LEGGE 1 settembre 2026, n. 158
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri». (26G00175)(GU n.211 del 11-9-2026)
Vigente al: 26-9-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) Isola di Capri»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) Punta Campanella».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione
dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di
cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio