N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2012

Ordinanza del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da C. S. A. e P. G. contro Centro di fecondazione assistita «Demetra» S.r.l. e Presidenza del Consiglio dei ministri. Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni umani - Divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso - Carattere assoluto e inderogabile - Conseguente operativita' anche rispetto agli embrioni residuati da PMA non piu' impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili) e destinati all'autodistruzione - Irragionevole difetto di bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica bio-medica - Contrasto con la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e con la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' - Contrasto con la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 13 (commi 1, 2 e 3). - Costituzione, artt. 9, 32 e 33, primo comma; Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie, artt. 1, 5 e 18. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento - Irrevocabilita' dopo la fecondazione dell'ovulo - Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso informato e con la liberta' di autodeterminazione nel trattamento sanitario - Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le altre ipotesi di trattamento terapeutico, in deroga al principio della necessita' del consenso del paziente prima e durante il trattamento - Richiamo alla sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo capoverso. - Costituzione, artt. 2, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento e sperimentazione sugli embrioni umani - Disciplina - Impossibilita' per i generanti di destinare alla ricerca scientifica gli embrioni residuati da PMA non piu' impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili), revocando il consenso al trattamento prestato prima della fecondazione dell'ovulo - Illogicita' e irragionevolezza. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 3, ultimo capoverso. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma. (13C00254) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2013)

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