N. 143
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 gennaio 2014
Ordinanza del 21 gennaio 2014 emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da Donati Antonietta e Donati Angiola
contro Scheungraber Josef Edward ed altri.
Consuetudine internazionale - Immunita' degli Stati dalla
giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri - Esclusione
della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per
danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich,
almeno in parte nello Stato del giudice adito - Norma prodotta
nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi
dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale
accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3
febbraio 2012 (Allemagne c. Italie) - Lesione di diritti umani
inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede
giurisdizionale - Contrasto con il diritto di agire in giudizio,
assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale.
- Costituzione, artt. 2 e 24.
Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle Nazioni Unite
(ONU) - Impegno di ciascuno Stato membro a conformarsi alle
decisioni emesse dalla Corte internazionale di giustizia nei
procedimenti di cui e' stato parte - Conseguente obbligo del
giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte
internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria
giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento
del danno per crimini contro l'umanita', commessi iure imperii dal
Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano - Lesione di
diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in
sede giurisdizionale - Contrasto con il diritto di agire in
giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento
costituzionale.
- Legge 17 agosto 1957, n. 848, art. 1, nella parte in cui recepisce
l'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite (ONU).
- Costituzione, artt. 2 e 24.
Trattati e convenzioni internazionali - Adesione dell'Italia alla
Convenzione ONU sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei
loro beni - Conseguente obbligo del giudice nazionale di adeguarsi
alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli
impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della
causa civile di risarcimento del danno per crimini contro
l'umanita' commessi iure imperii dal Terzo Reich [almeno in parte]
nel territorio italiano - Lesione di diritti umani inviolabili,
vanificati dalla non tutelabilita' in sede giurisdizionale -
Contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come
principio supremo dell'ordinamento costituzionale.
- Legge 14 gennaio 2013, n. 5, art. 1.
- Costituzione, artt. 2 e 24.
[Trattati e convenzioni internazionali - Adesione dell'Italia alla
Convenzione ONU sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei
loro beni - Adeguamento alla sentenza con cui la Corte
internazionale di giustizia, definendo un procedimento di cui e'
stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di
specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile -
Obbligo per il giudice davanti al quale pende controversia relativa
alle stesse condotte di rilevare d'ufficio il difetto di
giurisdizione in qualunque stato e grado del processo (e anche
quando ha gia' emesso sentenza definitiva passata in giudicato che
ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione) -
Applicabilita' di tale previsione alle cause civili di risarcimento
del danno per crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo
Reich almeno in parte nel territorio italiano - Lesione di diritti
umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilita' in sede
giurisdizionale - Violazione del diritto di agire in giudizio,
inteso come principio supremo dell'ordinamento costituzionale].
- [- Legge 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3].
- [- Costituzione, artt. 2 e 24].
(14C00206)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 10-9-2014)
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