suddette pronunce sono sintomatiche di uno sviluppo
giurisprudenziale che legittima, oggi, una valutazione
d'intollerabilita', alla stregua dei principi presidiati dagli artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., del rischio - gia' segnalato in chiave
critica dalla sentenza n. 173 del 2021 - che la preclusione triennale
in esame «conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un
secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei
piu' limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno
del carcere» durante l'esecuzione della pena successiva alla revoca
di una precedente misura alternativa.
Neppure l'odierno rimettente disconosce che alla base del
meccanismo preclusivo in esame vi sia, come evidenziato dai
precedenti specifici in materia (sentenza n. 173 del 2021 e ordinanza
n. 87 del 2004), una presunzione di inaffidabilita' giustificata dal
fallimento, imputabile al condannato, del percorso alternativo alla
detenzione, che impone una temporanea regressione trattamentale.
Tuttavia, a fronte di una preclusione che, per un periodo
indefettibilmente triennale, coinvolge un numero elevato di istituti
eterogenei (permessi premio, lavoro all'esterno e misure alternative
alla detenzione), la concentrazione dello spazio prognostico
riservato al giudice di sorveglianza nel solo momento dell'adozione
del provvedimento di revoca mal si concilia con i fisiologici
cambiamenti della personalita' umana: personalita' che la
disposizione in esame presume invece immutabile per un lasso
temporale da ritenere eccessivo, alla luce delle recenti pronunce di
questa Corte.
La rigidita' di una cosi' prolungata preclusione all'accesso a
nuovi benefici penitenziari puo' arrivare, infatti, a escludere
qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli stessi per
tutta la durata della residua pena da espiare (come pure della
diversa pena determinata da un nuovo ordine di esecuzione, secondo la
gia' richiamata giurisprudenza di legittimita' formatasi sull'attuale
formulazione della disposizione censurata e applicata nel caso
oggetto dei giudizi a quibus).
Nella fase di esecuzione della pena, invece, «assume [...] ruolo
centrale il trascorrere del tempo, che puo' comportare trasformazioni
rilevanti» nella personalita' di ogni individuo (sentenza n. 253 del
2019).
E' ben possibile, infatti, immaginare una positiva evoluzione
della persona, anticipata rispetto al decorso dei tre anni, fosse
anche solo con riguardo alla concedibilita' di alcuni tra i diversi
benefici attualmente coinvolti nel divieto, che richiedono
valutazioni diversificate da condurre, in concreto, sulla base di
tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sulle
relative istanze (in tal senso, sentenze n. 56 del 2021, n. 253 del
2019 e n. 291 del 2010; ordinanza n. 97 del 2021).
Escludere la possibilita' di una tale trasformazione significa,
quindi, irragionevolmente tradire «la logica gradualistica sottesa al
principio della "progressivita' trattamentale e flessibilita' della
pena", gia' enucleato da numerose pronunce di questa Corte (sentenze
n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995)
come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato» (sentenza n. 229 del 2019,
pronunciata sul diverso meccanismo preclusivo di cui al comma 4
dell'art. 58-quater ordin. penit.).
In altri termini, il meccanismo attuale frustra il fine stesso
dell'osservazione intramuraria che si e' ritenuta (nuovamente)
necessaria: anch'essa deve, infatti, favorire la costruzione di
percorsi risocializzanti. Questa Corte, del resto, ha gia' affermato
che la funzione rieducativa della pena deve essere declinata nella
fase esecutiva «come necessita' di costante valorizzazione, da parte
del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal
singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della pena»
(sentenza n. 149 del 2018), ivi inclusa, dunque, la porzione scontata
successivamente alla revoca di una precedente misura alternativa.
27.- Anche l'evoluzione del contesto normativo agevola questa
Corte nella decisione di mutare l'indirizzo espresso con la sentenza
n. 173 del 2021.
27.1.- Il rimettente evoca la disciplina introdotta dal d.lgs. n.
150 del 2022 in tema di pene sostitutive, con particolare riferimento
alla novellata disposizione - l'art. 67, secondo comma, della legge
n. 689 del 1981 - che regola gli effetti della revoca delle stesse,
in caso di violazione delle prescrizioni imposte. Segnala, in
particolare, che tale normativa in astratto non preclude, a chi si
trova in espiazione di pena detentiva, convertita a seguito di revoca
dell'originaria pena sostitutiva, l'accesso alle misure alternative,
richiedendo la sola espiazione di meta' della pena residua.
Questo nuovo meccanismo, seppure in relazione al ben diverso
istituto della revoca delle pene sostitutive (rispetto alle quali
questa Corte ha gia' escluso la possibilita' di operare confronti, al
metro del principio di eguaglianza: sentenze n. 139 del 2025, n. 176
e n. 84 del 2024), governa anch'esso una fase "patologica", connessa
alla violazione di prescrizioni imposte in fase esecutiva,
contemperando esigenze del tutto simili a quelle poste alla base del
congegno preclusivo conseguente alla revoca delle misure alternative.
