CONSIGLIO DI STATO

(GU Parte Seconda n.54 del 8-5-2014)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ai sensi dell'art. 49 cpa, nel giudizio RG  2382/2014  (autorizzata
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza -  con
Decreto n. 456/2014 depositato in Segreteria il 23 aprile 2014),  nei
confronti di tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per
i propri palinsesti di una numerazione  nell'ambito  dell'ordinamento
automatico dei  canali  della  televisione  digitale  terrestre,  del
ricorso al Consiglio di Stato  per  revocazione  della  sentenza  del
Consiglio di Stato, sezione III, n. 6021/2013 proposto dall'Autorita'
per le garanzie nelle Comunicazioni e dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, in persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  p.t.,
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, concernente il piano  di
numerazione  automatica  dei  canali   della   televisione   digitale
terrestre in chiaro e a pagamento.  Il  ricorso  per  revocazione  al
Consiglio di Stato, e' proposto avverso  la  sentenza  n.  6021/2013,
nella parte in cui ha parzialmente accolto il  ricorso  RG  7750/2012
proposto da Telenorba spa,  per  l'ottemperanza  della  sentenza  del
Consiglio  di  Stato  n.  4660/2012,  e   per   l'effetto   accertata
l'inottemperanza di Agcom ha dichiarato la nullita' in parte qua:  a)
della delibera Agcom n. 237/2013 e dell'allegato piano di numerazione
automatica  dei  canali/LCN,  nella  misura  in   cui   ha   disposto
l'assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali  generalisti
ex analogici; b) ha ordinato ad Agcom di  ottemperare  alla  sentenza
del Consiglio di Stato n. 4660/2012 ed a tal  fine,  in  sostituzione
della stessa Agcom ha nominato un Commissario ad acta per  l'adozione
dei provvedimenti. 
  Con unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Consiglio di
Stato per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di  causa
in relazione all'art. 395, n. 4) cpc nella parte in cui  ritiene  che
l'Autorita' non abbia correttamente valutato  i  dati  del  sondaggio
condotto dall'Istituto Piepoli e,  in  particolare,  quelli  relativi
alla ricostruzione delle preferenze e delle  abitudini  degli  utenti
all'epoca dello switch-off. Che l'Agcom avrebbe  effettuato  una  non
corretta valutazione dei dati si desumerebbe, secondo il Consiglio di
Stato, da un documento prodotto dalla societa' Telenorba in  sede  di
giudizio per ottemperanza: Tabella Istituto  Piepoli  "Rielaborazione
analisi per AGCOM" del 12 aprile 2013, dalla quale -  ad  avviso  del
Collegio  -  emergerebbe  che  "[...]  sulla  quota  nazionale  degli
intervistati che ricordano (65% degli intervistati, media nazionale),
il 57% aveva collocato sul telecomando la  prima  televisione  locale
tra i primi 8 numeri  ed  il  65%  tra  i  primi  9,  mentre  per  il
posizionamento dal numero 10 in poi la quota scenderebbe al 35%". 
  L'errore revocatorio e' rappresentato dalla  circostanza  che  tale
affermazione e' smentita dalle risultanze di causa. I  risultati  del
sondaggio Piepoli effettuato  per  conto  dell'Agcom  (Tabella  A)  e
quelli predisposti dallo stesso Istituto per Telenorba  (Tabella  B),
sebbene apparentemente differenti, ove letti  in  termini  comparati,
tenendo in debito conto della diversa base di calcolo impiegata,  non
potevano che essere - inevitabilmente - identici. 
  E tuttavia il giudice, ritenendo erroneamente che  le  due  Tabelle
contenessero risultati  diversi,  ha,  su  tale  base,  concluso  che
l'Autorita' avrebbe valutato in modo inesatto i  dati  relativi  alle
preferenze e alle abitudini degli utenti all'epoca dello switch  off;
da cio' conseguendo l'illegittimita' del Nuovo Piano  di  numerazione
di cui alla delibera n. 237/13/Cons. Che il giudice sia incorso in un
chiaro "abbaglio dei sensi" si  evince  altresi'  dal  fatto  che  la
Tabella  B  non  e'  altro  che  una  "rielaborazione"  -  effettuata
appositamente per Telenorba - di alcuni dati  gia'  forniti,  invero,
dall'Istituto Piepoli nel sondaggio commissionatogli  dall'Autorita';
di guisa che i risultati di tale  Tabella  non  potevano  che  essere
identici a quelli contenuti nella Tabella A, nonostante l'impiego  di
una differente base di calcolo. 
  Giuste  le  indicazioni  del  Decreto  456/2014  con  il  quale  si
autorizza la notifica per pubblici proclami si comunica che ulteriori
notizie potranno essere  ottenute  dagli  interessati  in  base  alle
seguenti modalita': "sara' obbligo dell'AGCOM e del  Ministero  dello
Sviluppo Economico inserire, entro il 15 maggio 2014, sulla home page
dei rispettivi siti internet  istituzionali  lo  stesso  avviso  gia'
pubblicato sulla G. U., corredato  della  ulteriore  indicazione  che
copia  integrale  del  ricorso  (ove  richiesta  da   una   emittente
controinteressata) sara' trasmessa per posta elettronica certificata,
entro i due giorni lavorativi successivi alla  istanza,  dall'ufficio
dell'AGCOM indicato nell'avviso stesso sul sito  internet  oppure  da
quello  del  Ministero   Sviluppo   Economico,   anch'esso   indicato
nell'avviso sul sito internet". 

                  Il segretario generale dell'AGCOM 
                         Francesco Sclafani 

 
T14ABA6034
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