LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

  Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
(GU n.101 del 3-5-1999 )
    
                             LAVORI PREPARATORI
           Senato della Repubblica (atto n. 1388-bis):
            Disegno  di  legge  risultante dallo stralcio, deliberato
          dall'aula  il 24 settembre 1997, degli articoli 16 e 18 del
          disegno  di  legge  S.1388  d'iniziativa del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri (Prodi) e dai Ministri dell'interno
          (Napolitano)  e  per  la  funzione  pubblica  e  gli affari
          regionali (Bassanini).
            Assegnato  alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
          sede  referente,  il  2  ottobre  1997,  con  parere  della
          commissione 2 .
            Esaminato  dalla  1  commissione  il 29 gennaio; 2, 8, 22
          aprile; 13, 26 maggio; 3 e 11 giugno 1998.
            Esaminato  in  aula  il  16 marzo 1999 ed approvato il 17
          marzo 1999.
           Camera dei deputati (atto n. 5828):
            Assegnato  alla I commissione (Affari costituzionali), in
          sede   referente,  il  19  marzo  1999,  con  pareri  delle
          commissioni II e V.
            Esaminato  dalla  I  commissione  il  25 marzo; 6, 8 e 13
          aprile 1999.
            Esaminato  in  aula  il  14  aprile 1999 e approvato, con
          modificazioni, il 21 aprile 1999.
           Senato della Repubblica (atto n. 1388-bis/B):
            Assegnato  alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
          sede  referente,  il  23  aprile  1999,  con  parere  della
          commissione 2 .
             Esaminato dalla 1 commissione il 27 aprile 1999.
             Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1999.
          Avvertenza:
            Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 maggio
          1999  si  procedera'  alla  ripubblicazione del testo della
          presente  legge  corredato  delle  relative  note, ai sensi
          dell'art.  8,  comma  3,  del regolamento di esecuzione del
          testo  unico  delle  disposizioni sulla promulgazione delle
          leggi,  sulla  emanazione  dei decreti del Presidente della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.