N. 149
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
17 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni
e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31
dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del
servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per
mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi
ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di
ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per
cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei
posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una
quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre e che e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse - Previsione della
sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi
dell'art. 15-septies del d.lgs n. 502 del 1992, fino ad avvenuta
realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e
le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il
profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta'
legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri
uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e
sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata
con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina
minuziosa e di dettaglio.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma
13, lett. c).
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197.
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita
dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n. 502 del 1992, che il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio
decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome
possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei
dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari
regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in
materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo
personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza
sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative
provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di
dettaglio.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma
15.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197.
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15,
valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro
previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre
2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita'
delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali
principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della
potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei
propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di
igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia'
disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una
disciplina minuziosa e di dettaglio.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma
16.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197.
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle
singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15,
restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si
intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di
verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004
su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione
o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali
le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile - Ricorso
della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della
potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei
propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di
igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia'
disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una
disciplina minuziosa e di dettaglio.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma
17.
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di
attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197.
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente
legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 -
Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro
i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del
concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni
e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio Sanitario
Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana,
assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste
dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione
delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo
del concorso alla manovra stessa e' annualmente accantonato a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali -
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche' della
sfera di competenza provinciale in materia di standard delle
prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei
servizi.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma
22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con
particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992,
n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23
dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27
della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro
per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000
milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e'
annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria
della Provincia, della potesta' legislativa in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e
stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione
dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con
particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992,
n. 266, con particolare riferimento all'art. 2, d.lgs 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti
territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale,
in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza
pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi con
riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo
ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie
speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori
contributi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria
della Provincia, della potesta' legislativa in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e
stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione
dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con
particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992,
n. 266, con particolare riferimento all'art. 2, d.lgs 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti
territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e'
determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della
Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione
dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della
potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli
enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del
personale - Denunciata violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con
particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992,
n. 268, con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 10-bis, 16,
17 e 18, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
(012C0436)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)
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