LEGGE 1 agosto 2003, n. 213
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.(GU n.185 del 11-8-2003 )
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2384): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia), il 4 luglio 2003. Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 4 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'8 luglio 2003. Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 9 luglio 2003, 10 luglio 2003 e 16 luglio 2003. Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2003. Camera dei deputati (atto n. 4198): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 luglio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, XIII, e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24 luglio 2003. Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 59.