N. 238
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 settembre 2014
Ordinanza del 23 settembre 2014 del Tribunale di Ragusa nel
procedimento penale a carico di G.S..
Ordinamento giudiziario - Riduzione dei periodi di sospensione
feriale dei termini processuali e di ferie dei magistrati -
Disposizioni introdotte con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
- Denunciata insussistenza dei presupposti della necessita' ed
urgenza a fronte della prevista efficacia delle nuove disposizioni
a decorrere dall'anno 2015 - Violazione dei principi di uguaglianza
per la disparita' di trattamento rispetto agli impiegati civili
dello Stato (per l'asserita impossibilita' per il magistrato di
godere appieno delle sue ferie, essendo tenuto al rispetto dei
termini per il deposito dei provvedimenti anche qualora scadano nel
periodo di sospensione feriale e nel corso del periodo di congedo
ordinario) e di ragionevolezza (producendo asseritamente la
novella, in un contesto normativo immutato, l'effetto di aumentare
i provvedimenti in riserva di decisione, a parita' di risorse umane
e materiali) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza
e di uguaglianza anche nella ipotesi in cui il Parlamento
introducesse un'ipotesi di sospensione del decorso dei termini
previsti per il deposito degli atti da parte del magistrato durante
il periodo di congedo ordinario fruito.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 77.
(14C00347)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2015)
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