LEGGE 22 dicembre 1989, n. 419

  Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate.
(GU n.2 del 3-1-1990 )
    
                                   LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 3533):
             Presentato  dal  Ministro  della  difesa  (ZANONE) il 18
          gennaio 1989.
             Assegnato   alla   IV   commissione  (Difesa),  in  sede
          legislativa,   il   14  febbraio  1989,  con  pareri  delle
          commissioni I, V e XI.
             Esaminato  dalla  IV  commissione  il 13 aprile 1989, 10
          maggio  1989, 21 settembre 1989 e approvato il 27 settembre
          1989.
          Senato della Repubblica (atto n. 1901):
             Assegnato   alla   4a   commissione  (Difesa),  in  sede
          deliberante,   il   12   ottobre  1989,  con  pareri  delle
          commissioni 1a, 5a e 6a.
             Esaminato   dalla  4a  commissione  e  approvato  il  12
          dicembre 1989.
          Nota all'art. 5:
             Il  primo  comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 807/1950 (per
          il titolo si veda nelle note all'art. 1), prevede che:
             "A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  alle  seguenti  mense  obbligatorie  di
          servizio    compete,    per   ciascuno   dei   partecipanti
          effettivamente  presenti,  il  controvalore  della  razione
          viveri:
               a)   mense  ufficiali,  sottufficiali,  carabinieri  e
          finanzieri  costituite presso i reparti dell'Esercito e dei
          battaglioni   mobili  dei  Carabinieri,  della  Guardia  di
          finanza  e  altri  Corpi  militarmente  organizzati facenti
          parte  delle  Forze  armate, durante la permanenza ai campi
          nei  periodi  in  cui  l'Esercito compie grandi manovre, di
          campagna, di cavalleria e di istruzione;
               b)  mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo
          di  navi  della  Marina  militare  ai sensi del regolamento
          sugli  assegni  di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio
          1938,   n.  1156,  e  successive  varianti,  nonche'  mense
          ufficiali,  sottufficiali  e  finanzieri costituite a bordo
          delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
               c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi
          dell'art.  1  del  D.Lgs.  24 ottobre 1947, n. 1428, per il
          personale  militare  e  civile  di  ruolo  e non di ruolo e
          salariato  in  forza amministrativa agli aeroporti e che vi
          presti  servizio  effettivo,  nonche' al personale militare
          che  vi  si  rechi  per esplicare attivita' di volo. Per il
          personale  che  consumi nella giornata un solo pasto, viene
          corrisposto   alle   mense   la   meta'   dell'importo  del
          controvalore di cui sopra".