LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521

   Misure  di  potenziamento  delle  forze  di  polizia  e  del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
(GU n.290 del 12-12-1988 )
    
                                   LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2346):
             Presentato  dal  Ministro  dell'interno  (FANFANI) il 15
          febbraio 1988.
             Assegnato    alle    commissioni   riunite   I   (Affari
          costituzionali) e XI (Lavoro),  in  sede  referente,  il  9
          marzo  1988,  con  pareri  delle commissioni II, IV, V, VI,
          VIII, IX, XII e XIII.
             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  I  e XI, in sede
          referente il 1›, 8, 15, 20 giugno 1988; 20 luglio 1988.
             Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e XI, in
          sede legislativa il 29 luglio 1988.
             Esaminato  dalle  commissioni  riunite  I  e XI, in sede
          legislativa, e approvato il 14 settembre 1988.
          Senato della Repubblica (atto n. 1317):
             Assegnato  alla  1a commissione (Affari costituzionali),
          in sede deliberante, il 26 settembre 1988, con pareri delle
          commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a e 12a.
             Esaminato dalla 1a commissione il 13 e 20 ottobre 1988 e
          approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988.
          Camera dei deputati (atto n. 2346/ B):
             Assegnato    alle    commissioni   riunite   I   (Affari
          costituzionali) e XI (Lavoro), in  sede  legislativa,  l'11
          novembre 1988, con pareri delle commissioni V e VIII.
             Esaminato  dalle  commissioni riunite I e XI e approvato
          il 17 novembre 1988.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord.
          alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  7  del  10
          gennaio      1987)     concerne:     "Nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza".  Il  testo
          vigente del relativo art. 6 e' il seguente:
             "Art.  6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
               a)   classificazione,   analisi  e  valutazione  delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle  forze  di  polizia in materia di tutela dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia;
               b)  ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
          studio e statistica;
               c)  elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
               d)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
               e)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
               f)   pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia;
               g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie
          e internazionali.
             Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato,
          secondo  criteri   di   competenza   tecnico-professionale,
          personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai
          ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  secondo
          contingenti  fissati con decreto del Ministro dell'interno,
          nonche' personale delle altre  forze  di  polizia  e  delle
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
          determinati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il  Ministro  del  tesoro  e  con  i  Ministri
          interessati.
             Per  l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione.
             Gli  incarichi  sono  conferiti  a tempo determinato con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione  e non possono superare l'anno finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente   non   possono   affidarsi   allo  stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso  il  cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse.
             Per  l'osservanza  dei  predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto a dichiarare per iscritto, sotto  la  sua  personale
          responsabilita'  che  nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il  conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente.
             Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed
          alla  durata  dell'incarico,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
             -  Il testo vigente dell'art. 18 della medesima legge n.
          121/1981 e' il seguente:
             "Art.   18   (Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno  e'
          istituito   il   Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica quale organo  ausiliario  di  consulenza
          del   Ministro   dell'interno  per  l'esercizio  delle  sue
          attribuzioni  di  alta  direzione  e  di  coordinamento  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica.
             Il  Comitato  e' presieduto dal Ministro dell'interno ed
          e' composto da un Sottosegretario di Stato  per  l'interno,
          designato  dal  Ministro,  con funzioni di vice presidente,
          dal capo della polizia-direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza,    dal   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri,  dal  comandante  generale  del  Corpo   della
          guardia di finanza.
             Il  Ministro  dell'interno  puo'  chiamare a partecipare
          alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero
          dell'interno,   l'ispettore   generale   del   Corpo  delle
          capitanerie  di   porto,   nonche'   altri   rappresentanti
          dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo'
          invitare  alle  stesse  riunioni   componenti   dell'ordine
          giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
             Un  funzionario  con  qualifica  dirigenziale espleta le
          funzioni di segretario del Comitato".
             -  Il  R.D.  n.  2440/1923 concerne: "Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato". Il testo vigente del relativo art.
          36 e' il seguente:
             "Art.  36  -  I  residui delle spese correnti non pagati
          entro il secondo esercizio successivo a quello  in  cui  e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti agli  effetti  amministrativi;  quelli  concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo  a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
             Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute  in  bilancio, quali residui, fino a che permanga
          la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti  vennero
          istituiti  ed  in  ogni  caso  non oltre il terzo esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono.  Per  le  spese  in
          annualita'    il    periodo    di   conservazione   decorre
          dall'esercizio  successivo  a  quello  di   iscrizione   in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
             I  residui  delle  spese in conto capitale, derivanti da
          importi che lo Stato abbia assunto obbligo  di  pagare  per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture eseguiti, non pagati entro  il  quinto  esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi.
             Le  somme  stanziate  per  spese in conto capitale negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982.
             I  conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri, al 31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta  indicazione  dei  residui di cui al secondo comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
             Il  conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa".