LEGGE 1 agosto 2003, n. 213

Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio
2003,  n.  159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi
altamente pericolosi per l'uomo.
(GU n.185 del 11-8-2003 )
    
                                  LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2384):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  della  salute (Sirchia), il
          4 luglio 2003.
              Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e sanita), in
          sede   referente,   il   4 luglio  2003  con  pareri  delle
          commissioni  1ª,  2ª,  7ª,  9ª,  10ª,  13ª,  e  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' l'8 luglio 2003.
              Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
          9 luglio 2003, 10 luglio 2003 e 16 luglio 2003.
              Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2003.
          Camera dei deputati (atto n. 4198):
              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
          sede  referente,  il 24 luglio 2003 con pareri del Comitato
          per  la  legislazione  e  delle  commissioni I, II, XIII, e
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
          24 luglio 2003.
              Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2003.

          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  3 luglio  2003,  n.  159,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          153 del 4 luglio 2003.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e  corredato dalle relative note e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 59.