LEGGE 8 novembre 1995, n. 470

  Modifica  ed  integrazione  della  legge  9  dicembre 1986, n. 896,
concernente  la  disciplina   e   la   coltivazione   delle   risorse
geotermiche.
(GU n.265 del 13-11-1995 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 372):
             Presentato dal sen. MARCHETTI ed altri il 2 giugno 1994.
             Assegnato alla  10a  commissione  (Industria),  in  sede
          referente,  il 28 giugno 1994, con pareri delle commissioni
          1a e 5a.
             Esaminato dalla 10a commissione, in sede  referente,  il
          21 luglio, 20 settembre 1994 e 29 marzo 1995.
             Assegnato  nuovamente  alla  10a  commissione,  in  sede
          deliberante, il 27 aprile 1995.
             Esaminato dalla 10a commissione, in sede deliberante,  e
          approvato il 2 maggio 1995.
          Camera dei deputati (atto n. 2478):
             Assegnato  alla X commissione (Attivita' produttive), in
          sede  referente,  l'11  maggio  1995,  con   pareri   delle
          commissioni I e V.
             Esaminato  dalla  X commissione, in sede referente il 23
          maggio, 20 giugno e 2 agosto 1995.
             Assegnato  nuovamente  alla  X  commissione,   in   sede
          legislativa, il 18 ottobre 1995.
             Esaminato  dalla  X  commissione, in sede legislativa, e
          approvato il 24 ottobre 1995.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.