LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541

Disposizioni   per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1989).
(GU n.304 del 29-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 113 )
    
                                   LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 3196):
          Presentato  dal Ministro del tesoro (AMATO) il 30 settembre
          1988.
          Assegnato  alla  V  commissione (Bilancio e tesoro) in sede
          referente, il 7 ottobre 1988, con pareri delle commissioni,
          I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII E XIII.
          Esaminato  dalla V commissione l'11, 13, 18, 19, 20, 29, 30
          e 31 ottobre 1988.
          Relazione  scritta  annunciata  il 7 novembre 1988 (atto n.
          3196/A relatore on NONNE).
          Esaminato  in  aula il 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
          22 novembre 1988, e approvato il 23 novembre 1988.
          Senato della Repubblica (atto n. 1442):
          Assegnato alla 5 commissione (Bilancio), in sede referente,
          il 30 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1, 2,  3,
          4,  6,  7,  8,  9,  10,  11, 12, 13, e della giunta per gli
          affari delle Comunita' europee.
          Esaminato  dalla  5  commissione  il  1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
          dicembre 1988.
          Relazione  scritta  annunciata il 13 dicembre 1988 (atto n.
          1442/A relatore sen. ABIS e sen. FORTE).
          Esaminato  in  aula  il  13,  14,  15,  16  dicembre 1988 e
          approvato il 19 dicembre 1988.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
          Il  testo  dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio),  quale  sostiuito dall'art. 5 della
          legge  n.  362/1988,  e'  il  seguente:   "Art.  11  (Legge
          finanziaria).  - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con
          il Ministro del bilancio e della programmazione economica e
          con  il  Ministro  delle  finanze,  presenta al Parlamento,
          entro  il  mese  di  settembre,   il   disegno   di   legge
          finanziaria.   2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
          obiettivi  di  cui  al  comma  2   dell'art.   3,   dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo compreso nel bilancio pluriennale e  provvede,  per
          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze previste dalla legislazione vigente  al  fine  di
          adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli obiettivi.  3. La
          legge fiananziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse
          e  contributi,  ne'  puo'  disporre nuove o maggiori spese,
          oltre  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   Essa
          contiene:       a)  le  variazioni  delle  aliquote,  delle
          detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che  incidono
          sulla   determinazione   del   quantum  della  prestazione,
          afferenti  imposte  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi  in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle  imposte  conseguenti all'andamento dell'inflazione;
          b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario  e
          del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
          ciascuno degli anni considerati dal  bilancio  pluriennale,
          comprese   le  eventuali  regolazioni  contabili  pregresse
          specificamente indicate;  c) la determinazione, in apposita
          tabella,  per  le  leggi  che  dispongono spese a carattere
          pluriennale, delle quote destinate a  gravare  su  ciascuno
          degli  anni considerati;  d) la determinazione, in apposita
          tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di  ciascuno
          degli  anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale per le
          leggi  di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione   e'
          rinviata  alla legge finanziaria;  e) la determinazione, in
          apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli  anni
          considerati  dal  bilancio  pluriennale,  di autorizzazioni
          legislative di spesa;  f) gli  stanziamenti  di  spesa,  in
          apposita  tabella,  per il rifinanziamento, per non piu' di
          un anno, di  norme  vigenti  che  prevedono  interventi  di
          sostegno  dell'economia  classificati fra le spese in conto
          capitale;  g)  gli  importi  dei  fondi  speciali  previsti
          dall'articolo  11-bis  e  le  corrispondenti  tabelle;   h)
          l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno  degli
          anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  al rinnovo dei
          contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15  della
          legge  29  marzo  1983,  n.   93,  ed  alle  modifiche  del
          trattamento economico e normativo del personale  dipendente
          da   pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel  regime
          contrattuale;  i) altre regolazioni meramente  quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
          4.  La  legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
          nuove o maggiori entrate  per  ciascun  anno  compreso  nel
          bilancio  pluriennale  non  puo'  essere  utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
          5.   In   attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,   per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove  finalizzazioni nette da scrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, 'v. nota all'art. 2, comma 5', nel  fondo  speciale
          di  parte  corrente,  nei  limiti  delle  nuove  o maggiori
          entrate tributarie, extratributarie e contributive e  delle
          riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
          6.  In  ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese  disposte  con
          la  legge  finanziaria non possono concorrere a determinare
          tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti  che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di
          programmazione  economico-finanziaria,  come deliberato dal
          Parlamento".
