Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita
inammissibilita' per censura di normativa inserita nel quadro
emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro -
Reiezione.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi
237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e
237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Ricorso del Governo - Eccepita
inammissibilita' per sospensione da parte del Commissario ad acta
dei provvedimenti che hanno attuato le norme censurate - Reiezione.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi
237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e
237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Previsione di una procedura che
pospone la verifica dei "requisiti ulteriori", rispetto a quelli
minimi necessari per l'autorizzazione, al riconoscimento
dell'accreditamento - Contrasto con la normativa statale, avente
natura di principio fondamentale, secondo cui l'accreditamento
istituzionale definitivo puo' essere concesso solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti ulteriori - Violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente della tutela della
salute - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore
censura.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi
237-undecies e 237-duodecies, come modificato dall'art. 1, comma
1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8-quater; (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
796, lettera t)).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Possibilita' di attivare
automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunita' montane,
l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei
requisiti previsti dai regolamenti regionali - Mancata verifica
caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa
statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente della
tutela della salute - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma
237-vicies-ter, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8-quater.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo
di conclusione del procedimento, fissato dalla legislazione
nazionale, in riferimento a talune ipotesi che riguardano accordi
di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti il fabbisogno
sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente della tutela della salute -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma
237-sexdecies, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8-quater; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
796, lettera t).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni
sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le
strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a
prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le strutture
nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento
definitivo o istituzionale - Strutture di fisiokinesiterapia gia'
provvisoriamente accreditate - Possibilita' di presentare domanda
di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, diversa
e piu' ampia rispetto a quella oggetto di autorizzazione -
Sostanziale configurazione di una "autorizzazione implicita", in
contrasto con la normativa statale di principio - Violazione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente della
tutela della salute - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma
237-vicies, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8-quater.
(T-120292)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)
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