LEGGE 4 aprile 2005, n. 47

Modifiche  agli  articoli  83,  84  e  86 del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in
materia  di  attribuzione  di  seggi  nell'elezione  della Camera dei
deputati.
(GU n.84 del 12-4-2005 )
    
              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2625):
              Presentato dall'on. Sanza ed altri il 10 aprile 2002.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in sede referente, il 16 maggio 2002.
              Esaminato dalla I commissione il 2, 3, 15, 16, 17, 22 e
          23 ottobre 2002.
              Relazione  scritta  presentata il 24 ottobre 2002 (atto
          n. 2625-2655-2713-A relatore on. D'Alia).
              Esaminato in aula il 28 ottobre 2002, e approvato in un
          Testo unificato con i nn: 2655 (Fontana); 2713 (Fontana) il
          29 gennaio 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 1972):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in sede referente, il 4 febbraio 2003.
              Esaminato  dalla  1ª commissione l'11, 12 e 26 febbraio
          2003; 4 e 5 marzo 2003.
              Esaminato  in  aula  l'8  e  13  maggio 2003; 2, 8 e 16
          febbraio 2005 e approvato il 23 marzo 2005.

                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  83, 84 e 86
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361,  e  successive  modificazioni  (Approvazione del testo
          unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), come modificati dalla presente legge:
"Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti
          gli  estratti  dei  verbali  da  tutti  gli Uffici centrali
          circoscrizionali,   facendosi  assistere,  ove  lo  ritenga
          opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
                1)   determina   la  cifra  elettorale  nazionale  di
          ciascuna  lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
          elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi
          politici  organizzati  secondo  quanto  dispone  l'art. 84,
          comma 1, nono periodo;
                2)  individua  quindi le liste che abbiano conseguito
          sul  piano  nazionale  almeno il quattro per cento dei voti
          validi espressi;
                3)  tra  le  liste  di  cui  al  numero 2) procede al
          riparto  dei  seggi in base alla cifra elettorale nazionale
          di  ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
          elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il
          numero  dei  seggi  da attribuire in ragione proporzionale,
          ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale.
          Nell'effettuare    tale    divisione    non   tiene   conto
          dell'eventuale  parte frazionaria del quoziente. Divide poi
          la  cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al
          riparto  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente
          cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
          a   ciascuna   lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
          attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
          quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
          e,  in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano
          conseguito   la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a
          parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
                4)  procede  quindi  alla distribuzione nelle singole
          circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste.
          A  tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei
          seggi  in  ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista
          tanti  seggi  quanti quozienti circoscrizionali interi essa
          abbia  conseguito  in  quella  circoscrizione. Il quoziente
          circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle
          cifre    elettorali   circoscrizionali   conseguite   nella
          circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale
          dei   seggi  e  il  numero  di  seggi  da  assegnare  nella
          circoscrizione  in  ragione  proporzionale.  Gli  eventuali
          seggi  residui  sono  attribuiti  alle  liste  seguendo  la
          graduatoria  decrescente delle parti decimali del quoziente
          ottenuto  da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti
          i  seggi  spettanti  alla  circoscrizione.  A  tal  fine le
          operazioni   di   calcolo   procedono   a   partire   dalla
          circoscrizione  di  minore  dimensione  demografica.  Nella
          assegnazione   dei   seggi   non   si   prendono   piu'  in
          considerazione  le  liste che abbiano gia' ottenuto tutti i
          seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero
          3).   Al   termine   di   tali   operazioni,  i  seggi  che
          eventualmente  rimangano  ancora  da assegnare ad una lista
          sono  attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove
          essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
          i  resti  che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione
          di seggi.
              2.  L'Ufficio  centrale nazionale provvede a comunicare
          ai  singoli  Uffici centrali circoscrizionali il numero dei
          seggi assegnati a ciascuna lista.
              3.   Di   tutte  le  operazioni  dell'Ufficio  centrale
          nazionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
          verbale:  un  esemplare e' rimesso alla Segreteria generale
          della  Camera  dei  deputati la quale ne rilascia ricevuta,
          l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della
          Corte di cassazione.".
              "Art.  84  -  1.  Il  presidente  dell'Ufficio centrale
          circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale
          nazionale  le  comunicazioni  di  cui all'art. 83, comma 2,
          proclama  eletti,  nei  limiti  dei seggi ai quali ciascuna
          lista  ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo
          l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
          e'  gia'  stato  proclamato  eletto  ai sensi dell'art. 77,
          comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
          nell'ordine  progressivo  di  presentazione. Qualora ad una
          lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati,
          il   presidente   dell'Ufficio   centrale  circoscrizionale
          proclama  eletti,  sino  a concorrenza del numero dei seggi
          spettanti  alla  lista e seguendo l'ordine delle rispettive
          cifre  individuali,  i  candidati  della graduatoria di cui
