LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.(GU n.43 del 22-2-2000 )
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4197):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) il 23 agosto 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 settembre 1999, con pareri delle
commissioni 2a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 15, 16, 21, 22, 23,
28, 29 e 30 settembre 1999; 5, 6 e 7 ottobre 1999.
Esaminato in aula il 12, 13, 14, 19 e 20 ottobre 1999 e
approvato il 21 ottobre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6483):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 ottobre 1999, con pareri delle
commissioni II, V, VII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 10, 16, 24 e 30
novembre 1999; 1o, 2, 9, 10, 14, 15 e 16 dicembre 1999; 19,
24 e 25 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 2000 (atto
n. 6483/A - relatore on. Massa).
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2000; 1o e 2
febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio
2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4197/B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4 febbraio 2000, con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l'8, 9 e 10 febbraio
2000.
Esaminato in aula il 15, 16 e 17 febbraio 2000 e
approvato il 18 febbraio 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.