LEGGE 18 agosto 2000, n. 236

Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.
(GU n.201 del 29-8-2000 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1614):
              Presentato  dal  sen.  Agostini  ed altri il 5 novembre
          1996.
              Assegnato   alla  6a  commissione  (Finanze),  in  sede
          referente,   il   19   novembre   1996,  con  pareri  delle
          commissioni 1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
              Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
21, 22 aprile 1999; l'11 maggio 1999; il 30 settembre 1999;
il 6 ottobre 1999; l'1, 9 febbraio 2000; il 18 aprile 2000;
          il 10, 11, 23 maggio 2000.
              Assegnato  nuovamente  alla  6a  commissione,  in  sede
          deliberante,  il 6 giugno 2000 con pareri delle commissioni
          1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
              Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed
          approvato l'8 giugno 2000 in un testo unificato con atto n.
          2964   (sen.   Vegas  ed  altri)  ed  atto  n.  4285  (sen.
          Bonatesta).
          Camera dei deputati (atto n. 7075):
              Assegnato   alla   XI  commissione  (Lavoro),  in  sede
          referente,  il  19 giugno 2000 con pareri delle commissioni
          I, II, IV, V, XII.
              Esaminato  dalla  XI commissione il 22, 27 giugno 2000;
          il 5, 11 luglio 2000.
              Esaminato  in aula il 21 luglio 2000 ed approvato il 27
          luglio 2000.
                          Note all'art. 1:
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Il  testo  dell'art.  1, commi 260 e seguenti, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica),  come da ultimo modificato dalla
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - (Omissis).
              260.  Nei  confronti  dei  soggetti che hanno percepito
          indebitamente   prestazioni   pensionistiche   o  quote  di
          prestazioni   pensionistiche   o  trattamenti  di  famiglia
          nonche'  rendite,  anche se liquidate in capitale, a carico
          degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi
          anteriori  al  1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
          dell'indebito  qualora i soggetti medesimi siano percettori
          di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di
          importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
              261.   Qualora   i  soggetti  che  hanno  indebitamente
          percepito   i   trattamenti  di  cui  al  comma  260  siano
          percettori  di  un  reddito  personale imponibile IRPEF per
          l'anno  1995  di importo superiore a lire 16 milioni non si
          fa  luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
          dell'importo riscosso.
              262.  Il  recupero  e'  effettuato  mediante trattenuta
          diretta  sulla  pensione  in  misura  non  superiore  ad un
          quinto.  L'importo  residuo e' recuperato ratealmente senza
          interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite
          puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta
          di  cui al presente comma non sia superiore al quinto della
          pensione.
              263.   Il  recupero  non  si  estende  agli  eredi  del
          pensionato,  salvo  che  si  accerti il dolo del pensionato
          medesimo.
              264.  Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si
          applicano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno
          percepito  indebitamente  somme  a  titolo  di  pensioni di
          guerra,   ovvero   a  titolo  di  assegni  accessori  delle
          medesime,  per  periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono
          fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  base alla
          precedente  disciplina  ed  i  provvedimenti di recupero in
          corso.  In  tali casi, i benefici economici di cui ai commi
          260  e  261  sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo
          debito  al  1o  gennaio  1997  e  non  sull'intero indebito
          riscosso  dal  pensionato.  E' altresi' escluso che le piu'
          favorevoli   disposizioni   della  presente  legge  possano
          applicarsi   nei   casi   in  cui  vi  sia  dolo  da  parte
          dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai
          sensi   dell'art.   3,   secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro
          il periodo massimo di cinque anni.
              265.  Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia  indebitamente  percepito i trattamenti INPS, INAIL e
          pensionistici  di  guerra, il recupero di cui ai commi 260,
          261 e 264 si esegue sull'intera somma.
              266.   Le   pubbliche   amministrazioni   che   erogano
          prestazioni  sia  pecuniarie,  sia  in  natura  a favore di
          soggetti  bisognosi  effettuano,  entro  il 30 giugno 1997,
          accertamenti  sulla  persistenza  dei  presupposti  per  la
          concessione  del  beneficio.  Le  verifiche  sono  ripetute
          annualmente.  Gli  esiti  sono  comunicati  al Dipartimento
          della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
          Omissis".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1999,  n.  377, reca: "Regolamento recante norme
          per  il  riordino e per la semplificazione del procedimento
          di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".