N. 68
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 febbraio 2013
Ordinanza del 7 febbraio 2013 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Perugia sul ricorso proposto da Morettini Massimiliano
contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Perugia.
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a
ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate
- Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale
proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione -
Previsione a pena di inammissibilita' del ricorso, rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresi'
che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il
reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data
decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente -
Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui
l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Deteriore
tutela giurisdizionale per i tributi assoggettati all'obbligo di
preventivo reclamo, rispetto a quelli che, essendo accertati da
altri enti impositori o avendo importo superiore a ventimila euro,
ne sono esonerati.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis,
introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(13C00126)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)
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