N. 169
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
23 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 ottobre 2012 (della Regione Calabria).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro
funzioni - Previsione del riordino di tutte le Province delle
Regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro
dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei
requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con
la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in
350.000 abitanti) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata
violazione del principio di autonomia costituzionale degli enti
territoriali, nella specie delle Province - Lesione del principio
di ragionevolezza per l'adozione di una misura sproporzionata e non
efficace rispetto alla finalita' dichiarata dalla normativa
impugnata di riduzione della spesa pubblica - Denunciata violazione
dei presupposti di legittimita' costituzionale della
straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del decreto-legge -
Denunciata violazione dell'assetto costituzionale ed ordinamentale
della Regione - Denunciata violazione dell'autonomia regionale in
relazione ai principi di sussidiarieta' verticale e di adeguatezza
- Denunciata lesione della potesta' regolamentare delle Province -
Violazione del principio costituzionale della partecipazione della
popolazione interessata alla procedura di mutamento delle
circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti
dalla Costituzione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 114, 117, 118 e 133.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro
funzioni - Previsione che il Consiglio delle autonomie locali di
ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo di
raccordo tra Regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di
cui al comma 2, approva una ipotesi di riordino relativa alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia
alla regione medesima entro il giorno successivo - Previsione che
entro i venti giorni dalla data di trasmissione delle ipotesi di
riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione,
trascorsi novantadue giorni dalla data di pubblicazione, ciascuna
regione trasmette al Governo proposta di riordino delle province
ubicate nel proprio territorio, tenendo conto delle eventuali
iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data della deliberazione di cui al comma
2, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della
deliberazione medesima - Ricorso della Regione Calabria -
Denunciata violazione del principio di autonomia costituzionale
degli enti territoriali, nella specie delle Province - Lesione del
principio di ragionevolezza per l'adozione di una misura
sproporzionata e non efficace rispetto alla finalita' dichiarata
dalla normativa impugnata di riduzione della spesa pubblica -
Denunciata violazione dei presupposti di legittimita'
costituzionale della straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del
decreto-legge - Denunciata violazione dell'assetto costituzionale
ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione
dell'autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarieta'
verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potesta'
regolamentare delle Province - Violazione del principio
costituzionale della partecipazione della popolazione interessata
alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e
degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 114, 117, 118 e 133.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro
funzioni - Previsione che entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
impugnato, con atto legislativo di iniziativa governativa le
Province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui
al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle Citta'
metropolitane, di cui all'art. 168, conseguente alle eventuali
iniziative dei Comuni ai sensi dell'art. 133, primo comma, della
Costituzione, nonche' del comma 2 del medesimo art. 18 - Previsione
che, se alla data di cui al primo periodo una o piu' proposte di
riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il
provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto
previo parere della Conferenza unificata, che si esprime entro
dieci giorni, esclusivamente in ordine al riordine delle Province
ubicate nei territori delle Regioni medesime - Ricorso della
Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di autonomia
costituzionale degli enti territoriali, nella specie delle Province
- Lesione del principio di ragionevolezza per l'adozione di una
misura sproporzionata e non efficace rispetto alla finalita'
dichiarata dalla normativa impugnata di riduzione della spesa
pubblica - Denunciata violazione dei presupposti di legittimita'
costituzionale della straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del
decreto-legge - Denunciata violazione dell'assetto costituzionale
ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione
dell'autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarieta'
verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potesta'
regolamentare delle Province - Violazione del principio
costituzionale della partecipazione della popolazione interessata
alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e
degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 114, 117, 118 e 133.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro
funzioni - Previsione che il ruolo di Comune capoluogo sara'
assunto dal capoluogo di provincia con maggiore popolazione
residente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione
del principio di autonomia costituzionale degli enti territoriali,
nella specie delle Province - Lesione del principio di
ragionevolezza per l'adozione di una misura sproporzionata e non
efficace rispetto alla finalita' dichiarata dalla normativa
impugnata di riduzione della spesa pubblica - Denunciata violazione
dei presupposti di legittimita' costituzionale della
straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del decreto-legge -
Denunciata violazione dell'assetto costituzionale ed ordinamentale
della Regione - Denunciata violazione dell'autonomia regionale in
relazione ai principi di sussidiarieta' verticale e di adeguatezza
- Denunciata lesione della potesta' regolamentare delle Province -
Violazione del principio costituzionale della partecipazione della
popolazione interessata alla procedura di mutamento delle
circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti
dalla Costituzione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, comma 4-bis.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 114, 117, 118 e 133.
(012C0485)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2013)
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