LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).(GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285 )
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 699): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 29 settembre 2001. Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5^ commissione il 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2001. Relazione scritta presentata il 1 novembre 2001 (atto n. 699 e 700/A - relatore sen. Tarolli). Esaminato in aula il 4 ottobre 2001 (deliberato stralcio art. 35, comma 2 che forma l'atto S.699-bis) il 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 novembre 2001 e approvato il 15 novembre 2001. Camera dei deputati (atto n. 1984): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 novembre 2001, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 27, 28 e 29 novembre 2001; il 4, 5, 6 e 7 dicembre 2001. Relazione scritta presentata il 7 dicembre 2001 (atto n. 1984/A 1985/A - relatore on. Conte. Esaminato in aula il 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dicembre 2001 e approvato con modificazioni il 19 dicembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 699-B): Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5^ commissione il 20 e 21 dicembre 2001. Esaminato in aula il 21 dicembre 2001 e approvato il 22 dicembre 2001. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 gennaio 2002 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.