N. 65
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
26 agosto 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 agosto 2014 (della Provincia autonoma di Trento).
Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione dei proventi della
lotta all'evasione fiscale - Applicabilita' fino al 2013 della
riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dal
contrasto all'evasione ai fini della confluenza nel Fondo per la
riduzione strutturale della pressione fiscale e destinazione dal
2014 delle maggiori entrate alla copertura degli oneri derivanti
dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Ricorso della Provincia autonoma
di Trento - Impugnazione proposta in via cautelativa - Denunciata
violazione del regime di autonomia finanziaria provinciale -
Insussistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie e
attuative per la riserva allo Stato del maggior gettito provinciale
di tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria
provinciale e dei principi di leale collaborazione e di
delimitazione temporale - Richiamo a precedente ricorso (n. 142 del
2011) proposto alla Corte costituzionale dalla stessa Provincia
autonoma avverso l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del
2011.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, comma 1.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per
acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione che alla
riduzione concorrono, per il 2014, le Regioni e le Province
autonome con un risparmio di 700 milioni di euro, le Province e le
Citta' metropolitane con un risparmio di 340 milioni di euro e i
Comuni con 360 milioni di euro - Previsione che le stesse riduzioni
sono applicabili, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 -
Previsione che la determinazione degli obiettivi di spesa per le
Province, i Comuni e le Citta' metropolitane e' effettuata con le
modalita' di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 -
Previsione che le Regioni e le Province autonome possono adottare
misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di
conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
introduzione di norme statali di coordinamento finanziario diretto
o, in subordine, prive del carattere di principi di coordinamento
della finanza pubblica - Contrasto con la disciplina statutaria del
concorso delle Province autonome agli obiettivi di stabilita',
perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio
dell'accordo e delle procedure per la modifica dei rapporti
finanziari tra Stato e autonomie speciali - Imposizione unilaterale
alle Province autonome di un ulteriore contributo alla finanza
pubblica - Violazione dell'autonomia di spesa delle Province
autonome, delle competenza provinciale in materia di finanza locale
e dell'autonomia di spesa comunale - Possibile sottrazione ed
acquisizione al bilancio statale di risorse provinciali.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6, 7 e 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Controllo della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa - Previsione dall'anno
2014 di tetti massimi di spesa al conferimento degli incarichi e
alla stipula dei contratti, determinati in termini percentuali
rispetto alla spesa di ciascuna amministrazione per il proprio
personale dipendente, come risultante dal conto annuale del 2012 -
Previsione per le autonomie territoriali della facolta' di
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non
inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei tetti - Ricorso
della Provincia autonoma di Trento - Denunciata introduzione di
norme statali di coordinamento finanziario diretto - Contrasto con
la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli
obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza
del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in
materia finanziaria - Violazione dell'autonomia di spesa delle
Province autonome e degli enti locali trentini - Possibile
sottrazione ed acquisizione al bilancio statale di risorse
provinciali.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 14, commi 1, 2 e 4-ter.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione delle spese fiscali -
Previsione che siano individuati e ridotti, con decreto
ministeriale, i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta
2014, si applica l'esenzione dall'ICI per i terreni ricadenti in
aree montane o di collina; che sia recuperato al bilancio statale
il conseguente maggior gettito annuo di almeno 350 milioni di euro;
e che il recupero avvenga, per i Comuni delle Province autonome,
con il meccanismo dell'accantonamento delle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia
autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza
legislativa primaria provinciale in materia di finanza locale e di
tributi locali - Sottrazione ai Comuni di risorse ad essi destinate
- Insussistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie e
attuative per la riserva allo Stato del maggior gettito provinciale
di tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria
provinciale - Contrasto con il sistema statutario di concorso delle
Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza
del principio dell'accordo e delle procedure per la modifica dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Contrasto con
la norma statutaria che riserva alle Province autonome i nove
decimi di tutte le entrate tributarie destinate in via generale
allo Stato - Irragionevolezza complessiva del meccanismo previsto
dalla norma censurata.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 22, comma 2, sostitutivo
