AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di desamfetamina solfato,  «Amfexa».
(26A04316) 
(GU n.202 del 1-9-2026)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 466/2026 del 13 agosto 2026 
 
    E' autorizzato il grouping di variazioni  avente  ad  oggetto due
variazioni di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 e una variazione  di  tipo  IAin,
Q.II.e.6.a.1  con  la  conseguente  immissione   in   commercio   del
medicinale AMFEXA nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta  a
quelle gia' autorizzate: 
    Confezione e A.I.C.: 
      «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C
n. 051087219 (base 10) 1JR1VM (base 32); 
      «10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL -  A.I.C.
n. 051087221 (base 10) 1JR1VP (base 32); 
      «20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL -  A.I.C.
n. 051087233 (base 10) 1JR1W1 (base 32). 
    Principio attivo: desamfetamina solfato 
    Codice di procedura: SE/H/1719/IB/036/G 
    Codice pratica: C1B/2026/592 
    Titolare A.I.C.: Medice Arzneimittel Puetter GMBH  &  CO.KG,  con
sede legale e domicilio fiscale in Kuhloweg  37,  58638  -  Iserlohn,
Germania. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della  rimborsabilita':  «C(nn)»  classe  non
negoziata. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      «RMR» - Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale  con
ricetta  ministeriale  a  ricalco  -   Prescrizione   limitata   agli
specialisti in  neuropsichiatria  infantile  operanti  in  centri  di
riferimento  per  la  ADHD  individuati  dalle  regioni  e   province
autonome. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.