LEGGE 6 novembre 1989, n. 368

   Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.
(GU n.264 del 11-11-1989 )
    
                                   LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1313):
             Presentato  dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI)
          il 16 settembre 1988.
             Assegnato  alla  3a commissione (Affari esteri), in sede
          deliberante,  il  9  novembre  1988,   con   pareri   delle
          commissioni 1a, 5a, 7a, 8a e 11a.
             Esaminato  dalla  3a  commissione  il  6  aprile  1989 e
          approvato il 10 maggio 1989.
          Camera dei deputati (atto n. 3994):
             Assegnato  alla III commissione (Affari esteri), in sede
          legislativa,  il  31  luglio   1989,   con   pareri   delle
          commissioni I, V, VII e XI.
             Esaminato  dalla  III  commissione  e  approvato  il  25
          ottobre 1989.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  3  e 35 della
          Costituzione:
             "Art.  3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' e sono
          eguali davanti alla legge, senza distinzione di  sesso,  di
          razza,  di  lingua, di religione, di opinioni politiche, di
          condizioni personali e sociali.
             E'  compito  della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".
             "Art.  35.  - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
          sue forme ed applicazioni.
             Cura  la  formazione  e  l'elevazione  professionale dei
          lavoratori.
             Promuove  e  favorisce  gli  accordi e le organizzazioni
          internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
          lavoro.
             Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi
          stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela  il
          lavoro italiano all'estero".