Sestante Finance - S.r.l.
Societa' a responsabilita' limitata

Iscritta all'elenco generale (di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385) al n. 33852
Sede legale in Milano, via Borromei n. 5
Iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 03367430968
Partita I.V.A. n. 03367430968

(GU Parte Seconda n.70 del 25-3-2005)

 Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ex articolo 4 della legge  
           30 aprile 1999, n. 130, di seguito legge n. 130)           
                                                                      
      La societa' Sestante Finance S.r.l., con sede legale in Milano,
 via Borromei, 5, comunica che, nell'ambito di un'operazione di
 cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 relativa a crediti
 ceduti da Meliorbanca S.p.a., in forza di un contratto di cessione di
 crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto
 degli articoli 1 e 4 della legge n. 130, concluso in data 2 dicembre
 2003 con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da
 Meliorbanca S.p.a., con sede in Milano, via Borromei, 5, tutti i
 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
 ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Meliorbanca S.p.a.
 derivanti da contratti di mutuo fondiario, risultanti dai libri
 contabili di Meliorbanca S.p.a. al 28 febbraio 2005, classificati in
 base ai criteri di classificazione applicati da Meliorbanca S.p.a. in
 conformita' alla normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui
 in bonis che al 28febbraio 2005 presentavano altresi' le seguenti
 caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente
 previsto):
       1) mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito
 fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20%;
     2) mutui erogati da Meliorbanca S.p.a.;
     3) mutui erogati a persone fisiche, residenti in Italia;
       4) mutui erogati per l'acquisto di immobili ad uso residenziale
 ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
       5) mutui interamente erogati, per i quali non sussista alcun
 obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni;
     6) mutui erogati e denominati in euro;
     7) mutui con periodicita' mensile di pagamento della rata;
       8) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
 immobili aventi caratteristiche residenziali, intendendosi per tale:
       (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
         (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo
 nel caso in cui:
 
      (i) le ipoteche di grado legale precedente siano state
 cancellate; ovvero
      (ii) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
 precedente siano state integralmente soddisfatte; o
       9) mutui a tasso fisso ovvero a tasso variabile con
 indicizzazione, in quest'ultimo caso, parametrata al tasso IRS
 (Interest Rate Swap) ovvero al tasso Euribor a sei mesi;
       10) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata e' anteriore
 al 1.dicembre 2034 (incluso);
     11) mutui le cui rate scadute risultino interamente pagate;
       12) mutui il cui piano di ammortamento prevede,
 complessivamente, un numero di rate compreso tra 60 (incluso) e 360
 (incluso);
       13) mutui che abbiano un tasso annuale equivalente almeno pari
 al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,85%;
       14) mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del
 mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato,
 calcolato in sede di erogazione del finanziamento, e' compreso tra il
 8,33% e l'80%;
       15) mutui il cui piano di ammortamento e' 'alla francese', per
 tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui
 ciascuna rata, cosi' come determinata alla data di fissazione del
 relativo tasso, e' costante, fino alla successiva data di fissazione
 del relativo tasso, e suddivisa in una quota capitale che cresce nel
 tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota di interesse
 ovvero il cui piano di ammortamento e' a rata crescente;
     16) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata;
     17) mutui che siano retti dal diritto italiano;
       18) mutui i cui contratti siano stati eseguiti nella forma
 dell'atto pubblico di fronte ad un notaio;
       19) mutui che in caso di estinzione anticipata prevedano il
 pagamento di una penale pari al 3% dell' importo rimborsato
 anticipatamente qualora l'estinzione anticipata avvenga nei primi 5
 anni dalla data di erogazione del finanziamento, il pagamento di una
 penale pari all' 1% dell'importo rimborsato anticipatamente qualora
 l'estinzione anticipata avvenga nei successivi 10 anni e nessuna
 penale qualora l'estinzione anticipata avvenga successivamente al
 quindicesimo anno, e cio' risulti dai relativi contratti di mutuo;
       20) mutui la cui data di erogazione sia compresa tra agosto
 2002 (incluso) e giugno 2005 (incluso);
       21) mutui il cui importo erogato sia compreso tra e 17.000
 (compreso) e e 600.000 (compreso);
       22) mutui la cui prima rata scade prima del 30 novembre 2004
 (incluso);
       23) mutui il cui debito residuo in linea capitale al 30
 novembre 2004 sia compreso tra e 16.037,26 (compreso) e e 596.562,l3
 (compreso).
 
      Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
 mutui, risultanti al 1. dicembre 2003 dai libri contabili di
 Meliorbanca S.p.a., i quali, pur rispondendo ai criteri di cui sopra,
 presentano, al 30 novembre 2004, una o entrambe delle seguenti
 caratteristiche:
       1) mutui che siano stati concessi a dipendenti o amministratori
 di Meliorbanca S.p.a. o a soggetti che al tempo della stipulazione
 erano dipendenti o amministatori di Meliorbanca S.p.a.;
       2) mutui che, pur in bonis, siano stati oggetto di
 ristrutturazione successivamente alla relativa data di stipulazione
 ovvero siano attualmente in corso di ristrutturazione ai sensi delle
 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
       3) mutui che, pur in bonis, siano stati in qualunque momento
 classificati come crediti incagliati ovvero crediti in sofferenza ai
 sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e tale
 classificazione sia stata resa nota al relativo mutuatario;
       4) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge,
 normativa o convenzione che preveda contributi o agevolazioni in
 conto capitale e/o interessi da parte di terzi (cosiddetti mutui
 agevolati e convenzionati);
     5) mutui concessi a enti pubblici;
     6) mutui concessi a enti ecclesiastici; e
       7) mutui concessi a consorzi ovvero garantiti da una
 cooperativa o da un consorzio artigiano di garanzia;
       8) mutui ai sensi dei quali il relativo debitore, dopo il
 pagamento della diciannovesima rata, abbia la facolta' di richiedere
 in qualunque momento alla banca la diminuzione o l'allungamento della
 durata contrattuale del finanziamento per un periodo compreso tra 24
 e 60 mesi, a condizione che la differenza tra l'importo della settima
 rata e l'importo di una qualunque delle rate successive, fino alla
 scadenza del mutuo, sia maggiore del 15% della predetta rata, sia in
 aumento che in diminuzione.
 
      Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
 trasferiti a Sestante Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o
 annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
 legge 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1. dicembre
 1993, n. 385 'Testo unico delle leggi in materia bancaria e
 creditizia', ai gli altri diritti derivanti a Meliorbanca S.p.a. dai
 contratti di mutuo che assistono e garantiscono il pagamento dei
 crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti
 ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre
 garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in
 generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai
 suddetti crediti.
      Meliorbanca S.p.a. ha ricevuto incarico da Sestante Finance
 S.r.l. di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso
 delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in
 generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto
 incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge
 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
 loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
 ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
 forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
 per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
 cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
 essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
      I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
 aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
 filiale o agenzia di Meliorbanca S.p.a. presso la quale vengono
 domiciliati i pagamenti delle rate dei mutui dei quali sono
 beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno
 lavorativo bancario.
 
                      p. Sestante Finance S.r.l.                      
                  Un consigliere di amministrazione:                  
                           Michele Lenotti                            
                                                                      
M-818 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.