N. 243
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 agosto 2016
Ordinanza del 9 agosto 2016 del Tribunale di Genova nel procedimento
civile promosso da Campanella Agostino e Muratore Mariliana contro
INPS.
Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni
2012 e 2013 - Esclusione per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS -
Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre
volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali
per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo
INPS - Riconoscimento della perequazione automatica per i
trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre
volte il minimo INPS, con riguardo alla rivalutazione prevista per
il biennio 2011-2013, nella misura del 20 per cento negli anni
2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, art. 24, commi 25 e 25-bis, nel testo sostituito dall'art. 1
del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.
In subordine:
Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni
2014-2018 - Riconoscimento nella misura del 50 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
medesimi trattamenti - Riconoscimento nella misura del 40 per
cento, per l'anno 2014, e del 45 per cento, per ciascuno degli anni
del periodo compreso tra il 2015 e il 2018 per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS - Esclusione, per l'anno 2014, con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014)"), art. 1, comma 483, lett. d) ed e), come modificato
dall'art. 1, comma 286, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)").
(16C00331)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2016)
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