LEGGE 22 dicembre 1989, n. 419
Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.(GU n.2 del 3-1-1990 )
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3533):
Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 18
gennaio 1989.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 14 febbraio 1989, con pareri delle
commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla IV commissione il 13 aprile 1989, 10
maggio 1989, 21 settembre 1989 e approvato il 27 settembre
1989.
Senato della Repubblica (atto n. 1901):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 12 ottobre 1989, con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 4a commissione e approvato il 12
dicembre 1989.
Nota all'art. 5:
Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 (per
il titolo si veda nelle note all'art. 1), prevede che:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di
servizio compete, per ciascuno dei partecipanti
effettivamente presenti, il controvalore della razione
viveri:
a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e
finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei
battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di
finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti
parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi
nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di
campagna, di cavalleria e di istruzione;
b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo
di navi della Marina militare ai sensi del regolamento
sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio
1938, n. 1156, e successive varianti, nonche' mense
ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo
delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi
dell'art. 1 del D.Lgs. 24 ottobre 1947, n. 1428, per il
personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e
salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi
presti servizio effettivo, nonche' al personale militare
che vi si rechi per esplicare attivita' di volo. Per il
personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene
corrisposto alle mense la meta' dell'importo del
controvalore di cui sopra".