Si puo' convenire, infatti, con il rimettente, quando afferma
che, «in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui
all'art. 51 ter O.P.» per le misure alternative alla detenzione,
l'inosservanza delle prescrizioni inerenti a una pena sostitutiva e'
soggetta allo scrutinio discrezionale del giudice competente, il
quale, all'esito dei sommari accertamenti disposti, puo' graduare gli
effetti di tali condotte, non avendo l'obbligo di revocare la misura
(«qualora ritenga doversi disporre la revoca», recita, infatti,
l'art. 66, terzo comma, della legge n. 689 del 1981).
Una volta che la revoca sia stata disposta, e la pena sostitutiva
convertita, l'art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981
prevede uno sbarramento temporale di durata pari alla «meta' della
pena residua» per l'accesso alle misure alternative, consentendo al
giudice di valorizzare sempre anche gli eventuali progressi
conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione
detentiva.
Tale meccanismo, quindi, a prescindere dall'attitudine a svolgere
il ruolo di valido termine di paragone ai fini di un accoglimento
"obbligato" al lume del principio di eguaglianza, costituisce una
soluzione gia' rintracciabile nell'ordinamento (e, allo stato, anche
l'unica), adeguata in rapporto ai parametri di riferimento e capace
di porre rimedio immediato ai vulnera riscontrati rispetto a
differenti principi.
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla
sentenza n. 236 del 2016, ritiene possibile, per scongiurare
l'accertata violazione di un principio o di un diritto riconosciuti
dalla Costituzione, individuare «precisi punti di riferimento», da
utilizzare come soluzioni gia' esistenti nell'ordinamento, anche se
riferite a istituti diversi (sentenza n. 31 del 2025). Tanto piu'
quando viene in rilievo la tutela di diritti fondamentali, proprio in
mancanza di «un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado
di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista
per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere
assunta come tertium comparationis», diviene praticabile la ricerca
di "rime adeguate" (sentenza n. 222 del 2018; nello stesso senso,
sentenza n. 40 del 2019).
In coerenza con questi principi, il bilanciamento tra finalita'
rieducativa della pena e salvaguardia della difesa della
collettivita', per come concretizzato dall'art. 67, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981 nel diverso campo delle pene sostitutive,
consente di introdurre, almeno in attesa di un intervento
legislativo, un rimedio agli accertati vizi di legittimita'
costituzionale della disposizione censurata, assicurando al contempo
la perdurante operativita' della preclusione, sebbene entro limiti
costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice
della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del 2024, n. 28 del
2022 e n. 63 del 2021).
Non erra, infine, il rimettente quando afferma che l'inevitabile
depotenziamento dell'effetto di deterrenza della preclusione
«all'avvicinarsi del fine pena» - conseguente all'accoglimento, nei
termini prospettati, delle questioni sollevate - non esclude che le
esigenze di sicurezza sociale possano essere adeguatamente tutelate
«nel giudizio di merito innanzi alla magistratura di sorveglianza».
In tale giudizio, infatti, la precedente revoca della misura
alternativa alla detenzione potra' comunque costituire un elemento
fattuale «altamente negativo in chiave prognostica, per vincere il
quale il condannato dovra' fornire adeguati indici di sviluppo del
trattamento successivo».
Naturalmente, e' sempre fatto salvo un possibile intervento del
legislatore (tra le ultime, sentenza n. 116 del 2025), che, comunque
nel rispetto dei principi costituzionali in questa sede enunciati,
potra' individuare un rimedio diverso, operando le distinzioni
eventualmente ritenute opportune in relazione alle differenti misure
e ai diversi benefici coinvolti, anche alla luce degli orientamenti
di legittimita' maturati sulla disposizione censurata nell'attuale
formulazione.
28.- In conclusione, l'art. 58-quater, comma 3, ordin. penit.,
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto
opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «e' stato emesso
il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziche' «per un
periodo pari alla meta' della pena residua e, comunque, non superiore
a tre anni, decorrente dal momento in cui e' stato emesso il
provvedimento di revoca indicato nel comma 2», per contrasto con i
principi di ragionevolezza e di finalizzazione rieducativa della pena
di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il mantenimento del limite del triennio si impone, come pure
evidenziato dal rimettente, in quanto, sebbene la maggior parte delle
misure alternative alla detenzione presentino, ai fini della loro
concessione, limiti di pena inflitta o residua contenuti entro
quattro anni, ve ne sono alcune, come la semiliberta', «che possono
essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore»:
sicche', se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe
derivarne una disciplina addirittura piu' aspra di quella attuale,
con un inammissibile effetto in malam partem.
29.- Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento ai
restanti parametri e profili evocati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58-quater,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), nella parte in cui dispone che il divieto di
concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre
anni dal momento in cui «e' stato emesso il provvedimento di revoca
indicato nel comma 2», anziche' «per un periodo pari alla meta' della
pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal
momento in cui e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato
nel comma 2»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella
parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi
previsto opera dal momento «in cui e' ripresa l'esecuzione della
custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e
27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza
di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA