N. 271
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 luglio 2013
Ordinanza del 12 luglio 2013 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Hotel Ficocle Sas di
Marabini Alfonsina & C. e Marabini Alfonsina n.q. di socia
accomandataria contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale
di Ravenna..
Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a
ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate
- Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale
proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione -
Previsione a pena di inammissibilita' del ricorso, rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Previsione altresi'
che, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, il
reclamo produce gli effetti del ricorso e che da tale data
decorrono i termini di costituzione in giudizio del ricorrente -
Denunciata esclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per
tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento
del reclamo - Carattere di fatto obbligatorio della mediazione e
assenza di terzieta' del mediatore rispetto alle parti -
Incongruenza tra i termini previsti per il reclamo e quelli in cui
l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo - Impossibilita'
di avvalersi della sospensione in via cautelare dell'atto impugnato
- Disparita' di trattamento fra tributi, a seconda che provengano
dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori -
Irragionevole limitazione dell'obbligo di mediazione ai soli debiti
fiscali di importo non superiore a ventimila euro.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis,
introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.
(13C00396)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 18-12-2013)
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