N. 459 SENTENZA 14 - 23 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professioni alpine - Regione Emilia-Romagna - Istituzione della figura professionale di guida ambientale turistica per la conduzione di persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad ambienti montani - Dedotta violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia (legge n. 6 del 1989) che attribuiscono alle guide alpine le attivita' di conduzione escursionistica in montagna - Eccepita inammissibilita' della questione per essere stata proposta in riferimento all'art. 117 Cost., vecchio testo - Plausibilita' della motivazione circa l'applicabilita' dell'evocato parametro - Reiezione della eccezione. Professioni alpine - Regione Emilia-Romagna - Istituzione della figura professionale di guida ambientale turistica per la conduzione di persone singole o gruppi in visita, tra l'altro, ad ambienti montani - Dedotta violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia (legge n. 6 del 1989) attributivi alle guide alpine delle attivita' di conduzione escursionistica in montagna - Non incidenza sul compito specifico della guida alpina, di accompagnamento su terreni che comportino l'uso di attrezzature alpinistiche - Operativita' della disposizione impugnata nell'area lasciata alla discrezionalita' del legislatore regionale dalla legislazione di cornice in materia turistica - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4, art. 2, comma 3. - Costituzione, art. 117, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (005C1231) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2005)

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