          all'art.  77,  comma  1,  numero 4), che non risultino gia'
          proclamati  eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu'
          liste  collegate  con  gli  stessi  candidati  nei  collegi
          uninominali,  si  procede  alla  proclamazione degli eletti
          partendo  dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata.
          Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
          del  terzo  e  del  quarto  periodo,  rimangano  ancora  da
          attribuire   dei   seggi   ad   una  lista,  il  presidente
          dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione
          all'Ufficio  centrale  nazionale  affinche'  si  proceda ai
          sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
          Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
          dei  periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei
          seggi  ad  una  lista, l'Ufficio centrale nazionale assegna
          tali  seggi  alle  circoscrizioni  alle  quali  erano stati
          inizialmente assegnati e nelle quali non e' stato possibile
          procedere  alle  proclamazioni ai sensi del primo, secondo,
          terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature;
          l'Ufficio  centrale  nazionale  procede  alla  assegnazione
          ponendo  tali  circoscrizioni  secondo l'ordine decrescente
          dei  resti di cui all'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1,
          numero  4),  ed assegna un seggio in successione a ciascuna
          di  esse,  procedendo  secondo  l'ordine della graduatoria,
          sino  a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in
          ciascuna  di  esse  e ad esaurimento dei seggi che spettano
          alla  lista.  L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta
          comunicazione  delle  assegnazioni di cui al sesto periodo,
          proclama  eletti,  sino  a concorrenza del numero dei seggi
          spettanti  alla lista e seguendo l'ordine decrescente delle
          rispettive  cifre  individuali,  i candidati non eletti nei
          collegi     uninominali    nell'ambito    della    medesima
          circoscrizione   che   appartengono   al   gruppo  politico
          organizzato  di cui fa parte la lista; qualora risultino da
          attribuire   piu'   seggi   assegnati   a   diverse   liste
          appartenenti  al  medesimo  gruppo politico organizzato, si
          procede  alla  proclamazione  degli  eletti  partendo dalla
          lista  con la cifra elettorale piu' elevata. L'appartenenza
          dei  candidati  nei  collegi uninominali al gruppo politico
          organizzato  si  desume  dall'aver  essi contraddistinto la
          propria  candidatura  uninominale anche con il contrassegno
          del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista
          al  gruppo  politico  organizzato  si  desume dal fatto che
          almeno un candidato di tale lista si e' presentato anche in
          un  collegio  uninominale  di una qualsiasi circoscrizione,
          distinguendo  la  propria candidatura uninominale anche con
          il  contrassegno  del gruppo politico organizzato. Qualora,
          al  termine  delle  proclamazioni  effettuate  ai sensi del
          settimo  periodo,  rimangano ancora da attribuire dei seggi
          alla    lista,    il   presidente   dell'Ufficio   centrale
          circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
          nazionale affinche' si proceda con le medesime modalita' di
          cui al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni
          ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.
              2.    Dell'avvenuta    proclamazione    il   presidente
          dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale invia attestato ai
          deputati   proclamati  e  ne  da'  immediata  notizia  alla
          Segreteria  generale della Camera dei deputati nonche' alle
          singole   prefetture,  che  la  portano  a  conoscenza  del
          pubblico.".
              "Art.  86  -  1.  Quando,  per  qualsiasi  causa  anche
          sopravvenuta,  resti  vacante il seggio attribuito ai sensi
          dell'art.  77,  comma  1,  numero  1),  il Presidente della
          Camera  dei  deputati  ne  da'  immediata  comunicazione al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'interno  perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
          collegio  interessato.  I comizi sono convocati con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, purche' intercorra almeno un anno
          fra  la  data  della  vacanza  e  la scadenza normale della
          legislatura.  Le  elezioni  suppletive  sono  indette entro
          novanta   giorni   dalla  data  della  vacanza,  dichiarata
          dall'organo di verifica dei poteri.
              1-bis.  Qualora  il termine di novanta giorni di cui al
          comma  1  cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il
          15  settembre,  il  Governo e' autorizzato a prorogare tale
          termine  di  non  oltre  quarantacinque  giorni; qualora il
          termine  suddetto  cada  in  un  periodo compreso tra il 15
          dicembre  e  il  15  gennaio,  il  Governo puo' disporre la
          proroga per non oltre trenta giorni.
              2.      Il     presidente     dell'Ufficio     centrale
          circoscrizionale,  in  conformita'  ai risultati accertati,
          proclama   eletto   il   candidato   che  ha  riportato  la
          maggioranza dei voti validi.
              3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal
          mandato  con  la scadenza costituzionale o con l'anticipato
          scioglimento  della Camera dei deputati. Nel caso in cui si
          proceda  ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita'
          previste  dall'art.  7  non  hanno  effetto  se le funzioni
          esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
          alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle
          elezioni suppletive.
              4.  Il  seggio  attribuito  ai  sensi  dell'art. 84 che
          rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
          attribuito  nell'ambito  della  medesima  circoscrizione al
          candidato  che  nella  lista  segue immediatamente l'ultimo
          degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
              5.  Nel  caso  in  cui  una lista abbia gia' esaurito i
          propri  candidati,  si  procede  con  le  modalita'  di cui
          all'art.   84,  comma  1,  terzo,  quarto,  quinto,  sesto,
          settimo, ottavo, nono e decimo periodo.".