LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(GU n.290 del 12-12-1988 )
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2346): Presentato dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 15 febbraio 1988. Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), in sede referente, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VIII, IX, XII e XIII. Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede referente il 1, 8, 15, 20 giugno 1988; 20 luglio 1988. Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e XI, in sede legislativa il 29 luglio 1988. Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede legislativa, e approvato il 14 settembre 1988. Senato della Repubblica (atto n. 1317): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 8a, 9a e 12a. Esaminato dalla 1a commissione il 13 e 20 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988. Camera dei deputati (atto n. 2346/ B): Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), in sede legislativa, l'11 novembre 1988, con pareri delle commissioni V e VIII. Esaminato dalle commissioni riunite I e XI e approvato il 17 novembre 1988. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo vigente del relativo art. 6 e' il seguente: "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo vigente dell'art. 18 della medesima legge n. 121/1981 e' il seguente: "Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente. Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato". - Il R.D. n. 2440/1923 concerne: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". Il testo vigente del relativo art. 36 e' il seguente: "Art. 36 - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".