LEGGE 18 marzo 1988, n. 111

  Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria
e nuove disposizioni per il conseguimento delle  patenti  di
guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale.
(GU n.84 del 11-4-1988 )
    
                                   LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 415):
             Presentato  dal  Ministro  dei  trasporti (MANNINO) il 7
          settembre 1987.
             Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
          referente,  il  22  settembre  1987,   con   pareri   delle
          commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 9a, 10a e 12a e giunta CEE.
             Esaminato  dalla 8a commissione il 30 settembre, il 1› e
          22 ottobre e il 26 novembre 1987.
             Relazione  scritta  unica  con  d.d.l.  S.  310 e S. 312
          annunciata il 15 dicembre 1987 (sen. PICANO), relatore.
             Esaminato ed approvato in aula il 17 dicembre 1987.
           Camera dei deputati (atto n. 2113):
             Assegnato  alla  IX  commissione  (Trasporti),  in  sede
          referente, il 20 gennaio 1988, con pareri delle commissioni
          I, II, III, V, X e XII.
             Esaminato dalla IX commissione il 9 febbraio 1988.
             Trasferita in sede legislativa il 1› marzo 1988.
             Esaminato  dalla  IX  commissione  (Trasporti),  in sede
          legislativa, il 2, 8 e 9 marzo 1988.
             Approvato il 10 marzo 1988.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  79  del testo unico delle norme sulla disciplina
          della circolazione stradale, come  sostituito  dall'art.  1
          della  legge  n.  62/1974, poi modificato dall'art. 1 della
          legge  14  agosto  1974,  n.   394,  e  dalla   legge   qui
          pubblicata, e' cosi' formulato:
             "Art.  79  (Requisiti  per  guidare  veicoli  e condurre
          animali). - Chi guida veicoli o conduce animali deve essere
          idoneo  per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:
               a)  anni  quattordici  per  guidare veicoli a trazione
          animale o condurre animali da tiro,  da  soma  o  da  sella
          ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
               b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
              c)  anni  sedici  per guidare motoveicoli di cilindrata
          fino a  125  centimetri  cubi  che  non  trasportino  altre
          persone  oltre  al  conducente;  macchine  agricole che non
          superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti  dai  commi
          dal  primo  al  quinto  dell'art.  69 e che non superino la
          velocita' di  40  chilometri  all'ora,  la  cui  guida  sia
          consentita  con  patente per motoveicoli della categoria A,
          sempreche'  non  trasportino   altre   persone   oltre   al
          conducente;
              d)  anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata
          fino a 125 centimetri cubi che  trasportino  altre  persone
          oltre  al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore a
          125 centimetri  cubi;  autovetture  e  autoveicoli  per  il
          trasporto  promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso
          speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole  diverse
          da quelle indicate alla lettera c); macchine operatrici;
               e)  anni  diciotto  per guidare autocarri, autoveicoli
          per   trasporti   specifici,   autotreni,   autoarticolati,
          autosnodati,  adibiti  al  trasporto  di  cose  il cui peso
          complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
               f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto
          e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso
          dei  rimorchi  o  dei  semirimorchi,  superi  i 75 quintali
          purche'  munito   di   un   certificato   di   abilitazione
          professionale   rilasciato  dal  competente  ufficio  della
          motorizzazione civile;
              g)  anni  ventuno  per  guidare  i  veicoli di cui alla
          lettera  f),  quando  il  conducente  non  sia  munito  del
          certificato  di abilitazione professionale; motocarrozzette
          ed autovetture in servizio da  piazza  o  di  noleggio  con
          conducente;  autobus,  autocarri,  autotreni,  autosnodati,
          adibiti al trasporto di persone.
             A  bordo  di  autoveicoli  per i quali e' prescritto che
          vengano adibiti due conducenti,  uno  di  essi  deve  avere
          compiuto anni ventuno.
             Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
               a)   anni   sessantacinque   per   guidare  autotreni,
          autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di  cose,
          il  cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200
          quintali;
              b)   anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantacinque anni qualora il  conducente
          consegua  uno specifico attestato di idoneita' psico-fisica
          a seguito di visita medica specialistica  annuale,  secondo
          le   modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti.
             Chiunque  guida  veicoli e non si trovi nelle condizioni
          richieste dal presente articolo  e'  punito,  salvo  quanto
          disposto  nei  successivi  commi,  con l'arresto fino ad un
          mese  o  con  l'ammenda  da  lire   quindicimila   a   lire
          cinquantamila.
             Qualora  trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al
          primo comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un
          mese   e   con   l'ammenda  da  lire  quindicimila  a  lire
          cinquantamila.
             Il  minore  degli  anni  diciotto, munito di patente per
          motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo art.
          80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc
          ovvero  motoveicoli  di  cilindrata  fino  a  125  cmc  che
          trasportino  altre  persone oltre al conducente e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento della  somma  da
          lire cinquemila a lire ventimila.
             Chiunque,  avendo la materiale disponibilita' di veicoli
          o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone
          che  non si trovino nelle condizioni richieste dal presente
          articolo, e' punito con l'arresto fino ad  un  mese  o  con
          l'ammenda  da  lire  quindicimila  a  lire cinquantamila se
          trattasi di veicoli, e con l'arresto fino a 15 giorni o con
          l'ammenda  da  lire cinquemila a lire ventimila se trattasi
          di animali.
             Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che
          vengano adibiti due conducenti, senza  che  almeno  uno  di
          essi  abbia  compiuto  anni  ventuno,  sono  soggetti  alla
          sanzione amministrativa del pagamento della somma  da  lire
          diecimila a lire cinquantamila".
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria e'
          stata raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della  legge
          24  novembre  1981,  n.  689,  recante modifiche al sistema
          penale.
             Il  settimo  comma dell'art. 79 soprariportato, abrogato
          dalla  legge  qui  pubblicata,   comminava   una   sanzione
          amministrativa   al   minore   di   anni  21  che  guidasse
          motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc.