N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 agosto 2014 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale - Applicabilita' fino al 2013 della riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione ai fini della confluenza nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e destinazione dal 2014 delle maggiori entrate alla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta in via cautelativa - Denunciata violazione del regime di autonomia finanziaria provinciale - Insussistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie e attuative per la riserva allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e dei principi di leale collaborazione e di delimitazione temporale - Richiamo a precedente ricorso (n. 142 del 2011) proposto alla Corte costituzionale dalla stessa Provincia autonoma avverso l'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, comma 1. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione che alla riduzione concorrono, per il 2014, le Regioni e le Province autonome con un risparmio di 700 milioni di euro, le Province e le Citta' metropolitane con un risparmio di 340 milioni di euro e i Comuni con 360 milioni di euro - Previsione che le stesse riduzioni sono applicabili, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 - Previsione che la determinazione degli obiettivi di spesa per le Province, i Comuni e le Citta' metropolitane e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 - Previsione che le Regioni e le Province autonome possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata introduzione di norme statali di coordinamento finanziario diretto o, in subordine, prive del carattere di principi di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio dell'accordo e delle procedure per la modifica dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Imposizione unilaterale alle Province autonome di un ulteriore contributo alla finanza pubblica - Violazione dell'autonomia di spesa delle Province autonome, delle competenza provinciale in materia di finanza locale e dell'autonomia di spesa comunale - Possibile sottrazione ed acquisizione al bilancio statale di risorse provinciali. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6, 7 e 10. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Previsione dall'anno 2014 di tetti massimi di spesa al conferimento degli incarichi e alla stipula dei contratti, determinati in termini percentuali rispetto alla spesa di ciascuna amministrazione per il proprio personale dipendente, come risultante dal conto annuale del 2012 - Previsione per le autonomie territoriali della facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei tetti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata introduzione di norme statali di coordinamento finanziario diretto - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione dell'autonomia di spesa delle Province autonome e degli enti locali trentini - Possibile sottrazione ed acquisizione al bilancio statale di risorse provinciali. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 14, commi 1, 2 e 4-ter. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione delle spese fiscali - Previsione che siano individuati e ridotti, con decreto ministeriale, i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione dall'ICI per i terreni ricadenti in aree montane o di collina; che sia recuperato al bilancio statale il conseguente maggior gettito annuo di almeno 350 milioni di euro; e che il recupero avvenga, per i Comuni delle Province autonome, con il meccanismo dell'accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa primaria provinciale in materia di finanza locale e di tributi locali - Sottrazione ai Comuni di risorse ad essi destinate - Insussistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie e attuative per la riserva allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Contrasto con il sistema statutario di concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza del principio dell'accordo e delle procedure per la modifica dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Contrasto con la norma statutaria che riserva alle Province autonome i nove decimi di tutte le entrate tributarie destinate in via generale allo Stato - Irragionevolezza complessiva del meccanismo previsto dalla norma censurata. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 22, comma 2, sostitutivo dell'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Previsione per la Provincia autonoma di Trento di un concorso finanziario di 42 milioni di euro per l'anno 2015 e di 59 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017 mediante riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 - Previsione per la medesima Provincia autonoma di un ulteriore concorso di 36.507 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 24.891 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 da realizzare mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Richiamo alle censure formulate in precedenti ricorsi (n. 14 del 2014 e n. 35 del 2013) avverso gli artt. 1, commi 499, 500 e 526, della legge n. 147 del 2013 e 1, commi 455 e 456, della legge n. 228 del 2012 - Denunciata determinazione unilaterale da parte dello Stato degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo finanziario, in contrasto con le previsioni statutarie sul concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio dell'accordo e delle procedure di regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Violazione dell'autonomia di spesa delle Province autonome - Indebita acquisizione forzosa al bilancio statale di risorse provinciali - In subordine: Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2 (modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica - Previsione di un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome e recepiti con intesa sancita dalla Conferenza permanente o, in mancanza d'essa, determinati dal Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con il principio dell'applicabilita' delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 alle autonomie speciali solo per le parti in cui risultino ad esse piu' favorevoli - Imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo finanziario, in contrasto con le previsioni statutarie sul concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio dell'accordo e delle procedure di regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Carattere meramente virtuale dell'intesa in Conferenza permanente - Inosservanza del riparto di potesta' regolamentare tra Stato e Regioni - Lesione del principio di leale collaborazione - Possibile acquisizione indebita al bilancio statale di risorse provinciali. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, comma 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso delle Province, delle Citta' metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica - Previsione che i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con corrispondenti riduzioni del fondo di solidarieta' comunale - Previsione che il riparto delle riduzioni tra i Comuni e' determinato con decreto del Ministro dell'interno - Previsione che, in caso di incapienza, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme nei confronti dei Comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi Comuni dell'IMU e che le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Previsione che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta in via cautelativa - Denunciata violazione del potere di coordinamento finanziario spettante alla ricorrente nei confronti degli enti locali - Violazione della competenza provinciale primaria in materia di finanza locale e del divieto di attribuire competenze amministrative ad organi statali nelle materie di competenza propria provinciale - In subordine: Sottrazione alla ricorrente del potere di ripartire le riduzioni tra i Comuni trentini - Violazione della competenza provinciale in materia di finanza locale e delle competenze amministrative degli organi provinciali. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 47, commi 8, 9, 11 e 12. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria delle spese disposte dal decreto-legge n. 66 del 2014 - Previsione che, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal medesimo decreto-legge - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta in via cautelativa - Denunciata riserva allo Stato di entrate statutariamente spettanti alle Province autonome (in particolare, delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dal decreto-legge n. 66 del 2014) - Insussistenza delle condizioni richieste dalle norme statutarie e attuative per la riserva allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e della competenza provinciale in materia di finanza locale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 50, comma 10. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 79, 80, come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (14C00247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2014)

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