          Si  trascrive  il  comma  2 dell'art. 3 della stessa legge,
          richiamato nell'articolo  soprariportato,  come  sostituito
          dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988:
          "2.  Nel documento di programmazione economico-finanziaria,
          premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti
          reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
          fissati  nei   precedenti   documenti   di   programmazione
          economico-finanziaria        e       della       evoluzione
          economico-finanziaria internazionale in  particolare  nella
          Comunita'   europea,   sono  indicati:     a)  i  parametri
          economici   essenziali    utilizzati    per    identificare
          l'evoluzione  dei  flussi  del settore pubblico allargato a
          "politiche  invariate",  intendendosi  con   tale   termine
          l'invarianza  della  legislazione  che  fissa i diritti dei
          beneficiari delle prestazioni e il livello dei  servizi  da
          assicurare    alla    collettivita'   e,   per   la   parte
          discrezionale, la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in
          passato   dalle   amministrazioni;      b)   gli  obiettivi
          macroeconomici  ed  in  particolare  quelli  relativi  allo
          sviluppo del reddito e dell'occupazione;  c) gli obiettivi,
          conseguentemente  definiti  in  termini  di   rapporto   al
          prodotto  interno lordo, del fabbisogno del settore statale
          e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e
          al  lordo degli interessi, e del debito del settore statale
          e del settore pubblico allargato per  ciascuno  degli  anni
          compresi  nel  bilancio  pluriennale;    d)  gli obiettivi,
          coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere  b  )  e
          c),  di  fabbisogno  complessivo, di disavanzo corrente del
          settore statale e del settore pubblico allargato, al  lordo
          e  al  netto  degli  interessi,  per  ciascuno  degli  anni
          compresi  nel  bilancio  pluriennale,   e   gli   eventuali
          scostamenti  rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi
          della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e
          le  relative cause;  e) le conseguenti regole di variazione
          delle entrate e delle  spese  del  bilancio  di  competenza
          dello  Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici
          ricompresi nel settore pubblico allargato  per  il  periodo
          cui si riferisce il bilancio pluriennale;  f) gli indirizzi
          per  gli  interventi,  anche  di  settore,  collegati  alla
          manovra  di  finanza  pubblica  per il periodo compreso nel
          bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento  degli
          obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c ), e d), nel
          rispetto delle regole  di  cui  alla  lettera  e),  con  la
          valutazione  di  massima dell'effetto economico-finanziario
          attribuito  a  ciascun  tipo  di  intervento  in   rapporto
          all'andamento tendenziale".
          Nota all'art. 1, comma 9:
          Il  testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro
          sul pubblico impiego), richiamato nell'art. 11 della  legge
          n. 468/1978 soprariportato, e' il seguente:
          "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle
          ipotesi circa gli andamenti dell'economia  che  precede  il
          bilancio  pluriennale  dello Stato, di cui all'art. 4 della
          legge  5  agosto  1978,   n.   468,   sono   delineate   le
          compatibilita'  generali  di  tutti gli impegni di spesa da
          destinare al pubblico impiego.  In particolare nel bilancio
          pluriennale   viene   indicate   la  spesa  destinata  alla
          contrattazione collettiva per il triennio, determinando  la
          quota  relativa a ciascuno degli anni considerati.  L'onere
          derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato
          con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel
          quadro delle indicazioni del comma precedente.  Il Governo,
          in  relazione  alla  contrattazione  collettiva,  non  puo'
          assumere  impegni  di  spesa  superiori  allo  stanziamento
          determinato  ai  sensi  del  comma precedente se non previa
          espressa autorizzazione  del  Parlamento  che,  con  legge,
          modifica  la disposizione della legge finanziaria di cui al
          comma precedente, nel rispetto delle norme della  copertura
          determinata  finanziaria  dall'art.  4 della legge 5 agosto
          1978, n. 468.  All'onere derivante dall'applicazione  dalle
          norme concernenti il personale statale si provvede mediante
          corrispondente riduzione di un apposito  fondo,  che  sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, la cui misura  sara'  annualmente  determinata  con
          apposita  norma  da  inserire  nella  legge finanziaria. Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio  decreto,  le  variazioni di bilancio relative alla
          ripartizione    del    fondo    medesimo.      Analogamente
          provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie
          ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui  si
          applica   la   presente  legge".   Si  trascrive  il  testo
          dell'intero  art.   81   della   Costituzione,   richiamato
          anch'esso    nell'art.   11   della   legge   n.   468/1978
          soprariportato:  "Art. 81. - Le Camere approvano ogni  anno
          i   bilanci  e  il  rendiconto  consuntivo  presentati  dal
          Governo.  L'esercizio provvisorio  del  bilancio  non  puo'
          essere  concesso  se  non  per  legge  e  per i periodi non
          superiori complessivamente a quattro mesi.  Con la legge di
          approvazione  del bilancio non si possono stabilire i nuovi
          tributi e nuove spese.
          Ogni  altra  legge  che importi nuove o maggiori spese deve
          indicare i mezzi per farvi fronte".