LEGGE 18 agosto 2000, n. 236
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.(GU n.201 del 29-8-2000 )
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1614):
Presentato dal sen. Agostini ed altri il 5 novembre
1996.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle
commissioni 1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede referente, il
21, 22 aprile 1999; l'11 maggio 1999; il 30 settembre 1999;
il 6 ottobre 1999; l'1, 9 febbraio 2000; il 18 aprile 2000;
il 10, 11, 23 maggio 2000.
Assegnato nuovamente alla 6a commissione, in sede
deliberante, il 6 giugno 2000 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 11a, 12a.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed
approvato l'8 giugno 2000 in un testo unificato con atto n.
2964 (sen. Vegas ed altri) ed atto n. 4285 (sen.
Bonatesta).
Camera dei deputati (atto n. 7075):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, XII.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 27 giugno 2000;
il 5, 11 luglio 2000.
Esaminato in aula il 21 luglio 2000 ed approvato il 27
luglio 2000.
Note all'art. 1:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Il testo dell'art. 1, commi 260 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - (Omissis).
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia
nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico
degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi
anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori
di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di
importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente
percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano
percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per
l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si
fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
262. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore ad un
quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza
interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite
puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta
di cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del
pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato
medesimo.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si
applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno
percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di
guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle
medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono
fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base alla
precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in
corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi
260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo
debito al 1o gennaio 1997 e non sull'intero indebito
riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che le piu'
favorevoli disposizioni della presente legge possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte
dell'interessato. La rateazione del recupero e' definita ai
sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro
il periodo massimo di cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e
pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260,
261 e 264 si esegue sull'intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano
prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di
soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997,
accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la
concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute
annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
Omissis".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1999, n. 377, reca: "Regolamento recante norme
per il riordino e per la semplificazione del procedimento
di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".