LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Ripubblicazione  del  testo  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488,
recante:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
(GU n.23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n. 23 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
                 Senato della Repubblica (atto n. 4236):
                 Presentato  dal  Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  (AMATO)  il  30 settembre
          1999.
                 Assegnato  alla  5a  commissione (Bilancio), in sede
          referente,  il 7 ottobre 1999, con pareri delle commissioni
          1a,  2 a, 3 a, 4 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 11 a, 12 a, e
          l3 a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e
          della commissione parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato  dalla  5 a commissione il 19, 20, 21, 26,
          27, 28 e 29 ottobre 1999.
                 Relazione  scritta  annunciata  il  3  novembre 1999
          (atto n. 4236/A - relatore sen. GIARRETTA).
                 Esaminato  in aula il 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 novembre
          1999.
                 Deliberato  nella  seduta  del  7  ottobre  1999  lo
          stralcio  dell'art.  6  (che  forma  l'atto  S.  4236-bis),
          dell'art.  9  (che  forma l'atto S. 4236-ter); dell'art. 11
          (che  forma l'atto S. 4236-quater); dell'art. 18 (che forma
          l'atto S. 4236-quinques); dell'art. 19 (che forma l'atto S.
          4236-sexies).
                 Deliberato  nella  seduta  del  9  novembre  1999 lo
          stralcio  dell'art.  14 (che forma l'atto S. 4236-septies);
          dell'art.  26 (che forma l'atto S. 4236-opties) e dell'art.
          27 (che forma l'atto S. 4236-nonies).
                 Proseguito   l'esame   in  aula  ed  approvato  l'11
          novembre 1999.
                 Camera dei deputati (atto n. 6557):
                 Assegnato  alla  V  commissione  (Bilancio), in sede
          referente,   il   17   novembre   1999,  con  pareri  delle
          commissioni  I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
          XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
          regionali.
                 Esaminato dalla V commissione il 18, 22, 23, 24, 25,
          29 e 30 novembre 1999; il 1o, 2 e 3 dicembre 1999.
                 Relazione  scritta  annunciata  il  3  dicembre 1999
          (atto n. 6557/A - relatori On.li PASETTO e DI ROSA).
                 Esaminato  in  aula  il 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15
          dicembre 1999.
                 Deliberato  nella  seduta  del  9  dicembre  1999 lo
          stralcio  dell'art.  4  nel testo approvato dal Senato (che
          forma  l'atto C. 6557-ter), la parte rimanente forma l'atto
          C. 6557-bis.
                 Proseguito   l'esame   in  aula  ed  approvato,  con
          modificazioni, il 16 dicembre 1999.
                 Senato della Repubblica (atto n. 4237/B):
                 Assegnato  alla  5 a commissione (Bilancio), in sede
          referente,   il   17   dicembre   1999,  con  pareri  delle
          commissioni  1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 a, 9 a 10
          a,  11  a,  12 a, 13 a, e della giunta per gli affari delle
          Comunita'  europee  e della commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
                 Esaminato dalla 5 a commissione il 17 dicembre 1999.
                 Esaminato in aula il 17 dicembre 1999 e approvato il
          18 dicembre 1999.
                 AVVERTENZA :
                 In  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  del  29 gennaio 2000 si procedera' alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.