dell'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle
Province autonome alla finanza pubblica - Previsione per la
Provincia autonoma di Trento di un concorso finanziario di 42
milioni di euro per l'anno 2015 e di 59 milioni di euro per gli
anni dal 2015 al 2017 mediante riduzione del complesso delle spese
finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal
consuntivo 2011 - Previsione per la medesima Provincia autonoma di
un ulteriore concorso di 36.507 migliaia di euro per l'anno 2014 e
di 24.891 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 da
realizzare mediante accantonamenti a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia
autonoma di Bolzano - Richiamo alle censure formulate in precedenti
ricorsi (n. 14 del 2014 e n. 35 del 2013) avverso gli artt. 1,
commi 499, 500 e 526, della legge n. 147 del 2013 e 1, commi 455 e
456, della legge n. 228 del 2012 - Denunciata determinazione
unilaterale da parte dello Stato degli obblighi relativi al patto
di stabilita' interno - Imposizione alla ricorrente di un ulteriore
contributo finanziario, in contrasto con le previsioni statutarie
sul concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica -
Violazione del principio dell'accordo e delle procedure di
regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali
- Violazione dell'autonomia di spesa delle Province autonome -
Indebita acquisizione forzosa al bilancio statale di risorse
provinciali - In subordine: Violazione del principio di
ragionevolezza.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2
(modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27
dicembre 2013, n. 147) e 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle Regioni e delle
Province autonome alla riduzione della spesa pubblica - Previsione
di un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per
importi proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime
Regioni e Province autonome e recepiti con intesa sancita dalla
Conferenza permanente o, in mancanza d'essa, determinati dal
Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato
contrasto con il principio dell'applicabilita' delle disposizioni
della legge costituzionale n. 3 del 2001 alle autonomie speciali
solo per le parti in cui risultino ad esse piu' favorevoli -
Imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo finanziario,
in contrasto con le previsioni statutarie sul concorso provinciale
agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio
dell'accordo e delle procedure di regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato e autonomie speciali - Carattere meramente
virtuale dell'intesa in Conferenza permanente - Inosservanza del
riparto di potesta' regolamentare tra Stato e Regioni - Lesione del
principio di leale collaborazione - Possibile acquisizione indebita
al bilancio statale di risorse provinciali.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, comma 6.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle Province, delle
Citta' metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa
pubblica - Previsione che i Comuni assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e
563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con
corrispondenti riduzioni del fondo di solidarieta' comunale -
Previsione che il riparto delle riduzioni tra i Comuni e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno - Previsione che,
in caso di incapienza, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle somme nei confronti dei Comuni interessati all'atto del
riversamento agli stessi Comuni dell'IMU e che le somme recuperate
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato - Previsione che i Comuni possono rimodulare o adottare
misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di
conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta
in via cautelativa - Denunciata violazione del potere di
coordinamento finanziario spettante alla ricorrente nei confronti
degli enti locali - Violazione della competenza provinciale
primaria in materia di finanza locale e del divieto di attribuire
competenze amministrative ad organi statali nelle materie di
competenza propria provinciale - In subordine: Sottrazione alla
ricorrente del potere di ripartire le riduzioni tra i Comuni
trentini - Violazione della competenza provinciale in materia di
finanza locale e delle competenze amministrative degli organi
provinciali.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 47, commi 8, 9, 11 e 12.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria delle spese
disposte dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Previsione che, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate e dalle minori spese derivanti dal medesimo decreto-legge -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta
in via cautelativa - Denunciata riserva allo Stato di entrate
statutariamente spettanti alle Province autonome (in particolare,
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dal
decreto-legge n. 66 del 2014) - Insussistenza delle condizioni
richieste dalle norme statutarie e attuative per la riserva allo
Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali -
Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e della
competenza provinciale in materia di finanza locale.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 50, comma 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare
artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma
sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
(14C00247)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2014)
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