IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE»;
Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del
predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un
apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito
di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli
inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal
decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul
mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato
e di quelle messe in esercizio;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i
controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE)
2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9
luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made
in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6
giugno 2025, n. 115 «Regolamento recante modifiche al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente
la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi
dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n.
128»;
Visto in particolare l'ultimo periodo, del numero 1), della lettera
b), del comma 8-bis, dell'articolo 3 decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come introdotto dal decreto
ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, in cui e' indicato che «Il cavo
di ricarica, conforme all'Allegato I-bis, parte I, punto 2, del
decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con
dispositivo di ricarica che senza»;
Vista la Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997)
recante «Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa
al caricabatteria standardizzato» in cui, in particolare per la
domanda 34), afferma che i requisiti di cui all'articolo 3-bis della
Direttiva (UE) 2014/53 come introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2380
sulle apparecchiature radio non si applicano anche al cavo di
ricarica staccabile;
Ritenuto necessario allineare il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 alle disposizioni della
Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) e, nello
specifico, alla risposta alla domanda n. 34), cosi' da soddisfare al
contempo l'esigenza di maggior chiarezza in merito agli obblighi in
capo agli operatori economici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2026;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota del 25 febbraio 2026 e successiva presa d'atto
della Presidenza del 19 giugno 2026;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 7 aprile 2017, n. 101
1. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 8-bis, lettera b),
numero 1), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025,
n. 115, e' sostituito dal seguente «E' lasciata facolta'
all'operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al
paragrafo 2 della Parte I dell'Allegato I-bis al decreto, nelle
confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 21 luglio 2026
Il Ministro: Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1109