LEGGE 24 aprile 2003, n. 88
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.(GU n.95 del 24-4-2003 )
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3709): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i beni e attivita' culturali (Urbani) il 24 febbraio 2003. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I e VII. Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 5, 6, 13, 19, 20 marzo 2003. Esaminato in aula il 24, 26 marzo 2003 e approvato il 27 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2145): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a e 8a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1 aprile 2003. Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 1o e 8 aprile 2003. Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 84.