Il prefetto della provincia di Firenze, Vista la nota n. 12162 datata 21 dicembre 2001, con la quale la Banca d'Italia di Firenze ha comunicato che le dipendenze della Banca Toscana S.p.a., operanti nelle seguenti localita' della provincia di Firenze non hanno potuto funzionare nel giorno 14 dicembre 2001, dalle ore 14,30 alle ore 17 a seguito di uno sciopero che ha interessato il proprio personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: Firenze ag. sede, Firenze agenzie 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, Brozzi, Castello, Galluzzo, Ponte a Ema, Sesto Fiorentino, Compiobbi, Rignano sull'Arno, Troghi, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Dicomano, San Godenzo, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Piero a Sieva, Sieci, Scarperia, Vicchio, Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio, Certaldo, Scandicci, Greve in Chianti, S. Casciano V. di Pesa, Panzano, Signa, Tavarnuzze, Impruneta, Cerbaia, S. Polo in Chianti, Lastra a Signa, Grassina, Tavarnelle V. di Pesa, Scandicci ag. Le Bagnese, Scandicci ag. Casellina, Campi Bisenzio, Calenzano; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo 1/1948; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno in premessa o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi in altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle dipendenze della Banca Toscana S.p.a. in premessa, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 15 gennaio 2002 Il prefetto: Serra. C-2580 (Gratuito).