LEGGE 24 aprile 2003, n. 88
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.(GU n.95 del 24-4-2003 )
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3709):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e attivita'
culturali (Urbani) il 24 febbraio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I e VII.
Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il
5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003.
Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il
27 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2145):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a e 8a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 1 aprile 2003.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
1o e 8 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il
15 aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
45 del 24 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.