LEGGE 22 dicembre 1989, n. 419
Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.(GU n.2 del 3-1-1990 )
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3533): Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 18 gennaio 1989. Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla IV commissione il 13 aprile 1989, 10 maggio 1989, 21 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989. Senato della Repubblica (atto n. 1901): Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a. Esaminato dalla 4a commissione e approvato il 12 dicembre 1989. Nota all'art. 5: Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1), prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri: a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di campagna, di cavalleria e di istruzione; b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonche' mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unita' del Naviglio della guardia di finanza; c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonche' al personale militare che vi si rechi per esplicare attivita' di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la meta' dell'importo del controvalore di cui sopra".