N. 139
SENTENZA 12 DICEMBRE 1967
Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 321 del 23 dicembre 1967.
Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI
Procedimento civile - Interruzione - Codice di procedura civile,
art. 301 - Interruzione automatica del processo nel caso di morte del
procuratore - Non viola il diritto di difesa - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Procedimento civile - Interruzione automatica del processo nel caso
di morte del procuratore - Termine perentorio per la prosecuzione o la
riassunzione del processo - Codice di procedura civile, art. 305 -
Decorrenza dalla data dell'evento interruttivo e non della notizia di
esso - Violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale
nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di interruzione regolate
dall'art. 301 dello stesso Codice.
Diritto di difesa - costituzione, art. 24, secondo comma -
Interpretazione sotto il piu' generale profilo della tutela dei
diritti.
Diritto di difesa - Termini processuali - Non devono pregiudicare
l'effettivita' del diritto. (costituzione, art. 24, secondo comma).
(067C0139)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.321 del 23-12-1967)
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